REGIONE PIEMONTE QUADERNI DI AGGIORNAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE MODIFICHE T.U.L.P.S. E DIRITTI D AUTORE

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1 MODIFICHE DEL TESTO UNICO DI PUBBLICA SICUREZZA E NORMATIVA SULLA TUTELA DEI DIRITTI D AUTORE n. 30 Quaderni di aggiornamento per la polizia locale

2 Comitato di Redazione: Ermenegilda ALOI Comandante Corpo di P.M. - PINEROLO Angelo BARBAGLIA Comandante Corpo di P.M. - OMEGNA Stefano BELLEZZA Dirigente Settore Polizia Locale della REGIONE PIEMONTE Antonella COLELLA Comandante Corpo di P.M. - NOVARA Nadia CORDERO Funzionario Settore Polizia Locale della REGIONE PIEMONTE Bruno GIRAUDO Comandante Corpo di P.M. - CUNEO Roberto MANGIARDI Vice Comandante Corpo di P.M. - TORINO Sergio MENSA Comandante Corpo di P.M. - ALBA Giuseppe MISTRETTA Comandante Corpo di P.M. - BEINASCO Maria Pina MUSIO Comandante Corpo di P.M. - CASALE MONFERRATO Gaetano NOE Vice Comandante Corpo di P.M. - TORINO Filippo NOVELLO Vice Comandante Corpo di P.M. - TORINO Marco ODASSO Comandante Corpo di P.M. - SAVIGLIANO Rino PAGIN Comandante Corpo di P.M. - CARIGNANO Pier G. ROSSI Comandante Corpo di P.M. - ALESSANDRIA Giorgio SPALLA Comandante Corpo di P.M. - VERCELLI Mauro TABA Comandante Corpo di P.M. - BRA Lo studio è stato curato da: Giovanni ACERBO Vice Comandante Corpo di P.M. - TORINO Gaetano NOE - Vice Comandante Corpo di P.M. - TORINO Marco ODASSO Comandante Corpo di P.M. - SAVIGLIANO Collana edita dalla REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO ARTIGIANATO, COOPERAZIONE, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega Settore POLIZIA LOCALE Curata da: Dr. Stefano BELLEZZA - Dirigente del Settore Polizia Locale della Regione Piemonte Hanno collaborato a questo numero: Anna ROTONDO ed Enzo VARETTO del Settore Polizia Locale della REGIONE PIEMONTE. E VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE O TOTALE DEL PRESENTE VOLUME SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL AMMINISTRAZIONE REGIONALE. VOLUMI IN DISTRIBUZIONE GRATUITA AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE. VIETATA LA VENDITA 1

3 MODIFICHE DEL TESTO UNICO DI PUBBLICA SICUREZZA E NORMATIVA SULLA TUTELA DEI DIRITTI D AUTORE n.30 Quaderni di aggiornamento per la polizia locale 2

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5 INTRODUZIONE La vigente disciplina di pubblica sicurezza si basa essenzialmente sulle disposizioni emanate con il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n L età di tali fonti normative ha determinato diversi interventi di modificazione, anche al fine di adeguarne le disposizioni alla evoluzione politica, sociale ed economica nel frattempo intervenuta. In particolare negli ultimi mesi sono state introdotte significative novità legislative, prima dalla legge finanziaria 2001, poi con il D.P.R. 28/05/01, n. 311, mentre ha trovato piena applicazione, in virtù del contestuale trasferimento delle relative risorse, il conferimento di ulteriori competenze ai comuni in materia di polizia, disposto con il D.Lgs. 112/98. La legge 29/03/2001, n. 135, apportando una profonda riforma alla normativa nazionale sul turismo, ha infine determinato alcune modificazioni alla legislazione di pubblica sicurezza. Tutto ciò ha indotto questo Assessorato a portare avanti il progetto del presente Quaderno con il quale si è cercato di fare il punto su questa evoluzione normativa. Nel contempo si è ritenuto opportuno inserire in quest opera una disamina su un altra tematica, quella dei diritti d autore, con la quale gli operatori di Polizia Municipale devono talvolta a confrontarsi, soprattutto in occasione di controlli di copisterie, librerie, distributori di cd-rom o video cassette che si sono notevolmente diffusi negli ultimi anni. Si tratta di due tematiche importanti seppure diverse, affrontate con il consueto spirito pragmatico operativo che anima questa collana e che porta a sottolineare le procedure di controllo, gli atti e le sanzioni di competenza della Polizia Municipale con l obiettivo di dare così un contributo al lavoro quotidiano della stessa. Giugno L Assessore Giovanni Carlo LARATORE

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7 PARTE PRIMA Modifiche introdotte dalla legge 23/12/2000, n. 388 PREMESSA La legge finanziaria per il 2001 (legge 23/12/2000, n. 388, pubblicata sul S.O. n. 219/L alla G.U. n. 302 del 29/12/2000), ha apportato numerose modificazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in particolare in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco. In generale, le modifiche introdotte sono finalizzate ad impedire il recente - quanto deleterio fenomeno della proliferazione del gioco d azzardo mediante l installazione e l uso di apparecchi automatici quali Video Poker ed altri simili dispositivi. MODIFICA DELL ART. 17-BIS DEL TULPS IN MERITO ALLE VIOLAZIONI INERENTI LA TENUTA DEL REGISTRO DI CUI ALL ART. 128 In un contesto peraltro differente dall esercizio del gioco, il comma 1 dell art. 37 della finanziaria 2001, va innanzitutto a sopprimere dall art. 17-bis del TULPS l inciso «escluse le attività previste all articolo 126,» con l effetto di assoggettare alla sanzione pecuniaria del pagamento della somma da L a L. 2 milioni, le violazioni all art. 128 del TULPS (tenuta del registro di carico e scarico), ivi comprendendo ora le attività di cui all art. 126 (commercio di cose antiche ed usate). MODIFICA DELL ART. 86 DEL TULPS IN MERITO ALLE LICENZE PER LE ATTIVITÀ DI GIOCO Il comma 2 dell art. 37 della finanziaria 2001 aggiunge all art. 86 del TULPS 1 un terzo comma che rende in buona sostanza necessaria la licenza di esercizio pubblico per le attività di: distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell articolo 110, cioè di quelli in cui l'elemento abilità (fisica, mentale o strategica) e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio; gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi. Viene inoltre introdotta una importante novità. La licenza per l esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi e la licenza per lo 1 Il testo del comma 3 dell art.86 TULPS è il seguente: La licenza è altresì necessaria per l attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l installazione degli stessi nei circoli privati. 6

8 svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell Amministrazione finanziaria. MODIFICA DELL ART. 110 DEL TULPS IN MERITO AGLI APPARECCHI DA GIOCO Profondamente innovato risulta il testo dell art. 110 del TULPS per effetto del terzo comma dell art. 37 della legge finanziaria Il nuovo testo dell art.110 TULPS è pertanto il seguente: In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d azzardo anche quelli che l autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse. Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. L installazione e l uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro. Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi. Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita. I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro. Oltre la sanzioni previste dal codice penale per il gioco d azzardo, i contravventori sono puniti con l ammenda da L a L È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n Oltre a quanto previsto dall articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza del trasgressore, informandone l autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del 7

9 Il nuovo comma 1 specifica che la tabella dei giochi proibiti deve essere esposta in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco. Nella tabella, vidimata dal questore 3, sono indicati, oltre ai giochi d azzardo anche quelli che l autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre sempre nel pubblico interesse. Due sono quindi le novità introdotte: l obbligo di esporre la tabella oltre che nelle sale gioco (già indicate nella previgente formulazione del primo comma), anche in tutti gli altri esercizi pubblici e circoli privati autorizzati al gioco ed alla installazione di apparecchi da gioco 4 ; la tabella potrà contenere le prescrizioni e i divieti specifici che l autorità di p.s. ritenga di disporre nel pubblico interesse 5. Nulla viene innovato ai commi 2 e 3, mentre il comma 4, inerente la definizione degli apparecchi da gioco d azzardo, viene integralmente sostituito. La novità sta nel fatto che viene ora considerato d azzardo qualsiasi apparecchio che dia luogo ad una vincita di valore superiore ai limiti stabiliti per gli apparecchi da trattenimento e da gioco di abilità disciplinati dal successivo comma 5. Questi ultimi infatti sono quelli in cui l elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro 6. Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi. Si precisa inoltre che appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita 7. Tali beni non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro. presente comma è computato nell esecuzione della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l autorità procedente provvede a darne comunicazione all Amministrazione finanziaria. 3 Vedremo più avanti che il D.P.R. 28/05/01, n.311, attribuisce al sindaco la vidimazione della tabella dei giochi proibiti. 4 Si rammenta che la mancata esposizione della tabella è sanzionata penalmente dall art. 195 del Regolamento in relazione all art. 221 del TULPS. 5 La possibilità di imporre prescrizioni e divieti discende dall art. 9 del TULPS. La modifica introdotta dovrebbe consentire di imporre quelle limitazioni che non era più possibile impartire con le licenze di p.s., sostituite da denuncia di inizio attività ai sensi dell art. 19 della legge 241/90. 6 Quindi pari a L ,27 7 Quindi non superiore a 10 euro, pari a L circa. 8

10 Il penultimo comma, peraltro non modificato, prevede la sospensione della licenza di pubblico esercizio 8, per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima da parte del sindaco, a carico dei contravventori, condannati con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dall art Il questore, oltre a quanto previsto dall articolo 100 del TULPS 9, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi da gioco, può 10 inoltre sospendere la licenza del trasgressore, informandone l autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. In ultimo viene stabilito l obbligo, in caso di sequestro degli apparecchi, di provvedere a darne comunicazione all Amministrazione finanziaria. MODIFICA DELL ART. 88 DEL TULPS IN MERITO ALLA LICENZA PER L ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE In base al 4 comma dell art. 37 della legge 388/00, la licenza per l esercizio delle scommesse di cui all art. 88 del TULPS, che viene integralmente sostituito, può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte dei Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione. NULLA OSTA DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER GLI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO L art. 38 della finanziaria 2001 stabilisce che l Amministrazione finanziaria rilascia il nulla osta per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento necessario ad ottenere le autorizzazioni di cui all articolo 86 del TULPS, previa verifica della conformità degli apparecchi alle prescrizioni normative. In particolare si prevede l installazione su ciascun apparecchio: di un dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti similari 11 ; di un dispositivo che garantisca la immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento e la distribuzione dei premi, conforme al modello approvato con decreto ministeriale. Decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale predetto gli apparecchi da divertimento e intrattenimento dovranno essere muniti dei dispositivi sopra indicati. 8 Trattasi di provvedimento obbligatorio. 9 Ai sensi dell art. 100 del TULPS il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata. 10 Si tratta dunque di una facoltà e non di un obbligo. 11 Trattasi dei dispositivi per la verifica dell assolvimento dell imposta sugli spettacoli ed intrattenimenti, di cui all articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n

11 NULLA OSTA PROVVISORIO Ai sensi dell art. 39 della legge 388/00, che contiene disposizioni transitorie, in sede di prima applicazione della nuova normativa inerente gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, per l installazione di apparecchi non muniti dei nuovi dispositivi, l Amministrazione finanziaria rilascia un nulla osta provvisorio i cui effetti cessano decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell articolo 38 e comunque non prima della data del 31 maggio Per gli apparecchi già installati, o comunque già in esercizio alla data del 1 gennaio 2001, il nulla osta provvisorio doveva essere richiesto entro quarantacinque giorni dalla medesima data e cioè entro il 15 febbraio In caso di diniego del nulla osta provvisorio l apparecchio deve essere immediatamente rimosso. Sempre per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento già installati alla data del 1 gennaio 2001, la licenza di cui all articolo 86 del TULPS deve essere acquisita entro la data del 30 giugno Si fa infine rilevare che sull argomento il Ministero dell Interno ha emanato la Circolare 14/02/01, n. 557/B inerente la disciplina della fase transitoria, nonché la Circolare 28/06/01, n. 557/B (1), contenente direttive relative alla normativa autorizzatoria degli apparecchi da gioco. 12 Vedasi in proposito la Circolare 12/02/01, n. 16 del Ministero delle Finanze. 10

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13 PARTE SECONDA Novità derivanti dalla piena applicazione del D.Lgs. 112/98 PREMESSA Come è noto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, emanato in attuazione di quanto previsto dal capo I della legge 15/03/97, n. 59, ha operato un ulteriore trasferimento 13 agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi già di competenza dello Stato. Conseguentemente al trasferimento di funzioni amministrative, con il Titolo V del predetto decreto delegato, è stato realizzato il trasferimento dei relativi poteri di polizia dallo Stato agli enti locali 14. Molte di tali competenze sono ricollegate ad attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. L art. 7 del D.Lgs. 112/98 posticipava però l effettivo esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, al concreto trasferimento ai medesimi dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative. Pertanto l effettivo trasferimento delle funzioni di polizia che qui interessano ha avuto decorrenza dal 1 gennaio 2001, in forza del D.P.C.M. 12/09/2000, recante Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire agli Enti Locali. POLIZIA AMMINISTRATIVA, POLIZIA DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO All art. 158, comma 2, del citato D.Lgs. 112/98 si ribadisce innanzitutto il fondamentale principio di strumentalità delle funzioni di polizia rispetto a quelle di amministrazione attiva 15. La delega agli enti locali di funzioni amministrative ricomprende anche l esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia. Il successivo art. 159, nel recepire un consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia 16, ci fornisce una idonea definizione della polizia, in ciò distinguendola dalla definizione di polizia di sicurezza e da quella di ordine pubblico. Invero: a) la polizia è un attività - preventiva e repressiva - a carattere accessorio e strumentale all attività di amministrazione attiva, che si esplica attraverso la regolamentazione, il rilascio di permessi e l imposizione di sanzioni amministrative. In altri termini la polizia è una funzione caratterizzata da un complesso di poteri attribuiti alla pubblica amministrazione per garantire da turbative lo svolgimento della normale attività ; 13 Già il D.P.R. 24/07/77, n. 616 aveva operato un primo decentramento di funzioni e competenze dallo Stato agli enti locali. 14 Cfr. art. 1, comma 2, D.Lgs. 112/ Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. 16 Vedasi per tutte Corte Cost. 25/02/88, n

14 b) la polizia di sicurezza è un attività, indipendente cioè dall azione penale, diretta alla salvaguardia dell ordine e della sicurezza pubblica; c) l ordine pubblico rappresenta invece la pace sociale, l ordinata convivenza in assenza di turbative, che si raggiunge imponendo l osservanza dei principi generali dell ordinamento. Il principio informatore è comunque stato quello di mantenere in capo allo Stato le funzioni attinenti la tutela dell ordine e della sicurezza pubblica 17, trasferendo invece agli Enti Locali quelle di polizia accessorie e strumentali ai compiti amministrativi conferiti ai predetti enti. TRASFERIMENTO AI COMUNI In quest ottica all art. 163 vengono elencate le funzioni ed i compiti oggetto di trasferimento ai comuni. Si tratta per la maggior parte di autorizzazioni di polizia disciplinate dal TULPS già rilasciate dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza (prefetto o questore) ed ora oggetto di trasferimento ai comuni. a) rilascio della licenza per la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere Si tratta della licenza di P.S. prevista dall art. 37 del TULPS; in deroga al principio generale di divieto di vendita ambulante di armi, è consentita la vendita degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere 18 con licenza comunale 19. Devono munirsi di tale titolo di polizia i commercianti su aree pubbliche che vendono, ad esempio, articoli quali coltelli, scuri, falci, falcetti, ecc.. Mentre in precedenza la licenza rilasciata dal questore aveva efficacia provinciale, tenuto conto dei limiti di competenza territoriale dei comuni, la predetta licenza dovrà essere acquisita (o, meglio, la d.i.a. dovrà essere presentata), in ciascuno dei comuni ove il commerciante esercita la sua attività. Del rilascio del provvedimento è data tempestiva informazione all autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell art. 163, comma 4, del D.Lgs. 112/98. b) rilascio della licenza per agenzia pubblica di affari Sotto la denominazione di agenzie pubbliche di affari usata dall art. 115 del TULPS, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta 20. Si fa però rilevare che sono state oggetto di trasferimento ai comuni tutte le licenze per l apertura di agenzie pubbliche di affari, ad esclusione di quelle relative alle attività di: recupero crediti; pubblici incanti; agenzie matrimoniali; pubbliche relazioni; che sono rimaste di competenza del questore. 17 Cfr. art. 4, 9 e 19 D.P.R. 616/77, art. 3, comma 1, lett. A), della legge 59/97 e art. 160 D.Lgs. 112/ li strumenti da punta e da taglio atti ad offendere sono definiti all art. 4 della legge 110/ Trattandosi di provvedimento riconducibile ai presupposti di cui all art. 19 della legge 241/90, la licenza potrà essere sostituita da denuncia di inizio attività. 20 Cfr. art. 205 Reg. TULPS. 13

15 Ricordiamo, tra quelle passate di competenza comunale la licenza 21 per le attività di esposizioni e mostre, le fiere campionarie, le altre agenzie d affari (funebri, rivenditori di veicoli usati, ecc.). Tra le prime incombenze che i comuni dovranno affrontare si rammenta la predisposizione ed approvazione di apposita deliberazione 22, con la quale si fisserà la cauzione prevista dall art. 116 del TULPS a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all esercizio e dell osservanza delle prescrizioni impartite. c) ricevimento della dichiarazione relativa all esercizio dell industria di affittacamere Il trasferimento di tale funzione non avrà seguito stante l avvenuta abrogazione dell art.108, primo e secondo comma, operata dall art. 6, comma 1, lett. b), del D.P.R. 28/05/01, n Peraltro si rammenta che, in materia di attività ricettiva, è stata recentemente emanata la legge 29/03/01, n. 135 di riforma del settore, oggetto di esame nella parte terza del presente studio. d) rilascio della licenza relativa al mestiere di fochino Trattasi della licenza già di competenza del prefetto, prescritta dall art. 27 del D.P.R. 19/03/56, n. 302, per l esercizio delle seguenti attività: disgelamento di dinamiti; confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori di mina; brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico; eliminazione delle cariche inesplose. La licenza viene rilasciata previo accertamento della capacità tecnica dell interessato da parte della Commissione tecnica provinciale di cui all art. 49 del TULPS 23. Non trattandosi di licenza di pubblica sicurezza, non si ritiene debbano essere invece oggetto di verifica i requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del TULPS. Del rilascio del provvedimento è data tempestiva informazione all autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell art. 163, comma 4, del D.Lgs. 112/98. e) rilascio della licenza per gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori Il conferimento di funzioni si riferisce esclusivamente a quelle gare motoristiche che si svolgono su strade ordinarie di interesse comunale. Come ha precisato il Ministero dei Lavori Pubblici 24, il conferimento si riferisce esclusivamente alle autorizzazioni all espletamento di gare con veicoli a motore, con esclusione delle autorizzazioni allo svolgimento di gare ciclistiche, podistiche ed a trazione animale, la cui competenza è rimasta al Prefetto. Se la gara non assume le caratteristiche di pubblico spettacolo 25 si ritiene 21 Vedi nota Con tale deliberazione, che si ritiene rientrante nella competenza della giunta comunale, sentita la Camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura a norma del combinato disposto di cui all art. 116 del TULPS e del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315, si potrà fissare l importo della cauzione, eventualmente diversificato in relazione al tipo di agenzia. Vedasi altresì in proposito l art. 14 del Regolamento, recentemente modificato dall art. 2 del D.P.R. 28/05/01, n Considerata la necessità di effettuare tale valutazione tecnica discrezionale, la licenza non è sostituibile con denuncia di inizio attività. 24 Vedi Circolare 01/03/01, n. 1558, pubblicata sulla G.U. 02/04/01, n La Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 15 aprile 1970, ha stabilito la necessità di munirsi di licenza ex art. 68 TULPS per i trattenimenti da tenersi in luoghi pubblici e aperti al pubblico, indetti nell esercizio di attività imprenditoriali. 14

16 debba essere autorizzata a mente dell art. 9 del C.d.S., mentre, in caso contrario, dovrà essere autorizzata anche ai sensi dell art. 68 del TULPS, previa verifica delle condizioni di sicurezza, così come prescritto dall art. 80. Del rilascio del provvedimento è data tempestiva informazione all autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell art. 163, comma 4, del D.Lgs. 112/98. f) rilascio della licenza per direttore o istruttore di tiro Trattasi della licenza, già di competenza del prefetto, di cui devono essere muniti, ai sensi dell art. 31 della legge 18/04/75, n. 110, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell Unione di tiro a segno nazionale, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui agli artt. 8 e 9 della predetta legge 110/75. In pratica sono gli stessi requisiti che debbono possedere coloro che richiedono le autorizzazioni di polizia in materia di armi 26. Del rilascio del provvedimento è data tempestiva informazione all autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell art. 163, comma 4, del D.Lgs. 112/98. g) rilascio agli stranieri delle autorizzazioni per l esercizio di mestieri girovaghi Anche in questo caso il trasferimento di tale funzione non avrà seguito stante l avvenuta abrogazione dell art.124 operata dall art. 6, comma 1, lett. b), del D.P.R. 28/05/01, n ABROGAZIONE DI NORME L art. 164 attiene invece l abrogazione di alcune norme inerenti l attività di polizia locale. E stata infatti disposta: a) l abrogazione dell art. 76 del TULPS relativamente al preventivo avviso scritto all autorità locale di P.S. per le riprese cinematografiche in luogo pubblico, fermo restando l obbligo di informazione preventiva all autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell art. 164 del D.Lgs. 112/98; b) l abrogazione di alcune parti dell art. 19 del D.P.R. 616/77, in conseguenza delle modifiche apportate al TULPS dal D.Lgs. 112/98; c) l abrogazione degli artt. 72, 74, 75, 81 e 83 del TULPS in materia di attestazione delle attività di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche; d) l abrogazione dell art. 111 del TULPS relativamente alle licenze per l esercizio dell arte fotografica, fermo restando l obbligo di informazione preventiva all autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell art. 164 del D.Lgs. 112/98; e) la soppressione delle parole rappresentazioni cinematografiche e teatrali dall art. 68 del TULPS Trattasi quindi dei requisiti di cui agli artt. 11, 12, 35, comma 5, 43 del TULPS. Non possono inoltre ottenere la licenza di cui trattasi coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n ed in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 27 Queste attività sono ora disciplinate dal D.M. 29/09/98, n

17 L art. 16 del D.Lgs. 112/98, in materia di attività artigiane, ha inoltre stabilito: a) la soppressione delle parole i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini che non hanno più l obbligo pertanto di munirsi della licenza di P.S. di cui all art. 127 del TULPS 28 ; b) l abrogazione dell art. 111 del TULPS relativamente alle licenze per l esercizio dell arte tipografica, litografica, fotografica o qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanico o chimica in molteplici esemplari. Infine l art. 46 del D.Lgs. 112/98, in materia di turismo, ha abrogato l art. 123 del TULPS - relativo all esercizio dei mestieri di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l abilitazione all insegnamento dello sci - ed i corrispondenti articoli del regolamento di esecuzione. 28 Tale licenza, rilasciata dal questore, deve ancora essere richiesta dai fabbricanti, commercianti, mediatori di oggetti preziosi. 16

18 Pag. vuota 17

19 PARTE TERZA Modifiche introdotte dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 PREMESSA Con D.P.R. 28/05/01, n. 311 sono state emanate nuove norme per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché del procedimento per il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n In particolare sono state apportate diverse modificazioni sia al TULPS, sia al relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 06/05/40, n. 635, che risultano particolarmente interessanti l attività di polizia locale. SEMPLIFICAZIONI DI CARATTERE GENERALE (Art. 2) L art. 2 del decreto riguarda le semplificazioni di carattere generale e, segnatamente, una serie di modificazioni al Regolamento di Esecuzione del TULPS di seguito esaminate. a) Validità temporale delle autorizzazioni di P.S. di cui al titolo III del TULPS Si tratta dei titoli di polizia previsti dagli articoli dal 68 al 132 del TULPS e quindi, sostanzialmente, delle autorizzazioni relative alle attività di spettacoli e trattenimenti, pubblici esercizi, agenzie pubbliche di affari, commercio di cose antiche o usate ed oggetti preziosi. La durata di queste autorizzazioni, che non sia già prescritta da altre leggi statali o regionali, viene stabilita a carattere permanente dall art. 11 del Regolamento, in deroga alla validità annuale prescritta in linea generale dall articolo 13 del TULPS. Fanno eccezione, naturalmente, le autorizzazioni temporanee, che si riferiscono cioè ad attività da svolgersi per un tempo determinato, stabilito nelle autorizzazioni stesse. h) Trasferimento o modificazione dei locali in cui si svolgono le attività soggette ad autorizzazione di P.S. di cui al titolo III del TULPS Sempre sulla base delle modifiche apportate all art. 11 del Regolamento, nel caso di trasferimento di taluna delle attività di cui al Titolo III del TULPS in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, dovranno essere effettuate tutte le verifiche di idoneità, comunque definita, dei locali medesimi, prescritte da disposizioni di legge o di regolamento. i) Semplificazione delle certificazioni amministrative Il nuovo articolo 12 del Regolamento stabilisce sostanzialmente che può essere autocertificato il possesso nel richiedente dei requisiti personali e l adempimento delle altre condizioni prescritte, fatta salva naturalmente la facoltà dell amministrazione di verificare d ufficio la sussistenza dei 18

20 presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell attività e la rimozione dei suoi effetti. Nei casi - espressamente stabiliti dalla singola norma del TULPS - in cui è consentita la rappresentanza nell esercizio di un attività autorizzata, la domanda dell interessato deve contenere il consenso scritto dell eventuale rappresentante, ma l accettazione del rappresentante può essere resa di fronte al dipendente competente a ricevere la documentazione, senza necessità di autentica notarile. j) Subingresso per causa di morte Il nuovo art. 12-bis del Regolamento introduce l istituto del subingresso per causa di morte nella disciplina delle autorizzazioni di P.S., stabilendo che l erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra può continuare l attività per tre mesi dalla morte del dante causa, a condizione che abbia presentato domanda di autorizzazione a suo nome. Tale modifica peraltro sicuramente opportuna ai sensi di quanto previsto dall art. 8 del TULPS 29, avrebbe forse dovuto essere inserita nel Testo Unico e non nel Regolamento di esecuzione che non ha forza di legge. L autorità di P.S. può comunque ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante è privo dei requisiti soggettivi richiesti, salvo per le attività ricettive per le quali il provvedimento interdittivo si applica trascorsi 30 giorni dalla contestazione, ai sensi dell art. 17-ter, comma 3, del TULPS. k) Disciplina della cauzione Il nuovo testo dell art. 14 del Regolamento disciplina la cauzione che, per l esercizio di alcune attività quali le agenzie pubbliche di affari, viene richiesta dall autorità di P.S. a garanzia delle obbligazioni inerenti l esercizio e dell osservanza delle prescrizioni imposte. Per supplire al discapito dovuto all immobilizzo di capitale, la modifica apportata prevede che la cauzione può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica. l) Imposta di bollo sugli atti La modifica introdotta all art. 15, primo comma, del Regolamento ribadisce il nuovo concetto applicativo dell imposta sul bollo che, ribaltando il precedente indirizzo, ne prescrive l obbligatorietà solo nei casi espressamente previsti. m) Registri All art. 16 del Regolamento viene aggiunto un terzo comma che prevede, nei casi in cui il TULPS prescrive la tenuta di registri 30, la possibilità di sostituirli con modalità informatiche, secondo le specifiche disposizioni che saranno emanate dal Ministro dell Interno, anche in ordine alla vidimazione, assolvimento dell obbligo di bollo ed esibizione dei registri. 29 Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente preveduti dalla legge. 30 Si pensi, ad esempio, al registro-giornale delle agenzie pubbliche d affari di cui all art. 120, oppure al registro di carico e scarico prescritto dall art. 128 del TULPS. 19

21 n) Licenze di pubblico esercizio Ai fini di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio, viene sostituito il secondo comma dell art. 152 del Regolamento, prescrivendo che, per le attività disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale 31, è sufficiente il rilascio di un solo titolo, quello appunto previsto dalla legge speciale, previa comunque verifica della sussistenza delle condizioni previste dal TULPS e dal Regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia. o) Tabella dei giochi proibiti Viene sostituito il secondo comma dell art. 195 del Regolamento, prescrivendo che la vidimazione della tabella dei giochi proibiti è effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno. p) Commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo All'art. 247 del Regolamento è aggiunto un secondo comma, sulla base del quale le disposizioni degli articoli 126 e 128 del TULPS - che prevedono, a carico dei commercianti di cose antiche ed usate, l obbligo di preventiva dichiarazione e di tenuta del registro di carico e scarico - non si applicano al commercio di cose prive di valore o di valore esiguo. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ARMI ED ESPLOSIVI (Art. 3) L art. 3 del decreto riguarda le semplificazioni al Regolamento di Esecuzione del TULPS concernenti le autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi, di seguito brevemente commentate. a) Licenza per collezione di armi Sostituendo il secondo comma dell'art. 47 del Regolamento è stato stabilito che la licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l'interessato non intenda avvalersi della facoltà di detenere l'arma e il relativo munizionamento per farne uso, previa la denuncia di cui all'articolo 38 della legge. Se la collezione riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi. b) Licenza di porto di armi E stato modificato l art. 61 estendendo la possibilità di rilascio di licenza di porto d arma anche ai cittadini dei Paesi dell'unione Europea, che potranno fare richiesta secondo la rispettiva competenza al prefetto o al questore del luogo ove tali cittadini hanno il loro domicilio in Italia. E stato infine aggiunto sempre all art un comma 2 in cui è stato stabilito che il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, è soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma. Si fa infine rilevare che, in materia di fuochi d artificio, è stata emanata dal Ministero dell'interno la Circolare 11 gennaio 2001, n. 559/C XV.A.MASS(1) recante disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.. Tale Circolare è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2001, n Si pensi, ad esempio, al settore dei pubblici esercizi della somministrazione, disciplinati dalla legge 25/08/91, n

22 SEMPLIFICAZIONI DEI PROCEDIMENTI CONCERNENTI I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (Art. 4) Anche in questo caso si tratta di modifiche al Regolamento di esecuzione del TULPS, in materia, però di spettacoli e trattenimenti pubblici e, segnatamente, di verifica delle condizioni di sicurezza da parte della commissione di vigilanza. a) Rappresentanza Con un apposita previsione - inserita al primo comma dell art. 116 del Regolamento è stata prevista la possibilità di avvalersi di un rappresente nella conduzione di attività soggette alle autorizzazioni di cui agli art. 68 (spettacoli e trattenimenti pubblici) e 69 (spettacoli viaggianti e piccoli trattenimenti) del TULPS. Come già più sopra evidenziato in un caso analogo, tale modifica, anche qui sicuramente opportuna, ai sensi di quanto previsto dall art. 8 del TULPS 32, avrebbe dovuto essere inserita nel Testo Unico e non nel Regolamento di esecuzione che non ha forza di legge. b) Compiti delle commissioni di vigilanza L art. 141 del Regolamento viene sostituito interamente con il nuovo testo in cui sono meglio definiti i compiti delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Al comma 1, oltre alle tre funzioni già previste nel vecchio testo, e cioè: rilascio nulla-osta sui progetti; verifica preventiva del locale; controlli successivi all apertura; ora confermate, vengono previste nuove incombenze e, segnatamente: verifica delle scritte e degli avvisi al pubblico prescritti per la sicurezza e per l incolumità delle persone; accertamento dei requisiti tecnici, di idoneità, di sicurezza e di igiene per l apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali (art. 4 D.Lgs. n. 3/98), nonché l accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per l iscrizione nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante (art. 4 legge 337/68). Al comma 2 c è una delle novità più importanti. Viene previsto che, per i locali e gli impianti con capienza fino a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituite da una relazione tecnica che attesti la rispondenza alle caratteristiche tecniche stabilite con decreto del Ministero dell Interno. Resta comunque fermo l obbligo di effettuare tramite il competente servizio della A.S.L. le verifiche igienico sanitarie previste. Considerato il testo letterale della norma, non è esclusa la necessità di munirsi di parere sul progetto, quando si tratta di locali, ancorché di capienza fino a 200 persone, da adibirsi in forma continuativa a spettacolo o trattenimento pubblico, Non si comprende infine perché la norma consenta solo agli ingegneri ed ai geometri (e non anche ad architetti, periti, ecc.) la possibilità di sottoscrivere la relazione tecnica sostitutiva della verifica della commissione. Al comma 3 un altra importante modifica della previgente normativa: non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono 32 Vedi nota 29 21

23 periodicamente e per i quali la commissione (comunale o provinciale) abbia già concesso l agibilità in data non anteriore a due anni. E fatta comunque salva la possibilità della commissione di eseguire: - i controlli successivi di cui al primo comma lett. e) dell art. 141; - la verifica quando risulti necessario in considerazione della natura dei luoghi. La possibilità offerta da questa semplificazione è però di portata limitata dalla competenza territoriale delle diverse commissioni comunali, relativamente agli spettacoli viaggianti. c) Commissione comunale di vigilanza Fondamentale la novità introdotta dall art bis: la commissione di vigilanza è di norma comunale, mentre quella prefettizia interviene solo in casi particolari stabiliti dal successivo art. 142, e cioè quando la commissione comunale o associata non sia stata costituita e per la verifica di: locali cinematografici o teatrali di capienza superiore a 1300 spettatori; spettacoli viaggianti di capienza superiore a spettatori; altri locali o gli impianti con capienza superiore a spettatori; parchi di divertimento; attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell Interno, di concerto con il Ministro della Sanità. Il comma 2 disciplina la composizione della commissione comunale, introducendo la novità della partecipazione alla commissione: del comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato; di un esperto in elettrotecnica. In base a quanto disposto dal comma 4, i rappresentanti di categoria delle imprese e dei lavoratori possono entrare a far parte della commissione comunale, su loro richiesta. Il comma 5 prevede, giustamente, la necessità di relazione tecnica di sicurezza per l impiego di attrezzature da trattenimento. Per i giochi elettronici viene invece richiesta una dichiarazione di rispondenza alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione che però non è stato ancora approvato. Peraltro questi apparecchi dovrebbero già essere muniti del nulla-osta dell amministrazione finanziaria previsto dall art. 38 legge 388/2000. La commissione comunale può essere integrata da membri supplenti che potranno sostituire quelli effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Al comma 7 opportunamente si precisa che il parere della commissione deve essere dato per iscritto e deve essere adottato con l intervento di tutti i componenti della commissione stessa (che è collegio perfetto). In ossequio ai principi della legge 241/90, vengono previste le forme di partecipazione al procedimento da parte dell interessato che: deve essere avvisato del sopralluogo; può parteciparvi; può presentare memorie e documenti inerenti il procedimento. Il presidente della commissione può individuare tra i componenti della medesima quelli delegati ad effettuare i controlli successivi. Tra costoro devono comunque essere presenti il medico del servizio di igiene, l ufficiale dei vigili del fuoco, o, in mancanza, altro tecnico del luogo. 22

24 d) Commissione provinciale di vigilanza Sulla base della modifica legislativa introdotta, la commissione provinciale di vigilanza interviene: a) nei casi espressamente stabiliti dall art. 142 del Regolamento, e cioè per la verifica di: locali cinematografici o teatrali di capienza superiore a 1300 spettatori; spettacoli viaggianti di capienza superiore a spettatori; altri locali o gli impianti con capienza superiore a spettatori; parchi di divertimento; attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell Interno, di concerto con il Ministro della Sanità. b) quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata. La composizione della commissione provinciale di vigilanza non è sostanzialmente mutata: i rappresentanti di categoria, prima membri obbligatori, entrano ora a far parte della commissione solo in caso di loro richiesta. Per l esercizio dei controlli successivi 33 (art. 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui si trova il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale indicato nell art. 141-bis, comma ottavo. SEMPLIFICAZIONI DEI PROCEDIMENTI CONCERNENTI IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA (Art. 5) La semplificazione riguarda il procedimento relativamente ai casi in cui all autorità è conferita la potestà di riconoscimento della qualifica di agente di p.s.. L ultimo comma fa peraltro salve le disposizioni in vigore per la polizia municipale, i cui componenti, previa richiesta del sindaco e verifica dei requisiti richiesti, sono riconosciuti dal prefetto agenti di p.s. ai sensi dell art. 5, comma 2, della legge 07/03/86, n Per controlli successivi si intendono le verifiche effettuate successivamente al rilascio dell agibilità del locale ai sensi dell art. 80 del TULPS. 23

25 PARTE QUARTA Modifiche introdotte dalla legge 29/03/2001, n. 135 PREMESSA La legge 29/03/2001, n. 135 recante riforma della legislazione nazionale del turismo (pubblicata sulla G.U. 20/04/01, n. 92), ha anch essa operato alcune importanti modificazioni alle norme del TULPS in materia di esercizio di imprese turistiche e, segnatamente, di alberghi. MODIFICAZIONI DI CARATTERE GENERALE a) Requisiti per l esercizio delle imprese turistiche. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. L esercizio dell'attività turistica è subordinato all'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29/12/1993, n. 580, con conseguente soppressione della speciale sezione del Registro Esercenti il Commercio, prevista dall art. 5, comma 2, della legge 217/83, in cui fino ad oggi dovevano iscriversi gli esercenti del settore 34. b) Modifiche all art. 109 del TULPS Per effetto dell art. 8 della legge 135/01, l art. 109 del TULPS risulta integralmente sostituito 35. Sulla base della nuova formulazione del comma 3 34 La soppressione è stata stabilita dall art. 11, comma 4, della legge 135/01 in esame. 35 Il nuovo testo dell art. 109 del TULPS è il seguente: 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti. 2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare. 3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno". 24

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