COMUNE DI CETONA Provincia di Siena REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI IN ECONOMIA

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1 COMUNE DI CETONA Provincia di Siena All. delibera CC n.55 del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI IN ECONOMIA ART.1 - FINALITA DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure di esecuzione dei lavori che vengono eseguiti in economia da parte dell Amministrazione Comunale, in conformità all Art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e successive modificazioni e integrazioni, e al relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R , n. 207 e s.m.i.. 2. E vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro considerato unitario in più lavori allo scopo di farlo rientrare, per importo e natura, nel campo di applicazione del presente regolamento. ART. 2 - IMPORTO LIMITE DEI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA I lavori in economia sono ammessi fino all importo di Euro (oltre IVA). Il valore dei contratti aperti relativi a lavori di manutenzione (Art. 105 del Regolamento n. 207/2010 e s.m.i.) e dei contratti relativi ai lavori annuali estesi a più esercizi (Art. 198 del Regolamento 207/2010 e s.m.i.) si calcola in base all importo complessivo corrispondente al periodo di validità dei contratti stessi. ART. 3 - MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA 1. I lavori e le provviste in economia, a seconda della loro natura ed importanza, possono essere eseguiti: (Art. 125, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) a) in amministrazione diretta (mano d opera propria o esterna e fornitura di materiali da parte di ditte di fiducia o noleggio dei mezzi di mezzi d opera); b) a cottimo fiduciario; ART. 4 - TIPOLOGIA DEI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA 1. I lavori eseguibili in economia sono individuati nell ambito delle seguenti categorie generali: (Art. 125, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) a) manutenzione o riparazione o modifiche di opere od impianti quando l esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a Euro; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) lavori che non possono essere differiti dopo l infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento delle opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto o in danno degli appaltatori inadempienti, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori. 1. Sono inoltre eseguibili in economia le seguenti categorie di lavori: a) lavori da eseguirsi in economia, previsti nel quadro economico del progetto da affidare in appalto, ma esclusi dall appalto. (Art. 178, comma 1, lettera a) del Regolamento 207/2010 e s.m.i.) 1

2 b) contratti aperti relativi a lavori di manutenzione. (Art. 105 del Regolamento 207/2010 e s.m.i.) c) lavori per i quali l esecuzione è determinata dalla necessità di provvedere d urgenza. (Art. 175, comma 1 del Regolamento 207/2010 e s.m.i.) d) lavori che, in circostanze di somma urgenza, non consentano alcun indugio, entro il limite di Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. (Art. 176, comma 1 del Regolamento 207/2010 e s.m.i.) e) lavori e provviste da eseguirsi d ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze emesse dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio; f) lavori e provviste da eseguirsi d ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori inadempienti. ART. 5 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 1. Il programma annuale dei lavori viene corredato dell elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali sia possibile formulare una previsione, ancorché sommaria. (Art. 125, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) ART. 6 - LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 1. Quando si procede in amministrazione diretta, il Responsabile del Procedimento organizza ed esegue per mezzo del proprio personale, o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati nell Art. 3 del presente Regolamento. (Art. 125, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi e/o le attrezzature eventualmente necessari per la realizzazione dell opera. (Art. 125, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a Euro (oltre IVA). (Art. 125, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 4. L acquisto dei materiali ed il noleggio di mezzi e/o di attrezzature è preceduto da una indagine di mercato fra almeno cinque ditte, ove possibile, di fiducia dell Amministrazione, operanti nei rispettivi settori commerciali, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e rotazione. Le ditte individuate devono essere simultaneamente invitate a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. 5. Il Responsabile del Procedimento negozia l acquisto e il noleggio dei mezzi e/o delle attrezzature con le ditte che hanno offerto, nei rispettivi settori commerciali, le condizioni più vantaggiose sulla base delle offerte presentate. 6. Per l acquisto dei materiali e per il noleggio dei mezzi e/o delle attrezzature d importo singolarmente contenuto entro Euro (oltre IVA), si può procedere ad affidamento diretto a ditte di fiducia dell Amministrazione. 7. E vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro, acquisto o noleggio considerato unitario in più frazioni allo scopo di eludere i limiti del presente articolo. 8. Il contratto di fornitura dei materiali e dei noleggi è regolato secondo quanto disposto nel successivo Art. 12 del presente Regolamento. 9. Le ordinazioni fatte a terzi devono contenere il riferimento al regolamento comunale, al capitolo del bilancio ed all impegno ai sensi dell art. 191 del Testo Unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n Ultimati i lavori, le eventuali economie e tutti i materiali residui resteranno in carico al servizio interessato redigendone apposito verbale che sarà allegato in copia agli atti di contabilità finale. ART. 7 LAVORI A COTTIMO FIDUCIARIO 2

3 1. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata, adottata per l affidamento dei lavori individuati nel precedente Art. 3, di importo non superiore a Euro (oltre IVA). (Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 2. Nel cottimo fiduciario l affidamento è preceduto da una indagine di mercato fra almeno cinque imprese di fiducia dell Amministrazione qualificate per l esecuzione dei lavori oggetto dell affidamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e rotazione. (Art. 125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 3. Le imprese individuate devono essere simultaneamente invitate a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. 4. Il Responsabile del Procedimento negozia il contratto con l impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l aggiudicazione di lavori di uguale importo mediante le altre procedure previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta. 5. Per i lavori di importo fino a Euro (oltre IVA) si può procedere ad affidamento diretto ad una ditta di fiducia dell Amministrazione. E vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro considerato unitario allo scopo di eludere il predetto limite. (Art. 125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 6. Per l esecuzione dei lavori di somma urgenza, che non consentano alcun indugio, si può procedere ad affidamento diretto ad una o più imprese entro il limite di Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. (Art. 176, comma 1 del Regolamento 207/2010 e s.m.i.) 7. Il contratto di cottimo fiduciario, stipulato in forma pubblica amministrativa secondo i limiti di importo indicati nel successivo Art. 12, deve indicare: (Art. 173, comma 1 del Regolamento 207/2010 e s.m.i.) a) l elenco dei lavori e delle somministrazioni; b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l importo di quelli a corpo; c) le condizioni di esecuzione; d) il termine di ultimazione dei lavori; e) le modalità di pagamento; f) le penalità in caso di ritardo e il diritto dell Amministrazione di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell Art. 137 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (La risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all Amministrazione). 8. Gli esiti degli affidamenti tramite cottimo fiduciario sono soggetti ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente (Art. 173, comma 2 del Regolamento 207/2010 e s.m.i.). Quest ultima procedura si riterrà implicitamente espletata con la pubblicazione all Albo Pretorio della relativa determinazione di affidamento del cottimo. Art. 8 - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA 1. L impegno della spesa occorrente per la esecuzione dei lavori in economia viene assunto contestualmente all approvazione del progetto o della perizia sommaria dei lavori secondo le procedure previste dal successivo Art. 9 del presente regolamento. 2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al Responsabile del Procedimento, con obbligo di rendiconto finale. (Art. 125, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 3. Per i lavori in economia nell ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma, l autorizzazione della spesa è direttamente concessa dal responsabile del procedimento. (Art. 174, comma 1 del Regolamento 207/2010 e s.m.i.). 4. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla 3

4 stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d asta. (Art. 174, comma 2 del Regolamento 207/2010 e s.m.i.). ART. 9 PROCEDIMENTO PER L APPROVAZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA 1. Per ciascun lavoro in economia l Amministrazione nomina il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n (Art. 9, comma 1 del Regolamento 207/2010 e s.m.i.). 2. Ogni lavoro da eseguirsi in economia, previsto nel programma annuale dei lavori ai sensi dell Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve essere preventivamente approvato con Determinazione del Servizio Tecnico in base ad un progetto o ad una perizia sommaria dei lavori e delle provviste di importo non superiore a Euro (oltre IVA). 3. Ogni lavoro da eseguirsi in economia, inserito nel bilancio di previsione fra gli stanziamenti per gli interventi non preventivabili ai sensi dell Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve essere preventivamente approvato con Deliberazione della Giunta Comunale in base ad un progetto o ad una perizia sommaria dei lavori e delle provviste di importo non superiore a Euro (oltre IVA). 4. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, sono eseguiti sulla base di una perizia di spesa contenente: a) la descrizione del bene corredata da eventuali elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala; b) capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi; c) computo metrico; d) elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni. 5. Il responsabile del procedimento nella fase di redazione del progetto o della perizia sommaria qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga insufficienti o eccessivi gli elaborati descrittivi e grafici previsti nei precedenti commi, provvede ad integrarli ovvero a modificarli al fine di rendere il progetto adeguatamente sviluppato. 6. Il Responsabile del Procedimento sottopone all esame del Responsabile del Servizio interessato o della Giunta Comunale, secondo le competenze di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, la proposta di approvazione del progetto o della perizia previo espletamento degli adempimenti relativi al conferimento degli incarichi professionali interni od esterni per la progettazione, la direzione dei lavori e le attività accessorie ad esse connesse. 7. Le determinazioni o le deliberazioni che approvano la perizia o il progetto devono in ogni caso indicare particolarmente: a) i lavori, le provviste o le opere che devono essere realizzati; b) l ammontare presunto della spesa ed i mezzi finanziari per farvi fronte; c) la forma di esecuzione in economia (diretta o per cottimo); d) la conformità degli interventi periziati alle tipologie previste dall Art. 3 del presente regolamento; e) gli eventuali pareri di competenza acquisti sul progetto e l asseverazione del progettista sulla eseguibilità dell intervento. 8. L esecuzione dei lavori in economia sarà disposta previa determinazione a contrattare da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell Art. 192 del T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n ART ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 1. Dopo l approvazione della perizia o del progetto esecutivo, il Responsabile del Procedimento sottopone all esame del Responsabile del Servizio interessato la proposta di determinazione a contrattare di cui al precedente Art. 9, comma 8 del presente Regolamento. Egli cura inoltre tutti gli atti relativi alla formazione, 4

5 all aggiudicazione ed alla stipula del contratto, ove previsto, nonché gli adempimenti relativi alle fasi di esecuzione del contratto, vigilanza e controllo dei lavori, fino al certificato di regolare esecuzione o collaudo compreso. 2. Di norma, l inizio dei lavori non potrà avere luogo se non dopo che le determinazioni di aggiudicazione o affidamento siano divenute esecutive. 3. Il Responsabile del Procedimento, nei casi in cui ogni indugio possa rappresentare danno per l Ente o pericolo per l incolumità pubblica, può ordinare l esecuzione dei lavori nei limiti e con le procedure stabilite nei successivi commi 4 e 5 del presente articolo. 4. Lavori di urgenza: Nei casi in cui l esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da un tecnico all uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante (Giunta Comunale) per la copertura della spesa e l autorizzazione dei lavori. (Art. 175 del Regolamento 207/2010 e s.m.i.). 5. Lavori di somma urgenza: In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente comma 4 del presente articolo, l immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. L esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito contestualmente con l affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all Art. 163, comma 5 del Regolamento n. 207/2010 e s.m.i.. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante (Giunta Comunale) che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l opera o il lavoro intrapreso per i motivi di somma urgenza non riporti l approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell opera o dei lavori realizzati. (Art. 176 del Regolamento 207/2010 e s.m.i.). In tal caso la spesa deve essere regolarizzata improrogabilmente entro 30 giorni e, comunque, entro la fine dell esercizio, a pena di decadenza, giusto quanto previsto dall Art. 191, comma 3, del T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n ART. 11 PERIZIE SUPPLETIVE PER MAGGIORI SPESE Ove durante l esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l autorizzazione sulla eccedenza di spesa. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di Euro (oltre IVA). (Art. 177 del Regolamento 207/2010 e s.m.i.). ART CONTRATTI I rapporti contrattuali per l affidamento dei lavori in economia sono così regolati: 1. con le forme previste dall Art. 17 della Legge n e Art. 101 del R.D n. 827 consistenti nell accettazione da parte dell Ente dell offerta quale proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell Art del Codice Civile, nei seguenti casi: a) per l acquisto di materiali ed i noleggi di mezzi e/o di attrezzature necessari per l esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, il cui importo sia singolarmente contenuto entro il limite di Euro (oltre IVA); 5

6 b) per i lavori da affidare a cottimo il cui importo sia contenuto entro il limite di Euro (oltre IVA). 2. con scrittura privata, da registrarsi solo in caso d uso ai sensi dell Art. 5 del DPR n. 131, stipulata dal Responsabile del Servizio interessato senza l assistenza di un Ufficiale rogante, nei seguenti casi: a) per l acquisto di materiali ed i noleggi di mezzi e/o di attrezzature necessari per l esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, il cui importo sia singolarmente superiore a Euro (oltre IVA) e fino alla concorrenza massima di Euro (oltre IVA); b) per i lavori da affidare a cottimo il cui importo sia eccedente il limite di Euro (oltre IVA) e fino alla concorrenza massima di Euro (oltre IVA); 3. con contratto stipulato sotto forma di atto pubblico amministrativo, rogato dal Segretario Comunale e stipulato dal Responsabile del Servizio interessato, soggetto a registrazione ordinaria, nei seguenti casi: a) per l acquisto di materiali ed i noleggi di mezzi e/o di attrezzature necessari per l esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, il cui importo sia singolarmente superiore a Euro (oltre IVA); b) per i lavori da affidare a cottimo di importo superiore a Euro (oltre IVA). ART DIREZIONE DEI LAVORI Alla direzione dei lavori che si eseguono in economia è preposto il Responsabile del Procedimento o lo stesso Responsabile del Servizio Tecnico o altro tecnico dell Amministrazione o un tecnico di fiducia nominato di volta in volta. ART CONTABILITA DEI LAVORI IN ECONOMIA 1. L annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato: (Art. 203, comma 1 del Regolamento 207/2010 e s.m.i.). a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto; b) se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme dell affidatario per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato. 2. L annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate: (Art. 203, comma 1 del Regolamento 207/2010 e s.m.i.): a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni; b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori. 3. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti a quest ultimi. (Art. 204 del Regolamento 207/2010 e s.m.i.) 4. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori. (Art. 205, comma 1 del Regolamento 207/2010 e s.m.i.) 5. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo presenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono un numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, 6

7 indicando il numero d ordine delle partite liquidate. (Art. 205, comma 2 del Regolamento 207/2010 e s.m.i.) 6. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa. (Art. 206 del Regolamento 207/2010 e s.m.i.) 7. I rendiconti mensili sono corredati da certificati sull avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese. (Art. 207, commi 1 e 2 del Regolamento 207/2010 e s.m.i.) 8. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il Responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione. (Art. 208, comma 1 del Regolamento 207/2010 e s.m.i.) 9. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna. (Art. 208, comma 2 del Regolamento 207/2010 e s.m.i.) 10. Se un lavoro eseguito in economia è stato suddiviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni. (Art. 209 del Regolamento 207/2010 e s.m.i.) ART OCCUPAZIONE DI IMMOBILI 1. Qualora per l esecuzione dei lavori in economia si rendano necessarie occupazioni non preordinate all esproprio, prima di effettuarle verrà sempre eseguito, sugli immobili interessati, il verbale di occupazione ed immissione nel possesso e verrà compilato lo stato particellare degli immobili da occupare e, quindi, si provvederà a concordare con i proprietari le relative indennità. 2. In caso di disaccordo, saranno seguite le procedure previste dalle norme di legge in vigore. ART RITARDO IMPUTABILE ALL IMPRESA INADEMPIENZE In caso di ritardo imputabile all impresa o società incaricata dell esecuzione dei lavori in economia, si applicano le penali stabilite nella lettera con cui è stata richiesta l offerta o nel contratto di cottimo. Inoltre, l Amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro e/o delle provviste a spese dell impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo. ART INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA ORGANIZZATIVE 1. Ai sensi dell Art. 4 della legge 241/90, le unità organizzative competenti e responsabili dell istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell adozione del provvedimento finale, sono individuate nei Servizi cui detti lavori spettano per competenza e/o regolamento. 2. Al Responsabile del Servizio Tecnico è affidata, quindi, la responsabilità dei lavori e/o delle provviste eseguiti in economia di propria competenza e/o necessaria al proprio Servizio. ART PUBBLICITA DI REGOLAMENTO 1. Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali che comunque 7

8 eseguono i lavori in economia, dovrà essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione. 2. Altra copia, a norma del T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267, articolo 10, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 3. Di esso dovrà essere fatto sempre richiamo sia nelle lettere di richiesta di preventivi, sia nell atto di affidamento. ART ABROGAZIONE NORME PREVIGENTI Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento. ART RINVIO ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI Per quanto non previsto nel presente regolamento, troveranno applicazione, in quanto applicabili, il vigente regolamento di contabilità di cui al T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267 e le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di esecuzione di lavori pubblici. ART ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all Albo Pretorio. 8

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