Tribunale Torre Annunziata - Danno morale: valutazione equitativa del giudice

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Tribunale Torre Annunziata - Danno morale: valutazione equitativa del giudice"

Transcript

1 Il Tribunale di Torre Annunziata- sez. Castellammare di Stabia - con la sentenza in esame ha ritenuto che " il danno morale, oltre ad avere una sua autonomia ontologica rispetto al danno biologico, ha anche autonomia risarcitoria rispetto a quest ultimo, per cui la sua liquidazione non può giammai essere vincolata ad una mera percentuale tabellare del danno biologico, ma va valutata equitativamente dal giudice di merito in base al suo prudente e circostanziato apprezzamento". Responsabilità del CTU per omessa valutazione delle spese mediche e successiva rimessione degli atti al Presidente del Tribunale (Tribunale Torre Annunziata - sentenza ). Repubblica italiana in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE DIST. DI CASTELLAMMARE DI STABIA In composizione monocratica, in persona del dott. ANGELO SCARPATI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 000/ / 8

2 TRA Ddd Ggg Mauro, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall avv. Aaa Fff, ed elett.te dom.to presso lo studio di detto difensore in xxx alla via xxx n. 00 RICORRENTE NEI CONFRONTI DI Ddd Ggg Francesco Sss, con residenza come in ricorso CONVENUTO CONTUMACE NONCHE Società Assicurazione spa, in pers. del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall avv. III Ggg giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso,ed elett.te dom.ta presso lo studio di detto difensore in Sorrento alla yyy n. 00 CONVENUTA OGGETTO: risarcimento danni a terzo trasportato da circolazione stradale di autoveicolo. CONCLUSIONI: come da atti di causa e da verbale d udienza del / 8

3 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto Ddd Ggg Francesco Sss, il quale, pur ritualmente evocato nel presente giudizio, non si è in esso costituito é è altrimenti comparso. Ancora in via preliminare, devono esaminarsi le eccezioni sollevate dalla convenuta costituita: esse non sono fondate e vanno rigettate. In primo luogo, infatti, il ricorso risulta procedibile, ai sensi degli artt. 20 e 22 L. 990/1969, alla stregua dell atto di messa in mora contenuto nella raccomandata del ricevuta dalla Società Assicurazione spa in data , nonché dell integrativa missiva del ricevuta dalla Società Assicurazione spa in data ( entrambe prodotte in atti dal ricorrente). In secondo luogo, non è fondata l eccezione di inapplicabilità, alla fattispecie de quo, dell art. 141 D. Lgs. 209/2005. È noto, infatti, che il terzo trasportato ha diritto ad essere risarcito dall assicuratore del vettore, a prescindere da qualsiasi accertamento in punto di responsabilità: in questo senso dispone inequivocamente il citato art. 141 comma 1 del D.Lgs. n. 209/2005, secondo cui salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140. In questo senso, invero, deve concludersi che la citata disposizione, a stretto rigore di logica e in base alla sua formulazione letterale, impone che l impresa assicuratrice del vettore risarcisca il passeggero sulla base di una regola no-fault, secondo quindi uno schema che prescinde dalla colpa. 3 / 8

4 Più precisamente la compagnia assicurativa del vettore pagherà al passeggero danneggiato l intero indennizzo, sia che il danno si sia verificato per colpa del conducente del veicolo assicurato, sia che dipenda da responsabilità del conducente del veicolo antagonista, sia infine che possa condursi a responsabilità concorsuale dei soggetti coinvolti nel sinistro: il pagamento, infatti, viene effettuato con animo di rivalsa nei confronti dell ente assicuratore del responsabile e la rivalsa potrà riguardare l intero ristoro del danno (intero indennizzo) o la quota di concorsualità nel danno da ascrivere alla rilevanza delle rispettive colpe. Nel merito la domanda della ricorrente è fondata nei limiti di seguito precisati. Le circostanze di tempo e di luogo dell incidente nonché la dinamica del sinistro, così come esposte in ricorso, hanno trovato piena conferma nelle esaurienti, concordi ed univoche deposizioni rese dal testimone escusso all udienza del , nonché nelle risultanze del verbale redatto dalla polizia Municipale di Castellammare di Stabia immediatamente dopo il verificarsi dell evento. Emerge, dunque, inquivocamente, che il ricorrente era trasportato, nell immanenza del sinistro de quo, sul ciclomotore di proprietà del convenuto Ddd Ggg Francesco Sss, e condotto da Ddd Ggg Antonio: quest ultimo, al fine di schivare un ciclomotore che si immetteva, senza concedere la dovuta precedenza, sulla corsia percorsa dal veicolo da lui condotto, perdeva l equilibrio, rovinando al suolo e cagionando la caduta propria e del trasportato Ddd Ggg Mauro odierno ricorrente. Le lesioni riportate dal Ddd Ggg Mauro, ovvero trauma addominale con sospetta lesione interna, trauma cranio-facciale, ferite da taglio al gomito destro e ginocchio sinistro, ed il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra descritto sono comprovati dalle deposizioni rese a riguardo dal testimone Fff e, soprattutto, dalla documentazione medica prodotta in atti dalla ricorrente (vedi in particolare referto di Pronto Soccorso dell Ospedale S. Leonardo del ) e dalle risultanze dell espletata CTU. Per quanto attiene, infine, alla quantificazione del danno alla persona riportato dal ricorrente ritiene questo giudicante di condividere le valutazioni espresse dal CTU per la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza con la documentazione medica prodotta dall istante. 4 / 8

5 Il danno biologico da invalidità permanente subito dal ricorrente è pari, dunque, al 10 %, la ITT va stimata in gg. 15, la ITP al 50 % in gg. 30, la ITP al 25 % in gg. 30. Al fine, tuttavia, di procedere alla precisa quantificazione monetaria, a favore dell istante, del danno biologico e del danno non patrimoniale dallo stesso subìto ( nelle sue varie forme: danno morale, esistenziale, estetico ecc), nonchè della invalidità temporanea, totale e parziale, a questi occorsa, lo scrivente giudice ritiene di dovere fare applicazione, anzitutto, dei principi desumibili dalle ormai note sentenze delle SS.UU. Cass. dell ( nn ), secondo cui il danno morale, oltre ad avere una sua autonomia ontologica rispetto al danno biologico, ha anche autonomia risarcitoria rispetto a quest ultimo, per cui la sua liquidazione non può giammai essere vincolata ad una mera percentuale tabellare del danno biologico, ma va valutata equitativamente dal giudice di merito in base al suo prudente e circostanziato apprezzamento. Ciò premesso, nel caso che ci occupa, si ritiene del tutto equo ed opportuno, in un ottica di corretta personalizzazione del danno morale, fare applicazione delle Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell integrità psico-fisica, recentissimamente aggiornate in base agli indici ISTAT costo vita nel periodo È noto che le citate tabelle prevedono un range di liquidazione del danno non patrimoniale tra un valore minimo ed un valore massimo per ciascun punto percentuale: con il valore minimo il giudice liquida un importo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini medi, e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva; trattasi, dunque, di pregiudizi che possono ritenersi provati, anche presuntivamente ex art. 115 cpc, una volta accertato il grado di menomazione psico-fisica da parte del CTU medico-legale. Analogo discorso vale per la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla inabilità temporanea, totale e parziale. Orbene, nel caso che ci occupa, deve farsi esclusivamente applicazione del valore minimo ( corrispondente al livello medio standardizzato) per il ristoro del danno non patrimoniale, che, dunque, per ogni punto percentuale ( e per ogni giorno di ITT e di ITP), è pari ad un aumento dello stesso nella misura percentuale del 25 %; non può farsi applicazione, di contro, 5 / 8

6 dell ulteriore aumento ( fino al 50 %, secondo le Tabelle di cui sopra), in quanto esso è subordinato alla specifica prova- nell ipotesi de quo, non affatto assolta- delle particolari condizioni soggettive del danneggiato, cioè degli specifici pregiudizi relazionali ed esistenziali patiti dalla vittima. Tenuto conto della tipologia delle lesioni subite, deve ritenersi che le stesse non abbiano determinato ( come ha riconosciuto il CTU) una incidenza sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente. In applicazione dei criteri di cui alle aggiornate Tabelle milanesi, tenuto conto dell età del danneggiato all epoca del sinistro (18 anni), i 10 punti di danno biologico vanno quantificati all attualità in euro ,00. Sempre sulla base di dette tabelle aggiornate i 15 giorni di ITT vanno quantificati in euro 1.365,00 ( 91 x 15), i 30 giorni di ITP al 50% in euro 1.365,00 (45,50 x 30) e i 30 gg di ITP al 25 % in euro 22,75 (682,50 X 30). Da ultimo, va affrontata la questione della liquidazione delle spese mediche sostenute dal ricorrente. Invero, dall esame della documentazione versata in atti, emerge inequivocamente come lo stesso, in conseguenza del grave sinistro di cui è causa, ebbe a sostenere spese mediche documentate per un complessivo ammontare di euro 448,61 ( non deve tenersi conto soltanto di una fattura in quanto oggetto di duplicazione); di contro, il CTU conclude ( v. pag. 6 della CTU) nel senso che non vi sono spese mediche sostenute e debitamente documentate durante il periodo infortunistico. Orbene, non vi è chi non veda la grave e palese negligenza in cui, a sommesso avviso dello scrivente, sarebbe incorso il nominato CTU, il quale nemmeno si è avveduto della pur corposa documentazione medica versata in atti e attestante le spese mediche sostenute dal ricorrente; al più, il CTU avrebbe potuto non tenerne conto, in quanto non eziologicamente riferibili al decorso dell infortunio di cui è causa, ma nemmeno su questo punto esso CTU ha ritenuto opportuno pronunciarsi. 6 / 8

7 Per quanto detto, lo scrivete giudice rimette gli atti del presente giudizio al sig. Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, affinché valuti l opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti del nominato CTU dott. Ggg Ggg. L ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta al ricorrente è dunque pari ad euro ,11, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto in euro ,00 ed annualmente rivalutata secondo l indice istat (prezzi foi senza tabacchi), dalla data del sinistro ( ) a quella di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di euro ,11. Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale. In ordine al regolamento delle spese processuali, le stesse, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza del convenuto contumace e della compagnia assicuratrice convenuta e si liquidano a loro carico, in via solidale, come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist. di Castellammare di Stabia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: A) Condanna Ddd Ggg Francesco Sss e la Società Assicurazione spa, in pers. del legale rapp.te p.t., in solido fra loro, al pagamento in favore di Ddd Ggg Mauro, della somma di euro ,11, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto in euro ,00 ed annualmente rivalutata secondo l indice istat (prezzi foi senza tabacchi), dalla data del sinistro ( ) a quella di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di euro ,11 ; B) Condanna Ddd Ggg Francesco Sss e la Società Assicurazione spa, in pers. del legale 7 / 8

8 rapp.te p.t., in solido fra loro, al pagamento in favore di Ddd Ggg Mauro, delle spese processuali che liquida in complessivi 3.349,00, di cui 408,00 per spese, 1.326,00 per diritti ed 1.615,00 per onorario, oltre rimb. forf. spese generali del 12,50 % su diritti ed onorario, oltre iva e cpa, con attribuzione; C) Pone definitivamente a carico di Ddd Ggg Francesco Sss e della Società Assicurazione spa, in pers. del legale rapp.te p.t., in solido fra loro, le spese di CTU già liquidate in complessivi 345,00, oltre iva e contrib. cassa profess.; D) Rimette gli atti del presente giudizio al sig. Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, affinché valuti l opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti del nominato CTU dott. Ggg Ggg. Castellammare di Stabia, Il Giudice dott. Angelo Scarpati 8 / 8

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A L'attore, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito presso l'abitazione di una conoscente assicurata contro gli infortuni domestici, ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione che

Dettagli

Le Tabelle del Tribunale di Milano 2009 Milano, 13 ottobre Lorenzo Vismara GenRe

Le Tabelle del Tribunale di Milano 2009 Milano, 13 ottobre Lorenzo Vismara GenRe Le nuove Tabelle del Tribunale di Milano Analisi e confronto Lorenzo Vismara Responsabile Sinistri GenRe Italia Sommario Principi espressi dalle SS.UU. nelle sentenze dell 11 novembre 2008 Le nuove Tabelle

Dettagli

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Abstract: In caso di sinistro stradale, l intervenuta accettazione, da parte dell automobilista danneggiato, di una somma di denaro corrispostagli dall assicuratore del soggetto responsabile del sinistro

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO N. R.G. 16000008/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO DECIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Gentile ha pronunciato la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA BOZZE DI STAMPA 10 ottobre 2017 N. 1 SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA Modifiche alle disposizioni per l attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO Onde evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest ultimo non va liquidato in percentuale del primo, ma occorre procedere ad

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA N. 880/2011 Ruolo Generale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 339 Anno 2016 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: D'AMICO PAOLO Data pubblicazione: 13/01/2016 SENTENZA sul ricorso 7359-2013 proposto da: FOIS LUIGI FSOLGU80S181452K, considerato

Dettagli

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito)

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito) La mancata indicazione del paese di immatricolazione del veicolo estero, presunto danneggiante, equivale alla mancata identificazione del veicolo. Richiesta risarcimento di danni a cose: inapplicabilità

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA IN ITALIA. Damiano Spera

IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA IN ITALIA. Damiano Spera IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA IN ITALIA Damiano Spera Fonti normative e giurisprudenza Principi costituzionali (art. 2, art. 32 Cost.) Codice civile: art. 2059 c.c.: danno morale soggettivo risarcibile

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Avvertenza... Pag. V PARTE I LA RESPONSABILITÀ CIVILE. Capitolo I LA RESPONSABILITÀ CIVILE NELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

INDICE SOMMARIO. Avvertenza... Pag. V PARTE I LA RESPONSABILITÀ CIVILE. Capitolo I LA RESPONSABILITÀ CIVILE NELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI INDICE SOMMARIO Avvertenza... Pag. V PARTE I LA RESPONSABILITÀ CIVILE LA RESPONSABILITÀ CIVILE NELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI 1. L illecito civile da circolazione stradale: l art. 2054 c.c. in generale...

Dettagli

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene riconosciuta la solidarietà tra le parti a di là della statuizione delle spese di causa liquidate in sentenza

Dettagli

Indennizzo diretto: spese legali dovute

Indennizzo diretto: spese legali dovute Indennizzo diretto: spese legali dovute La Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza 19 febbraio 2016, n. 3266, conferma il proprio indirizzo esegetico, ribadendo che, in materia di procedura di

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE QUARTA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE QUARTA Tribunale di Verona Sentenza 7.5.2010 (Composizione monocratica Giudice RIZZUTO) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE QUARTA Il Tribunale di Verona, in

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente S E

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TURCO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TURCO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1063-A PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato TURCO Modifiche al codice civile,

Dettagli

Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione

Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione Tribunale di Lecce - Sezione Civile - Sentenza n. 1119 del 22 giugno 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL

Dettagli

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 la dott.ssa Diana

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 la dott.ssa Diana N. 05221/2015 REG.PROV.COLL. N. 06637/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente

Dettagli

Cass. n /2010: Omessa trascrizione della vendita del veicolo al PRA: responsabilità dell'intestatario

Cass. n /2010: Omessa trascrizione della vendita del veicolo al PRA: responsabilità dell'intestatario Cass. n. 21009/2010: Omessa trascrizione della vendita del veicolo al PRA: responsabilità dell'intestatario Della mancata trascrizione della vendita del veicolo, risponde del sinistro l'intestatario essendo

Dettagli

Firmato Da: ARIENZO MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1156b9

Firmato Da: ARIENZO MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1156b9 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - VI SEZIONE CIVILE - In persona del giudice dott.ssa Maria Luisa Arienzo, ha pronunciato, ai sensi dell art. 702 bis c.p.c., la seguente ORDINANZA nella causa civile di

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A. Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria GIUDICE DI PACE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A. Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria GIUDICE DI PACE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA Sentenza del Giudice di pace di Napoli avv.nicola Di Foggia del 14/01/2011 sull'improponibilità della domanda per mancato invio della messa in mora alla compagnia assicurativa del responsabile civile Autore:

Dettagli

DANNI MICROPERMANENTI DA SINISTRO STRADALE

DANNI MICROPERMANENTI DA SINISTRO STRADALE DANNI MICROPERMANENTI DA SINISTRO STRADALE Premessa... XI 1 TAMPONAMENTO: INDENNIZZO DIRETTO E RISOLUZIONE GIUDIZIALE DELLA CONTROVERSIA La questione... 1 Analisi dello scenario... 1 Inquadramento strategico...

Dettagli

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del

Dettagli

INDICE INDICE INDICE. Titolo I APERTURA DEL SINISTRO E ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE DI DEFINIZIONE

INDICE INDICE INDICE. Titolo I APERTURA DEL SINISTRO E ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE DI DEFINIZIONE Prefazione... Pag. 13 Titolo I APERTURA DEL SINISTRO E ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE DI DEFINIZIONE Schema...» 17 1. Denuncia di sinistro (art. 143, d.lgs. 209/2005) 2. Invito al danneggiante a fornire i dati

Dettagli

Insidia stradale. Danno evitabile con la normale diligenza: colpa concorrente del danneggiato (M. Marches

Insidia stradale. Danno evitabile con la normale diligenza: colpa concorrente del danneggiato (M. Marches Nella sentenza in commento il Giudice di Pace ha ritenuto che in tema di lesioni a seguito di incidente stradale affinché le condizioni della strada assumano un esclusiva efficienza causale dell'evento,

Dettagli

LA FASE STRAGIUDIZIALE

LA FASE STRAGIUDIZIALE INDICE SOMMARIO Presentazione... 5 LA FASE STRAGIUDIZIALE Normativa di riferimento 1. Provv. (Isvap) 13 dicembre 2002, n. 2136. Approvazione del modulo di denuncia di sinistro per l assicurazione obbligatoria

Dettagli

COMUNE DI MILETO (Provincia di Vibo Valentia)

COMUNE DI MILETO (Provincia di Vibo Valentia) COPIA COMUNE DI MILETO (Provincia di Vibo Valentia) AREA AMMINISTRATIVA Determinazione N. 184 del 24.9.2013 Oggetto: Costituzione impegno di spesa e liquidazione vertenza Comune Mileto / Sig. Ozimo Antonio.

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00105/2013 REG.PROV.COLL. N. 00296/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA PROVINCIA DI BRINDISI

CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA PROVINCIA DI BRINDISI CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA PROVINCIA DI BRINDISI SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE COPIA DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N 2079 Registro Generale DEL 03/11/2017 OGGETTO: APPELLO PROMOSSO DAL SIG. BELLO

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XI. Capitolo I CIRCOLAZIONE STRADALE E RESPONSABILITÀ CIVILE

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XI. Capitolo I CIRCOLAZIONE STRADALE E RESPONSABILITÀ CIVILE INDICE SOMMARIO Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XI Capitolo I CIRCOLAZIONE STRADALE E RESPONSABILITÀ CIVILE 1. L «atto di circolazione»: una definizione «elastica»... Pag. 1 1.1....(Segue):

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 21789 Anno 2016 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 28/10/2016 SENTENZA sul ricorso 7976-2013 proposto da: VERNA TOMMASO 01775440694,

Dettagli

Nota a cura dell' Avv. Luca Tantalo

Nota a cura dell' Avv. Luca Tantalo CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, sentenza n. 5770 dell'8 febbraio 2010 [risarcimento dei danni morali ag Nota a cura dell' Avv. Luca Tantalo Con la sentenza n. 5770 dell 8 febbraio 2010, depositata il 10

Dettagli

Presentazione...» XIII PARTE I TUTELA IN SEDE CIVILE. Paolo Russo CAPITOLO I LA RESPONSABILITÀ

Presentazione...» XIII PARTE I TUTELA IN SEDE CIVILE. Paolo Russo CAPITOLO I LA RESPONSABILITÀ INDICE GENERALE Presentazione...» XIII PARTE I TUTELA IN SEDE CIVILE Paolo Russo CAPITOLO I LA RESPONSABILITÀ NELL INFORTUNISTICA STRADALE 1. L art. 2054 c.c. e la colpevolezza...» 3 1.1. Primo comma.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO N. R. G. 2754 / 2012 All esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l esposizione delle ragioni di

Dettagli

Le diverse componenti del danno in conseguenza di sinistro risarcibile in ambito di responsabilità civile. Avv. Sostene Invernizzi

Le diverse componenti del danno in conseguenza di sinistro risarcibile in ambito di responsabilità civile. Avv. Sostene Invernizzi Le diverse componenti del danno in conseguenza di sinistro risarcibile in ambito di responsabilità civile Avv. Sostene Invernizzi Il danno risarcibile Danno patrimoniale Danno non patrimoniale Danno per

Dettagli

SENTENZA. XX - Attore appellante - rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Pennisi e T. Virgili del Foro di Modena

SENTENZA. XX - Attore appellante - rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Pennisi e T. Virgili del Foro di Modena [APP Giud PACE] Circolazione stradale Colpa: prova liberatoria Immissione nella circolazione con manovra di svolta a sinistra Sinistro Presunzione di responsabilità - Prova liberatoria indiretta - Nesso

Dettagli

Art. 148 CdA - Mancato invio del certificato di guarigione con o senza postumi: improponibilità della doma

Art. 148 CdA - Mancato invio del certificato di guarigione con o senza postumi: improponibilità della doma La richiesta di risarcimento danni, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 209/2005, deve contenere, tra l'altro, il certificato di guarigione con o senza postumi. In mancanza solo l'espletamento della visita

Dettagli

COMUNE DI TAURIANOVA PROVINCIA DI RC Codice Fiscale Piazza Libertà

COMUNE DI TAURIANOVA PROVINCIA DI RC Codice Fiscale Piazza Libertà COPIA COMUNE DI TAURIANOVA PROVINCIA DI RC Codice Fiscale 82000670800 Piazza Libertà Deliberazione n 23 in data 18/06/2009 Pubblicata il Immediatamente eseguibile SI [ X ] NO [ ] VERBALE DI DELIBERAZIONE

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro In persona del giudice dott. Flavio Baraschi, all udienza dell 29.3.2016 ha pronunciato la seguente

Dettagli

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA Abstract. L art. 33 della Convenzione di Montreal, ratificata dall Italia con l. n. 12 del 2004, nell individuazione del foro competente per le controversie in materia di trasporto aereo internazionale,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI. Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI. Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al N.71/12 R.G., avente ad oggetto opposizione

Dettagli

I rischi nell ambito delle attività edili di demolizione - profili di Responsabilità Civile

I rischi nell ambito delle attività edili di demolizione - profili di Responsabilità Civile La sicurezza sul lavoro: I rischi nell ambito delle attività edili di demolizione - profili di Responsabilità Civile 17/10/2009 La gestione del rischio 1. Analisi del rischio - Quali sono i punti critici?

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 9 05/11/2013 18.47 N. 03711/2013 REG.PROV.COLL. N. 03105/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato

Dettagli

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli 1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 237 del 05-03-2013 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 241 del 04-03-2013 Determinazione n. 56 del 21-02-2013 Settore

Dettagli

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Servizio Sanitario Regionale Basilicata Azienda Sanitaria Locale di Potenza NUMERO 2016/00525 DEL 05/08/2016 Collegio Sindacale il 05/08/2016 OGGETTO Mediazione ex

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente S E N T

Dettagli

Cassazione, Sez. III, 12 ottobre 2010, n. 21011. (Pres. Varrone Rel. Filadoro) Svolgimento del processo

Cassazione, Sez. III, 12 ottobre 2010, n. 21011. (Pres. Varrone Rel. Filadoro) Svolgimento del processo In tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito) Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace, aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in quanto, atteso che la procura alle liti

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente TAR CAMPANIA NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 7/1/2016 n. 4 Pres. FF. Corciulo, est. Andolfi Decisum: sulla declaratoria del silenzio serbato da un Comune in ordine alla diffida inviata da una ditta concessionaria

Dettagli

I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi

I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi Autore: Perrotta Giulio In: Diritto civile e commerciale 1. Premessa In tema di risarcimento del danno per debiti di valore (es. incidente stradale),

Dettagli

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; Pubblicato il 27/09/2016 N. 01397/2016 REG.PROV.COLL. N. 00815/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pronunciato

Dettagli

Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima

Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima La sospensione della patente di guida, ex art. 223, 2 comma, C.d.S., ha natura cautelare e deve intervenire in tempi ragionevoli. Il Giudice di Pace di Gallarate annulla il provvedimento di sospensione

Dettagli

CITTÀ di AVIGLIANA Provincia di TORINO

CITTÀ di AVIGLIANA Provincia di TORINO Estratto DETERMINAZIONE N. 60 del 07/03/2013 Proposta n. 60 Oggetto: DD.II. CIETTO STEFANO E TOTARO ROBERTO. OPPOSIZIONE E NOMINA DEL LEGALE DELL AC NELLA PERSONA DELL AVV. ANTONIO CICCIA E IMPEGNO DI

Dettagli

Cassazione, sez. III, 3 maggio 2011, n (Pres. Trifone Rel. Levi) Cass. 9683/2011: investimento di pedone

Cassazione, sez. III, 3 maggio 2011, n (Pres. Trifone Rel. Levi) Cass. 9683/2011: investimento di pedone Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti due principi: 1. In caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054 c.c. è esclusa quando

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 marzo 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 marzo 2017 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2755 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del deputato TURCO (*) (V. Stampato Camera n. 1063) approvato dalla Camera dei deputati il 21 marzo 2017 Trasmesso dal Presidente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes Cass. 26964/2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes Con la sentenza che segue la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui in tema di violazione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha

Dettagli

N. 01101/2016 REG.PROV.COLL. N. 01683/2013 REG.RIC REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Osservatorio per la giustizia civile di Milano

Osservatorio per la giustizia civile di Milano Osservatorio per la giustizia civile di Milano Nuove tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale presentate

Dettagli

Le categorie del danno non patrimoniale secondo le sezioni unite della corte di cassazione

Le categorie del danno non patrimoniale secondo le sezioni unite della corte di cassazione Le categorie del danno non patrimoniale secondo le sezioni unite della corte di cassazione La liquidazione del danno nelle decisioni del giudice civile 1 L ordinanza di rimessione ha investito le SU del

Dettagli

Lavoro rapporto sicurezza nei luoghi di lavoro infortunio malattia indennizzo richiesta

Lavoro rapporto sicurezza nei luoghi di lavoro infortunio malattia indennizzo richiesta Sicurezza nei luoghi di lavoro: infortunio, malattia e richiesta di indennizzo. Le patologie già esistenti non sono indennizzabili (Cass. civ. 28434/2013) Autore: Rinaldi Manuela In: Diritto del lavoro,

Dettagli

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

TRIBUNALE di PESARO, sentenza del 18 ottobre 2005

TRIBUNALE di PESARO, sentenza del 18 ottobre 2005 TRIBUNALE di PESARO, sentenza del 18 ottobre 2005 Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di PESARO, nella persona del Dr. Francesco Paolo

Dettagli

lesioni tali da ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale S. Maria della Misericordia in Perugia, dalle quali risultavano postumi da

lesioni tali da ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale S. Maria della Misericordia in Perugia, dalle quali risultavano postumi da REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SEZIONE CIVILE Nella persona del Dott.ssa Serafina Liosi ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero

Dettagli

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 627 DEL 04 /10/2012

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 627 DEL 04 /10/2012 AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 627 DEL 04 /10/2012 OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI BIOLOGICI PATITI

Dettagli

COMUNE DI MILETO (Provincia di Vibo Valentia)

COMUNE DI MILETO (Provincia di Vibo Valentia) COPIA COMUNE DI MILETO (Provincia di Vibo Valentia) AREA AMMINISTRATIVA Determinazione n. 167 del 21.6.2011 OGGETTO: Ricorso in appello avverso sentenza giudice di Pace di Mileto causa Corigliano Domenico.

Dettagli

SOMMARIO. Wolters Kluwer Italia V

SOMMARIO. Wolters Kluwer Italia V SOMMARIO Capitolo I - Sinistro stradale, rilevazione e precostituzione della prova (FABIO LORENZINI E FRANCESCO ANTONIO MALARA) 1. Nozioni introduttive.... 3 1.1. L elemento soggettivo e il nesso di causalità.

Dettagli

Editrice. Formula dell atto di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (ex art. 521 bis c.p.c., aggiornata al d.l.

Editrice. Formula dell atto di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (ex art. 521 bis c.p.c., aggiornata al d.l. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 12.09.2016 La Nuova Procedura Civile, 5, 2016 Editrice Formula dell atto di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e

Dettagli

IL NUOVO REGIME PROCESSUALE DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 2017: SCHEMI E PRIME CONSIDERAZIONI. Schema di Giulio SPINA

IL NUOVO REGIME PROCESSUALE DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 2017: SCHEMI E PRIME CONSIDERAZIONI. Schema di Giulio SPINA IL NUOVO REGIME PROCESSUALE DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 2017: SCHEMI E PRIME CONSIDERAZIONI Schema di Giulio SPINA Di seguito i tratti salienti della nuova disciplina processuale relativa alla richiesta

Dettagli

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina Deliberazione del Commissario Straordinario n 261 del 21/02/2017 A seguito di Proposta N 98 del 21/02/2017 U.O.C. SETTORE AFFARI

Dettagli

IL COLLEGIO ARBITRALE

IL COLLEGIO ARBITRALE Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori: Prof. Dott. Ermanno Granelli Presidente Dott. Giancarlo Armati Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro riunito

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Prefazione... L INSIDIA E IL TRABOCCHETTO: DEFINIZIONE, CON- TENUTI E INQUADRAMENTO NORMATIVO CAPITOLO 1.

INDICE SOMMARIO. Prefazione... L INSIDIA E IL TRABOCCHETTO: DEFINIZIONE, CON- TENUTI E INQUADRAMENTO NORMATIVO CAPITOLO 1. INDICE SOMMARIO Prefazione... XIII CAPITOLO 1 L INSIDIA E IL TRABOCCHETTO: DEFINIZIONE, CON- TENUTI E INQUADRAMENTO NORMATIVO 1. L insidia e il trabocchetto come fattispecie non codificate... 1 2. La natura

Dettagli

La legge italiana prevede che per condurre un automobile è obbligatorio che l auto sia assicurata sulla responsabilità civile (R.C.) [1].

La legge italiana prevede che per condurre un automobile è obbligatorio che l auto sia assicurata sulla responsabilità civile (R.C.) [1]. Cosa fare in caso di incidente stradale? Breve guida in caso di incidente: constatazione amichevole, intervento delle forze dell ordine, risarcimento, danni materiali, lesioni personali Autore: Laura Citroni

Dettagli

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Tribunale di Udine. - sezione civile - Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 29.10.2013, alle ore 11.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 2147/12 R.A.C.C.,

Dettagli

Actio quanti minoris: quali criteri applicare? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 (L. D Apollo)

Actio quanti minoris: quali criteri applicare? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 (L. D Apollo) ACTIO QUANTI MINORIS: QUALI CRITERI APPLICARE? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 Luca D Apollo La Cassazione affronta un ipotesi di inadempimento contrattuale relativo ad una vendita immobiliare

Dettagli

-

- [IUS SIT www.iussit.eu] REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Acerra Dott. Giovanni Franzese ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1817/10,

Dettagli

COMUNE DI MOSCUFO. Provincia di Pescara DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

COMUNE DI MOSCUFO. Provincia di Pescara DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA COMUNE DI MOSCUFO Provincia di Pescara ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ATTO N. 168 del 17/12/2015 Reg. Gen 523 Oggetto: OGGETTO: Impegno e liquidazione debito fuori bilancio

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00563/2011 REG.PROV.COLL. N. 00240/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA nella persona della dottoressa Lucia Panzera, assistita dal sottoscritto Cancelliere, ha pronunciato la seguente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 Pubblicato il 04/09/2017 N. 09536/2017 REG.PROV.COLL. N. 07501/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO Proposta n. 2016-0000138 del 22/03/2016 OGGETTO OGGETTO: AREA 1 RISORSE UMANE Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. P.M. contro

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) Pubblicato il 27/10/2016 N. 01399/2016 REG.PROV.COLL. N. 01012/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia

Dettagli

Assenze per malattia causata da responsabilità di terzi Approfondimenti. Responsabile Servizio Trattamento Economico Dr.

Assenze per malattia causata da responsabilità di terzi Approfondimenti. Responsabile Servizio Trattamento Economico Dr. Assenze per malattia causata da responsabilità di terzi Approfondimenti Responsabile Servizio Trattamento Economico Dr. Francesco Pirrone Roma, dicembre 2015 La malattia causata da terzi: Può interessare

Dettagli

Correzione errore materiale: decreto n del del Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, giudice dott. Angelo Antonio Genise

Correzione errore materiale: decreto n del del Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, giudice dott. Angelo Antonio Genise Correzione errore materiale: decreto n. 10078 del 20.01.2015 del Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, giudice dott. Angelo Antonio Genise Autore: Redazione In: Giurisprudenza civile IL TRIBUNALE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico dr. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

TRIBUNALE DI PRATO Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PRATO Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Proc.n 1003/09 Ruolo Generale Lavoro. Sentenza n /2010 Depositata il 9.04.2010 con redazione contestuale della motivazione TRIBUNALE DI PRATO Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dettagli