Anno 2012 N.RF162 PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
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1 Anno 2012 N.RF162 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 5 OGGETTO PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI RIFERIMENTI D.LGS N. 546 CIRCOLARE DEL 31/07/2012 Sintesi: dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno è prevista la sospensione dei termini processuali del contenzioso tributario (cd. periodo feriale ). L istituto della sospensione: - si applica: per l accertamento con adesione, l'acquiescenza e la definizione delle sole sanzioni; - non si applica: all'adesione al PVC ed all invito al contraddittorio, così come per la conclusione del procedimento della "nuova" mediazione obbligatoria. TERMINI PER PROPORRE RICORSO L art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notifica dell atto impositivo: avviso di accertamento; cartella di pagamento (ove autonomamente impugnabile e pertanto se emessa a seguito di precedente avviso di accertamento). Il termine è perentorio, a pena di decadenza. SOSPENSIONE FERIALE: è prevista una sospensione dei termini processuali del contenzioso tributario: dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, rimandando alla fine di tale periodo la ripresa della decorrenza dei termini il primo giorno successivo al periodo di sospensione, da cui riprende il decorso dei termini processuali è il 16 settembre (Cass. sent del 28/03/1995). COMPUTO DEI GIORNI Secondo il disposto degli artt c. 2 CC e 155 C.P.C., con riferimento ai giorni di calendario : non va conteggiato il giorno iniziale (data notifica avviso) va considerato nel calcolo il giorno finale (60 giorno) Eccezione - giorni liberi : quando il termine è in giorni liberi (es.: per le cd. "memorie"), non si considera l ultimo giorno. Decorso dei termini: se è iniziato prima del periodo feriale: il termine riprende a decorrere dal 16/09 si computa anche il periodo già trascorso prima del 1/08 Giorno iniziale nel periodo feriale: se il giorno iniziale cade nel periodo feriale (notifica il 31/07), il decorso è differito al termine di tale periodo (1 giorno è il 16/09) Giorno finale festivo : la scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo. Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - ATTENZIONE: 16/09/2012 è domenica: se il 60º giorno scade in tale data, il termine è prorogato al 17/09/2012; sabato: non è considerato festivo, in quanto in tale giorno avvengono le notifiche art. 155 c.p.c.
2 Redazione Fiscale Info Fisco 162/2012 Pag. 2 / 5 IN SOSTANZA: se nel periodo 1 agosto - 15 settembre 2012 cade il termine per proporre il ricorso: si terrà conto dei giorni intercorrenti dalla notifica al 31 luglio 2012 e successivamente a partire dal 16 settembre fino al compimento del 60 giorno se nel periodo feriale è notificato l atto: il computo dei 60 giorni per proporre il ricorso decorrerà dal 16 settembre Esempio1 Avviso di accertamento notificato in data 16/07/2012: i decorrono dal 17/07/2012 (non rileva se festivo), dovendosi operare i seguenti conteggi: dal 16/07/2012 al 31/07/2012: 15gg dal 01/08/2012 al 15/09/2012: sospensione dal 16/09/2012 al 30/09/2012: 15gg dal 01/10/2012 al 30/10/2012: 30gg Notifica Accert. Decorso dei 16/07/ /08/ /09/ /10/2012 Esempio2 sospensione 60 giorni Avviso di accertamento notificato in data 10/08/2012: i decorrono dal 16/09/2012 (non rileva il fatto che cade di domenica, in quanto non è il termine finale): dal 11/08/2012 al 15/09/2012: sospensione dal 16/09/2012 al 30/09/2012: 15gg dal 01/10/2012 al 31/10/2012: 31gg dal 01/11/2012 al 14/11/2012: 14gg TUTTI I TERMINI PER PROPORRE RICORSO Notifica 60 gg Notifica 60 gg Notifica 60 gg Notifica 60 gg Notifica 60 gg 01/06/12 31/07/12 16/06/12 30/09/12 01/07/12 15/10/12 16/07/12 30/10/12 01/08/12 14/11/12 02/06/12 16/09/12 17/06/12 01/10/12 02/07/12 16/10/12 17/07/12 31/10/12 14/11/12 03/06/12 17/09/12 18/06/12 02/10/12 03/07/12 17/10/12 18/07/12 01/11/12 15/09/12 14/11/12 04/06/12 18/09/12 19/06/12 03/10/12 04/07/12 18/10/12 19/07/12 02/11/12 16/09/12 15/11/12 05/06/12 19/09/12 20/06/12 04/10/12 05/07/12 19/10/12 20/07/12 03/11/12 17/09/12 16/11/12 06/06/12 20/09/12 21/06/12 05/10/12 06/07/12 20/10/12 21/07/12 04/11/12 18/09/12 17/11/12 07/06/12 21/09/12 22/06/12 06/10/12 07/07/12 21/10/12 22/07/12 05/11/12 08/06/12 22/09/12 23/06/12 07/10/12 08/07/12 22/10/12 23/07/12 06/11/12 (*) GG iniziale: cade nel 09/06/12 23/09/12 24/06/12 08/10/12 09/07/12 23/10/12 24/07/12 07/11/12 periodo feriale e viene 10/06/12 24/09/12 25/06/12 09/10/12 10/07/12 24/10/12 25/07/12 08/11/12 prorogato al 15/09/ /06/12 25/09/12 26/06/12 10/10/12 11/07/12 25/10/12 26/07/12 09/11/12 12/06/12 26/09/12 27/06/12 11/10/12 12/07/12 26/10/12 27/07/12 10/11/12 In GIALLO i termini che 13/06/12 27/09/12 28/06/12 12/10/12 13/07/12 27/10/12 28/07/12 11/11/12 cadono di FESTIVO, 14/06/12 28/09/12 29/06/12 13/10/12 14/07/12 28/10/12 29/07/12 12/11/12 prorogati al primo giorno 15/06/12 29/09/12 30/06/12 14/10/12 15/07/12 29/10/12 30/07/12 13/11/12 non festivo successivo. Si esclude il giorno della notifica e si conteggia il giorno finale 31/07/12 14/11/12 (*)
3 Redazione Fiscale Info Fisco 162/2012 Pag. 3 / 5 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO: l art.22 D.Lgs. n.546/92, prevede che: entro 30 giorni a decorrere dalla data di proposizione del ricorso è obbligatorio il deposito dell originale o della copia conforme/ricorso presso la segreteria della commissione tributaria dal calcolo dei 30 giorni è escluso il periodo feriale tra il 1 agosto e il 15 settembre. Casi: a) tra il 1 agosto e il 15 settembre cade il termine per costituirsi in giudizio: nel calcolo dei 30 giorni si tiene conto dei giorni fino al 31 luglio e quelli a partire dal 16 settembre b) nel periodo feriale inizierebbe a decorrere il termine per costituirsi in giudizio: il calcolo dei 30 giorni si determina a partire dal 16 settembre. L ipotesi è possibile qualora il ricorso venga ugualmente proposto, senza attendere la fine del periodo feriale. Memorie: 20 giorni liberi prima della data dell udienza: memorie aggiuntive 10 giorni liberi prima della data dell udienza: memorie illustrative ACCERTAMENTO CON ADESIONE Presentazione dell Istanza di adesione: il termine di presentazione del ricorso è sospeso di 90 giorni decorrenti dal giorno in cui è depositata l istanza presso l Ufficio. In sostanza: per effetto della sospensione, vi è un allungamento dei termini ordinari per ricorrere, e il soggetto che presenta l istanza di adesione ha 150 giorni utili per proporre il ricorso. Esempio3 Avviso di accertamento notificato il 17/09/2012. Viene presentata istanza di concordato il 30/09/2012: la proposizione dell eventuale ricorso, per effetto della sospensione dei termini per 90 giorni, scadrà il 14/02/2013 come dal seguente calcolo: giorni fino alla presentazione dell'istanza di adesione (avvenuta il 30/09/2012), escludendo ai fini del computo il giorno iniziale: 13 gg periodo di sospensione dei termini per 90 giorni (dal 1/10/2012 al 29/12/2012): - i giorni successivi al periodo di sospensione riprendono a decorrere dal 30/12/2012 e fino alla data di scadenza per la proposizione del ricorso (14/02/2013): 47 gg TOTALE 60 gg CUMULO DELLE SOSPENSIONI: i 90 giorni di sospensione possono sommarsi con i giorni di sospensione dovuti al periodo feriale (CM 235/97 e RM 159/1999). In sostanza: nell accertamento con adesione si possono sovrapporre 2 tipi di sospensioni: 1) sospensione feriale: che si applica: sia per la proposizione dell istanza di adesione (se l accertamento è notificato nel periodo feriale o in prossimità di esso; infatti la richiesta di adesione va avanzata entro lo stesso termine entro cui si dovrebbe proporre ricorso) sia per la proposizione del ricorso (se il termine per proporre l adesione - di cui al punto precedente - è intervenuta prima del periodo feriale) 2) l ordinaria sospensione per la proposizione del ricorso (90gg) una volta richiesta l adesione da parte del contribuente (art. 6 D.Lgs. 218/1997)
4 Redazione Fiscale Info Fisco 162/2012 Pag. 4 / 5 Esempio4: accertamento notificato in data 30/07/2012: istanza di adesione presentata il 10/11/2012 (entro i, considerato il periodo feriale): Sul termine finale, non rileva il dal 30/07/12 al 31/07/12 (gg decorsi precedenti l Istanza): 1gg fatto che l istanza sia presentata dal 01/08/12 al 15/09/12 (periodo di sospensione feriale): - dal 16/09/12 al 13/11/12 (gg decorsi precedenti l Istanza): 59gg prima del termine ultimo (i 90gg non decorrono dal 10/11, ma comunque dal 13/11) dal 14/11/12 al 12/01/13 (sospensione per l adesione): 90gg Esempio5: accertamento notificato in data 05/08/2012: dal 05/08/12 al 15/09/12 (periodo di sospensione feriale): - dal 16/09/12 al 14/11/12 (gg decorsi precedenti l Istanza): dal 15/11/12 al 12/02/13 (sospensione per l adesione): 90gg Esempio6: accertamento notificato in data 20/03/2012; il contribuente presenta istanza di adesione il 1/04/2012 (entro i ): dal 21/03/12 al 31/03/12 (gg decorsi precedenti l Istanza): 11gg dal 01/04/12 al 29/06/12 (periodo di sospensione di 90gg): - dal 30/06/12 al 31/07/12 (gg decorsi fino alla sospensione feriale): 32gg dal 01/08/12 al 15/09/12 (periodo di sospensione feriale): - dal 16/09/12 al 02/10/12 (gg successivi alla sospensione feriale): 17gg Notifica Ist. Adesione Termine 1/08/2010 1/08/ /09/ /09/2010 sospensione 90gg + 46 gg 60 gg MEDIAZIONE OBBLIGATORIA In relazione alla mediazione (v. Info Fisco 075 e 076/2012) la sospensione del periodo feriale: A) si applica al termine di per la proposizione dell istanza di mediazione (CM 22/2012) B) non si applica nel corso della procedura di mediazione vera e propria, che deve pertanto concludersi comunque nel termine di 90 giorni (trattandosi di una "fase amministrativa e non processuale" - CM 22/2012). N.B.: si noti la differenza rispetto all'analogo procedimento di accertamento con adesione (anch'esso certamente in "fase amministrativa e non processuale"), dove invece opera la sospensione estiva. MEDIAZIONE OBBLIGATORIA SOSPENSIONE FERIALE PER IL TERMINE DI PROPOSIZIONE DELLA MEDIAZIONE (60GG) NESSUNA SOSPENSIONE FERIALE PER LA CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE (90GG)
5 Redazione Fiscale Info Fisco 162/2012 Pag. 5 / 5 ACQUIESCENZA - DEFINIZIONE IN VIA BREVE ADESIONE A PVC E CONTRADDITTORIO La sospensione feriale incide in modo differenziato a seconda dei diversi istituti. ACQUIESCENZA (art. 15 c.2 D.lgs. 218/97): in presenza di: rinuncia ad impugnare l avviso di accertamento rinunciare a presentare l istanza di adesione (in caso di notifica di avviso di accertamento/rettifica non preceduto dall invito da parte dell Ufficio a comparire) è ammesso il pagamento del dovuto (con la riduzione a 1/6 delle sanzioni): entro il termine per proporre ricorso (60 gg) con applicazione della sospensione per periodo feriale DEFINIZIONE IN VIA BREVE (art. 16 c. 3 D.lgs. 472/97): in presenza di avviso di accertamento non preceduto da un PVC/Invito al contraddittorio definibili: - spetta la riduzione delle sanzioni a 1/3 - in presenza di pagamento entro il termine per proporre ricorso (60 gg) - con applicazione della sospensione per periodo feriale Esempio7: Atto di contestazione notificato in data 10/07/2012; il termine entro cui procedere alla definizione agevolata è il 24/10/2012: dal 11/07/2012 al 31/07/2012 dal 01/08/2012 al 15/09/2012 dal 16/09/2012 al 30/09/2012 dal 01/10/2012 al 24/10/ gg sospensione 15gg 24gg ADESIONE AL PVC o ALL INVITO AL CONTRADDITTORIO: in presenza di 1) invito al contraddittorio definibile (art. 5 c. 2 D.lgs. 218/97) - spetta la riduzione delle sanzioni a 1/6 - in presenza di pagamento entro il termine di 15gg dalla convocazione - NON si applica la sospensione per periodo feriale 2) processo verbale definibile (art. 5-bis D.lgs. 218/98) - spetta la riduzione delle sanzioni è a 1/6 - in presenza di pagamento entro il termine di 30gg dalla notifica del PVC - NON si applica la sospensione per periodo feriale ADEMPIMENTI ESCLUSI DA SOSPENSIONE La sospensione riguarda: i termini processuali non anche ad altri adempimenti, tra i quali: - notifica di atti (accertamenti, cartelle, ecc.) - presentazioni di dichiarazioni - versamenti di imposte e tributi (spesso prorogati con norma speciale).
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