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1 Referendum regionale consultivo per l istituzione di un nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Flaibano, Mereto di Tomba e Sedegliano e per la scelta della denominazione del nuovo Comune 7 anno 2017 Calendario delle operazioni referendarie

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3 Referendum regionale consultivo per l istituzione di un nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di: Flaibano, Mereto di Tomba e Sedegliano e per la scelta della denominazione del nuovo Comune, anno 2017 Calendario delle operazioni referendarie

4 Avvertenze La pubblicazione contiene il calendario delle principali scadenze concernenti lo svolgimento del referendum regionale. Il calendario è stato redatto al solo fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni del procedimento referendario. Restano invariati il valore e l efficacia dei singoli atti legislativi e amministrativi che lo disciplinano. Le principali disposizioni di legge applicabili al procedimento sono: l articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5; la legge regionale 27 luglio 2007, n. 18; per quanto in esse non disciplinato e per quanto compatibile, la legge regionale 2 maggio 1988, n. 22; per quanto non disciplinato dalla legge regionale 22/1988, la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (che ha abrogato, sostituendone la disciplina, la legge regionale 27 marzo 1968, n. 20), il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e la legge 25 maggio 1970, n La pubblicazione è aggiornata al 12 aprile 2017.

5 Calendario Data Giorni ante voto Data Giorni ante voto 18 maggio, giovedì aprile, lunedì maggio, venerdì aprile, sabato maggio, sabato aprile, giovedì maggio, domenica aprile, venerdì maggio, lunedì aprile, sabato maggio, martedì aprile, domenica maggio, mercoledì 18 1 maggio, lunedì maggio, giovedì 17 2 maggio, martedì maggio, venerdì 16 3 maggio, mercoledì maggio, sabato 15 4 maggio, giovedì maggio, domenica 14 5 maggio, venerdì maggio, lunedì 13 6 maggio, sabato maggio, martedì 12 7 maggio, domenica maggio, mercoledì 11 8 maggio, lunedì 34 1 giugno, giovedì 10 9 maggio, martedì 33 2 giugno, venerdì 9 10 maggio, mercoledì 32 3 giugno, sabato 8 11 maggio, giovedì 31 4 giugno, domenica 7 12 maggio, venerdì 30 5 giugno, lunedì 6 13 maggio, sabato 29 6 giugno, martedì 5 14 maggio, domenica 28 7 giugno, mercoledì 4 15 maggio, lunedì 27 8 giugno, giovedì 3 16 maggio, martedì 26 9 giugno, venerdì 2 17 maggio, mercoledì giugno, sabato 1 11 giugno 2017, domenica, giorno della votazione

6 Scadenze dei principali adempimenti per lo svolgimento del referendum regionale consultivo lunedì 17 aprile 55 giorno antecedente quello della votazione Inizia il periodo a partire dal quale il personale dei comuni addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario per lo svolgimento del referendum, entro limiti fissati in legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti (fino al quinto giorno successivo a quello della votazione). (art. 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, come modificato dall art. 1, comma 400, lett. d), n. 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147) (art. 6 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico area enti locali, firmato il 25 luglio 2001; artt. 17 e 18 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico area enti locali, firmato il 1 agosto 2002; art. 35 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico area enti locali, sottoscritto il 26 novembre 2004 e artt. 44 e 83 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico, sottoscritto il 7 dicembre 2006) giovedì 27 aprile 45 giorno antecedente quello della votazione Il Sindaco pubblica il manifesto di convocazione dei comizi, con il quale è dato avviso agli elettori della data della votazione: domenica 11 giugno (art. 12, comma 3, della legge regionale 3 maggio 1988, n. 22) Entro lo stesso giorno il decreto di convocazione dei comizi per il referendum consultivo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale. (art. 6, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28) Inizia il periodo durante il quale il personale degli enti locali addetto a servizi elettorali rientra nella particolare disciplina dell esercizio del diritto di sciopero (fino alla consegna dei plichi agli uffici elettorali competenti). (artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146) venerdì 12 mggio 30 giorno antecedente quello della votazione Scade il termine entro il quale la Giunta comunale individua in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare, per mezzo di tabelloni o riquadri murali, all affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda scegliendoli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l abitato. (art. 72, comma 1, della legge regionale 28/2007) 4

7 Scade il termine entro il quale il responsabile dell ufficio elettorale di ciascun comune, delimita gli spazi di propaganda, li ripartisce in un numero di sezioni corrispondente a quello dei gruppi consiliari costituiti nei consigli comunali dei comuni interessati e li assegna ai gruppi stessi. (art. 73, commi 1 e 3, della legge regionale 28/2007) (art. 4, comma 1, della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18) Scade il termine per la nomina, da parte del Presidente della Corte d appello, dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione. (art. 35, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361) (art. 9, comma 2, della legge regionale 28/2007) Inizia il periodo durante il quale: a) l affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati, comprese le sedi dei partiti e dei comitati referendari, anche se visibili dall esterno; (art. 71, della legge regionale 28/2007) b) è vietata la propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, ogni forma di propaganda luminosa mobile e il getto di volantini. L uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell ora e del luogo in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda; (art. 74, della legge regionale 28/2007) (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130) c) per un più agevole esercizio della propaganda è consentito l allestimento di postazioni temporanee o mobili, c.d. gazebo, sulle quali è ammessa l esposizione di materiali di propaganda; (art. 74, comma 3, della legge regionale 28/2007) d) le riunioni e i comizi possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore. (art. 7, comma 1, della legge 130/1975) entro mercoledì 17 maggio 20 giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (25 giorno antecedente quello della votazione) Scade il termine entro il quale ciascun comune spedisce agli elettori residenti all estero, con il mezzo postale più rapido, la cartolina-avviso recante l indicazione del referendum e della data di votazione. (art. 8, comma 1, della legge regionale 28/2007) 5

8 tra mercoledì 17 maggio e lunedì 22 maggio tra il 25 e il 20 giorno antecedente quello della votazione Previo avviso al pubblico con manifesto affisso all albo pretorio con due giorni di anticipo, la Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti dei gruppi consiliari della prima sezione del Comune, se designati, procede alla nomina degli scrutatori compresi nell apposito albo in numero pari a tre per ciascun ufficio di sezione e alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli scrutatori nominati in caso di rinuncia o impedimento. (art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95) (art. 16, comma 1, della legge regionale 22/1988) lunedì 22 maggio 20 giorno antecedente quello della votazione Scade il termine entro il quale il Presidente della Corte d appello trasmette ad ogni Comune l elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali. (art. 35, quarto comma, del testo unico 361/1957) Scade il termine entro il quale: a) gli elettori affetti da gravi infermità, tali che l allontanamento dall abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l ausilio del servizio di trasporto organizzato dai Comuni, e quelli affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l allontanamento dall abitazione in cui dimorano, devono far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti la dichiarazione, con allegata la documentazione necessaria, attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo in cui dimorano; (art. 42, comma 3, della legge regionale 28/2007) b) il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione di cui al punto precedente, include in appositi elenchi distinti per sezione, gli elettori ammessi al voto a domicilio e rilascia ai richiedenti stessi l attestazione dell avvenuta inclusione negli elenchi. (art. 42, comma 5, lettera b, della legge regionale 28/2007) sabato 27 maggio 15 giorno antecedente quello della votazione Scade il termine entro il quale il Sindaco, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale, notifica la nomina agli scrutatori. I sorteggiati devono comunicare al Sindaco, perché provveda alla loro sostituzione, l eventuale rinuncia all incarico indicandone il motivo, entro 48 ore dalla notifica. (art. 9, commi 2 e 4, della legge regionale 28/2007) (art. 6, comma 3, della legge 95/1989) 6

9 giovedì 1 giugno 10 giorno antecedente quello della votazione Scade il termine entro il quale la Commissione o la Sottocommissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione. (art. 29, del testo unico 361/1957) giovedì 8 giugno 3 giorno antecedente quello della votazione Scade il termine entro il quale gli elettori del comune ricoverati in luoghi di cura o detenuti in luoghi di detenzione situati nel territorio del comune, devono far pervenire al sindaco la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di cura o di detenzione. (artt. 38, comma 2 e 43, comma 2, della legge regionale 28/2007) venerdì 9 giugno 2 giorno antecedente quello della votazione Scade il termine per la consegna alla segreteria del comune degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi consiliari costituiti nei Consigli dei comuni interessati. La segreteria del comune ne cura la trasmissione ai presidenti degli uffici. Decorso questo termine, le designazioni possono essere comunicate direttamente ai presidenti degli Uffici di sezione per il referendum il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa della votazione, purché prima dell inizio delle operazioni di votazione. Gli stessi atti di designazione consentono ai rappresentanti dei gruppi consiliari di partecipare anche ai lavori dell Adunanza dei presidenti. (art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale 18/2007) (art. 12, comma 4, della legge regionale 28/2007) da venerdì 9 giugno sino a domenica 11 giugno dal venerdì antecedente il giorno della votazione fino al giorno della votazione compreso Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti quotidianamente secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio, previa annotazione nell apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell originale. Nel giorno della votazione gli uffici restano aperti per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle ore 7.00 alle ore 23.00). (art. 22, della legge regionale 28/2007) 7

10 sabato 10 giugno giorno antecedente quello della votazione Inizia il divieto di effettuare: a) la nuova affissione di manifesti o altri stampati di propaganda referendaria; b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini; c) i comizi e le riunioni di propaganda. (art. 75 della legge regionale 28/2007) Scade il termine entro il quale il sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che chiedono di votare nel luogo di cura o di detenzione: a) include i nominativi degli elettori degenti o detenuti negli elenchi per consegnarli ai presidenti degli Uffici delle sezioni nelle cui liste gli stessi sono iscritti; b) rilascia ai richiedenti un attestazione dell avvenuta inclusione negli elenchi previsti alla lettera a). (artt. 38, comma 3 e 43, comma 3, della legge regionale 28/2007) Consegna ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione del materiale occorrente per la votazione, compresi gli elenchi dei degenti e dei detenuti. (art. 24 della legge regionale 28/2007) Ore 16 Il presidente costituisce l ufficio di sezione per il referendum. (art. 27, comma 1, della legge regionale 28/2007) All atto dell insediamento del seggio Il presidente dell Ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria o la direzione del luogo di detenzione, fissa l ora in cui procederà alla raccolta del voto degli elettori degenti o detenuti. (artt. 40, 41, 42 e 43 della legge regionale 28/2007) Presentazione, direttamente ai presidenti dei singoli Uffici di sezione per il referendum, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi consiliari costituiti nei Consigli dei comuni interessati, se non sono stati già presentati al segretario comunale. (art. 12, comma 4, della legge regionale 28/2007) (art 4, comma 2, della legge regionale 18/2007) Alla conclusione di tutte le operazioni sopra indicate il presidente provvede alla chiusura della sala di votazione adottando le misure necessarie per impedire l accesso dall esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala. (art. 27, comma 4, della legge regionale 28/2007) domenica 11 giugno giorno della votazione Continuano ad essere vietati: a) la nuova affissione di manifesti o altri stampati di propaganda referendaria; b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini; c) i comizi e le riunioni di propaganda; (art. 75, della legge regionale 28/2007) 8

11 I comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori diversamente abili il raggiungimento del seggio elettorale. Inoltre, possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l affluenza alle sezioni elettorali. (art. 23, commi 1 e 2, della legge regionale 28/2007) Prima dell inizio della votazione Presentazione, direttamente ai singoli presidenti degli Uffici di sezione per il referendum, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi consiliari costituiti nei Consigli dei comuni interessati presso la sezione medesima, se non sono stati già presentati al segretario comunale. (art. 12, comma 4, della legge regionale 28/2007) (art. 4, comma 2, della legge regionale 18/2007) Il presidente ricostituisce l ufficio di sezione per il referendum, riprende le operazioni e, alle ore 7.00, dichiara aperta la votazione che si protrae fino alle ore (art. 33, della legge regionale 28/2007) (art. 2, comma 2, della legge regionale 18/2007) Ore Il presidente dell ufficio di sezione dichiara chiusa la votazione, effettua le operazioni di riscontro dei votanti e dà inizio alle operazioni di scrutinio. (art. 37, commi 1 e 2, della legge regionale 28/2007) (art. 2, comma 2, della legge regionale 18/2007) (art. 16, comma 4, della legge regionale 22/1988) Immediatamente dopo la conclusione dello scrutinio, presso la sede della prima sezione del comune con il maggior numero di abitanti, si riunisce, in seduta pubblica, l Adunanza dei presidenti. Sulla base dei verbali trasmessi dagli Uffici di sezione per il referendum, l Adunanza dei Presidenti accerta il numero degli elettori che hanno votato, somma i voti favorevoli e quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum e proclama i risultati, dando autonoma evidenza al risultato di ciascun comune. Alle operazioni svolte possono assistere i rappresentanti dei gruppi consiliari costituiti nei Consigli dei comuni interessati, già designati ad assistere alle operazioni degli Uffici di sezione. (art. 3, commi 2 e 3, e art. 4, comma 3, della legge regionale 18/2007) Dopo la proclamazione del risultato del referendum, copia del verbale delle operazioni dell Adunanza dei presidenti, unitamente agli atti degli Uffici di sezione, è consegnata al Servizio elettorale della Regione. (art. 3, comma 4, della legge regionale 18/2007) da lunedì 12 giugno dal giorno successivo a quello della votazione I Sindaci danno notizia dell esito del referendum mediante avviso da pubblicare all albo pretorio on line di ciascun Comune. (art. 58, comma 3, della legge regionale 28/2007) 9

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