PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE Norme per il prelievo venatorio e per la protezione della fauna selvatica omeoterma. Art. 1 Finalità
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- Luisa Bartoli
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1 Gruppo Consiliare Forza Italia Consiglio regionale della Toscana Proposta di Legge n. 210 Prot. n /2.6 del PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE Norme per il prelievo venatorio e per la protezione della fauna selvatica omeoterma Art. 1 Finalità 1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga dello storno (Sturnus vulgaris), ai sensi dell art.9, comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni e delle legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n La presente legge ha anche il fine di disciplinare il prelievo in deroga della specie fringuello (Fringilla coelebs). 3. La presente legge vuole estendere la cacciabilità della specie combattente (Philomachus pugnax). Art.2 Apertura anticipata 1. La Giunta Regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistici-venatori provinciali, su richiesta delle province, l apertura anticipata nel primo giorno utile di caccia del mese di settembre e nella prima domenica successiva, solo da appostamento, alle seguenti specie: storno, tortora, colombaccio, corvidi, merlo, germano, marzaiola, alzavola. Art.3 Condizioni per il prelievo in deroga dello storno Via Cavour, FIRENZE Tel /510 int Fax
2 1. Per fare fronte alle esigenze di salvaguardia delle produzioni agricole, in presenza delle condizioni di cui all art. 9, comma 1, lettera a) della dir. 79/409/CEE, è consentito il prelievo della specie storno, con le modalità di cui all art.3 e nei periodi indicati all art.4, ritenuto che sia prioritario ridurre la presenza dello storno sul territorio della Toscana. Art.4 Modalità del prelievo in deroga dello storno 1. Per la tutela delle produzioni agricole, è consentito il prelievo della specie storno nel periodo compreso tra la prima giornata utile di caccia e l ultimo giorno utile della stagione venatoria. 2. Il prelievo è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana per un massimo di 20 capi giornalieri e 200 capi complessivi per cacciatore con l uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore a dodici. 3. I capi abbattuti dal cacciatore devono essere segnati sul tesserino venatorio regionale negli appositi spazi presenti in ogni pagina. 4. Gli storni provenienti da allevamento sono utilizzabili come richiami per gli abbattimenti. Art.5 Tempi del prelievo in deroga 1. Il prelievo dello storno è consentito dalla prima giornata utile di caccia fino all ultimo giorno utile della stagione venatoria. Art.6 Ambito di applicazione della deroga al prelievo della specie fringuello 1. Sul territorio regionale è consentito il prelievo a carico della specie fringuello (Fringilla coelebs) nel periodo compreso fra il 1 ottobre ed il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il prelievo del fringuello è consentito, con i mezzi di cui all art. 31 della L.R. 3/94, esclusivamente da appostamento, ai cacciatori autorizzati, residenti in Toscana, nell ATC di residenza venatoria, per non più di tre giornate settimanali, per un massimo di 5 capi giornalieri e di 30 capi complessivi per cacciatore per l intero periodo. 3. L autorizzazione al prelievo viene rilasciata automaticamente dal sistema regionale di teleprenotazione del numero massimo di autorizzazioni 2
3 rilasciabili. Il numero di autorizzazione deve essere conservato dal cacciatore ed esibito agli organi di vigilanza. 4. I capi abbattuti dal cacciatore devono essere annotati sul tesserino regionale nell apposita pagina. 5. Al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell applicazione della deroga con la direttiva 79/409/CEE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli Affari Regionali, al Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, al Ministro per l Ambiente, al Ministro per le Politiche Comunitarie, alle competenti Commissioni del Senato e della Camera e all INFS una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico della specie fringuello. Art.7 Estensione del periodo di prelievo della specie combattente 1. Sul territorio regionale è consentito il prelievo, con le modalità attualmente in vigore, della specie combattente (Philomachus pugnax) dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre di ogni anno. Art.8 Controlli 1. La vigilanza sull applicazione della presente legge è affidata agli agenti ed alle guardie di cui cui all art. 51 della L.R. 3/ Alle violazioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla L.157/1992 e dalla L.R. 3/ La Giunta Regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell applicazione delle deroghe con le disposizioni della dir. 79/409/CEE, procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie Locali, al Ministro dell Ambiente e tutela del territorio e del mare, al Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro per le politiche europee, all INFS ed alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo in deroga delle specie di cui sopra. 3
4 Art.9 Sospensione del prelievo 1. La Giunta Regionale, anche su richiesta dell INFS o dei soggetti di cui all art. 2, comma 3 della L.R. 3/1994, può sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni di numero o in presenza di comprovate situazioni di pericolo per la specie oggetto del prelievo medesimo. Art.10 Impianti per la cattura dei richiami vivi 1. La Regione provvede ad autorizzare il rilascio delle licenze per gli impianti di cattura di uccelli a scopo di richiamo ai sensi del D.P.G.R. 13/2004, ex titolo IV artt In via definitiva, l autorizzazione in oggetto viene rilasciata entro e non oltre il 1 ottobre di ogni anno. Maurizio Dinelli Piero Pizzi Rossella Angiolini Alessandro Antichi Paolo Bartolozzi Anna Maria Celesti Stefania Fustagni Paolo Marcheschi Alberto Magnolfi Angelo Pollina 4
5 RELAZIONE INTRODUTTIVA Il presente disegno di legge si propone di semplificare il prelievo in deroga della specie storno, di permettere il prelievo in deroga del fringuello, richiamando la P.d.L. 147, Attuazione dell articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e di estendere il periodo per il prelievo della specie combattente. Nel rispetto dell art. 9 della direttiva comunitaria 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), si vuole semplificare e rendere possibile il prelievo delle succitate specie, al fine da un lato di salvaguardare le colture messe a rischio dallo storno e dall altro di rispettare le tradizioni venatorie toscane consentendo il prelievo del fringuello in un ottica di tutela e conservazione della specie stessa, osservando, quindi, tutte le modalità e i divieti del caso, ma anche salvaguardando i cacciatori che sono sempre stati parte attiva per la tutela del territorio regionale e che sono invece ostacolati da norme sempre più severe e complesse, nonché costretti a cacciare in spazi sempre più ridotti che assomigliano a vere e proprie riserve indiane. 5
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