LIFE SERENITY GLOBAL FASCICOLI INFORMATIVI

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1 FASCICOLI INFORMATIVI LIFE SERENITY GLOBAL Contratto di assicurazione in caso di grave invalidità permanente da infortunio o malattia, grave malattia, grande intervento chirurgico. (Componente Gravi Rischi di Mediolanum Assicurazioni S.p.A.) Contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte. (Componente Vita di Mediolanum Vita S.p.A.) I presenti Fascicoli Informativi contenenti le Note Informative, le Condizioni di Assicurazione, i Glossari e il Modulo di Proposta devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. è un prodotto di Distribuito da

2 INDICE NOTA INFORMATIVA A. Informazioni sull impresa di assicurazione.... 1/6 B. Informazioni relative al contratto... 1/6 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami... 4/6 - Glossario... 5/6 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.... 1/17 cosa fare IN CASO DI SINISTRO... 1/1

3 Life Serenity Global componente Gravi Rischi FASCICOLO INFORMATIVO

4 1/6 Nota Informativa NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULLL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Denominazione sociale e forma giuridica dell impresa: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., appartenente al Gruppo Mediolanum. L impresa è stabilita nella Repubblica Italiana con: - Sede Legale: Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza Basiglio (MI) - Recapito telefonico: Sito Internet: - Indirizzo di posta elettronica: info.mediolanum.assicurazioni@mediolanum.it - Posta elettronica certificata: mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it. Mediolanum Assicurazioni è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. n del 7/8/1974 (G.U. n. 219 del ) ed è iscritta al n dell Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa al 31/12/2013 Il patrimonio netto dell impresa è di , di cui: - la parte relativa al capitale sociale è di ; - la parte relativa alle riserve patrimoniali: è di L indice di solvibilità della gestione 3,86. Tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. AVVERTENZA Gli eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet dell Impresa a far data dal 31 maggio di ogni anno. B. INFORMAZIONI relative AL CONTRATTO Il contratto può avere le seguenti durate 5, 10, 15 o 20 anni. AVVERTENZA: indipendentemente dalla durata contratto, le Parti possono recedere dalla stessa annualmente, dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima di ogni scadenza annuale, fermo restando che l assicurazione cesserà, senza obbligo di disdetta fra le Parti, alle ore 24 del giorno, mese e anno della scadenza contrattuale, determinata in base alla scelta di durata effettuata all atto di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. In caso di disdetta, la garanzia cesserà alla scadenza annuale e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall Art. 1901, secondo comma C.C. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione (Art 20, 21 e 22). ni 30/05/2014

5 Nota Informativa 2/6 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni L assicurazione garantisce all Assicurato le prestazioni di seguito illustrate (vedi Condizioni di Assicurazione Artt.1-10). a) In caso di grave invalidità permanente da infortunio (professionale o no) o malattia, un indennizzo pari all intera somma assicurata prescelta se il grado di invalidità è almeno del 65% oppure, per grado di invalidità inferiore ma almeno del 60%, pari al 30% della somma assicurata; ad esempio, il grado d invalidità 70% comporta l indennizzo dell intera somma assicurata, il grado 63% un indennizzo del 30% della somma assicurata, il grado 50% nessun indennizzo. La liquidazione di un sinistro per un grado d invalidità di almeno 65% implica l annullamento del contratto. b) In caso di sopravvenienza di una grave malattia, un indennizzo pari alla somma assicurata prescelta. Sono considerate gravi malattie: infarto miocardico, ictus, innesto di by-pass aortocoronarico, tumore, insufficienza renale. c) In caso di grande intervento chirurgico, un indennizzo pari alla somma assicurata prescelta. I grandi interventi indennizzabili sono quelli riportati nell apposito elenco allegato alle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo; per maggior dettagli si rinvia agli Artt. 7, 8, 9, 10 e 11 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: il contratto prevede l applicazione di franchigie e di massimali; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli Artt. 1 e 5 delle Condizioni di Assicurazione. Per franchigia si intende la parte di danno che resta a carico dell Assicurato. Può essere espressa in cifra fissa o in percentuale. Esempio: Grado invalidità accertato Somma assicurata Indennizzo corrisposto 50% % % AVVERTENZA: il contratto prevede un limite massimo di età assicurabile. Per maggiori dettagli si rinvia all Art. 24 delle Condizioni di Assicurazione. 4. Periodi di carenza contrattuale AVVERTENZA: il contratto prevede alcuni Periodi di carenza, ovvero il periodo di tempo immediatamente successivo alla Data Iniziale durante il quale le coperture assicurative non sono operanti, si rimanda all Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione. 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario -Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato, su circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, con particolare riguardo al questionario sanitario che forma parte integrante del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo e la cessazione della copertura assicurativa (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 17). AVVERTENZA: il questionario sanitario è obbligatorio per l Assicurato. È necessario rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dal questionario sanitario. Non sono previsti particolari casi di nullità, se non quelli stabiliti dalla Legge. 6. Aggravamento o diminuzione del rischio Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia riguardo ad aggravamenti e diminuzioni del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia, possono comportare la perdita totale o

6 3/6 Nota Informativa parziale del diritto all indennizzo e la cessazione della copertura assicurativa (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 28). Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia riduce i premi successivi (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 29). Esempio: L assicurato al momento della sottoscrizione del contratto non è affetto da tossicodipendenza. Se nel corso di contratto ne viene affetto ed omette di darne comunicazione, al momento del sinistro la Compagnia applicherà quanto previsto dall Art del Codice Civile. 7. Premi Il premio annuale può essere frazionato semestralmente senza maggiorazioni, ma è comunque dovuto per intero; il suo importo è soggetto a indicizzazione (vedi Condizioni di Assicurazione Artt. 19 e 26). La prima rata di premio, da versare alla sottoscrizione, può essere pagata mediante bonifico bancario o con assegno non trasferibile all ordine di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Le rate successive saranno versate a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo Sepa Direct Debit - SDD. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il contratto è soggetto ad adeguamento automatico in base alle variazioni percentuali dell indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (FOI senza i tabacchi) pubblicato dall ISTAT (già indice del costo della vita), con le regole previste nell Art. 26 delle Condizioni di Assicurazione. 9. Diritto di recesso AVVERTENZA: la Compagnia non si avvale del diritto di recesso ma è facoltà delle Parti risolvere il contratto alla scadenza annuale della polizza così come previsto dalla Condizioni di Assicurazione (vedi Artt. 6 e 7). 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell Art. 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Ai sensi dell Art del Codice Civile, se l Assicurato non adempie dolosamente l obbligo di avviso del sinistro o di salvataggio per evitare o ridurre il danno, decade dal diritto all indennizzo; se l omissione è colposa, la Società ha diritto di ridurre l indennizzo in ragione del pregiudizio subìto. 11. Legge applicabile al contratto Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. 12. Regime fiscale 12.1 Imposta sui premi Ai premi è applicata un imposta del 2,5% Detrazione dei premi versati Alla data di predisposizione del presente Fascicolo la normativa fiscale (Art.15, lett. f), DPR 22/12/86, n.917 e successive modifiche) consente al Contraente di detrarre dall imposta lorda un importo pari al 19% dei premi a favore delle assicurazioni aventi per oggetto esclusivo i rischi di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, versati nell anno solare nel limite massimo definito dal citato articolo di legge. Nel computo del predetto limite si deve tener conto anche dei premi versati per altre polizze che consentono la detrazione alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

7 Nota Informativa 4/ Tassazione della prestazione erogata Le somme corrisposte al verificarsi delle prestazioni assicurate sono esenti dall imposta sul reddito delle persone fisiche. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: l insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. In caso di Sinistro, il Contraente, l Assicurato o gli aventi diritto devono darne comunicazione alla Compagnia entro 5 giorni dal momento in cui ne hanno la possibilità, indicando il momento, luogo e modalità dell evento, nonché le lesioni subite documentandole - come pure il decorso successivo - con certificati medici. L Assicurato deve inoltre sottoporsi agli accertamenti medici che la Compagnia può disporre e fornire alla stessa, a proprie spese, ogni informazione e documentazione sanitaria eventualmente richiesta (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 13). La Compagnia, ricevuta la documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, liquida l indennizzo dovuto. Se al momento del sinistro l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora il sinistro avesse colpito una persona fisicamente integra e sana (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 14). 14. Reclami I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Sede Legale: Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza Basiglio (MI) - fax: ufficioreclami@mediolanum.it oppure ufficioreclami@pec.mediolanum.it. Qualora non sia soddisfatto dall esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, l esponente potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, presentando la documentazione del reclamo trattato dalla Compagnia. I Contraenti non italiani di nazionalità UE possono in alternativa ricorrere al sistema estero competente (individuabile su finservices-retail/finnet/index_en) chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. In caso di disaccordo tra l Assicurato e/o il Contraente e la Società, relativamente all esecuzione della polizza/ contratto, ciascuna parte dovrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità in base al D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione iscritto all apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Rimane comunque sempre valida la facoltà di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. 15. Arbitrato Avvertenza: qualora insorgano controversie su natura del sinistro o quantificazione dell indennizzo, permanendo comunque la facoltà di ricorrere all Autorità Giudiziaria, la decisione può essere demandata l arbitrato di tre medici, nominati uno per parte (che ne sostiene le relative spese) e il terzo (le cui spese sono sostenute per metà da ciascuna parte) di comune accordo da questi; l arbitrato si svolge nell Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 15). Mediolanum Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.p.A. Il Rappresentante Legale Massimo Grandis

8 5/6 Glossario GLOSSARIO Assicurato Persona fisica per la quale viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente, e il cui interesse è protetto dall assicurazione. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita privata e di relazione. Beneficiario Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l evento assicurato. Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l evento assicurato avviene in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurata. Compagnia Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Decorrenza della garanzia Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Documento di polizza Il documento rilasciato dalla Compagnia, in caso di accettazione da parte della stessa della Proposta di Assicurazione, che contiene gli elementi essenziali del contratto di assicurazione e che prova l assicurazione stessa. Durata del contratto Periodo durante il quale il contratto è in vigore. Età computabile Età dell Assicurato espressa in anni interi, alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni d anno superiori a 6 mesi e per difetto le frazioni d anno pari o inferiori a 6 mesi. Fascicolo informativo L insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composta da: - nota informativa; - condizioni di assicurazione; - glossario; - modulo di proposta. Grandi interventi chirurgici Gli interventi chirurgici descritti nell elenco riportato a pag. 20. Gravi malattie Le malattie descritte nell Art. 8. Indennizzo La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. Infortunio L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca all Assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili. glo 30/05/2014

9 Glossario 6/6 Invalidità permanente La perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che a decorrere dal 1 gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell ISVAP. Malattia Ogni alterazione dello stato di salute dell Assicurato, non dipendente da infortunio. Premio L importo dovuto dal Contraente alla Compagnia. Proposta di Assicurazione è il documento contrattuale di assicurazione sottoscritto dal Contraente e inviato alla Compagnia. Questionario sanitario è il documento che descrive lo stato di salute dell Assicurato e che forma parte integrante del contratto; tale documento, debitamente compilato e sottoscritto dall Assicurato, deve pervenire alla Compagnia unitamente alla Proposta di Assicurazione. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

10 1/17 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE ART. 1) EVENTI ASSICURATI - SOMME ASSICURATE L assicurazione, fermo restando quanto previsto dall Art. 11 Esclusioni, vale per l Assicurato, identificato con Cognome e Nome nella Proposta di Assicurazione, ed è operante, limitatamente alle somme assicurate previste nella combinazione prescelta ed aggiornate in base ai criteri previsti dall Art. 26, per le seguenti prestazioni: a) Grave invalidità permanente da Infortunio e/o da Malattia; b) Gravi Malattie; c) Grandi interventi chirurgici. ART. 2) RISCHI ASSICURATI PER GRAVE INVALIDITà PERMANENTE DA INFORTUNIO L assicurazione, nei termini previsti dall Art. 5, è operante per il caso di Grave invalidità permanente derivante esclusivamente da infortunio che l Assicurato subisca nello svolgimento: - delle attività professionali principali e secondarie; - di ogni altra attività che l Assicurato svolga senza carattere di professionalità. ART. 3) RISCHI AGGIUNTIVI ALLA GARANZIA GRAVE INVALIDITà PERMANENTE DA INFORTUNIO a) Infortuni derivanti da colpa grave e tumulti popolari Si considerano in garanzia gli infortuni causati da colpa grave dell Assicurato (a deroga dell Art del Codice Civile). Si considerano in garanzia gli infortuni causati da tumulti popolari, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva (a deroga dell Art del Codice Civile). b) Rischio di calamità naturali L assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche (a deroga Condizioni di Assicurazione dell Art del Codice Civile e a parziale deroga del comma g) Art. 11 Esclusioni ). Sono compresi nella presente assicurazione gli infortuni causati da alluvioni e inondazioni. Resta comunque convenuto che, in caso di evento - movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione - che colpisca più Assicurati con la Compagnia, l esborso massimo da parte di quest ultima non potrà superare la somma di euro per l intero evento. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate. c) Rischio guerra Sono compresi gli infortuni derivanti da guerra e da insurrezione che l Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un periodo massimo di 14 giorni dall insorgere di tali eventi, a condizione che questi abbiano sorpreso l Assicurato mentre già si trovava nello Stato nel quale si sono manifestati (a parziale deroga del comma g) dell Art. 11 Esclusioni ). d) Rischio volo L assicurazione è prestata per gli infortuni che l Assicurato subisca in qualità di passeggero durante i viaggi aerei, di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti; salvo quanto previsto dall Art. 11 comma r) Esclusioni. Nell ambito del servizio contemplato nel presente punto (rischio volo) resta inteso che la copertura assicurativa inizia nel momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e cessa nel momento in cui ne è disceso. Resta inoltre convenuto che, in caso di incidente aeronautico che colpisca l Assicurato e/o altre persone assicurate con altre polizze della Compagnia, l esborso massimo della Compagnia non potrà superare la somma di euro per persona ed euro per aeromobile per il caso di invalidità permanente. Nel caso l indennizzo complessivamente dovuto ecceda il limite sopra indicato, l indennizzo spettante a ciascun Assicurato sarà ridotto in proporzione alle singole somme assicurate. e) Rischi sportivi L assicurazione è prestata per gli infortuni che l Assicurato subisca durante la pratica di ogni CdA 13/05/2013

11 Condizioni di Assicurazione 2/17 disciplina sportiva svolta a titolo dilettantistico o amatoriale, anche nel caso in cui l Assicurato pratichi o partecipi a gare svolte, a titolo non professionistico, sotto l egida delle competenti Federazioni, salvo quanto previsto dall Art. 11 comma q) Esclusioni. ART. 4) RISCHIO ASSICURATO PER LA GARANZIA GRAVE INVALIDITà PERMANENTE DA MALATTIA L assicurazione, nei termini previsti dall Art. 5, vale per il caso di Grave invalidità permanente derivante esclusivamente da malattia che colpisca l Assicurato. La prestazione assicurativa è operante a condizione che la malattia: a) sia insorta e si sia manifestata successivamente alla data di effetto dell assicurazione e purché siano trascorsi i periodi di carenza previsti nell Art. 12; b) sia insorta durante l efficacia della polizza e manifestatasi non oltre un anno dopo la cessazione della stessa. ART. 5) DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE GRAVE INVALIDITà PERMANENTE DA INFORTUNIO E/O DA MALATTIA Premesso che le Gravi invalidità permanenti da infortunio non sono cumulabili con le Gravi invalidità permanenti da malattia e viceversa, in caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza che determini per l Assicurato un invalidità permanente grave da infortunio e/o da malattia, di grado pari o superiore al 65%, la Compagnia corrisponderà all Assicurato un indennità pari alla somma assicurata risultante dalla polizza alla data di accadimento del sinistro. Tuttavia, quale condizione di miglior favore, in caso di infortunio e/o di malattia indennizzabile a termine di polizza che determini per l Assicurato una grave invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% ed inferiore al 65%, la Compagnia corrisponderà all Assicurato un indennità pari al 30% della somma assicurata risultante dalla polizza alla data di accadimento del sinistro. La Compagnia non riconosce alcun indennizzo per invalidità permanenti di grado inferiore al 60%. Il grado di invalidità permanente è determinato in base a quanto previsto nell Art. 6. ART. 6) ACCERTAMENTO DEL GRADO DI INVALIDITà PERMANENTE DA INFORTUNIO E/O DA MALATTIA La valutazione della Grave invalidità permanente da Infortunio e/o da Malattia viene effettuata dalla Compagnia: a) adottando la Tabella INAIL (vedi pag. 11/17) delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. del 30/6/1965 n 1124 e successive modifiche e/o integrazioni, relative al settore Industria, con rinuncia della Compagnia alla franchigia ivi prevista; fermo restando quanto previsto dall Art. 5 e con l intesa che sarà liquidato il capitale anziché la rendita; b) calcolando per ogni singolo infortunio e/o per ogni singola malattia la percentuale di invalidità permanente. La percentuale di invalidità permanente viene valutata per il singolo infortunio e/o la singola malattia denunciata e non può essere sommata con eventuali altre invalidità permanenti conseguenti ad altri infortuni e/o malattie. L indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell Assicurato a una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. Limitatamente alla garanzia Grave invalidità permanente da malattia, la valutazione dell invalidità permanente sarà effettuata non prima che sia trascorso un anno dalla data della denuncia della malattia; tale termine temporale consente di poter definire con maggior precisione la percentuale di invalidità permanente che la malattia ha causato. Per quanto riguarda la garanzia Grave invalidità permanente da infortunio, la perdita assoluta ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti in uno stesso infortunio, l indennità viene stabilita mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella sopra citata, l indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell Assicurato ad una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale

12 3/17 Condizioni di Assicurazione di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l arto superiore destro si intendono applicate all arto superiore sinistro e viceversa. Si conviene che saranno valutati dalla Compagnia solo i postumi presenti all atto dell accertamento indipendentemente da ogni considerazione prognostica. Il diritto all indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l Assicurato muore dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto l importo liquidato o offerto. Si precisa che la valutazione dell Invalidità Permanente da parte della Compagnia non è soggetta a revisione periodica come invece è prassi per l INAIL. ART. 7) ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO IN SEGUITO A GRAVE INVALIDITà PERMANENTE Contestualmente all avvenuta liquidazione di un sinistro relativo al caso di Grave invalidità permanente da infortunio e/o da malattia, pari o superiore al 65%, le Parti convengono che il contratto si intenderà annullato, e ciò senza obbligo di comunicazione fra le Parti e restando acquisito alla Compagnia l eventuale rateo di premio pagato e non goduto. ART. 8) RISCHIO ASSICURATO PER LA GARANZIA GRAVI MALATTIE L assicurazione vale per il caso di Grave Malattia che colpisca l Assicurato. La prestazione assicurativa è operante a condizione che la Grave Malattia: a) sia insorta e si sia manifestata successivamente alla data di effetto dell assicurazione e purché siano trascorsi i periodi di carenza previsti nell Art. 12; b) sia insorta durante l efficacia della polizza e manifestatasi non oltre un anno dopo la cessazione della stessa. Resta comunque convenuto che: a) per ogni Grave Malattia l indennizzo previsto viene corrisposto dalla Compagnia un unica volta nel corso della durata del contratto; b) se nello stesso anno assicurativo vengono diagnosticate due o più Gravi Malattie, l indennizzo previsto viene corrisposto dalla Compagnia con riferimento ad una sola Grave Malattia. Ai fini della presente copertura sono considerate Gravi Malattie le seguenti patologie, diagnosticate od operate da parte di medici specialisti: Infarto miocardico Necrosi di una parte del muscolo cardiaco come conseguenza di un apporto insufficiente di sangue alla regione interessata. La diagnosi dovrà essere confermata da una visita specialistica e la patologia dovrà essere valutata sulla base dei seguenti fattori che ai fini della liquidazione della prestazione assicurata dovranno essere tutti presenti: a) storia clinica del tipico dolore cardiaco; b) alterazioni elettrocardiografiche specifiche; c) alterazione degli enzimi cardiaci, Troponina o altri markers biochimici. Sono esclusi dalla garanzia: - l infarto miocardio senza slivellamento del tratto ST (NSTEMI) con solo aumento della Troponina I o T; - le altre sindromi coronariche acute (ad esempio l angina pectoris sia stabile che instabile); - l infarto silente del miocardio. Ictus Qualsiasi accidente cerebrovascolare che produca conseguenze neurologiche permanenti e comprenda infarto del tessuto cerebrale, emorragia ed embolizzazione da fonte extracranica. La diagnosi deve essere confermata da uno specialista e trovare riscontro nei sintomi clinici tipici come i risultati di una TAC cerebrale (Tomografía Assiale Computerizzata) e di una MRI (Risonanza Magnetica Nucleare) cerebrale. Deve esservi prova documentata di deficit neurologico di durata pari ad almeno 3 mesi a partire dalla data della diagnosi. Sono esclusi: - l ischemia transitoria (TIA); - le lesioni cerebrali traumatiche; - i sintomi neurologici secondari conseguenti ad emicrania; - l infarto lacunare senza deficit neurologico. Innesto di by-pass aortocoronarico Intervento chirurgico a cuore aperto per correggere il restringimento o occlusione di due o più coronarie con innesti di by-pass. La necessità dell intervento deve essere provata mediante esame coronarografico

13 Condizioni di Assicurazione 4/17 e la sua realizzazione confermata da uno specialista. Vengono invece escluse: - l angioplastica; - tutte le procedure terapeutiche intra-atriali; - l intervento mediante la tecnica del key-hole (chirurgia del buco della serratura). Tumore Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale. La diagnosi deve essere provata con esame istologico. Si intendono coperti anche la leucemia e le forme maligne del sistema linfatico come la malattia di Hodgkin. Dalla garanzia sono esclusi: - la neoplasia intraepiteliale della cervice (CIN); - qualsiasi cancro allo stadio pre-maligno; - ogni cancro non invasivo (cancro in situ); - il cancro alla prostata allo stadio 1 (T1a, 1b, 1c); - il carcinoma basocellulare e il carcinoma a cellule squamose; - il melanoma maligno allo stadio IA (T1A, N0, M0) e ogni tumore maligno in presenza di HIV. Insufficienza renale Malattia renale terminale che si presenta come una perdita irreversibile della funzionalità di entrambi i reni, con l Assicurato sottoposto regolarmente a dialisi (dialisi peritoneale o emodialisi) o in attesa di un trapianto renale. La diagnosi deve essere confermata da parte di uno specialista. ART. 9) RISCHIO ASSICURATO PER LA GARANZIA GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI L assicurazione vale per il caso di Grande intervento chirurgico al quale l Assicurato sia stato sottoposto in conseguenza di malattia o di infortunio indennizzabile a termini di polizza. La prestazione assicurativa, fermo restando i periodi di carenza previsti dall Art. 12, è operante a condizione che: a) la malattia che ha determinato il Grande intervento chirurgico sia insorta e si sia manifestata successivamente alla data di effetto dell assicurazione; b) la malattia che ha determinato il Grande intervento chirurgico sia insorta durante l efficacia della polizza e manifestatasi non oltre un anno dopo la cessazione della stessa e che l intervento chirurgico sia stato eseguito entro tale anno; c) l infortunio che ha determinato il Grande intervento chirurgico sia avvenuto durante l efficacia della polizza e l intervento chirurgico sia stato eseguito non oltre un anno dopo la cessazione della stessa. Resta comunque convenuto che la Compagnia, nel corso della durata del contratto, indennizza un solo Grande intervento chirurgico effettuato a causa della stessa patologia ed allo stesso organo e/o tessuto. Gli interventi chirurgici indennizzabili sono identificati ed indicati nell Elenco Grandi interventi chirurgici (vedi pag. 14/17). ART. 10) DELIMITAZIONE DELLE GARANZIE GRAVI MALATTIE E GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI - LIMITE DI INDENNIZZO PER EVENTO INDENNIZZABILE SIA COME GRAVE MALATTIA CHE COME GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO In caso di sinistro, indennizzabile a termini di polizza, che determini per l Assicurato una Grave malattia o un Grande intervento chirurgico, la Compagnia corrisponderà all Assicurato l indennità corrispondente, per ogni singola garanzia, alla somma assicurata risultante dalla polizza alla data di accadimento del sinistro. Resta comunque convenuto che, qualora l Assicurato subisca un sinistro indennizzabile a termini di polizza individuabile tra quelli presenti nell elenco Gravi malattie e che comporti anche la necessità di sottoporre l Assicurato ad uno degli interventi riportati nell elenco Grandi interventi chirurgici, l indennizzo che verrà corrisposto dalla Compagnia sarà pari al 75% delle singole somme assicurate per dette garanzie; le somme assicurate sono quelle risultanti alla data di accadimento del sinistro. ART. 11) ESCLUSIONI L assicurazione non è operante per: a) le malattie insorte anteriormente alla data di effetto del contratto e le invalidità permanenti preesistenti alla data di effetto dell assicurazione; b) le conseguenze di infortuni, le malattie ed ogni stato patologico, che abbiano dato origine a sintomi e/o esami e/o diagnosi e/o cure anteriori alla data di effetto dell assicurazione, sottaciuti

14 5/17 Condizioni di Assicurazione alla Compagnia e non evidenziati nel Questionario Sanitario; c) i Grandi interventi chirurgici, le Gravi invalidità permanenti e le Gravi malattie dovuti a sinistri non indennizzabili a termini di polizza; d) le Gravi invalidità permanenti determinate da infortuni e gli eventuali conseguenti Grandi interventi chirurgici derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento dell infortunio, i requisiti per il rinnovo; e) gli interventi chirurgici conseguenti ad intossicazione acuta causata da sostanze psicoattive (alcol - stupefacenti - farmaci) nonché le malattie correlate al consumo di stupefacenti e all abuso di alcol e/o di sostanze psicotrope; f) i delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato (Art. 43 del Codice Penale) e gli atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti, nonché gli atti temerari, restando comunque coperti da garanzia le Gravi invalidità permanenti determinate da infortuni e gli eventuali conseguenti Grandi interventi chirurgici derivanti da atti di legittima difesa o per dovere di umana solidarietà (Art del Codice Civile); g) le conseguenze di guerre, insurrezioni (salvo quanto previsto al comma c) dell articolo 3) e atti terroristici; di movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche (salvo quanto previsto al comma b) dell Art. 3) nonché le conseguenze di tumulti popolari cui l Assicurato abbia preso parte attiva; h) i Grandi interventi chirurgici resi necessari da infortunio o malattia, le Gravi invalidità permanenti e le Gravi malattie causati/e da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X) salvo che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili a termini di polizza; i) i ricoveri per soli accertamenti diagnostici in genere; j) i difetti fisici o le malformazioni preesistenti alla data di effetto del contratto e le relative complicanze; k) le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; l) le malattie derivanti da infezione da HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie ad essa collegate; m) le malattie e le invalidità imputabili al volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche; n) le malattie derivanti da alterazioni elettrocardiografiche specifiche; o) le malattie derivanti da alterazione degli enzimi cardiaci, Troponina o altri markers biochimici; p) le malattie derivanti da contaminazione biologica e/o chimica; q) gli infortuni, le malattie e gli interventi chirurgici derivanti dalla pratica (allenamenti, competizioni, gare) di: 1. sport costituenti per l Assicurato attività professionale (o che comunque comportino una remunerazione diretta); 2. sport comportanti l uso di veicoli e di natanti a motore, salvo che si tratti di raduni automobilistici e/o motociclistici e gare di regolarità pura e relative prove; 3. sport comportanti l utilizzo di qualunque mezzo di locomozione aerea, compresi deltaplano, paracadute, parapendio; 4. sport qui di seguito elencati: free climbing, salto dal trampolino con sci ed idrosci, motocross, trial, hydrospeed, kitesurfing, elibike, speleologia, sci estremo, skeleton e bobsleigh; r) relativamente al Rischio volo (Art. 3 comma d), sono esclusi dalla garanzia gli infortuni subiti dall Assicurato: - su aeromobili di Compagnia/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclub. Sono comunque esclusi gli infortuni occorsi durante o conseguenti alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione aerea, compresi quelli per il volo da diporto. ART. 12) PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALE L assicurazione vale dopo che siano trascorsi: a) le ore 24 (ventiquattro) del giorno di effetto della polizza per le Gravi invalidità permanenti da Infortunio e per i Grandi interventi chirurgici resi necessari a seguito di infortunio a condizione che l infortunio sia avvenuto successivamente alla data di effetto della polizza; b) 60 (sessanta) giorni dalla data di effetto della polizza per le Gravi invalidità permanenti da malattia, per le Gravi malattie e per i Grandi interventi chirurgici resi necessari da malattia, insorta successivamente alla data di effetto della polizza; c) 180 (centottanta) giorni dalla data di effetto

15 Condizioni di Assicurazione 6/17 della polizza per Gravi invalidità permanenti da infortunio e/o malattia, Gravi malattie e Grandi interventi chirurgici da infortunio e/o malattia determinati da situazioni preesistenti che abbiano dato origine a sintomi e/o esami e/o diagnosi e/o cure anteriori alla stipulazione della polizza, dichiarati dall Assicurato nel Questionario Sanitario e sempre che non ci sia stata esclusione dalla copertura assicurativa da parte della Compagnia; d) 300 (trecento) giorni dalla data di effetto della polizza per le Gravi invalidità permanenti determinate da malattie del puerperio. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza emessa dalla Compagnia, riguardante lo stesso Assicurato e identiche garanzie, i termini di aspettativa di cui sopra operano: - dalla data di effetto dell assicurazione della polizza sostituita, per le prestazioni e le somme assicurate da quest ultima; - dalla data di effetto della nuova polizza, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste. Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso della presente polizza, i termini di aspettativa suddetti operano dal giorno di effetto della variazione stessa per le maggiori somme o prestazioni assicurate. ART. 13) DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO In caso di sinistro, il Contraente e/o l Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Compagnia entro cinque giorni da quando ne hanno avuto la possibilità. La denuncia del sinistro (presente in fac-simile a pag. 1/1) deve contenere: a) in caso di infortunio, l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata da certificato medico; il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; qualora l infortunio abbia determinato un ricovero, dovrà essere inviata copia della cartella clinica; b) in caso di malattia, copia della cartella clinica ed ogni altro certificato o documento relativo alla patologia denunciata; c) in caso di intervento chirurgico, copia della cartella clinica ed ogni altro certificato o documento relativo all intervento chirurgico denunciato. L Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia; deve inoltre fornire alla stessa ogni informazione e ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine liberando dal segreto professionale il medico/medici che lo hanno visitato e curato. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare, ai sensi dell Art del Codice Civile, la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Nell ipotesi di ricorso all arbitrato irrituale, regolato dall Art. 15, il Contraente/Assicurato ha l obbligo di esibire la documentazione completa prima di richiedere l arbitrato stesso. Tutti i costi relativi ai certificati medici e alla documentazione sopra indicata sono a carico del Contraente/Assicurato. ART. 14) CRITERI DI INDENNIZZABILITà La Compagnia, ricevuta la documentazione indicata nell articolo precedente e compiuti gli accertamenti del caso, liquida l indennizzo dovuto. Se al momento del sinistro l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora il sinistro avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. ART. 15) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE La quantificazione dell indennizzo definitivo spettante all Assicurato a seguito del sinistro, può essere demandato dalle Parti a due medici, nominati uno per parte. Qualora i due medici non raggiungano l accordo, le divergenze di natura medica su quanto sopra indicato, nonché sui criteri di indennizzabilità previsti dall Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione, possono essere demandate, per iscritto, a un Collegio di tre medici, composto dai due medici già nominati dalle Parti e da un terzo, nominato di comune accordo dai medici stessi o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e

16 7/17 Condizioni di Assicurazione remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. è data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore, o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. L Assicurato deve trasmettere la documentazione completa relativa al sinistro prima dell inizio dell arbitrato. In caso contrario, qualora nel corso dell arbitrato stesso l Assicurato proceda all esibizione di ulteriore documentazione che possa influire sull esito, è data facoltà al Collegio di rinviare la riunione per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, per consentire alla Compagnia il riesame del sinistro alla luce dei nuovi elementi di giudizio. Nel momento in cui la documentazione risulti influente ai fini della valutazione del sinistro, sono a carico dell Assicurato le eventuali maggiori spese conseguenti alla ritardata esibizione dei documenti. ART. 16) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE La Compagnia rinuncia, a favore dell Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all Art del Codice Civile verso i terzi responsabili del sinistro. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 17) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO La Compagnia presta le garanzie previste con la presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente nella Proposta di Assicurazione e sulla base delle risposte date dall Assicurato nel Questionario Sanitario, la cui compilazione e sottoscrizione è obbligatoria. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. ART. 18) EFFETTO DELL ASSICURAZIONE La copertura assicurativa, nonché tutti gli obblighi e oneri che il contratto di assicurazione pone a carico della Compagnia, avranno effetto: - nel caso sia stata effettuata la visita medica, alle ore ventiquattro del giorno di emissione della polizza da parte della Compagnia, previo ottenimento del benestare medico alla documentazione presentata; oppure - nel caso non venga effettuata una visita medica, alle ore ventiquattro del giorno in cui la Compagnia abbia accettato il rischio con comunicazione scritta al Contraente. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricezione della Proposta di Assicurazione presso la Direzione Generale della Compagnia. Il Contraente ha la facoltà di richiedere una data di decorrenza successiva a quella stabilita secondo quanto sopra descritto: in tale caso la copertura assicurativa non può decorrere prima delle ore 24 del giorno di decorrenza stessa. ART. 19) PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il premio corrisposto contestualmente alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione verrà considerato in conto deposito fino al momento dell accettazione del rischio da parte della Compagnia. Qualora mancasse l accettazione del rischio per motivi di carattere sanitario la Proposta di Assicurazione decadrà automaticamente e la Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa presso la propria Direzione Generale, comunicherà per iscritto al Contraente la mancata accettazione e restituirà il premio versato alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della

17 Condizioni di Assicurazione 8/17 scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell Art del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. ART. 20) DURATA DELL ASSICURAZIONE - CESSAZIONE DEL CONTRATTO L assicurazione può essere stipulata per le seguenti durate: - 5, 10, 15 o 20 anni, per gli Assicurati che al momento delle sottoscrizione della Proposta di Assicurazione hanno un età compresa tra i 18 anni e i 55 anni; - 5, 10 o 15 anni, per gli Assicurati che al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione hanno un età compresa tra i 56 anni e i 60 anni; - 5 o 10 anni, per gli Assicurati che al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione hanno un età compresa tra i 61 anni e i 65 anni. Resta comunque espressamente convenuto che il contratto cesserà, senza obbligo di disdetta fra le Parti, alle ore 24 del giorno, mese e anno della scadenza contrattuale determinata in base alla scelta di durata effettuata. ART. 21) TERMINI DI DISDETTA (RESCINDIBILITà DEL CONTRATTO) Indipendentemente dalla durata della assicurazione, le Parti possono recedere dalla stessa annualmente, dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima di ogni scadenza annuale, fermo restando che l assicurazione cesserà, senza obbligo di disdetta fra le Parti, alle ore 24 del giorno, mese e anno della scadenza contrattuale, determinata in base alla scelta di durata effettuata all atto di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. ART. 22) PROROGA DELL ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima di ogni scadenza annuale, l assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente fino alle ore 24 del giorno, mese e anno della scadenza contrattuale determinata in base alla scelta di durata effettuata all atto di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, dopodiché il contratto si intenderà annullato. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo s intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. ART. 23) ACCERTAMENTI SANITARI SULL ASSICURATO L assunzione del rischio da parte della Compagnia comporta il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell Assicurato da effettuarsi: a) analizzando il Questionario Sanitario, allegato alla Proposta di Assicurazione, compilato dall Assicurato, con il quale egli informa la Compagnia sul proprio stato di salute; b) richiedendo all Assicurato, ovvero lo stesso può espressamente richiedere, di sottoporsi a visita medica e ad eventuali ulteriori accertamenti sanitari; in tale caso, i periodi di carenza contrattuale previsti all Art. 12 commi b) c) e d) si intendono ridotti del 50%. Per le proposte di Assicurazione con somme assicurate fino a euro è richiesta la compilazione del solo Questionario Sanitario, fatta salva la facoltà della Compagnia di richiedere eventuali ulteriori accertamenti sanitari. Per le proposte di Assicurazione con somme assicurate superiori a euro possono essere richiesti dalla Compagnia specifici accertamenti sanitari. ART. 24) LIMITI DI ETà DELL ASSICURATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE - ETà MASSIMA DELL ASSICURATO PER LA VALIDITà DELL ASSICURAZIONE Non sono assicurabili le persone che, al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, abbiano un età inferiore ai 18 anni o un età superiore ai 65 anni. Resta comunque convenuto che l assicurazione vale per persone assicurate di età non superiore a 75 anni e termina per quelle che raggiungono tale limite di età. Qualora l Assicurato raggiunga tale limite di età nel corso dell annualità assicurativa, le prestazioni assicurative cesseranno alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75 anno.

18 9/17 Condizioni di Assicurazione ART. 25) PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili: - le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcol - stupefacenti - farmaci), infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità organica; - le persone affette da sindromi organiche cerebrali. L assicurazione cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni. Non sono inoltre assicurabili le persone che all atto della stipulazione della Proposta di Assicurazione (o successivamente, nel corso del contratto), svolgono una delle seguenti attività: - corpi armati dello stato (Militari, Polizia, Carabinieri, ecc.); - operatore nel campo dell energia nucleare; - attività a contatto con esplosivi e materiale pirotecnico; - stuntman (attori di cinema, di teatro e simili); - attività circense; - palombaro, sommozzatore. Qualora una delle surriferite attività venga svolta successivamente alla data di effetto del contratto, il Contraente/Assicurato dovrà darne comunicazione alla Compagnia, la quale si riserva il diritto di comunicare, con raccomandata, la continuazione del contratto fino alla sua naturale scadenza oppure di comunicare l annullamento del contratto dalla prima scadenza annuale successiva alla data di comunicazione da parte del Contraente/Assicurato. ART. 26) INDICIZZAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI Le somme assicurate opzionate in fase di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione ed il premio della polizza saranno adeguati annualmente in base all Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (FOI senza i tabacchi) pubblicato dall ISTAT (già indice del costo della vita). Ad ogni ricorrenza annuale di polizza il premio e le somme assicurate saranno adeguati in base al rapporto esistente tra l indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall ISTAT relativo al 4 mese precedente tale ricorrenza di polizza e quello analogo riferito all anno precedente. Qualora in conseguenza delle variazioni dell indice, le somme assicurate ed il premio vengano a superare il doppio degli importi stabiliti in fase di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, le somme assicurate e i premi non verranno più adeguati per le annualità successive, e ciò fino alla scadenza del contratto. ART. 27) MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 28) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell Art del Codice Civile. ART. 29) DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell Art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 30) VALIDITà TERRITORIALE La presente assicurazione vale per il mondo intero. Gli indennizzi spettanti a termini di polizza verranno pagati in Italia in valuta corrente. ART. 31) ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente e/o l Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia, all atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione e successivamente, l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni che prevedano le stesse garanzie prestate con il presente contratto. Non sono comprese in questo obbligo le assicurazioni collettive o di gruppo aventi per Contraente una persona diversa dall Assicurato e dal Contraente di questa polizza ed assicuranti una pluralità di persone sconosciute all Assicurato. In caso di sinistro, il Contraente e/o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell Art del Codice Civile.

19 Condizioni di Assicurazione 10/17 ART. 32) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA Qualora la presente assicurazione sia stata stipulata dal Contraente, in nome e nell interesse di altra persona, identificata in polizza come Assicurato, resta stabilito che gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato così come disposto dall Art del Codice Civile. ART. 33) ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 34) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

20 11/17 TABELLA INAIL VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE (Allegato 1 al Regolamento per l esecuzione del D.P.R. 30/6/65 n. 1124) DESCRIZIONE Percentuale D. S. Sordità completa di un orecchio 15 Sordità completa bilaterale 60 Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35 Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi 40 Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi tabella pag. 17) - Stenosi nasale assoluta unilaterale 8 Stenosi nasale assoluta bilaterale 18 Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace 11 b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30 Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25 Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15 Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità - Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio 5 Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell avambraccio Perdita dell avambraccio al terzo medio o perdita della mano Perdita di tutte le dita della mano Perdita del pollice e del primo metacarpo Perdita totale del pollice Perdita totale dell indice Perdita totale del medio 12 Perdita totale dell anulare 8 Perdita totale del mignolo 12 Perdita della falange ungueale del pollice Perdita della falange ungueale dell indice 7 6 Perdita della falange ungueale del medio 5 Perdita della falange ungueale dell anulare 3 Perdita della falange ungueale del mignolo 5 Perdita delle ultime due falangi dell indice 11 9

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