TRIBUNALE DI MILANO. rappresentante pro tempore dr. Alfio Alfino, con sede in Milano, via

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1 TRIBUNALE DI MILANO Sezione Beta Civile dott. Quintilio RG n. 001/ 11 Nella causa promossa dal signor TIZIO, con l avv. Giustino - attore - contro la società ALFA S.R.L. P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore dr. Alfio Alfino, con sede in Milano, via di città n.1, rappresentata e difesa dall avv. Corretto, giusta procura speciale alle liti stesa in calce alla copia notificata dell atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Milano, via di campagna n. 2 - convenuta - COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA NELL INTERESSE DI ALFA S.R.L. PREMESSA Con atto di citazione notificato il 27 settembre 2011 il sig. Tizio citava in giudizio Alfa s.r.l. per l accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale Ill.mo, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, In via principale: - previo accertamento della difformità della vettura SUV, venduta al sig. Tizio rispetto a quella presentata e pubblicizzata allo stesso da parte del venditore, condannare la società Alfa s.r.l. al pagamento dell importo di 9.187,50, ovvero del diverso importo che sarà accertato in corso di causa, a titolo di riduzione del prezzo ex art. 130 D. Lgs. 206/2005; - condannare la società Alfa sr.l. al risarcimento del danno cagionato al sig. Tizio in ragione di almeno 5.000,00 ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via 1

2 equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia. In via subordinata: - dichiarare la risoluzione del contratto di vendita tra le parti per inadempimento della convenuta e, conseguentemente, condannare la società Alfa s.r.l. alla restituzione del prezzo di ,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione, oltre al risarcimento del danno cagionato al sig. Tizio in ragione di almeno 5.000,00, ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia. In via istruttoria: - Previa eventuale ammissione di CTU (laddove fosse ritenuta opportuna dal Giudicante), si richiede l ammissione dei seguenti capitoli di prova orale per interpello e testi: 1) Vero che, nel marzo 2009, il sig. Tizio si è recato presso la sede della concessionaria Alfa s.r.l. perché interessato ad acquistare una vettura SUV. 2) Vero che, nell occasione, l attore ha incontrato l incaricato del venditore sig. Caio, il quale gli ha consegnato i depliant illustrativi della vettura in parola. 3) Vero che, su esplicita domanda del sig. Tizio, il venditore ha confermato che la vettura acquistata dallo stesso aveva le medesime caratteristiche di una vettura nuova. - Si indica come teste su tutti i capitoli di prova il sig. Caio, presso Alfa s.r.l. nonché la sig.ra Mevia ed il sig. Curzio, coniuge e figlio dell odierno attore, residenti in Piazza Duomo 1, Milano. Con riserva di formulare ulteriori istanze e deduzioni istruttorie nei termini di legge, anche in relazione alle deduzioni ex adverso formulate. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente Giudizio. ***** Con il presente atto si costituisce in giudizio la società Alfa s.r.l., la quale contesta in toto il contenuto dell atto di citazione del Sig. Tizio, chiedendo il rigetto di tutte le domande ivi formulate, in 2

3 quanto infondate - sia in fatto, sia in diritto - per i seguenti motivi. FATTO 1. Il sig. Tizio si recava, nel corso del mese di marzo 2011, presso la concessionaria Alfa s.r.l. di Milano, in quanto interessato all acquisto di un autovettura SUV; 2. Il sig. Caio, venditore incaricato da Alfa s.r.l., alla luce dell interesse dimostrato dall attore per il suddetto modello di autovettura, proponeva al sig. Tizio visto l alto prezzo di listino di una vettura nuova - l acquisto di una vettura SUV usata a Km zero, la quale, tuttavia come specificatamente indicato dal venditore -, faceva parte della serie 2010 e pertanto non era da considerarsi ultima serie. 3. L offerta di cui al punto precedente si presentava particolarmente vantaggiosa e ciò sia alla luce del prezzo di acquisto proposto (Euro ,00), riferito ad una vettura il cui costo di mercato era da valutarsi in Euro ,00 circa, sia per ciò che concerne gli optionals già installati sul SUV in questione (antifurto volumetrico, sensori di distanza per il parcheggio), così come evidenziato dallo stesso attore in sede di atto di citazione (cfr. punto 3, atto di citazione di controparte). 4. Su richiesta del sig. Tizio, veniva consegnato al medesimo un depliant illustrativo contenente la descrizione delle caratteristiche tecniche della vettura, relativo alla serie 2011 e non ovviamente - a quella (usata, a Km zero) offerta al sig. Caio che, come già detto, faceva parte della produzione Detto depliant illustrativo riguardava un modello di SUV simile, ma non uguale al modello (usato, a Km zero) offerto. Il venditore incaricato, in particolare, 3

4 non ha mai affermato (contrariamente a quanto ex adverso sostenuto) che la vettura usata fosse uguale a quella descritta nel materiale pubblicitario/illustrativo consegnato al sig. Tizio. 5. Nessun dubbio può sorgere in merito al fatto che l autovettura in questione, offerta dalla concessionaria Alfa s.r.l. al sig. Tizio, facesse parte della produzione 2010 e che fosse un veicolo usato; ciò risulta rispettivamente dalla fattura n.... emessa dalla Casa automobilistica produttrice, da cui si evince la data di acquisto della vettura da parte dell odierna convenuta (... - cfr. ns. doc. n. 1), e dalla carta di circolazione dell automobile SUV, dove sono riscontrabili i vari passaggi di proprietà (cfr. ns. doc. n. 2). 6. La convenuta si è resa altresì disponibile a far provare su strada al sig. Tizio un autovettura dalle caratteristiche tecniche i- dentiche a quella offerta (usata, a Km 0) all odierno attore in quanto anch essa facente parte della produzione dell anno 2010 (non fornita del sistema CruiseControl); prova su strada che veniva effettuata dal sig. Tizio per un totale di circa Km. 20 di percorrenza ed in esito alla quale controparte si decideva in ordine all acquisto del modello SUV proposto da Alfa s.r.l. al prezzo complessivo di , Il Sig. Tizio, effettuate le proprie valutazioni circa la qualità del veicolo e l economicità dell acquisto, in data 8 aprile 2011 procedeva alla sottoscrizione del contratto di compravendita (cui faceva seguito la consegna del veicolo de quo in data 21 aprile 2011), dietro corresponsione di complessivi Euro ,00 IVA inclusa. 8. Inopinatamente, in data 11 maggio 2011, il sig. Tizio contestava la mancanza del sistema di controllo della trazione Cruise- Control sulla vettura acquistata, lamentando un asserito vizio del- 4

5 la stessa automobile, riscontrato, a suo dire, nel corso del suo primo viaggio autostradale! 9. Oltre al fatto che il sig. Tizio fosse perfettamente consapevole che il modello di veicolo dallo stesso acquistato faceva parte della serie 2010, va sottolineato oltretutto che il dispositivo di sicurezza CruiseControl - qualora installato - può essere attivato e disattivato dal conducente del veicolo tramite un pulsante, ben visibile, posto alla sinistra del volante (cfr. doc. n...). Nella fattispecie, invece, tale pulsante era totalmente assente sia nella vettura acquistata dal sig. Tizio sia in quella da lui provata prima dell acquisto. Data l importanza che, a quanto affermato da controparte, tale sistema rivestiva per il sig. Tizio, egli avrebbe potuto rilevarne l assenza sulla vettura provata e chiedere ulteriori delucidazioni e spiegazioni in merito, all odierna convenuta. 10. Si aggiunga poi che la suddetta vettura è stata acquistata da Tizio vista e piaciuta, cioè a dire: provata, valutata e apprezzata. 11. Infine, si deve anche aggiungere che Alfa s.r.l., per mero spirito di correttezza commerciale, si era offerta di ritirare la vettura acquistata dal sig. Tizio, previa valutazione dei chilometri percorsi, e di sostituirla con un SUV modello 2011, nuovo, ad un prezzo inferiore a quello di listino. Il sig. Tizio, però, ha continuato ad utilizzare - ed utilizza ancora - l autovettura acquistata nell aprile 2011, pretendendo di avere in cambio il modello 2011 nuovo, praticamente allo stesso prezzo di quello del In data 27 settembre 2011, Alfa s.r.l. riceveva la notifica dell atto di citazione del sig. Tizio con il quale quest ultimo chiede- 5

6 va la riduzione del prezzo versato per l acquisto della vettura de qua, il risarcimento per un non meglio specificato danno asseritamente sofferto dall attore o, in subordine, la risoluzione del contratto di compravendita 8 aprile DIRITTO 1. SULLA CONFORMITÀ DEL BENE VENDUTO AL CONTRATTO E SULLA RILEVABILITÀ DA PARTE DEL SIG. TIZIO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL AUTOMOBILE L illustrazione dei fatti proposta dal Signor Tizio si dipana dal presupposto erroneo e indimostrato della sussistenza di una responsabilità in capo a Alfa S.r.l., assertivamente colpevole di avere taciuto al proprio Cliente, al momento dell acquisto, caratteristiche fondamentali della vettura in questione. Analizzando l iter argomentativo seguito dal sig. Tizio, appare evidente la strumentalità dell iniziativa processuale di controparte, derivante da pretese palesemente eccessive oltre che destituite di ogni fondamento. In primis, vale la pena di puntualizzare che nel corso delle trattative che hanno preceduto l acquisto del SUV, Alfa s.r.l., per il tramite del proprio venditore incaricato, ha fornito al Signor Tizio o- gni necessaria informazione relativa alla natura ed alle caratteristiche proprie del modello offerto. Assolutamente distante dal vero e priva del benché minimo supporto probatorio è la affermazione ex adverso per cui la società Alfa S.r.l. avrebbe colpevolmente o, peggio, dolosamente omesso di comunicare al Sig. Tizio la mancanza del dispositivo CruiseControl sull autovettura al momento dell offerta e ciò in quanto le trattative 6

7 per la vendita sono state effettuate dall esponente in assoluta trasparenza. La consapevolezza del sig. Tizio del fatto che il veicolo proposto dovesse ritenersi, senza dubbio, veicolo usato a Km zero, risulta oltre che dal valore corrisposto per la stessa - di gran lunga inferiore rispetto a quello di un veicolo con le medesime caratteristiche venduto nuovo - anche per tabulas dal contratto di compravendita in data 8 aprile 2011 (cfr. doc.... di controparte) nonché dalla carta di circolazione della automobile (cfr. doc. n....). Non vi è dubbio, quindi, che il sig. Tizio sia stato messo nelle condizioni di conoscere perfettamente le caratteristiche del modello offertogli ed affermare che tale autovettura non poteva che essere dell ultima <<serie>> ed, in conseguenza, del tutto conforme al materiale illustrativo distribuito dalla Casa madre. Tuttavia, l elemento determinante della vicenda in questione è da individuarsi nella avvenuta prova su strada di un modello di SUV avente le medesime caratteristiche tecniche del modello successivamente acquistato dall attore. L odierno attore, infatti, non poteva ignorare che l autovettura SUV acquistata fosse priva del dispositivo CruiseControl poiché detto sistema di sicurezza, se installato, può essere attivato e disattivato dal conducente del veicolo tramite un pulsante ben visibile posto alla sinistra del volante; pulsante, quello in questione, assente anche nella vettura provata dal sig. Tizio prima dell acquisto della vettura. (cfr. doc....) Orbene, la conformità del bene venduto al campione o modello presentato dal venditore è secondo autorevole dottrina - fatto che 7

8 consente di accostare la fattispecie regolata in precedenza dall art ter, lett. b, c.c. e ora dall art. 129, lett. b), D. Lgs. 206/2005 a quella della vendita su campione e su tipo di campione di cui all art c.c. (AA.VV. L acquisto di beni di consumo, IPSOA, 2002, pag. 28 e ss.) con la conseguenza per cui solo eventuali difformità dal modello presentato dal venditore dà diritto alla azione per inadempimento. Sul punto, infatti, si evidenzia che mentre la vendita su campione o su tipo di campione è prevista dal codice civile come un tipo particolare di vendita di beni mobili per il D. Lgs. n. 206/2005 il campione o modello è parametro assolutamente normale per valutare la conformità del bene al contratto, anche in assenza di una previsione in tal senso da parte dei contraenti. Si tenga altresì presente che le parti precisano l oggetto della compravendita con e- sclusivo riferimento ad un prototipo già individuato che deve servire come unico elemento di raffronto per determinare le qualità e le caratteristiche pattuite della merce compravenduta. Il campione, dunque, ha la duplice funzione: quella di determinare l oggetto del contratto del quale fissa inequivocabilmente i requisiti e quella dell accertamento dell esattezza dell adempimento, rendendo così possibile l applicazione rigorosa dei rimedi dell inadempimento, onde, si è esattamente rilevato che il campione va considerato come prova precostituita (App. Firenze, ). Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, risulta quindi evidente che l autovettura acquistata dall odierno attore è assolutamente conforme al contratto, in ottemperanza al dettato normativo di cui all art. 129 D. Lgs. 206/2005. Ed invero, l autovettura in questione: a) è innegabilmente idonea all uso al quale servono abitual- 8

9 mente beni dello stesso tipo; b) è in tutto e per tutto conforme alla descrizione fatta dal venditore nonché identica al modello presentato e provato dal sig. Tizio antecedentemente l acquisto; c) il venditore non ha mai affermato che la vettura proposta e successivamente acquistata dall attore faceva parte della produzione 2010 pubblicizzata nel depliant ex adverso prodotto, né ha mai celato (avendolo più volte ribadito) che la medesima vettura rientrava nella produzione 2010 (priva del dispositivo CruiseControl); d) è idonea all uso richiesto dal sig. Tizio in quanto: - l attore si è determinato all acquisto in seguito alla prova su strada di un autovettura identica per marca e modello a quella successivamente dallo stesso acquistata; - il sig. Tizio non ha mai specificatamente manifestato, prima dell instaurazione di codesto giudizio, il desiderio di acquistare un autovettura munita del sistema CruiseControl. 2. RELATIVAMENTE ALLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI FORMULATA DAL SIGNOR TIZIO Parte attrice domanda in via subordinata - la condanna di Alfa S.r.l. al pagamento di Euro 5.000,00 a causa di un non meglio specificato risarcimento del danno, omettendo di fornire qualsivoglia prova in relazione al medesimo. Il sig. Tizio, infatti, non espone alcunché e non fornisce alcuna prova in relazione a qualsivoglia danno emergente e/o lucro cessante né tanto meno al necessario rapporto di causalità tra l asserito inadempimento e il lamentato danno. 9

10 A maggior ragione non si comprende quale sarebbe il danno sofferto dal sig. Tizio, posto che egli continua tutt oggi ad utilizzare l autovettura SUV in questione. * * * Per tutti i suesposti motivi, la società Alfa S.r.l., ut supra rappresentata difesa e domiciliata, precisa allo stato le seguenti CONCLUSIONI Piaccia all Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO: respingere, siccome infondate sia in fatto sia in diritto, le domande tutte formulate dal sig. Tizio nei confronti di Alfa S.r.l. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che, nel corso del mese di marzo 2011, il sig. Caio proponeva al sig. Tizio l acquisto di una vettura SUV usata a km zero, della produzione 2010 in alternativa all acquisto di una autovettura nuova modello 2011; 2) Vero che il sig. Tizio è stato informato dal personale di Alfa s.r.l. che la vettura SUV, offertagli usata a km zero e successivamente acquistata dallo stesso Tizio, faceva parte della produzione 2010 e pertanto non era da considerarsi ultima serie ; 3) Vero che il venditore consegnava al sig. Tizio un depliant illustrativo contenente la descrizione delle caratteristiche tecniche della vettura SUV relativo alla serie 2010; 4) Vero che il venditore rendeva noto al sig. Tizio che il depliant illustrativo consegnato a quest ultimo e che si rammostra al teste (doc. n....) riguardava un modello simile, ma non ugua- 10

11 le al modello, usato a km zero, offerto e successivamente acquistato dal sig. Tizio; 5) Vero che Alfa s.r.l. si rendeva disponibile a far provare al sig. Tizio una vettura SUV dalle caratteristiche tecniche identiche a quella offerta, usata a km zero, in quanto facente parte anch essa della produzione 2010; 6) Vero che il sig. Tizio, prima di acquistare la vettura, provava su strada una vettura dello stesso modello, delle stesse caratteristiche tecniche e dello stesso anno di produzione (2010), percorrendo circa 20 km; 7) Vero che la vettura provata su strada dal sig. Tizio prima dell acquisto non era fornita del sistema CruiseControl; 8) Vero che all esito della prova su strada il sig. Tizio dichiarava al sig. Caio di essere soddisfatto della vettura provata; Si indica a teste: sig. Caio (venditore concessionaria) c/o Alfa s.r.l., Via di città n. 1. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con ogni riserva di ulteriormente eccepire, dedurre, argomentare, produrre e replicare. Si producono oltre all atto di citazione notificato i documenti nn.... Milano, 7 gennaio 2012 (avv. Corretto) 11

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