L assicurazione è prestata per le garanzie di seguito elencate così come previsto dall art. 1.7 delle Norme che regolano l assicurazione.

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1 POLIZZA / 1031 / Lega Navale Italiana Descrizione del rischio L Impresa presta l assicurazione in base alle Norme e Condizioni di cui alla presente polizza per i danni subiti dagli Assicurati nella loro qualità di Soci della Sezione della Lega Navale Italiana, durante tutte le attività svolte secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle altre norme interne dell'associazione medesima, ferme le esclusioni previste nelle Condizioni Generali e Particolari previste nel libretto cod E Si conviene fra le Parti che l adesione della singola Sezione Territoriale alla presente copertura infortuni comporta l adesione di tutti gli iscritti alla predetta Sezione (ad esclusione dei Soci con più di 75 anni). Garanzie prestate L assicurazione è prestata per le garanzie di seguito elencate così come previsto dall art. 1.7 delle Norme che regolano l assicurazione. Massimali assicurati per persona A precisazione di quanto indicato nella scheda di Polizza Parte B, i massimali espressi si intendono così suddivisi per ciascun assicurato: Morte ,00 Invalidità permanente ,00 Indennità giornaliera per ricovero a seguito di infortunio. 10,00 Rimborso spese mediche da infortunio ,00 Condizioni Aggiuntive 1. Invalidità permanente con franchigia Quanto previsto dall art. 4.6 delle Norme per la liquidazione dei sinistri viene annullato e così sostituito: L indennizzo dovuto per l invalidità permanente verrà determinato come segue: l indennizzo verrà liquidato in relazione al grado di invalidità permanente accertato, con deduzione della franchigia del 3%; pertanto non si farà luogo ad indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari od inferiore alla franchigia del 3%. Quando in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l invalidità permanente accertata risulti di grado superiore al 20% della totale, la Società liquida l indennità senza deduzione delle franchigie. 2. Rimborso spese mediche da infortunio A parziale deroga e precisazione di quanto previsto dall art. 1.7 lett. D) la garanzia sarà operante a condizione che l Assicurato presenti idoneo certificato da cui risulti il ricorso presso Pronto Soccorso entro il giorno successivo alla data dell infortunio subito. 1

2 3. Rischi esclusi dall assicurazione Ad integrazione di quanto previsto dall art. 1.9 delle Norme che regolano l assicurazione, l assicurazione non è operante per gli infortuni derivanti dalla pratica di attività sportive, o in genere dalle uscite in mare con qualsiasi mezzo, ad eccezione dei Soci che effettuano attività nautiche così come risultante dall apposito registro tenuto dalla Contraente e che abbiano corrisposto il relativo premio. 4. Conteggio del premio A parziale deroga e a chiarimento di quanto indicato nella Scheda di polizza Parte B del contratto, il premio annuo lordo (non frazionabile per adesioni in corso d anno) è calcolato in base alla seguente tabella. Morte Garanzia Massimale ,00 Premio lordo Soci che non effettuano attività nautiche Premio lordo Soci che effettuano attività nautiche Invalidità Permanente ,00 Indennità da ricovero. 10,00 Rimborso spese mediche ,00 Premio lordo annuo per singolo associato. 3,00. 12,00 Nel caso in cui tutti i soci della Sezione siano da considerarsi Soci che effettuano attività nautiche si conviene che il premio lordo annuo per singolo associato sia pari ad. 9,00. In ogni caso la presente copertura infortuni comporta l adesione di tutti gli iscritti alla Sezione (ad esclusione dei Soci con più di 75 anni) ed il premio minimo annuo lordo acquisito per ogni singola Sezione aderente alla presente polizza non potrà essere inferiore a. 300,00.- Data, UGF Assicurazioni S.p.A. Divisione Aurora La Contraente 2

3 Polizza Infortuni Rischi Speciali Condizioni di polizza Indice Nota Informativa pag. 1 Definizioni pag Norme che regolano l Assicurazione Infortuni pag Condizioni Particolari pag Condizioni Speciali pag Norme per la liquidazione dei sinistri pag Norme che regolano l assicurazione in generale pag Articoli di Legge Codice Civile pag Codice della Navigazione pag. 26 Informativa Privacy pag. 27 PARTE A edizione 01/06/2006

4 NOTA INFORMATIVA Premessa La presente nota informativa è predisposta in conformità alle disposizioni contenute nell art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 nonché con quanto disposto dalle circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 e n. 518/D del 21 novembre Informazioni relative alla Società Le assicurazioni di cui alla presente Nota saranno assunte da Aurora Assicurazioni S.p.A., impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni (art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966), e soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Via della Unione Europea, 3/B San Donato Milanese (MI) - Italia. 1. Informazioni relative al contratto 1.1 Legislazione applicabile Ai sensi dell art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il Cliente ed Aurora Assicurazioni S.p.A. potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. Aurora Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. 1.2 Reclami in merito al contratto Eventuali reclami in merito al contratto possono essere rivolti direttamente a: Aurora Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami Via della Unione Europea, 3/B San Donato Milanese (MI) - Italia Tel.: Fax: ufficio_reclami@auroraassicurazioni.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo: ISVAP Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, Roma corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Aurora Assicurazioni S.p.A. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui il Cliente ed Aurora Assicurazioni S.p.A. concordino di applicare al contratto la legislazione di un altro Stato, l Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l Autorità competente ed il Cliente stesso. 2. Informazioni relative al contratto Servizi e Prestazioni Sanitarie 2.1 Durata del contratto Il contratto non prevede il tacito rinnovo. Alla scadenza convenuta il contratto sarà risolto senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art del Codice Civile. 2.2 Periodo di carenza contrattuale Il contratto prevede una carenza contrattuale ovvero un differimento della garanzia rispetto all effetto; la stessa decorre: dal momento in cui ha effetto il contratto per i danni conseguenti ad infortunio; dal 30 giorno successivo a quello di effetto della polizza per le malattie insorte dopo la stipulazione del contratto. Per le malattie dipendenti da gravidanza la garanzia è operante a condizione che la stessa abbia avuto inizio successivamente alla data di effetto della polizza; 1

5 dal 180 giorno successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione del contratto, purché dichiarati nel questionario sanitario ed accettati dalla Società; dal 180 giorno successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall Assicurato, ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto; dal 300 giorno successivo a quello di effetto della polizza per il parto e l aborto terapeutico. 3. Informazioni relative al contratto Indennità Plus da Ricovero 3.1 Durata del contratto Il contratto prevede il tacito rinnovo. In assenza di disdetta inviata dalle Parti entro il termine previsto nelle Norme di Assicurazione in Generale, alla scadenza convenuta il contratto si rinnoverà. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza prevista senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art del Codice Civile. 3.2 Periodo di carenza contrattuale Il contratto prevede una carenza contrattuale ovvero un differimento della garanzia rispetto all effetto; la stessa decorre: dal momento in cui ha effetto il contratto per i danni conseguenti ad infortunio; dal 60 giorno successivo a quello di effetto della polizza per le malattie insorte dopo la stipulazione del contratto. Per le malattie dipendenti da gravidanza la garanzia è operante a condizione che la stessa abbia avuto inizio successivamente alla data di effetto della polizza; dal 180 giorno successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione del contratto, purché dichiarati nel questionario sanitario ed accettati dalla Società; dal 180 giorno successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall Assicurato, ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto; dal 300 giorno successivo a quello di effetto della polizza per il parto e l aborto terapeutico. 4. Informazioni relative al contratto Indennità Giornaliera da Ricovero 4.1 Durata del contratto Il contratto prevede il tacito rinnovo. In assenza di disdetta inviata dalle Parti entro il termine previsto nelle Norme di Assicurazione in Generale, alla scadenza convenuta il contratto si rinnoverà. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza prevista senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art del Codice Civile. 4.2 Periodo di carenza contrattuale Il contratto prevede una carenza contrattuale ovvero un differimento della garanzia rispetto all effetto; la stessa decorre: dal momento in cui ha effetto il contratto per i danni conseguenti ad infortunio; dal 30 giorno successivo a quello di effetto della polizza per le malattie insorte dopo la stipulazione del contratto. Per le malattie dipendenti da gravidanza la garanzia è operante a condizione che la stessa abbia avuto inizio successivamente alla data di effetto della polizza; dal 180 giorno successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione del contratto, purché dichiarati nel questionario sanitario ed accettati dalla Società; dal 180 giorno successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall Assicurato, ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto; dal 300 giorno successivo a quello di effetto della polizza per il parto e l aborto terapeutico. 5. Informazioni relative al contratto Invalidità Permanente da Malattia 5.1 Durata del contratto Il contratto non prevede il tacito rinnovo. Alla scadenza convenuta il contratto sarà risolto senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art.1901 del Codice Civile. 5.2 Periodo di carenza contrattuale Il contratto prevede una carenza contrattuale ovvero un differimento della garanzia rispetto all effetto; la stessa decorre dal 90 giorno successivo a quello di effetto della polizza. 2

6 6. Informazioni relative al contratto Polizza Malattia Rischi Speciali 6.1 Durata del contratto Il contratto non prevede il tacito rinnovo. Alla scadenza convenuta il contratto sarà risolto senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art del Codice Civile. 6.2 Periodo di carenza contrattuale Il contratto prevede una carenza contrattuale ovvero un differimento della garanzia rispetto all effetto; la stessa decorre: dal momento in cui ha effetto il contratto per i danni conseguenti ad infortunio; dal 30 giorno successivo a quello di effetto della polizza per le malattie insorte dopo la stipulazione del contratto. Per le malattie dipendenti da gravidanza è operante a condizione che la stessa abbia avuto inizio successivamente alla data di effetto della polizza; dal 180 giorno successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione del contratto, purché dichiarati nel questionario sanitario ed accettati dalla Società; dal 180 giorno successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall Assicurato, ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto; dal 300 giorno successivo a quello di effetto della polizza per il parto e l aborto terapeutico. 7. Informazioni relative al contratto Infortuni per la Persona Sezione Malattia 7.1 Durata del contratto Il contratto prevede il tacito rinnovo. In assenza di disdetta inviata dalle Parti entro il termine previsto nelle Norme di Assicurazione in Generale, alla scadenza convenuta il contratto si rinnoverà. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza prevista senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art del Codice Civile. 7.2 Periodo di carenza contrattuale Il contratto prevede: - per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia una carenza contrattuale ovvero un differimento della garanzia rispetto all effetto; la stessa decorre dal 90 giorno successivo a quello di effetto della polizza; - per le garanzie Inabilità Temporanea nella Forma Integrale e Diaria da Ricovero da malattia, una carenza contrattuale ovvero un differimento della garanzia rispetto all effetto; la stessa decorre: dal 30 giorno successivo a quello di effetto della polizza per le malattie insorte dopo la stipulazione del contratto. Per le malattie dipendenti da gravidanza è operante a condizione che la stessa abbia avuto inizio successivamente alla data di effetto della polizza; dal 180 giorno successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione del contratto, purché dichiarati nel questionario sanitario ed accettati dalla Società; dal 180 giorno successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall Assicurato, ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto; dal 300 giorno successivo a quello di effetto della polizza per il parto e l aborto terapeutico. - per la garanzia Inabilità Temporanea nella forma Ricovero e convalescenza da malattia, una carenza contrattuale ovvero un differimento della garanzia rispetto all effetto; la stessa decorre: dal 30 giorno successivo a quello di effetto della polizza per le malattie insorte dopo la stipulazione del contratto; dal 180 giorno successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione del contratto, purché dichiarati nel questionario sanitario ed accettati dalla Società; dal 180 giorno successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall Assicurato, ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto; dal 300 giorno successivo a quello di effetto della polizza per il parto e l aborto terapeutico. 8. Informazioni relative al contratto Polizza Infortuni Rischi Speciali Sezione Malattia 8.1 Durata del contratto Il contratto prevede il tacito rinnovo. In assenza di disdetta inviata dalle Parti entro il termine previsto nelle Norme di Assicurazione in Generale, alla scadenza convenuta il contratto si rinnoverà. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza prevista senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art del Codice Civile. 3

7 8.2 Periodo di carenza contrattuale Il contratto prevede una carenza contrattuale ovvero un differimento della garanzia rispetto all effetto; la stessa decorre: dal 30 giorno successivo a quello di effetto della polizza per le malattie insorte dopo la stipulazione del contratto. Per le malattie dipendenti da gravidanza è operante a condizione che la stessa abbia avuto inizio successivamente alla data di effetto della polizza; dal 180 giorno successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall Assicurato, ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto; dal 180 giorno successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione del contratto, purché dichiarati nel questionario sanitario ed accettati dalla Società; dal 300 giorno successivo a quello di effetto della polizza per il parto e l aborto terapeutico. 9. Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. La nota informativa non sostituisce le Condizioni di polizza consegnate al Cliente e che lo stesso è invitato a leggere con attenzione prima della sottoscrizione del contratto, richiedendo all agenzia tutti i chiarimenti necessari. Mod. U1309 Ed.01/2006 4

8 DEFINIZIONI Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato: Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione: contratto di assicurazione. Beneficiario: soggetto che viene designato a ricevere l indennizzo in caso di morte dell Assicurato. Classe di rischio: insieme delle attività che, ai fini dell assicurazione dei rischi professionali, presentano lo stesso grado di pericolosità del rischio. Consumatore: così come definito dall Art bis del Codice Civile. Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione. Contratto/Polizza: documento che prova l assicurazione; si compone del presente fascicolo denominato Parte A e della scheda di polizza, denominata Parte B. Convalescenza: periodo successivo ad un ricovero necessario per il recupero dello stato di salute, compromesso da un infortunio, indennizzabile a termini di polizza. Day Hospital: degenza diurna senza pernottamento in Istituto di cura per prestazioni chirurgiche e/o terapie mediche documentata da cartella clinica. Difetto fisico/malformazione: alterazione/imperfezione/ mancanza di un organo o di un apparato congenito ovvero verificatosi nel corso dello sviluppo fisiologico, che sia noto o evidente o diagnosticato in epoca antecedente alla stipula del contratto. Documentazione sanitaria: originali della cartella clinica e/o di tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e della documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci). Franchigia: parte di danno che per ogni sinistro rimane a carico dell Assicurato espressa in importo fisso, in giorni o in percentuale sul grado di invalidità permanente accertato. Immobilizzazione: stato temporaneo di incapacità fisica, totale o parziale, a svolgere le proprie occupazioni a causa di fratture scheletriche o lesioni capsulo-legamentose che richiedono, a seguito di prescrizione medica, l applicazione di un mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito da: fasce, docce, apparecchi gessati o altro tutore di contenzione comunque immobilizzante, la cui applicazione e rimozione sia effettuata esclusivamente da Istituti di cura o da personale medico. Sono inoltre compresi anche i mezzi di contenzione amovibili - sempreché rigidi, esterni e comunque immobilizzanti - purché prescritti: in assenza di Ricovero o di Day hospital, da un Pronto soccorso dipendente da Presidio ospedaliero; in caso di Ricovero o di Day hospital, nel corso della degenza dai sanitari dell Istituto di cura oppure, alla dimissione, da un medico specialista ortopedico. Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Inabilità temporanea: perdita temporanea, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell Assicurato di attendere alle sue abituali occupazioni. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Invalidità permanente: perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Istituto di cura: struttura sanitaria a gestione pubblica o gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità alle prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, le case di riposo, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona ai fini puramente estetici, dietetici, fisioterapici, riabilitativi. Lavoro manuale: personale e diretta partecipazione dell Assicurato alla materiale esecuzione di lavori. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell assicurazione. Questionario sanitario: documento che descrive lo stato di salute dell Assicurato. Deve essere compilato e sottoscritto dall Assicurato o da chi ne esercita la patria potestà, prima di stipulare la polizza. Il questionario sanitario fa parte integrante del contratto ed è sulla base delle dichiarazioni in esso rilasciate che la Società dà il consenso alla copertura assicurativa. Retribuzione: tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni: oltre lo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi comprese le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità, anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso 5

9 spese e di emolumenti di carattere eccezionale. Fa parte della retribuzione anche l equivalente del vitto e dell alloggio eventualmente dovuti al dipendente nella misura convenzionalmente concordata. Ricovero: degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in Istituto di cura. Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro. Scoperto: percentuale applicabile all ammontare dell indennizzo che per ogni sinistro, rimane a carico dell Assicurato. Sinistro: verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società: Impresa Assicuratrice. Terremoto: movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro. 6

10 1. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI ART. 1.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme convenute nella Parte B del contratto nonché alle condizioni che seguono, ed in relazione alle prestazioni di cui all Art. 1.7, i danni subiti dall Assicurato in conseguenza, diretta ed esclusiva, di infortuni inerenti agli eventi garantiti, alle estensioni ed alle Condizioni Particolari - se rese operanti - che abbiano determinato lesioni corporali. ART. 1.2 EVENTI GARANTITI INFORTUNI DA ATTIVITÀ PROFESSIONALE La garanzia assicurativa riguarda i danni subiti dall Assicurato in conseguenza, diretta ed esclusiva, di infortuni occorsi: nell esecuzione di lavori inerenti alle attività professionali svolte entro le previsioni di cui alla Classificazione delle attività professionali di seguito riportata; durante il percorso dall abitazione al luogo di lavoro e viceversa, percorrendo il tratto più breve anche con gli ordinari mezzi di locomozione. Il premio relativo è determinato, per espressa dichiarazione resa e sottoscritta dall Assicurato e/o dal Contraente al momento della stipulazione della polizza, in base alla Classe di rischio in cui rientrano tutte le attività svolte dall Assicurato stesso. CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI CLASSI DI RISCHIO PRIMA CLASSE Tutte le attività svolte senza alcuna partecipazione al lavoro manuale ed in particolare quelle imprenditoriali, dirigenziali, impiegatizie, professionali, artigianali, commerciali, di culto, nonché casalinghe, studenti, pensionati, benestanti. SECONDA CLASSE Attività svolte con lavoro manuale ed eventuale uso di: macchine a motore automatiche; macchine a motore semiautomatiche di potenza non superiore a 2 Kw; macchine a motore con impiego manuale di potenza non superiore a 2 Kw; è escluso il lavoro che comporti: fusione di metalli non preziosi; uso di fiamma ossidrica e ossiacetilenica; uso di sostanze corrosive; installazione, manutenzione, riparazione di impianti di alta tensione (superiore a 400 V. c.a. - superiore a 600 V. c.c.); taglio di alberi ad alto fusto; impiego e/o guida di macchine operatrici semoventi o macchine agricole; guida di autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, adibiti al trasporto di merci; carico o scarico di sostanze infiammabili o corrosive; carico o scarico di bestiame non ingabbiato nonché di altre merci o prodotti effettuato su e da autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, imbarcazioni, navi e natanti; macellazione e mattanza; lavoro manuale svolto ad altezze superiori a 4 metri su tetti, scale, gru, impalcature, ponteggi, nonché in cave in genere. TERZA CLASSE Tutte le altre attività svolte con lavoro manuale, senza alcuna esclusione, salvo quanto previsto per le attività assicurabili a condizioni speciali di cui al successivo Art Ai fini della classificazione dei rischi si precisa che sono parificate al lavoro manuale: le operazioni di facchinaggio, di carico o scarico di merci e di prodotti su o da qualsiasi mezzo adibito al trasporto di cose; le prestazioni di servizio manuali (quali, a titolo esemplificativo: pulizia ambienti e strade, lavaggio macchine, cambio olio di veicoli a motore, addobbi, affissione, barellieri, ed attività similari); la guida di veicoli a motore per il trasporto di persone o cose, tranne quella di: - autovetture; - autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; - autoveicoli immatricolati al P.R.A. come autocarri, purché conservino le caratteristiche di autovetture di serie; - motocicli e ciclomotori ad uso privato. ART. 1.3 ATTIVITÀ NON RIENTRANTI NELLE CLASSI DI RISCHIO ED ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI Le persone che svolgono le attività sottoelencate non rientrano nelle previsioni di cui alla Classificazione delle attività professionali del precedente Art. 1.2, pertanto possono essere assicurate esclusivamente mediante patto speciale ed a condizioni determinate per ogni singolo caso: personale che svolge lavori subacquei; personale di bordo di mezzi aerei e marittimi; personale specificatamente addetto al collaudo di veicoli in genere; personale di circhi equestri ed artisti acrobati; personale addetto a giostre e parchi di divertimento; personale di giardini zoologici; personale addetto all addestramento di animali; personale delle Forze Armate, del Corpo di Polizia, di Vigilanza e Vigili del Fuoco; personale addetto alla lavorazione, manipolazione, trasporto ed uso professionale di prodotti esplosivi e contaminanti; personale che accede e/o lavora in miniera; personale che lavora in galleria; personale addetto allo spurgo di pozzi neri e manutenzione di reti fognarie; personale addetto alla pulizia, riparazione e manutenzione di cisterne e serbatoi in genere; 7

11 personale addetto alla disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; pirotecnici; istruttori dei seguenti sports: aerei, free-climbing (arrampicata libera), pugilato, lotta in genere nelle sue varie forme, atletica pesante, rugby, football americano, immersioni subacquee, speleologia, bob, arti marziali, hockey, sci ed idrosci, paracadutismo, tuffi, scherma, equestri e motoristici; atleti iscritti alle rispettive federazioni nazionali che praticano in forma professionistica lo sport; guide alpine. ART. 1.4 EVENTI GARANTITI INFORTUNI DA ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALE La garanzia assicurativa riguarda i danni subiti dall Assicurato in conseguenza, diretta ed esclusiva, di infortuni occorsi nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale. Sono pertanto indennizzabili, a titolo descrittivo ma non limitativo, gli infortuni subiti: nello svolgimento di attività domestiche; nello svolgimento di lavori di manutenzione, riparazione, abbellimento, miglioramento della propria abitazione abituale o non abituale e del relativo arredamento anche con uso di macchine a motore; nello svolgimento di lavori di giardinaggio e di orticoltura effettuati per hobby, anche con uso di macchine a motore da giardino e da orto; nello svolgimento di hobbies anche con uso di macchine a motore; alla guida di imbarcazioni da diporto, motocicli, ciclomotori, biciclette, autovetture, campers, compresi gli autoveicoli immatricolati al P.R.A. come autocarri purché conservino le caratteristiche di autovetture di serie e purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali; in qualità di passeggero di tutti i mezzi di locomozione pubblici o privati, terrestri, marittimi, fluviali, lacuali. ART. 1.5 PARIFICAZIONE AD INFORTUNIO Sono considerati infortuni: a) l asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione involontaria o da assorbimento di sostanze; c) l annegamento; d) l assideramento o il congelamento; e) i colpi di sole o di calore; f) la folgorazione; g) le affezioni ed avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti con esclusione della malaria e delle malattie tropicali; h) le lesioni muscolari determinate da sforzo, con esclusione dell infarto; i) le ernie traumatiche o da sforzo, con le limitazioni di cui all Art. 4.11; j) la rottura sottocutanea dei tendini purché l Assicurato alla data del sinistro risulti assicurato con polizza infortuni della Società da almeno 6 mesi senza soluzione di continuità. ART. 1.6 ESTENSIONI Sono altresì indennizzabili: a) gli infortuni cagionati con colpa grave dell Assicurato, imperizia e negligenza, nonché quelli cagionati da tumulti popolari,sommosse e atti violenti in genere ai quali l Assicurato non abbia partecipato attivamente; b) gli infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni, a parziale deroga dell Art del Codice Civile. Resta convenuto che la presente estensione è operante per il solo caso di morte e che la Società corrisponderà un importo massimo pari al 50% dell indennizzo dovuto a termini di polizza; c) gli infortuni occorsi durante il servizio militare di leva in tempo di pace o il servizio sostitutivo dello stesso, nonché durante i richiami per esercitazioni. È considerato servizio militare di leva anche quello prestato volontariamente in corpi militari o paramilitari per l assolvimento dell obbligo di leva. Questa estensione non comprende gli infortuni subiti nello svolgimento delle attività specifiche del servizio militare, durante l arruolamento per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale, fermo il diritto per l Assicurato di richiedere la sospensione dell assicurazione e di ottenere la protrazione dell assicurazione per un periodo uguale a quello della sospensione; d) gli infortuni che l Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati: su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; su aeromobili di aeroclub; apparecchi per il volo da diporto o sportivo, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, ultraleggeri, deltaplani, mezzi per il parapendio. La copertura inizia dal momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e cessa dal momento in cui ne è disceso. e) gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, occupazione e invasione militare che l Assicurato subisca fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per un massimo di quattordici giorni dall insorgere di tali eventi, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello Stato estero; f) le spese documentate sostenute dall Assicurato nel caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti conseguenze di carattere estetico, fino ad un importo massimo di 5.000,00 per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica. Questa somma viene riconosciuta in eccedenza al massimale della garanzia Rimborso spese mediche, se operante; g) gli infortuni derivanti dalla pratica dell attività sportiva, comprese le relative prove ed allenamenti, degli sports elencati all Art paragrafo 1. ART. 1.7 GARANZIE PRESTATE (operanti solo se espressamente indicate nella Parte B del contratto le somme assicurate e corrisposto il relativo premio) A) MORTE La garanzia riguarda l infortunio che ha come conseguenza la morte. L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. La garanzia è prestata anche se la morte si verifica 8

12 successivamente alla scadenza della polizza, ma comunque, entro due anni dal giorno dell infortunio. B) INVALIDITÀ PERMANENTE La garanzia riguarda l infortunio che ha come conseguenza una invalidità permanente. La garanzia è prestata anche se l insorgere della invalidità permanente si verifica successivamente alla scadenza della polizza, ma, comunque, entro due anni dal giorno dell infortunio. C) INABILITÀ TEMPORANEA La garanzia riguarda l infortunio che ha come conseguenza una inabilità temporanea. D) RIMBORSO PER SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO La garanzia riguarda l infortunio che ha come conseguenza le spese per: a) gli accertamenti diagnostici; b) gli onorari per visite di medici generici e/o specialisti, nonché, in caso di intervento chirurgico: dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati durante l intervento; c) i medicinali, i trattamenti fisioterapici, rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare un danno estetico nonché gli interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto nel limite complessivo del 20% della somma assicurata; d) le rette di degenza; e) l acquisto o il noleggio, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, di carrozzelle ortopediche, o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione; f) il trasporto dell Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e all Istituto di cura o ambulatorio entro il 20% della somma assicurata. Resta comunque inteso tra le Parti che è sempre escluso il rimborso delle cure odontoiatriche, delle paradontopatie e delle protesi dentarie quando non siano rese necessarie da infortunio. Il rimborso delle spese per le protesi dentarie - se dovuto - sarà comunque effettuato limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre 12 mesi dalla data del sinistro. E) INDENNITÀ PER RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO La garanzia riguarda l infortunio che ha come conseguenza: un Ricovero; un Day hospital purché la degenza si sia protratta almeno per due giorni consecutivi. F) INDENNITÀ PER RICOVERO A SEGUITO DI MALATTIA La garanzia, in base alle dichiarazioni rese nel Questionario Sanitario, riguarda la malattia che ha come conseguenza: un Ricovero; un Day hospital purché la degenza si sia protratta almeno per due giorni consecutivi. L assicurazione decorre dalle ore 24: del trentesimo giorno successivo a quello di effetto della polizza, per le malattie insorte dopo la stipulazione del contratto. Per le malattie dipendenti da gravidanza la garanzia è operante a condizione che la stessa abbia avuto inizio successivamente alla data di effetto della polizza; del centottantesimo giorno successivo a quello di effetto della polizza, per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall Assicurato, ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto; del centottantesimo giorno successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione del contratto, dichiarati dall Assicurato nel questionario sanitario ed accettati dalla Società; del trecentesimo giorno successivo a quello di effetto della polizza, per il parto e l aborto terapeutico. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità di altra polizza emessa dalla Società e riguardante gli stessi assicurati ed identiche garanzie, i termini di aspettativa di cui sopra decorrono dalle ore 24: del giorno di effetto della polizza sostituita, per le prestazioni e le somme assicurate da questa ultima risultanti; del giorno di effetto dell assicurazione di cui alla presente polizza limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste. Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso della presente polizza, i termini di aspettativa suddetti operano dal giorno di effetto della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate. ART. 1.8 VALIDITÀ TERRITORIALE L assicurazione è valida in tutto il mondo. ART. 1.9 RISCHI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE L assicurazione non è operante per: a) gli infortuni causati da reati dolosi commessi o tentati dall Assicurato, dalla sua partecipazione attiva a tumulti popolari, sommosse, atti violenti in genere; b) gli infortuni occorsi all Assicurato alla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se lo stesso è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; c) gli infortuni occorsi all Assicurato alla guida di aeromobili, nonché quelli occorsi in qualità di membro dell equipaggio; d) gli infortuni occorsi all Assicurato in conseguenza di: ubriachezza, di abuso di psicofarmaci, di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ed intossicazioni da essi derivanti; e) le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e di cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile; f) gli infortuni causati da guerra, insurrezione, occupazione e invasione militare, salvo quanto stabilito all Art. 1.6 lettera e); g) attività specifiche del servizio militare, durante l arruolamento per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale; h) le conseguenze dirette ed indirette derivanti dallo sviluppo comunque insorto di energia nucleare o di radioattività; i) le conseguenze dirette e indirette derivanti da sostanze biologiche o chimiche quando non siano utilizzate per fini pacifici; j) gli infortuni derivanti dalla pratica dell attività sportiva, 9

13 comprese le relative prove ed allenamenti, degli sports elencati all Art paragrafo 2. Ed inoltre, qualora sia stata attivata la prestazione Indennità per ricovero a seguito di malattia, relativamente alla stessa l assicurazione non è operante per i ricoveri: k) relativi a conseguenze dirette di malattie, difetto fisico/ malformazione, stati patologici insorti, diagnosticati o curati o che hanno causato sintomi anteriormente alla stipulazione del contratto e non dichiarati alla Società con dolo o colpa grave; l) conseguenti a malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi le patologie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive; m) necessari alla correzione o l eliminazione di difetti fisici congeniti; n) riguardanti terapie della fecondità, della sterilità e/o dell impotenza, nonché l aborto non terapeutico e le sue eventuali conseguenze; o) riguardanti malattie croniche in istituti sanitari di lunga permanenza (cronicari, case di riposo, ecc.) ancorché qualificate come Istituti di cura; p) necessari alle cure odontoiatriche e delle paradontopatie; q) riguardanti gli stati patologici correlati all infezione H.I.V.; r) riguardanti le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva dovuti a conseguenza diretta di infortunio o di intervento demolitivo indennizzabile a termini di polizza); s) riguardanti le prestazioni e le terapie in genere con finalità dietologica nonché prestazioni e terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale (D.M. dell 8/11/1991 pubblicato sulla G.U. 262) quali per esempio le omeopatiche, fitoterapiche e le cure dimagranti in genere. ART INFORTUNI DERIVANTI DALLA PRATICA ATTIVITÀ SPORTIVA (COMPRESE LE RELATIVE PROVE ED ALLENAMENTI) Ai fini della operatività della garanzia si conviene quanto segue: 1) Sports compresi a) Sports del tempo libero : intendendosi per tali quelli non effettuati sotto l egida delle Federazioni o Associazioni riconosciute dal CONI e svolti non in forma professionistica, a carattere ricreativo, senza alcuna forma di remunerazione e/o contributi di qualsiasi natura o titolo, da chiunque corrisposti, salvo premi non in denaro e rimborsi di spese sostenute; b) Sports agonistici : intendendosi per tali quelli effettuati sotto l egida delle Federazioni o Associazioni riconosciute dal CONI e svolti non in forma professionistica, senza alcuna remunerazione e/o contributi di qualsiasi natura o titolo, da chiunque corrisposti. È, tuttavia, ammessa, quando presente, una remunerazione - in premi o in denaro - purché non costituisca fonte di reddito esclusiva, né ricorrente e venga perciò erogata a titolo gratuito, senza alcun obbligo contrattuale da parte di chiunque ed esclusivamente una tantum nonché i rimborsi delle spese sostenute. Per la pratica degli sports agonistici la garanzia è limitata ai soli casi Morte ed Invalidità permanente. 2) Sports esclusi c) Sports ad alto rischio : intendendosi per tali quelli di seguito indicati: alpinismo con scalata di rocce o di ghiacciai oltre il terzo grado della scala di Monaco; pugilato, lotta e arti marziali nelle loro varie forme; football americano, free-climbing, discesa di rapide, rafting, atletica pesante, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci estremo, sci alpinismo, bob, bob-sleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia. d) Altri sports sempre esclusi: tutti quelli effettuati in forma professionistica; motoristici e motonautici, comunque svolti, salvo le gare di regolarità pura; paracadutismo e sports aerei in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, ultraleggeri, deltaplani e mezzi per il parapendio. ART PERSONE NON ASSICURABILI E CESSAZIONE DELL ASSICURAZIONE A) Per limite d età Se la Società non è a conoscenza dell età dell Assicurato, per mancata indicazione della medesima in polizza o in eventuali atti di variazione successivi, l assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del settantacinquesimo anno di età dell Assicurato relativamente a quest ultimo. L eventuale erroneo incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte della Società, non costituisce deroga a quanto sopra stabilito e dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento. B) Per gravi affezioni Premesso che non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, si conviene che la sopravvenienza di tale malattie durante la validità del contratto costituisce causa di automatica cessazione dell assicurazione alla prima scadenza annuale successiva al loro manifestarsi per l Assicurato affetto da tali patologie. L eventuale erroneo incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte della Società, non costituisce deroga a quanto sopra stabilito e dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento. 10

14 2. CONDIZIONI PARTICOLARI A) LIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALI (garanzia facoltativa, operante solo se indicato il codice 1 nella Parte B del contratto) La garanzia assicurativa riguarda esclusivamente i soli infortuni derivanti da attività extraprofessionale come descritti all Art B) LIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI PROFESSIONALI (garanzia facoltativa, operante solo se indicato il codice 2 nella Parte B del contratto) La garanzia assicurativa riguarda esclusivamente i soli infortuni derivanti da attività professionale come descritti all Art C) TABELLA INAIL (garanzia facoltativa, operante solo se indicato il codice 3 nella Parte B del contratto) La Tabella A correlata all Art. 4.5 per la determinazione dell invalidità permanente si intende sostituita dalla tabella di cui al D.P.R. n.1124 del 30/06/1965 e successive modifiche (allegato 1). D) INABILITÀ TEMPORANEA IN FORMA INTEGRALE E RELATIVA LIQUIDAZIONE (garanzia facoltativa, operante solo se indicato il codice 4 nella Parte B del contratto) A parziale deroga di quanto previsto all Art. 4.7, se l infortunio ha come conseguenza una inabilità temporanea, la Società corrisponderà la somma assicurata integralmente, per ogni giorno in cui l Assicurato si è trovato nella totale o nella parziale incapacità fisica di attendere, anche in parte, alle sue abituali occupazioni. La liquidazione dell indennizzo sarà calcolata con una franchigia di quindici giorni. La franchigia: a) è ridotta a cinque giorni quando le prime cure siano prestate e certificate da un Pronto Soccorso dipendente da un Presidio Ospedaliero; non si applica quando l infortunio comporti: b) un periodo di ricovero pari o superiore a tre giorni in Istituto di cura; c) un Day Hospital di almeno due giorni consecutivi; d) un periodo di inabilità temporanea non inferiore a quaranta giorni consecutivi comprovati da certificazione medica; e) una immobilizzazione, anche senza ricovero per almeno venti giorni. E) INVALIDITÀ PERMANENTE CON FRANCHIGIA ASSOLUTA (garanzia facoltativa, operante solo se indicato il codice 9 nella Parte B del contratto) Quanto previsto dall Art viene annullato e così sostituito: L indennizzo dovuto per l invalidità permanente verrà determinato come segue: sulla parte di somma assicurata sino a ,00 l indennizzo verrà liquidato in relazione al grado di invalidità permanente accertato, con deduzione della franchigia del 5%; pertanto non si farà luogo ad indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari od inferiore alla prevista franchigia del 5%; sulla parte di somma assicurata eccedente ,00 e fino a ,00 l indennizzo verrà liquidato in relazione al grado di invalidità permanente accertato, con deduzione della franchigia del 10%; pertanto non si farà luogo ad indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari od inferiore alla prevista franchigia del 10%; sulla parte di somma assicurata eccedente ,00 l indennizzo verrà liquidato in relazione al grado di invalidità permanente accertato, con deduzione della franchigia del 15%; pertanto non si farà luogo ad indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari od inferiore alla prevista franchigia del 15%. Quando in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l invalidità permanente accertata risulti: di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida l indennità senza deduzione di franchigie; pari o superiore al 66% della totale, la Società liquida l indennità al 100%. F) ASSICURAZIONE PER L INFORTUNIO DEL QUALE SIA CIVILMENTE RESPONSABILE IL CONTRAENTE (garanzia facoltativa, operante solo se indicato il codice 14 nella Parte B del contratto) La garanzia assicurativa riguarda la copertura del Contraente per il caso in cui l Assicurato o, nell ipotesi di morte, i suoi beneficiari o soltanto alcuni di essi non accettino, a completa tacitazione dell infortunio, l indennizzo liquidato ai sensi della presente polizza ed avanzino nei confronti dello stesso maggiori pretese a titolo di responsabilità civile. In tal caso il predetto indennizzo viene accantonato destinandolo all ammontare del risarcimento e la Società risponde della maggiore somma che il Contraente fosse tenuto a pagare fino alla concorrenza di una ulteriore somma pari a quella dell indennizzo stesso. Qualora il Contraente abbia stipulato una polizza di responsabilità civile, operante per il sinistro occorso, la presente garanzia è operante solo per l eventuale eccedenza del danno rispetto al massimale assicurato a titolo di responsabilità civile. La presente garanzia non è operante quando: a) l infortunio non è indennizzabile a sensi di polizza; b) l infortunio è indennizzabile a sensi della estensione di cui all Art. 1.6 lett d); c) gli infortunati sono parenti od affini del Contraente stabilmente conviventi con lui; d) il Contraente è una società a responsabilità illimitata e gli infortunati sono soci od amministratori della stessa, ovvero loro parenti od affini stabilmente conviventi con loro. G) INDENNITÀ PER IMMOBILIZZAZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO (garanzia facoltativa, operante solo se indicato il codice 32 nella Parte B del contratto) La garanzia, ad estensione di quanto previsto all Art. 1.7 paragrafo E), riguarda l infortunio che ha come conseguenza una immobilizzazione. La Società corrisponderà per ogni giorno di immobilizzazione, sino alla rimozione del mezzo di contenzione - 11

15 anche in assenza di ricovero - un indennizzo giornaliero pari al 50% della somma assicurata per la diaria da ricovero. Si conviene, inoltre, tra le Parti che: a) la durata massima del periodo indennizzabile non potrà superare, in ogni caso, sessanta giorni per infortunio; b) l indennizzo sarà effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata, su presentazione da parte dell Assicurato dei documenti giustificativi comprovanti la durata dell immobilizzazione e la causa; c) la domanda per ottenere l indennizzo, corredata dei documenti giustificativi di cui sopra, deve essere presentata alla Società entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è stato rimosso il mezzo di contenzione. H) INDENNITÀ PER CONVALESCENZA A SEGUITO DI INFORTUNIO (garanzia facoltativa, operante solo se indicato il codice 33 nella Parte B del contratto) La prestazione, ad estensione di quanto previsto all Art. 1.7 paragrafo E), riguarda l infortunio che ha come conseguenza una convalescenza successiva ad un ricovero in Istituto di cura, indennizzabile a termini di polizza, per un periodo pari al doppio di quello della degenza con il limite di sessanta giorni per ogni infortunio. Il periodo di indennizzo comprensivo del ricovero e della convalescenza non potrà superare i trecentosessantacinque giorni. L indennità per convalescenza è automaticamente dovuta senza alcun obbligo di esibizione di certificazione medica attestante lo stato di convalescenza. I) INVALIDITÀ PERMANENTE IN FORMA SPECIFICA (garanzia facoltativa, operante solo se indicato il codice 36 nella Parte B del contratto) Fermi i criteri di liquidazione di cui all Art. 4.5, in caso di infortunio indennizzabile che comporti all Assicurato la perdita totale, anatomica o funzionale degli organi od arti di seguito elencati, la Tabella A correlata all Art. 4.5 o la Tabella correlata alla Condizione Particolare C), se resa operante, si intende parzialmente modificata come di seguito indicato: per la perdita totale di un braccio o di una mano 100% per la perdita totale del pollice 60% per la perdita totale dell indice 60% per la perdita totale del medio 30% per la perdita totale dell anulare 15% per la perdita totale del mignolo 15% per la perdita totale di più dita della stessa mano percentuale massima 80% per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio 50% per la sordità completa di un orecchio 25% per la sordità completa di ambedue gli orecchi 75% per la perdita totale di un piede 50% Per la perdita di una falange o di anchilosi totale di una sola articolazione l indennizzo sarà pari alla metà di quella per la perdita totale del dito. Si conferma che in caso di minorazione le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta e che rimangono ferme tutte le altre disposizioni previste dal citato articolo. Viene inoltre convenuto e stabilito che la presente pattuizione cesserà di essere operativa nel caso in cui l Assicurato cambiasse la propria attività professionale indicata in polizza. In tal caso la Società provvederà a richiesta dell Assicurato, alla modifica del premio. L) ESCLUSIONE TACITA PROROGA (operante solo se espressamente richiamata nella Parte B del contratto) A deroga dell Art la presente polizza avrà termine alla sua naturale scadenza senza obbligo per le Parti di ulteriore disdetta. M) ASSICURAZIONE IN BASE ALL AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI (operante solo se espressamente richiamata nella Parte B del contratto) Il premio viene anticipato in via provvisoria dal Contraente in base al preventivo annuo delle retribuzioni dallo stesso denunciato e costituisce, in ogni caso, il premio minimo; pertanto il Contraente è esonerato dall obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l identificazione di tali persone, per la determinazione delle somme assicurate e per il computo del premio si fa riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente, libri che questi si obbliga ad esibire, unitamente ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti o controlli. La somma assicurata ai fini del calcolo dell indennizzo si determina considerando retribuzione quella che l infortunato ha percepito nei dodici mesi precedenti rispetto a quella in cui si è verificato l infortunio, comprese le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente, purché su di esse sia conteggiato o sia conteggiabile il premio. Se al momento dell infortunio l Assicurato non ha raggiunto il primo anno di servizio, la retribuzione annua verrà calcolata sulla base di quanto percepito fino al giorno dell infortunio, moltiplicando per 365 la retribuzione media giornaliera attribuibile all infortunato per il periodo compreso fra la data di assunzione e quella dell infortunio. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione, o di minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l ammontare complessivo delle retribuzioni erogate al personale assicurato, affinché la Società possa procedere al conteggio per la regolazione del premio definitivo. Agli effetti della regolazione del premio la retribuzione annua denunciata per ogni singolo assicurato non potrà superare la somma ottenuta dividendo l importo massimo garantito per i multipli della retribuzione riportati nella Parte B del contratto per i casi di Morte e Invalidità Permanente. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro trenta giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla Società al Contraente, fermo restando, in ogni caso, il premio minimo anticipato. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto e garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno del mancato adempimento. Conseguentemente la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata 12

16 regolazione, sino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo il diritto della Società di agire giudizialmente e/o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Il Contraente è esonerato dall obbligo di denunciare infermità, difetti fisici e/o mutilazioni, di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo il disposto dell Art In caso di infortunio resta comunque espressamente confermato il disposto dell Art. 4.2 che stabilisce i criteri di indennizzabilità in presenza di preesistenti minorazioni e/o condizioni patologiche. Il Contraente è esonerato dall obbligo di denunciare altre polizze infortuni stipulate dai singoli Assicurati con altre società, ciò in deroga a quanto previsto all Art N) ESTENSIONE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE DERIVANTI DAGLI SPORTS AD ALTO RISCHIO (operante solo per gli Sports ad alto rischio identificati nella Parte B del contratto) A parziale deroga dell Art paragrafo 2 lettera c), la garanzia é estesa, limitamente ai casi Morte e Invalidità Permanente, agli infortuni derivanti dalla pratica dell attività sportiva di uno o più degli sports sottoelencati purché ne sia stata espressamente pattuita le relativa estensione e purché non praticati in forma professionistica e senza alcuna remunerazione e/o contributi di qualsiasi natura o titolo, da chiunque corrisposti. È, tuttavia, ammessa, quando presente, una remunerazione - in premio o in denaro - purché non costituisca fonte di reddito esclusiva, né ricorrente e venga perciò erogata a titolo gratuito, senza alcun obbligo contrattuale da parte di chiunque ed esclusivamente una tantum, nonché i rimborsi delle spese sostenute: Alpinismo con scalata di rocce o di ghiacciai oltre il III grado della scala di Monaco Pugilato Lotta nelle sue varie forme Arti marziali nelle loro varie forme (escluso Pugilato) Football americano Free-climbing Discesa di rapide Rafting Atletica pesante Salti dal trampolino con sci Sci acrobatico Sci estremo Sci alpinismo Salti dal trampolino con idroscì Bob Bobsleigh (guido slitta) Skeleton (slittino) Rugby Hockey Immersione con autorespiratore (per Assicurati con brevetto delle Autorità Sportive) Speleologia. Relativamente alla presente estensione la liquidazione dell indennizzo per invalidità permanente avverrà secondo le modalità descritte alla Condizione Particolare E) anche se non espressamente richiamata. O) REGOLAZIONE DEL PREMIO (operante solo se indicato il codice 80 nella Parte B del contratto) Il premio viene anticipato in via provvisoria dal Contraente in base ad elementi variabili dallo stesso denunciati ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il medesimo periodo negli elementi presi come presupposto per il conteggio del premio iniziale, che costituisce, in ogni caso, il premio minimo. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione, o di minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società i dati necessari alla regolazione, affinché la Società possa procedere al relativo conteggio del premio definitivo. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro trenta giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla Società al Contraente, fermo restando, in ogni caso, il premio minimo anticipato. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto e garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno del mancato adempimento. Conseguentemente la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione, sino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo il diritto della Società di agire giudizialmente e/o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Il Contraente, a richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti o controlli, è tenuto a fornire chiarimenti e ad esibire tutta la documentazione necessaria. P) INDICIZZAZIONE (operante solo se indicato il codice e il n indice nella Parte B del contratto) La polizza è soggetta ad adeguamento automatico. Ad ogni scadenza annuale le somme assicurate ed il premio dell annualità precedente saranno automaticamente aumentati in misura costante di un aliquota pari al 5%. Qualora, in conseguenza di più adeguamenti,le somme assicurate ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, le Parti avranno facoltà, entro sessanta giorni dalla scadenza della rata cui si riferisce l ultimo adeguamento, di rinunciare alla normativa di cui al presente articolo; in tal caso, dalla successiva scadenza, le somme assicurate ed il premio rimarranno quelli risultanti dall ultimo adeguamento effettuato. L adeguamento di cui al presente articolo non opera per le franchigie espresse in percentuali, in giorni, e per i limiti minimi oltre i quali si applicano dette franchigie. 13

17 3. CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti) A.1) ASSICURAZIONI DI GRUPPO Se il contratto è stipulato per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall Art Codice Civile. A.2) COMMORIENZA DI CONIUGI - DUPLICAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA A FAVORE DEI FIGLI MINORENNI La Società liquida una seconda volta - ma con il massimo di ,00 - la somma assicurata per il caso di morte qualora nel medesimo infortunio che provochi la morte dell Assicurato perisca anche il suo coniuge. Questo indennizzo supplementare viene corrisposto unicamente ai figli di età inferiore ai 18 anni e/o figli maggiorenni portatori di handicap (intendendosi per tali le persone che per il loro stato fisico o psichico sono impossibilitati a partecipare alla vita sociale o lavorativa), in parti uguali. A.3) RISCHIO IN ITINERE La garanzia assicurativa, anche se il contratto è stato stipulato esclusivamente per gli infortuni derivanti da attività extraprofessionale, vale durante il percorso dell Assicurato dall abitazione al luogo di lavoro e viceversa percorrendo il tratto più breve anche con gli ordinari mezzi di locomozione. 14

18 4. NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI ART. 4.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari designati o gli eredi, deve consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società. L Assicurato è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla Società e a fornire tutta la documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura. L inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. ART. 4.2 CONDIZIONI PATOLOGICHE PREESISTENTI CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ La Società corrisponderà l indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell infortunio, che siano indipendenti da minorazioni e da condizioni patologiche preesistenti. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all Art. 4.5 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. ART. 4.3 DETERMINAZIONE DELL INDENNIZZO PER IL RISCHIO PROFESSIONALE In caso di sinistro occorso nell esecuzione di un attività professionale, l indennizzo sarà corrisposto: integralmente, se il lavoro svolto al momento del sinistro rientra nella classe di rischio dichiarata dal Contraente/Assicurato ed indicata in polizza, o rientra in una classe di minor rischio rispetto a quella indicata; con una riduzione percentuale, se il lavoro svolto al momento del sinistro rientra in una classe di maggior rischio rispetto alla classe dichiarata in polizza. In relazione a quanto sopra l indennizzo spettante a termini di polizza sarà liquidato secondo la seguente Tabella. TABELLA CORRELATA ALL ART. 4.3 ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA AL MOMENTO DELL INFORTUNIO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DICHIARATA Classe I Classe II Classe III Classe I Nessuna riduzione Nessuna riduzione Nessuna riduzione Classe II 20% Nessuna riduzione Nessuna riduzione Classe III 50% 30% Nessuna riduzione ART. 4.4 LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI PER LA MORTE DELL ASSICURATO Se l infortunio ha come conseguenza la morte, secondo la previsione dell Art. 1.7 paragrafo A), la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ed in conseguenza dell infortunio subito l Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente. Qualora l Assicurato sia scomparso a seguito d infortunio indennizzabile a termini di polizza e, in applicazione degli Artt. 60 comma 3) e 62 del Codice Civile o dell Art. 211 del Codice della Navigazione, l Autorità Giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponderà ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Se dopo il pagamento dell indennizzo è provata l esistenza in vita dell Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. ART. 4.5 DETERMINAZIONE DELL INVALIDITÀ PERMANENTE Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente, secondo la previsione dell Art. 1.7 paragrafo B), per la valutazione delle menomazioni si farà riferimento alla Tabella A (o alla Condizione Particolare C) qualora espressamente richiamata). Nel caso di una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti dalla Tabella A, si farà riferimento ai criteri di seguito indicati: per le minorazioni, anziché le perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate nella Tabella A, le percentuali ivi indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; per le menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; nel caso di invalidità permanente non specificata nella Tabella A, l indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l applicazione di una percentuale d invalidità, calcolata sulla base dei valori indicati nella Tabella A e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto della applicabilità di presidi correttivi. 15

19 TABELLA A CORRELATA ALL ARTICOLO 4.5 Perdita anatomica o funzionale di: un arto superiore 70% una mano o un avambraccio 60% un pollice 18% un indice 14% un medio 8% un anulare 8% un mignolo 12% una falange ungueale del pollice 9% una falange di altro dito della mano 1/3 del valore del dito un arto inferiore al di sopra della metà della coscia 70% un arto inferiore al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio 60% un arto inferiore al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% un piede 40% ambedue i piedi 100% un alluce 5% un altro dito del piede 1% la falange ungueale dell alluce 2,5% Perdita totale, anatomica o funzionale, di: un occhio 25% ambedue gli occhi 100% Perdita anatomica di: un rene 15% della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% Stenosi nasale assoluta: monolaterale 4% bilaterale 10% Anchilosi: della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola 25% del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con prono-supinazione libera 20% del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera 10% dell anca in posizione favorevole 35% del ginocchio in estensione 25% della tibio-tarsica ad angolo retto 10% della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15% Paralisi completa del nervo: radiale 35% ulnare 20% sciatico popliteo esterno 15% Esiti di frattura scomposta di una costa 1% Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale 12% una vertebra dorsale 5% dodicesima dorsale 10% una vertebra lombare 10% Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% Esiti di frattura del: menisco laterale brachiale del ginocchio indipendentemente dal trattamento attuabile 3% menisco mediale del ginocchio indipendentemente dal trattamento attuabile 2% sacro 3% coccige con callo deforme 5% Esiti di rottura sottocutanea: del tendine di Achille 4% di un tendine del bicipite brachiale 5% di un qualsiasi altro tendine 2% Sordità completa di: un orecchio 10% ambedue gli orecchi 40% Perdita della voce 30% 16

20 ART. 4.6 LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE E RELATIVE FRANCHIGIE A) La liquidazione per invalidità permanente verrà determinata con le modalità che seguono (salvo che sia stata resa operante la Condizione Particolare E): sulla parte di somma assicurata sino a ,00, l indennizzo verrà liquidato in relazione al grado di invalidità permanente accertato, con deduzione della franchigia del 3%; non si farà luogo ad indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari od inferiore alla prevista franchigia del 3%; sulla parte della somma assicurata eccedente ,00 e fino a ,00, l indennizzo verrà liquidato in relazione al grado di invalidità permanente accertato, con deduzione della franchigia del 5%; non si farà luogo ad indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari od inferiore alla prevista franchigia del 5%; sulla parte della somma assicurata eccedente ,00 e fino a ,00, l indennizzo verrà liquidato in relazione al grado di invalidità permanente accertato, con deduzione della franchigia del 10%; non si farà luogo ad indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari od inferiore alla prevista franchigia del 10%; sulla parte della somma assicurata eccedente ,00, l indennizzo verrà liquidato in relazione al grado di invalidità permanente accertato, con deduzione della franchigia del 15%; non si farà luogo ad indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari od inferiore alla prevista franchigia del 15%. Quando in conseguenza di infortunio indennizzabile a termine di polizza, l invalidità permanente accertata risulti: di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida l indennità senza deduzione di franchigie; pari o superiore al 66% della totale, la Società liquida l indennità al 100%. ART. 4.7 LIQUIDAZIONE DELL INABILITÀ TEMPORANEA E RELATIVE FRANCHIGIE Se l infortunio ha come conseguenza una inabilità temporanea, secondo la previsione dell Art. 1.7 paragrafo C), la Società corrisponderà la somma assicurata: integralmente, per ogni giorno in cui l Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle sue abituali occupazioni; al 50% per ogni giorno in cui l Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue abituali occupazioni. L indennizzo per inabilità temporanea sarà corrisposto per un periodo massimo di trecentosessantacinque giorni per ogni infortunio e decorre dalle ore 24 del giorno dell infortunio regolarmente denunciato o, in caso di ritardo, dalle ore 24 del giorno della denuncia e cessa alle ore 24 dell ultimo giorno di inabilità. Nel caso in cui l Assicurato non abbia inviato successivi certificati medici, la liquidazione dell indennizzo sarà effettuata considerando data di guarigione quella prognosticata dall ultimo certificato regolarmente inviato. La liquidazione dell indennizzo sarà calcolata con una franchigia di dieci giorni. La franchigia: è ridotta a cinque giorni quando le prime cure siano prestate e certificate da un Pronto Soccorso dipendente da un Presidio Ospedaliero; non si applica quando l infortunio comporti: a) il ricovero in Istituto di cura; b) un Day Hospital di almeno due giorni consecutivi; c) un periodo di inabilità temporanea non inferiore a quaranta giorni consecutivi comprovati da certificazione medica; d) una immobilizzazione, anche senza ricovero, per almeno venti giorni. L inabilità temporanea al di fuori dell Europa è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero. Tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa. ART. 4.8 LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO E RELATIVA FRANCHIGIA Se l infortunio ha come conseguenza spese mediche, la Società rimborserà le stesse all Assicurato, nel limite del massimale pattuito per ciascun infortunio. Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, dopo la presentazione delle relative notule, distinte e ricevute di pagamento in originale, debitamente quietanzate, previa deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di 40,00 e con il massimo di 250,00 per ogni infortunio, che rimane a carico dell Assicurato. La Società non applica deduzioni quando l infortunio comporti: a) il ricovero in Istituto di cura; b) un Day Hospital di almeno due giorni consecutivi; c) una immobilizzazione, anche senza ricovero, per almeno venti giorni. Sono ammesse a risarcimento le spese sostenute non oltre due anni dalla data dell Infortunio, salvo per le protesi dentarie, se indennizzabili, per le quali resta fermo il termine di mesi 12. Quando l Assicurato fruisca di altre forme di assistenza sanitaria anche mutualistica, la presente polizza assumerà la funzione di garanzia integrativa, per cui la Società sarà tenuta ad effettuare il rimborso delle spese solo per l eventuale eccedenza fino a concorrenza della somma assicurata e senza applicazione della precitata franchigia. Gli originali delle ricevute presentati dall Assicurato, a sua richiesta, vengono restituiti previa apposizione della data di liquidazione e dell importo rimborsato. Qualora l Assicurato abbia presentato a terzi l originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all estero il rimborso sarà effettuato in Italia ed in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell Ufficio Italiano dei Cambi. ART. 4.9 LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ PER RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO Se l infortunio ha come conseguenza un ricovero in Istituto di cura, secondo la previsione dell Art. 1.7 paragrafo E), la Società corrisponderà: in caso di ricovero, l indennità giornaliera indicata nella Parte B del contratto per ogni giorno di 17

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