FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI

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1 CONVENZIONE TRA UNIVERSITA TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO E F.N.A.D.A. FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI L Università Telematica non statale Giustino Fortunato istituita con D.M. 13 Aprile 2006 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 104 alla Gazzetta Ufficiale del 6 Maggio 2006 Serie Generale (di seguito denominata Università), rappresentata dal Prof. Aldo Loiodice nato a Trani (Ba) il 20/05/1941 C. F. LDC LDA 41E 20L 328N domiciliato per la carica di Presidente del Comitato Ordinatore presso la sede della medesima in Viale Raffaele Delcogliano n. 12 Benevento E La FNADA (C.F P. Iva ), soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola, ai sensi del DM 177/2000, con sede ad Attigliano (TR) in Via XXIV Maggio, snc, rappresentata nella persona del Presidente Nazionale, Dott. Gennaro Manna nato a Casalnuovo di Napoli (Na) il 16/08/1954 C.F. MNN GNR 54 M16 B905Y domiciliato presso la sede sociale sopra indicata. PRESO ATTO della legge 28 dicembre 2001 n. 448, articolo 22 comma 13 - la quale prevede che al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all art. 3 del Regolamento emanato con il decreto del Ministro dell Università e della Ricerca Scientifica nr. 509/1999; PRESO ATTO che è interesse della FNADA consentire ai propri iscritti - e a quelli dell ANQUAP associazione sindacale di riferimento - una preparazione di livello universitario ed offrire l opportunità di valorizzare le attività di formazione compiute nell ambito di corsi organizzati direttamente dalla FNADA, mediante il riconoscimento di crediti formativi per il conseguimento di titoli accademici ai sensi di quanto disposto dall art. 22 comma 13 della legge 448/2001 e dal DM 509/1999; 1

2 PRESO ATTO che gli iscritti FNADA e ANQUAP appartengono prevalentemente alle categorie dei Direttori SGA (Area D) e degli Assistenti Amministrativi (Area B) del vigente CCNL del comparto scuola; VISTI i D.D. M.M. 3/11/99 n. 509 e 22/10/04 n. 270, avente ad oggetto il regolamento recante norme concernenti l Autonomia Didattica degli Atenei; VISTA la C. M. 01/06/2006 prot. 149/Segr/DGU/ /06/2006 VISTA la deliberazione del Comitato Ordinatore del 7 Novembre 2006 con la quale è stata approvata la Convenzione tipo; VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza della FNADA dell 11 novembre 2006 con la quale il Presidente è stato autorizzato a sottoscrivere la presente convenzione PREMESSO CHE l Università svolge attività didattica e di formazione, utilizzando innovative metodologie e tecnologie e-learning; i titoli di studio rilasciati dall Università, ai sensi dell Art. 3 del D.M. n. 270/2004: laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca e master universitari di primo e di secondo livello sono validi a tutti gli effetti di legge; l art. 5, comma 7 del suddetto D.M. prevede, che le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia ; la FNADA ha, tra le proprie finalità, anche quello di predeterminare, per i propri iscritti e per quelli dell ANQUAP, le condizioni per il migliore utilizzo delle opportunità formative finalizzate alla valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali; la FNADA intende favorire l acquisizione di una preparazione di livello universitario dei propri iscritti e di quelli dell ANQUAP, le condizioni per il migliore utilizzo delle opportunità formative finalizzate alla valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali; la FNADA intende favorire l acquisizione di una preparazione di livello universitario dei propri iscritti e di quelli dell ANQUAP, anche attraverso la valorizzazione degli studi compiuti, mediante il riconoscimento di crediti formativi, per il conseguimento dei titoli di studio universitari, ai sensi di quanto previsto sempre dal D.M. n. 270/2004; 2

3 L Università e la FNADA (di seguito denominate Parti) intendono collaborare, per un reciproco arricchimento delle tematiche di settore, alla realizzazione e sviluppo, in partenariato, di attività di ricerca coerenti con la specifica competenza distintiva. CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Articolo 1 Il preambolo e le premesse sopra indicate formano parte integrante della presente Convenzione. Articolo 2 Ai fini dell ammissione ai corsi di Laurea l interessato, in ogni caso deve essere in possesso del Diploma di scuola secondaria superiore anche conseguito all Estero e riconosciuto idoneo. Articolo 3 I Crediti Formativi Universitari (C.F.U.) di norma riconosciuti con relazione a conoscenze e abilità professionali certificate e ricondotte a specifiche tipologie professionali nel limite massimo di 60 C.F.U. vengono attribuiti, dalla struttura didattica preposta, per ogni singolo studente. Le predette attività formative devono concludersi con il superamento formale del profitto e risultare coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di laurea. Articolo 4 Coloro che sono ammessi al Corso di Laurea in base alla presente convenzione sono considerati studenti universitari ai tutti gli effetti saranno regolati dalle disposizioni vigenti in materia nell Ordinamento ovvero dalle norme e dai regolamenti che l Università si è data. Articolo 5 Nell ambito della propria autonomia regolamentare l università s impegna ad attivare percorsi formativi mirati ed innovativi ovvero moduli specifici di natura professionalizzante, ovvero percorsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanete e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di I e II livello. Articolo 6 Gli iscritti alla FNADA e all ANQUAP potranno usufruire delle seguenti agevolazioni: 3

4 a) le tasse universitarie richieste, godono di una riduzione del 20% rispetto a quella degli altri studenti e possono essere versate anche in forma rateale (massimo tre soluzioni), senza aggravi. b) l Università s impegna garantire, senza oneri aggiuntivi fino al III o al V anno dal conseguimento del titolo di studio triennale o quinquennale l accesso ai servizi on-line ovvero una costante e tempestiva informazione inerente gli aspetti di aggiornamento professionale. c) La condizione di iscrizione alla FNADA e all ANQUAP sarà certificata dalla FNADA, anche per conto dell ANQUAP; Articolo 7 L Università si impegna ad erogare attività didattiche, formative e di tutoraggio, utilizzando innovative metodologie e tecnologie e-learning e qualificati docenti e tutor. La FNADA si impegna a promuovere e pubblicizzare la presente convenzione e tutte le attività didattiche e formative attivate dall Università, presso i propri associati e quelli dell ANQUAP, privilegiando la comunicazione internet e per . Articolo 8 La presente convenzione, in virtù dell autonomia didattica e scientifica dell Università, si intende automaticamente modificata e integrata, previa formale comunicazione fra le Parti, da successive ed eventuali estensioni riguardanti la collaborazione finalizzata allo sviluppo di attività di ricerca e/o il riconoscimento di crediti formativi universitari, per coloro i quali intendano iscriversi ai Corsi di laurea attivati dall Università, successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione. Articolo 9 Al fine di valutare l efficacia dei risultati conseguiti, attraverso l utilizzo delle opportunità contenute nella presente convenzione, le Parti convengono di costituire uno specifico gruppo di monitoraggio che, coordinato dal Presidente del Corso di laurea, si riunirà almeno trimestralmente, anche con il compito di proporre eventuali correttivi e/o integrazioni. Articolo 10 La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata quinquennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata tacitamente per ulteriori cinque anni se non disdetta da una della Parti, da comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima della data di scadenza. 4

5 Articolo 11 L eventuale recesso di una delle Parti non inficerà i riconoscimenti dei crediti formativi effettuati. Articolo 12 Le spese di bollo, se dovute, e di eventuale registrazione sono a carico della FNADA. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non altrimenti risolvibile è competente il foro di Benevento. Articolo 13 La FNADA, al fine di promuovere l Università Telematica Giustino Fortunato, potrà richiedere con apposita istanza, il patrocinio, il patrocinio gratuito di convegni, di corsi di aggiornamenti e giornate di studio. In ogni caso, a integrazione del percorso formativo, verranno tenuti non meno di due seminari su materie giuridico-economiche che verranno gestiti in collaborazione con la FNADA. Articolo 14 Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non altrimenti risolvibile è competente il foro di Benevento. Benevento 16 Novembre 2006 IL PRESIDENTE DEL COMITATO ORDINATORE F.TO PROF. AVV. ALDO LOIODICE IL PRESIDENTE NAZIONALE F.N.A.D.A. F.TO DR GENNARO MANNA 5

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