Comune di Ponte Nossa
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- Valentina Bonelli
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1 Comune di Ponte Nossa Provincia di Bergamo REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE Approvato con Deliberazione di C.C. nr. 11 del 28 marzo 2000 Integrato con Deliberazione di C.C. nr. 25 del 26/09/2000 Modificato con Deliberazione di C.C. nr. 17 del 19/06/2001 Modif. ed Integrato con Deliberazione di C.C. nr. 36 del 29/11/2001 Modif. ed Integrato con Deliberazione di C.C. nr. 24 del 02/07/2002 Modif. ed Integrato con Deliberazione di C.C. nr. 7 del 04/02/2005 Modif., Int. e Sostituito con Deliberazione di C.C. nr. 54 del 7/11/2005 Modif. ed Integrato con Delibera di C.C. n. 56 del 27/12/2008 Modif. e Integrato con Deliberazione di C.C. nr. 15 del 28 /04/2011 Integrato con Deliberazione di C.C. nr. 47 del 23/11/2011
2 Capo I DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO Articolo 1 Osservazione dei cadaveri 1 Trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e segg. del DPR 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro. Articolo 2 Contenuto del feretro 1 Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell atto del parto. Articolo 3 Abbigliamento del cadavere 1 Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo. Articolo 4 Caratteristiche dei feretri 1 I feretri da deporsi nelle sepolture ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore di cui sopra. 2 Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 millimetri. Articolo 5 Identificazione del feretro 1 Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di metallo, riportante, tramite incisione, nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento. 2 Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi. 2
3 Articolo 6 Trasferimento di feretri 1 Il Responsabile del Servizio può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque periodo dell anno l esumazione e l estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. 2 Qualora il Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni straordinarie valgono le norme di cui all articolo Se l esumazione o l estumulazione viene autorizzata dal Responsabile del Servizio, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Responsabile del Servizio all uopo emessa a termini dell articolo 83 del DPR 10 settembre 1990, n.285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni. Articolo 7 Verbale 1 Dell operazione compiuta deve essere redatto processo verbale da depositare. Articolo 8 Cadaveri infettivi 1 È proibita l esumazione o l estumulazione, salvo i casi ordinati dall Autorità Giudiziaria, del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza nessun pregiudizio per la salute pubblica. Articolo 9 Periodo per le esumazioni 1 Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dell Autorità Giudiziaria, non è permessa l esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Articolo 10 Manipolazione delle salme 1 È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. 2 Il Responsabile del Servizio e l addetto ai servizi cimiteriali sono tenuti a denunciare all Autorità Giudiziaria, al Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità 3
4 Pubblica o suo delegato dell'a.s.l. competente e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall articolo 410 del Codice Penale. 4
5 Capo II TRASPORTO DEI CADAVERI Articolo 11 Trasporto a cura del Comune 1 Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle norme di cui all articolo 19 del DPR 10 settembre 1990, n Articolo 12 Trasporto a cura dei privati 1 Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali. 2 L incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio. 3 Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli articoli 20 e 21 del citato DPR n.285/1990. Articolo 13 Trasporti che richiedono autorizzazione 1 Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. 2 Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni. Articolo 14 Morti in luoghi pubblici 1 I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che l addetto ai servizi cimiteriali possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Articolo 15 Cadaveri infettivi 1 Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione,deve essere deposto in duplice cassa di legno seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto 5
6 le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell Autorità Sanitaria salvo che il Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. 2 Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l autorizzazione al trasporto prevista dall articolo 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato. 3 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all elenco citato nel primo capoverso. Articolo 16 Cadaveri radioattivi 1 Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale. Articolo 17 Cortei funebri 1 I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. Articolo 18 Interruzioni e soste del corteo 1 I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro. Articolo 19 Trasporto per cremazione 1 Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Responsabile Servizio dell'ufficio Stato Civile. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune. Articolo 20 Trasporto all'estero 1 Per il trasporto di salme all estero o dall estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di 6
7 essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall articolo 30 del DPR 10 settembre 1990, n Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. 3 Negli altri mesi dell anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione. Articolo 21 Modalità del trasporto 1 Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso oppure, quando si svolgono onoranze funebri nel Comune prima dell inizio del trasporto in altra località, dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà consegnata all incaricato dell accompagnamento. Articolo 22 Convenzioni internazionali 1 Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con RD 1 luglio 1937, n che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all articolo 27 del DPR 10 settembre 1990, n Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l Italia, approvata e resa esecutiva con RD 16 giugno 1938, n Per l introduzione e l estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alle citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del DPR 10 settembre 1990, n Articolo 23 Feretri provenienti da fuori Comune 1 Il feretro proveniente da altro Comune o dall estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione, sulla scorta della quale l Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato della A.S.L. 7
8 Articolo 24 Percorso del convoglio 1 Tanto nel caso di sepoltura nel cimitero comunale quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta. Articolo 25 Cadaveri destinati a scopi scientifici 1 Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall articolo 35 del DPR 10 settembre 1990, n Articolo 26 Trasporto di ossa e resti 1 Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante nome e cognome del defunto. 2 Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l identificazione del defunto a cui appartennero, la cassetta dovrà recare l indicazione del luogo e della data del rinvenimento. 8
9 Capo III DIRITTO DI SEPOLTURA Articolo 27* Diritto di sepoltura. 1. Nel Cimitero Comunale la possibilità di sepoltura dei defunti viene differenziata a seconda del tipo di sepoltura richiesto: 1.1.Campo comune : Possono essere sepolte esclusivamente le persone nate o decedute sul territorio comunale e quelle che al momento del decesso risultano avere la residenza nel Comune. Non possono esservi sepolte salme provenienti da altre sepolture in questo o in altri cimiteri. 1.2.Loculi individuali : Possono essere sepolte le persone che siano nate oppure abbiano avuto residenza nel Comune; possono inoltre essere sepolte persone diverse da quelle sopra considerate qualora ne faccia richiesta uno dei seguenti parenti : genitore, figlio, fratello, nonno, zio, nipote, coniuge o convivente anagraficamente certificato; il richiedente deve essere residente nel Comune. La sepoltura può avvenire sia per prima tumulazione che per trasferimento del feretro da un altro cimitero; non è consentita la tumulazione di feretri per cui siano trascorsi più di dieci anni dalla prima tumulazione o di feretri tumulati (eccezion fatta per i loculi provvisori) all'interno del Cimitero Comunale. 1.3.Inumazioni private individuali: Possono essere sepolte le persone che siano nate oppure abbiano avuto residenza nel Comune; possono inoltre essere sepolte persone diverse da quelle sopra considerate qualora ne faccia richiesta uno dei seguenti parenti : genitore, figlio, fratello, nonno, zio, nipote, coniuge o convivente anagraficamente certificato; il richiedente deve essere residente nel Comune. La sepoltura può avvenire sia per prima inumazione che per trasferimento del feretro da un'altra sepoltura in questo o in altri cimiteri; non è consentita l'inumazione di feretri per cui siano trascorsi più di dieci anni dalla prima tumulazione. 1.4.Nicchie ossario: Non possono essere concesse per la sepoltura di resti di persone decedute da oltre cinquanta anni. Possono essere sepolti i resti delle persone che siano nate o abbiano avuto residenza nel Comune; possono inoltre essere sepolte persone diverse da quelle sopra considerate qualora ne faccia richiesta uno dei seguenti parenti : genitore, figlio, fratello, nonno, zio, nipote, coniuge o convivente anagraficamente certificato (anche tramite autocertificazione); il richiedente deve essere residente nel Comune. Sono comunque ammessi, salvo i limiti temporali sopra esposti, i resti di persone provenienti da esumazione o estumulazione effettuata all'interno di questo Cimitero. 1.5.Nicchie cinerarie: Non possono essere concesse per la sepoltura di resti di persone decedute da oltre cinquanta anni. Non sono previste ulteriori restrizioni punto 1.1 integrato con verbale di deliberazione di Consiglio Comunale nr. 47 del 23 novembre
10 1.6.Aree per sepolture private collettive e monumentali, tombe collettive Si richiamano gli articoli 64 e Famedio: La sepoltura nel famedio è riservata ai sacerdoti e alle persone consacrate della religione cattolica Loculi: non possono esservi trasferiti feretri quando siano trascorsi più di dieci anni dalla prima tumulazione Nicchie ossario: non possono esservi trasferiti resti quando siano trascorsi oltre cinquanta anni dalla data del decesso. 10
11 Capo IV INUMAZIONI Articolo 28 Campi per inumazione 1 Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione e campi destinati alla mineralizzazione dei feretri provenienti dalle sepolture a tumulazione. Devono inoltre essere previsti campi per la sepoltura privata individuale per inumazione. Per le sepolture private ad inumazione, oltre alle disposizioni generali contenute nei seguenti articoli, si segue quanto riportato ai capi VI SEPOLTURE PRIVATE e IX SEPOLTURE PRIVATE AD INUMAZIONE. 2 Tutti i tipi di campo devono essere scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda acquifera. 3 Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Questo ordine di progressione deve essere conforme alle disposizioni ed agli schemi compresi nell'allegato B. Articolo 29 Identificazione delle fosse 1 Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l indicazione dell anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura dell addetto ai servizi cimiteriali, subito dopo avere coperto la fossa con terra, curandone poi l assetto fino alla costipazione del terreno. 2 Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l indicazione del nome, del cognome e delle date di nascita e di morte del defunto. Articolo 30 Escavazione e riempimento della fossa 1 Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Articolo 31 Dimensioni della fossa 1 Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l una dall altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato. 11
12 Articolo 32 Caratteristiche delle casse per inumazione 1 Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. 2 Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. 3 Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2. 4 Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro con collante di sicura presa. 5 Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo. 6 Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. 7 Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra di loro con collante di sicura e duratura presa. 8 È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. 9 Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. 10 Sulla cassa deve essere apposta, a cura del richiedente la sepoltura, una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Articolo 33 Individualità della sepoltura 1 Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Articolo 34 Sepoltura e rispetto dei cadaveri 1 Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente articolo Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. 3 È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc. 12
13 Capo V TUMULAZIONI Articolo 35 Caratteristiche delle casse per tumulazione 1 Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30 del DPR 10 settembre 1990, n Per la cassa in legno valgono inoltre le norme contenute nell'articolo
14 Capo VI SEPOLTURE PRIVATE Articolo 36 Oggetto delle concessioni 1 Il Comune può concedere l'uso ai privati di: a) aree per tombe di famiglia, collettività o monumentali a tumulazione; b) tombe di famiglia o collettività già realizzate nella disponibilità del Comune; c) tombe o forni o loculi individuali; d) aree per la sepoltura privata individuale per inumazione; e) nicchie ossario per la raccolta dei resti mortali individuali; f) nicchie cinerarie; g) superfici per piastre commemorative. 2 Le tombe di cui al capo a) del comma precedente vengono divise in: m) tombe monumentali a tumulazione per le sepolture individuali; n) tombe di famiglia o collettività ipogee (con sviluppo prevalente sotto il livello del terreno); o) cappelle e edicole. Articolo 37 Concessione secondo disponibilità. 1 Le concessioni per le sepolture private, a tumulazione o ad inumazione, vengono concesse secondo disponibilità conformemente a quanto fissato nel piano regolatore del cimitero. Articolo 38 Atto di concessione 1 La concessione delle sepolture di ogni tipo deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario. Articolo 39 Determinazione delle tariffe 1 Le tasse di concessione riguardanti le concessioni all'interno del cimitero sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale. Articolo 40 Pagamento della concessione e del deposito. 1 Prima della stipulazione dell atto il concessionario deve versare: a) l importo delle spese e dei diritti contrattuali; b) l importo della concessione secondo quanto fissato dalla Giunta Comunale in ottemperanza all articolo 39; c) le cauzioni a garanzia della costruzione della tomba, nei casi previsti dal presente regolamento. 14
15 Articolo 41 Doveri dei concessionari. 1 La concessione è subordinata all accettazione ed osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future disposizioni legislative e regolamentari in materia di polizia mortuaria e di regolamenti cimiteriali. Sono inoltre vincolanti le disposizioni riguardanti il tipo particolare di sepoltura, le clausole incluse nel contratto ed i progetti presentati, laddove necessari. Articolo 42 Decorrenza. 1 La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio dalla data di versamento dell importo della concessione. 2 In ogni caso la concessione non potrà avere decorrenza posteriore alla data della prima tumulazione o inumazione nell area o nella tomba in oggetto. 3 In caso di rinnovo, questo decorrerà dalla data di scadenza della concessione precedente. Articolo 43 Rinnovo. 1 Il rinnovo delle concessioni, laddove previsto, viene accordato in seguito ad apposita domanda ed al versamento della relativa tariffa in vigore alla data di scadenza, nonché delle spese contrattuali e di segreteria; ciò perché consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della sepoltura. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. 2 Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi. 3 Il rinnovo verrà concesso a condizione che l area e i manufatti in oggetto non manifestino carenza di manutenzione e risultino conformi alle disposizioni contenute nel presente regolamento. 4 La decorrenza del rinnovo sarà la data di scadenza della concessione precedente, come stabilito dal precedente articolo Qualora al concessionario siano subentrati altri aventi diritto, nella domanda di rinnovo deve figurare la designazione dell unico rappresentante, qualora non già comunicata in precedenza al Comune a norma del successivo articolo 47. Articolo 44 Mancato rinnovo. 1 La mancata presentazione della domanda di rinnovo di cui al precedente articolo 43 oppure il mancato versamento degli importi corrispondenti, danno facoltà al Comune di rientrare in pieno possesso dell oggetto della concessione quando siano trascorsi tre mesi dalla scadenza. All'uopo dovrà adottarsi regolare 15
16 deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. 2 Quando la concessione è rientrata in possesso del Comune, esso provvederà allo sgombero delle sepolture con le stesse modalità, e le stesse facoltà date ai concessionari, del caso di scadenza di concessioni non prorogabili, come meglio precisato nei capi dedicati ai tipi specifici di concessione. 3 Per le opere in muratura e gli ornamenti presenti sulla tomba si procederà, per tutti i tipi di sepoltura, come stabilito dall articolo 54. Articolo 45 Univocità delle sepolture individuali. 1 Le concessioni per sepolture individuali (aree per l inumazione individuale, loculi, nicchie ossario, nicchie cinerarie e tombe monumentali) devono contenere l indicazione del defunto il cui feretro o i cui resti devono essere sepolti. La concessione è limitata alle spoglie di tale defunto, pertanto il trasferimento delle medesime costituisce rinuncia al periodo residuo della concessione (vedi articolo 52). Articolo 46 Opposizione alla sepoltura. 1 Qualora vi siano dubbi circa il diritto di sepoltura di un feretro o di resti oppure alcuni degli aventi diritto si oppongano a tale sepoltura si procederà alla tumulazione provvisoria in un loculo o nicchia a ciò destinato. Qualora il feretro debba essere inumato verrà individuata un area provvisoria apposita per non compromettere l ordine progressivo delle inumazioni. 2 Le controversie dei titolari del diritto di sepolcro sono di competenza della giustizia civile ordinaria. Articolo 47 Successione nella concessione. 1 Nel caso di concessione ad una o più persone e ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie, le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. 2 Se i titolari per successione sono più di uno, questi debbono designare, entro un anno, uno fra essi che assuma, verso il Comune, l esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari. 3 In particolare tale rappresentante sarà l unico destinatario di tutte le comunicazioni del Comune relative alla concessione e l unico degli aventi diritto che possa dare disposizioni, salvo i casi previsti dalla legge e dal presente regolamento. 4 Le domande e le disposizioni pervenute dopo il termine di un anno fissato al precedente comma 1 dovranno pertanto recare la designazione di tale rappresentante, qualora essa non sia stata in precedenza comunicata al Comune. 16
17 Articolo 48 Manutenzione delle sepolture 1 Le spese di manutenzione delle sepolture private e dei monumenti apposti sulle sepolture del campo comune sono, in solido, a carico dei privati concessionari. Articolo 49 Divieto di modifica 1 I monumenti non possono essere modificati o sostituiti se non a seguito di domanda motivata da parte dei concessionari o degli aventi diritto e dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Comune. 2 Vanno considerate modifiche anche le aggiunte e le variazioni degli elementi decorativi fissi (lampade, portafiori), e delle scritte. Articolo 50 Revoca ed estinzione delle concessioni 1 Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. 2 Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del DPR 285/1990. Articolo 51 Termine anticipato della concessione. 1 Le concessioni per sepolture private possono essere soggette a: - rinuncia; - revoca; - decadenza. Articolo 52 Rinuncia. 1 La rinuncia è un atto volontario del concessionario o degli aventi diritto che può essere richiesta al Comune quando non siano state avviate le procedure per dichiarare decaduta la concessione. 2 Lo spostamento del feretro o dei resti da una sepoltura individuale (tomba monumentale, inumazione individuale su concessione, loculi e nicchie) costituisce atto di rinuncia alla corrispondente concessione. 3 La rinuncia ha effetto quando la sepoltura è stata sgombrata da feretri e da resti ed è stato rimosso il monumento per le sepolture che lo prevedono. Il concessionario deve quindi disporre lo svuotamento e successivamente egli deve provvedere alla rimozione del monumento autonomamente entro due mesi dallo svuotamento, oppure incaricare il Comune dell operazione. In ogni caso se entro tale termine il 17
18 concessionario non ha provveduto allo sgombero il Comune effettua direttamente la rimozione. 4 Le spese relative alle operazioni di svuotamento devono essere versate dal concessionario quando vengono effettuate le operazioni. Le spese di sgombero del monumento eseguite dal Comune verranno detratte dall entità del rimborso che spetta al concessionario. Articolo 53 Rimborso per rinuncia. 1 In caso di rinuncia, il concessionario o gli aventi diritto ricevono, dietro presentazione di domanda scritta, il rimborso di una quota dell importo della concessione, decurtata delle eventuali spese di cui al comma 4 del precedente articolo La quota rimborsata dipende dal tipo di concessione, dalla sua durata e dal periodo di tempo trascorso dalla decorrenza. - Per tutte le concessioni perpetue non è previsto alcun rimborso. - Per le sepolture provvisorie non è previsto alcun rimborso. - Per le concessioni per inumazione individuale non è previsto alcun rimborso. - Per le concessioni di loculi individuali, di nicchie ossario e di nicchie cinerarie è previsto il rimborso del 70 % dell importo della concessione versato all atto della stipula per rinuncia entro 5 anni dalla stessa, il rimborso del 50 % dell importo della concessione versato all atto della stipula per rinuncia dal 6 al 10 anno dalla stessa; oltre i 10 anni dalla stipula dell atto non è previsto nessun rimborso Per le concessioni di tombe a tumulazione individuali o collettive è previsto il rimborso del 50 % dell importo della concessione versato all atto della stipula per rinuncia entro 5 anni dalla stessa, il rimborso del 30% dell importo della concessione versato all atto della stipula per rinuncia dal 6 al 10 dalla stessa (con esclusione delle concessioni aventi durata decennale); oltre i 10 anni dalla stipula dell atto non è previsto nessun rimborso. Articolo 54 Destinazione opere in muratura e monumenti. 1 Per le sepolture ad inumazione i monumenti restano di proprietà del Comune che provvede alla rimozione contestualmente all'esumazione. 2 Per i monumenti delle sepolture a tumulazione le opere restano di proprietà del Comune qualora questo provveda alla loro rimozione. Esse restano invece di proprietà del concessionario quando sia esso a provvedere direttamente alla rimozione nei casi previsti dal presente regolamento (rinuncia). 3 Tutto ciò che del monumento cadrà in proprietà del Comune (ad eccezione dei ritratti di qualsiasi tipo che restano di proprietà della famiglia) sarà, a cura del Comune stesso, distrutto, quando non possa essere utilizzato per costruzioni, riparazioni, manutenzioni od abbellimenti del cimitero. commi 2 e 3 modificati con verbale di deliberazione di Consiglio Comunale nr. 15 del 28 aprile
19 4 Sarà fatta eccezione per le opere di pregio artistico o storico per le quali l'amministrazione si riserva di designare, di volta in volta, la loro migliore utilizzazione, esclusa peraltro ogni destinazione speculativa. 5 Le opere in muratura verranno valutate dal Comune. Se giudicate in buone condizioni si renderà disponibile la concessione dell area con le tariffe in vigore al momento, altrimenti dette opere verranno distrutte e il Comune opera la rimozione ed il ripristino dell area. Articolo 55 Revoca. 1 Per esigenze di servizio ed opere di carattere generale, il Comune ha la facoltà di rimuovere in ogni momento qualsiasi sepoltura, dandone congruo avviso ai concessionari ed accordando ai medesimi altra sepoltura corrispondente per la durata residua della concessione. In tal caso sono a carico del Comune tutte le operazioni di costruzione, spostamento e adattamento di monumenti e decorazioni, spostamenti e depositi temporanei dei feretri. Articolo 56 Decadenza. 1 Qualora le condizioni della sepoltura risultino non conformi a quanto previsto dal regolamento, dalle leggi o dalle disposizioni previste nella concessione, oppure la tomba si trovi in stato di degrado o di abbandono, il Comune dichiara decaduta la concessione seguendo la procedura descritta dal seguente articolo In alternativa, laddove è previsto dal contratto di concessione, il Comune può provvedere al ripristino della sepoltura con diritto di piena rivalsa a rimborso sul Concessionario; 3 Per stabilire quale procedura seguire, il Comune terrà conto dell entità dei lavori, del periodo residuo della concessione e di eventuali circostanze rilevanti. Articolo 57 Procedura per la decadenza. 1 Verificandosi le condizioni descritte al precedente 56, il Responsabile del Servizio intima, con atto da notificare al concessionario o agli aventi diritto, l esecuzione dei lavori necessari al ripristino della sepoltura. Nell atto di diffida viene precisato un termine per l esecuzione dei lavori compreso tra mesi due e mesi sei, tenendo conto dell entità dei lavori, del periodo dell anno e degli altri fattori rilevanti. 2 Nel caso in cui il concessionario o gli aventi diritto non siano reperibili la diffida avrà un termine compreso tra otto e dodici mesi e deve restare esposta sulla sepoltura fino allo scadere di tale termine. Il provvedimento deve inoltre essere esposto all albo del Comune per un ulteriore periodo di almeno trenta giorni. 3 Trascorso il periodo indicato dalla diffida dell eventuale pubblicazione all albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare una ulteriore proroga, il Responsabile del Servizio dichiara decaduta la concessione con apposito atto da Articolo così integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 25 del 26/09/
20 notificare al concessionario o agli aventi diritto. In caso questi non siano reperibili si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Articolo 58 Conseguenze della decadenza. 1 In caso di decadenza si provvede allo sgombero della sepoltura come nel caso delle concessioni non rinnovate (articolo 44). 2 Il concessionario o i successori non hanno diritto ad alcun rimborso. Articolo 59 Avvisi di scadenza. 1 Il Comune è tenuto, ove è possibile, a dare avviso alle singole famiglie per la esumazione ed estumulazione ordinaria delle salme alla scadenza del periodo di sepoltura. 2 Gli interessati che vogliono raccogliere i resti mortali per tumularli in altra sepoltura devono far pervenire la relativa richiesta e pagare gli eventuali oneri, entro trenta giorni dalla data fissata per l operazione. 3 In assenza di disposizioni i resti raccolti verranno depositati presso l ossario comune. Articolo 60 Deposito provvisorio di feretri 1 In presenza di giustificati motivi che non consentano l'immediata tumulazione ovvero ci si trovi in una delle seguenti circostanze: - è stata richiesta la concessione di aree o di sepolture collettive all'interno del Cimitero - analoga richiesta sia stata fatta presso un altro cimitero che non è in grado di accogliere provvisoriamente il feretro - sussistono difficoltà per autorizzare tempestivamente il trasporto al di fuori del territorio nazionale è consentito il deposito temporaneo in loculi individuali a ciò destinati. 2 Nel caso in cui le difficoltà per la tumulazione definitiva derivino dal prolungarsi di procedure o di opere di competenza dell'amministrazione, è facoltà della Giunta Comunale fissare criteri e tariffe provvisori per gestire la particolare evenienza con provvedimento specifico e motivato. 3 Per gli altri casi (problemi dovuti al trasporto, tempi di realizzazione di opere a carico del concessionario, ecc.), il deposito ha una durata di tre mesi; possono essere concesse proroghe di tre mesi in tre mesi per giustificati motivi, fino al massimo di un anno. 4 La determinazione delle tariffe relative al deposito ed alle proroghe è demandata alla Giunta Comunale. 5 Qualora decadano i termini del deposito provvisorio il Responsabile del Servizio, in assenza di disposizioni diverse dei parenti, disporrà l'inumazione del feretro a spese dei richiedenti il deposito. 20
21 Capo VII TOMBE DI FAMIGLIA E MONUMENTALI Articolo 61 Concessione per tombe di famiglia 1 Potrà essere dato in concessione il terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale. 2 I singoli progetti devono avere il parere favorevole del Responsabile del servizio n.1 dell'a.s.l., della Commissione Edilizia Comunale e del Responsabile del Servizio. I progetti dovranno precisare il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. 3 Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l esterno del cimitero. 4 Ad opera finita e prima dell uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato. Articolo 62 Limiti di capienza 1 Le concessioni per tombe di famiglia o collettività di cui alla lettera n) del precedente articolo 36 possono prevedere una capienza massima di nove feretri. 2 Le concessioni per tombe di famiglia o collettività di cui alla lettera o) del precedente articolo 36 possono prevedere una capienza massima di dodici feretri. 3 In sostituzione di ogni feretro si può richiedere la sepoltura di cinque resti mortali senza modifiche del contratto di concessione. Articolo 63 Scadenza delle concessioni di tombe di famiglia 1 Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 40 salvo rinnovo. Tale rinnovo potrà avere durata di anni 10, 20 oppure 40. Non è previsto nessun limite al numero ed alla durata dei rinnovi. 2 Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne il rinnovo; e ciò perché consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, il rinnovo della concessione verrà accordato previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. 21
22 3 Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi. 4 Qualora si intenda modificare, nei limiti fissati dall'articolo 36, la capienza della tomba è necessario sostituire la concessione con una nuova per la stessa tomba; per questa si applicano le tariffe in vigore al momento della sostituzione, scontando il periodo residuo della vecchia concessione dalla tariffa per la nuova. 5 Qualora si tratti di utilizzare una nicchia per sepoltura feretro per ospitare fino a cinque casse di resti o destinarla nuovamente ad accogliere un feretro è sufficiente una semplice richiesta scritta da parte del concessionario, senza sostituire la concessione. 6 Laddove la modifica implichi la realizzazione di opere murarie, si intende soggetta, oltre a quanto disposto dal comma 4 del presente articolo, agli stessi vincoli di autorizzazione richiesti per le tombe di nuova realizzazione. Articolo 64 Tipologia dei concessionari 1 Le tombe di famiglia o monumentali di cui all'articolo 36 lettere a) e b) e le aree per la loro costruzione possono essere concesse : a) ad una o più persone per esse esclusivamente; b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie; c) ad enti, corporazioni, fondazioni. 2 Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro 3 Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. 4 Fra gli aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi: a) gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado; b) i fratelli e le sorelle consanguinee; c) il coniuge o convivente anagraficamente certificato. d) i coniugi o conviventi anagraficamente certificati dei parenti di cui sopra. 5 Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata o di sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro. Articolo 65 Sepoltura di persone con particolari benemerenze 1 La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'articolo 93, DPR 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche solo uno dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso. 22
23 2 La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenze è demandata al Sindaco. Articolo 66 Esclusività e limitazione delle concessioni 1 Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia ai posti in perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare in pieno possesso del posto e dei posti abbandonati o cui il concessionario ha rinunciato; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Articolo 67 Pagamento e cauzione. 1 All atto della presentazione della domanda di concessione di area per la costruzione di una sepoltura a tumulazione (punto a) dell articolo 36), il concessionario dovrà versare, oltre all importo della concessione, una cauzione a garanzia della costruzione. 2 L importo di detta cauzione è fissato ad un quinto (20%) della tariffa per la concessione fissata dalla Giunta Comunale. 3 Tale versamento non è richiesto nel caso in cui le opere in muratura siano già completamente realizzate e non necessitino di ristrutturazione o di particolari manutenzioni. Viene considerato come cauzione il 20% dell'importo della concessione nel caso di mancata realizzazione del monumento e di conseguente decadenza della concessione, secondo quanto previsto dal presente regolamento. Articolo 68 Stipulazione del contratto. 1 Il contratto per la concessione della tomba viene stipulato successivamente al collaudo da parte del Comune, come previsto dall articolo 61 comma 4. Articolo 69 Termini per l esecuzione dei lavori. 1 I progetti per la costruzione di sepolture a tumulazione dovranno essere presentati per l approvazione entro sei mesi dalla domanda di concessione dell area, e la costruzione dell opera dovrà essere portata a termine entro un anno dal rilascio dell autorizzazione ai lavori data dal Comune in seguito all approvazione dei progetti. 2 È riservata al Responsabile del Servizio la possibilità di concedere proroghe a tale termine, dietro presentazione di istanza scritta e motivata, fino al limite dei due anni dall autorizzazione ai lavori. 23
24 Articolo 70 Caratteristiche del progetto. 1 I progetti devono essere redatti e sottoscritti da un tecnico qualificato ed illustrare con completezza, oltre agli aspetti tecnici ed edilizi, l impatto visivo e le caratteristiche decorative della sepoltura. 2 La conformazione della tomba e del monumento devono consentire l'introduzione del feretro senza manomettere o danneggiare i viali o le tombe circostanti. 3 Il concessionario è tenuto a fornire al Comune tutti i chiarimenti e le integrazioni che siano necessari per la completa valutazione delle caratteristiche dell opera. Articolo 71 Mancata utilizzazione dell area. 1 Se l approvazione del progetto non viene ottenuta o se, ottenuta l autorizzazione ai lavori, il concessionario non inizia la costruzione della sepoltura entro il termine contenuto nel precedente articolo 69, la concessione dell area si intende decaduta ed il Comune, a titolo d indennizzo per il subito vincolo e quale penale per la mancata attuazione dell opera, incamera il deposito fatto a garanzia dell esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo Il concessionario ha diritto, presentando apposita domanda scritta, al rimborso dell intero importo della concessione dell area. 3 Il concessionario ha facoltà di rinunciare alla costruzione prima del termine stabilito, dandone comunicazione scritta al Comune. In tale circostanza si applica comunque quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo. Articolo 72 Mancato completamento della costruzione. 1 Qualora il concessionario, iniziati i lavori di costruzione di una sepoltura, non porti a termine i lavori entro i termini concessi o rinunci con comunicazione scritta al completamento dell opera, il Comune, oltre a trattenere il deposito cauzionale in via definitiva, tratterrà provvisoriamente l importo della concessione. 2 Il Comune renderà quindi disponibile la concessione a chi volesse completare i lavori, applicando le tariffe in vigore. Se entro sei mesi dalla decadenza la concessione viene affidata ad un nuovo concessionario che versa gli importi dovuti, il concessionario rinunciatario ha diritto al rimborso pieno dell importo della concessione, dietro presentazione di domanda scritta. 3 Nel caso che, trascorso tale termine, nessuno chieda in concessione l area, il Comune ingiungerà al concessionario rinunciatario la rimozione delle costruzioni ed al ripristino dell area. In caso questi non provveda entro due mesi dall ingiunzione, il Comune opera la rimozione ed il ripristino dell area trattenendo le spese dall importo del rimborso. 4 Quando l area è ripristinata il concessionario ha diritto al rimborso dell importo della concessione, eventualmente decurtato delle spese di cui al precedente comma 3, dietro presentazione di domanda scritta. 24
25 Articolo 73 Collaudo e rimborso del deposito. 1 Il deposito cauzionale di cui all articolo 67 viene rimborsato dal Comune a seguito di domanda scritta del concessionario dopo la stipula della convenzione a seguito del collaudo di cui all articolo 61 e dopo che sia stato completato e verificato dal Comune il monumento previsto. 2 Qualora l opera eseguita non corrisponda ai requisiti e alle caratteristiche indicate nel progetto, il deposito di cui sopra viene incamerato dal Comune, salva ogni altra sanzione che il Comune stesso ritenga di applicare nei confronti dei trasgressori. Articolo 74 Sepoltura provvisoria 1 Qualora le opere murarie siano completate e collaudate, sentito il prescritto parere dell'autorità sanitaria, può essere autorizzata la sepoltura di feretri all'interno della tomba anche prima del completamento del monumento e della restituzione del deposito cauzionale. 2 In caso di mancato completamento del monumento si applicano le procedure di decadenza. Articolo 75 Manutenzione ordinaria e straordinaria. 1 I concessionari o gli aventi diritto sono tenuti: - a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e delle decorazioni; - ad eseguire restauri ed opere che il Comune riterrà opportuno prescrivere per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; - a rimuovere eventuali abusi. 2 In ogni caso, prima di intraprendere interventi sulle sepolture, i concessionari devono ottenere l autorizzazione del Responsabile del Servizio. Articolo 76 Apertura tomba 1 Qualora le condizioni della sepoltura non ne consentano l'apertura senza rischi di danneggiamento, il Comune può richiedere al concessionario di provvedere alle operazioni di apertura e chiusura della tomba. Queste operazioni sono da considerarsi necessarie quando siano eseguite per ottemperare alle disposizioni di legge, al presente Regolamento o alle richieste del concessionario stesso quando contemplate dal Regolamento. 2 In caso di mancata ottemperanza da parte dello stesso, il Comune non risponderà dei danni subiti dalla tomba durante dette operazioni. 25
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