Comunicazione e dichiarazione IVA: aspetti operativi e criticità

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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Comunicazione e dichiarazione IVA: aspetti operativi e criticità MASSIMILIANO SIRONI 16 FEBBRAIO Sala Convegni, Corso Europa 11 Milano

2 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Premessa

3 Modello IVA 2015 Il contesto normativo di riferimento Modello IVA BASE/2015 Modello IVA 74-bis Modello IVA Modello IVA "ordinario" per anno 2014 (sia per i contribuenti che presentano in via "autonoma" che unitamente a UNICO) Versione "semplificata" del modello "ordinario" (presentazione in via "autonoma" o unitamente a UNICO) Modello per le dichiarazioni di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa Modello per la presentazione delle liquidazioni periodiche "IVA di gruppo" (art. 73 D.P.R. n.633/1972). Presentazione a cura capogruppo Art. 8 D.P.R. n.322/1998 Art. 3 D.M. 13/12/1979 n Provvedimento Dir. Ag. Entrate prot. n. 2015/4774 del 15 gennaio 2015 Provvedimento Dir. Ag. Entrate prot. n. 2015/11377 del 28 gennaio 2015 (specifiche tecniche di trasmissione) Provv. Dir. Ag. Entrate prot. 2012/ Provv. Dir. Ag. Entrate prot. 2012/ (specifiche di trasmissione) Provv. Dir. Ag. Entrate prot. 2013/ (istruzioni) Provv. Dir. Ag. Entrate prot /2010 del 6 dicembre

4 Comunicazione annuale dati IVA 2015 Il contesto normativo di riferimento (segue) Comunicazione annuale dati IVA Modello per la comunicazione dei dati riepilogativi delle operazioni effettuate nell'anno solare precedente Adempimento con finalità diverse da dichiarazione I.V.A. Alternatività con dichiarazione IVA Presentazione entro 28 Febbraio 2015 Art. 8-bis D.P.R. n. 322/1998 Provvedimento Dir. Ag. Entrate prot. n. 3154/2010 del 15 gennaio 2010 (specifiche trasmissione) Provvedimento Dir. Ag. Entrate prot. n. 4275/2011 del 17 gennaio 2011 (modello) Provvedimento Dir. Ag. Entrate prot. n. 2015/4777 del 15 gennaio 2015 (istruzioni) Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio (art. 8-bis co. 2 D.P.R. n. 322/1998) 4

5 Dichiarazione IVA e comunicazione annuale dichiarazione IVA in futuro Art. 1 co. 641 L. n. 190/2014 Att.ne: possibilità proroga D.d.l. milleproroghe (marzo 2015) 28-feb 30-set 28-feb Comunicazione annuale IVA - Possibilità di presentare dich. IVA autonoma - Dichiarazione IVA in UNICO - Dichiarazione IVA NO UNICO 5

6 Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione I.V.A. 6

7 Modello IVA 2015 soggetti obbligati Regola generale (art. 8 co. 1 D.P.R. n. 322/1998): sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA tutti i soggetti passivi IVA di cui agli artt. 4 (esercizio di imprese) e 5 (esercizio arti e professioni) D.P.R. n. 633/1972 Soggetti esonerati a. Soggetti passivi che in un dato periodo d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10 D.P.R. n. 633/1972 b. Soggetti passivi che abbiano esercitato l'opzione per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ex art. 36-bis D.P.R. n. 633/1972 c. Soggetti passivi che si avvalgono del regime di fiscalità di vantaggio per imprenditoria giovanile e per lavoratori in mobilità ex art. 27 co. 1 e 2 D.L. n.98/2011 d. Produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ex art. 34 co. 6 D.P.R. n. 633/1972 e. Esercenti attività di organizzazione giochi e intrattenimenti ed altre attività (cfr. tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972) che non hanno optato per applicazione IVA nelle modalità ordinarie f. Imprese individuali che abbiano dato in affito unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti ai fini IVA g. Soggetti passivi d'imposta, residenti in altro Stato membro UE nell'ipotesi art. 44 co. 3 D. L. n.331/1993, con operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza pagamento d'imposta in un dato periodo h. Soggetti passivi d'imposta che hanno esercitato l'opzione ex L. n. 398/1991 con riferimento alle attività commerciali connesse con gli scopi istitutizionali i. Soggetti domiciliati/residenti al di fuori UE, non identificati UE, ma identificati nello Stato ai sensi dell'art. 74-quinquies D.P.R. n. 633/1972 per assolvimento adempimenti relativi a servizi resi tramite mezzi elettronici a soggetti non passivi residenti in Italia o UE Riferimento Art. 8 co. 1 D.P.R. n. 322/1998 Art. 8 co. 1 D.P.R. n. 322/1998 Art. 1 co. 109 L. 244/2007 Art. 34 co. 6 D.P.R. n.633/1972 Art. 74 co. 6 D.P.R. n. 633/1972 Circ. n.26/1985 e n. 72/1986 Art. 44 co. 3 D.L. 331/1993 L. n.398 del 16/12/1991 Art quinquies co. 2 D.P.R. n. 633/1972 7

8 Modello IVA base/2015 soggetti ammessi Soggetti Soggetti passivi che computano IVA secondo le regole generali (no regimi speciali) Soggetti che hanno in via occasionale effettuato cessione beni usati o operazioni ricadenti nel regime delle attività agricole connesse (art. 34-bis D.P.R. n. 633/1972) Soggetti che non hanno effettuato operazioni con l'estero Soggetti che non hanno utilizzato plafond Soggetti che non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o a trasformazioni sostanziali soggettive S.o. di soggetto non residente o rappresentante o identificato direttamente Società di gestione del risparmio che gestiscono fondi chiusi Soggetti tenuti a utilizzare il modello F24 auto UE Curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto dei soggetti sottoposti a procedura Società che hanno partecipato alla c.d. "liquidazione IVA di gruppo" (cfr. art. 73 D.P.R. n. 633/1972) Ammessi No 8

9 Comunicazione annuale dati IVA un confronto Soggetti a. Soggetti passivi che in un dato periodo d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10 D.P.R. n. 633/1972 b. Soggetti passivi che abbiano esercitato l'opzione per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ex art. 36-bis D.P.R. n. 633/1972 Se i soggetti a. e b. hanno compiuto operazioni imponibili, hanno effettuato operazioni intra- CEE, o hanno compiuto operazioni con imposta dovuta da cessionario c. Soggetti passivi che si avvalgono del regime di fiscalità di vantaggio per imprenditoria giovanile e per lavoratori in mobilità ex art. 27 co. 1 e 2 D.L. n.98/2011 d. Produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ex art. 34 co. 6 D.P.R. n. 633/1972 (volume d'affari non superiore a ) e. Esercenti attività di organizzazione giochi e intrattenimenti ed altre attività (cfr. tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972) che non hanno optato per applicazione IVA nelle modalità ordinarie f. Imprese individuali che abbiano dato in affito unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti ai fini IVA g. Soggetti passivi d'imposta, residenti in altro Stato membro UE nell'ipotesi art. 44 co. 3 D. L. n.331/1993, con operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza pagamento d'imposta in un dato periodo h. Soggetti passivi d'imposta che hanno esercitato l'opzione ex L. n. 398/1991 con riferimento alle attività commerciali connesse con gli scopi istitutizionali i. Soggetti domiciliati/residenti al di fuori UE, non identificati UE, ma identificati nello Stato ai sensi dell'art. 74-quinquies D.P.R. n. 633/1972 per assolvimento adempimenti relativi a servizi resi tramite mezzi elettronici a soggetti non passivi residenti in Italia o UE j. Soggetti di cui all'art. 74 D.P.R. n. 917/1986 (organi e amministrazioni Stato, comuni, comunità montane, province, regioni, enti pubblici ecc.) k. Soggetti sottoposti a procedure concorsuali i. Persone fisiche che nell'anno di riferimento hanno effettuato un volume d'affari pari o inferiore a l. Contribuenti che presentano la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio (cfr. art. 8-bis D.P.R. n. 322/1998) Comunic. Dati IVA Obbligati Esonerati Dich. Iva NO NO Sì NO NO NO NO NO NO NO Sì Sì Sì Sì 9

10 Comunicazione annuale dati IVA Come si determina il volume d affari per la verifica dell obbligo: Ai fini della determinazione del volume d affari realizzato nell anno cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente, come precisato con circolare n. 113 del 31 maggio 2000, deve fare riferimento al volume d affari complessivorelativo a tutte le attivitàesercitateancorchégestite con contabilitàseparate, comprendendo nel calcolo anche l ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell ambito dell attività per la quale è previsto l esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla comunicazione dati 10

11 Struttura del modello 11

12 Struttura modulare Frontespizio Modello di dichiarazione VA Informazioni e dati relativi all attività VB Estremi identificativi rapporti finanz. VK Società controllanti e controllate VC Esportatori e operatori assimilati VL Liquidazione dell imposta annuale VD Cessione credito da parte SGR VT Operazioni nei confronti cons.finali VE Operazioni attive e det. vol. affari VX IVA da versare/credito d imposta VF Operazioni passive e IVA in detraz. VO Comunicazione opzioni e revoche VJ VH Determ. imposta per particolari oper. Liquidazioni periodiche VS, VV, VW, VY, VZ Società controllante/iva di gruppo 12

13 Modalità di compilazione Unificata VA + VB + VC + VD + VE + VF + VJ + VH + VK + VL + VT + VX + VO Contabilità frontespizio -Attività esonerate: no presentazione -Dispensa art.36-bis : nel modulo relativo all attività esente devono essere indicati i dati degli acquisti (oltre ai dati operazioni art ) - Attività esente: compilare modulo Separata Obbligo (art. 36) Opzione VA sez. I n + VB + VC + VD + VE n + VF n + VJ n + VH + VK + VL sez. I n + VT + VX + VO + (VA sez. 2 + VL sez. 2 e 3) 13

14 Versamenti e rateizzazioni 14

15 Versamento IVA annuale - contribuenti con liquidazione IVA mensile - In regime ordinario: non hanno versamenti che emergono da dichiarazione IVA annuale (quadrature) - dei versamenti periodici (ivi inclusi i ravvedimenti e l acconto). - Coincide con sommatoria algebrica VH1 VH12 (attenzione: in VH 13 si indica acconto, compreso in VH12). -VL3 (imposta a debito) o VL4 (imposta a credito) -/+ credito anno precedente (VL8, VL9, VL10) credito IVA trimestrale già usato in compensazione (VL22) -VL32 = zero (debito) in caso di credito (solitamente)vh12 = VL33 15

16 Versamento IVA annuale - contribuenti con liquidazione IVA trimestrale - Trimestrali "ordinari" (per opzione) Trimestrali "speciali" (art. 73. co. 1 lett. e - art. 74 co. 4) Interessi 1% Interessi NO VH3 VH6 VH9 VH3 VH6 VH9 VH12 Versamento Versamento

17 Versamento IVA annuale Limite versamento: 10,33 ( 10); Versamento in unica soluzione o rateale; Rate di pari importo; Scadenza prima rata = data versamento IVA annuale; Rate successive: 16 di ogni mese Ultima rata: 16/11/2015; Maggiorazione dello 0,33% mensile (cfr. art. 5 D.M. 21/5/2009) 17

18 Versamento IVA annuale - rate Con dichiarazione IVA autonoma Con dichiarazione IVA Unificata Unico versamento: 16/3 Oppure Unico versamento: 16/3 Oppure Unico versamento: scadenza UNICO Maggiorazione: 0,40% mese o frazione 1 rata 16/03 1 rata 16/03 1 rata: scadenza UNICO 0,33% mensile 0,33% mensile 1 maggiorazione: 0,40% mese o frazione da 16/3 2 maggiorazione: 0,33% mese da rata successiva alla prima (ovvero 0,40% + 0,33%) ultima rata: 16/11 ultima rata: 16/11 ultima rata: 16/11 18

19 Il quadro VA e le societànon operative 19

20 Societànon operative e dichiarazione IVA/una premessa Norma di riferimento: art. 30 L. n. 724/1994 Ulteriori modifiche: Art. 27 D.L. n. 41/1995 (L. n. 85/1995) Art. 2 D.L. n. 437/1996 (L. n. 556/1996) Art. 3 co. 37 L. n. 662/1996 Art. 35 co. 15 e 16 D.L. n. 223/2006 (L. n.248/2006) Art. 1 co. 109 L. n. 296 del 27/12/2006 L. n. 244 del 24/12/2007 Art. 2 co. da 36-quinquies a 36-duodecies D.L. n. 138/2011 (L. n.148/2011) D.lgs. N. 175/2014 ( decreto semplificazioni ) Chiarimenti ministeriali per soggetti non operativi perdita sistematica : Circolare n. 23/E dell 11 giugno 2012 Provvedimento Direttore Ag. Entrate prot. n.2012/87956 dell 11 giugno 2012 Circolare n. 25/E del 19 giugno

21 Il contesto Funzionamento Società non operative Ratio "tradizionali" per perdita sistematica L. n. 724/1994 L. n. 148/

22 Si applica a: 1. s.p.a. residenti 2. s.a.p.a. residenti 3. s.r.l. residenti 4. s.n.c. residenti 5. s.a.s. residenti 6. s.o. residenti di enti esteri Ambito di applicazione AMBITO SOGGETTIVO Non si applica a: 1. società cooperative 2. società di mutua assicurazione 3. società consortili 4. enti commerciali residenti 5. enti commerciali e non commerciali residenti 6. società ed enti esteri privi di stabile organizzazione Un caso particolare: soggetti esterovestiti (art. 73 co. 5-bis Tuir) s.r.l.s. Start-up Art. 26 co. 4 D.L. 179/

23 Esclusione e disapplicazione All'interno dell'ambito soggettivo Cause di esclusione Cause di disapplicazione No inversione onere della prova Oggettive ---- Provv. Dir. Ag.Entr. Sì inversione onere della prova Istanza (*) 23

24 D.Lgs.n. 175/2014 art. 18 Dove interviene Art. 2 co. 36-deciesD.L. n.138/2011 (conv. con modifiche L. n.148/2011) cinque sesto Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le societàe gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita per tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazionedella disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del

25 D.Lgs.n. 175/2014 art. 18 Dove interviene (segue) Art. 2 co. 36-undecies D.L. n. 138/2011 (conv. con modifiche in L. n.148/2011) quattro Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le società e gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del

26 Esempi 1 fattispecie Come era NON OPERATIVA Come é NON OPERATIVA 26

27 Esempi 2 fattispecie Come era Reddito inferiore al minimo NON OPERATIVA Ma anche Reddito inferiore al minimo NON OPERATIVA Come é Reddito inferiore al minimo NON OPERATIVA Ma anche Reddito inferiore al minimo NON OPERATIVA 27

28 Opportunità e criticità innalza i requisiti per non operatività continua ad avere come parametro le perdite fiscali allunga il periodo di osservazione anche per le società neo-costituite (cfr. video-conferenza 22/01/2015) molteplicità cause di esclusione/disapplicazione (anche parziale) decorrenza immediata della norma [cfr. lucidi successivi] anno 2013 mancanza di norma transitoria [cfr. lucidi successivi 28

29 Anno 2013 Non operatività Nessun regime transitorio Operativo 2013 NON Operativo Irrilevanza di operatività Tradizionale Da perdita sistematica No Reddito inferiore al minimo da operatività? Sì Rilevanza soglia reddito Interruzione del periodo di osservazione quinquennale Continuazione del periodo di osservazione quinquennale 29

30 Decorrenza norma art. 18 co. 3 D.lgs. n. 175/2014 In deroga all articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto Entrata in vigore legge stabilità: 13 dicembre 2014; Decorrenza periodo di osservazione quinquennale: da 2014 (per soggetti con esercizio solare ) 30

31 I.V.A. - limitazioni Preclusione rimborso/cessione a terzi credito IVA Preclusione compensazione con Mod. F24 Se la società risulta non operativa con riferimento al credito IVA esposto in dichiarazione Preclusione compensazione con debiti IVA Se la società per tre periodi d imposta: -non effettua operazioni IVA per importi almeno pari ai ricavi minimi presunti - risulta di comodo per tre periodi consecutivi Irrilevanza adeguamento Reddito minimo (circ. n.10/2014) 31

32 Società in perdita sistematica e credito IVA Un esempio Periodo di osservazione triennale Anno Sit. Comodo per perdita sistematica - 1 anno Comodo per perdita sistematica - 2 anno Comodo per perdita sistematica - 3 anno cod Possibilità di chiedere IVA a rimborso in caso di cessazione attività (cfr. circ. 36/E del 13/2/1997) 4 Da indicare in VX2 O in sez III mod. Unico 32

33 Le società non operative e la liquidazione "tradizionali" Società non operative per perdita sistematica Disapplicazione automatica L. n. 724/1994 L. n. 148/2011 Art. 1 co. 1 lett. a Provv. Dir. Ag. Entr. 14/2/2008 Art. 1 co. 1 lett. a Provv. Dir. Ag. Entr. 11/6/

34 Le società non operative e la liquidazione (segue) Come funziona: impegno da assumere in dichiarazione dei redditi a richiedere la cancellazione dal R.I. entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva Periodi coperti da disapplicazione: periodo in corso alla data di assunzione impegno; periodo precedente all assunzione impegno; periodo successivo all assunzione impegno. 34

35 Disapplicazione società in perdita sistematica NON OPERATIVA Si lavora sul periodo di osservazione per disapplicazione NON OPERATIVA 35

36 Dichiarazione IVA VA15 sez. II 1 soggetto non operativo per l anno oggetto della dichiarazione 2 soggetto non operativo per l anno oggetto della dichiarazione e per il precedente 3 soggetto non operativo per l anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti 4 soggetto non operativo per l anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell IVA non inferiori all importo che risulta dalla applicazione dei parametri per il test di operatività Per le società non operative: - il credito IVA emergente dalla dichiarazione NON può essere usato in compensazione con modello F24 (codici 1 2 3) - il credito IVA emergente dalla dichiarazione NON può essere richiesto a rimborso né ceduto - Sì rimborso IVA infra-annuale (salvo restituire l importo maggiorato degli interessi, qualora a fine esercizio il soggetto risulti NON operativo; cfr. art. 38-bis co. 6 D.P.R. n.633/1972) 36

37 Dichiarazione IVA VA15 sez. II /definitiva perdita del credito IVA Definitiva perdita del credito IVA (codice 4) quando (art. 30 co. 4 L. n.724/1994 e Circ. Ag. Entrate n.25/e del 2007): La società sia risultata non operativa per tre periodi consecutivi La società non abbia effettuato in nessuno dei tre periodi considerati operazioni ai fini IVA per un importo almeno pari a quelle dell art. 30 co. 1 L. 724/1994 Il raffronto deve essere fatto tra il volume d affari E il valore presunto dei ricavi, incrementi rimanenze e proventi ordinari 37

38 Il quadro VE e il reverse-charge 38

39 Dichiarazione IVA VE sez. II Dichiarazione IVA 2014 Dichiarazione IVA

40 Cessioni assimilate all esportazione Dichiarazione IVA 2014 Dichiarazione IVA cessioni assimilate alle esportazioni art. 8-bis D.P.R. n. 633/ operazioni non imponibili art. 72 D.P.R. n. 633/1972(?) 40

41 VE 35 Reverse charge interno Dichiarazione IVA 2014 Dichiarazione IVA 2015 In VE34 (dichiarazione IVA 2015) indicare le operazioni di cui artt. 7 7-septies DPR n.633/1972 per le quali va emessa fattura (cfr. art. 21 co.6-bis). IN VOLUME AFFARI 41

42 Reverse-charge(come era ) VF acquisti (imponibili) VE35 Cessioni interne di rottami Descrizione e altri materiali di recupero Rif. VJ (per acquisti) (prestazioni di servizi, contratti d'opera, appalto e simili per 2 3 trasformazione metalli non ferrosi) Cessioni di oro da investimento (imponibile per opzione) e relative prestazioni di intermediazione effettuate nel territorio Stato nei confronti di soggetti passivi d'imposta Art. 74 co. 7 e 8 Art. 17 co Cessioni di oro diverso da investimento e argento puro nei confronti di soggetti passivi d'imposta 7 4 Prestazione di servizi rese nel settore edile da sub-appaltatori + prestazioni servizi (edili) rese da appaltatori per "Arexpo spa" e "Expo 2015 spa" (D.M. 10/7/2012) Art. 17 co. 6 lett. a 13 5 Cessione di fabbricati [vd. lucido successivo] Art. 17 co. 6 lett. a-bis 14 6 Cessione di telefoni cellulari Art. 17 co. 6 lett. b 15 7 Cessione di microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali Art. 17 co. 6 lett. c Acquisto di tartufi da dilettanti/occasionali non muniti di partita IVA (art. 1 co. 109 L. n. 311/2004) 42

43 Dichiarazione IVA VE35 campo 5 Art. 9 D.L. n. 83/2012 ha modificato Art bis e 8-ter D.P.R. n. 633/1972 Soggetto non passivo IVA --- no reverse-charge In vigore dal 26 giugno 2012 Circolare Ag. Entrate n. 22/E 2013 (fabbricato non ultimato --- no reverse charge) Fattispecie IVA Opzione Note Imponibile IVA Fabbricati abitativi - cessione da imprese di costruzione o ristrutturazione nei cinque anni dall'ultimazione Fabbricati abitativi - cessione da imprese di costruzione o ristrutturazione dopo cinque anni dall'ultimazione Esenti Regime di imponibilità su opzione da parte del cedente Imponibilità con applicazione del reverse-charge (se acquirente soggetto passivo) Fabbricati strumentali - cessione da imprese di costruzione o ristrutturazione nei cinque anni dall'ultimazione IVA No reverse - charge Imponibilità con applicazione del Regime di imponibilità su reverse-charge (se Fabbricati strumentali - cessione da imprese di costruzione o ristrutturazione dopo cinque anni dall'ultimazione Esenti opzione da parte del cedente acquirente soggetto passivo) Fabbricati strumentali - cessione da imprese diverse rispetto a costruzione o ristrutturazione Esenti Regime di imponibilità su opzione da parte del cedente Imponibilità con applicazione del reverse-charge (se acquirente soggetto passivo) 43

44 Reverse-charge(come è come sarà ) Oltre alle fattispecie già presenti Descrizione ( L. n. 190/2014) prestazione di servizi di pulizia edifici prestazione di servizi demolizione edifici prestazione di servizi installazione impianti edifici prestazione di servizi completamento edifici Rif. Art.17 co. 6-ter Difficoltà di individuazione ambito oggettivo Ambito soggettivo: nessuna limitazione (irrilevanza contratto) Decorrenza: (no autorizzazione UE) cessioni di gas ed energia elettrica a soggetto passivo rivenditore (cfr. art. 7-bis co. 3 lett. a) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (art. 3 Dir. 2003/87/CE) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Dir. 2003/87/CE trasferimenti di "certificati verdi" trasferimenti di "certificati bianchi" trasferimenti di "garanzie d'origine" Art. 17 co. 6 lett. d-bis, d- ter, d-quater Decorrenza: (no autorizzazione UE) fino cessione di beni nei confronti gdo Art. 17 co. 6 lett. d-quinquies Nei confronti di: a. ipermercati (cod ) b. supermercati (cod ) c. discount alimentari (cod ) Da chiunque effettuate Soggetto ad autorizzazione (no in vigore). Periodo di quattro anni Cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati Art. 74 co. 7 Decorrenza: (no autorizzazione UE) 44

45 Rimborsi IVA 45

46 Una premessa Modifiche all art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972 (art. 13 D.lgs. n. 175/2014) Decorrenza modifiche: 13 dicembre 2014 Ratio: semplificare eaccelerarel erogazione dei rimborsi IVA, in conformità alle raccomandazioni espresse in materia dalla Commissione Europea (cfr. Circ. Ag. Entr. n. 32/E del 2014) Lineamenti generali: - Eliminazione obbligo generalizzato di prestazione garanzia; - Riduzione della tempistica; - Semplificazione nell iter procedurale. 46

47 Decorrenza del termine Art. 38-bis co. 1 i rimborsi previsti nell articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione Vecchio termine: l esecuzione dei rimborsi decorreva dalla data di scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione Se si presentano dichiarazioni successive alla prima (correttive, integrative), il termine decorre dalla data di presentazione di tale nuova dichiarazione Interessi di rimborso: decorrono dal 90 mo giorno successivo a quello di presentazione dichiarazione. Non si computano quelli intercorrenti tra la data di notifica della richiesta di documentazione e la loro consegna, qualora superiore a 15 giorni (cfr. art. 38-bis co.1) 47

48 Entità dei rimborsi "L apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa sulla dichiarazione è unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva" (circ. 32/E 2014) Rimborso annuale - infra-annuale Rimborsi fino a Rimborso oltre senza garanzia Rimborso oltre con garanzia 1. presentazione dichiarazione 1. presentazione dichiarazione 1. presentazione dichiarazione NO visto conformità No dichiarazione sostitutiva 2. visto conformità o sottoscrizione organo di controllo (in alternativa --- presentazione garanzia) 2. presentazione garanzia (*) 3. dichiarazione sostitutiva atto notorietà su esistenza condizioni Soglia: da calcolarsi non con riferimento alla singola richiesta, ma a tutte quelle effettuate per l'intero periodo d'imposta (cfr. anche Ris. 165/E del 2000) Apposizione visto/firma organo di controllo è correlata con l'utilizzo del credito e non con ammontare. Calcolo separato della soglia di per compensazioni e per rimborsi Calcolo cumulato della soglia per il periodo d'imposta E' possibile modificare la scelta circa il credito richiesto a rimborso entro i 90 gg. successivi alla scadenza del termine (mediante dichiarazione integrativa) Nel caso di mancata apposizione visto o sottoscrizione alternativa, l'errore può essere corretto anche oltre il termine dei 90 gg. dalla presentazione 48

49 Dichiarazione sostitutiva (VX4) Le informazioni sono rilevate dalle risultanze contabili dell ultimo periodo d imposta chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione o istanza di rimborso (no per i soggetti diversi da contabilità ordinaria) Riferimento: data di richiesta rimborso (es.: ) 49

50 Richiesta se: Prestazione garanzia Da calcolarsi dalla data di richiesta a. soggetti che esercitano un attività di impresa da meno di due anni (no start-up innovative) b. soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 1. al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano euro; 2. al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano euro ma non superano euro; 3. all 1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a euro se gli importi dichiarati superano euro; c. soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà d. da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell eccedenza detraibile risultante all atto della cessazione dell attività 50

51 Dichiarazione sostitutiva operatività(vx4) Richiamo ai lucidi precedenti 51

52 Rimborso (VX4) 1. Visto + dichiarazione sostit. 2. Curatori fallim. e comm. Liq. 3.SGR Cfr. lucido successivo Volume affari anno precedente almeno 80% sub-appalto. Limite 1 Mio. Tramite agente riscossione: NO per - Procedure concors. - Soggetti cessati 1)sub-appaltatori (art. 17 co. 6 lett. a D.P.R. n.633/72) 2) (recupero e prep. ricicl. rottami metallici) 3) (produttori zinco, piombo e stagno) 4) (produttori alluminio e semilavorati) 5) Soggetti che fabbricano aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi ( ) 52

53 Rimborso - causale 1. Contribuenti che hanno cessato l'attività nel 2014 Art. 30 co. 2 D.P.R. n. 633/ "aliquota media" - Operazioni attive con aliquota inferiore rispetto ad acquisti e importazioni - (% acq.x110 > %vendite) "operazioni non imponibili" - operazioni effettuate ex artt. 8, 8- bis, 9 D.P.R. n. 633/1972 e artt. 41, 58 D.L. n.331/1993 > 25% totale operazioni effettuate "acquisto beni ammortizzabili" - per imposta su acquisti di beni ammortizzabili e per studi e ricerche Art. 30 co. 3 lett. a D.P.R. n. 633/72 Art. 30 co. 3 lett. b D.P.R. n. 633/72 Art. 30 co. 3 lett. c D.P.R. n. 633/72 "operazioni non soggette all'imposta" - prevalente Art. 30 co. 3 lett. d D.P.R. n. 5. compimento di operazioni non soggette ex art septies 633/72 Operatori non residenti con rappresentante in Italia (ex art. 17 co. 3 D.P.R. n.633/1972) o identificati direttamente (ex Art. 30 co. 3 lett. e D.P.R. n. 6. art. 35-ter D.P.R. n. 633/1972) 633/72 Operatori agricoli per cessioni prodotti Tab. a - parte I, ai sensi dell'artt. 8, 38-quater e 72 D.P.R. n. 633/1972 e per cessioni 7. Intra Art. 34 co. 9 D.P.R. n. 633/72 Rimborso della minore eccedenza nel triennio ( ) Art. 30 co. 4 D.P.R. n. 633/72 9. Coesistenza di codice "8" e codice "4" n.a. 10. Rimborso della minore eccedenza non trasferibile al gruppo Art. 30 co. 4 D.P.R. n. 633/72 53

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