Nuovi strumenti di Accertamento Fiscale

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1 151 Bollettino n. 02/2011 Ivrea, 5 dicembre 2011 (a cura di Gianni Celleghin) Nuovi strumenti di Accertamento Fiscale ( spesometro, redditometro ed altre comunicazioni all Anagrafe Tributaria) Mediante questo bollettino intendiamo richiamare l attenzione sui nuovi strumenti di accertamento che l Agenzia delle Entrate ha messo a punto al fine di ricostruire, anche induttivamente, il reddito ed il patrimonio dei contribuenti. E quindi assolutamente importante conoscere i nuovi strumenti, anche per chi non è direttamente coinvolto dai nuovi adempimenti, in quanto ciascun contribuente potrebbe in futuro essere sottoposto ad accertamenti fiscali basati sulle informazioni e sui dati così acquisiti. Alcuni di questi strumenti comportano inoltre anche nuovi obblighi per imprese e professionisti. Attenzione = gli argomenti illustrati in questo bollettino sono conseguenti a norme introdotte prima che il Governo Monti entrasse in carica e non hanno subito alterazioni/modifiche in relazione alla manovra straordinaria attualmente in corso di pubblicazione! Premessa Nella prospettiva dichiarata di passare dalla tassazione del reddito a quella del patrimonio e dei consumi, il Fisco si propone di acquisire nuove informazioni al fine di ricostruire i beni posseduti ed i consumi effettuati dai contribuenti; per questo motivo l Agenzia delle Entrate ha predisposto nuovi strumenti e nuove procedure di accertamento. I dati già in possesso dell Amministrazione Finanziaria Gli acquisti di case e terreni, così come i mutui, i finanziamenti ed i canoni di locazione sono già da tempo censiti attraverso l'anagrafe Tributaria; altri dati vengono inoltre acquisiti in sede di dichiarazione dei redditi (come ad esempio le spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica degli edifici che hanno avuto accesso ai bonus del 36% e del 55%). Nuovi dati richiesti dall Amministrazione Finanziaria Nei prossimi mesi l Agenzia delle Entrate acquisirà ulteriori informazioni mediante tre nuovi adempimenti messi a punto nel corso del 2011: lo spesometro la comunicazione dei beni intestati a società e concessi in uso ai soci o ai familiari la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché degli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio. Determinazione del reddito L obiettivo dichiarato dei nuovi strumenti utilizzati dall Amministrazione finanziaria è quello di riuscire a determinare induttivamente il reddito dei contribuenti. In questo contesto lo strumento principale sarà il redditometro il quale, distinguendo i contribuenti sulla base del nucleo familiare e dell area geografica, cercherà di suddividerli in diverse fasce di rischio di evasione. Determinazione del patrimonio Le nuove informazioni acquisite dall Anagrafe Tributaria, oltre che per ricostruire il reddito, potranno inoltre essere utilizzate anche per l individuazione del patrimonio del contribuente. Non è infatti da escludere che in futuro venga introdotta anche una imposta patrimoniale. Bollettino n.151 pagina 1

2 Spesometro (ovvero Elenchi Clienti e Fornitori) Al fine di raccogliere informazioni in merito alle spese dei contribuenti è stato introdotto un nuovo obbligo denominato ufficialmente Comunicazione telematica ex art. 21 D.L. 78/2010 e che in gergo viene generalmente chiamato Spesometro. Si tratta di un nuovo strumento che sarà utilizzato dall Agenzia delle Entrate per determinare in via presuntiva il reddito di un contribuente sulla base delle spese dallo stesso sostenute. In buona sostanza, verranno monitorati automaticamente, tramite le informazioni fornite dagli stessi venditori, tutti gli acquisti superiori ad un determinato importo, per metterli a confronto con i redditi dichiarati. Il meccanismo è semplice: tutti i soggetti con partita IVA trasmetteranno al fisco, entro il 30 aprile dell anno successivo, l elenco di tutte le operazioni effettuate con valore superiore ad uro (3.600 compresa iva, per le operazioni certificate con scontrino o ricevuta fiscale), nonché l elenco delle informazioni anagrafiche dei clienti e dei fornitori riferibili a tali operazioni. I dati così acquisiti dall Agenzia delle Entrate verranno poi opportunamente elaborati per confrontarli con il tenore di vita manifestato dal Contribuente di riferimento, nonché con la corrispondente dichiarazione dei redditi; in caso di incongruenza l Agenzia delle Entrate emetterà un eventuale accertamento! Purtroppo, come spesso capita, il nuovo strumento si traduce altresì in un nuovo adempimento per le imprese e per i professionisti, che a partire da quest anno saranno obbligati ad inviare telematicamente la suddetta comunicazione all Agenzia delle Entrate. La prima scadenza è fissata per il 31 dicembre 2010 e riguarda le operazioni di valore pari o superiore a ,00 uro effettuate nel Dal prossimo anno la nuova scadenza a regime è fissata per la fine del mese di aprile dell anno successivo (quindi la prima scadenza è prevista per il 30 aprile 2012) e la soglia è fissata a 3.000,00 uro (3.600,00 uro, Iva compresa, per le operazioni certificate con scontrino o ricevuta fiscale). Nuovo Redditometro Da marzo 2012 entrerà in funzione il nuovo redditometro, uno strumento di accertamento induttivo del reddito delle persone fisiche, che verrà utilizzato per determinare un reddito presunto, ottenuto per derivazione dalla conoscenza di elementi certi di spesa e/o di investimento. E prevista infatti per febbraio 2012 l ultimazione della fase di applicazione sperimentale; il suo concreto utilizzo da parte dell Agenzia delle Entrate dovrebbe quindi iniziare da marzo 2012, con riferimento al periodo d imposta Nucleo familiare Il nuovo software del redditometro richiede gli elementi di spesa e di investimento in relazione a tutti i componenti del nucleo familiare. Categoria di spesa / investimento Vengono richieste informazioni relative ad alcune categorie di spese e/o investimenti del nucleo familiare: abitazioni: vengono prese in considerazione alcune informazioni sull abitazione principale e sulle altre abitazioni possedute, oltre alle spese sostenute per affitti, mutui, ristrutturazioni, intermediazioni immobiliari, colf, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, arredi, energia elettrica, telefono e gas; mezzi di trasporto: vengono prese in considerazione informazioni sulle auto possedute, minicar, caravan, moto, barche e aeromobili; assicurazioni e contributi: vengono prese in considerazione le spese sostenute per assicurazioni, incendio e furto, vita, danni, infortuni, malattia e altro e sulle spese sostenute per contributi obbligatori e volontari; spese di istruzione: vengono prese in considerazione le spese sostenute per asili nido, scuole per l infanzia, primarie, secondarie, per corsi di lingue straniere, soggiorni di studio all estero, corsi universitari, tutoraggio, scuole di specializzazione e master; spese per il tempo libero e cura della persona: vengono prese in considerazione le spese sostenute per attività sportive, circoli culturali e ricreativi, cavalli, abbonamenti pay tv, giochi on line, eventi sportivi e culturali, spese per viaggi organizzati, alberghi, altre spese per vacanze, centri benessere, ecc.; altre spese: vengono prese in considerazione le spese sostenute per oggetti d arte o di antiquariato, gioielli e preziosi, donazioni in denaro, assegni periodici corrisposti al coniuge, spese mediche e spese veterinarie; Bollettino n.151 pagina 2

3 investimenti e disinvestimenti: vengono prese in considerazione le spese sostenute per investimenti e disinvestimenti in immobili, partecipazioni societarie, titoli, imbarcazioni, ecc. Comunicazione dei dati relativi ai beni dell impresa concessi in godimento a soci o familiari Con la cosiddetta Manovra di Ferragosto è stato introdotto un ulteriore strumento di contrasto all intestazione fittizia a imprese e società di beni che sono invece utilizzati ai fini privati dai soci o dai familiari dell imprenditore. A tal fine è stato introdotto l obbligo di inviare telematicamente all Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni che sono intestati all impresa, ma sono concessi in godimento a tali soggetti. La scadenza per la comunicazione è fissata al dell anno successivo a quello di riferimento; entro il 31 marzo 2012 dovrà quindi essere trasmessa la comunicazione relativa all anno 2011; in caso di omissione della comunicazione o in caso di dati incompleti o non veritieri si rischia una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato dei beni non dichiarati e l eventuale addebito annuo al socio o familiare per il godimento del bene. La comunicazione riguarda i seguenti beni (se assegnati in godimento a soci o familiari): a) immobili b) autovetture c) altri veicoli d) imbarcazioni e) aeromobili f) altri beni (per questi ultimi la comunicazione va fatta solo se il valore è superiore a 3.000,00 euro). Sempre al fine di consentire al Fisco di ricostruire la capacità di spesa dei contribuenti, nella comunicazione è richiesta anche l indicazione di eventuali finanziamenti e/o capitalizzazioni eseguite dai soci a favore della società nel corso dell esercizio di riferimento. Le conseguenze dell assegnazione dei beni aziendali in godimento ai soci o ai familiari sono duplici: per il socio o familiare viene considerato reddito imponibile la differenza tra il valore di mercato del bene e l eventuale corrispettivo annuo addebitato per il godimento del bene; i costi relativi ai beni assegnati ai soci o familiari sono indeducibili per l impresa. Comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio A completamento della panoramica dei nuovi adempimenti vi segnaliamo anche che a partire dal prossimo anno è previsto che le società di leasing e le imprese che svolgono attività di locazione e/o di noleggio debbano comunicare i dati anagrafici dei clienti mediante apposita comunicazione da trasmettere telematicamente all Agenzia delle Entrate. La prima scadenza è fissata al per i dati relativi alle annualità 2009 e Poiché il nuovo adempimento interessa solo alcune categorie di soggetti in questa sede non si approfondiscono le modalità di compilazione, ma si è ritenuto importante dare informazione anche per quanto riguarda questo nuovo strumento, che consentirà al Fisco di acquisire automaticamente informazioni sulla capacità di spesa dei contribuenti che utilizzano beni in leasing o in locazione. Indagini finanziarie Con l'obiettivo di reprimere l'evasione, il Legislatore ha perseguito nel tempo un totale superamento del cosiddetto segreto bancario, riconoscendo un più ampio potere conoscitivo all'amministrazione. Già con la Finanziaria 2005 (Legge 30 dicembre 2004, n.311) sono stati rafforzati gli strumenti di controllo a disposizione degli Uffici e dei militari della Guardia di Finanza; in particolare, sono state ampliate le categorie di soggetti nei cui confronti possono essere richieste informazioni utili alle indagini, prevedendo altresì la possibilità di acquisizione dati da tutti gli operatori creditizi o finanziari (comprese le società fiduciarie). Bollettino n.151 pagina 3

4 E necessario altresì sottolineare come, anche quando le indagini finanziarie si estendono a terzi, l inversione dell'onere della prova operi comunque sul contribuente accertato. Ciò significa che la portata soggettiva delle indagini finanziarie è estesa all'intera platea dei soggetti che istituzionalmente pongono in essere operazioni di gestione, impiego e movimentazione di disponibilità finanziarie, titoli e valori, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) e del D.Lgs. n (TUF). In merito all'aspetto puramente oggettivo è stata data la possibilità di indagare in riferimento a ogni tipologia di rapporto, anche, solamente "connesso" ad un "conto". Applicando tale strumento viene data evidenza all'evasione, facendo altresì gravare sul contribuente l'onere di giustificare i movimenti che nella ricostruzione eseguita dagli Uffici apparirebbero ingiustificati e, quindi, su base presuntiva, elementi configurabili quali ricavi o compensi non dichiarati. Dette indagini risultano, pertanto, per il Fisco un valido strumento, considerata l'attitudine nel fare emergere gli intenti fraudolenti perseguiti dai contribuenti sottoposti a controllo. La documentazione acquisita è utilizzata dagli accertatori al fine di riscontrare se le movimentazioni, attive (accreditamenti) e passive (prelevamenti), siano compatibili con la capacità contributiva dichiarata dal soggetto sottoposto a controllo (Circolare n. 49/E del 2007). Qualora il contribuente non ne indichi l'effettivo beneficiario, gli importi non presenti nelle scritture contabili sono considerati componenti di reddito. In assenza di adeguate giustificazioni da parte del soggetto controllato scatta, quindi, da parte dell'ufficio una presunzione di "attività in nero". Ciò in quanto, ai sensi degli artt. 32, comma 1 e 51, comma 1 n. 2 del D.P.R. n. 600/1973, l'utilizzo di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto o operazione effettuata, compresi eventuali servizi o garanzie, del soggetto verificato con qualunque operatore creditizio finanziario, viene utilizzato al fine di ricostruire l'effettiva disponibilità reddituale ovvero il volume delle operazioni imponibili e di conseguenza, sulla base di tali presupposti, l'ufficio rettifica quanto dichiarato dal contribuente nel Modello Unico presentato. Per effetto della Manovra bis 2011 allo strumento delle indagini finanziarie viene conferita una maggiore potenzialità in quanto l'erario potrà interrogare i dati bancari e disporne anche prima di verifiche, accessi e ispezioni. Ora, in seguito alle disposizioni introdotte con la Manovra bis 2011, tali richieste potranno essere avanzate dall'amministrazione finanziaria anche in assenza dei presupposti segnalati dal D.P.R. n. 600/1973 e, specificatamente, anche ai soli fini di stilare una black list di contribuenti da sottoporre, successivamente, ad accertamento. Resta in ogni caso necessaria l'autorizzazione del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore Regionale per quanto riguarda l'agenzia delle Entrate, e del Comandante regionale per quanto riguarda la Guardia di Finanza. Indagini finanziarie estese a soggetti terzi Vi è, inoltre, la tendenza del legislatore di ampliare l'utilizzo delle indagini finanziarie estendendo la platea dei "soggetti terzi" anche a soggetti legati all'interessato da rapporti di natura commerciale, quali i clienti e i fornitori. Le indagini finanziarie devono riguardare lo stesso soggetto verso il quale viene eseguito il controllo, a meno che non venga provata l'intestazione fittizia del rapporto finanziario che si concretizza nel caso in cui le movimentazioni effettuate da un soggetto terzo risultano riconducibili al contribuente sottoposto a controllo. Tale prassi trae origine dalla convinzione che dai conti correnti di terzi" possano emergere determinati elementi validi per quantificare l'eventuale maggior reddito non dichiarato dal soggetto accertato. L Agenzia ha chiarito che laddove sia in corso un controllo nei confronti di un determinato contribuente, è possibile estendere le indagini finanziarie ai "soggetti terzi", "nell'ipotesi di rapporti cointestati e in disponibilità per delega e/o per interposizione fittizia" e ha precisato che per "soggetto terzo" si fa riferimento a familiari ovvero a tutti coloro che sono legati al soggetto sottoposto a controllo da particolari rapporti, quali quelli di cointeressenza o di rappresentanza organica. ***** Attenzione = Alcune delle norme illustrate con il presente bollettino possono comportare adempimenti e/o scelte di immediata scadenza; il nostro ufficio ed i nostri collaboratori sono, come sempre, a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e per ogni eventuale necessità operativa. Bollettino n.151 pagina 4

5 Lotta all Evasione => Partecipazione dei Comuni In materia di attività di accertamento sono state previste nuove misure finalizzate ad incentivare l aiuto da parte dei Comuni alla lotta all evasione. In particolare, è stata incentivata la partecipazione dei Comuni all attività di accertamento sui tributi statali con l incremento dal 50% al 100% della quota loro spettante delle maggiori somme riscosse per gli anni 2012, 2013 e Secondo quanto previsto in materia di partecipazione dei Comuni all attività di accertamento, è inoltre previsto che con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, siano stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del Comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei redditi, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto, inoltre, saranno individuati gli ulteriori dati che l'agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei Comuni e dei Consigli tributari per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza. Lotta all Evasione => I Reati Fiscali Tra le misure anti evasione è opportuno segnalare anche alcune novità in materia di reati fiscali. È stata abbassata la soglia di punibilità prevista dai reati fiscali del D.Lgs. n. 74/2000; in particolare è previsto che: per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni): a) la soglia di punibilità correlata all imposta evasa passa da ,53 a ,00 euro con riferimento alla singola imposta; b) l ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all imposizione, in valore assoluto, passa da ,70 a ,00 di euro; per la dichiarazione infedele (reclusione da uno a tre anni): a) la soglia correlata all imposta evasa è passata da ,38 euro a ,00 euro, con riferimento a taluna delle singole imposte; b) quella legata all ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, in valore assoluto, è passata da ,60 euro a ,00 per la dichiarazione omessa (reclusione da uno a tre anni): a) l imposta evasa dovrà superare ,00 euro e non più ,53 euro, con riferimento ad ognuna delle singole imposte. Per tutte le fattispecie penali tributarie le pene potranno essere diminuite non più fino alla metà, ma solo fino ad un terzo, se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti tributari vengono estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all accertamento previste dalle norme tributarie. L applicazione del patteggiamento previsto all art. 444 c.p.p., potrà essere chiesta dalle parti solo qualora il contribuente abbia estinto i debiti tributari; a differenza delle vigenti disposizioni, quindi, i contribuenti potranno accedere al patteggiamento solo qualora abbiano estinto il proprio debito tributario. La sospensione condizionale della pena non troverà applicazione qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: l importo dell evasione sia superiore a 3 milioni di euro; l'ammontare dell'imposta evasa è superiore al 30% del volume d'affari. Bollettino n.151 pagina 5

6 Società di Comodo La normativa in materia di società di comodo è stata ulteriormente appesantita, sia mediante una più severa selezione della casistica, sia attraverso un incremento delle aliquote di tassazione Ires (per i soggetti Irpef invece le aliquote non vengono modificate). Secondo le nuove disposizioni la maggiorazione dell aliquota Ires (che sarà pari al 38%, anziché il normale 27,5%) verrà applicata: 1) ai soggetti indicati dall art.30 comma 1 della legge n.724/1994, ovvero alle società non operative ; 2) alle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi, i quali verranno considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30; 3) alle società ed agli enti che siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994 (ovvero inferiore al reddito minimo previsto per le società non operative ). Si segnala in particolare che la maggiorazione dell aliquota troverà in ogni caso applicazione per le società che presenteranno le dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale per tre periodi di imposta consecutivi, anche nel caso in cui le stesse fossero in grado di superare il test dei ricavi previsto dall art.30, comma 1 della L. 724/94. Va infine osservato che le nuove disposizioni non fanno riferimento a valori civilistici; infatti, la perdita oggetto delle disposizioni è quella fiscale e non quella derivante dal conto economico. Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge introduttiva; per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare, quindi, la norma si applica dall anno 2012, sulla base delle risultanze dei tre periodi di imposta precedenti (anni ). Bollettino n.151 pagina 6

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