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1 REGISTRAZIONE N. COMUNE DI BONAVIGO PROVINCIA DI VERONA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TERRAZZO, BEVILACQUA, BOSCHI SANT ANNA E BONAVIGO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE. L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno ( ) del mese di, presso la sede del Comune di Bonavigo TRA Il Comune di BONAVIGO (VR), C.F legalmente rappresentato dal Sindaco protempore Ermanno Gobbi nato a Legnago (VR) il 05/09/1962 ed elettivamente domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune stesso E Il Comune di Terrazzo provincia di Verona, C.F , legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Simone Zamboni nato a Montagnana (PD) il 20/05/1974 ed elettivamente domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune stesso, il Comune di Bevilacqua provincia di Verona, C.F , legalmente rappresentato dal Sindaco protempore Geom. Valentino Girlanda nato a Montagnana (PD) il 14/02/1959 ed elettivamente domiciliato per la carica presso la sede municipale del comune stesso, il Comune di Boschi Sant Anna provincia di Verona, C.F , legalmente rappresentato dal Sindaco protempore Vincenzino Passarin nato a Bevilacqua (VR) il 25/04/1945 ed elettivamente domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune stesso. RICHIAMATI l art. 30, commi 1 e 2, e l art. 98, comma 3 del d.lgs. 267/2000, secondo cui Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie ; l art. 10, commi 1 e 2, del D.P.R. 465/1997, secondo cui I comuni, le cui sedi sono comprese nell'ambito dell Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dello stesso Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro

2 convenzioni per l'ufficio di segreteria. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'agenzia ; la Circolare dell Albo Nazionale prot.n.485 E-P del sulla riclassificazione delle segreterie convenzionate, la quale stabilisce, relativamente alle convenzioni di segreteria, che la classe corrispondente sarà quella del Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione e non più derivante dalla somma degli abitanti dei singoli Comuni al dell anno precedente; PREMESSO Che i comuni di Terrazzo, Bevilacqua, Boschi Sant Anna e Bonavigo sono compresi nell'ambito territoriale della Provincia e della stessa Regione Veneto e che contano rispettivamente n. 2252, 1803, 1452 e 2042 abitanti alla data del 31/12/2014 per complessivi 7549 abitanti, hanno deciso di convenzionarsi per la gestione in forma associata dell Ufficio di Segreteria Generale, ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall art. 10 del D.P.R. n. 465 del , rispettivamente con deliberazione del Consiglio Comunale di Terrazzo n. con deliberazione del Consiglio Comunale di Bevilacqua n., con deliberazione del Consiglio Comunale di Boschi Sant Anna n.. e con deliberazione del Consiglio Comunale di Bonavigo n. ; Che ai sensi dell art 30 del 18/08/2000, n. 267, i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto. Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite si stipula e conviene: ART. 1 - OGGETTO E FINE La presente convenzione disciplina lo svolgimento in modo coordinato ed in forma associata dell Ufficio di Segreteria Generale tra i Comuni di Terrazzo, Bevilacqua, di Boschi Sant Anna e di Bonavigo nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon andamento della pubblica amministrazione nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione, conseguendo altresì una significativa economia di spesa. ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE Il Comune di Bonavigo assume la veste di Comune capo convenzione.

3 ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO GENERALE Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale, previa intesa con i Sindaci degli altri Comuni facenti parte della convenzione. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'agenzia Autonoma per la gestione dell Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267/2000, al D.P.R. n. 465/1997. ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE Con la presente convenzione i Comuni contraenti si avvalgono dell opera di un unico Segretario Generale per l espletamento delle funzioni che, per disposizioni di legge, statuti, regolamenti, provvedimenti dei Sindaci od atti equivalenti, sono attribuite ad esso dai singoli enti. In caso di sostituzione per impedimento od in sua assenza si osserveranno le disposizioni di cui all art. 15, comma 3, del D.P.R. 465/1997 e le ulteriori disposizioni vigenti in materia e quindi l incarico in sostituzione del Segretario comunale sarà unico per i quattro Comuni convenzionati. Il Sindaco del Comune capo convenzione può nominare tra i responsabili di area di uno dei comuni associati in possesso dei requisiti di legge, un vicesegretario per coadiuvare il Segretario generale e sostituirlo in caso di assenza o impedimento nonché in caso di vacanza nei limiti temporali consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. I rapporti economici conseguenti alla nomina del vicesegretario saranno regolati con specifici provvedimenti delle Giunte dei comuni associati, tenuto conto che in ogni caso ciò non dovrà creare squilibri nei bilanci dei singoli enti. ART. 5 - ORARIO DI LAVORO Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata, nell ambito dell assetto organizzativo di ciascuno dei Comuni convenzionati, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all espletamento degli incarichi affidati alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare, ai sensi dell art. 19 del vigente CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, approvato in data 16/05/2001 così come integrato e modificato dal successivo CCNL del 14/12/2010 e, comunque, il Segretario Generale dovrà assicurare 11 ore al Comune di Terrazzo, 9 ore al Comune di Bevilacqua, 8 ore al Comune di Boschi Sant Anna e 8 ore al Comune di Bonavigo. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Generale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

4 ART. 6 TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO Lo stato giuridico ed economico del Segretario titolare della sede convenzionata sono regolati dalla legge, dal vigente CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 14/12/2010, quadriennio normativo 2006/2009 e bienni economici 2006/2007 e 2008/2009, dei Contratti Collettivi Integrativi Decentrati di livello nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e dalle determinazioni del Ministero dell Interno ex-agenzia Autonoma per la gestione dell Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Il Segretario titolare della segreteria convenzionata dipenderà per le funzioni da lui svolte da ciascuno dei Sindaci in relazione ai Comuni interessati agli affari trattati. Spettano invece al Sindaco del Comune capo convenzione le attribuzione in ordine agli istituti contrattuali connessi con il rapporto funzionale (orario di lavoro, ferie, congedi etc.) mediante provvedimenti emessi, ove necessario, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni. Al Segretario titolare della segreteria convenzionata compete una retribuzione mensile aggiuntiva ai sensi dell art. 45 del CCNL del Allo stesso spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio per gli spostamenti tra una sede e l altra della convenzione quantificato in una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro e suddivise equamente tra i comuni secondo quanto disposto dal Presidente dell Unità di Missione del Ministero dell Interno con proprio Decreto prot /2011. ART. 7 RIPARTIZIONE ONERI FINANZIARI Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale. Alla richiesta di rimborso deve essere allegata specifica documentazione esplicativa delle spese effettivamente sostenute dal Comune capo-convenzione per la gestione associata dell Ufficio di Segreteria Generale. Le spese relative alla gestione della convenzione graveranno su ciascun Comune con il criterio fissato per tutto l arco temporale di vigenza della presente convenzione nella seguente ed invariabile proporzione: Comune di Terrazzo: 31% Comune di Bevilacqua: 26% Comune di Boschi Sant Anna: 22% Comune di Bonavigo: 21% e saranno anticipate dal Comune capo-convenzione, salvo rimborso delle somme erogate, pro quota

5 e con cadenza quadrimestrale, da parte degli altri Comuni in convenzione. Saranno invece a carico esclusivo di ciascun Comune facente parte della convenzione ed erogate dal comune capo convenzione, le somme spettanti al Segretario Comunale a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione secondo i parametri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale. Invece le somme dovute al Segretario Generale relative alla retribuzione di risultato, per la parte afferente a specifici incarichi ed obiettivi conferiti da ciascuna Amministrazione, della cosiddetta indennità di galleggiamento se ed in quanto dovuta nel caso in cui se ne verifichino le condizioni, ai diritti di segreteria, di servizio di mensa o buoni pasto sostitutivi potranno essere erogate, in via opzionale, anche dal singolo Comune obbligato secondo autonoma decisione del Sindaco. ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Generale, al fine di garantire il buon funzionamento dell Ufficio e la puntuale esecuzione della presente convenzione. ART. 9 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni 3 a decorrere dal 21 settembre 2015, salvo proroga da deliberare nelle forme di approvazione della presente convenzione. Si potrà procedere allo scioglimento della convenzione in qualunque momento per una delle seguenti cause: Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni contraenti; Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 60 giorni. La deliberazione consiliare di scioglimento anticipato o di recesso unilaterale dovrà essere comunicata al Segretario titolare della segreteria convenzionata ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Venezia Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione regionale del Veneto. La presente convenzione potrà altresì essere rinnovata, con la medesima procedura adottata per la sua approvazione, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare. ART CLASSE DELLA CONVENZIONE La presente Convenzione è classificata in Classe

6 Quarta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Generale in quanto l entità demografica del Comune di più alta classificazione (Terrazzo abitanti 2252) risulta inferiore a 3000 abitanti. ART. 11 NORME FINALI Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, dei vigenti CCNL e Contratti Collettivi Integrativi Decentrati di livello nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. Eventuali modifiche al presente atto dovranno essere approvate dai Consigli Comunali delle Amministrazioni contraenti. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, sarà inviata, a mezzo pec, alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Venezia Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione regionale del Veneto per i conseguenti provvedimenti istruttori. Viene preso atto che attualmente il Comune Capo-convenzione non è retto da Segretario Titolare e quindi verranno avviate le procedure di pubblicizzazione dell incarico con le abituali procedure di rito. Letto, confermato e sottoscritto Comune di TERRAZZO Comune di BEVILACQUA. Comune di BOSCHI SANT ANNA. Comune di Comune di BONAVIGO...

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