efficaci strategie difensive
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- Samuele Gioia
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1 REDDITOMETRO ai «BAMBOCCIONI»: efficaci strategie difensive Può accadere che ad un alto stile di vita non corrispondano redditi consistenti: linee difensive per motivare adeguatamente tale scostamento. di ADRIANO PELLEGRINI studio commercialisti associati Trento ( ) Di frequente ed in futuro la casistica si arricchirà di certo ci si imbatte in situazioni nelle quali i giovani sono, di fatto, pressoché mantenuti dalla longa manus della famiglia. Per essi, le risultanze dell Anagrafe tributaria non collimano con lo stile di vita effettivo, in quanto ben può accadere, che a consumi di un certo tipo non corrispondano redditi consistenti. Non deve sorprendere, pertanto, il fatto che il Fisco si interessi ad una siffatta situazione, in quanto, in assenza di indagine concreta e specifica, parrebbe celare una pacifica evasione. Il caso qui analizzato, concerne proprio un giovane contribuente sostenuto dalla famiglia nei propri consumi e sprovvisto di un reddito personale in grado di garantire la copertura fiscale delle spese sostenute. Convocato il contribuente e ritenuto di non aver ricevuto esaustivi chiarimenti, l Amministrazione finanziaria ha attivato un accertamento sintetico, disciplinato dall art. 38, co. 4-8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [CFF 6338], al fine di determinare il «reddito complessivo netto del contribuente (...) ritenendo che alla disponibilità di determinati beni indice, al sostenimento di spese considerate significative e alla constatazione di incrementi patrimoniali del contribuente indagato debba corrispondere un reddito da ricondurre a uno o più periodi di imposta». (1) Tale metodologia accertativa, alternativa a quella analitica, è applicabile alle condizioni previste dalla norma, recentemente «stravolta», dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. con L. 30 luglio 2010, n. 122, e nel caso di specie ha trovato come forma di quantificazione le risultanze del redditometro applicato al possesso di alcune autovetture. La miglior difesa avverso provvedimenti impositivi di tal guisa è di carattere documentale. LINEE DIFENSIVE Senza dilungarsi in sterili dissertazioni giuridiche, anche se molto vi sarebbe da dire ( ) con la collaborazione del dott. Massimiliano Giuliani. (1) R. Lunelli, «Il redditometro», periodico ufficiale Anti, n. 1/2010. (2) All uopo, pur essendo uno strumento presuntivo di non recente ideazione il D.M. (10 settembre 1992) è del 1992 si consideri che non è ancora dato sapere l origine del coefficiente moltiplicatore previsto per il calcolo dell incidenza dei vari beni indice sul reddito presunto. Per un commento più specifico, si veda la pubblicazione di cui alla nota 1). 76 il sole 24 ore n 11 - novembre 2011
2 sulla natura delle presunzioni contenute nel redditometro e sulla loro genesi, (2) negli atti difensivi (ricorso, memorie per contraddittorio, ecc.) vale la pena concentrarsi su tre aspetti di fondo: OO la quantificazione del reddito nell ottica della ragionevolezza concreta delle presunzioni; OO il finanziamento delle spese sostenute; OO l incidenza delle imposte. Con riferimento al primo punto, in termini giuridici, occorre indagare se la presunzione utilizzata sia concordante, cioè suscettibile di riscontro nella realtà. Si consideri il caso in esame: pur avendo il contribuente dimostrato in contraddittorio che l acquisto dei beni indice di capacità contributiva è avvenuto da parte dei genitori, l Amministrazione finanziaria ha comunque presunto un certo reddito per le spese di mantenimento dei beni indice di capacità contributiva. Siffatto ragionamento, astrattamente è fondato. Il punto, però, è capire se il reddito presunto è congruo rispetto alla realtà, in quanto la gestione e/o il mantenimento di una vettura concerne costi lungi dall essere pari ai redditi derivanti dall utilizzo del redditometro. Nel caso di specie, si è fatto riferimento ai valori Aci, da cui è emersa una realtà fattuale del tutto confliggente con il redditometro. Sul punto, si rinvia al ricorso per alcuni spunti giurisprudenziali di sicuro interesse. In questa sede, si cita solamente il fatto che la stessa Commissione Parlamentare di Vigilanza sull Anagrafe tributaria ha sostenuto la necessità di rivedere le presunzioni derivanti dalla categoria delle autovetture nel redditometro, perché poco idonea allo scopo, come risulta dal documento n. XVII adottato nella seduta del 15 luglio In merito al secondo aspetto, invece, è necessario dare prova di come il finanziamento delle spese sia avvenuto con fondi «leciti», derivanti da dismissioni di beni, da donazioni, da redditi tassati, da risparmi, ecc. Nel caso in esame, certamente sarà opportuno dimostrare che il denaro utilizzato per finanziare le spese è giunto da altre persone. La prova, come detto, è eminentemente documentale e può fondarsi su copie di assegni e/o su bonifici. Non può proficuamente essere resa per il tramite di dichiarazioni di terzi, salvo casi specifici e limitati. In assenza di elementi documentali, la prova potrebbe essere resa in chiave presuntiva, come nel caso di una studentessa universitaria titolare di un auto di lusso, non occupata, non titolare di partita Iva, ma ereditiera di genitori assai facoltosi che utilizza, appunto, l auto comprata dai genitori. In ordine alle imposte ed alla loro incidenza, la questione è banale: un reddito lordo di e non coincide ad una dazione patrimoniale esente della stessa entità, dato che dal reddito lordo, occorre scontare le imposte. Di tale aspetto, soprattutto nei casi in cui vi sia un sostanziale «mantenimento» del contribuente accertato, va tenuto conto, in quanto una donazione annuale di e , corrisponde ad un reddito netto della stessa entità, ma ad un reddito lordo sicuramente superiore. Nonostante la notorietà dei concetti di «reddito netto» e «reddito lordo», molto spesso accade che le dazioni patrimoniali vengano dedotte dai redditi presunti accertati già al netto delle imposte figurative relative, in tal modo dilatando il reddito accertato. Di seguito, si propone un ricorso per il caso in disamina, a cui si rimanda anche per alcuni interessanti precedenti giurisprudenziali, come la sentenza Ctp Benevento n. 97/2/11 dell 11 marzo 2011, già balzata all attenzione delle cronache, nella quale i giudici campani hanno ritenuto del tutto inattendibile il redditometro applicato per valorizzare il costo di mantenimento di un autovettura. n 11 - novembre 2011 il sole 24 ore 77
3 Redditometro a giovani «bamboccioni»: fac-simile di ricorso RICORSO Proposto da..., con sede legale in..., partita Iva e C.F...., a mezzo del legale rappresentante..., rappresentato e difeso, anche in via disgiuntiva, da...giusta procura apposta a margine del presente atto, con elezione di domicilio presso... CONTRO L Agenzia delle Entrate di..., in persona del Direttore pro tempore, per l annullamento dell avviso di accertamento n...., prot. n...., emesso a valere per l anno d imposta... ai fini dell Iva (all. x). Avverso l atto amministrativo predescritto, a mezzo dei sottoscritti procuratori alla lite, il sig. A B... per i motivi di seguito addotti. ELEVA GRAVAME IN FATTO In data la Guardia di Finanza,, concluse una verifica ispettiva a carico della ditta individuale. Dall analisi dell atto istruttorio, l Amministrazione finanziaria non decise di emettere alcun provvedimento impositivo. Successivamente, invece, l Amministrazione finanziaria, ai sensi dell art. 32, D.P.R. 600/1973, invitò il contribuente a produrre documentazione probatoria in ordine alla propria posizione fiscale, documentazione che, in data, il ricorrente puntualmente fornì, instaurando un contraddittorio che si tenne nei giorni successivi. Esaminata la documentazione, parte attrice ha deciso (comunque) di emettere l avviso di accertamento impugnato, facendo applicazione dell art. 38, D.P.R. 600/1973, sulla scorta della tesi per cui le condizioni di vita del signor A B non sarebbero coerenti con il reddito dichiarato. L Amministrazione finanziaria utilizza, per la quantificazione del maggior reddito, il cosiddetto «redditometro». Fondamento dell attività accertativa sarebbe, quindi, l inadeguatezza del reddito dichiarato, a fronte della presenza di taluni beni indice di capacità contributiva, segnatamente alcune autovetture acquistate e rivendute nell anno. Con riferimento a tali beni indice di capacità produttiva, il contribuente ebbe, già in sede di primo contraddittorio, a produrre copia di n. 15 assegni attestanti il pagamento, da parte del padre, del controvalore delle auto. Il sottoscritto Sig.... (ovvero la società..., i n p e r s o n a d e l sottoscritto legale r a p p r e s e n t a n t e pro tempore Sig....), delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase del giudizio l a v v. / d o t t. / r a g.... conferendogli ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare, di farsi sostituire in udienza, di nominare c o a d i u t o r i e assistenti in giudizio, di rinunciare al ricorso e agli atti. E l e g g e a l t r e s ì domicilio presso lo Studio del difensore, sito in..., via... Firma del delegante... «È autentica» Firma del difensore... * * * IN DIRITTO 1. Analisi specifica della ricostruzione sintetica di controparte L applicazione dell art. 38, D.P.R. 600/1973 è radicata sul sostenimento dei costi di gestione delle seguenti autovetture: OO A ; OO B ; OO C, acquistate e vendute nel corso dell anno e per l immobile di cui alla p.ed. Il contribuente, dunque, viene accertato per il sostenimento delle spese di gestione di un appartamento condiviso con la madre che è ivi residente e di alcune autovetture. 2. Sulla prova contraria già ampiamente resa in sede di contraddittorio e sull insensatezza della ricostruzione sintetica E pressoché inutile precisare che l accertamento sintetico, ex art. 38, D.P.R. 600/1973, è fondato «sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile», così come modificato dal D.L. 31 maggio 2010, n il sole 24 ore n 11 - novembre 2011
4 Nel caso in esame, pertanto, è controparte stessa a sconfessare la tesi sostenuta, dal momento che riconosce come il contribuente non abbia sostenuto spesa alcuna per l acquisto delle autovetture, come già sottolineato in linea di fatto (vedi supra e cfr. pag. dell atto impugnato). E dire che già la C.M. 49/E/2007 ebbe (caldamente) ad invitare gli Uffici periferici dell Amministrazione finanzaria a valutare con accuratezza i calcoli del redditometro, laddove il contribuente accertato goda del sostenimento della famiglia. Per questa ragione si chiede l annullamento dell atto, essendo fin troppo evidente che lo strumento presuntivo è stato applicato in maniera erronea. 3. Ulteriori elementi a sostegno dell assenza di evasione. Documentazione di cospicue dazioni patrimoniali immuni da imposte Qualora non bastasse l aver dimostrato, per tabulas, in contraddittorio, come il finanziamento dell acquisto delle autovetture fosse derivato da fondi altrui, in allegato (Doc. 1) si dimette documentazione probatoria da cui emergono donazioni modali per complessivi e, come da tabella che segue: Soggetto erogante data importo Totale Quand anche le presunzioni di controparte fossero legittime, risulta documentato come il ricorrente abbia potuto beneficiare di ingenti donazioni da parte della famiglia, il che dimostra l infondatezza di ogni addebito. Evidentemente, si tratta di elargizioni escluse da imposizione, in quanto eseguite a favore del ricorrente, dal padre e dalla madre. Valga quanto segue, pertanto, riprendendo semplicemente i calcoli dell Amministrazione finanziaria: Reddito lordo presunto + e Imposte accertate (Irpef + add. Reg.) e Reddito netto presunto + e Donazioni anno 2006 (esenti da imposte) + e Differenza + e Il tenore di vita della famiglia, quindi, annulla in radice ogni pretesa accertativa. Sul punto, appaiono chiarificatori i contenuti della sentenza del 23 settembre 2009, n. 73 della sezione II della Commissione tributaria di primo grado di Trento (Doc. 2): «Analogamente per i costi di manutenzione della Porsche si deve valutare che il ricorrente abbia potuto attingere alle disponibilità familiari e sostanzialmente al reddito paterno (...) A prescindere dalla correttezza o meno dei conteggi dei costi di gestione esposti dal ricorrente, resta indubitabile che la situazione reddituale complessiva del nucleo familiare era in grado di sostenerli (...)». Anche ipotizzando che i redditi presunti siano ragionevoli, il contribuente ha comunque ricevuto donazioni che, complessivamente, sono pressoché pari ai redditi accertati, il che rappresenta pacifica prova contraria ai sensi dell art. 38, D.P.R. 600/1973. Ancora, l Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto, quanto meno, ragguagliare il reddito presunto da ciascun bene indice di capacità contributiva, per i mesi di effettivo possesso. All opposto, ha quantificato il reddito presunto considerando l utilizzo dei beni per tutto l anno. Ed infatti, ragguagliando ai mesi di gestione effettiva delle autovetture, la pretesa impositiva si riduce come in appresso: Auto 1 12 Auto 2 8 Auto 3 5 Reddito Mesi Reddito rettificato Totale n 11 - novembre 2011 il sole 24 ore 79
5 Riprendendo i conteggi illustrati innanzi e ricalcolando, con una mera proporzione, le maggiori imposte, emerge quanto segue: Reddito lordo presunto + e Imposte accertate (Irpef + add. Reg.) e Reddito netto presunto + e Donazioni anno 2006 (esenti da imposte) e Differenza e Per queste ragioni, la pretesa impositiva appare decisamente infondata. 4. Sul concetto di «spese di mantenimento» e dimostrazione dell irragionevolezza del reddito presunto Nonostante tutti i beni indice di capacità contributiva siano stati finanziati dai genitori, la galoppante fantasia dell estensore dell atto, l ha condotto a postulare l applicazione dell art. 38 anzidetto a fronte delle «spese di gestione dei predetti beni mobili», cioè delle autovetture, mediante lo strumento del redditometro.- Vale appena l opportunità di ricordare che, pochi giorni prima dell emissione del provvedimento impositivo, era balzata alle cronache anche su quotidiani on line di matrice ministeriale la sentenza Ctp Benevento dell 11 marzo 2011, n. 97/2/11 (Doc. 3), nella quale, i giudici campani hanno ritenuto del tutto inattendibile il redditometro applicato per valorizzare il costo di mantenimento di un autovettura. Le considerazioni esplicitate nella citata sentenza si adattano perfettamente al caso di specie e ad esse si fa preciso rinvio. Più recentemente, la Ctp di Sondrio 25 marzo 2011, n. 24/2/11, ha fatto eco alle argomentazioni dei giudici di Benevento, enunciando il principio per cui il redditometro, con applicazione acritica e tabellare dei parametri, costituisce soltanto una presunzione semplice di capacità reddituale e contributiva che deve essere accompagnata da verifiche di fatto circostanziate e documentate circa la reale ed effettiva capacità contributiva del soggetto verificato. Verifiche che l A.F. si è ben guardata dall espletare. Inoltre, sempre in termini di gestione, la locazione dell immobile è «costata» e per il contribuente (canone di locazione x mesi 3), contro l importo da tabelle indicato nell avviso di accertamento per e (cfr. pag. 4 di 11 all. 1), poi moltiplicato per il coefficiente 3 sino ad arrivare ad e. Quanto alle autovetture, è fatto noto e risaputo che da tempo, negli accertamenti sintetici, il mero possesso e mantenimento di un autoveicolo è circostanza di dubbia valenza accertativa. La stessa Amministrazione finanziaria, con la C.M. 14 agosto 1981, n. 27/7/2648, affermava che il possesso di un autovettura è talmente generalizzato da non consentire una presunzione di maggiore reddito fondata sulla sua disponibilità. Più di recente, è stata la Commissione Parlamentare di vigilanza sull Anagrafe tributaria ad affermare che la categoria delle autovetture necessita di modifiche, perché poco idonea allo scopo, come risulta dal documento nr. XVII adottato nella seduta del 15 luglio Si dubita, inoltre, della ragionevolezza intrinseca della presunzione di controparte. Ed infatti, se è vero, come è vero, che il costo di acquisto dell autovettura Auto 1 è stato di e in data (Doc. 4 fattura), come può sensatamente ritenersi ragionevole la presunzione per cui il mantenimento annuo della stessa comporti un reddito lordo di e? È razionale e ragionevole che sia più costoso il mantenimento dell acquisto? Con valutazione dirimente, infine, si consideri il seguente caso, ricostruito grazie ai dati Aci, unanimemente riconosciuti come autorevoli ed attendibili: OO utilizzo e mantenimento per mesi 12 di un SUV, Audi Q7, autovettura notoriamente assai «esigente» in tema di consumi; OO percorrenza di km , circa 138 km al giorno; OO viene escluso il costo proporzionale di acquisto, posto che tale spesa non è mai ricaduta sul contribuente; AUDI Q7 Costi non proporzionali 59.41,76 Costi proporzionali 0, quota capitale 0, Costi proporzionali netti 0, Km percorsi ,00 Costo di mantenimento ,36 80 il sole 24 ore n 11 - novembre 2011
6 Ipotizzando un numero di km più realistico, cioè e , le risultanze sono le seguenti: Costi non proporzionali 5.941,76 Costi proporzionali 0, quota capitale 0, Costi proporzionali netti 0, Km percorsi ,00 Costo di mantenimento ,92 In entrambi i casi, gli importi sono di gran lunga inferiori al reddito presunto, a dimostrazione del fatto che lo strumento accertativo applicato, il redditometro, è inattendibile. Qui di seguito, si forniscono altri due casi, ulteriormente esplicativi di quanto sia ragionevolmente insensata la pretesa impositiva. BMW 330D V6 231 CV Costi non proporzionali 5.420, Costi proporzionali 0, quota capitale 0, Costi proporzionali netti 0, Km percorsi ,00 Costo di mantenimento , Km percorsi ,00 Costo di mantenimento , VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0 V6 TDI 240 CV Costi non proporzionali 5.896, Costi proporzionali 0, quota capitale 0, Costi proporzionali netti 0, Km percorsi ,00 Costo di mantenimento , Km percorsi ,00 Costo di mantenimento ,15 Con il Doc. 5, si producono i relativi prospetti Aci con la quantificazione dei dati posti a base del calcolo innanzi prospettato. Ai sensi dell art. 12, co. 5, D.Lgs. 546/1992, si dichiara che il valore della controversia è pari ad e..., quindi l importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto dall art. 13, co. 6-quater, D.P.R. 115/2002 è pari ad e... n 11 - novembre 2011 il sole 24 ore 81
7 * * * Tanto premesso, il contribuente, come rappresentato dai sottoscritti procuratori, C H I E D E a Codesta On.le Commissione che voglia, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: O O In via principale, dichiarare la nullità dell opposto atto amministrativo, o disporne l annullamento, per la palese violazione di tutte le norme specificamente indicate e richiamate sub punti da 1) a 2) del presente gravame e per le eccezioni e controdeduzioni ivi sviluppate; O O Condannare l Amministrazione finanziaria al rimborso delle spese di lite. (Luogo)..., (data)... Firma dei difensori (...) 82 il sole 24 ore n 11 - novembre 2011
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