Condizioni generali (CG) Assicurazione dei lavori di costruzione Edizione gennaio 2006

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1 Allianz Suisse Società di Assicurazioni Condizioni generali (CG) Assicurazione dei lavori di costruzione Edizione gennaio 2006 Indice A Estensione dell assicurazione A1 A2 A3 A4 A5 A6 Oggetto dell assicurazione Rischi assicurati Interessi assicurati Limitazioni Somme d assicurazione Indennizzo e franchigia B Durata contrattuale, luogo di assicurazione e disdetta B7 B8 B9 B10 Inizio Fine Luogo di assicurazione Disdetta in caso di sinistro B11 Clausola cautelativa inerente al cambiamento di proprietà (art. 54 LCA) D Premio D14 Scadenza, mora e conteggio E Sinistro E15 Obblighi in caso di sinistro E16 Valutazione del danno E17 Procedura peritale E18 Pretese risarcitorie nei confronti di terzi F Varie F19 Comunicazioni F20 Prescrizione, Foro competente F21 Diritto applicabile C Obblighi nel corso della durata contrattuale C12 C13 Obblighi Aggravamento e diminuzione del rischio Indice analitico Agenti atmosferici A4.1 lett. a Area fabbricabile e masse di terreno A1.2 lett. c Assicurazioni complementari A1.2 Attrezzi edili A1.2 lett. b Beni mobili A1.2 lett. e Cambiamento di proprietà B11 Cartelloni di cantiere A1.2 lett. g Condizioni complementari C12 Condizioni particolari C12 Costi irrinunciabili A6.2 lett. b Costruzioni esistenti A1.2 lett. d Danni causati da eventi naturali A2.1 lett. c, A2.2 Danni da incendio A2.1 lett. c, A2.2 Danno parziale A6.1 lett. b Danno totale A6.1 lett. b Difetti estetici A4.1 lett. d Disordini interni A4.2 Fine B8 Franchigia A6.3 Furto A2.1 lett. b Guerra A4.2 Incidenti di cantiere Inizio Mancanza di ermeticità Materiale per impalcature Norme SIA Obbligo di notifica Pene convenzionali Premio A2.1 lett. a B7 A4.1 lett. c A1.2 lett. a A3, C12 lett. a F19 A4.1 lett. e D14 Prestazioni edilizie A1.1, A5.2 Primo rischio A5.3 Residui precedenti A4.1 lett. g Rivoluzione, ribellione, insurrezione A4.2 Sinistro Spese di sgombero Spese supplementari E15 A1.1, A6.1 lett. b A6.2 lett. a Terremoti A4.2 Terrorismo A4.2 Tettoie di emergenza A1.2 lett. f Versamento anticipato A4.1 lett. f Vizi A4.1 b A Estensione dell assicurazione A1 Oggetto dell assicurazione 1.1 Sono assicurate le prestazioni edilizie, compresi tutti i relativi materiali ed elementi strutturali, se inclusi nella somma assicurata. Salvo convenzione contraria, I assicurazione copre l opera "chiavi in mano", comprese tutte le prestazioni edilizie appaltate dal committente e quelle fornite dal committente stesso. Le spese di sgombero ai sensi dell art. A6.1 lett. b delle CG sono incluse nell assicurazione, senza accordi speciali, per il 5% della somma assicurata per le prestazioni edilizie (minimo franchi). 1.2 In base a convenzione speciale, sono inoltre assicurati: a) il materiale per impalcature (materiale per puntellazioni, palancole, armature e casserature, opere ausiliarie, baracche, recinzioni del cantiere e protezioni); SECA006I 1

2 b) gli attrezzi, gli utensili e le macchine edili, ad eccezione di oggetti semoventi e natanti, gru, veicoli a motore e aeromobili; c) l area fabbricabile e le masse di terreno, se non fanno parte delle prestazioni assicurate; d) le costruzioni esistenti; e) i beni mobili; f) le tettoie di emergenza; g) i cartelloni di cantiere. Le assicurazioni complementari secondo l art. A1.2 lett. b - e delle CG possono essere stipulate anche sotto forma di copertura combinata con somma assicurata forfetaria. A2 Rischi assicurati 2.1 Sono assicurati: a) i danni dovuti a incidenti imprevisti in cantiere (danneggiamento o distruzione) verificatisi durante il periodo assicurativo; b) le perdite causate dal furto di oggetti assicurati solidali all opera in costruzione. Tali danni devono essere denunciati tempestivamente al competente distretto di polizia; c) solo a completamento della copertura assicurativa di un assicurazione incendio per gli stabili cantonale o privata, stipulata per il progetto di costruzione i danni da incendio: incendio, fumo (azione repentina e accidentale), fulmine, esplosione, caduta o atterraggio di emergenza di aeromobili, veicoli spaziali o parti di essi; i danni causati da eventi naturali: piene, inondazioni, uragani, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscendimenti alle prestazioni edilizie assicurate ai sensi dell art. A1.1 cpv. 1 CG, nonché ai relativi materiali ed elementi strutturali. Non sono assicurate le franchigie prescritte dalla legge né quelle pattuite per contratto. 2.2 Solo in virtù di accordi speciali, le opere in sovrastruttura per le quali non sia stata stipulata un assicurazione incendio per gli stabili e un assicurazione contro i danni causati da eventi naturali, beneficiano di una copertura assicurativa estesa ai danni da incendio e conseguenti a eventi naturali ai sensi dell art. A2.1 lett. c par. 1 e 2 CG. A3 Interessi assicurati Sono assicurati i danni che, in base alle norme SIA, s intendono a carico del committente, dei geologi, degli architetti, degli ingegneri e dei soggetti preposti alla direzione dei lavori, nonché degli imprenditori che partecipano all opera e dei loro subappaltatori. A4 Limitazioni 4.1 L assicurazione non copre: a) i danni dovuti a normali agenti atmosferici, da considerarsi prevedibili in base alla stagione e alle circostanze locali; b) le spese per l eliminazione di vizi. Se tuttavia un vizio provoca un incidente di cantiere imprevisto, la Società versa un indennizzo decurtato delle spese che avrebbero dovuto essere sostenute per eliminare il vizio anche se non si fosse verificato l infortunio; c) la mancanza di ermeticità o la permeabilità del cemento o di un eventuale tenuta, a meno che tali circostanze non si verifichino in seguito al danneggiamento o alla distruzione imprevista di prestazioni edilizie assicurate; d) le spese per l eliminazione di difetti estetici, anche qualora essi siano la conseguenza di un evento risarcibile. Per difetto estetico si intende una condizione che disturba l osservatore, senza tuttavia pregiudicare la funzionalità dell opera ovvero del componente. Stante quanto sopra, sono esclusi dalla garanzia ad esempio: i nidi di ghiaia in calcestruzzo a vista; le differenze di colore e/o i cambiamenti strutturali su materiali e superfici; i graffi su superfici in vetro, vasche da bagno, piatti doccia, lavabi, pannelli di cucine, rivestimenti, piastrelle in ceramica, ecc.; le contaminazioni di acqua cementizia su elementi della facciata; le macchie di colore di qualunque origine; e) le pene convenzionali per il mancato rispetto di termini di esecuzione e consegna o di altri impegni, nonché altri danni patrimoniali; f) i danni che devono essere assunti dall assicuratore responsabilità civile di un soggetto partecipante alla costruzione dell opera, anch egli coperto da assicurazione edile. Nell ambito delle convenzioni della presente polizza, la Società anticipa tuttavia la prestazione dovuta dall assicuratore responsabilità civile. L avente diritto deve pertanto cedere alla Società le sue pretese risarcitorie in misura corrispondente all anticipo accordato. Se la prestazione dell assicuratore della responsabilità civile non raggiunge l importo dell anticipo versato, l assicurato coperto da assicurazione edile non deve rimborsare alla Società la relativa differenza. g) Non sono assicurati i danni e le spese connesse alla mobilitazione e allo smaltimento di eventuali residui precedenti. In caso di incidenti di cantiere è coperta solo la parte di spese che sarebbe stata sostenuta anche se il terreno fosse rimasto incontaminato. 4.2 In caso di eventi bellici e terroristici, violazione della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure che ne conseguono, nonché in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o cambiamenti della struttura nucleare dell atomo, la Società risponde soltanto se il contraente prova che il danno non è in alcun modo correlato a tali eventi. A5 Somme d assicurazione 5.1 Prestazioni edilizie La somma assicurata provvisoria deve corrispondere al totale delle spese previste per le prestazioni edilizie assicurate. Per la somma assicurata definitiva è determinante il conteggio delle prestazioni edilizie assicurate, approvato dal committente. Tale conteggio deve comprendere anche le prestazioni effettuate dal committente stesso, i lavori pubblici in appalto, nonché le modifiche all iter di costruzione e le variazioni di prezzo, subentrate dopo la firma della proposta assicurativa. La somma assicurata non comprende: le spese per studi preliminari e gare, il costo del terreno e le spese di urbanizzazione primaria, nonché le spese finanziarie e le tasse. Per le opere in sovrastruttura e sottostruttura la cui spesa di costruzione non superi i 2 milioni di franchi si rinuncia a un conteggio definitivo del premio. Se tuttavia, in caso di sinistro, si dovesse constatare che la somma assicurata convenuta alla stipula del contratto era nettamente inferiore ai costi di costruzione previsti, la Società risarcirà il danno solo in relazione al rapporto tra la somma pattuita e i costi di costruzione previsti. 5.2 Altri oggetti e spese Le somme assicurate sono concordate a primo rischio; non viene sollevata alcuna obiezione di sottoassicurazione. A6 Indennizzo e franchigia Le convenzioni sui prezzi registrate nel contratto d impresa costituiscono la base per il calcolo dell indennizzo. 6.1 La società risarcisce: a) in caso di danneggiamento o distruzione di oggetti assicurati, le spese necessarie al ripristino dello stato esistente immediatamente prima del sinistro, ma in misura non superiore alla somma assicurata definitiva; b) fino al 5% della somma assicurata per le prestazioni edilizie (importo minimo di franchi), le seguenti spese, se dovute a un sinistro risarcibile e necessarie al ripristino delle condizioni originarie: spese di sgombero (spese per lo sgombero dei resti di oggetti assicurati dal luogo del sinistro e per il loro trasporto al più vicino luogo di deposito, nonché oneri di discarica); spese di ricerca del danno (spese necessarie alla localizzazione del danno); spese di demolizione e ricostruzione di elementi assicurati e non danneggiati dell opera, anche se tali operazioni sono state effettuate successivamente, senza la consapevolezza del danno. 2

3 In caso di danno totale: il valore attuale immediatamente prima del sinistro. Si ha un danno totale se le spese per il ripristino superano il valore attuale dell oggetto danneggiato; in caso di danno parziale: le spese di ripristino; c) se pattuito: per il danneggiamento o la distruzione di cose ai sensi dell art. A1.2 lett. a - g CG, in caso di danno totale: il valore attuale immediatamente prima del sinistro. Si ha un danno totale se le spese per il ripristino superano il valore attuale dell oggetto danneggiato; in caso di danno parziale: le spese di ripristino; per un importo in ogni caso non superiore alla somma assicurata convenuta a primo rischio. 6.2 Non sono oggetto di risarcimento: a) le spese supplementari dovute a modifiche del sistema di costruzione o a migliorie apportate, con le operazioni di ripristino, rispetto allo stato immediatamente precedente al sinistro; b) i costi irrinunciabili per misure di sicurezza presso lo scavo di fondazione e la relativa banchina di sterro, che non erano stati preventivati ma che, in seguito a un franamento dello scavo o all imprevista instabilità dell area fabbricabile, si rivelano indispensabili (ad es. palancole, paratie o pareti Rühl supplementari, ancoraggi supplementari, elementi di sostegno, materiale di riempimento addizionale, ecc.); c) il deprezzamento conseguente ad operazioni di ripristino o riparazione. Il valore aggiunto risultante da interventi di riparazione e il valore di eventuali resti vengono dedotti dall ammontare del danno. 6.3 Franchigia L importo concordato quale franchigia viene dedotto da ogni indennizzo calcolato ai sensi dell art. 6.1 CG. Qualora il danno originato dal medesimo evento riguardi più oggetti e determini più voci di costo, la franchigia viene conteggiata una sola volta. Se sono state concordate più franchigie di diversa entità, viene applicata quella più elevata. B Durata contrattuale, luogo di assicurazione e disdetta B7 Inizio L assicurazione decorre dalla data concordata nella polizza. B8 Fine L assicurazione termina: a) per le prestazioni edilizie, nel momento in cui tutte le prestazioni assicurate vengono collaudate in base alle norme SIA o s intendono tali; b) per installazioni di cantiere, attrezzi, utensili e macchine edili, al momento della loro rimozione dal cantiere; in ogni caso non oltre la data concordata nella polizza. B9 Luogo di assicurazione La garanzia si estende al cantiere designato nella polizza. B10 Disdetta in caso di sinistro Dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile, ciascuna delle due parti può disdire il contratto. La società deve pronunciare la disdetta al più tardi in sede di versamento dell indennità; il contraente, al massimo entro quattro settimane dalla ricezione della notifica di versamento. Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità della società cesserà dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta. In caso di risoluzione del contratto da parte della società, la responsabilità di quest ultima cesserà quattro settimane dopo che il contraente avrà ricevuto la disdetta. B11 Clausola cautelativa inerente al cambiamento di proprietà (art. 54 LCA) Se l oggetto assicurato cambia proprietario, la garanzia assicurativa è tutelata in via precauzionale fino alla scadenza contrattuale, a condizione che l assicuratore non rescinda il contratto entro 14 giorni da quando ha appreso del passaggio di proprietà. Tale garanzia decade con effetto retroattivo al momento del cambiamento di proprietà se vi è un rimborso del premio ai sensi dell art. 24 LCA ovvero se sussiste un altra copertura assicurativa per l oggetto in questione. C Obblighi nel corso della durata contrattuale C12 Obblighi Il contraente è ritenuto responsabile affinché gli obblighi formulati nelle Condizioni generali (CG), nelle Condizioni complementari (CC) e nelle Condizioni particolari (CP) siano resi noti a tempo debito ai soggetti preposti allo svolgimento dei lavori di costruzione. a) I soggetti coinvolti nel progetto di costruzione (in particolare committenti, imprenditori e artigiani, ingegneri e architetti) sono tenuti ad osservare le prescrizioni delle autorità e dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), nonché le regole generalmente riconosciute dell edilizia (ad es. norme SIA); prima di iniziare gli interventi sul terreno (movimentazione terra, scavo, palificazione, trivellazione, scavi tramite pressa) sono tenuti a consultare i progetti presso le sedi competenti e a procurarsi le necessarie informazioni sull esatta ubicazione delle condutture sotterranee. Qualora vengano violate le presenti disposizioni per colpa grave l indennizzo sarà decurtato in proporzione al grado di colpa. Tale riduzione sarà applicata soltanto al soggetto che ha agito per colpa grave. b) Per progettazione, calcolo e direzione dei lavori di costruzione in caso di interventi tecnici sulle fondamenta comprensivi di modifiche al terreno; disposizioni per opere di sottomurazione; interventi sulla struttura portante deve essere interpellato per contratto uno studio ingegneristico indipendente, le cui disposizioni sono vincolanti. Devono inoltre essere rispettati gli obblighi specificati nelle Condizioni complementari (CC) e nelle Condizioni particolari (CP). Qualora venga violata la presente disposizione, decade l obbligo di prestazione. Tale sanzione non viene applicata qualora risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa o che il danno si sarebbe verificato anche in caso di adempimento degli obblighi previsti. c) I soggetti coinvolti nel progetto di costruzione sono tenuti ad adottare, a proprie spese, tutte le misure atte alla tutela delle opere in base alle regole generalmente riconosciute dell edilizia, anche se tali misure si rivelano necessarie solo nel corso di lavori di demolizione o costruzione. d) La Società si riserva di visitare il cantiere in qualunque momento, di prendere visione dei progetti e della documentazione cui fa riferimento la direzione dei lavori e di richiedere, a propria discrezione, un colloquio con le persone responsabili della costruzione sulle misure già adottate e su quelle da implementare. 3

4 C13 Aggravamento e diminuzione del rischio Se, durante il periodo assicurativo, si modifica un fatto rilevante dichiarato nella proposta o in altra forma (ad es. variazione dell iter o dei metodi di costruzione, ampliamento o estensione dell opera) provocando un sostanziale aggravamento del rischio, il contraente è tenuto a informare tempestivamente la Società. Se il contraente non provvede all invio di tale notifica, per il periodo successivo la Società non è più vincolata al contratto. Se il contraente adempie correttamente al suo obbligo di comunicazione, l assicurazione si estende anche al rischio aggravato. La Società si riserva tuttavia il diritto di rescindere il contratto entro 14 giorni dalla ricezione della notifica. A partire dall aggravamento del rischio è dovuto alla Società l eventuale sovrappremio. In caso di diminuzione del rischio, la Società ridurrà proporzionalmente il premio a datare dalla notifica del contraente. D Premio D14 Scadenza, mora e conteggio Il premio deve essere versato in anticipo per tutta la durata dell assicurazione. Il calcolo del premio si basa sui dati riportati nella proposta assicurativa. Se il contraente non adempie all obbligo di pagamento, viene diffidato per iscritto e a sue spese, sotto comminatoria delle conseguenze di mora, affinché proceda al versamento dovuto entro 14 giorni dall invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, l obbligo della società di fornire prestazioni è da ritenersi sospeso dalla scadenza del termine di diffida al pagamento completo dei premi e delle spese. Terminati i lavori di costruzione, per le opere in sovrastruttura e sottostruttura la cui somma di costruzione superi i 2 milioni di franchi, il conteggio del premio sarà effettuato in base alla somma di costruzione definitiva. Si rinuncia a maggiorazioni ovvero rimborsi di premio inferiori a 100 franchi. E Sinistro E15 Obblighi in caso di sinistro Qualora si verifichi un evento assicurato, il contraente o l avente diritto deve: 1. informare tempestivamente la Società; 2. comunicare per iscritto alla Società tutte le informazioni relative alla causa, all entità e alle circostanze particolari del danno, permettendole di effettuare qualsiasi inchiesta utile al riguardo; 3. fornire i dati che giustificano il suo diritto all indennizzo e l entità dell obbligo di risarcimento; 4. durante e dopo il sinistro, fare il possibile per conservare e salvare gli oggetti assicurati, nonché per limitare il danno, in conformità a eventuali disposizioni della Società; 5. evitare di apportare agli oggetti danneggiati modifiche che potrebbero ostacolare o impedire l accertamento della causa o la stima del sinistro, a meno che tali modifiche non vengano apportate allo scopo di limitare il danno o nell interesse pubblico. Dopo l inoltro dell avviso di sinistro è possibile procedere all immediata riparazione, qualora tale misura sia indispensabile alla prosecuzione dei lavori di costruzione e non ostacoli o pregiudichi in maniera sostanziale la valutazione del danno da parte di un rappresentante della Società. Se il danno non viene rilevato entro 5 giorni dalla ricezione dell avviso di sinistro, l avente diritto è libero di procedere alle operazioni di ripristino. I pezzi danneggiati devono essere tenuti a disposizione della Società. La Società è esonerata dall obbligo di prestazione nei confronti dell assicurato o dell avente diritto che abbia violato intenzionalmente o per colpa grave le precedenti disposizioni. E16 Valutazione del danno Sia l avente diritto sia la Società possono richiedere una stima immediata del danno. L avente diritto deve provare l entità del danno. La valutazione del danno viene effettuata dalle parti stesse, da un perito che goda della fiducia di entrambe o mediante procedura peritale. Nell assicurazione per conto terzi, l accertamento del danno avviene esclusivamente fra il contraente e la Società. E17 Procedura peritale Ciascuna delle parti può esigere l applicazione della procedura peritale. Per questa, valgono le seguenti norme: 1. prima di procedere all accertamento del danno, ciascuna delle parti nomina un perito mediante processo verbale o per iscritto; entrambi i periti eleggono a loro volta un arbitro in base alle stesse modalità. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito entro 14 giorni dal sollecito scritto, il suddetto perito sarà designato, su richiesta della controparte, dal presidente del tribunale di prima istanza competente presso il domicilio della parte richiedente. Lo stesso giudice dovrà inoltre nominare l arbitro, qualora i periti non giungano ad un accordo sulla scelta della persona a cui affidare tale ruolo. 2. Possono essere ricusati i candidati periti ai quali manchino le competenze necessarie o che siano imparentati o altrimenti legati a una delle parti. Se il motivo di ricusazione viene contestato, la decisione spetterà al giudice di cui al punto 1. Qualora l opposizione venga accolta, lo stesso giudice nominerà il perito o l arbitro. 3. Gli accertamenti dei periti dovranno comprendere almeno: a) la causa certa o, se ciò non fosse possibile, la causa presunta del danno; b) il calcolo dell importo del danno; c) il valore attuale degli oggetti assicurati immediatamente prima del sinistro; d) se un difetto ha cagionato un incidente di cantiere, le spese che si sarebbero dovute sostenere per eliminare tale difetto, anche qualora non si fosse verificato l infortunio; e) le spese supplementari secondo l art. 6.2 lett. a CG; f) il valore dei resti, tenendo conto della possibilità di utilizzarli per la riparazione o altri scopi. 4. Se gli accertamenti dei periti divergono, l arbitro deciderà in merito ai punti controversi nei limiti dei due accertamenti peritali. 5. Gli accertamenti condotti dai periti nell ambito delle loro competenze sono vincolanti, salvo non venga provato che essi si scostano manifestamente e in misura considerevole dallo stato di fatto. La parte che sostiene questa tesi ha l onere della prova. 6. Ciascuna delle parti deve sostenere le spese del proprio perito e il 50% di quelle dell arbitro. 7. Secondo gli accertamenti dei periti o la decisione dell arbitro, l indennizzo è calcolato in base alle disposizioni dell art. 6 delle CG, purché si tratti di un danno risarcibile. E18 Pretese risarcitorie nei confronti di terzi L avente diritto deve cedere alla Società le pretese risarcitorie che gli competono nei confronti di terzi, fino a concorrenza dell indennizzo versato. 4

5 F Varie F19 Comunicazioni A norma di legge, per adempiere correttamente all obbligo di notifica sancito dal contratto, gli assicurati devono inviare le necessarie comunicazioni alla sede competente della Società indicata nella polizza. F20 Prescrizione, Foro competente F21 Diritto applicabile Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). In caso di divergenze rispetto alle presenti condizioni, per i contratti assicurativi soggetti alla legislazione del Principato del Liechtenstein prevalgono le disposizioni ivi cogenti. 1. Le pretese derivanti dal presente contratto cadono in prescrizione due anni dopo che si è verificato il fatto su cui si fonda l obbligo di prestazione. 2. In caso di controversie giuridiche, il contraente o l avente diritto può intentare una causa alla sede della Società oppure al suo domicilio o sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. 5

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