n. 928/05 A.S. TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE UFFICIO TUTELE

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1 n. 928/05 A.S. TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE UFFICIO TUTELE Oggetto: Istanza di nomina di Amministratore di sostegno in favore di YY, nata a -- il , residente in --, istanza svolta da Xx, domiciliata presso il difensore Avv. di Milano, Premesso che, con ricorso depositato il , notificato il , Xx chiede, ai sensi degli artt.404 e ss. c.c., la propria nomina quale Amministratore di Sostegno della madre Yy, affetta da serie patologie organiche che ne limitano il movimento determinando l impossibilità di attendere autonomamente alla cura dei propri interessi; Il Giudice Tutelare Letti gli atti del procedimento ed esaminati i documenti prodotti; Rilevato che la documentazione allegata (certificato medico dott. del ) attesta che Yy è affetta da deperimento organico senile, DPCO, cardiopatia sclerotica, grave osteoporosi e osteoartrosi, pregressa frattura femore destro, aneurisma all arco aortico necessita di accompagnamento e di aiuto per svolgere i normali atti della vita quotidiana ; Esaminata l interessata il presso la sua abitazione e preso atto che la stessa, lucida e spigliata nel dialogare con il giudice, ha rappresentato e mostrato la sua estrema difficoltà di movimento, che già da anni la costringe a rimanere tra le mura di casa, appoggiandosi a un girello per effettuare brevi spostamenti, con ciò argomentando e condividendo la decisone di nominare la figlia quale suo Amministratore di Sostegno, perché possa portare all esterno la sua volontà, rappresentandola in posta, in banca o presso uffici pubblici; Preso atto che Yy ha riferito correttamente delle proprie entrate da pensione, accreditate su conto postale cointestato a sé e alla figlia, sottolineando la progressiva erosione dei suoi risparmi, e rappresentando con chiarezza le sue modalità di vita e le sue esigenze sotto profili sia personali sia patrimoniali, da molti anni gestite avvalendosi della collaborazione dell unica figlia (essendo vedova da tempo), ma tuttora rivendicando la scelta di un autonomia abitativa di cui comprende l opportunità sia per sé sia per la figlia (quest ultima vive nello stesso Comune ma in altra abitazione); 1

2 Sentita la figlia ricorrente, che ha ribadito la piena consapevolezza e lucidità della madre nell assunzione di ogni decisione sia personale sia patrimoniale, in presenza tuttavia di impedimenti fisici che non le consentono di uscire e quindi di gestire autonomamente i suoi interessi; Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero, che in data chiede che il Giudice Tutelare nomini la figlia Amministratore di Sostegno di Yy affinché la sostituisca nella gestione dei suoi interessi personali e patrimoniali ; Ritenuto che, richiamate le evidenze di cui sopra, ricorrano i presupposti di cui agli artt.404 e ss. c.c., legittimanti la nomina a Yy di un Amministratore di Sostegno, che proceda in sua rappresentanza al compimento di quegli atti di ordinaria amministrazione delle sue sostanze, quali indicati nel presente decreto, che si rivelano necessari e che la parte interessata non risulta in grado di compiere autonomamente, per meri impedimenti di natura fisica imputabili alle patologie organiche di cui sopra; Ritenuto peraltro che, mantenendo la beneficiaria condizioni intellettive e volitive assolutamente integre, e presentandosi unicamente la necessità che l A.d.S. porti all esterno la sua manifestazione di volontà, possa prevedersi che il potere di rappresentanza riconosciuto all amministratore sia non già di natura esclusiva, previsione cui conseguirebbero in capo all interessata gli effetti di incapacità sanciti dall art.409 c. 1 c.c. ( il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l assistenza necessaria dell amministratore di sostegno ), bensì venga riconosciuto in via concorrente a una perdurante capacità della beneficiaria, ancorché possa la stessa non avvalersene non ritenendo di esplicarla autonomamente (perdurante capacità di agire che potrebbe consentire all interessata anche di conferire procure a terzi); Ritenuto che la suddetta previsione sia ben consentita dal dettato normativo, che persegue la dichiarata finalità di tutelare la persona con la minore limitazione possibile della capacità di agire (art.1 L.6/04), e che mostra di rimettere al giudice, per quanto emerge dal combinato disposto degli artt.405 c.5 e 409 c.1 c.c., l individuazione in dettaglio degli atti che possano o meno richiedere, in funzione dell accertata menomazione anche psichica o solo fisica del soggetto, l esclusività o necessità della rappresentanza o assistenza rispettivamente rimesse all A.d.S., ciò con riferimento alla necessità che, ex art.412 c.2 c.c., consegua l annullabilità di detti atti ove compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni contenute nel decreto che istituisce l amministrazione di sostegno (saranno cioè annullabili, se pregiudizievoli all interessato, solo quegli atti che, compiuti personalmente dal beneficiario, siano stati 2

3 espressamente rimessi alla rappresentanza esclusiva o all assistenza necessaria dell amministratore, là dove l espressa previsione di esclusività e necessità fa intendere che il soggetto non abbia solo bisogno di un aiuto perché fisicamente impedito, ma sia nelle condizioni mentali di non saper valutare adeguatamente la portata dell atto); Ritenuto che anche nella presente accezione permanga comunque una significativa differenza tra l istituto della rappresentanza, rimesso all autonomia negoziale dell interessato, e l istituto dell amministrazione di sostegno, di nomina giudiziaria, posto che solo in questo secondo caso l amministratore dovrà render conto del proprio operato non già e non solo al beneficiario rappresentato, bensì e soprattutto al giudice tutelare, con gli immediati possibili effetti di cui agli artt.384 e 386 c.c. (norme espressamente richiamate in tema di A.d.S. dall art.411 c.c.), da cui quella dimensione di protezione che può comprensibilmente e opportunamente indurre un soggetto che sia affetto da mera infermità o menomazione fisica (nei termini contemplati dall art.404 c.c.), a privilegiare questo strumento rispetto alla soluzione della procura negoziale (dimensione di protezione che avrebbe un connotato contraddittoriamente affittivo ove ne derivassero necessariamente gli effetti incapacitanti di cui all art.409 c.c.); Ritenuto che la presente nomina possa essere a tempo indeterminato, a fronte di situazione patologica stabile, e che la scelta dell Amministratore possa ricadere sulla figlia Xx, indicata dalla stessa beneficiaria e che già se ne sta facendo carico; Preso atto, quanto al contenuto specificamente gestionale del presente decreto, che Yy dispone di: - entrate annuali a titolo di pensione pari a --- (al netto delle ritenute), accreditati su conto corrente postale cointestato alla stessa e alla figlia (di spettanza della sola madre, ancorchè cointestato, per quanto riconosce la figlia stessa), - fondi di investimento B... (n. quote 562,001 per un controvalore al di ---) e G (n. quote per un controvalore al di ---), attualmente intestati alla figlia al solo dichiarato fine di amministrarli, - appartamento sito in, ove l interessata abita, - box in, pertinenza del suddetto appartamento; Valutate le dichiarate spese di gestione dei suoi beni, nonché le sue spese di mantenimento, assistenza e cura il cui costo è rapportato anche alle sue specifiche condizioni patologiche (necessita di personale di servizio e di assistenza), e ritenuto 3

4 che, alla luce delle suddette risultanze, e richiamato il disposto di cui all art.405 c.5 n.5 c.c., che impone di individuare i limiti anche periodici che l amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha la disponibilità, possa disporsi che, mantenuto l accredito delle entrate di Yy su autonomo conto corrente o deposito (che dovrà essere intestato alla sola beneficiaria), l Amministratore di Sostegno vi acceda (nei termini emersi nell incontro con il Giudice Tutelare, condivisi dalla stessa interessata) sino a concorrenza di 5.000,00 su base trimestrale per le spese di natura ordinaria, salva specifica autorizzazione del G.T. ad ulteriori spese in funzione di documentate esigenze straordinarie; Ritenuto che, per quanto sopra argomentato, possa parimenti autorizzarsi la nominata A.d.S. a rappresentare la madre negli atti di gestione ordinaria dell appartamento di cui dispone e nei rapporti che la stessa intrattiene con enti pubblici quali Comune, Poste Italiane, ASL, salvo l espressione di volontà per atti di natura personalissima (quali il consenso informato a terapie o interventi, che dovrà essere sottoscritto dall interessata); Dato atto che il presente provvedimento e il suo contenuto sono sempre soggetti a possibile modifica o integrazione, da richiedersi al Giudice Tutelare, onde garantirne la rispondenza all interesse della parte beneficiaria e alle sue condizioni personali e patrimoniali; Per Questi Motivi Nomina Xx Amministratore di Sostegno a tempo indeterminato di Yy, nata a --- il (atto iscritto nei registri di detto Comune al n. anno 1913); Autorizza Xx a procedere in rappresentanza di Yy al compimento dei seguenti atti, sotto la sua personale responsabilità, atti che Yy potrà compiere anche autonomamente: 1. riscuotere le entrate di spettanza di Yy a qualunque titolo e accreditarle su conto corrente o deposito intestato a Yy rappresentata da Xx in qualità di Amministratore di Sostegno (autorizzando la richiesta di modifica in tal senso dell intestazione del conto già in essere cointestato a Yy e alla figlia Xx); 2. operare a debito sul conto sub 1 sino a concorrenza di 5.000,00 su base trimestrale, per far fronte alle spese ordinarie di mantenimento, assistenza e cura della parte beneficiaria e di gestione dei suoi beni, 3. mantenere gli investimenti in essere, da depositare su conti intestati a Yy rappresentata da Xx in qualità di Amministratore di Sostegno (autorizzando la 4

5 richiesta di modifica in tal senso dell intestazione dei conti già in essere intestati a Xx), con facoltà di rinnovo alla scadenza o di accredito sul conto sub 1, 4. provvedere alla gestione ordinaria degli immobili di proprietà di Yy per la quota di sua spettanza, 5. sostenere spese per importo superiore al limite sub 2, ovvero compiere atti di straordinaria amministrazione, quali elencati negli artt.374 e/o 375 c.c., operazioni tutte subordinate al consenso della beneficiaria e da sottoporre preventivamente alla valutazione e autorizzazione del G.T., 6. intrattenere ove necessario rapporti con Enti Pubblici, con esclusione degli atti di natura personalissima. Fa obbligo all Amministratore di Sostegno di depositare presso la Cancelleria del Giudice Tutelare con cadenza annuale, a decorrere dal , relazione circa le condizioni personali della parte beneficiaria e rendiconto della gestione svolta, allegando estratto conto dei conti sub 1 e 3 per l intero anno di gestione e documentazione delle principali spese sostenute. Dichiara il presente decreto immediatamente efficace. Milano, Il Giudice Tutelare Dott.ssa Laura Cosentini Si comunichi a cura della Cancelleria a: - Xx presso il difensore - Yy - Ufficiale di Stato Civile del Comune di, per le annotazioni in margine all atto di nascita di Yy - Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano. Decreto depositato il

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