Lezione 15.: Statuto dell embrione e PMA

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1 Lezione 15.: Statuto dell embrione e PMA 1 dicembre 2009 Prof.

2 Il biodiritto e la bio-ontologia (1/2) Nel gruppo di lavoro si è fatta subito strada la convinzione che qualunque discussione bioetica che coinvolgesse l embrione dovesse preliminarmente prendere le mosse da una adeguata risposta alla domanda sulla natura dell embrione. Fonte: Comitato Nazionale per la Bioetica, Identità e statuto dell embrione umano (22 giugno 1996) 2

3 Il biodiritto e la bio-ontologia (2/2) Una domanda quindi, per usare un termine impegnativo ma ineludibile, ontologica, avendo per oggetto la ricerca di una definizione di un essenza; una domanda radicale, per rispondere alla quale si è reso indispensabile l apporto della biologia, ma che non poteva ridursi a una mera domanda biologica, perché non poneva in questione ciò che la biologia percepisce e definisce -con i propri criteri metodologici interni- come embrione, ma ciò che quell oggetto che la biologia studia e definisce come embrione è in se stesso. Insomma, mai come durante la riflessione sull embrione è apparso evidente ai membri del Comitato che la bioetica presuppone (almeno in questo caso, ma si potrebbe dire ancora più esattamente in tutti i casi) una bio-ontologia. Fonte: Comitato Nazionale per la Bioetica, Identità e statuto dell embrione umano (22 giugno 1996) 3

4 Quando inizia la vita umana? 4

5 Quando inizia la vita umana meritevole di tutela giuridica? Il ciclo biologico dell uomo come quello di tutti i mammiferi inizia in natura dalla riproduzione sessuale e cioè dalla fusione di due gameti di sesso diverso (fecondazione). Questo tipo di riproduzione (riproduzione sessuale) realizza il trasferimento dei caratteri genetici da una generazione alla successiva. Secondo la descrizione che ne danno i biologi, la fecondazione intesa come processo è caratterizzata da eventi microscopici e submicroscopicomolecolari tutti indispensabili e di varia durata, che si sviluppano in modo continuo, iniziando con l interazione ravvicinata tra lo spermatozoo e i rivestimenti cellulari e acellulari dell oocita, continuando con la fusione dei gameti e dando luogo in un tempo variabile tra 16 e 30 ore alla prima divisione cellulare (embrione a due cellule). Fonte: Comitato Nazionale per la Bioetica, Considerazioni bioetiche in merito al C.D. OOTIDE, 15 luglio

6 Quando inizia la vita umana meritevole di tutela giuridica? 1. fase dell oocita attivato, nella quale la cellula uovo diventa impenetrabile all ingresso di nemaspermi diversi da quello che ha perso contatto con lei 2. fase dell oocita penetrato : penetrazione dello spermatozoo nell interno del citoplasma dell ovocita; formazione dell ovocita fecondato a due pronuclei, da alcuni autori definito ootide : i due genomi devono essere sostanzialmente considerati ancora genomi dei due genitori sebbene contenuti in un unico citoplasma 6

7 Quando inizia la vita umana meritevole di tutela giuridica? 3. fase dell anfimissi o singamia (momento della formazione dello zigote) / costituzione di un corredo cromosomico diploide / comparsa di un genoma nuovo: in questa fase gli assetti cromosomici aploidi paterni e materni si sono congiunti e sommandosi hanno ristabilito l assetto cromosomico diploide, proprio della specie umana. Questioni: attivazione del processo della vita umana vs. embrione??? embrione fa riferimento ad una fase sicuramente post-zigotica??? ootide vs. zigote vs. embrione??? 7

8 Quando inizia la vita umana meritevole di tutela giuridica? 4. perdita della totipotenza da parte dell embrione 5. annidamento in utero (secondo alcuni qui: embrione) 6. comparsa del sistema nervoso (sicuramente dopo il 14 giorno dalla fecondazione) 8

9 Prima interpretazione: meritevolezza di tutela fino dall inizio del processo (1/3) L evento di incontro-penetrazione dello spermatozoo nell interno del citoplasma dell ovocita è l evento che va ritenuto fondamentale, poiché è quello che nello spazio e nel tempo congiunge e letteralmente fonde due cellule gametiche dotate ciascuna di un patrimonio genetico aploide e ne fa una unità biologica non presente anteriormente, fornita delle strutture molecolari genetiche veicolanti la informazione necessaria per guidare (modulandosi ed interagendo con l ambiente) ogni stadio del successivo sviluppo. Fonte: Comitato Nazionale per la Bioetica, Considerazioni bioetiche in merito al C.D. OOTIDE, 15 luglio

10 Prima interpretazione: meritevolezza di tutela fino dall inizio del processo (2/3) Una volta avvenuta la penetrazione spermatica dell ovocita si sviluppa un continuum di eventi che prosegue senza necessità di ulteriori impulsi genetici esterni all unità stessa, come appare peraltro sostenibile anche considerando la inclusione dell ovocita in una spessa membrana glicoproteica (denominata zona pellucida ) e la realizzazione rapida della reazione corticale dell ovocita stesso, che impedisce di regola la penetrazione all interno di esso di ulteriore materiale genetico veicolato da spermi. Fonte: Comitato Nazionale per la Bioetica, Considerazioni bioetiche in merito al C.D. OOTIDE, 15 luglio

11 Prima interpretazione: meritevolezza di tutela fino dall inizio del processo (3/3) In definitiva il principio di continuità dello sviluppo si applica immediatamente dalla penetrazione spermatica in poi, e supera ovviamente il termine temporale di ciò che viene didatticamente chiamata la fecondazione, pervadendo l intera vita dell individuo, sia pure modulandosi nel tempo a seconda dell età considerata. D altra parte anche la riflessione filosofica offre un ulteriore argomento a sostegno del principio di continuità nella misura in cui riconosce che l inizio della vita dell essere umano costituisce un salto di qualità (un passaggio dal non essere all essere) e che, una volta che tale passaggio sia avvenuto, ci siano solo modificazioni accidentali (quantitative) e non trasformazioni sostanziali (qualitative). Fonte: Comitato Nazionale per la Bioetica, Considerazioni bioetiche in merito al C.D. OOTIDE, 15 luglio

12 Conseguenze etico-giuridiche della prima interpretazione: principio tuzioristico Elio Sgreccia, La Chiesa e la fecondazione artificiale. Corriere della Sera,

13 Seconda interpretazione: indecidibilità fattuale dell inizio della vita umana (1/2) La transizione dai gameti all embrione comporta fasi biologiche cronologicamente distinte e successive che presentano ampie sovrapposizioni funzionali e temporali che pur costituendo un continuum, non sono tuttavia assimilabili tra loro sul piano ontologico. I dati offerti dalla ricerca biologica sullo sviluppo dell embrione non sono cioè adeguati a definire con chiarezza e autorevolezza quale segmento dell intero processo possa essere assunto come cruciale per l identificazione del momento in cui si costituisce la nuova identità individuale. Fonte: Comitato Nazionale per la Bioetica, Considerazioni bioetiche in merito al C.D. OOTIDE, 15 luglio

14 Seconda interpretazione: indecidibilità fattuale dell inizio della vita umana (2/2) I criteri che di volta in volta vengono indicati come validi per sostenere un determinato assunto (continuità di sviluppo, comparsa di un genoma nuovo, perdita della totipotenza da parte dell embrione, annidamento in utero, comparsa del sistema nervoso etc.) hanno una loro legittimità e razionalità, ma non sono fonte sufficiente per desumere con certezza l inizio della vita umana. Fonte: Comitato Nazionale per la Bioetica, Considerazioni bioetiche in merito al C.D. OOTIDE, 15 luglio

15 Corte costituzionale 27/1975 Ora non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell embrione che persona deve ancora diventare. 15

16 Tommaso d Aquino: Summa contra gentiles Contra Gentiles, lib. 2 cap. 89 n. 11 Quanto igitur aliqua forma est nobilior et magis distans a forma elementi, tanto oportet esse plures formas intermedias, quibus gradatim ad formam ultimam veniatur, et per consequens plures generationes medias. Et ideo in generatione animalis et hominis in quibus est forma perfectissima, sunt plurimae formae et generationes intermediae, et per consequens corruptiones, quia generatio unius est corruptio alterius. Anima igitur vegetabilis, quae primo inest, cum embryo vivit vita plantae, corrumpitur, et succedit anima perfectior, quae est nutritiva et sensitiva simul, et tunc embryo vivit vita animalis; hac autem corrupta, succedit anima rationalis ab extrinseco immissa, licet praecedentes fuerint virtute seminis. Contra Gentiles, lib. 2 cap. 89 n. 11 Perciò più una forma è nobile e lontana dagli elementi, più numerose dovranno essere le forme intermedie, con le quali gradatamente si arriva all ultima forma, e di conseguenza più numerose saranno le generazioni intermedie. Ecco perché nella generazione dell animale e dell uomo, in cui la forma è perfettissima, molte sono le forme e le generazioni intermedie, e di conseguenza le corruzioni, perché la generazione di una forma è la corruzione di un altra. Perciò l anima vegetativa, che viene per prima, mentre l embrione vive la vita della pianta, si corrompe e le succede un anima più perfetta, che è insieme intuitiva e sensitiva, e allora l embrione vive la vita dell animale; distrutta questa, le succede l anima razionale che viene infusa dall esterno, sebbene le anime precedenti derivassero dalla virtù del seme. 16

17 Cass. Civ., Sez. III: sentenza 11 maggio 2009, n : statuto giuridico del concepito Massima Il concepito, pur non avendo una piena capacità giuridica, è comunque un soggetto di diritto, perché titolare di molteplici interessi personali riconosciuti dall'ordinamento sia nazionale che sovranazionale, quali il diritto alla vita, alla salute, all'onore, all'identità personale, a nascere sano, diritti, questi, rispetto ai quali l'avverarsi della condicio iuris della nascita è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio ai fini risarcitori. Ne consegue che la persona nata con malformazioni congenite, dovute alla colposa somministrazione di farmaci dannosi (nella specie teratogeni), alla propria madre, durante la gestazione, è legittimata a domandare il risarcimento del danno alla salute nei confronti del medico che quei farmaci prescrisse o non sconsigliò. 17

18 L emancipazione dai vincoli naturali L oggettivazione e la frammentazione dei processi di procreazione risentono indubbiamente della libertà che s è prodotta mano a mano negli ultimi 50 anni, quanto ai nessi che stanno in madre natura. Fino a non molti anni fa l accoppiamento tra un uomo e una donna era naturalmente ( ) aperto alla possibilità che nascesse un bambino; adesso, invece, i rapporti sessuali possono agevolmente essere tenuti distinti dalla procreazione. Fino a pochi anni fa l infertilità del maschio e/o della femmina pareva senza rimedi. Adesso è possibile avviare i processi di procreazione per altre vie. Fonte: C. Vigna, Etica e procreazione 18

19 Dalla natura subita alla possibilità dell arbitrio La sessualità può essere tenuta distinta non solo dalla fecondità, ma anche dalla responsabilità diretta della procreazione e persino della gestazione. Ovocita e/o sperma possono essere non solo omologhi alla coppia, ma anche eterologhi. L utero può essere surrogato, e anche in affitto. Si sta persino tentando di costruire un utero artificiale. Si sa della diminuzione drastica della natalità. Ma il desiderio diffuso di non avere più di un figlio convive con il desiderio di non poche donne d avere un figlio ad ogni costo. Fonte: C. Vigna, Etica e procreazione 19

20 Manipolazione genetica e artificialità della vita La manipolazione genetica per gli umani è alle porte. Progettare un figlio come un qualsiasi altro prodotto ingegneristico sembra a breve possibile, cioè una volta che ci si sia completamente impadroniti della mappa del genoma umano e che si possa operare sui singoli geni a piacimento. Si parla in ambiente anglosassone di designer babies. Ma un grossa opportunità, intanto, sembra già la selezione genetica preimpianto, soprattutto per escludere embrioni portatori di malattie ereditarie. Ma gli scopi terapeutici potrebbero facilmente diventare scopi miglioristici. L eugenetica potrebbe persino suggerire forme di procreazione mirata a scopi utilitaristici. Ciò che l uomo finora ha fatto per soggiogare la natura, potrebbe ora farlo per soggiogare la vita umana: potrebbe tutta ricondurla al prodotto artificiale. Fonte: C. Vigna, Etica e procreazione 20

21 Il miraggio della perfezione??? Criticando l ipotesi di scuola di un eugenetica come possibilità di perfezionare l uomo senza dover passare attraverso la selezione e l uccisione degli embrioni, contenuta nel saggio Contro la perfezione: l etica nell età dell ingegneria genetica del filosofo americano Michael J. Sandel, Adriano Pessina osserva che l imperfezione è segno dell appartenenza alla condizione umana e si chiede quale sia il termine di un progetto di perfezionamento per un essere contingente e finito come l uomo stesso, in linea di principio sempre ulteriormente modificabile e trasformabile. Qual è il modello umano in base al quale perfezionare e perfezionarci? si interroga il bioeticista, convinto che non sia possibile pensare davvero in termini di perfezione senza rispondere alla domanda «chi è l uomo?». 21

22 Quale accettabilità per la manipolazione genetica positiva? Un essere umano, il quale ha dentro di sé, se è un essere umano, l idea del diritto alla libertà della propria origine e all infinità del proprio destino, non può sopportare più di tanto la notizia di essere stato programmato a tavolino da un altro essere umano. Si sentirebbe manipolato nella sua esistenza in totalità, vorrebbe a tutti i costi liberarsi da questa dipendenza e forse vorrebbe farla pagare a chi lo ha manipolato prima ancora che nascesse al mondo. In ogni caso, egli tenderebbe a chiedere a tutti un risarcimento infinito. Fonte: C. Vigna, Etica e procreazione 22

23 Jürgen Habermas: Contro la genetica liberale la persona soggetta a trattamento pre-natale viene a trovarsi in difficoltà dopo avere saputo dell intenzionale alterazione del suo patrimonio (genetico) a concepirsi come autonomo ed eguale membro di un associazione di liberi ed eguali. Fonte: J. Habermas, Il futuro della natura umana, 2001, tr. it

24 25 luglio del 1978 : in UK la prima bimba in provetta Louise Joy Brown 24

25 PMA : la tecnica Le Scienze, settembre

26 PMA : la tecnica Le Scienze, settembre

27 PMA : i rischi per i nati Le Scienze, settembre

28 PMA : i rischi per le madri Le Scienze, settembre

29 Convenzione di Oviedo sulla PMA Art. 13 Interventi sul Genoma Umano Un intervento che ha come obiettivo di modificare il genoma umano non può essere intrapreso che per delle ragioni preventive, diagnostiche o terapeutiche e solamente se non ha come scopo di introdurre una modifica nel genoma dei discendenti. Art. 14 Non selezione dei sesso L utilizzazione delle tecniche di assistenza medica alla procreazione non è ammessa per scegliere il sesso del nascituro, salvo che in vista di evitare una malattia ereditaria legata al sesso. 29

30 Convenzione di Oviedo sulla PMA Art. 18 Ricerca sugli embrioni in vitro (1) Quando la ricerca sugli embrioni in vitro è ammessa dalla legge, questa assicura una protezione adeguata all embrione. (2) La costituzione di embrioni umani a fini di ricerca è vietata. 30

31 Codice di deontologia medica (2006), art. 44 (Art. 44) - Fecondazione assistita - La fecondazione medicalmente assistita è un atto integralmente medico ed in ogni sua fase il medico dovrà agire nei confronti dei soggetti coinvolti secondo scienza e coscienza. Alla coppia vanno prospettate tutte le opportune soluzioni in base alle più recenti ed accreditate acquisizioni scientifiche ed è dovuta la più esauriente e chiara informazione sulle possibilità di successo nei confronti dell infertilità e sui rischi eventualmente incidenti sulla salute della donna e del nascituro e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione. 31

32 Codice di deontologia medica (2006), art. 44 E fatto divieto al medico, anche nell interesse del bene del nascituro, di attuare: a) forme di maternità surrogata; b) forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili; c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce; d) forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner. 32

33 Codice di deontologia medica (2006), art. 44 E proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a selezione etnica e a fini eugenetici; non è consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca ed è vietato ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali. Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in centri non autorizzati o privi di idonei requisiti strutturali e professionali. Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza. 33

34 L n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. 1. Finalità. 1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. 2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità 34

35 L n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. 4. Accesso alle tecniche. 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico. ( ) 3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. 35

36 L n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. 5. Requisiti soggettivi. 1. ( ) possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. 36

37 L n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. 6. Consenso informato. ( ) 3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, (...). Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo. 37

38 L n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. 7. Linee guida. 1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. 38

39 L n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. Capo VI Misure di tutela dell'embrione 13. Sperimentazione sugli embrioni umani. 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. 2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative. 39

40 L n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. Capo VI Misure di tutela dell'embrione 13. Sperimentazione sugli embrioni umani. ( ) 3. Sono, comunque, vietati: a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche ( ); c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere. (...) 40

41 L n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. 14. Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni. 1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnicoscientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. 3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. (...) 41

42 L n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. 16. Obiezione di coscienza. 1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. (...) 42

43 Tribunale di Cagliari: sentenza 22 settembre 2007 Secondo il Tribunale di Cagliare la diagnosi preimpianto è lecita quando la stessa risponda alle seguenti caratteristiche: sia stata richiesta dai soggetti indicati nell art. 14, quinto comma, l. n. 40/2004; abbia ad oggetto gli embrioni destinati all impianto nel grembo materno; sia strumentale all accertamento di eventuali malattie dell embrione e finalizzata a garantire a coloro che abbiano avuto legittimo accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita una adeguata informazione sullo stato di salute degli embrioni da impiantare. 43

44 Tribunale di Firenze: sentenza 18 dicembre 2007 Massima In caso di procreazione medicalmente assistita può disporsi con provvedimento d'urgenza la diagnosi preimpianto sullo stato di salute degli embrioni da impiantare, al fine di fornire ai futuri genitori le informazioni necessarie per esprimere il consenso all'impianto (nella specie, la donna era affetta da grave malattia genetica, trasmissibile all'embrione con elevato grado di probabilità). 44

45 Tar Lazio sez. 3 quater: sentenza 31 ottobre 2007, n. 398 Sono illegittime le disposizioni delle Linee guida in materia di procreazione assistita, approvate con decreto del Ministro della Salute del 21 luglio 2004, nella parte riguardante le misure di tutela dell embrione, laddove si statuisce che ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro dev essere esclusivamente di tipo osservazionale, in quanto esse contrastano con l art. 13 della legge 40/2004, che, in assenza di disponibilità di metodologie alternative, consente invece la ricerca clinica e sperimentale sull embrione umano, per finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell embrione stesso, nonché interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche al medesimo scopo. 45

46 Tar Lazio sez. 3 quater: sentenza 31 ottobre 2007, n. 398 E rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost., delle previsioni dell art. 14 commi 2 e 3 della legge 40/2004, che dispongono il divieto di creare un numero di embrioni superiore a tre e consentono la crioconservazione degli stessi soltanto nel caso che il loro trasferimento nell utero risulti impossibile per grave e documentata causa di forza maggiore, relativa allo stato di salute della donna, non prevedibile al momento della fecondazione. 46

47 Nuove linee-guida - Decreto del Ministero della Salute, 11 aprile 2008 Abrogato: Ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell articolo 14, comma 5, dovrà essere di tipo osservazionale. Qualora dall indagine vengano evidenziate gravi anomalie irreversibili dello sviluppo di un embrione, il medico responsabile della struttura ne informa la coppia ai sensi dell art 14, comma 5. Ove in tal caso il trasferimento dell embrione, non coercibile, non risulti attuato, la coltura in vitro del medesimo deve essere mantenuta fino al suo estinguersi. 47

48 Nuove linee-guida - Decreto del Ministero della Salute, 11 aprile 2008 Introdotto: una volta assicurati i criteri diagnostici e di gradualità terapeutica, tenendo conto anche di quelle peculiari condizioni in presenza delle quali - essendo l uomo portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili per infezioni da HIV, HBV od HCV - l elevato rischio di infezione per la madre o per il feto costituisce di fatto, in termini obiettivi, una causa ostativa della procreazione, imponendo l adozione di precauzioni che si traducono, necessariamente, in una condizione di infecondità, da farsi rientrare tra i casi di infertilità maschile severa da causa accertata e certificata da atto medico, di cui all articolo 4, comma 1 della legge n. 40 del

49 Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 151 La Corte ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, limitatamente alle parole ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. La Corte ha altresì dichiarato l illegittimità costituzionale del comma 3 del medesimo articolo nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come previsto in tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna. La Corte ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza nei giudizi principali, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 3, e 14, commi 1 e 4. 49

50 L. 40/2004 art Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre 50

51 Tribunale di Bologna, Sez. I: sentenza 29 giugno 2009 Massima Va accolto il ricorso presentato ex art. 700 c.p.c. affinché venga eseguita, a favore della coppia di coniugi ricorrenti, la diagnosi genetica pre-impianto di un numero minimo di sei embrioni onde trasferire e impiantare nell'utero della donna gli embrioni creati che non presentino la specifica grave patologia di cui la stessa è portatrice. 51

52 Tribunale di Bologna, Sez. I: sentenza 29 giugno 2009 Dispositivo DISPONE Che TECNOBIOS PROCREAZIONE S.R.L. esegua a favore dei ricorrenti l'applicazione delle metodiche della procreazione medicalmente assistita, secondo le migliori ed accertate pratiche mediche, previa diagnosi preimpianto di un numero minimo di sei embrioni, e provvedendo a trasferire nell'utero della Signora B. B. gli embrioni creati che non presentino la specifica patologia di cui la stessa è portatrice, in base alle direttive impartite dalla medesima paziente, ed applicando in ogni caso le procedure dettate dalla scienza medica per assicurare il miglior successo della tecnica in considerazione dell'età e dello stato di salute della paziente, considerato anche il rischio di gravidanze plurigemellari pericolose, provvedendo alla crioconservazione per un futuro impianto degli embrioni risultati idonei che non sia possibile trasferire immediatamente e, comunque, di quelli risultati affetti della patologia di cui la Signora B. B. è portatrice. 52

53 Tribunale di Bologna, Sez. I: sentenza 29 giugno 2009: la questione di fatto che la Signora B. B. è portatrice sana di Distrofia Muscolare tipo Becker o Duchenne, patologia irreversibile e incurabile, trasmissibile geneticamente, determinante la degenerazione progressiva delle fibre muscolari; che tale gravissima patologia è stata purtroppo trasmessa al figlio Gabriele, avuto dalla coppia in data 8 settembre 1999, che già soffre in maniera conclamata delle conseguenze di siffatta malattia; che, nonostante i tentativi protrattisi da oltre due anni, i coniugi non sono riusciti a concepire un altro figlio, essendo infine stato medicalmente accertato un stato di infertilità della coppia sine causa; che, pertanto, i coniugi si sono rivolti al Centro di Fecondazione Assistita "Tecnobios" s.r.l. di Bologna, per ottenere le prestazioni necessarie all'ottenimento di una gravidanza; in tale frangente, chiedevano anche di poter accedere alla diagnosi genetica pre-impianto al fine di evitare il rischio di trasmissione alla prole della malattia di cui risulta portatrice la Signora B. B., atteso che tale rischio è pari al 50%; i coniugi esprimevano inoltre il desiderio di evitare di mettere al mondo un altro figlio gravemente ammalato, dichiarandosi quindi disponibili ad accettare il trasferimento dell'embrione solo ove fosse diagnosticato che lo stesso non risulti portatore della patologia; 53

54 Tribunale di Bologna, Sez. I: sentenza 29 giugno 2009: gli argomenti di diritto (1/2) il divieto di diagnosi preimpianto pare irragionevole e incongruente col sistema normativo se posto in parallelo con la diffusa pratica della diagnosi prenatale, tecnica altrettanto invasiva del feto, rischiosa per la gravidanza, ma perfettamente legittima in quanto avente la funzione di tutelare la maternità e la salute del feto. In ogni caso, deve ritenersi che la legittimità della diagnosi preimpianto, trovi saldo fondamento nella decisione della Corte Costituzionale che, con le note declaratorie di illegittimità, ha posto chiaramente in primo piano la tutela della salute fisica e psicologica della madre che, opinando diversamente, sarebbe esposta al rischio derivante da interruzioni di gravidanza, o prosecuzioni patologiche della stessa in caso di embrione portatore di gravi malformazioni o malattie genetiche, ovvero conseguente da plurime stimolazioni ovariche 54

55 Tribunale di Bologna, Sez. I: sentenza 29 giugno 2009: gli argomenti di diritto (2/2) il giudice aderisce pienamente all'orientamento giurisprudenziale che, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della l. n. 40/2004, riconosce il diritto di ottenere la diagnosi preimpianto sull'embrione, affermando, anzitutto, una netta distinzione tra la nozione di "ricerca clinica e sperimentale" vietata dall'art. 13 comma 2 della citata legge, e quella di "diagnosi preimpianto", in quanto, pur coinvolgendo entrambe l'embrione, generano conflitti di interessi distinti e, in quanto tali, trattati diversamente dalla l. n. 40/2004 la legge, all'art. 14, comma 5, prevede il diritto della coppia di chiedere informazioni sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero, informazioni certamente determinanti per decidere se accettare o rifiutare il trasferimento, posto che la presenza di gravi malattie genetiche dell'embrione, portata a conoscenza della donna, potrebbe spingere quest'ultima a proteggere la propria integrità fisica e psichica. Pertanto, negare la diagnosi medica preimpianto significherebbe costringere la donna a prendere una decisione non informata e inconsapevole, in ordine al trasferimento in utero degli embrioni formati, con il rischio di mettere in pericolo la propria salute. 55

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TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE I

TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE I TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE I Il Giudice, nel procedimento a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato l 1 luglio 2008 e di cui al n. 11489/2008, rileva: B.G. e B.B. hanno esposto: di essere coniugati

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