La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti
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- Flavia Capone
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1 Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N Presentazione istanza rimborso o compensazione infrannuale Entro fine aprile 2012 si dovrà presentare l'istanza per il rimborso IVA infrannuale relativo al trimestre precedente. Categoria: IVA Sottocategoria: Rimborso I titolari di partita Iva a credito, che rispettano determinati requisiti, possono chiedere il rimborso infrannuale o procedere anche alla compensazione nel modello F24 del credito Iva maturato del primo, secondo e terzo trimestre mediante la presentazione del modello IVA TR. Le istanze di rimborso o di utilizzo in compensazione vanno presentate entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre (articolo 8, Dpr 542/1999). La scadenza del primo appuntamento per il nuovo modello, dunque, è il 30 aprile 2012 (per le richieste relative al primo trimestre del 2012). Ricordiamo che l Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello utilizzabile dal 2012, e tra le principali novità si segnala l ampliamento dei presupposti che consentono il rimborso/compensazione anche a talune operazioni non soggette a IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 effettuate nei confronti di soggetti UE/extraUE per un importo superiore al 50% dell ammontare complessivo di tutte le operazioni e la riduzione a del limite relativo al credito IVA che richiede la preventiva presentazione dell istanza per poter utilizzare lo stesso in compensazione c.d. orizzontale nel mod. F24. Premessa L articolo 38-bis co.2 del DPR 633/72 prevede la possibilità per i soggetti IVA possono: richiedere il rimborso infrannuale; effettuare la compensazione nel modello F24 del credito Iva maturato. La richiesta andrà fatta al competente Ufficio dell'agenzia delle Entrate mediante presentazione esclusivamente telematica di apposito modello. La richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale va effettuata presentando il mod. IVA TR esclusivamente in via telematica entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Informatsrl 1
2 La scadenza del primo appuntamento per il nuovo modello, dunque, è il 30 aprile 2012 Condizioni per chiedere il rimborso Il contribuente può chiedere il rimborso qualora nel singolo trimestre sussista una delle seguenti condizioni: esercizio esclusivo o prevalente di attività che comporti l effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell imposta agli acquisti e alle importazioni; svolgimento di attività non imponibili, nonché di cessioni intracomunitarie, per un volume superiore al 25 per cento dell ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; acquisto e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell imposta sul valore aggiunto; operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell art. 35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato. A decorrere dal , a seguito delle modifiche apportate al citato art. 38- bis ad opera dell art. 8, comma 2, lett. h), Legge n. 217/2011 (c.d. Comunitaria 2010 ), la possibilità di richiedere il rimborso e/o la compensazione del credito IVA trimestrale è stata estesa anche ai soggetti che effettuano le seguenti operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia: lavorazioni relative a beni mobili materiali; trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraue o relativi a beni da esportare; di importo superiore al 50% dell ammontare di tutte le operazioni effettuate. La richiesta di rimborso e/o compensazione si riferisce solo al credito maturato nel trimestre e non può comprendere l eventuale credito del trimestre precedente. Condizioni per i beni ammortizzabili La C.M. n. 207/E del 16 novembre 2000 precisa che risulta possibile richiedere il rimborso trimestrale per l'acquisto di beni ammortizzabili qualora ricorrano le seguenti condizioni: l'importo dell'eccedenza detraibile del trimestre chiesto a rimborso superi 2.582,28 euro; 2
3 Come si chiede il rimborso Il nuovo modello Iva TR Presentazione del modello IVA TR Il modello IVA -TR l'ammontare degli acquisti e delle importazioni di tali beni sia superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'iva, effettuati nel trimestre di riferimento. Si potrà chiedere il rimborso infrannuale IVA al competente Ufficio dell'agenzia delle Entrate mediante presentazione esclusivamente telematica dell'apposito nuovo modello IVA TR approvato con Provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 20 marzo Il modello deve essere utilizzato dai contribuenti che: 1. hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza d imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro; 2. intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi. Per adeguare la struttura e il contenuto del modello IVA TR alle modifiche introdotte nella disciplina Iva, il provvedimento del 20 marzo 2012 ha approvato il nuovo modello IVA - TR, con le relative istruzioni, comprensivo del prospetto riepilogativo riservato all ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo. Il nuovo modello sostituisce il precedente, approvato con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 19 marzo 2009, a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell anno d imposta Credito IVA Presentazione Modello IVA TR Primo trimestre aprile 2012 Secondo trimestre luglio 2012 Terzo trimestre ottobre 2012 Composizione del modello La struttura del nuovo modello è sostanzialmente la stessa della precedente, le modifiche recepiscono una serie di recenti novità riconducibili al regime di contabilità presso terzi, alle nuove disposizioni previste dall introduzione della Legge Comunitaria 2010, che sono entrate in vigore dallo scorso 17 marzo 2012 e dal nuovo limite di euro previsto per la compensazione del credito annuale o infrannuale. 3
4 Modifiche per la nuova aliquota del 21% Il modello è costituito da: il frontespizio composto di due facciate; il modulo, composto dai quadri TA, TB, TC e TD, che va compilato da tutti i soggetti per l'indicazione dei dati contabili; il prospetto riepilogativo, composto dal quadro TE, riservato all'ente o società controllante per la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo. Nel modello nei quadri TA e TB i righi riservati rispettivamente all esposizione delle operazioni attive con applicazione dell aliquota del 20% (TA11) e all esposizione degli acquisti e delle importazioni con aliquota del 20% (TB11), sono stati modificati per tenere conto della nuova aliquota del 21% che, dal 17 settembre 2011, costituisce l aliquota Iva ordinaria. Eccedenza rimborsabile Società controllante di un gruppo Iva Nelle istruzioni viene precisato che ai fini della determinazione dell eccedenza rimborsabile riferita al trimestre, oltre alla sussistenza dei requisiti ex lege sopra menzionati, si deve fare riferimento alle operazioni attive registrate nel trimestre stesso e all imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo. Gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni dell articolo 75 del DPR 633/72, ultimo comma, possono richiedere il rimborso infrannuale, ovvero utilizzare l eccedenza di credito del gruppo in compensazione, qualora sussistano in capo a ciascuna società facente parte del gruppo cui si riferisca l eccedenza di credito i necessari requisiti. A tal fine, l'ente o società controllante presenta l'apposito prospetto riepilogativo a essi riservato allegando, per ciascuna delle società, il modello previsto per la generalità dei contribuenti con l'indicazione degli elementi contabili del trimestre. Nel quadro TE del modello, riservato all ente o società controllante di un gruppo Iva, sono stati eliminati i righi previsti per l esposizione dei crediti relativi a periodi precedenti e trasferiti al gruppo dalle controllate nel primo anno di partecipazione alla procedura di liquidazione dell Iva di gruppo. Sulla base della normativa vigente e delle interpretazioni fornite con diversi documenti di prassi non è più consentito alle controllate il trasferimento al gruppo Iva dei crediti maturati in periodi antecedenti l ingresso nel gruppo stesso. 4
5 Operazioni non soggette Nel quadro TD è stato previsto il nuovo presupposto operazioni non soggette riservato ai contribuenti che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, determinate prestazioni di servizi per le quali non sussiste il requisito territoriale. Per quanto riguarda la sussistenza dei presupposti per il rimborso, è stato dedicato un nuovo rigo (rigo TD5) riferito all effettuazione di operazioni non soggette. Aliquota media Operazioni non imponibili Acquisto di beni ammortizzabili Soggetti non residenti Il rimborso IVA spetta qualora l'aliquota media applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10 per cento, per la determinazione delle aliquote medie non si tengono in considerazione gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili. In pratica, l'aliquota media degli acquisti, diviso per quella delle vendite, deve dare un risultato superiore a 1.1. Il rimborso IVA può essere richiesto anche dai contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972, nonché con riferimento alle operazioni intracomunitarie, gli articoli 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. n. 331/1993 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento. E' possibile richiedere il rimborso infrannuale per i contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall'art. 30, terzo comma, lett. c), con le limitazioni previste dall'art. 38-bis, secondo comma, in quanto hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. In tale ipotesi può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. E' possibile richiedere il rimborso infrannuale per i contribuenti che, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, lett. e), si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17, ovvero di operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato. 5
6 Garanzia fideiussoria La fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa assicuratrice necessaria per la richiesta di rimborso IVA deve essere presentata contestualmente all'esecuzione del rimborso. Esclusione dalla prestazione della garanzia fideiussoria Rimborsi crediti IVA di importo non superiore a euro 5.164,57 Le disposizioni relative ai rimborsi IVA previste dal D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1998, alla luce della C.M. 4 marzo 1999, n. 54/E e del D.M. 26 febbraio 1999, sono applicabili anche ai rimborsi infrannuali. Tali disposizioni escludono dalla prestazione delle garanzie fideiussoria quelle aziende che siano a costante credito IVA, in base ai criteri indicati in precedenza, quando concorrono le seguenti condizioni: l'attività è esercitata dall'impresa da almeno 5 anni; non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile; è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da presentarsi unitamente alla richiesta di rimborso, attestante che il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; che sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. Si ricorda che l'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente. La R.M. n. 165/E del 30 novembre 2000 ha fornito delucidazioni in materia di esonero dall'obbligo di prestazione della garanzia per i rimborsi d imposta d importo non superiore al limite di euro 5.164,57 contenuto nell'art. 38-bis, co.1, del D.P.R. n. 633/1972. L'intervento normativo è finalizzato a evitare l'adempimento della prestazione della garanzia per quei contribuenti che richiedono un rimborso d'imposta di esigua entità e comunque non superiore al limite di euro 5.164,57. Pertanto, è possibile chiedere un rimborso IVA pari a euro 5.164,57 senza la prestazione della garanzia e utilizzare il residuo credito in compensazione o riportarlo in detrazione. Il limite di euro 5.164,57 va riferito all'intero periodo d'imposta e non alla singola richiesta di rimborso, con la conseguenza che l'esonero dalla prestazione della garanzia non potrà più essere consentito allorquando le richieste di rimborso IVA, annuali e infrannuali, presentate superino tale limite. L'Agenzia delle Entrate con la circolare 10/E/2011, detta le regole per i contribuenti Iva più affidabili e solvibili per calcolare correttamente la soglia da non superare per avere i rimborsi senza dover prestare garanzie. Nel documento di prassi viene ricordato che il quantum dei rimborsi erogabili senza dover prestare garanzie non deve superare il 100 per cento della media dei 6
7 versamenti tributari finiti nel conto fiscale nei due anni precedenti la richiesta e questo valore deve essere considerato al netto delle somme restituite nello stesso periodo senza aver fornito garanzie. La compensazione Il provvedimento del 16 marzo Dal 2010 per contrastare gli abusi e gli illeciti utilizzi di crediti inesistenti l'articolo 10 del D.l. n. 78/2009 introduce un meccanismo preventivo di controllo, dettando le modalità operative cui devono attenersi i contribuenti che effettuano compensazioni di crediti Iva per importi superiori a 10mila euro annui tale importo è stato diminuito ad euro annui dal decreto semplificazioni fiscali n. 16/2012. (Si veda nostra Fiscal News n. 141 del ) Il Provvedimento del 16 marzo 2012 ha specificato che le nuove disposizioni sulla compensazione si applicano a partire dal 1 aprile 2012, data a decorrere dalla quale la compensazione di importi annui superiori ai 5 mila euro potrà essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell istanza da cui il credito emerge. Secondo le nuove disposizioni: la compensazione del credito Iva per importi superiori a 5mila annui, può essere effettuata solo dopo la presentazione dell istanza di compensazione trimestrale; se la compensazione è superiore a 5 mila euro questa è possibile dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione delle istanze; nel rido TD7 del Modello Iva TR, va indicato l ammontare del credito infrannuale che s intende indicare in compensazione con il modello F24 comprensivo dei primi 5 mila euro e della parte eccedente. Viene recepito nelle istruzioni alla compilazione del rigo TD7, destinato all indicazione dell ammontare del credito IVA da utilizzare in compensazione, della modifica apportata all art. 17, D.Lgs. n. 241/97 ad opera dell art. 8, commi da 18 a 20, DL n. 16/2012 (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali ) che prevede la riduzione da a del limite relativo al credito IVA che richiede la preventiva presentazione dell istanza per l utilizzo dello stesso in compensazione c.d. orizzontale. 7
8 I Codici per la compensazione I codici tributo da utilizzare per la compensazione sono i seguenti: 6036 Credito IVA art. 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/ trimestre; Credito IVA art. 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/ trimestre; Credito IVA art. 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/ trimestre. Il periodo di riferimento è l anno d imposta per il quale si effettua il versamento da indicare nella forma AAAA. I suddetti crediti possono essere compensati a partire dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento. Qualora l utilizzo del credito IVA trimestrale sia pari o inferiore a non è prevista alcuna limitazione alla compensazione. Di conseguenza, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale di importo inferiore al predetto limite di 5.000, senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell istanza. Una società matura nel 1 trimestre 2012 un credito Iva pari a 16 mila euro, che può utilizzare per il versamento delle ritenute di acconto. Il contribuente può presentare il modello Iva TR entro il 30 aprile 2012 e il credito potrà essere utilizzato in compensazione dal 16 maggio Contribuenti che affidano a terzi la contabilità I contribuenti mensili che affidano a terzi (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi) la tenuta della contabilità possono optare, per la c.d. liquidazione mensile posticipata assumendo a riferimento, ai fini della determinazione della liquidazione periodica, le operazioni effettuate nel secondo mese precedente (ad esempio, la liquidazione del mese di aprile, da versare entro il 16 maggio, va effettuata sulla base delle operazioni annotate nel mese di marzo). Le istruzioni per la compilazione del modello hanno recepito i chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate nella Risoluzione , n. 6/E, in base ai quali tali soggetti, al fine di: verificare la sussistenza dei presupposti per la richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale; individuare l ammontare rimborsabile; devono avere riguardo all imposta relativa alle operazioni registrate nel trimestre di riferimento. 8
9 la struttura del modello La struttura del modello IVA TR Frontespizio Nel frontespizio, oltre al riquadro relativo ai dati identificativi del contribuente, all indicazione del codice del competente Ufficio, del periodo di riferimento (valori da 1 a 3), nonché al riquadro riservato all impegno alla trasmissione telematica da parte dell intermediario abilitato, è richiesta la compilazione della casella al fine di evidenziare la sussistenza di Casi particolari di compilazione. Quadro TA Sono riportate le operazioni attive annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi per il trimestre di riferimento. Quadro TB Sono riportate le operazioni passive riferite al trimestre oggetto di richiesta di rimborso/compensazione. Quadro TC Sono riportati i dati necessari alla determinazione del credito oggetto di rimborso/compensazione. Quadro TD Il quadro in esame è costituito da 4 sezioni destinate all indicazione di specifiche informazioni. Quadro TE La compilazione del quadro TE interessa esclusivamente i soggetti che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo ex art. 73, DPR n. 633/72. - Riproduzione riservata - 9
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