Tribunale Torre Annunziata - Danno morale: valutazione equitativa del giudice
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- Gaetano Moretti
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1 Il Tribunale di Torre Annunziata- sez. Castellammare di Stabia - con la sentenza in esame ha ritenuto che " il danno morale, oltre ad avere una sua autonomia ontologica rispetto al danno biologico, ha anche autonomia risarcitoria rispetto a quest ultimo, per cui la sua liquidazione non può giammai essere vincolata ad una mera percentuale tabellare del danno biologico, ma va valutata equitativamente dal giudice di merito in base al suo prudente e circostanziato apprezzamento". Responsabilità del CTU per omessa valutazione delle spese mediche e successiva rimessione degli atti al Presidente del Tribunale (Tribunale Torre Annunziata - sentenza ). Repubblica italiana in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE DIST. DI CASTELLAMMARE DI STABIA In composizione monocratica, in persona del dott. ANGELO SCARPATI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 000/ / 8
2 TRA Ddd Ggg Mauro, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall avv. Aaa Fff, ed elett.te dom.to presso lo studio di detto difensore in xxx alla via xxx n. 00 RICORRENTE NEI CONFRONTI DI Ddd Ggg Francesco Sss, con residenza come in ricorso CONVENUTO CONTUMACE NONCHE Società Assicurazione spa, in pers. del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall avv. III Ggg giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso,ed elett.te dom.ta presso lo studio di detto difensore in Sorrento alla yyy n. 00 CONVENUTA OGGETTO: risarcimento danni a terzo trasportato da circolazione stradale di autoveicolo. CONCLUSIONI: come da atti di causa e da verbale d udienza del / 8
3 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto Ddd Ggg Francesco Sss, il quale, pur ritualmente evocato nel presente giudizio, non si è in esso costituito é è altrimenti comparso. Ancora in via preliminare, devono esaminarsi le eccezioni sollevate dalla convenuta costituita: esse non sono fondate e vanno rigettate. In primo luogo, infatti, il ricorso risulta procedibile, ai sensi degli artt. 20 e 22 L. 990/1969, alla stregua dell atto di messa in mora contenuto nella raccomandata del ricevuta dalla Società Assicurazione spa in data , nonché dell integrativa missiva del ricevuta dalla Società Assicurazione spa in data ( entrambe prodotte in atti dal ricorrente). In secondo luogo, non è fondata l eccezione di inapplicabilità, alla fattispecie de quo, dell art. 141 D. Lgs. 209/2005. È noto, infatti, che il terzo trasportato ha diritto ad essere risarcito dall assicuratore del vettore, a prescindere da qualsiasi accertamento in punto di responsabilità: in questo senso dispone inequivocamente il citato art. 141 comma 1 del D.Lgs. n. 209/2005, secondo cui salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140. In questo senso, invero, deve concludersi che la citata disposizione, a stretto rigore di logica e in base alla sua formulazione letterale, impone che l impresa assicuratrice del vettore risarcisca il passeggero sulla base di una regola no-fault, secondo quindi uno schema che prescinde dalla colpa. 3 / 8
4 Più precisamente la compagnia assicurativa del vettore pagherà al passeggero danneggiato l intero indennizzo, sia che il danno si sia verificato per colpa del conducente del veicolo assicurato, sia che dipenda da responsabilità del conducente del veicolo antagonista, sia infine che possa condursi a responsabilità concorsuale dei soggetti coinvolti nel sinistro: il pagamento, infatti, viene effettuato con animo di rivalsa nei confronti dell ente assicuratore del responsabile e la rivalsa potrà riguardare l intero ristoro del danno (intero indennizzo) o la quota di concorsualità nel danno da ascrivere alla rilevanza delle rispettive colpe. Nel merito la domanda della ricorrente è fondata nei limiti di seguito precisati. Le circostanze di tempo e di luogo dell incidente nonché la dinamica del sinistro, così come esposte in ricorso, hanno trovato piena conferma nelle esaurienti, concordi ed univoche deposizioni rese dal testimone escusso all udienza del , nonché nelle risultanze del verbale redatto dalla polizia Municipale di Castellammare di Stabia immediatamente dopo il verificarsi dell evento. Emerge, dunque, inquivocamente, che il ricorrente era trasportato, nell immanenza del sinistro de quo, sul ciclomotore di proprietà del convenuto Ddd Ggg Francesco Sss, e condotto da Ddd Ggg Antonio: quest ultimo, al fine di schivare un ciclomotore che si immetteva, senza concedere la dovuta precedenza, sulla corsia percorsa dal veicolo da lui condotto, perdeva l equilibrio, rovinando al suolo e cagionando la caduta propria e del trasportato Ddd Ggg Mauro odierno ricorrente. Le lesioni riportate dal Ddd Ggg Mauro, ovvero trauma addominale con sospetta lesione interna, trauma cranio-facciale, ferite da taglio al gomito destro e ginocchio sinistro, ed il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra descritto sono comprovati dalle deposizioni rese a riguardo dal testimone Fff e, soprattutto, dalla documentazione medica prodotta in atti dalla ricorrente (vedi in particolare referto di Pronto Soccorso dell Ospedale S. Leonardo del ) e dalle risultanze dell espletata CTU. Per quanto attiene, infine, alla quantificazione del danno alla persona riportato dal ricorrente ritiene questo giudicante di condividere le valutazioni espresse dal CTU per la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza con la documentazione medica prodotta dall istante. 4 / 8
5 Il danno biologico da invalidità permanente subito dal ricorrente è pari, dunque, al 10 %, la ITT va stimata in gg. 15, la ITP al 50 % in gg. 30, la ITP al 25 % in gg. 30. Al fine, tuttavia, di procedere alla precisa quantificazione monetaria, a favore dell istante, del danno biologico e del danno non patrimoniale dallo stesso subìto ( nelle sue varie forme: danno morale, esistenziale, estetico ecc), nonchè della invalidità temporanea, totale e parziale, a questi occorsa, lo scrivente giudice ritiene di dovere fare applicazione, anzitutto, dei principi desumibili dalle ormai note sentenze delle SS.UU. Cass. dell ( nn ), secondo cui il danno morale, oltre ad avere una sua autonomia ontologica rispetto al danno biologico, ha anche autonomia risarcitoria rispetto a quest ultimo, per cui la sua liquidazione non può giammai essere vincolata ad una mera percentuale tabellare del danno biologico, ma va valutata equitativamente dal giudice di merito in base al suo prudente e circostanziato apprezzamento. Ciò premesso, nel caso che ci occupa, si ritiene del tutto equo ed opportuno, in un ottica di corretta personalizzazione del danno morale, fare applicazione delle Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell integrità psico-fisica, recentissimamente aggiornate in base agli indici ISTAT costo vita nel periodo È noto che le citate tabelle prevedono un range di liquidazione del danno non patrimoniale tra un valore minimo ed un valore massimo per ciascun punto percentuale: con il valore minimo il giudice liquida un importo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini medi, e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva; trattasi, dunque, di pregiudizi che possono ritenersi provati, anche presuntivamente ex art. 115 cpc, una volta accertato il grado di menomazione psico-fisica da parte del CTU medico-legale. Analogo discorso vale per la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla inabilità temporanea, totale e parziale. Orbene, nel caso che ci occupa, deve farsi esclusivamente applicazione del valore minimo ( corrispondente al livello medio standardizzato) per il ristoro del danno non patrimoniale, che, dunque, per ogni punto percentuale ( e per ogni giorno di ITT e di ITP), è pari ad un aumento dello stesso nella misura percentuale del 25 %; non può farsi applicazione, di contro, 5 / 8
6 dell ulteriore aumento ( fino al 50 %, secondo le Tabelle di cui sopra), in quanto esso è subordinato alla specifica prova- nell ipotesi de quo, non affatto assolta- delle particolari condizioni soggettive del danneggiato, cioè degli specifici pregiudizi relazionali ed esistenziali patiti dalla vittima. Tenuto conto della tipologia delle lesioni subite, deve ritenersi che le stesse non abbiano determinato ( come ha riconosciuto il CTU) una incidenza sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente. In applicazione dei criteri di cui alle aggiornate Tabelle milanesi, tenuto conto dell età del danneggiato all epoca del sinistro (18 anni), i 10 punti di danno biologico vanno quantificati all attualità in euro ,00. Sempre sulla base di dette tabelle aggiornate i 15 giorni di ITT vanno quantificati in euro 1.365,00 ( 91 x 15), i 30 giorni di ITP al 50% in euro 1.365,00 (45,50 x 30) e i 30 gg di ITP al 25 % in euro 22,75 (682,50 X 30). Da ultimo, va affrontata la questione della liquidazione delle spese mediche sostenute dal ricorrente. Invero, dall esame della documentazione versata in atti, emerge inequivocamente come lo stesso, in conseguenza del grave sinistro di cui è causa, ebbe a sostenere spese mediche documentate per un complessivo ammontare di euro 448,61 ( non deve tenersi conto soltanto di una fattura in quanto oggetto di duplicazione); di contro, il CTU conclude ( v. pag. 6 della CTU) nel senso che non vi sono spese mediche sostenute e debitamente documentate durante il periodo infortunistico. Orbene, non vi è chi non veda la grave e palese negligenza in cui, a sommesso avviso dello scrivente, sarebbe incorso il nominato CTU, il quale nemmeno si è avveduto della pur corposa documentazione medica versata in atti e attestante le spese mediche sostenute dal ricorrente; al più, il CTU avrebbe potuto non tenerne conto, in quanto non eziologicamente riferibili al decorso dell infortunio di cui è causa, ma nemmeno su questo punto esso CTU ha ritenuto opportuno pronunciarsi. 6 / 8
7 Per quanto detto, lo scrivete giudice rimette gli atti del presente giudizio al sig. Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, affinché valuti l opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti del nominato CTU dott. Ggg Ggg. L ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta al ricorrente è dunque pari ad euro ,11, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto in euro ,00 ed annualmente rivalutata secondo l indice istat (prezzi foi senza tabacchi), dalla data del sinistro ( ) a quella di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di euro ,11. Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale. In ordine al regolamento delle spese processuali, le stesse, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza del convenuto contumace e della compagnia assicuratrice convenuta e si liquidano a loro carico, in via solidale, come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist. di Castellammare di Stabia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: A) Condanna Ddd Ggg Francesco Sss e la Società Assicurazione spa, in pers. del legale rapp.te p.t., in solido fra loro, al pagamento in favore di Ddd Ggg Mauro, della somma di euro ,11, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto in euro ,00 ed annualmente rivalutata secondo l indice istat (prezzi foi senza tabacchi), dalla data del sinistro ( ) a quella di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di euro ,11 ; B) Condanna Ddd Ggg Francesco Sss e la Società Assicurazione spa, in pers. del legale 7 / 8
8 rapp.te p.t., in solido fra loro, al pagamento in favore di Ddd Ggg Mauro, delle spese processuali che liquida in complessivi 3.349,00, di cui 408,00 per spese, 1.326,00 per diritti ed 1.615,00 per onorario, oltre rimb. forf. spese generali del 12,50 % su diritti ed onorario, oltre iva e cpa, con attribuzione; C) Pone definitivamente a carico di Ddd Ggg Francesco Sss e della Società Assicurazione spa, in pers. del legale rapp.te p.t., in solido fra loro, le spese di CTU già liquidate in complessivi 345,00, oltre iva e contrib. cassa profess.; D) Rimette gli atti del presente giudizio al sig. Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, affinché valuti l opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti del nominato CTU dott. Ggg Ggg. Castellammare di Stabia, Il Giudice dott. Angelo Scarpati 8 / 8
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