Contratto Spiegato Iniziativa Patti Chiari

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1 Contratto Spiegato Iniziativa Patti Chiari Capitolo 1 - Sezione 1 NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E I SERVIZI CONNESSI Premessa di carattere generale Con il termine "conto corrente" si intende far riferimento al contratto con cui il cliente affida alla banca l incarico di effettuare un servizio di cassa, cioè di compiere pagamenti e riscossioni per suo conto. La banca provvede, in particolare, ad accreditare e/o addebitare sul conto del cliente alcune somme, quali, ad esempio, quelle derivanti da versamenti di denaro o di assegni, da bonifici, da concessioni di credito, ovvero quelle relative al pagamento di assegni, all esecuzione di bonifici, al pagamento di utenze. Al cliente è periodicamente inviato un prospetto dei relativi conteggi (il c.d. estratto-conto), contenente la registrazione delle su descritte operazioni, sia in dare che in avere, con l evidenziazione dei conteggi che determinano il saldo del conto cui l estratto-conto si riferisce. La stipula di un contratto di "conto corrente bancario", detto anche "conto corrente di corrispondenza", avviene mediante la sottoscrizione, da parte del cliente, di un modulo contenente il richiamo, per accettazione, delle clausole normative predisposte dalla banca e delle relative condizioni economiche, quali determinate nell unito documento di sintesi. La conclusione del contratto di conto corrente bancario è il presupposto per poter accedere ai servizi nel medesimo previsti. I rapporti tra la banca ed il cliente sono disciplinati, oltre che dal contratto, anche, per tutto ciò che quest ultimo non prevede, dalla legge e dagli usi ritenuti legittimi dal codice civile. Le principali norme che regolano il contratto di conto corrente sono le seguenti: codice civile (articoli da 1823 a 1860); testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, meglio noto come TUB Testo Unico Bancario (decreto legislativo n. 385/1993); codice in materia di protezione dei dati personali, più noto come codice in materia di privacy (decreto legislativo n. 196/2003); normativa antiriciclaggio (legge n. 197/1991 e successive modificazioni). Le norme del TUB impongono alla banca la trasparenza delle condizioni del contratto. A tale scopo la banca, relativamente alle operazioni ed ai servizi offerti nonchè alle relative condizioni contrattuali, deve adottare taluni strumenti di pubblicità, i principali dei quali sono: l avviso contenente le principali norme di trasparenza, atto a richiamare l attenzione dei clienti sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a loro favore; il foglio informativo, contenente informazioni analitiche sulla banca e su: tassi, spese, oneri e le principali norme contrattuali nonché sui principali rischi tipici dell operazione o del servizio; la copia completa dello schema di contratto che può essere richiesta dal cliente prima della conclusione del contratto; il documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, unito al testo del contratto. Per quanto riguarda gli usi, va ricordato che sono nulle, per legge, le clausole che rinviano ad essi per determinare: tassi di interesse, prezzi e spese. La possibilità che gli usi vengano richiamati dalle clausole del contratto è limitata. Art. 1 - Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Il Cliente ed i soggetti autorizzati a rappresentarlo sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo con la Banca - nelle forme consentite dalle vigenti leggi (es.: firma digitale). Resta fermo, comunque, quanto previsto dalle norme che regolano il Servizio DB Interactive Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime - anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione - devono essere comunicate alla Banca a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure presentate direttamente alla succursale della Banca con la quale il rapporto è intrattenuto e avranno effetto, nei confronti della Banca, trascorso il tempo tecnico utile affinché la stessa apporti le necessarie registrazioni: tale periodo di tempo non sarà comunque superiore a 3 giorni lavorativi bancari dalla ricezione della relativa comunicazione. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Il cliente può autorizzare altre persone ad operare con la banca per suo conto. L'autorizzazione, rilasciata per iscritto, può riguardare tutte le sue facoltà oppure parte di esse, ad esempio: emissione di assegni bancari; versamento di somme o titoli; prelievo di somme; disposizioni a favore di terzo; deleghe di pagamento o riscossione; altre. Le facoltà descritte al punto precedente possono essere revocate e modificate da parte di chi le ha concesse e può intervenire la rinuncia di chi era stato autorizzato. In ogni caso la banca deve essere tempestivamente informata di tali decisioni a mezzo di comunicazione scritta. Decorsi tre giorni lavorativi bancari dalla ricezione della comunicazione di variazione da parte della banca, quest'ultima non sarà giustificata se avrà assunto o assolto incarichi su disposizione o a vantaggio del soggetto non più autorizzato, non tenendo conto della variazione intervenuta e comunicata. Le variazioni anche se rese di pubblica conoscenza (contenute in un atto o documento proveniente da una pubblica autorità come una sentenza, assistite dal requisito della "fede pubblica" come gli atti notarili, comunicate a mezzo stampa o altro) hanno effetto soltanto se comunicate alla banca in modo idoneo (ad esempio con lettera raccomandata). Le cause di cessazione della facoltà di rappresentanza diverse dalla revoca o dalla rinuncia (quali ad esempio la perdita della capacità di agire da parte del soggetto autorizzato), devono essere comunicate alla banca (anche mediante la notifica di un atto o l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno) e comunque non hanno effetto per la stessa sino a quando quest ultima non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Pagina 1 di 19

2 Art. 2 - L invio di lettere e di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione e/o comunicazione della Banca - anche relativi alle presenti condizioni sia contrattuali che economiche, queste ultime riportate nel Documento di Sintesi del Conto Corrente, quale tempo per tempo vigente - saranno effettuati al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto dell'apertura del conto corrente, oppure a quello successivamente comunicato dal Cliente alla Banca per iscritto, o alla casella postale presso la succursale con cui intrattiene il rapporto di conto corrente, concessa dalla Banca in uso esclusivo al Cliente dietro sua richiesta e regolamentata dalle Norme che regolano il servizio di domiciliazione della corrispondenza presso la succursale della Banca. Ai fini dell inoltro della comunicazione del preavviso di revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni, previsto dall art. 9 bis della legge n. 386/1990 così come successivamente modificato e/o integrato, il Cliente dichiara di eleggere domicilio (ai sensi dell art. 9 ter della legge citata) all indirizzo indicato all'atto dell'apertura del conto corrente, oppure a quello successivamente comunicato dal Cliente alla Banca per iscritto. La banca invia ogni comunicazione, compresi gli estratti-conto, all'indirizzo che il cliente ha indicato all'atto dell'apertura del conto corrente, oppure a quello successivamente comunicato dallo stesso per iscritto alla banca, o alla casella concessagli dietro sua espressa richiesta presso quella succursale con cui il rapporto di conto corrente è intrattenuto. Pagina 2 di 19

3 Art. 3 - Le disposizioni del conto corrente tramite assegni si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del relativo costo. Il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all art. 124 del R.D. 21 dicembre 1933, n (c.d. Legge Assegni) così come successivamente integrato e/o modificato. I moduli di assegno sono consegnati personalmente al Cliente o al delegato preventivamente designato dal Cliente stesso, salvo che non sia richiesto, con oneri a carico del Cliente, l invio tramite il servizio postale all indirizzo indicato dal Cliente o, in mancanza di tale indicazione, a quello di cui all art. 2, comma 1. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni e i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla perdita, dalla sottrazione o dall uso abusivo o illecito dei moduli stessi. In caso di smarrimento, distruzione o furto degli assegni, sia con riferimento ai titoli in bianco che a quelli emessi, il Cliente dovrà darne immediata comunicazione alla Banca mediante dichiarazione scritta presentata alla succursale della Banca ove è intrattenuto il rapporto ovvero mediante raccomandata, telegramma, telex, telefax, restando inteso che la Banca rimane completamente sollevata da ogni responsabilità in ordine ad eventuali pagamenti di assegni nel frattempo effettuati, e presentare alla Banca entro tre giorni copia della denuncia presentata alle competenti Autorità. Resta inteso, in ogni caso, che la denuncia di smarrimento o furto non comporta l obbligo da parte della Banca di non pagare l assegno, ma soltanto quello di usare la massima cautela nel procedere all eventuale pagamento. In caso di revoca della convenzione assegni e, comunque, in caso di cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca. La Banca provvede al pagamento degli assegni solo e nella misura in cui al momento dell addebito nel conto corrente esistono disponibilità sullo stesso. La Banca e il Cliente convengono di dare priorità - sino alla chiusura contabile della giornata lavorativa bancaria - agli addebiti rivenienti dall'utilizzo di carta di debito (es.: bancomat/pagobancomat), carta di credito "a rischio Banca" (es.: Bankamericard, Key Client) o da altra disposizione del Cliente di addebito permanente nel conto corrente, così che la Banca è autorizzata a non provvedere, in tutto o in parte, al pagamento degli assegni emessi dal Cliente se la disponibilità del conto corrente è ridotta dai suindicati addebiti in misura tale da non consentire il pagamento totale o parziale degli assegni stessi. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto corrente con la valuta di cui al Documento di Sintesi del Conto Corrente. In caso di pluralità di conti correnti la Banca è tenuta ad utilizzare soltanto le disponibilità presenti sul conto corrente sul quale l'assegno è stato tratto, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza del Cliente; tuttavia il Cliente può impartire alla Banca, in tempo utile per evitare l'elevazione del protesto o la dichiarazione della Stanza di compensazione, istruzioni scritte di pagare tali assegni utilizzando i fondi esistenti su altro conto corrente del quale abbia la disponibilità. Fermo quanto stabilito al precedente art. 1, la Banca è autorizzata ad addebitare sul conto corrente assegni o cambiali tratti o emessi da lui o dalle persone autorizzate a rappresentarlo, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all art. 11 del R.D. 21 dicembre 1933, n (c.d. Legge Assegni) e dell art. 8 del R.D. 14 dicembre 1933, n (c.d. Legge Cambiaria). Gli assegni si presentano come dei biglietti-moduli già stampati, raccolti in un libretto (solitamente 10 assegni). Il cliente deve custodire con ogni cura gli assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile dei danni derivanti dalla perdita, sottrazione o uso abusivo o illecito dei moduli stessi. Il cliente al fine di cautelarsi dall illecita circolazione del titolo, può porre in essere varie procedure quali la denuncia, il sequestro, l ammortamento. DENUNCIA: si può sporgere denuncia, generalmente contro ignoti, ad esempio nel caso di furto del titolo. SEQUESTRO: per bloccare un assegno già emesso si può chiedere il sequestro giudiziale del titolo (al riguardo occorre incaricare un avvocato). AMMORTAMENTO: per ottenere il pagamento di un assegno rubato, smarrito o distrutto (che non conteneva la clausola "non trasferibile") occorre che il titolo perda completamente efficacia, e che il beneficiario possa ottenere il pagamento dal traente. Ciò avviene attraverso la procedura di ammortamento. Il Presidente del Tribunale del luogo in cui l'assegno è pagabile emette, su ricorso dell'interessato, un decreto di ammortamento che, se non opposto entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, consente di ottenerne il pagamento. AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE ASSEGNI: la convenzione di assegno è l'accordo con cui la banca autorizza il cliente all emissione degli assegni, impegnandosi a pagare (purché sul conto sussista la relativa disponibilità) le somme indicate nell'assegno al beneficiario (o al successivo giratario) che lo presenta per l'incasso. L autorizzazione ad emettere assegni può mancare sin dall inizio se la banca non l ha mai concessa (ad esempio, assegno emesso su conto corrente di altro soggetto) o anche se il soggetto sia stato interdetto all emissione di assegni, secondo quanto previsto dalla legge (ad esempio, il decreto legislativo n. 507/1999 che ha istituito la Centrale d Allarme Interbancaria, detta anche CAI). L autorizzazione ad emettere assegni può venire meno nel caso in cui la banca l abbia revocata per motivi di carattere contrattuale (ad esempio, a causa del recesso dalla convenzione d assegno o più in generale dal contratto di conto corrente), ovvero qualora un assegno emesso dal cliente non venga pagato perché privo di fondi nel momento in cui viene presentato per il pagamento e non venga regolarizzato nei successivi 60 giorni. In tale ultima evenienza il cliente viene iscritto nella CAI. Da questo momento il cliente è interdetto all emissione di assegni, deve restituire subito tutti i libretti che la banca gli ha rilasciato la banca, e nessuna banca od alcun ufficio postale può rilasciargli una nuova autorizzazione prima che sia trascorso il termine di 6 mesi dalla detta iscrizione nella CAI. Dichiarare il falso, attestando di non essere interdetti quando invece lo si è, costituisce reato punibile con la reclusione. ASSEGNO BANCARIO: è un titolo di credito pagabile "a vista" e non un mezzo per concedere credito, in quanto il presupposto per la sua emissione è che vi siano fondi disponibili sul conto. I DATI DELL ASSEGNO BANCARIO: per svolgere la sua funzione di pagamento l assegno contiene alcuni dati. I principali, già stampati sul modulo, sono: la denominazione di assegno bancario; il nome della banca presso la quale il traente ha il conto corrente e che effettuerà il pagamento (trattario); il luogo di pagamento e le coordinate bancarie. Altri dati devono essere indicati da chi emette l assegno e sono: la data e luogo di emissione (cioè il luogo ove l assegno è dato in pagamento); l importo in cifre ed in lettere (la somma per la quale l assegno è emesso); il nome del titolare del credito (beneficiario o prenditore); la firma del correntista che ha titolo ad emettere l'assegno (traente). Per incassi diretti il beneficiario sarà lo stesso correntista. GIRATA: è la firma posta sul retro dell'assegno con la quale il beneficiario ne trasferisce ad altri (giratario) la titolarità, tranne quando sul titolo è riportata la clausola non trasferibile, in questo caso infatti l assegno è pagabile solo al beneficiario. La girata può essere piena se il beneficiario, oltre a porre la sua firma, specifica il nome della persona cui gira l assegno, oppure in bianco quando il beneficiario pone semplicemente la sua firma. EMISSIONE: attraverso l emissione dell assegno, il cliente (traente) incarica la sua banca (trattaria) di pagare a favore di un terzo (beneficiario o prenditore) la somma indicata sul titolo. Se l importo dell assegno è superiore a , l assegno deve essere emesso inserendo nello stesso la clausola non trasferibile, che ne consente l incasso esclusivamente al beneficiario. Una volta che l assegno è stato integralmente compilato e firmato dal cliente è bene che lo stesso sia consegnato subito al beneficiario; esso è infatti un titolo di credito perfettamente valido. PRESENTAZIONE: è il momento in cui il prenditore presenta l assegno allo sportello bancario su cui è tratto, chiedendone il pagamento. Chi emette un assegno è obbligato a fare in modo che sul conto ci siano le somme sufficienti per il pagamento dell'assegno stesso. Tale disponibilità deve Pagina 3 di 19

4 continuare ad esistere finché l'assegno non sia stato effettivamente pagato. La banca, presso cui il correntista ha il conto, paga gli assegni soltanto se sul conto c'è sufficiente disponibilità. ACCREDITO: è il momento in cui l'assegno viene versato sul conto per la presentazione al relativo incasso. Sul conto del cliente beneficiario dell'assegno avviene un annotazione "a credito". ADDEBITO: è il momento in cui sul conto del cliente che ha emesso l assegno avviene l'annotazione "a debito" della relativa somma. Se, a causa dei prelievi o dei pagamenti con le carte Bancomat/PagoBancomat e le carte BankAmericard, KeyClient e comunque con quelle emesse a rischio della banca compiuti dal cliente successivamente all'emissione dell'assegno, non c'è sul conto corrente sufficiente disponibilità per pagare l'assegno, la banca non paga quest ultimo pur se è stato emesso in data precedente a quella dei detti prelievi o pagamenti. Nel caso in cui il cliente sia intestatario di più conti, se viene posto all incasso un assegno tratto su un conto sul quale non c è disponibilità, la banca non è tenuta al pagamento anche qualora il cliente abbia disponibilità sugli altri conti. Il correntista e gli altri eventuali intestatari del conto, possono tuttavia dare incarico alla banca che un determinato assegno venga pagato con somme depositate su altro conto in essere presso la stessa banca, purché tale disposizione sia anteriore alla presentazione del titolo per il pagamento. Pagina 4 di 19

5 Art. 4 - Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente, gli saranno accreditati in conto corrente. Il Cliente rinuncia espressamente a ricevere dalla Banca, successivamente all esecuzione di un bonifico, un informativa scritta sull operazione. Con riferimento ai bonifici transfrontalieri in Euro troveranno applicazione le disposizioni del Regolamento (CE) n. 2560/2001 del 19 dicembre L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia, effetti, ricevute e altri titoli similari, nonché l importo di altri crediti verso terzi, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che di questi ne abbia avuto conoscenza la succursale accreditante. In ogni caso, per la disponibilità degli importi portati dagli strumenti individuati nel "Documento di Sintesi del Conto Corrente" valgono i termini e le condizioni ivi riportati. La valuta applicata all accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell importo. Qualora, tuttavia, la Banca consenta al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 3 ed ancorché sull importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta l affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva la facoltà di addebitare in qualsiasi momento, quanto accreditato al Cliente, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto corrente. Resta comunque inteso che la banca trattaria nel caso di assegni bancari o la banca emittente nel caso di assegni circolari mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell importo dei titoli indebitamente pagati. Tutti i bonifici e le rimesse che perverranno al nome del cliente gli saranno accreditati sul conto corrente. Anche quando il cliente versa sul conto corrente assegni (bancari e circolari), vaglia, effetti cambiari, ricevute ed altri titoli similari di cui sia beneficiario, le relative somme vengono accreditate sul conto, ma non sono rese disponibili per il cliente se non sono trascorsi i tempi di verifica del buon fine e la banca non abbia avuto conoscenza dell'effettivo pagamento da parte del debitore. ASSEGNO CIRCOLARE: viene emesso dalla banca, a favore di un soggetto determinato, per somme delle quali la banca detiene già la disponibilità. TITOLO: significa "titolo di credito"; é un documento rappresentativo di un diritto di credito (diritto ad ottenere il pagamento di una somma). Sono titoli di credito: cambiale tratta, vaglia cambiario, assegno bancario, assegno circolare, vaglia cambiario della Banca d'italia, assegno di corrispondenza. EFFETTI CAMBIARI: la cambiale è un titolo di credito che contiene o una promessa di pagamento (in questo caso si avrà un vaglia cambiario o pagherò cambiario) o una dichiarazione consistente in un ordine (in questo caso si avrà la c.d. cambiale tratta). Nel primo caso, colui che emette la cambiale si chiama emittente, nel secondo caso si chiama traente. Colui che è beneficiario del titolo di credito in questione si chiama, in entrambi i casi, prenditore. RICEVUTE ("Ricevute Bancarie" o RiBa ): è il nome di una procedura rapida per l'incasso dei crediti. Il creditore dà alla sua banca (assuntrice) le disposizioni per l'incasso e questa le trasmette alla banca del debitore (domiciliataria) che avvisa il suo cliente ed al momento del pagamento gli consegna la ricevuta bancaria. VERSAMENTO DI ASSEGNI: il cliente beneficiario di assegni (oppure il successivo prenditore, se gli assegni li ha ricevuti in girata mediante firma sul retro, in assenza della clausola non trasferibile ) può versarli sul conto corrente incaricando la sua banca di curarne l incasso. Quando il correntista versa sul suo conto un assegno bancario o circolare non può avere immediatamente la disponibilità delle somme accreditate. Al momento della presentazione dell'assegno la banca, infatti, provvede all'accreditamento dell'importo dell'assegno sul conto, ma la relativa somma rimane indisponibile finché la banca non abbia verificato che l assegno sia stato pagato (se la banca del traente e del presentatore del titolo è la stessa, i termini saranno molto più brevi rispetto a quelli previsti qualora le banche siano diverse). Il contratto (attraverso il rimando al documento di sintesi ) prevede quale è il termine entro cui l'importo dell'assegno versato sarà disponibile sul conto. SALVO BUON FINE: è una clausola che indica che il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato. I termini della verifica del buon fine di un assegno sono stabiliti dal contratto (attraverso il rimando al documento di sintesi ). I termini possono essere più lunghi di quelli fissati nel contratto solo se si verificano cause di forza maggiore che ne impediscano il loro rispetto da parte della banca (ad esempio, danneggiamento del sistema informatico, calamità naturali, ecc...). VALUTA: indica il giorno a partire dal quale vengono calcolati gli interessi (a debito ed a credito). I termini della valuta sono stabiliti dal contratto (attraverso il rimando al documento di sintesi ). La banca può, volta per volta, consentire al cliente di utilizzare le somme accreditate ma non ancora resesi disponibili. La banca può addebitare l importo dei titoli già accreditati sul conto anche prima che sia decorso il termine della verifica del buon fine o dell incasso dei titoli stessi, e ciò anche nel caso in cui la banca abbia consentito al cliente di utilizzare le somme non ancora resesi disponibili. Nel caso di mancato incasso, la banca che ha consentito al cliente di utilizzare le somme non ancora disponibili, ha il diritto di agire, oltre che nei confronti del cliente stesso, anche nei confronti del debitore che non ha pagato. Pagina 5 di 19

6 Art. 5 - In aggiunta al diritto di ritenzione e al privilegio previsti a favore della Banca dagli articoli 2761 e 2756 cod. civ. per il mandatario, depositario e sequestratario, la Banca stessa, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, è titolare del diritto di pegno e del consequenziale diritto di ritenzione su denaro, titoli, diritti e altri beni del Cliente che siano per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti beni per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca nei confronti del Cliente e, comunque, non superiori a 2 volte i predetti crediti. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca verso il Cliente. Quando esistano tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, presso qualsiasi delle succursali italiane ed estere della Banca, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall art cod. civ. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno, la Banca ne darà tempestiva comunicazione al Cliente. La Banca, quando intenda avvalersi di tale compensazione, non è tenuta, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto corrente, ad onorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà della Banca di avvalersi della compensazione. Se il conto è intestato a più persone, la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui al comma precedente, ha la facoltà di avvalersi della suddetta compensazione, sino a concorrenza dell'intero suo credito, pure nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. La banca si garantisce da eventuali inadempienze del cliente facendosi riconoscere il diritto di rivalersi su tutto ciò che essa detiene per suo conto. Tale diritto comporta per la banca la possibilità di trattenere o di potersi soddisfare su somme o altre attività che la stessa abbia ricevuto dal cliente in deposito o che per conto di quest ultimo gestisca (es. titoli a custodia, altri conti correnti, altre attività). La garanzia copre oltre alle attività disponibili in banca all atto della costituzione del pegno o della ritenzione, anche quelle che nel corso del tempo la banca abbia a ricevere a favore del cliente. PEGNO: è una garanzia reale che viene data al creditore. Può avere ad oggetto beni mobili, titoli, crediti, diritti. Il creditore detiene il bene che è stato costituito in pegno oppure un documento rappresentativo, ed in caso di inadempienza, con il realizzo del pegno, ha il diritto di farsi pagare dal debitore, con preferenza sugli altri creditori. RITENZIONE: è la facoltà della banca di trattenere titoli e valori del cliente finché questo non adempie le sue obbligazioni. I diritti di ritenzione e di pegno garantiscono non solo i debiti presenti del cliente verso la banca, ma anche quelli che potrebbero sorgere successivamente (anche se non scaduti o già diversamente garantiti). Se il cliente effettua a favore della banca una cessione di credito oppure costituisce un pegno per una determinata ragione, tali garanzie coprono anche ogni altro debito del cliente verso la banca, anche se non scaduto o non esattamente quantificabile. Il valore massimo entro cui la banca può esercitare i suoi diritti di pegno e di ritenzione - estendendo la sua garanzia su somme, titoli o altro - è indicato nel contratto con la specificazione di quante volte il valore della garanzia prestata alla banca potrà essere superiore al valore del credito della stessa verso il cliente. Quando la banca ha un credito verso il cliente che sia determinato (liquido) e scaduto (esigibile) e, nel tempo stesso, si abbia disponibilità sul conto corrente (o altro deposito) che il cliente ha aperto presso la stessa (qualunque ne sia l agenzia, la filiale o la dipendenza) o la banca comunque detenga delle somme del cliente, le norme di legge consentono alla banca di soddisfarsi da sola del proprio credito incamerando le somme che le sono dovute. In tal modo il credito della banca si estingue, in tutto o in parte. La banca si riserva la possibilità di compensare il suo credito, pur se non ancora determinato (liquido) e non ancora scaduto (esigibile), al ricorrere, in capo al cliente, di un giustificato motivo da individuarsi, ad esempio, nell insolvenza dello stesso, che può essere determinata dal mancato pagamento del cliente di un debito alla scadenza, o in eventi che incidano negativamente sulla sua situazione patrimoniale, quali, ad esempio, l aver diminuito, per sua volontà, le garanzie che aveva dato alla banca (es. vendita di un immobile di proprietà); il non aver prestato le garanzie che aveva promesso (es. mancato rilascio di una fideiussione); l aver subito l elevazione di un protesto o l emissione di un decreto ingiuntivo od una iscrizione di ipoteca giudiziale; l esser incorso in un provvedimento di sequestro civile e/o penale e/o restrittivo della libertà personale o in una procedura esecutiva mobiliare e/o immobiliare; l aver concesso ipoteca volontaria o costituito un fondo patrimoniale; l aver ceduto beni ai propri creditori. CONTO CORRENTE: è il mezzo attraverso il quale sono registrate le operazioni di debito e credito tra la banca ed uno o più soggetti giuridici (correntista/i). Le clausole che regolano tale rapporto sono elencate in un contratto e sottoscritte dall intestatario/i, all atto dell apertura del conto corrente. SALDO: con la cadenza periodica stabilita nel contratto, la banca invia al cliente l'estratto- conto con l elencazione di tutti gli accrediti e gli addebiti del periodo e l indicazione del saldo alla data. Il saldo è attivo, o creditore, se ci sono somme disponibili sul conto. Il saldo è passivo, o debitore, se in assenza di somme disponibili sul conto, la banca ha anticipato delle somme al cliente (utilizzo del conto con affidamento). CREDITO LIQUIDO: credito determinato nel suo ammontare (ad esempio, un compenso, una penale, un rimborso quantificato in base alle clausole contrattuali o ad uno specifico accordo); CREDITO ESIGIBILE: credito del quale si può pretendere l'adempimento (in quanto è scaduto il termine di rimborso). COMPENSAZIONE LEGALE: i debiti reciproci, che due soggetti vantano l'uno verso l'altro, si estinguono dal momento in cui coesistono e per importi corrispondenti. COMPENSAZIONE FACOLTATIVA: la banca ed il cliente attraverso questa clausola contrattuale si accordano preventivamente affinché, in determinate circostanze, la compensazione possa operare anche se non ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge per la compensazione legale. INSOLVENZA: situazione di dissesto economico; difficoltà economica a far fronte ai pagamenti. Al ricorrere di tali situazioni la banca si riserva il diritto di incamerare, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza Pagina 6 di 19

7 formalità, le somme (o altre attività) che detiene per conto del cliente. Ma deve darne immediata comunicazione al cliente. Se prima di ricevere la comunicazione relativa all'avvenuta compensazione, il cliente ha emesso un assegno, ritenendo che ci fosse la disponibilità sul conto, tale assegno non verrà pagato per mancanza o insufficienza di fondi (e quindi protestato) ed il cliente non potrà muovere alcuna contestazione alla banca. Se il rapporto per il quale si è verificato un inadempimento è cointestato, la banca si può compensare sino alla soddisfazione dell intero suo credito, nei confronti dei conti e delle attività attinenti anche soltanto ad uno dei cointestatari. Pagina 7 di 19

8 Art. 6 - Le aperture di credito che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Cliente sono soggette alle seguenti disposizioni: a) il Cliente può utilizzare, in una o più volte, la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità; b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca; c) il Cliente ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito in qualsiasi momento con il pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro onere od accessorio; d) qualora il Cliente sia un consumatore, ai sensi dell'art bis cod. civ., la Banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla in qualsiasi momento e con effetto immediato, tramite comunicazione scritta, in presenza di un giustificativo motivo individuato, con riferimento al Cliente e ai suoi eventuali garanti, in una delle seguenti ipotesi esemplificative: insolvenza (senza necessità di pronunzie giudiziali); diminuzione per fatto proprio delle garanzie date o mancata prestazione di quelle promesse; elevazione di protesto o dichiarazione della Stanza di compensazione; emissione di decreto ingiuntivo; provvedimento di sequestro civile e/o penale; provvedimenti restrittivi della libertà personale; procedura esecutiva mobiliare e/o immobiliare; iscrizione di ipoteca giudiziale o concessione di ipoteca volontaria; costituzione di fondo patrimoniale; cessione di beni ai creditori; qualsiasi altro evento o atto dispositivo che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del Cliente. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la Banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito o di ridurre la stessa in qualsiasi momento e con effetto immediato, tramite comunicazione scritta, in presenza di una giusta causa ai sensi dell'art cod. civ.. In tutti i casi di recesso, al Cliente è riconosciuto un termine non inferiore a due giorni lavorativi per il pagamento di tutto quanto dovuto; e) qualora il Cliente sia un consumatore, ai sensi dell'art bis cod. civ., la Banca ha altresì facoltà di recedere in qualsiasi momento, tramite comunicazione scritta, dall'apertura di credito a tempo indeterminato o di ridurre o sospendere la stessa, anche in assenza di giustificato motivo, concedendo un preavviso non inferiore a quindici giorni, alla scadenza del quale il Cliente dovrà pagare tutto quanto dovuto; f) qualora il Cliente non sia un consumatore, ai sensi dell'art bis cod. civ., la Banca in qualsiasi momento ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, di ridurla o di sospenderla in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale. In questi casi, al Cliente è riconosciuto, con lettera raccomandata, un termine non inferiore ad un giorno lavorativo per il pagamento di tutto quanto dovuto; g) in tutti i casi sopra individuati, il recesso ha sempre l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso, mentre la riduzione ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso per la parte eccedente il nuovo limite; h) l'eventuale esecuzione da parte della Banca di disposizioni allo scoperto del Cliente, avvenuta dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comporta il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite; i) in caso di recesso della Banca dall'apertura di credito il Cliente è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari per l esecuzione degli ordini impartiti prima della data di ricevimento della comunicazione di recesso e per il pagamento degli assegni emessi prima di tale data, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. Ove la Banca operi la compensazione dei propri crediti e debiti verso il Cliente ai sensi del precedente art. 5, comma 3, tale compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente, il quale è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi, prima della comunicazione di recesso, sui conti interessati dalla compensazione e per i quali assegni non sia ancora decorso il termine di presentazione, nei limiti in cui le disponibilità per il pagamento di tali assegni siano venute meno per effetto della suindicata compensazione; j) qualora l utilizzazione dell apertura di credito sia subordinata alla presentazione allo sconto o salvo buon fine, da parte del Cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento. Dell eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al Cliente. Nell ipotesi in cui la Banca receda dall apertura di credito ai sensi del presente articolo ed ancorché i titoli ed i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l esito, essa ha facoltà di richiedere l integrale pagamento dell ammontare utilizzato, comprensivo dell importo dei detti titoli e documenti. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della Banca, risultino pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del Cliente, ovvero portate a decurtazione dell importo dallo stesso dovuto; k) le norme di cui al presente articolo valgono per ogni altro finanziamento comunque concesso dalla Banca al Cliente, cui le parti non abbiano dato apposita disciplina e al quale si applicano le condizioni economiche di cui al Documento di Sintesi del Conto Corrente. APERTURA DI CREDITO: è una operazione tramite la quale la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata. Il cliente può utilizzare tale somma (anche mediante l emissione di assegni bancari), in una o più volte, e può, con successivi versamenti, ripristinare la disponibilità di credito. La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, o di ridurre la stessa in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale; per il pagamento di quanto ad essa dovuto la banca dà al cliente, con lettera raccomandata, preavviso non inferiore ad un giorno lavorativo. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto della chiusura dell'apertura di credito mediante il pagamento di tutto quanto dovuto alla banca per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro onere od accessorio. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, la banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, tramite comunicazione scritta, dall'apertura di credito a tempo indeterminato o di ridurla con effetto immediato, al ricorrere in capo al cliente ed all eventuale suo garante di un giustificato motivo; ove poi il giustificato motivo non ricorrano, la banca può recedere con un preavviso non inferiore a quindici giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato, e semprechè il cliente sia un consumatore, la banca ha la facoltà di recedere dalla stessa o di ridurla in qualsiasi momento e con effetto immediato, tramite comunicazione scritta, al ricorrere di una giusta causa. RECESSO: facoltà di una parte di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti contrattualmente e quindi di chiudere l apertura di credito con la conseguenza, per il cliente, del pagamento di quanto dovuto dallo stesso alla banca. GARANTE: soggetto che si obbliga personalmente nei confronti della banca a garantire l'adempimento delle obbligazioni del cliente. CONSUMATORE: una persona che agisce per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Pagina 8 di 19

9 Art. 7 - Al rapporto di conto corrente si applicano le condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi del Conto Corrente, quale tempo per tempo vigente.. I rapporti sia creditori che debitori vengono chiusi contabilmente con la periodicità, fra loro identica, indicata nel Documento di Sintesi del Conto Corrente, portando nel conto corrente gli interessi, le commissioni e le spese sino ad allora maturati ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce a sua volta ulteriori interessi nel corso del periodo successivo (c.d. capitalizzazione degli interessi o anatocismo), secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura di cui al Documento di Sintesi del Conto Corrente, quale tempo per tempo vigente. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Ai sensi dell'art. 120 D. Lgs. 385/1993, in caso di versamenti sul conto di denaro, assegni circolari emessi dalla Banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento, gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento stesso. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca ed, in particolare, quelle dipendenti da eventuali concessioni di finanziamento, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via indivisibile e solidale anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Le condizioni economiche applicate al contratto di conto corrente sono riportate nel documento di sintesi datato e progressivamente numerato, facente parte integrante e sostanziale del contratto medesimo. La banca, che effettua sul conto del correntista operazioni di "addebito" e di "accredito", provvede alla chiusura periodica del conto, il cui termine è stabilito dal contratto (attraverso il rimando al documento di sintesi ). Al momento della chiusura periodica, la banca effettua il calcolo degli interessi, delle commissioni delle spese ed applica le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante produce interessi seguendo le stesse modalità. La banca accredita gli interessi attivi sui conti correnti in cui il cliente è a credito con la banca, ed addebita gli interessi passivi sui conti correnti in cui il cliente è a debito con la stessa. Il saldo risultante dalla chiusura periodica del conto produce interessi nel corso del periodo successivo (c.d. capitalizzazione degli interessi o anatocismo). ANATOCISMO: o capitalizzazione periodica degli interessi, é il meccanismo per cui gli interessi producono a loro volta interessi. Con la determinazione del saldo periodico gli interessi si trasformano in capitale, poiché sulla somma rappresentata dal saldo iniziano a decorrere gli interessi relativi al nuovo periodo. Quando avviene la chiusura definitiva del conto corrente, sulla somma che costituisce il saldo definitivo del conto, si calcolano gli interessi nella misura concordata nel contratto (attraverso il rimando al documento di sintesi ), su questi interessi cessa il meccanismo di capitalizzazione periodica. Per i debiti del cliente (ovvero dei clienti in caso di cointestazione) verso la banca, in particolare per la concessione di finanziamento, sono chiamati a rispondere, in via indivisibile e solidale fra loro, coloro che gli succedono (ad esempio, in caso di morte gli eredi o per accordo o contratto i nuovi soci di una società di persone). SOLIDARIETA : il creditore può chiedere il pagamento dell intero suo credito a ciascuno dei coobbligati, senza tener conto della ripartizione del debito per quote. Il debitore che paga ha comunque diritto di rilaversi sugli altri per la restituzione della sua quota. INDIVISIBILITA : consente alla banca, in caso di morte di un condebitore, di poter pretendere da ciascun erede l intero pagamento del credito senza che debba operarsi la divisione in tante quote quanti sono gli eredi. Pagina 9 di 19

10 Art. 8 - L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art cod. civ.. In aggiunta a quanto sopra, il Cliente ha la facoltà di scegliere l'invio degli estratti conto con periodicità semestrale, trimestrale, mensile o decadale. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intendono approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni, nonché l accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi, entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. Salvo quanto previsto dal comma successivo, l'estratto-conto che la banca invia periodicamente al cliente contenente le annotazioni dei movimenti del conto relativi al periodo considerato, si ritiene approvato dal cliente nel termine perentorio di 60 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo che di tale documento il cliente non inoltri alla banca un reclamo scritto. Se c'è stato un errore di scritturazione o di calcolo nelle contabilizzazioni a credito e/o a debito, oppure omissioni o duplicazioni di partite, il cliente o la banca possono ottenerne la correzione entro 10 anni dalla data, rispettivamente, di ricezione dell'estratto-conto o di invio dello stesso. Pagina 10 di 19

11 Art. 9 - Qualora il conto corrente non registri movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 2.500, la Banca ha la facoltà di non inviare l'estratto conto ed il Documento di Sintesi del Conto Corrente. Qualora il conto non registri movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 258,23, la Banca ha altresì facoltà di non corrispondere gli interessi e di non addebitare le spese di gestione del conto. Ai fini del comma che precede non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi né le operazioni che la Banca effettua di iniziativa (quali, ad esempio, l accredito di interessi od il recupero di spese), ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative. Art Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l'impegno di mettere a disposizione del Cliente (a di lui richiesta o a scadenza) crediti verso banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle banche medesime. Tutti i movimenti a debito e a credito del conto qualora disposti in valuta diversa da quella del conto stesso si intendono effettuati al corso dei cambi vigenti nel giorno in cui la Banca esegue l operazione. Tutte le eventuali spese per l estinzione degli assegni emessi a valere sul conto si intendono a totale carico del Cliente ivi comprese eventuali spese che venissero reclamate dai corrispondenti della Banca. Art In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'america e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità o la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo, a semplice richiesta della Banca, nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito. Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'america, le banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte del beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice. L assegno o la cambiale che siano stati trasferiti per girata devono essere pagati dal traente al possessore che li presenta per l'incasso. Nel caso in cui però viene girato un titolo emesso da un correntista straniero occorre avere alcune cautele. Le banche degli Stati Uniti e di altri paesi, impongono a colui che pone all incasso assegni e/o effetti di garantire il rimborso della somma qualora, successivamente al pagamento, sorgano contestazioni (riguardanti irregolarità formali oppure l'autenticità e la completezza di una o più firme di girata). Se tali contestazioni vengono avanzate dalla banca estera che ha pagato per conto del cliente, colui che ha girato il titolo è tenuto a rimborsare la somma. BONIFICO: ordine di pagamento con il quale il cliente dà istruzioni alla banca di pagare, addebitando il proprio conto corrente, una somma a favore di un terzo indicandone le coordinate bancarie. Poiché nei pagamenti all'estero tramite bonifico l'errata indicazione del codice di conto, pur in presenza di una corretta denominazione del beneficiario, può determinare un errore nel pagamento, qualsiasi inconveniente determinato da tale inesatta indicazione resta a carico del cliente. In relazione a ciò, in presenza di una richiesta di rimborso o di risarcimento proveniente da una corrispondente estera, la banca può addebitare al suo cliente gli importi richiesti fornendo copia della richiesta di rimborso. Pagina 11 di 19

12 Art Quando il conto corrente è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e gli estratti conto sono inviati dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato, con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari devono essere nominate per iscritto da tutti. La revoca della facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all art cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica della facoltà deve essere effettuata da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche o rinunce vale quanto stabilito all'art. 1, comma 2. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso si applica quanto disposto all'art. 1, comma 3. Se il rapporto con la banca è intestato a più persone, la banca è tenuta ad inviare le comunicazioni di cui all art. 2, compresi gli estratti-conto, ad uno solo degli intestatari. E gli altri nulla possono eccepire. Tutti i cointestatari devono nominare per iscritto i soggetti autorizzati ad operare con la banca per loro conto, e sempre per iscritto devono autorizzare le modifiche delle facoltà loro previamente concesse. Invece, la revoca della facoltà di rappresentanza può essere disposta anche da un solo cointestatario, il quale è obbligato ad informarne gli altri cointestatari. Le cause di cessazione della facoltà di rappresentanza diverse dalla revoca o dalla rinuncia (quali ad esempio la perdita della capacità di agire da parte del soggetto autorizzato) hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari, ma devono comunque essere comunicate alla banca (anche mediante la notifica di un atto o l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno) e comunque non hanno effetto per la stessa sino a quando quest ultima non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Pagina 12 di 19

13 Art Quando il conto corrente è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni sul conto corrente stesso possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solamente su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i contestatari. La Banca, quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione con atto scritto, non darà corso alle disposizioni che non le siano state impartite congiuntamente da tutti i cointestatari. Le opposizioni di cui al presente comma hanno effetto nei confronti della Banca secondo quanto stabilito all'art. 1, comma 2. L estinzione del rapporto può essere effettuata anche su richiesta di uno solo dei cointestatari, che è tenuto a darne pronta comunicazione agli altri. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si vengono a creare, per qualsiasi ragione, sul conto corrente stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, rispondono, nei confronti della Banca, tutti i cointestatari in solido fra loro. Se il rapporto con la banca è cointestato, i cointestatari possono decidere di compiere le operazioni separatamente, cioé ognuno da solo ma con effetto su tutti (come d altronde è prassi). La banca, quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione con atto scritto, non dà corso alle disposizioni che non le siano state impartite congiuntamente da tutti i cointestatari. L estinzione del rapporto può essere effettuata anche da un solo cointestatario, il quale ha però l'obbligo di informare subito gli altri. In ogni caso i cointestari rispondono in solido fra loro nei confronti della banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare per qualsiasi ragione. OBBLIGAZIONI SOLIDALI: l'obbligazione è "in solido o solidale" quando ci sono più debitori che devono eseguire una medesima prestazione. In forza del vincolo di solidarietà il creditore (cioè la banca) può chiedere l'adempimento totale, e non solo parziale, ad uno solo dei debitori. Se uno solo dei debitori (volontariamente o coattivamente) adempie tutta l'obbligazione, gli altri condebitori non devono più nulla al creditore, ma possono essere chiamati a restituire a chi ha adempiuto la quota di loro spettanza. Pagina 13 di 19

14 Art Il decesso o la sopravvenuta incapacità del Cliente, non sono opponibili alla Banca finché a questa non venga prodotta documentazione legalmente idonea a comprovare il verificarsi di tali eventi. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto con facoltà di operare separatamente, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di operare separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però temuti ad esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve però pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. L'opposizione di cui al presente comma ha effetto nei confronti della Banca secondo quanto stabilito all'art. 1, comma 2. Se muore uno dei cointestatari, hanno facoltà di disporre del rapporto separatamente tutti gli altri cointestatari e tutti insieme gli eredi del deceduto. Così come se uno dei cointestatari perde la capacità di agire, può compiere atti di disposizione, separatamente rispetto agli altri cointestatari, il legale rappresentante dell incapace. Quando sia venuto meno uno dei cointestatari (per morte o per perdita di capacità di agire) ciascuno degli aventi diritto si può opporre alla facoltà di disposizione separata del rapporto. In questo caso la banca deve pretendere che ogni incarico sia disposto da tutti i cointestatari, compresi gli eredi o il legale rappresentante dell'incapace. Pagina 14 di 19

15 Art. 15 Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta o consegnata a mano alla succursale della Banca con la quale è intrattenuto il rapporto. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno, tramite comunicazione scritta, dando un preavviso di 15 giorni, ovvero con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo, quale individuato in via esemplificativa all'art. 6, lett. d). La Banca ha inoltre la facoltà di recedere se il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto dei cointestatari. In caso di recesso, da chiunque esercitato, dal contratto di conto corrente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell autorizzazione ad emettere assegni di cui al precedente art. 2, comma 2. Il recesso dalla convenzione d assegno esercitato da uno solo dei cointestatari o dalla Banca nei confronti di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni separatamente. La facoltà di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno è accordata sia alla banca che al correntista. Recesso dal contratto significa chiusura del conto e pagamento di quanto dovuto. Chi vuole recedere deve darne comunicazione preventiva e scritta all'altra parte: il termine del preavviso è stabilito dal contratto. Il recesso dalla convenzione d'assegno non implica necessariamente recesso dal contratto di conto corrente. In caso di recesso, da chiunque esercitato, la banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Se il conto è cointestato, ed i cointestatari hanno facoltà di disporne separatamente, il recesso dalla convenzione di assegno (esercitato dalla banca nei confronti di un cointestario o dallo stesso cointestario) non fa venire meno la convenzione di assegno con gli altri cointestatari. Pagina 15 di 19

16 Art La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche applicate al conto corrente. In caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, la Banca, ai sensi dell art.118 D.Lgs. n. 385/1993 e delle relative norme di attuazione, invia una comunicazione scritta al Cliente, nelle forme del Documento di Sintesi del Conto Corrente, presso l ultimo indirizzo da questi comunicato, ovvero, in caso di variazioni generalizzate, può provvedere a far pubblicare apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e ad esporre nei propri locali aperti al pubblico un avviso di pari tenore. Le predette variazioni generalizzate sono comunque comunicate individualmente al Cliente, mediante il Documento di Sintesi del Conto Corrente, alla prima occasione utile, nell ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche. Entro 15 giorni dal ricevimento del Documento di Sintesi del Conto Corrente, ovvero dalla pubblicazione dell avviso nella Gazzetta Ufficiale, il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto di conto corrente senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni del tasso d interesse indicizzato con riferimento a specifici parametri prescelti dalla Banca e dal Cliente, la cui determinazione è sottratta alla volontà di entrambi, non vengono comunicate. La Banca si riserva, altresì, la facoltà di modificare unilateralmente le norme del presente contratto in presenza di un giustificato motivo (individuato, in via esemplificativa, nell opportunità di adeguare il contratto allo sviluppo tecnologico ed informatico, in modifiche di leggi, regolamenti, norme amministrative o di vigilanza, motivi di sicurezza o di efficienza), dandone comunicazione scritta al Cliente, nelle forme e con le modalità indicate al primo comma del presente articolo. Il Cliente ha comunque la facoltà di recedere dal contratto entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Il rapporto banca-cliente è un rapporto di durata e le condizioni economiche, così come quelle giuridiche, possono mutare nel corso del rapporto ad iniziativa della banca. Le modifiche economiche e/o contrattuali sono consentite, e non sono inefficaci, se la banca informa il cliente delle variazioni per lui sfavorevoli. Il cliente, se non soddisfatto, potrà esercitare il diritto di recedere dal contratto entro 15 giorni dalla comunicazione delle variazioni, ottenendo l'applicazione delle precedenti condizioni e senza penalità per l esercizio del recesso. La comunicazione della variazione delle condizioni economiche e/o contrattuali sfavorevoli al cliente può essere effettuata dalla banca non solo con una comunicazione scritta diretta, ma anche in modo impersonale mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, quando si tratta di variazione generalizzata. In quest ultimo caso le variazioni sono comunque comunicate al cliente, mediante il documento di sintesi, alla prima occasione utile con la comunicazione periodica o con quella riguardante specifiche operazioni. ATTENZIONE: E IN CORSO L AGGIORNAMENTO DI QUESTO ARTICOLO, IN ALLINEAMENTO ALLE RECENTI MODIFICHE NORMATIVE. Pagina 16 di 19

17 Art Il Cliente può inviare all Ufficio reclami della Banca reclami inerenti al rapporto di conto corrente con essa intrattenuto. La Banca provvede ad evadere i reclami per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla data di loro ricezione. Resta salva la facoltà per il Cliente di rivolgersi all Ombudsman bancario nelle ipotesi e secondo le modalità previste dal pubblicizzato regolamento di detto organismo. Nel caso in cui sorga una contestazione con la banca, un accordo interbancario, in vigore dal 15/4/93, consente al cliente di poter accedere ad una procedura di risoluzione delle controversie, alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario. Il cliente deve dapprima rivolgersi all'ufficio reclami della banca. In caso di inerzia o di risposta negativa dell'ufficio reclami, il cliente che sia un consumatore, può presentare entro un anno (che decorre dall inizio della contestazione all'ufficio reclami) un ricorso scritto all'ombudsman bancario (che è un organo collegiale composto da 5 membri). Le controversie trattate dall'ombudsman sono quelle con valore non superiore ai ,00 ed il procedimento è senza spese per il consumatore. Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici trasfrontalieri (per importi non superiori a ,00 ). OMBUDSMAN: nei paesi scandinavi è una figura istituzionale simile al "difensore civico" che provvede a tutelare gli interessi dei cittadini e dei consumatori. Pagina 17 di 19

18 Art E in facoltà della Banca assumere o meno gli incarichi del Cliente, fornendo comunque allo stesso comunicazione scritta dell eventuale rifiuto. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure utilizzate nell ambito della propria organizzazione. La Banca, nell esecuzione dell incarico, osserva criteri di diligenza adeguati alla natura dell attività professionale svolta, in conformità a quanto previsto dall art cod. civ. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà di cui art. 1856, comma 2 cod. civ. (concernente la possibilità per la stessa di avvalersi di un altra banca o di un suo corrispondente per l esecuzione di incarichi su piazze dove non esistono succursali della Banca), è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all art cod. civ., a farsi sostituire da un proprio corrispondente anche non bancario. Il Cliente ha la facoltà di revocare, ai sensi dell art cod. civ., l incarico conferito alla Banca, finché quest ultima non abbia dato inizio all esecuzione dell incarico stesso, compatibilmente alle modalità dell esecuzione medesima. La banca ha facoltà di assumere o meno gli incarichi conferiti dal cliente, dando comunicazione scritta al correntista dell eventuale suo rifiuto ad accettare l'incarico. La banca si impegna ad eseguire gli incarichi che il cliente le affida in modo tale che siano rispettati gli interessi dello stesso cliente. La banca, in assenza di particolari istruzioni, dà corso agli incarichi del cliente decidendo in via autonoma le modalità di esecuzione, sempre tenendo conto degli interessi del cliente. La banca può delegare ad altri l'esecuzione dell'incarico che il cliente le ha affidato (altre banche oppure società che svolgono dei servizi), ma il cliente non deve trarre alcun pregiudizio da tale sostituzione. Il cliente, in caso di disservizi, può far valere i suoi diritti nei confronti del delegato ma la banca resta responsabile per le istruzioni date al sostituto e per l eventuale incauta scelta del sostituto. Il cliente può revocare l'incarico affidato, purché la banca non lo abbia già eseguito o non abbia iniziato ad eseguirlo. Pagina 18 di 19

19 Art Le spese e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al rapporto di conto corrente ed all esecuzione delle disposizioni impartite dal Cliente, sono a carico di quest ultimo. Art Il presente contratto è assoggettato alla legge ed alla giurisdizione italiane. Qualora il Cliente non sia un consumatore, ai sensi dell art bis cod. civ., per ogni controversia fra il Cliente e la Banca il Foro esclusivamente competente è quello nella cui giurisdizione è compresa la località ove ha sede la succursale della Banca con la quale il rapporto è intrattenuto Pagina 19 di 19

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI

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