DELIBERAZIONE N X / 1174 Seduta del 20/12/2013
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1 DELIBERAZIONE N X / 1174 Seduta del 20/12/2013 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali MARIO MANTOVANI Vice Presidente VALENTINA APREA VIVIANA BECCALOSSI SIMONA BORDONALI PAOLA BULBARELLI MARIA CRISTINA CANTU' CRISTINA CAPPELLINI ALBERTO CAVALLI MAURIZIO DEL TENNO GIOVANNI FAVA MASSIMO GARAVAGLIA MARIO MELAZZINI ANTONIO ROSSI CLAUDIA TERZI Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni Su proposta dell'assessore Massimo Garavaglia Oggetto DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 88 E 91, COMMA 4 E 7 DELLA LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2003, N. 10 Il Dirigente Il Direttore Centrale Cesare Meletti Francesco Baroni Il Segretario Generale Andrea Gibelli L'atto si compone di 10 pagine di cui / pagine di allegati parte integrante
2 VISTA la Lr. 14 luglio 2003, n. 10 Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria Testo unico della disciplina dei tributi regionali ed in particolare: l art. 91 (Rateizzazione del tributo) che al comma 4 rinvia ad una Deliberazione della Giunta regionale la determinazione delle scadenze entro cui effettuare i pagamenti e la maggiorazione della misura del tasso di interesse nel caso di richiesta di comunicazione di rateizzazione del pagamento di un tributo da parte del contribuente; l art. 91 (Rateizzazione del tributo) che al comma 7 rinvia ad una Deliberazione della Giunta regionale la determinazione delle modalità applicative per il riconoscimento del beneficio del pagamento in forma rateizzata in casi eccezionali, nonché l eventuale variazione del tasso di interesse applicabile a queste specifiche fattispecie; l art. 88 (Rateizzazione della sanzione che al comma 2 rinvia ad una Deliberazione della Giunta regionale per stabilire le modalità per la definizione del numero delle rate mensili in relazione alla sanzione contestata; RITENUTO opportuno in un momento di prolungata congiuntura economica sfavorevole prevedere la possibilità di rateizzazione dei pagamenti dei tributi regionali dovuti a Regione Lombardia al fine di ridurre le temporanee difficoltà di liquidità dei debitori stessi, evitare o ridurre situazioni di contenzioso e nel contempo garantire le entrate regionali; CONSIDERATO inoltre che la dilazione in questione è preventiva alla fase di riscossione coattiva effettuata tramite apposito agente di riscossione; RITENUTO di voler determinare, ai sensi di quanto previsto all art. 91, comma 4, della Lr. 14 luglio 2003, n.10, i seguenti riferimenti in relazione alle scadenze entro cui effettuare i pagamenti mensili relativi alla rateizzazione dei tributi gestiti da Regione Lombardia ed effettuati ai sensi e nei limiti previsti dal medesimo art. 91 ai commi 1, 2 e 3, come di seguito elencati: 1
3 il contribuente deve far pervenire a Regione Lombardia la comunicazione con la quale esprime la volontà di avvalersi della possibilità di rateizzare il pagamento, prima della scadenza prevista per il pagamento di quanto dovuto; i pagamenti mensili nei quali viene ripartito il debito devono essere di pari importo e devono essere effettuati entro il ventottesimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del pagamento da rateizzare a decorrere dal primo mese successivo a quello nel quale ricade la scadenza del debito oggetto di attività accertativa; il pagamento della somma complessiva dovuta deve essere comunque completato entro l esercizio finanziario nel quale si è costituita l obbligazione; RITENUTO inoltre di voler: determinare in 1.000,00 euro annui l importo minimo per poter usufruire della rateizzazione dei pagamenti relativi alle scadenze ordinarie previste per i tributi regionali in quanto risulta necessario contenere l aggravio dei procedimenti derivante dalla rateizzazione, con particolare riferimento agli obblighi tributari di importo minore; confermare, ai sensi di quanto previsto all art. 91, comma 4, della legge regionale 14 luglio 2003, n.10, la maggiorazione di un punto percentuale della misura dell interesse come previsto all art. 91, comma 2 della legge regionale 14 luglio 2003, n.10, rispetto a quella fissata dall art. 21 del DPR n. 602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alla comunicazioni di rateizzazione di cui all art. 91, commi 1, 2 e 3; approvare, ai sensi degli artt. 88 e 91 comma 7 della citata l.r. 10/2003, le seguenti modalità operative per il riconoscimento del beneficio della rateizzazione delle sanzioni e dei tributi gestiti da Regione Lombardia, in relazione all attività accertativa, in casi eccezionali, su richiesta dell interessato in condizioni economiche disagiate, in conformità a quanto previsto agli artt. 88 comma 1 e 91 commi 5 e 6 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10: il contribuente in condizioni economiche disagiate può presentare richiesta di 2
4 rateizzazione, con contestuale riconoscimento del debito, entro e non oltre il termine di scadenza del pagamento di cui si chiede la rateizzazione presso il Protocollo Generale di Regione Lombardia, le Sedi Territoriali o secondo le indicazioni riportate nel sito L istanza deve essere corredata di idonea documentazione comprovante la situazione di temporanea difficoltà finanziaria del debitore (stato di disoccupazione, certificazioni del reddito e della situazione economico-patrimoniale famigliare, ecc.). Ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, è garantito, ove previsto, il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà. Per le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà è necessario allegare all istanza anche la copia del documento d identità in corso di validità del contribuente - dichiarante che sottoscrive la richiesta; è richiesta prestazione di idonea garanzia per i debiti di importo superiore a ,00 euro; per le modalità relative alla prestazione di garanzia si rinvia a quanto stabilito dalla DGR 24 maggio n. IX/ Linee guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie, ai sensi della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19, art. 5, comma 1/b; l importo rateizzabile non può essere inferiore a 200,00 euro; la durata della rateizzazione deve essere commisurata all ammontare del debito comunque non può essere superiore a 30 rate mensili, in particolare si applica la seguente tabella indicativa: da 200,00 e fino a 500,00 euro annui dovuti per ciascun cespite max 3 rate; oltre 500,00 e fino a 1.000,00 euro annui per cespite max 6 rate; oltre 1.000,00 e fino a 3.000,00 euro annui per cespite max 12 rate; oltre 3.000,00 e fino a ,00 euro annui per cespite max 24 rate; oltre ,00 euro annui per cespite max 30 rate; la rateizzazione non può essere concessa a coloro che hanno un contenzioso in essere con l amministrazione regionale e alle imprese sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 3
5 concordato preventivo, amministrazione controllata), alle persone fisiche con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) superiore a ,00 euro e alle persone giuridiche con reddito annuo superiore a ,00 euro; i limiti di ISEE e di reddito si applicano in relazione all anno immediatamente precedente a quello della richiesta, ove oggettivamente possibile; in ogni momento il debito può essere estinto attraverso un unico pagamento comprensivo dell intera quota capitale ancora dovuta; in tal caso gli interessi già corrisposti non possono essere restituiti; il decreto di concessione della rateizzazione corredato del relativo piano di rateazione o il provvedimento di diniego di tale beneficio è adottato dal dirigente della Struttura Tributaria regionale competente che provvede alla verifica del pagamento delle rate. Nel caso di concessione di rateizzazione in relazione a tributi o entrate regionali i cui cespiti hanno una rilevanza economica, ambientale o sociale che rientra nella sfera di attribuzione di altri settori di intervento regionale o di altre Direzioni Generali, il dirigente della Struttura Tributaria regionale può richiedere preventivamente alla concessione della rateizzazione, un parere agli uffici interessati; il mancato pagamento anche di una sola rata in scadenza, nei trenta giorni successivi allo scadere del relativo termine, determina per il debitore l immediata decadenza dal diritto alla rateizzazione; In tal caso il Dirigente della Struttura Tributaria regionale competente provvede al recupero coattivo della somma ancora dovuta; la competente Struttura Tributaria regionale verifica la veridicità delle dichiarazioni rese con autocertificazione dai contribuenti, ai sensi dell art. 43 del DPR 445/2000 come modificato dalla L. 183/2011; RITENUTO di voler confermare, ai sensi di quanto previsto agli artt. 88 comma 1 e 91, comma 5, della citata legge regionale 14 luglio 2003, n.10, l applicazione dell interesse nella misura prevista dall art. 21 del D.P.R. n. 602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti percentuali in relazione alle rateizzazioni concesse a seguito di richieste riferite a casi eccezionali di cui all art. 91, commi 5, 6 e 7; 4
6 RITENUTO inoltre di dover effettuare, tramite la Struttura Tributaria Regionale un monitoraggio con cadenza almeno semestrale del numero delle rateizzazioni concesse, degli effetti finanziari sulle entrate finanziarie regionali e dell efficacia delle disposizioni sulla rateizzazione dei crediti tributari; RITENUTO infine di dover disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul Portale tributario di Regione Lombardia; VISTA la Lr. 7 luglio 2008, n. 20 Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura; PRESO ATTO che la presente deliberazione ha riflessi di natura finanziaria sulle entrate regionali, quantificabili in sede di previsione e di adozione dei decreti attuativi da parte della competente Struttura Tributaria Regionale; AD UNANIMITA di voti espressi nelle forme di legge; D E L I B E R A 1. di determinare, ai sensi di quanto previsto all art. 91, comma 4, della Lr.14 luglio 2003, n.10, i seguenti riferimenti in relazione alle scadenze entro cui effettuare i pagamenti mensili relativi alla rateizzazione dei tributi gestiti da Regione Lombardia ed effettuati ai sensi e nei limiti previsti dal medesimo art. 91 ai commi 1, 2 e 3, come di seguito elencati: il contribuente deve far pervenire a Regione Lombardia la comunicazione con la quale esprime la volontà di avvalersi della possibilità di rateizzare il pagamento, prima della scadenza prevista per il pagamento di quanto dovuto; i pagamenti mensili nei quali viene ripartito il debito devono essere di pari 5
7 importo e devono essere effettuati entro il ventottesimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del pagamento da rateizzare a decorrere dal primo mese successivo a quello nel quale ricade la scadenza del debito medesimo; il pagamento della somma complessiva dovuta deve essere comunque completato entro l esercizio finanziario nel quale si è costituita l obbligazione. 2. di determinare in 1.000,00 euro annui l importo minimo per poter usufruire della rateizzazione dei pagamenti relativi alle scadenze ordinarie previste per i tributi regionali di cui al punto 1 della presente deliberazione, in quanto risulta necessario contenere l aggravio dei procedimenti derivante dalla rateizzazione, con particolare riferimento agli obblighi tributari di importo minore; 3. di confermare, ai sensi di quanto previsto all art. 91, comma 4, della legge regionale 14 luglio 2003, n.10, la maggiorazione di un punto percentuale della misura dell interesse come previsto all art. 91, comma 2 della legge regionale 14 luglio 2003, n.10, rispetto a quella fissata dall art. 21 del DPR n. 602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alla comunicazioni di rateizzazione di cui all art. 91, commi 1, 2 e 3; 4. di approvare, ai sensi degli artt. 88 e 91 comma 7 della citata l.r. 10/2003, le seguenti modalità operative per il riconoscimento del beneficio della rateizzazione dei tributi gestiti da Regione Lombardia, in relazione all attività accertativa, in casi eccezionali, su richiesta dell interessato in condizioni economiche disagiate, in conformità a quanto previsto agli artt. 88 comma 1 e 91 commi 5 e 6 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10: il contribuente in condizioni economiche disagiate può presentare richiesta di rateizzazione, con contestuale riconoscimento del debito, entro e non oltre il termine di scadenza del pagamento di cui si 6
8 chiede la rateizzazione presso il Protocollo Generale di Regione Lombardia, le Sedi Territoriali o secondo le indicazioni riportate nel sito L istanza deve essere corredata di idonea documentazione comprovante la situazione di temporanea difficoltà finanziaria del debitore (stato di disoccupazione, certificazioni del reddito e della situazione economico-patrimoniale famigliare, ecc.). Ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, è garantito, ove previsto, il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà. Per le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà è necessario allegare all istanza anche la copia del documento d identità in corso di validità del contribuente - dichiarante che sottoscrive la richiesta; è richiesta prestazione di idonea garanzia per i debiti di importo superiore a ,00 euro; per le modalità relative alla prestazione di garanzia si rinvia a quanto stabilito dalla DGR 24 maggio n. IX/ Linee guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie, ai sensi della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19, art. 5, comma 1/b; l importo rateizzabile non può essere inferiore a 200,00 euro; la durata della rateizzazione deve essere commisurata all ammontare del debito comunque non può essere superiore a 30 rate mensili, in particolare si applica la seguente tabella indicativa: da 200,00 a 500,00 euro annui dovuti per ciascun cespite max 3 rate; oltre 500,00 e fino a 1.000,00 euro annui per cespite max 6 rate; oltre 1.000,00 e fino a 3.000,00 euro annui per cespite max 12 rate; oltre 3.000,00 e fino a ,00 euro annui per cespite max 24 rate; 7
9 oltre ,00 euro annui per cespite max 30 rate; la rateizzazione non può essere concessa a coloro che hanno un contenzioso in essere con l amministrazione regionale e alle imprese sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata), alle persone fisiche con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) superiore a ,00 euro e alle persone giuridiche con reddito annuo superiore a ,00 euro; i limiti di ISEE e di reddito si applicano in relazione all anno immediatamente precedente a quello della richiesta, ove oggettivamente possibile; in ogni momento il debito può essere estinto attraverso un unico pagamento comprensivo dell intera quota capitale ancora dovuta; in tal caso gli interessi già corrisposti non possono essere restituiti; il decreto di concessione della rateizzazione corredato del relativo piano di rateazione o il provvedimento di diniego di tale beneficio è adottato dal dirigente della Struttura Tributaria regionale competente che provvede alla verifica del pagamento delle rate. Nel caso di concessione di rateizzazione in relazione a tributi o entrate regionali i cui cespiti hanno una rilevanza economica, ambientale o sociale che rientra nella sfera di attribuzione di altri settori di intervento regionale o di altre Direzioni Generali, il dirigente della Struttura Tributaria regionale può richiedere preventivamente alla concessione della rateizzazione, un parere agli uffici interessati; il mancato pagamento anche di una sola rata in scadenza, nei trenta giorni successivi allo scadere del relativo termine, determina per il debitore l immediata decadenza dal diritto alla rateizzazione; In tal caso il Dirigente della Struttura Tributaria regionale competente provvede al recupero coattivo della somma ancora dovuta; la competente Struttura Tributaria regionale verifica la veridicità delle dichiarazioni rese con autocertificazione dai contribuenti, ai sensi dell art. 43 del DPR 445/2000 come modificato dalla L. 183/2011; 8
10 5. di confermare, ai sensi di quanto previsto agli artt. 88 comma 1 e 91, comma 5, della citata legge regionale 14 luglio 2003, n.10, l applicazione dell interesse nella misura prevista dall art. 21 del D.P.R. n. 602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti percentuali in relazione alle rateizzazioni concesse a seguito di richieste riferite a casi eccezionali di cui all art. 91, commi 5, 6 e 7; 6. di effettuare, tramite la Struttura Tributaria regionale un monitoraggio con cadenza almeno semestrale del numero delle rateizzazioni concesse, degli effetti finanziari sulle entrate finanziarie regionali e dell efficacia delle disposizioni sulla rateizzazione dei crediti tributari; 7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul portale tributario di Regione Lombardia. IL SEGRETARIO MARCO PILLONI 9
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