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1 C OMUNE DI S ALCITO P R O V I N C I A D I C A M P O B A S S O Via Umberto I, 4 C.F Tel. 0874/ Fax 0874/ info@comunedisalcito.it Regolamento locale per il servizio della fognatura approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 38 in data 14 ottobre L anno millenovecentocinquantaquattro il giorno quattordici del mese di ottobre, alle ore 19:00 con la continuazione, in questa Casa Comunale, nella solita sala delle adunanze, aperta al pubblico, con allegato l ordine del giorno, recapitato in tempo utile, a tutti i Consiglieri e previa comunicazione al Sig. Prefetto della Provincia, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Aurelio Fonzo. Assiste alla seduta il Segretario Comunale. Fatto l appello nominale, su 15 Consiglieri assegnati al Comune, risultano 9 presenti e 4 assenti. Il Signor Presidente, riconosciuta legale l adunanza, apre le seduta e, in conformità di quanto riportato nel citato ordine del giorno, invita il Consiglio a deliberare in merito all affare segnato in oggetto. IL CONSIGLIO Visto che in questo Comune stanno per essere portati a termine i lavori di completamento della fognatura, in conformità del progetto in data 10 febbraio 1953 approvato con D.M. n del 13/08/1953, e con i benefici previsti dalla Legge 3/8/1949, n. 589; Considerato che pertanto necessita l emanazione di un Regolamento per la disciplina del servizio delle fognature; Visto al riguardo lo schema di regolamento allestito dall ufficio di segreteria composto di n. 28 articoli; Esaminato e discusso lo schema predetto, articolo per articolo e ritenutolo meritevole di approvazione; Visto l art. 131 della Legge Comunale e Provinciale T.U. 4 febbraio n. 148; Con votazione palese per alzata e seduta : presenti n. 10 votanti n. 10 voti favorevoli n. 10 voti contrari n. == - astenuti n. == ; DELIBERA Di approvare in ogni sua parte il regolamento per il servizio della fognatura di questo Comune nel testo allegato che fa parte integrante della presente deliberazione. CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 OBBLIGO DI IMMISSIONE IN FOGNA secondo Tutti gli scoli delle acque piovane e degli acquai, bagni, lavatoi, orinatoi e latrine, in genere tutte le acque di rifiuto, le materie fecali provenienti dagli stabili di qualunque specie, fronteggiati, anche solo in parte, da
2 una via o spazio pubblico, percorso da un canale di fognatura, appena questo sia attivato, devono essere condotti con tubazione al canale stesso le prescrizioni del presente regolamento, con divieto di usare pozzi neri e di effettuare qualsiasi immissione lorda in altri canali pubblici o privati. Art. 2 IMMISSIONI SPECIALI Quando sia constatata l impossibilità di scaricare nella fognatura potrà la Giunta Municipale permettere che le sue acque lorde e le materie fecali vengano provvisoriamente immesse, possibilmente, in altri canali pubblici o privati, se esistenti. Art. 3 ALLACCIAMENTI PER INTERO. Ogni stabile dovrà essere allacciato possibilmente per intero. Art. 4 POZZI NERI. Quando i condotti sono lontani o troppo alti l Amministrazione potrà anche ammettere, a fognatura attivata, pozzi neri con le modalità che saranno stabilite dal tecnico dell Amministrazione medesima. Art. 5 PRECARIETA DEGLI SCARICHI PROVVISORI. Gli speciali permessi, di cui all artt. 2 e 4, s intendono sempre del tutto precari e revocabili a giudizio esclusivo ed insindacabile dell Amministrazione Comunale. Essi poi cadranno di pieno diritto non appena verranno a cessare le condizioni che li determinarono, col rendersi possibile altro mezzo definitivo di scarico, che dovrà dai proprietari essere posto in atto. Art. 6 AVVISO PER L ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA. A misura che entreranno in servizio i nuovi canali di fognatura, il Sindaco ne darà avviso per iscritto ai proprietari di tutti gli stabili che dovranno esservi allacciati a tenore dell art. I. L avviso verrà notificato singolarmente per ogni stabile a mezzo del messo comunale. Art. 7 TERMINE PER L ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA. I proprietari degli stabili dovranno, entro il termine di un anno dalla notifica dell avviso di cui all art. 6, provvedere a loro cura e spese all espurgo ed alla disinfezione e soppressione dei pozzi neri, ove esistessero, all allacciamento della canalizzazione interna con la fognatura stradale ed alla sistemazione di queste canalizzazioni interna ai sensi del presente regolamento. Il Sindaco potrà tuttavia imporre un termine più breve quando per il cattivo stato dei pozzi neri o per altre ragioni di igiene, lo giudicasse necessario. Art. 8 ESECUZIONE D UFFICIO. Quando siano trascorsi i termini fissati per l allacciamento alla nuova fognatura, il Comune potrà provvedere d ufficio a spese dei proprietari inadempienti, alla compilazione del progetto di cui all art. 21 del presente regolamento e provvederà, quando lo ritenga opportuno alla esecuzione dei lavori a spese pure di essi proprietari anche, ove d uopo, per le canalizzazioni interne degli edifici e con la eventuale applicazione della penalità stabilita dall art. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale T.U. 3/3/1934, n. 383 modificato con l art. 9 della Legge 9/6/1947 n Art. 9 OPERE DI ALLACCIAMENTO IN SEDE STRADALE. Nessuno, all infuori del Comune, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee. Le opere in sede stradale per l allacciamento ai condotti comunali verranno eseguite, previa formale domanda scritta, da parte del proprietario dello stabile stesso ed a cura e spese proprie. Art. 10 RIPARAZIONI DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO.
3 Le riparazioni a tutte le tubazioni esistenti in sede stradale sono eseguite direttamente dal Comune a proprie spese, dietro domanda scritta del proprietario dello stabile da esse allacciato. Ove però in tali tubazioni si constatassero rotture o ingombri cagionati da manomissioni, trascuranza o trasgressione ai regolamenti per parte degli utenti saranno a carico del proprietario dello stabile tutte le spese occorrenti per riparazioni, nonché i compensi di visita tecnica. Art. 11 LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI DELLE RIPARAZIONI A CARICO DEGLI UTENTI. La liquidazione delle spese e compensi di visita, nel caso in cui siano dovuti dal proprietario a termine dell articolo precedente, viene fatta dal Sindaco, sentito il tecnico comunale, in base ai prezzi correnti all uopo approvati dal Sindaco stesso con l intervento dell interessato ove questi ne faccia prima richiesta in tempo utile. La liquidazione viene notificata all interessato per iscritto. L interessato potrà entro il termine perentorio di giorni 15 dalla notifica della liquidazione, far presente per iscritto al Comune le sue osservazioni od eccezioni in proposito. Trascorso tale termine senza che siano pervenute eccezioni, la liquidazione diventerò definitiva e dovrà farsene il pagamento al Comune. La Giunta Municipale deciderà inappellabilmente sulle controversie. Il proprietario dello stabile, prima che le opere siano iniziate, dovrà versare al Comune la somma che da questo gli verrà richiesta a titolo di anticipo della spesa che presumibilmente potrà risultare a di lui carico, salvo liquidazione finale come sopra. Art. 12 PROPRIETA DELLE TUBAZIONI. Le tubazioni in sede stradale, che servono all allacciamento della canalizzazione degli stabili restano di esclusiva proprietà del Comune. Art. 13 PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI. Per le immissioni nelle fogne stradali si dovrà approfittare solamente degli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura e la tubazione privata non dovrà eccedere i diametri degli imbocchi medesimi. A tale uopo, a richiesta, il tecnico comunale fornirà tutte le indicazioni necessarie perché il progetto di fognatura dello stabile potrà essere coordinato alle condizioni della fognatura esistente. Le tubazioni private di scarico di ogni singolo stabile dovranno essere condotte direttamente e ciascuna separatamente ( non essendo permessi allacciamenti fra loro in sede stradale ) al canale di fognatura, salvo casi speciali da determinarsi dall Amministrazione Comunale. Le tubazioni non potranno in sede stradale essere costruite longitudinalmente alla fonte dello stabile. Art. 14 ANTICIPAZIONI DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO. Nel caso di soppressione di una cabaletta esistente in sede stradale e già funzionante come fognatura o della sua trasformazione in canale di fognatura o, nel caso ancora, di sistemazione di una strada, il Comune potrà provvedere alla esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino ed il rifacimento degli scarichi privati, secondo le prescrizioni regolamentari. A richiesta del tecnico comunale i proprietari dovranno fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporne i nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili. Solo di tali scarichi così predisposti i proprietari potranno approfittare nel definitivo assetto della fognatura negli stabili stessi. Il rifiuto o l omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, oltre a rendere applicabili le penalità stabilite nell art. 26 del presente regolamento daranno al comune la facoltà di provvedere d ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi ponendo a carico dei proprietari, che dovranno rimborsargliela, ogni spesa che il Comune farà a causa della mancanza di dette indicazioni.
4 Art. 15 TUBI PLUVIALI DI FACCIATE. I tubi pluviali delle fronti delle case verso la pubblica via devono di regola essere allacciati direttamente alla fogna stradale senza sifone. Il sifone è però prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano abitazioni. Il numero e la sezione dei tubi pluviali saranno determinati caso per caso dal tecnico comunale in relazione alla loro portata. E vietato introdurre in questi tubi alcun altro scarico all infuori dell acqua di pioggia proveniente dal tetto. Art. 16 TUBI PLUVIALI INTERNI. Nelle condotte pluviali interne potranno essere immessi gli scarichi dei bagni e degli acquai, solo quando esse siano costituite da tubi di gres o di ghisa o di cemento e amianto ed abbiano levigatezza ed impermeabilità e siano allacciate direttamente alla canalizzazione principale, senza l intermezzo di pozzetti di deposito e quando al di sopra della grondaia non vi siano finestre di abitazione. Art. 17 SCARICHI VIETATI. E assolutamente vietato immettere nella fogna spazzature, ceneri e corpi solidi, acque o liquidi in genere che in qualsiasi modo possano danneggiare i manufatti. Il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione a tenore degli artt. 10 ed 11 del presente regolamento. Art. 18 SCARICHI INDUSTRIALI. E vietato immettere nella fogna stradale scoli provenienti da locali ove si esercitano industrie, se non in via precaria, e dietro speciale permesso che l Amministrazione Comunale potrà rilasciare, in seguito a domanda scritta del proprietario dello stabile e con l obbligo di osservare sempre per tali immissioni le prescrizioni e condizioni che l Amministrazione Comunale stessa crederà opportuno stabilire caso per caso. Art. 19 STRADE PRIVATE. Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti gli stabili lungo strade private e queste verranno considerate come cortili comuni agli stabili stessi.i proprietari degli stabili fronteggianti le strade stesse dovranno quindi provvedere, nei termini stabiliti dall art.7 alla fognatura della strada privata. Ove i proprietari interessati non vi provvedano nei termini prescritti, sarà in facoltà del Comune di provvedere alla esecuzione dell opera, ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto o in parte prospicienti la strada stessa tutte le spese relative comprese quelle per le visite e le spese per la direzione dei lavori in proporzioni delle rispettive fronti. Queste spese dovranno essere rimborsate con le stesse norme di cui all art. 11 del presente regolamento. CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA FOGNATURA INTERNA DEGLI STABILI Art. 20 PRESCRIZIONI EDILIZIE. Le opere per la canalizzazione interna di uno stabile si considerano opere igienico-edilizie, soggette alle disposizioni dei regolamenti comunali di igiene e di edilizia. Art. 21 PROGETTO E PRESCRIZIONI TECNICHE. Le eventuali richieste di canalizzazione interne di uno stabile dovranno eseguirsi con le prescrizioni e modalità suggerite dal tecnico dell Amministrazione per quanto riguarda il progetto di canalizzazioni, la costruzione e la costituzione delle condutture (tubi di gres o di cemento e amianto) la forma e la disposizione dei tubi, nonché l uso di essi e la collocazione delle tubazioni. Art. 22 SCARICHI SOTTERRANEI.
5 Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica dovrà avere di regola la bocca ad un livello inferiore al piano stradale. A richiesta però del proprietario dello stabile potrà il Comune concedere l uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale, purché vengano prese tutte le cautele opportune atte ad evitare rigurgiti. Per effetto della richiesta fatta incomberà elusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al suo stabile ed ai terzi per rigurgiti od altrimenti. Art. 23 VISITA TECNICA DI REGOLARE ESECUZIONE. Per gli stabili di nuova costruzione, la canalizzazione interna dovrà essere ultimata e constatata regolare dal tecnico comunale prima della occupazione. Per la canalizzazione di fabbricati già esistenti, si dovrà fare speciale domanda scritta al Sindaco entro 30 giorni dalla ultimazione delle opere relative, per ottenere la visita di verifica. Alla visita dovrà presenziare il proprietario od il suo tecnico col personale operaio necessario, i quali dovranno prestarsi in tutto quanto occorre per la verifica a richiesta del funzionario municipale incaricato. La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente regolamento, alla loro conformità, al progetto approvato nonché alla presunzione di buon funzionamento senza che ciò possa costituire un collaudo ed addossare al Comune alcuna responsabilità. In ogni caso, mancando la domanda speciale, si procederà a visita d ufficio per la verifica delle opere che erano da eseguire. Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per l esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione, oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse ed il proprietario dovrà pagare 0,52 per ciascuna visita successiva alla prima a titolo di rimborso delle relative spese. Art. 24 VISITE D UFFICIO. L Amministrazione Comunale potrà a mezzo dei suoi incaricati muniti di speciale autorizzazione scritta procedere alla visita della fognatura interna degli stabili in qualsiasi tempo, per constatarne la manutenzione ed il funzionamento nei riguardi dell igiene. La visita si effettuerà con l osservanza delle norme di cui all articolo precedente. Art. 25 LIMITE ALLA CONCESSIONE DI SCARICO. La concessione di scaricare nella fognatura pubblica si limita allo stabile e per quella consistenza che venne richiesta. Non potranno quindi allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tanto meno di stabili contigui ancorché della stessa proprietà, senza aver prima ottenuto speciale permesso dalla Giunta Municipale. CAPO III - DISPOSIZIONI VARIE Art. 26 PENALITA. Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono disciplinate dagli art. 106 e seguenti della Legge comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383 modificato con l art. 9 della Legge 9 giugno 1947 n. 530, salvo al Comune il diritto alla rivalsa dei danni e della spese determinate dalle contravvenzioni stesse. Art. 27 SOSPENSIONE DI IMMISSIONI. Qualora si verificasse, per qualsiasi causa, nelle condutture qualche inconveniente che richiedesse temporanee sospensioni di immissioni private od altri provvedimenti, il Comune addiverrà il più sollecitamente possibile alle riparazioni necessarie, ma in ogni caso non potrà mai avere molestie per nessun motivo o richiesta di risarcimento di danni. Art. 28 DISPOSIZIONI PRECEDENTI.
6 Son abrogate tutte le disposizioni municipali non conformi a quelle contenute nel presente regolamento le quali sono applicabili anche ai canali di fognatura da tempo preesistenti.
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