Anno 2016 RF313. avvisi di accertamento relativi al periodo d imposta 2011 (Unico 2012)

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1 Anno 2016 RF313 REDAZIONE FISCALE Pag. 1 / 10 OGGETTO NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI - TERMINE DEL 31/12/2016 RIFERIMENTI ART. 43 DPR 600/73 E ART. 57 DPR 633/72; L. 208/2015; DLGS. 158/2015 CIRCOLARE DEL 12/12/2016 Sintesi: si riepilogano le disposizioni in materia di termini di notifica degli atti impositivi (avviso di accertamento, cartella di pagamento) alla luce dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali. Si rammenta che non operano le novità (applicabili dalle dichiarazioni presentate nel 2017) introdotte: - dalla L. 208/2015: per imposte sui redditi ed IVA, l accertamento va notificato entro il 31/12 del 5 anno successivo (e non più del 4 ) a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (del 7 anno successivo - e non più del 5 - in caso di omessa dichiarazione) - dalla L. 208/2015: che abroga il raddoppio dei termini per le violazioni penali. Dunque, operando ancora la previgente disciplina: entro il prossimo 31/12/2016 devono essere notificati, a pena di decadenza: - gli avvisi di accertamento relativi al periodo d imposta 2011 (Unico 2012) - gli avvisi relativi al periodo d imposta 2010 (Unico 2011), in caso di omessa dichiarazione. In presenza di elementi penalmente rilevanti (debitamente denuncati), posto il raddoppio dei termini, al 31/12/2016 si prescrive l accertamento per il Inoltre, per i soggetti virtuosi rispetto agli studi di settore, nei cui confronti opera il regime premiale, al 31/12/2016 si prescrive l accertamento per il Gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro determinati termini; per effetto di specifiche disposizioni, tali termini possono subire delle proroghe (es: reati fiscali) o delle riduzioni (regimi premiali). Si individuano le annualità per le quali la decadenza dell accertamento si realizza il 31/12/2016. Nota: si rammenta che la Stabilità 2016, con riferimento agli avvisi relativi al 2016 ed anni successivi, ha: abrogato il raddoppio dei termini per le violazioni penali (così, il termine di decadenza dell accertamento per il 2016 scade il 31/12/2022) ampliato i termini ordinari di accertamento; in particolare, i nuovi artt. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72 stabiliscono che l avviso di accertamento sarà notificato, a pena di decadenza, entro il 31/12: - del 5 anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione - del 7 anno successivo se si è in presenza di dichiarazione omessa o nulla. TERMINI DI ACCERTAMENTO ORDINARI I termini entro i quali l Ufficio deve notificare, a pena di decadenza, l avviso di accertamento: per le imposte sui redditi ed Irap (in entrambi i casi trova applicazione l art. 43 Tuir) per l IVA (art. 57 DPR 633/72) sono differenziati come segue: DICHIARAZIONE PRESENTATA (anche se tardiva entro 90gg) TERMINE DI DECADENZA 31/12 del 4 anno successivo a quello in cui si è presentata tale dichiarazione (pertanto del 5 anno successivo al periodo di riferimento) Esempio: entro il 31/12/2016 devono, a pena di decadenza, essere notificati gli avvisi di accertamento relativi al periodo d imposta 2011 (Unico 2012)

2 Redazione Fiscale Info Fisco 313/2016 Pag. 2 / 10 OMESSA (anche se tardiva oltre 90gg) 31/12 del 5 anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata (pertanto del 6 anno successivo al periodo di riferimento). Esempio: entro il 31/12/2016 devono essere notificati gli avvisi relativi al periodo d'imposta 2010 (Unico 2011) periodo succ. 2 periodo succ. 3 periodo succ. 4 periodo succ Invio di Unico2012 prescrizione del periodo 2011 NOTIFICA: si ricorda che per il: mittente: la notifica (termine per la prescrizione) si considera effettuata alla data della spedizione (sia nel caso di spedizione per posta che nel caso di notifica tramite ufficiale giudiziario - Cass. n. 4883/2012 e n. 351/2014; Corte Cost. sent. 28/2004) destinatario: il termine che ha inizio dalla notifica (termine iniziale per l impugnazione) decorre dalla data in cui I' atto è stato ricevuto. Esempio: in relazione al periodo d imposta 2011: - l Agenzia è nei termini se consegna l atto di accertamento entro il 31/12/ anche se viene ricevuto il 4/01/2017 (i 60 gg per il ricorso, l acquiescenza, ecc., decorrono da tale data). Esempio1 Il sig. Verdi riceve il 05/01/2017 un avviso di accertamento relativo al 2011 (Unico 2012, è regolarmente presentato). L atto è stato consegnato da parte delle Entrate all ufficiale giudiziario il 31/12/2016. In tal caso, l atto è stato notificato entro i termini di decadenza (4 anno successivo al 2012, anno di presentazione della dichiarazione dei redditi del 2011). DEROGHE AI TERMINI ORDINARI STUDI DI SETTORE REGIME PREMIALE I termini per l accertamento delle imposte sui redditi/iva sono ridotti di 1 anno se i contribuenti: risultano congrui e coerenti (anche per adeguamento) con lo studio di settore hanno assolto correttamente i relativi obblighi comunicativi. La riduzione opera solo per determinate categorie di contribuenti, individuate annualmente da apposito Provvedimento (DL 201/2011); per il 2015, si tratta del Provv. n /2016 (che, come per quelli antecedenti esclude, ad esempio, i professionisti). Le disposizioni in esame si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative al 2011 ed a quelle successive; quindi, per i contribuenti che rientrano nel cd. regime premiale, l accertamento sull anno 2012 (Unico 2013) dovrà essere notificato, al massimo, entro il 31/12/2016. La riduzione di 1 anno per l accertamento dovrebbe riguardare non solo i redditi d impresa e di lavoro autonomo ma anche, ad esempio, redditi fondiari o diversi. Tutto ciò non opera in presenza di violazioni penalmente rilevanti, per cui, oltre al raddoppio, permane l ordinario termine quadriennale. Inoltre, la riduzione in esame: - non opera in caso di violazione che comporta l obbligo di denuncia (art. 331 c.p.c.) per reati penali - riguarda non solo i redditi d impresa/autonomi ma anche, ad esempio, redditi fondiari o diversi.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 313/2016 Pag. 3 / 10 CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA: l accertamento basato sugli studi di settore va notificato entro il 31/12 del 3 anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 36 c.3 lett. b) del DLgs.241/97). TRASMISSIONE TELEMATICA FATTURE/CORRISPETTIVI REGIME PREMIALE Per i soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture/corrispettivi (DLgs.127/2015), applicabile a decorrere dal 2017, il termine per l accertamento è ridotto di 2 anni (prima della conversione in legge del DL 193/2016 era pari ad 1 anni) qualora gli stessi garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati (DM 4/08/2016). DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA Per effetto della L. 190/2014 (in tal senso anche l art. 5 del DL 193/2016 convertito), in caso di integrativa (art. 2 DPR 322/98) o ravvedimento operoso i termini di decadenza per l accertamento delle imposte sui redditi/iva: limitatamente agli elementi oggetto dell integrazione: sono calcolati assumendo come riferimento la dichiarazione integrativa per gli altri componenti di reddito non oggetto di modifica: si applicano i termini ordinari. Esempio2 Il sig. Bianchi ha presentato a settembre 2016 un modello Unico 2015 integrativo effettuando una variazione in aumento su spese di rappresentanza indebitamente dedotte. Il termine di decadenza spirerebbe il 31/12/2019, ma, in relazione alle spese di rappresentanza oggetto della dichiarazione integrativa, la decadenza si verifica il 31/12/2020. In tal caso, non ha rileva che sia intervenuta la L. 208/2015, che ha aumentato di 1 anno i termini di decadenza per l accertamento; l annualità oggetto di ravvedimento è il 2014, dunque continua ad operare il termine del 31/12 del 4 (e non del 5 ) anno successivo. Nota: anche i termini per la notifica della cartella di pagamento (attività di liquidazione di imposte/contributi, rimborsi e controllo formale), riferita alla integrativa decorrono dalla data di presentazione della stessa, limitatamente agli elementi oggetto dell integrazione. VOLUNTARY DISCLOSURE La Legge di Stabilità 2015 ha disposto che (art. 5-quater c. 5 DL 167/90): i termini di decadenza per l accertamento (o per la notifica dell atto di contestazione) relativi alle attività emerse in sede di Collaborazione volontaria scadenti il 31/12/2015 sono prorogati al 31/12/2016. IL RADDOPPIO DEI TERMINI IN CASO DI REATI FISCALI In caso di violazione comportante l'obbligo di denuncia per reati fiscali: i termini di notifica previsti per l accertamento sono raddoppiati e dunque gli avvisi di accertamento possono essere notificati: entro il 31/12 dell 8 anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione entro il 31/12 del 10 anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nel caso di dichiarazione omessa o nulla. Esempio: in presenza di tale requisito, entro il 31/12/2016 vanno notificati gli accertamenti sul periodo 2007 (Unico 2008), o 2005 (Unico 2006) se si tratta di omessa dichiarazione.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 313/2016 Pag. 4 / 10 Nota: si ricorda che, a decorrere dall anno 2016 (dichiarazioni da presentare nel 2017), il raddoppio dei termini per violazioni penali è stato abrogato (v. oltre). OPERATIVITÀ DEL RADDOPPIO DEI TERMINI I verificatori, ove abbiano notizia di tali reati (perseguibili d ufficio) nell esercizio delle loro funzioni: hanno l'obbligo di farne denuncia alla Procura della Repubblica (ex art. 331 c.p.p.) la denuncia va allegata agli atti, pena la nullità dell'accertamento per tardività (da ultimo CTR Bari 68/8/2013), non potendo essere prodotta per la prima volta in appello (CTR Milano n.1308/46/2014). Nota: l'obbligo scatta quando il pubblico ufficiale può individuare con sicurezza gli elementi del reato da denunciare (escluse le cause di estinzione e di non punibilità, che possono essere valutate solo dall'autorità giudiziaria), non essendo sufficiente un generico sospetto di attività illecita" (Corte Cost. n. 247/2011). Per effetto dell art. 2 DLgs. 158/2015, in presenza di violazioni penali: il raddoppio non opera se la denuncia all Autorità giudiziaria viene trasmessa oltre i termini di accertamento. 1 caso 2 caso Periodo d'imposta Termine di Unico Notizia di reato prescriz. 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno prescrizione Periodo d'imposta Termine di Unico Notizia di reato opera il raddoppio non opera il raddoppio NON CUMULABILITA Il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reati fiscali non è cumulabile con altre norme che dispongono un allungamento/proroga dei termini sempreché non sia la spessa legge a disporre diversamente. Esempi: il raddoppio - non si cumula con quello previsto da accertamento di attività in paesi Black list (art. 12 DL 78/2009) - si cumula per la compensazione di crediti inesistenti (posto che è ammesso dall'art. 27 DL 185/2008). Corte Costituzionale sent. 247/2011: nel caso in cui i prolungamenti di termini previsti dalle disposizioni denunciate e da altre disposizioni siano astrattamente applicabili in relazione alla medesima fattispecie, l amministrazione finanziaria non potrà mai utilizzarli in modo cumulativo al fine di superare il massimo dell ampliamento temporale previsto dalla singola normativa più favorevole per l amministrazione. Questa interpretazione esclude che le disposizioni denunciate possano concorrere a rendere irragionevolmente lunghi i tempi dell accertamento. TERMINI ORDINARI TERMINI IN CASO DI REATI FISCALI TERMINE NOTIFICA DICHIARAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO Presentata Omessa Presentata Omessa 31/12/ /12/ /12/ /12/

5 Redazione Fiscale Info Fisco 313/2016 Pag. 5 / 10 VIOLAZIONI DEL 770 VIOLAZIONI SUI VERSAMENTI le violazioni commesse dai sostituti d'imposta in occasione: della presentazione del 770 dell'applicazione delle ritenute fiscali non hanno rilievo penale, per cui non può operare il raddoppio dei termini. A seguito delle modifiche apportate dal DLgs.158/2015 al DLgs.74/2000, l'omessa presentazione del mod. 770, se è superata la soglia di , ha rilievo penale. il raddoppio concerne i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e IVA; non è possibile, quindi, applicarle ai termini per la cartella di pagamento. Pertanto, anche se la condotta ha rilievo penale (delitti di versamento IVA e di ritenute), il termine per la notifica della cartella non può subire alcun raddoppio. DECRETO CERTEZZA DEL DIRITTO L'art. 2 DLgs. 128/2015 (modificando gli artt. 43 Dpr 600/73 e 57 Dpr 633/72) ha stabilito che: il raddoppio opera solo se la denuncia è trasmessa entro il termine di decadenza per l'accertamento (v. RF 205/2015). Esempio: per un accertamento sul 2012 (Unico 2013), il raddoppio può operare se la denuncia viene trasmessa entro il 31/12/2017. per garantire al contribuente la propria difesa, è necessario che, già nell'accertamento, l'agenzia indichi la data in cui la denuncia è stata trasmessa. Il contribuente potrebbe, infatti, essere ignaro della denuncia, e nel momento in cui riceve l accertamento oltre il termine ordinario, deve verificare se, in un eventuale giudizio, potrà sollevare l eccezione di decadenza per mancata tempestività della denuncia. Decorrenza: la disposizione: è entrata in vigore a decorrere dal 2 settembre 2015 sono previste 2 eccezioni (art. 2 c. 3 DLgs. 128/2015), essendo fatti salvi: gli atti impositivi notificati entro il 2/09/2015 (per "notifica" si dovrebbe intendere la consegna all'agente notificatore/spedizione del plico) gli inviti a comparire (art.5 DLgs. 218/97) ed i "PVC" (art. 24 L.4/29) notificati o consegnati entro il 2/09/2015, a condizione che l'atto impositivo sia notificato entro il 31/12/2015. PRESENTAZIONE DENUNCIA NOTIFICA DELL'ATTO RADDOPPIO TERMINI entro il termine decadenziale atto notificato sino al 2/09/2015 atto notificato dopo il 2/09/2015 SÌ atto notificato sino al 2/09/2015 SÌ atto notificato dopo il 2/09/2015 NO oltre il termine decadenziale invito a comparire (art. 5 DLgs.218/97) SÌ, se l'accertamento è notificato sino al 2/09/2015 notificato entro il 31/12/2015 PVC consegnato sino al 2/09/2015 DECORRENZA ABROGAZIONE: in base ad un orientamento giurisprudenziale, la L. 208/2015, che ha abrogato il raddoppio dei termini per violazioni penali a decorrere dal 2016, avrebbe abrogato implicitamente anche l art. 2 DLgs.218/2015; in tal caso, l accertamento sarebbe sempre nullo se la denuncia è stata presentata a termini ordinari già decaduti, anche se l atto è stato notificato ante 2/09/2015. In senso conforme le CTR Roma n /41/16, CTP Reggio Emilia n. 90/2/16 e CTR Milano 386/5/16.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 313/2016 Pag. 6 / 10 LIQUIDAZIONI AUTOMATIZZATE E CONTROLLI FORMALI In relazione ai controlli delle dichiarazioni (redditi ed Iva), in via ordinaria l'accertamento va eseguito: automatizzato : entro l inizio del periodo di presentazione della dichiarazione dell anno successivo formale (ex art. 36-ter): entro il 31 dicembre del 2 anno successivo a quello di presentazione. TERMINI ORDINATORI : la giurisprudenza si è orientata nel considerarli "ordinatori" (e non perentori - v. Cass. SS.UU. n /2004 e Cass. n /2011); pertanto l'ufficio rimane libero di notificare gli avvisi bonari anche successivamente a tali termini. Al contrario, al fine di pervenire ad una eventuale decadenza, occorre riferirsi al termine perentorio per la notifica della relativa cartella da parte dell'agente della riscossione (v. oltre). AVVISI DI RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA In materia di crediti d imposta si rammenta che: la L. 311/04 ha disciplinato gli "avvisi di recupero dei crediti d'imposta", utilizzati per disconoscere crediti d'imposta indebitamente fruiti (bonus R&S o assunzioni in aree svantaggiate). se l'avviso concerne crediti "inesistenti" compensati, vige la procedura dell art. 27 DL 185/2008. DISCONOSCIMENTO DI CREDITI D'IMPOSTA Stante la natura accertativa degli avvisi di recupero dei crediti d'imposta, questi devono essere notificati entro termini di decadenza. Occorre, pertanto, il rispetto di entrambi i seguenti termini: - quelli di cui all'art. 43 DPR 600/73 (riferito al periodo d imposta) - quelli entro cui notificare l'atto (a pena di decadenza) ex art. 27 DL 185/2008 (che disciplina l utilizzo in compensazione dei crediti inesistenti): l'avviso va notificato entro il 31/12 dell'8 anno successivo a quello di utilizzo del credito. Per gli avvisi "ordinari" (emessi al di fuori del caso dei crediti inesistenti) il termine dovrebbe coincidere con il 31/12 del 4 anno successivo a quello di utilizzo. UTILIZZO DI CREDITI INESISTENTI Nel caso dei crediti inesistenti indebitamente compensati, gli uffici sono legittimati a notificare l'atto di recupero entro il 31/12 dell'8 anno successivo a quello del relativo utilizzo (DL 185/2008). Nota: il maggior termine si cumula con il raddoppio dei termini per violazioni penali, quando la condotta del contribuente, superando la soglia di abbia integrato il delitto di indebita compensazione. SANZIONI: a seguito del DLgs. 158/2015 (operante dal 2016) si segnala quanto segue: SANZIONI AMMINISTRA- TIVE credito esistente ma non utilizzabile: all utilizzo in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti" si applica la sanzione del 30% del credito utilizzato (art. 13 DLgs. 471/97) credito non esistente: si applica la sanzione dal 100% al 200% del credito utilizzato. (torna applicabile il 30% nel caso di ravvedimento operoso CM 18/2011) E venuta meno l aggravante per l utilizzo in compensazione del credito inesistente di importo superiore a , sanzionata col 200% del credito compensato definizione di credito inesistente: si intende "il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile" mediante liquidazione automatica della dichiarazione.

7 Redazione Fiscale Info Fisco 313/2016 Pag. 7 / 10 REATI PENALI CREDITI NON SPETTANTI: reclusione da 6 mesi a 2 anni in caso di omesso versamento utilizzando in compensazione crediti non spettanti per importo annuo > CREDITI INESISTENTI: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni in caso di omesso versamento utilizzando in compensazione crediti inesistenti per importo annuo > Rimane da chiarire, tanto ai fini sanzionatori quanto in merito ai termini, il problema del credito inesistente compensato derivante, "a cascata", da accertamento tributario. VIOLAZIONI RELATIVE AL MONITORAGGIO FISCALE Il termine decadenziale entro cui va notificato l'atto di contestazione della sanzione sul modulo RW è influenzato dalla natura che si attribuisce alle violazioni di cui all art. 5 DL 167/90: Sanzione senza recupero di imposta (atto di contestazione) (art. 20 D.Lgs. 472/97) Omessa/irregolare compilazione RW ed evasione (art. 43 Dpr 600/73) il termine decadenziale coincide con il 31/12 del 5 anno successivo a quello di commissione della violazione Esempio1: il sig. Rossi omette di indicare in Unico 2011 (redd. 2010) un C/C infruttifero posseduto in Austria: l'atto di contestazione va notificato entro il 31/12/2016 (in quanto la violazione è commessa nel 2011). operano i termini ordinari (Cass /2013) Esempio2: il sig. Rossi omette di indicare in Unico 2012 (redd. 2011) un C/C posseduto in Austria sia a quadro RW che, per i relativi interessi, a quadro RM: l'avviso di accertamento va notificato entro il 31/12/2016 (4 anno dall invio). ATTIVITÀ ESTERE/INVESTIMENTI IN PARADISI FISCALI E previsto il raddoppio dei termini dell accertamento se gli investimenti/attività non dichiarati sono detenuti in un Paradiso fiscale. Il raddoppio riguarda: sia l applicazione della specifica sanzione riferita all omessa indicazione a quadro RW che la presunzione secondo cui le attività in Paesi black-list non indicate a quadro RW si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi evasi (art. 12 DL 78/2009). N.B.: tali concetti non hanno trovato applicazione in passato solo in relazione alla voluntary disclosure. L Ufficio potrà, quindi, notificare: entro il 31/12 del 10 anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione ATTO DI Esempio3: nell Esempio1 il C/C sia detenuto in Svizzera: al 31/12/2016 scade il termine CONTESTAZIONE per notificare l atto di contestazione per Unico AVVISO DI ACCERTAMENTO entro il 31/12 dell 8 anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (10 anno in caso di omessa dichiarazione) Esempio4: nell Esempio2 il C/C sia detenuto in Svizzera: al 31/12/2016 scade il termine per contestare il quadro RW ed i maggiori redditi per Unico 2008 (redd. 2007). Sul punto, la giurisprudenza si è così divisa: INAPPLICABILITÀ RADDOPPIO TERMINI - CTP Milano sent.n.178/2/13 del 3/05/ CTP Milano sent.n.4753/12/14 del 20/05/ CTP Reggio Emilia sent.n.566/3/14 del 17/12/ CTP Treviso sent.n.779/1/14 del 12/11/ CTP Milano sent.n.1836/35/16 del 29/02/2016 APPLICABILITÀ RADDOPPIO TERMINI - CTR Firenze sent.n.1543/25/15 del 23/09/ CTR Milano sent.n.5626/27/14 del 31/10/2014

8 Redazione Fiscale Info Fisco 313/2016 Pag. 8 / 10 LE CARTELLE DI PAGAMENTO Come noto, la cartella di pagamento viene inviata dall Agente della riscossione al fine di riscuotere i crediti tributari vantati dai vari Enti creditori (es: Agenzia Entrate, INPS, Comune, ecc.). N.B.: a decorrere dal 01/10/2011, gli avvisi di accertamento emessi dalle Entrate per imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi al periodo d imposta in corso al 31/12/2007 e successivi, sono esecutivi e, pertanto, non più seguiti dall iscrizione a ruolo e dalla relativa cartella (art. 29, DL 78/2010) La cartella di pagamento contiene l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica della stessa, con l'avvertimento che, in mancanza, l Agente della riscossione potrà avviare le azioni cautelari e conservative e la riscossione coattiva (es: fermo amministrativo, pignoramento). Tuttavia, l Agente della riscossione è tenuto a notificare la suddetta cartella di pagamento (al contribuente iscritto a ruolo ovvero al coobbligato), a pena di decadenza (art. 25 DPR 602/73): ACCERTAMENTO DEFINITIVO LIQUIDAZIONE AUTOMATICA art. 36-bis DPR 600/73 CONTROLLO FORMALE art. 36-ter, DPR 600/73 INADEMPIENZE RATEAZIONI art. 15-ter DPR 602/73 entro il 31/12 del 2 anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio entro il 31/12 del 3 anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione se quanto richiesto dall Erario deriva dall attività di liquidazione automatica entro il 31/12 del 4 anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione se quanto richiesto dall Erario consegue all attività di controllo formale. entro il 31/12 del 3 anno successivo alla scadenza dell ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti N.B.: si tratta di una fattispecie inserita dal DLgs. 159/2015, in vigore dal 22/10/2015. Riguarda la cartella di pagamento notificata a seguito di decadenza e/o di somme da recuperare per inadempienze concernenti le rateazioni di somme derivanti da istituti deflativi del contenzioso (adesione, mediazione ) o da definizione degli avvisi bonari. Esempi: entro il 31/12/2016 vanno notificate le cartelle di pagamento relative ai periodi d'imposta: 2012: per quanto attiene le attività di liquidazione automatica (Unico, Dich. Iva ed Irap) 2011: per le attività di controllo formale (Unico). SOCIETÀ CON ESERCIZIO NON SOLARE: il termine decorre non dal periodo d'imposta successivo alla presentazione della dichiarazione, ma da quello di "scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è stata presentata". TERMINE DI NOTIFICA DELLA CARTELLA ANNO IN CUI L ACCERTAMENTO È DIVENUTO DEFINITIVO ANNO DICHIARAZIONE PER LA QUALE È EMESSA LIQUIDAZIONE AUTOMATICA ANNO DICHIARAZIONE PER LA QUALE È EMESSO CONTROLLO FORMALE 31/12/ /12/ /12/ /12/

9 Redazione Fiscale Info Fisco 313/2016 Pag. 9 / 10 PROCEDURE CONCORSUALI Nell'ambito delle procedure concorsuali il DLgs.159/2015 (in vigore dal 22/10/2015), ha introdotto specifici termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento che va notificata, a pena di decadenza, entro il 31/12 del 3 anno successivo ( nuovi c.1-bis e 1-ter art.25 DPR 602/73): CONCORDATO PREVENTIVO RISTRUTTURAZIONE DEBITI CRISI DA SOVRA- INDEBITAMENTO alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato o ne dichiara la mancata approvazione alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione/annullamento del concordato preventivo alla scadenza del termine dell'art.182-ter RD 267/42 ovvero alla pubblicazione della sentenza che ne dichiara l'annullamento alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione annullamento dell'accordo o la cessazione degli effetti dell'accordo alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato, non ancora iscritti a ruolo. crediti rientranti nell'accordo, non iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale crediti, non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla pubblicazione della proposta di accordo e della proposta del consumatore Se, successivamente alla chiusura del concordato preventivo o della procedura di ristrutturazione dei debiti, viene dichiarato il fallimento del debitore, l'agente della Riscossione procede all'insinuazione a passivo (art.87 DPR 602/73), senza necessità di notificare la cartella di pagamento. CARTELLA DI PAGAMENTO EMESSA A SEGUITO DI SENTENZA L'art. 25 del DPR 602/73, per le imposte sui redditi/iva/irap, stabilisce che: la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza entro il 31/12 del 2 anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. GIURISPRUDENZA: la norma non si applica qualora le somme siano dovute a seguito di sentenza passata in giudicato, posto che il titolo legittimante la riscossione non sarebbe più il ruolo ma la sentenza, per cui opererebbe il termine di prescrizione decennale (Cass.n.17669/2013 e n. 4153/2014). Adottando questa impostazione, il termine di decadenza biennale sussiste solo in caso di accertamento definitivo per omessa impugnazione/omessa riassunzione in rinvio (Cass.4574/2015). Parte della giurisprudenza contrasta con tale impostazione (CTR Roma n.103/20/12).

10 Redazione Fiscale Info Fisco 313/2016 Pag. 10 / 10 IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI - TERMINI NOTIFICA ATTI - SINTESI Ai sensi del TUR: a) l'imposta sugli atti non registrati va richiesta entro 5 anni dal giorno in cui la registrazione sarebbe dovuta avvenire (anche se prevista d'ufficio ) b) l'avviso di rettifica di maggior valore deve essere notificato entro 2 anni dal pagamento dell'imposta proporzionale (art. 76 co. 1-bis del TUR) c) salvo il caso del punto b), l'imposta va richiesta entro 3 anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica: - dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale - dalla data in cui è stata presentata la denuncia (eventi successivi alla registrazione), se si tratta di imposta complementare; IMPOSTA DI REGISTRO E IPO-CATASTALE - dalla data di notifica della sentenza del giudice tributario ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva qualora sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione o di rettifica; - dalla registrazione dell'atto, se si tratta di occultazione di corrispettivo; - dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia relativa ad eventi successivi alla registrazione, se si tratta di imposta suppletiva (art. 76 co. 2 del DPR 131/86). IMPOSTA SU SUCCESSIONI E DONAZIONI TRIBUTI LOCALI Le somme relative al mancato pagamento dell'imposta sulle locazioni per annualità successive alla prima, così come nel caso di cessioni/risoluzioni o proroghe, vanno richieste, a pena di decadenza, entro il 31/12 del 5 anno successivo a quello di scadenza del pagamento. Per le imposte ipotecaria e catastale valgono, in linea generale, i termini previsti per l'imposta di registro (art. 17 del DLgs.347/90). L art. 27 DLgs.346/90 prevede che: la liquidazione dell'imposta va notificata entro 3 anni dalla presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione sostitutiva/integrativa la rettifica della dichiarazione infedele o incompleta deve essere notificata entro 2 anni dal pagamento dell'imposta principale in caso di omissione della dichiarazione, l'avviso deve essere notificato entro 5 anni dalla scadenza del termine previsto per la dichiarazione omessa. L'art. 60 DLgs. 346/90 stabilisce che, per l'imposta sulle donazioni, vale la normativa operante in tema di imposta di registro. Per effetto della L. 190/2014, in caso di regolarizzazione di errori od omissioni (ad esempio in occasione del ravvedimento operoso), i termini di decadenza decorrono da tale momento. Si segnala che, ai sensi dell'art. 27 c. 6 del DLgs.346/90, l'imposta è dovuta pure se la dichiarazione viene presentata decorso il termine di decadenza. In questa fattispecie, il termine decorre da quando è presentata la dichiarazione tardiva. E previsto un solo termine per tutte le violazioni: la notifica degli avvisi di accertamento va resa, a pena di decadenza, entro il 31/12 del 5 anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento è stato (o avrebbe dovuto) essere effettuato (L. 296/2006). Ai fini del dies a quo, è importante verificare se si tratta di omessa/infedele dichiarazione o di tardivo/omesso pagamento (CTP Imperia n. 125/3/12). CARTELLA/INGIUNZIONE: va notificata, a pena di decadenza, entro il 31/12 del 3 anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

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