Rimborso IVA secondo trimestre: istanza entro martedì 31 luglio 2012

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1 N. 308 del La Memory A cura di Mauro Muraca Rimborso IVA secondo trimestre: istanza entro martedì 31 luglio 2012 Entro il prossimo 31 luglio 2012, i contribuenti interessati ad ottenere il rimborso o la compensazione del credito IVA maturato nel secondo trimestre dell anno, che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, devono presentare l istanza mediante presentazione del nuovo modello IVA TR. Infatti, ai sensi dell art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972, la richiesta in parola deve essere effettuata entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati. Per la compilazione dell istanza occorre utilizzare il relativo modello TR, nella versione licenziata dall Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 20 marzo 2012, facendo ben attenzione alle novità che sono intervenute a partire dall anno in corso: i) ampliamento della platea dei soggetti aventi diritto; ii) novità in materia di compensazione del credito IVA. Relativamente al primo punto, ricordiamo che secondo la nuova formulazione dell art. 38-bis, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, possono beneficiare di tale possibilità anche i soggetti passivi che effettuano nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell ammontare di tutte le operazioni effettuate, le seguenti prestazioni: i) di lavorazione su beni mobili materiali; ii) di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; iii) di servizi accessorie al trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; iv) di prestazioni di servizi relative ad operazioni creditizie, finanziarie, assicurative rese a soggetti extra comunitari o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dal territorio comunitario. Quanto alle 1

2 nuove regole di utilizzo in compensazione del credito IVA, introdotte dall art. 8 co del DL n. 16, c.d. DL sulle semplificazioni fiscali, si ricorda che l utilizzo in compensazione del credito trimestrale per un importo pari o superiore ad Euro è consentito solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell istanza (ovvero dal 16 agosto 2012), previo invio del modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate. Il credito IVA infrannuale L articolo 38-bis, comma 2, del DPR 633/72 prevede, in estrema sintesi, che il contribuente possa ottenere il rimborso del credito iva, in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate, ove il credito maturato sia superiore a euro 2.582,28 e sia presentata apposita istanza (modello TR). In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati possono utilizzare il credito trimestrale maturato in compensazione orizzontale (utilizzando l apposito modello F24) nel rispetto del limite di Euro ,90, elevato a un milione di euro per i subappaltatori nel settore edile che, nell anno precedente all istanza, hanno realizzato un volume d affari costituito per almeno l 80% da prestazioni in subappalto sottoposte al meccanismo del reverse charge. In caso di utilizzo in compensazione orizzontale non è richiesta alcuna prestazione di garanzia. Soggetti che possono presentare istanza Ai sensi dell art. 38-bis, comma 2 DPR 633/1972 possono accedere al rimborso (ovvero ottenere la compensazione) del credito Iva infrannuale tutti i contribuenti che, nel trimestre di riferimento (aprile 2012, maggio 2012, giugno 2012) risultano in possesso, di uno dei requisiti individuati dall art. 30, comma 3, lettere a), b), c), e) ossia, in particolare: lett. a) - Effettuazione di operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all aliquota media sugli acquisti e importazioni; nel calcolo devono essere considerate tutte le operazioni registrate, incluse anche quelle sottoposte al meccanismo dell inversione contabile, ad esclusione di quelle relative ai beni ammortizzabili; 2

3 L Agenzia delle Entrate (C.M. n. 25 del 2012) ha chiarito che nel calcolo in esame si deve anche tenere conto delle fatture passive relative al leasing di beni strumentali: poiché il bene acquistato dalla società di leasing, per poi essere concesso in locazione finanziaria, può essere ammortizzato solo dalla concedente, l utilizzatore può computare nel calcolo dell aliquota media, ai fini del calcolo dell eccedenza rimborsabile, l imposta relativa ai canoni di locazione finanziaria. lett. b) - Effettuazione di operazioni non imponibili (cessioni all esportazione, operazioni su lettera d intento del cliente, operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie) per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate, tenendo conto che la percentuale risultante va arrotondata all unità superiore; lett. c) - Effettuazione di acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell ammontare complessivo degli acquisti/importazioni di beni e servizi imponibili; Si evidenzia che il rimborso spetta limitatamente all IVA relativa all acquisizione dei beni ammortizzabili e non sull intero credito del periodo. Ai fini del rimborso/compensazione ha rilevanza non solo l acquisto, ma anche l acquisizione in leasing o mediante appalto dei beni ammortizzabili. Nella circolare n. 8/E del 13/03/2009 è evidenziato che, nel caso di acquisto di un immobile, dal calcolo dell IVA rimborsabile ex art. 30, comma 3, lett. c) del DPR 633/1972, è necessario escludere l importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza ( si veda nostra Daily News n.40 del 11 febbraio 2010). lett. e) - Soggetti non residenti, identificati ai sensi dell articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante fiscale, per operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei loro confronti. 3

4 Le nuove ipotesi previste A decorrere dal primo trimestre 2012 sono state ampliate le ipotesi per cui è possibile richiedere il rimborso dell IVA in relazione a periodi inferiori all anno. Secondo la nuova formulazione dell art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ( così come modificata dalla Legge Comunitaria 2010) è previsto, infatti, che possono beneficiare di tale possibilità i soggetti passivi che effettuano nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell ammontare di tutte le operazioni effettuate, le seguenti operazioni ( si veda a tale proposito anche nostr Memory n.89 del 2 marzo 2012): prestazioni di lavorazione su beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessorie al trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi relative ad operazioni creditizie, finanziarie, assicurative rese a soggetti extra comunitari o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dal territorio comunitario. Riassumendo, quindi, non vengono ammessi al rimborso infrannuale tutti quei contribuenti che si trovano nella condizione che, ai sensi della lettera d) del secondo comma dell art. 30, dà diritto al rimborso annuale (ossia l effettuazione prevalente di operazioni non territoriali), ma soltanto coloro che effettuano in prevalenza operazioni non territoriali rappresentate come sopra. Il rimborso del credito IVA infrannuale Come anticipato in premessa, i rimborsi IVA infrannuali sono disciplinati dall art. 38 bis co. 2 del DPR 633/1972 secondo cui il rimborso, anche parziale, deve riferirsi ai crediti IVA maturati in ciascuno dei primi tre trimestri dell anno. Fermo restando che, il credito relativo al quarto trimestre può essere chiesto a rimborso solo in sede di dichiarazione annuale. Vale la pena precisare che, in caso di rimborso infrannuale, non trovano applicazione le limitazioni riguardanti la compensazione orizzontale dei crediti IVA (annuali e infrannuali) previste dall art. 10 del DL 78/2009 (per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo successivo). 4

5 Soggetti che affidano a terzi la contabilità Per i soggetti passivi che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità, l Amministrazione Finanziaria (R.M. 11 gennaio 2011 n. 6) ha precisato che, al ricorrere dei presupposti, l eccedenza detraibile d imposta (che può essere richiesta a rimborso) è determinata tenendo conto delle operazioni attive e passive registrate nei tre mesi che costituiscono il trimestre. Dunque, per il trimestre in oggetto, quelle relative ai mesi di aprile 2012, maggio 2012, giugno Esecuzione del rimborso Il rimborso infrannuale, ai sensi dell art. 1 comma 2 del DM 23 luglio 1975, deve essere eseguito entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari e, in caso di ritardo, al contribuente creditore, spettano gli interessi nella misura annua del 2% con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento e sino al dì in cui viene effettuato il pagamento. La garanzia Per effetto della presentazione relativa istanza, i contribuenti devono presentare, analogamente a quanto previsto in sede di rimborso annuale, apposita garanzia in una delle forme previste dall art. 38 bis comma 1 DPR 633/1972 ovvero: cauzione in titoli di stato o titoli garantiti dallo Stato, al valore di borsa; fideiussione rilasciata da azienda o istituto di credito o da impresa commerciale che a giudizio dell amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità; polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione; garanzie prestate da consorzi o cooperative di garanzia collettive per PMI imprese; garanzia prestata dalla capogruppo mediante diretta assunzione dell obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare (lettera di patronage). Secondo quanto previsto dal DM le imprese che vantano crediti da oltre mille euro verso le amministrazioni statali possono scegliere di essere pagate mediante titoli di stato. In pratica, ai creditori dello Stato possono essere assegnati, in luogo del pagamento del credito, speciali Cct a seguito della presentazione di apposita domanda entro il prossimo Ciò detto, si ritiene che, anche detta tipologia di titoli di credito, al pari dei Titoli di Stato, possa assumere la veste di garanzia. 5

6 Valore della garanzia Così come precisato dall Agenzia delle Entrate, la garanzia deve essere prestata per l importo corrispondente alla somma: dell imposta chiesta a rimborso; degli interessi maturati dal giorno di scadenza del termine di pagamento del rimborso infrannuale (giorno 20 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare) fino alla data presunta di effettuazione del rimborso (120 giorni dalla stipula della polizza), per il periodo compreso tra la data di erogazione del rimborso e la fine del triennio, ovvero se inferiore per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del rimborso e il termine di decadenza dell accertamento. Esonero dalla prestazione della garanzia Ai fini dell erogazione del rimborso IVA, l obbligo di prestare la garanzia è escluso quando: l importo chiesto a rimborso sia uguale o inferiore a 5.164,57 euro. Il limite in oggetto si riferisce all intero periodo d imposta, per cui deve essere prestata apposita garanzia qualora, in caso di richiesta di più rimborsi (annuali o infrannuali) relativi alla stessa annualità, sia stato superato il suddetto limite; se il credito IVA è superiore a 5.164,57 euro può essere chiesto il rimborso, senza l obbligo di garanzia, entro tale limite, utilizzando in compensazione l eccedenza; il rimborso, limitatamente alle ipotesi di cui alle lett. a), b) e d) del co. 3 dell art. 30 del DPR 633/72, è chiesto dai c.d. contribuenti virtuosi, ovvero quei contribuenti strutturalmente a credito che soddisfano determinate condizioni di solvibilità e affidabilità stabilite dall art. 38-bis co. 7 del DPR 633/72 (C.M n. 54/E), purché ricorrano le seguenti condizioni: a) l attività sia esercitata da almeno 5 anni; b) non siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica superiori: al 10% degli importi dichiarati se questi non superano euro; al 5% degli importi dichiarati se questi non superano euro; al 1%, o comunque a se gli importi dichiarati superano euro; c) sia prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il cui contenuto è disciplinato dall art. 38-bis, comma 7 del D.P.R. n. 633 del In particolare si deve attestare che: 1. il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% dall ultimo bilancio approvato; 2. non sono stati venduti beni immobili per oltre il 40% rispetto a quelli riportati nell attivo dell ultimo bilancio approvato, escluso per le società immobiliari; 3. l attività non è cessata o non si è ridotta a seguito di cessioni di rami di aziende; 6

7 4. non sono state cedute azioni per oltre il 50% del capitale, escluse le società quotate; sono stati eseguiti tutti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi; l importo chiesto a rimborso non è superiore al 10% del totale dei versamenti (tributari e contributivi) effettuati sul conto fiscale nei 2 anni precedenti, con esclusione dei versamenti conseguenti ad iscrizioni a ruolo e al netto dei rimborsi già erogati (nel totale dei versamenti vanno considerati anche i versamenti eseguiti mediante compensazione ris. Agenzia delle Entrate n. 38 mentre non rilevano i rimborsi effettuati entro il limite di 5.164,57 euro - C.M n. 146/E); il rimborso, nei limiti di ,45 euro, spetta a imprese fallite o assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; il rimborso è chiesto dai soggetti indicati nell art. 8 del DL n. 351 conv. L n. 410, recante disposizioni di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare (rimborsi richiesti da società di gestione del risparmio). Il rimborso in via prioritaria L art. 38-bis, comma 9, DPR n. 633/72 (introdotto dalla Finanziaria 2007) prevede, altresì, la possibilità per determinate categorie di soggetti di ottenere il rimborso in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta. I soggetti che possono usufruire di tale beneficio sono coloro che: pongono in essere prestazioni edili derivanti da contratto di subappalto ( sezione F della Tabella ATECO FIN 2004; svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici ( codice attività ); producono zinco, piombo e stagno, e i semilavorati degli stessi metalli ( codice attività ); producono alluminio e semilavorati ( codice attività ). In particolare, i soggetti che effettuano prestazioni edili derivanti da contratto di subappalto devono anche: a) esercitare l attività da almeno 3 anni; b) avere un eccedenza detraibile, richiesta a rimborso, di importo pari o superiore a euro; c) possedere un eccedenza detraibile, richiesta a rimborso, di importo pari o superiore al 10% dell importo complessivo dell imposta assolta sugli 7

8 acquisti e sulle importazioni effettuati nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto. Nel frontespizio del modello IVA TR (di richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale o di comunicazione del suo utilizzo in compensazione si veda anche nostra Memory n.108 del ), in corrispondenza della casella posta sul frontespizio del modello contribuenti ammessi all erogazione prioritaria del rimborso occorre indicare il codice: 1) se il soggetto passivo è un subappaltatore edile; 2) se il soggetto passivo opera nel settore del commercio dei rottami; 3) se il soggetto passivo produce zinco, piombo e stagno; 4) se il soggetto passivo produce alluminio e semilavorati. Vale la pena precisare, infine, che, il credito IVA trimestrale chiesto a rimborso, diversamente da quanto previsto per il credito annuale, non può essere ceduto. Tutt al più può essere anticipato, nella misura del 90%, da un istituto di credito che abbia preventivamente stipulato apposita convenzione con l Agenzia delle Entrate; a tal fine, il contribuente, deve dare disposizione irrevocabile all Agenzia di liquidare il rimborso per il tramite dell istituto. La compensazione dell IVA infrannuale In alternativa al rimborso del credito IVA trimestrale, i contribuenti possono effettuare la compensazione prevista dall art. 17 del D.Lgs 241/97 (art. 8 comma 3 del DPR 542/99), così come modificato dall art. 10 del DL. N. 78/2009 in base al quale, al fine di contrastare gli abusi e gli illeciti derivanti dall'utilizzo di crediti inesistenti, è previsto un meccanismo di controllo preventivo per le compensazioni di crediti IVA oltre ad un determinato limite. Sul punto, l art. 8 co del DL n. 16, c.d. DL sulle semplificazioni fiscali, entrato in vigore il , ha abbassato il predetto limite da Euro ,00 ad euro 5.000,00 (si vedano nostra Memory n.122 del e nostra Memory N. 110 del ). Con provvedimento direttoriale del 16 marzo 2012, l Agenzia delle Entrate 8

9 ha specificato che le nuove disposizioni sulla compensazione sono operative a partire dal 1 aprile 2012 (si veda anche nostra Memory N. 110 del ). Il nuovi limiti Pertanto, in seguito all intervento del DL 16/2012, i crediti IVA trimestrali possono essere utilizzati in compensazione orizzontale nel modello F24: fino all ammontare di 5.000,00 euro (prima ,00 euro), dal giorno successivo alla presentazione del modello TR dal quale emergono, senza dover attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione di tale modello; oltre il suddetto ammontare di 5.000,00 euro, solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR dal quale emergono (data di addebito indicata nel modello F24). Si ricorda che, in relazione ai crediti trimestrali, il limite di 5.000,00 euro (prima ,00 euro) è riferito all ammontare complessivo dei crediti maturati nel trimestre di riferimento e non comprende i crediti IVA (o parte di essi) che vengono utilizzati in compensazione interna con i versamenti IVA. Il limite di euro, inoltre, è riferito al totale delle compensazioni effettuate nell'anno e non alla singola compensazione. Pertanto, in un anno solare è possibile effettuare più compensazioni fino a euro senza particolari modalità, mentre per ulteriori compensazioni si dovranno rispettare le nuove disposizioni. Per compensare crediti IVA (annuale o trimestrale) per importi superiori ad euro annui, è obbligatorio utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dell'agenzia delle Entrate (ENTRATEL o FISCONLINE), mentre i soggetti che effettuano compensazioni di crediti inferiori ad euro 5.000,00 possono continuare ad utilizzare i servizi home-banking o remote banking (CBI), messi a disposizione da istituti finanziari e poste Italiane. I codici tributo da utilizzare per la compensazione sono i seguenti: 9

10 codice 6036: credito IVA art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/ trimestre; codice 6037: credito IVA art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/ trimestre; codice 6038: credito IVA art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/ trimestre. Il periodo di riferimento è l'anno d'imposta per il quale si effettua il versamento da indicare nella forma AAAA. Il modello TR Sia per la richiesta di rimborso, che per la richiesta di compensazione, il contribuente deve presentare apposita istanza l Agenzia delle Entrate (Modello TR) ( si veda anche nostra Daily news N. 81 del ). Il modello deve essere presentato entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n RIMBORSI IVA TRIMESTRALI Presentazione - Entro il 30 aprile per il primo trimestre; esclusivamente - entro il 31 luglio per il secondo trimestre; telematica - entro il 31 ottobre per il terzo trimestre Se la scadenza è di sabato o un giorno festivo, il termine ultimo di presentazione è prorogato al primo giorno feriale successivo. Per l anno 2012, con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate 20 marzo 2012, è stata licenziata la versione aggiornata del modello per l'istanza di rimborso infrannuale (modello TR), utilizzabile a decorrere dal rimborso relativo al primo trimestre 2012 (si veda anche nostra memory N. 108 del ). L'aggiornamento si è reso necessario soprattutto al fine di recepire l'estensione delle ipotesi di accesso al rimborso ad opera della commentata disposizione della legge Comunitaria 2010, in relazione alla quale è stata aggiunta, nel quadro TD, la casella T5. 10

11 Nell'occasione, sono state apportate, inoltre, le seguenti modifiche alla precedente versione: sono stati aggiunti i righi per l'indicazione delle operazioni attive e passive soggette all'aliquota del 21%, così elevata con effetto dal 17 settembre 2011; sono stati recepiti i chiarimenti resi con la Risoluzione 11 gennaio 2011, n.6/e, in relazione alle modalità di determinazione del credito infrannuale (e della verifica del presupposto per il rimborso) da parte dei contribuenti che, avendo affidato la tenuta della contabilità all'esterno, si avvalgono della possibilità di eseguire le liquidazioni periodiche sulla base dei dati delle operazioni registrate per il mese precedente a quello di riferimento delle liquidazioni stesse, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100; è stato soppresso (in quanto superfluo) il rigo che richiedeva, alle società che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo, di indicare il credito del periodo precedente che, in ipotesi di prima adesione, non può essere trasferito al gruppo in base alla preclusione introdotta nell'art. 73 del D.P.R. n. 633/1972 con l'art. 1, comma 63, della legge n. 244/2007. Copyright La Lente sul Fisco 11

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