Dichiarazione 730/2014, le novità di quest'anno - parte 2
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1 Numero 27/2014 Pagina 1 di 14 Dichiarazione 730/2014, le novità di quest'anno - parte 2 Numero : 27/2014 Gruppo : DICHIARAZIONI Oggetto : NOVITÀ MODELLO 730/2014 Norme e prassi : PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL ; MODELLO E ISTRUZIONI MODELLO 730/2013 Sintesi Nella presente circolare concludiamo l'analisi delle novità del modello 730/2014 relativo ai redditi Si ricorda che il modello deve essere presentato: entro il prossimo 30 aprile al sostituto d imposta; entro il 3 giugno 2014 (il termine ordinario del 31 maggio cade di sabato) al CAF dipendenti o al professionista incaricato. Gli argomenti 1. QUADRO C (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI) 2. QUADRO E (ONERI E SPESE): RIDUZIONE DETRAZIONE IRPEF SUI PREMI DI ASSICURAZIONE 3. QUADRO E (ONERI E SPESE): NUOVE EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI E DETRAIBILI 4. QUADRO E (ONERI E SPESE): DEDUZIONE SOMME ASSOGGETTATE A TASSAZIONE IN PASSATO E RESTITUITE DALL'ENTE 5. QUADRO E (ONERI E SPESE): DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONI 6. QUADRO E (ONERI E SPESE): DETRAZIONE INTERVENTI ANTISISMICI 7. QUADRO E (ONERI E SPESE): BONUS MOBILI PER GLI IMMOBILI RISTRUTTURATI 8. QUADRO E (ONERI E SPESE): DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO 9. QUADRO I - IMPOSTE DA COMPENSARE 10. SCELTA DESTINAZIONE 8 PER MILLE DELL'IRPEF 11. CONTROLLO PREVENTIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER RIMBORSI SUPERIORI A 4.000
2 Numero 27/2014 Pagina 2 di 14 Quadro C (Redditi di lavoro dipendente e assimilati) Nel Quadro C relativo ai redditi di lavoro dipendente, il rigo C4 tiene conto della proroga della detassazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (art. 1, commi 481 e 482, Legge n. 228/ Legge di Stabilità 2013 e D.p.c.m ). In particolare, l'agevolazione per il 2013 sussiste se, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2013, il lavoratore ha percepito compensi per incrementi della produttività che sono stati assoggettati dal datore di lavoro ad imposta sostitutiva del 10%, entro i limiti di 2.500, oppure sono stati assoggettati a tassazione ordinaria a seguito di espressa richiesta da parte del lavoratore oppure perché la tassazione ordinaria è più favorevole. Per fruire della detassazione dei premi di produttività, il dipendente deve aver conseguito nel 2012 un reddito di lavoro dipendente non superiore a Quadro E (Oneri e spese): riduzione detrazione Irpef sui premi di assicurazione All'interno del Quadro E sono state inserite diverse novità. Una di queste è la riduzione dell importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (righi da E8 a E12, codice 12). Per effetto di quanto stabilito dall'art. 12 del D.L. n. 102/2013 a copertura della cancellazione della prima rata dell'imu per alcuni immobili, infatti, è stata prevista la riduzione graduale del tetto massimo di spesa detraibile per le polizze vita e infortuni stipulate o rinnovate dopo il 2000, che passa dai precedenti 1.291,14 a 630 per il Tale tetto scenderà ulteriormente a 530 a partire dal periodo d'imposta Le stesse soglie sono valide anche per le assicurazioni vita e infortuni stipulati o rinnovati entro il : LIMITE DI SPESA DETRAIBILE PER I PREMI ASSICURATIVI ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 E SUCCESSIVI 1.291,14 630,00 530,00 245,32 di detrazione 119,7 Euro di detrazione 100,7 di detrazione
3 Numero 27/2014 Pagina 3 di 14 premi assicurativi importo massimo su verrà calcolata la detrazione Irpef del 19% Quadro E (Oneri e spese): nuove erogazioni liberali deducibili e detraibili Da quest'anno è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all importo di 1.032,91 per ciascun ente, le erogazioni liberali in denaro a favore: dell'unione Buddhista Italiana; dell'unione Induista Italiana; oltre che quelle a favore delle altre istituzioni religiose finora individuate. Tali erogazioni dovranno essere indicate nel Rigo E24: La detrazione del 19% prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all innovazione tecnologica, all edilizia scolastica e all ampliamento dell offerta formativa, è ora estesa anche alle erogazioni a favore delle istituzioni dell alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all innovazione universitaria (art. 10, comma 3, D.L. n. 104/ Decreto istruzione). Tali erogazioni devono essere indicate nei righi da E8 a E12 col codice 31: 31
4 Numero 27/2014 Pagina 4 di 14 Da quest'anno, inoltre, è riconosciuta una detrazione d imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato, da indicare nei righi da E8 a E12 col codice 35: 35 La detrazione, introdotta dall'art. 1, comma 524, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. Infine, le detrazioni Irpef del 19% relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS (per importi erogati non superiori a annui) e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici (per importi erogati compresi fra 50 e annui) sono elevate da quest'anno al 24% (artt. 7 e 15, Legge n. 96/2012). L'importo di tali erogazioni liberali deve essere indicato nei righi da E8 a E12, rispettivamente coi codici 41 e 42: 41 - erogazioni liberali a favore delle ONLUS 42 - erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici (detrazione Irpef 24%) Quadro E (Oneri e spese): deduzione somme assoggettate a tassazione in passato e restituite dall'ente Con riferimento alle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 all ente che le ha erogate, l ammontare non dedotto nell anno di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi (art. 1, comma 174, Legge n. 147/ Legge di Stabilità 2014).
5 Numero 27/2014 Pagina 5 di 14 Nel modello 730/2014 è possibile indicare l'importo al rigo E26 con il codice '5'. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all importo non dedotto. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente, anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro). 5 Quadro E (Oneri e spese): detrazione ristrutturazioni Altra novità presente nel modello 730/2014 è il recepimento dell'aumento della detrazione Irpef (dal 36% al 50%) e del limite di spesa (da a ) per le spese di ristrutturazione e di recupero edilizio sostenute durante tutto l'anno 2013, e non più solo fino al (proroga stabilita dal Decreto energia - D.L. n. 63/2013, poi ulteriormente "allungata" dalla Legge di Stabilità 2014 anche alle spese sostenute nel 2014). Si ricorda che la detrazione interessa solo le unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e le relative pertinenze e il beneficio dell'agevolazione è ammesso in 10 rate annuali di pari importo. DETRAZIONE IRPEF INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 2013 ALIQUOTA DI DETRAZIONE PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA LIMITE MASSIMO DI SPESA RIPARTIZIONE DETRAZIONE 50% anni Le spese per le quali si può fruire di questa detrazione sono, in sintesi, le seguenti: DETRAZIONE 50% PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO: SPESE AGEVOLABILI MANUTENZIONE ORDINARIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE SU PARTI COMUNI DI EDIFICI RESIDENZIALI (CONDOMINI) SU SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI (E LORO PERTINENZE) RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO DELL IMMOBILE DANNEGGIATO A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI REALIZZAZIONE DI AUTORIMESSE E POSTI AUTO PERTINENZIALI
6 Numero 27/2014 Pagina 6 di 14 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER I PORTATORI DI HANDICAP INTERVENTI PER PREVENIRE ATTI ILLECITI DA PARTE DI TERZI CABLATURA DEGLI EDIFICI E CONTENIMENTO DELL INQUINAMENTO ACUSTICO INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, "CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI BASATI SULL'IMPIEGO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA" MISURE ANTISISMICHE E MESSA IN SICUREZZA STATICA SU EDIFICI O COMPLESSI DI EDIFICI BONIFICA DELL AMIANTO OPERE VOLTE AD EVITARE INFORTUNI DOMESTICI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI INTERI FABBRICATI ESEGUITI DA IMPRESE DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE IMMOBILIARE O COOPERATIVE EDILIZIE CHE PROVVEDONO, ENTRO 6 MESI DALLA FINE DEI LAVORI, ALLA VENDITA O ALL ASSEGNAZIONE DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI SPESE DI PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE L'importo della spesa sostenuta nel 2013 con riferimento a tali tipi di interventi va indicata nel modello 730/2014 all'interno della sezione III - A del quadro E, righi da E41 a E44: Restano fermi gli adempimenti richiesti dal D.M. n. 41/1998 per fruire della detrazione, tra cui il pagamento delle spese agevolabili con bonifico bancario o postale (con applicazione della ritenuta del 4% ad opera della banca o della posta al momento dell accredito del bonifico). Non deve essere più inviata la Comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. In luogo di essa, è sufficiente indicare in dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello UNICO PF) i dati catastali dell immobile e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione e conservare ed esibire a richiesta degli uffici delle Entrate i documenti indicati con Provvedimento direttoriale del (che sono i medesimi documenti che prima dovevano essere allegati alla Comunicazione preventiva di inizio lavori) 1. 1 Si tratta dei seguenti documenti: abilitazioni amministrative edilizie se richieste, o, se non richieste, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante la data di inizio dei lavori e il fatto che gli interventi sono agevolabili; domanda di accatastamento (per gli immobili non ancora censiti); ricevute di pagamento dell IMU, se dovuta; delibera assembleare + tabella millesimale (se interventi su parti comuni di edificio residenziale);
7 Numero 27/2014 Pagina 7 di 14 Non è più richiesto, poi, l obbligo di indicazione separata in fattura del costo della manodopera. Quadro E (Oneri e spese): detrazione interventi antisismici La stessa sezione III - A del quadro E accoglie, oltre alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e di recupero del patrimonio edilizio, anche le spese sostenute per gli interventi antisismici. Si tratta di un'altra novità di quest'anno. Occorre, infatti, ricordare che il D.L. n. 63/2013 (Decreto energia) ha riconosciuto una detrazione Irpef pari al 65% fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche e all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di cui all'articolo 16- bis, comma 1, lettera i, del TUIR (agevolazione poi prorogata nella medesima misura anche per il 2014 dalla Legge di Stabilità 2014). Le procedure autorizzatorie di tali interventi devono essere state attivate dopo il 4 agosto 2013 e gli interventi devono riguardare costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o adibite ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n del 20 marzo DETRAZIONE IRPEF INTERVENTI ANTISISMICI - Anno 2013 ALIQUOTA DI DETRAZIONE PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA LIMITE MASSIMO DI SPESA RIPARTIZIONE DETRAZIONE 65% anni Per fruire di questa maggiore percentuale di detrazione (65% in luogo del 50%) è necessario indicare il codice 4 nella colonna 2 dei righi da E41 a E44: dichiarazione di consenso del possessore all esecuzione dei lavori (se interventi effettuati dal detentore dell immobile); comunicazione preventiva indicante la data di inizio lavori inviata all Azienda sanitaria locale territorialmente competente (se richiesta dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei cantieri); fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettuate (anche senza indicazione separata del costo della manodopera); ricevute dei bonifici di pagamento. 2 Pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell 8 maggio 2003.
8 Numero 27/2014 Pagina 8 di 14 4 Quadro E (Oneri e spese): bonus mobili per gli immobili ristrutturati Per i contribuenti che fruiscono della detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione di un immobile, il D.L. n. 63/2013 ha riconosciuto un'ulteriore detrazione IRPEF del 50% sulle spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici nuovi rientranti nella categoria A+ (A per i forni). (agevolazione poi prorogata anche per l'anno 2014 dalla Legge di Stabilità 2014). L'agevolazione spetta fino ad un importo massimo di spesa di , quindi, l'importo massimo della detrazione è di Anche quest'ulteriore detrazione è ripartibile in dichiarazione dei redditi in 10 rate annuali di pari importo e deve essere suddivisa tra gli aventi diritto. La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere). DETRAZIONE IRPEF ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI CLASSE A+ (A per i forni) per L'ARREDO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE - Anno PERIODO DI ALIQUOTA DI LIMITE MASSIMO RIPARTIZIONE SOSTENIMENTO DETRAZIONE DI SPESA DETRAZIONE DELLA SPESA
9 Numero 27/2014 Pagina 9 di 14 50% anni La spesa sostenuta per tali mobili ed elettrodomestici va indicata nel modello 730/2014 all'interno della sezione III - C del quadro E, rigo E57. Il rigo è composto da due colonne (in ciascuna colonna, va inserito l'importo di spesa per i mobili per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione). Quadro E (Oneri e spese): detrazione risparmio energetico La sezione IV del Quadro E tiene conto dell'aumento dal 55% al 65% della misura della detrazione Irpef (e Ires) per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 per interventi di riqualificazione energetica e finalizzati al risparmio energetico dell'edificio (D.L. n. 63/2013). Pertanto, per l'anno 2013, tale detrazione spetta nelle seguenti misure: DETRAZIONE 55% - 65% INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO - Anno PERIODO DI ALIQUOTA DI LIMITE MASSIMO RIPARTIZIONE SOSTENIMENTO DETRAZIONE DI SPESA DETRAZIONE DELLA SPESA 55% Quello previsto per ciascuna 10 anni 65% tipologia di spesa 10 anni Gli interventi per i quali trova applicazione l agevolazione fiscale in esame sono, nello specifico, quelli definiti con il decreto attuativo del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto 7 aprile Si tratta delle seguenti tipologie di interventi: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI Valore massimo della Qualsiasi intervento che migliori la prestazione energetica dell edificio (raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori indicati nelle tabelle di cui all'allegato C del D.M , ovvero, per gli interventi eseguiti dal 2008, non superiore ai valori definiti dal Decreto Ministero Sviluppo Economico
10 Numero 27/2014 Pagina 10 di 14 detrazione fiscale: (già applicata % di detrazione 55% o 65%) ). Ad esempio, rientrano in questa tipologia di interventi, gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati. INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DEGLI EDIFICI ESISTENTI Valore massimo della detrazione fiscale: (già applicata % di detrazione 55% o 65%) INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI Valore massimo della detrazione fiscale: (già applicata % di detrazione 55% o 65%) INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE Valore massimo della detrazione fiscale: (già applicata % di detrazione 55% o 65%) Gli interventi riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne, cappotti), finestre comprensive di infissi, che rispettino i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio Interventi relativi all installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico. Gli interventi agevolabili riguardano anche la produzione di acqua calda per usi industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Per essi si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. L'agevolazione spetta anche per: la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia; la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. E' possibile fruire della detrazione anche per le spese relative ai lavori edili funzionali all'intervento volto al risparmio energetico e per quelle relative alle prestazioni professionali ricevute necessarie per realizzare l'intervento ed acquisire la certificazione energetica richiesta. Considerato che per il periodo d'imposta 2013 è prevista una doppia percentuale di detrazione (55% per le spese sostenute fino al e 65% per quelle sostenute dal ), è stata inserita, all'interno della sezione IV del quadro E, la colonna 3 "Periodo 2013", in cui andrà indicato:
11 Numero 27/2014 Pagina 11 di 14 il codice 1, in caso di spese sostenute dal 1 gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%); il codice 2, in caso di spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%). Resta ferma la documentazione da conservare e trasmettere per ottenere l agevolazione. In particolare, si ricorda che è necessario ottenere e conservare la seguente documentazione: l'asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, mediante la quale viene attestato che l intervento eseguito rispetta i requisiti richiesti 3 ; l'attestato di prestazione energetica (prima chiamato certificazione energetica), prodotto da un tecnico abilitato successivamente all esecuzione degli interventi ed inerente i dati relativi all'efficienza energetica propria dell'edificio 4. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati e redatta da un tecnico abilitato; la fattura e le ricevute fiscali relative ai lavori; le ricevute dei bonifici effettuati. A tal proposito, si ricorda che per le imprese non è richiesto il pagamento con bonifico bancario o postale, essendo sufficiente la prova documentale desumibile dai registri contabili. Per il privato, invece, il bonifico è requisito fondamentale, da esso deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o partita Iva del beneficiario. L'ordinante del bonifico deve essere il soggetto al quale è intestata la fattura/ricevuta di spesa relativa alla 3 L asseverazione può essere sostituita da una apposita certificazione del produttore nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di potenza nominale inferiore a 100 KW. 4 Dal 2008, l attestato di certificazione o qualificazione energetica non è più richiesto nel caso di: sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari; installazione di pannelli solari; L attestato di certificazione o di qualificazione energetica non è più richiesto anche per i lavori relativi alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ultimati successivamente al 15 agosto 2009, in quanto tale obbligo è stato soppresso dall art. 31 della Legge n. 99 del
12 Numero 27/2014 Pagina 12 di 14 ristrutturazione; la ricevuta dell'invio della documentazione all'enea; la copia delle delibera assembleare e della tabella millesimale (solo per i condomìni). Una volta ottenuta la documentazione sopra elencata, è necessario inviare telematicamente all ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori: una copia dell attestato di certificazione o qualificazione energetica (se previsto per il tipo di intervento); la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Quadro I - Imposte da compensare Da quest anno è possibile utilizzare (in tutto o in parte) il credito che risulta dal modello 730, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l Imu dovuta per l anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24 (Legge di stabilità 2014, art. 1., comma 617). A tal fine, deve essere compilato il quadro I: In conseguenza di questa scelta, il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte. Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, il contribuente deve compilare e presentare alla banca o all ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero. Il quadro I può essere compilato anche nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d imposta che possa effettuare il conguaglio. Si precisa che, da quest anno, per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a euro è necessario richiedere l apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574). Scelta destinazione 8 per mille dell'irpef Si segnala, infine, che da quest'anno è possibile destinare l 8 per mille del gettito Irpef anche a: l'unione Buddhista Italiana; l'unione Induista Italiana.
13 Numero 27/2014 Pagina 13 di 14 Controllo preventivo dell'agenzia delle Entrate per rimborsi superiori a Infine, si avverte che da quest'anno, per evitare l'erogazione di indebiti rimborsi IRPEF ai contribuenti nell ambito del modello 730, in caso di rimborso complessivamente superiore a (anche determinato da eccedenze d imposta derivanti da precedenti dichiarazioni l Agenzia delle Entrate), l'agenzia delle Entrate provvede, entro il mese di dicembre (oppure entro 6 mesi dalla data della trasmissione del modello, se questa è successiva alla scadenza del 30 giugno), ad effettuare controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 1, commi , Legge di Stabilità 2014). Se, a seguito delle operazioni di controllo, il rimborso risulta comunque spettante, esso è erogato dall'agenzia delle Entrate. NELLA NOSTRA CDG N : Argomenti trattati in precedenza 1. L'APPROVAZIONE DEL MODELLO 730/ SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL MOD. 730/ LAVORATORI DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO D'IMPOSTA 4. SOGGETTI CHE NON POSSONO UTILIZZARE IL MOD. 730/ L'AUMENTO DELLE DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO 6. QUADRO A (REDDITI DEI TERRENI) 7. QUADRO B (REDDITI DEI FABBRICATI): NOVITÀ SU IMU E LOCAZIONI
14 Numero 27/2014 Pagina 14 di 14 Ti ricordiamo che puoi accedere all'area Riservata del Sito dove è disponibile on line l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.
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