Arcidiocesi di Monreale
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- Viola Carletti
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1 Arcidiocesi di Monreale CURIA ARCIVESCOVILE Ufficio diocesano Beni Culturali Ecclesiastici 1 DICEMBRE 2015 CENTRO MARIA IMMACOLATA POGGIO SAN FRANCESCO - MONREALE INCONTRO INFORMATIVO PER I SACERDOTI DELLA DIOCESI DI MONREALE LA VERIFICA DI INTERESSE CULTURALE E IL PROGETTO CEI DI CENSIMENTO INFORMATIZZATO DELLE CHIESE ITALIANE
2 INCONTRO INFORMATIVO PER I SACERDOTI DELLA DIOCESI DI MONREALE LA VERIFICA DI INTERESSE CULTURALE E IL PROGETTO CEI DI CENSIMENTO INFORMATIZZATO DELLE CHIESE ITALIANE VIC - LA VERIFICA DI INTERESSE CULTURALE Cos è Il procedimento di verifica dell interesse culturale è una novità normativa introdotta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per i beni appartenenti agli enti pubblici ed alle persone giuridiche private l interesse culturale non è più oggetto di presunzione per effetto di legge ma deve essere verificato caso per caso, al pari di un bene di proprietà privata. In mancanza dell espletamento della procedura di verifica dell interesse culturale i beni rimangono comunque sottoposti alle disposizione del Codice. L articolo 12 del codice dei beni culturali ci introduce la necessità di operare su ogni singolo edificio la procedura di verifica di interesse culturale: ogni bene immobile, di culto e non, che abbia superato i 70 anni dalla sua edificazione, appartenente alle parrocchie, comprese le donazioni, dovrà possedere il suddetto accertamento. Dovrà essere accertata, in sostanza, l esistenza o meno dell interesse culturale sul singolo bene, ciò servirà principalmente a facilitare la procedura di eventuale alienazione del bene, qualora per il bene sia accertato l interesse culturale la Sovrintendenza dei beni culturali potrà esercitare il diritto di prelazione. In ogni caso si rende necessario l avvio della procedura per ogni bene dal momento che si prospetta l obbligatorietà di presentare l avvenuto accertamento di verifica di interesse culturale anche per la richiesta di nulla osta in soprintendenza e/o per la richiesta di contributo alla CEI per 8x1000. Cosa fare: L Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici diocesano si farà carico delle suddette procedure, previa raccolta dei dati necessari da parte di ogni ente/chiesa, la Sovrintendenza, una volta ricevuta la scheda che da avvio alla procedura di verifica, si pronuncerà entro 120 giorni. Indicazioni per i parroci e sacerdoti: L ufficio chiede la collaborazione di tutti i sacerdoti e parroci per il reperimento del materiale da inserire nella scheda di verifica dell interesse culturale, per farlo sarà dunque necessaria la compilazione del questionario che viene divulgato, scaricabile dal sito della diocesi o disponibile presso l ufficio. Ogni parrocchia dovrà compilare il questionario per ogni ente/chiesa di proprietà della parrocchia, e inviarlo, in formato word, entro 6 mesi a far data da oggi, alla seguente mail: censimentomonreale@gmail.com. Il questionario deve essere compilato da un tecnico di fiducia, qualora ve ne fosse la necessità, l ufficio mette a disposizione tecnici di fiducia che saranno in grado di fornire il questionario dietro un pagamento forfettario convenuto di concerto con questo ufficio.
3 IL PROGETTO CEI DI CENSIMENTO INFORMATIZZATO DELLE CHIESE ITALIANE Premesse In merito alle iniziative promosse dall Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici (UNBC) della Conferenza Episcopale Italiana, con riferimento al canone 1283, n. 2, del codice di diritto canonico, quali l avviamento delle attività di inventariazione dei beni artistici e storici di proprietà ecclesiastica, offrendo alle diocesi italiane contributi, strumenti e sostegno e la del censimento informatizzato delle chiese esistenti nelle diocesi italiane, l Arcidiocesi di Monreale intende avviare il progetto di censimento informatizzato delle chiese per i propri edifici di culto. Oggetto del censimento saranno le 301 chiese degli Enti/Parrocchia che risultano dall elenco chiese già compilato relativo a questa Arcidiocesi. Cos è Verrà redatta una scheda di censimento per ogni singola chiesa della diocesi di Monreale, la scheda, compilata da architetti, sarà pubblicata sul sito e riporterà, oltre ai dati anagrafico/catastali e georeferenziali, tutti gli aggiornamenti relativi ad essa, come contributi ottenuti, lavori eseguiti, adeguamenti liturgici, presenza di barriere architettoniche, impianti realizzati, fotografie, e saranno consultabili on line e a disposizione dell Ufficio e delle parrocchie. Il progetto durerà tre anni e successivamente sarà affiancato dal progetto di inventariazione informatizzata dei beni culturali ( quindi l informatizzazione degli inventari dei beni mobili). L iniziativa si rende necessaria dal momento che a breve la CEI escluderà dalla richiesta di contributo per l 8x1000 le chiese che non avranno pubblicato la scheda di censimento. Inoltre l Ufficio beni culturali, unitamente all ufficio edilizia di culto diocesani, ritengono di fondamentale importanza le suddette iniziative perché volte alla conoscenza e all identificazione di tutti i beni, in questo modo si costituirà, infatti, una banca dati, di immediata consultazione, utile al reperimento di dati anagrafico/catastali, storico/artistici, progettuali, tecnici e grafici. Indicazioni per parroci e sacerdoti: Il contributo dei sacerdoti per questo progetto consisterà unicamente nel collaborare con l apertura della chiesa in sede di appuntamenti concordati preventivamente con il nostro personale, la redazione delle schede di censimento è a carico dell Ufficio Beni Culturali, si ritiene utile tuttavia fornire bibliografia o elementi informativi circa la storia della chiesa. L Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici resta a disposizione per qualunque chiarimento CURIA ARCIVESCOVILE DI MONREALE UFFICIO BENI CULTURALI ECCLESIASTICI VIA ARCIVESCOVADO, MONREALE TEL INT. 21 beniculturali@monreale.chiesacattolica.it censimentomonreale@gmail.com (da utilizzare esclusivamente per l invio del materiale richiesto in questa sede)
4 NORMATIVA: D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, ai sensi dell art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 così come modificato dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dal D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 Art Verifica dell interesse culturale 1. Le cose indicate all articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. (comma così sostituito dall art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011) 2. I competenti organi del Ministero, d ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. 3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall applicazione delle disposizioni del presente Titolo. 5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse. 6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. (comma così modificato dall art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006) 7. L accertamento dell interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo. 8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. (comma così modificato dall art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008) 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. 10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. (comma così sostituito dall art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
5 Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici UNBCE Progetto Censimento Chiese - Cosa è L Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici (UNBCE) della Conferenza Episcopale Italiana promuove il censimento informatizzato delle chiese esistenti nelle diocesi italiane; esso costituisce la prima fase dell inventario dei beni architettonici che, nel tempo, dovrà interessare l intero patrimonio immobiliare di proprietà delle diocesi e degli enti soggetti al Vescovo diocesano (chiese, seminari, episcopi, ecc.). Per l attuazione del censimento, viene messo a disposizione delle diocesi regolarmente iscritte, un sistema on line, che permetterà allo schedatore autorizzato dall incaricato diocesano, di inserire tutti di dati relativi all edificio oggetto di schedatura. Il sistema è appositamente realizzato per la compilazione della scheda di censimento, contiene anche alcune informazioni presenti nella scheda di catalogo dei beni architettonici, elaborata dall Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con le variazioni e le integrazioni introdotte dall UNBC per tenere conto delle peculiari esigenze ecclesiastiche. FAQ A chi è rivolto? Tutte le diocesi italiane che abbiano completato l inventario delle opere d arte o che abbiano schedato più del 50% dei beni mobili presenti nel proprio territorio sono invitate ad intraprendere il censimento delle chiese. E obbligatorio? Il censimento delle chiese non è obbligatorio sebbene ne sia vivamente raccomandata l attuazione. Qualora si non si aderisse al progetto di censimento non sarà possibile localizzare i beni mobili censiti con CeiOA individuandoli nel territorio secondo il metodo contenitore-contenuto. Perché fare il censimento? Il censimento delle chiese è promosso allo scopo di delineare un quadro conoscitivo minimo dei luoghi di culto di proprietà ecclesiastica attraverso una schedatura essenziale agevolando l attività di programmazione degli interventi sugli stessi e per la loro gestione e tutela.
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