Dottori Commercialisti Associati. dottore commercialista revisore contabile. RITA MAGGI dottore in economia. ELISA FERRARI Dottore in economia
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1 Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona dottore commercialista revisore contabile CLAUDIO UBINI dottore commercialista revisore contabile ALBERTO CASTAGNETTI dottore commercialista revisore contabile COLLABORATORI: ELISABETTA UBINI dottore commercialista revisore contabile RITA MAGGI dottore in economia ELISA FERRARI Dottore in economia LUNGADIGE SAMMICHELI 3, VERONA C.F. e PARTITA IVA: TELEFONO: 045/ TELEFAX: 045/ Verona, 25 gennaio 2010 Spettabili CLIENTI DELLO STUDIO LORO INDIRIZZI NOTA INFORMATIVA N. 05/2010 Parte I - Decreto Milleproroghe erogazioni liberali. (D.L.194/2009) Precisazione in tema di Parte II - Limiti alla compensazione dei crediti IVA - Ambito di applicazione e modalità operative - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate. Bozza del modello di dichiarazione IVA BASE. Decreto Milleproroghe liberali. Parte I (D.L.194/2009) Precisazione in tema di erogazioni Il decreto legge 194/2009 c.d Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2009, ha apportato alcune variazioni in termini di scadenze fiscali ed ha introdotto talune novità in materia fiscale che saranno di seguito illustrate.
2 1. SCUDO FISCALE Il decreto Milleproroghe ha riaperto i termini per l emersione dei capitali detenuti all estero, concedendo la possibilità di rimpatriare e regolarizzare tali capitali fino al 30 aprile In particolare per i rimpatri e le regolarizzazioni effettuate dopo la data del 15 dicembre 2009 e fino al 28 febbraio 2010 l imposta sostitutiva è stata stabilita nella misura del 6%. Per i rimpatri e le regolarizzazioni che avverranno dal 1 marzo 2010 al 30 aprile 2010 l imposta dovuta sarà pari al 7%. 1.1 Nuovi termini di accertamento Per stimolare i contribuenti, con capitali detenuti illecitamente all estero, alla loro regolarizzazione e rimpatrio, il D.L.194/2009 prevede il raddoppio dei termini di accertamento per la presunzione di imponibilità in relazione alle attività detenute nei paradisi fiscali, contenuta nell art. 12 de D.L.78/09 e per le violazioni connesse agli investimenti all estero o alla detenzione di attività finanziarie all estero, così come previsti dai commi 1,2,3,4 dell art. 4 del D.L. 167/ STUDI DI SETTORE Il termine per l approvazione degli studi di settore da utilizzare per gli anni 2009 e 2010 viene rinviato rispettivamente al 31 marzo 2010 al 31 marzo 2011, al fine di tenere in adeguata considerazione gli effetti della crisi economica e dei mercati. 3. DICHIARAZIONI MENSILI DEI SOSTITUTI D IMPOSTA L adempimento della presentazione mensile delle dichiarazioni dei sostituti d imposta per il 2010 avrà carattere solamente sperimentale e seguirà le modalità stabilite di concerto tra l Agenzia delle Entrate e l istituto nazionale della previdenza sociale. Tale adempimento diverrà obbligatorio a partire dal gennaio LAVORATORI TRANSFRONTALIERI È consentito ai lavoratori dipendenti o pensionati transfrontalieri, che hanno omesso di presentare il modulo RW (relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all estero ivi detenute) nella dichiarazione dei redditi per il 2008, di effettuare tale dichiarazione con sanzioni ridotte, prorogando il normale foglio n. 2
3 termine di ravvedimento entro 90 giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa, fino al 30 aprile PRECISAZIONE IN TEMA DI EROGAZIONI LIBERALI Si precisa che l articolo 38 della L.342/200 ha introdotto nell ordinamento nazionale la possibilità di dedurre dal reddito d impresa le erogazioni liberali in denaro a favore di Stato, Regioni, enti locali, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. I soggetti che effettuano le donazioni devono, in base all articolo 4 del D.M. 3 ottobre 2002, comunicare al Ministero dei Beni e delle attività culturali e all agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento, l ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d imposta, specificando i propri dati e quelli dei beneficiari. Parte II Limiti alla compensazione dei crediti IVA - Ambito di applicazione e modalità operative - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate - Modello di dichiarazione IVA Al fine di contrastare il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti, il D.L. n. 78/09, ha introdotto alcuni vincoli in materia di compensazione dei crediti IVA, peraltro già esaminati in precedenti note informative, cui si rimanda. La circolare numero 1 del 15 gennaio 2010 dell Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia, di questi, i più significativi, verranno di seguito esaminati. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI Le nuove disposizioni in materia di compensazione riguardano i soli crediti IVA annuali e trimestrali che vengono utilizzati nel modello F24 in compensazione con altri debiti tributari o contributivi (c.d. compensazione orizzontale o esterna ). Rimangono quindi ferme le precedenti disposizioni in relazione: alla compensazione dei crediti IVA con i versamenti dovuti a titolo di IVA periodica, in acconto o a saldo (c.d. compensazioni interne o verticali ), anche se esposte nel modello F24; alla compensazione nel modello F24 degli altri crediti tributari (es. IRPEF, IRES e IRAP), ovvero contributivi (es. eccedenze di contributi INPS e di premi INAIL). foglio n. 3
4 Precisazioni sulla compensazione interna Con riferimento alla suddetta compensazione interna, l Agenzia delle Entrate precisa che: detta compensazione sarà, comunque, oggetto di controllo al fine di verificare il corretto utilizzo dei crediti IVA disponibili emergenti dalla dichiarazione annuale e/o dall istanza trimestrale (modelli TR); se nello stesso modello F24 il contribuente utilizza in compensazione crediti IVA, anche maturati in anni diversi, con debiti relativi ad IVA e ad altre imposte, contributi o premi, la compensazione sarà prioritariamente attribuita a copertura dei debiti IVA, a partire dai crediti esposti di più remota formazione. 2. DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI Le nuove disposizioni in materia di compensazione dei crediti IVA si applicano a decorrere dall 1 gennaio 2010 e riguardano i crediti esposti nelle dichiarazioni annuali e nelle istanze trimestrali presentate dall 1 gennaio Pertanto, le nuove disposizioni si applicano a partire dai crediti IVA: annuali relativi al 2009, che emergono dalla dichiarazione IVA presentata nel 2010; trimestrali relativi al 2010, che emergono dai modelli TR presentati nel Residuo credito annuale relativo al 2008 e crediti trimestrali relativi al 2009 Il residuo credito IVA annuale del 2008, risultante dalla dichiarazione IVA presentata nel 2009, può quindi continuare ad essere utilizzato in compensazione nel 2010 secondo le precedenti disposizioni: anche se di importo superiore a ,00 euro; fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2009, all interno della quale il credito dell anno precedente non ancora utilizzato in compensazione andrà a sommarsi al credito IVA maturato nel Analogamente, continuano ad essere utilizzabili in compensazione secondo le vecchie regole i residui crediti IVA trimestrali che emergono dal modelli TR presentati nel corso del COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA DI IMPORTO SUPERIORE A ,00 EURO O A ,00 EURO La compensazione dei crediti IVA di importo superiore a ,00 euro: foglio n. 4
5 può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale (modello TR) dalla quale emerge il credito; comporta l obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici Fisconline ed Entratel messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato; non possono quindi più essere utilizzati i servizi di home banking e di remote banking messi a disposizione dalle banche e dalle Poste. L Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in tutti casi in cui il contribuente intende destinare alla compensazione crediti IVA di importo superiore a ,00 euro annui, è opportuno utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia anche per la trasmissione dei modelli F24: contenenti singolarmente compensazioni IVA inferiori ai ,00 euro; ovvero la cui somma non ha ancora raggiunto il limite di ,00 euro. Inoltre, l utilizzo in compensazione di crediti IVA annuali per importi superiori a ,00 euro comporta altresì l obbligo che la dichiarazione IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l apposizione del visto di conformità c.d. leggero da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista o esperto contabile), oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile di cui all art bis c.c. (es. Collegio sindacale), attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. Pertanto, occorre distinguere tra crediti IVA: A) di importo pari o inferiore a ,00 euro, ai quali continuano ad applicarsi le vecchie regole ; B) eccedenti l importo di ,00 euro e fino a ,00 euro, ai quali si applica la nuova disciplina relativa: alla presentazione preventiva della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale; all utilizzo dei sistemi telematici dell Agenzia delle Entrate; C) eccedenti l importo di ,00 euro, ai quali si applica la nuova disciplina relativa: alla presentazione preventiva della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale; all utilizzo dei sistemi telematici dell Agenzia delle Entrate; foglio n. 5
6 al visto di conformità o alla sottoscrizione dell organo di controllo contabile sulla dichiarazione annuale. 3.1 Determinazione del limite di ,00 o ,00 euro Il limite di ,00 o ,00 euro è riferito all anno di maturazione del credito e non all anno solare di utilizzo in compensazione ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale). Tale limite non comprende i crediti IVA (o parte di essi) che vengono utilizzati in compensazione interna con i versamenti IVA. Pertanto, ai fini del calcolo del limite di ,00 euro, il credito IVA annuale maturato nel 2009 va tenuto distinto dai crediti IVA maturati nei primi tre trimestri del 2010 (sommatoria dei relativi importi), ancorché entrambe le tipologie di credito possano essere utilizzate in compensazione nel corso del Compensazione dei crediti iva annuali Il credito IVA annuale, se maturato nell anno 2009: fino all ammontare di ,00 euro, può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dal quale emerge; raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione (anche se d importo inferiore a ,00 euro) può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e deve essere effettuata solo tramite i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate. Analogamente, è possibile compensare nel modello F24 crediti fino a ,00 euro senza che la dichiarazione IVA sia dotata del visto di conformità o della sottoscrizione dell organo di controllo contabile. Tale obbligo, infatti, scatta solo se si intende superare il suddetto limite di ,00 euro. 3.3 Compensazione dei crediti iva infrannuali In relazione ai crediti IVA infrannuali, invece, la compensazione può essere effettuata solo successivamente alla presentazione del modello TR mentre non si applica la disciplina del visto di conformità o della sottoscrizione dell organo di controllo contabile. Pertanto, dalla lettura congiunta delle norme in materia di compensazione dei crediti IVA infrannuali, tali crediti infrannuali: foglio n. 6
7 fino all ammontare di ,00 euro, possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR dal quale emergono; raggiunto il limite di ,00 euro, possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR dal quale emergono, utilizzando i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate. 3.4 Controlli sui modelli F24 presentati Il sistema telematico dell Agenzia delle Entrate provvederà a scartare i modelli F24 presentati, in caso di: compensazione di crediti IVA superiori a ,00 euro annui, qualora non sia stata preventivamente presentata la dichiarazione annuale o il modello TR da cui emerge il credito; compensazione di crediti IVA superiori a ,00 annui, qualora la dichiarazione annuale da cui emerge il credito sia sprovvista del visto di conformità o della sottoscrizione dell organo di controllo contabile; compensazione di crediti IVA superiori all importo del credito risultante dalla dichiarazione annuale o dal modello TR, tenendo conto delle precedenti compensazioni. Ai fini dei suddetti controlli, non sono computate le compensazioni di crediti IVA utilizzate per i versamenti IVA periodici, in acconto e a saldo (cioè le c.d. compensazioni interne o verticali, che sono state evidenziate nel modello F24). Per consentire i tempi tecnici necessari ad effettuare i suddetti controlli e a reinviare gli eventuali modelli F24 scartati, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che: la trasmissione telematica dei modelli F24, recanti compensazioni di crediti IVA che superano l importo annuo di ,00 euro, può essere effettuata decorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o del modello TR da cui emerge il credito; la data di addebito indicata nel modello F24, in ogni caso, non può essere anteriore al giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello TR. L Agenzia delle Entrate ha precisato che è opportuno procedere alla trasmissione dei modelli F24 contenenti compensazioni IVA con alcuni giorni di anticipo rispetto alla scadenza dei termini di versamento, così da avere la possibilità, in caso di scarto del modello, di ritrasmetterlo previa rimozione dell errore che ne ha determinato la mancata accettazione, evitando di incorrere nelle conseguenti sanzioni. foglio n. 7
8 3.5 Presentazione di una nuova dichiarazione IVA Al fine di compensare i crediti annuali per un importo superiore al limite di ,00 euro, è possibile presentare una nuova dichiarazione IVA, completa del visto di conformità o della sottoscrizione dell organo di controllo contabile, entro: il termine ordinario del 30 settembre, senza applicazione di sanzioni; il 29 dicembre (90 giorni dalla scadenza del termine del 30 settembre), con applicazione della sanzione per la tardiva presentazione. 3.6 Utilizzo in compensazione dei crediti IVA maturati in capo ad altri soggetti Con riguardo ai crediti IVA disponibili in seguito ad operazioni straordinarie (fusioni e scissioni), l Agenzia delle Entrate precisa che i crediti maturati in capo a più soggetti (diversi dall utilizzatore) costituiscono ciascuno un autonomo plafond a disposizione del soggetto risultante dall operazione, che potrà disporne utilizzando modelli F24 distinti, in ciascuno dei quali dovrà indicare anche il codice fiscale del soggetto in capo al quale il credito si è originariamente generato. In caso di consolidato fiscale, qualora il soggetto consolidante intenda utilizzare in compensazione importi superiori a ,00 euro, costituiti da crediti IVA maturati in capo a più soggetti aderenti alla tassazione di gruppo, è necessaria la preventiva presentazione delle dichiarazioni IVA dei soggetti cedenti, anche se l importo del credito emergente dalla singola dichiarazione è inferiore a ,00 euro. La compilazione del modello F24, da parte del contribuente che utilizza i predetti crediti, deve rispettare le indicazioni fornite dall Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 22 dicembre 2009 n. 286, che fornisce anche i codici identificativi da utilizzare nel modello F Regime sanzionatorio In caso di utilizzo in compensazione di crediti IVA di cui sia constatata l esistenza, ma: in misura superiore al limite di ,00 euro senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale; ovvero in misura superiore al limite di ,00 euro senza che sia stato apposto sulla dichiarazione annuale il visto di conformità o la sottoscrizione dell organo di controllo; continua ad applicarsi la sanzione pari al 30% del credito indebitamente utilizzato (ai sensi dell art. 13 del DLgs. 471/97) e non il più pesante regime sanzionatorio previsto per la compensazione di crediti inesistenti (sanzione dal 100% al 200%). foglio n. 8
9 4. FACOLTÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA IN FORMA AUTONOMA I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA per il 2009, di importo superiore a ,00, possono presentare la dichiarazione: in forma autonoma (modello IVA 2010 che, peraltro, è stato reso disponibile nella versione definitiva il 15 gennaio 2010 sul sito dell Agenzia delle Entrate), anziché nell ambito del modello UNICO 2010 a partire dall 1 febbraio 2010 ed entro il 30 settembre Avvalendosi di tale facoltà, in caso di presentazione della dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio 2010, la compensazione del credito potrà quindi essere effettuata dal 16 marzo 2010, ferma restando l eventuale necessità del visto di conformità o della sottoscrizione dell organo di controllo. 4.1 Soggetti interessati La facoltà di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma riguarda tutti i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA annuale, anche se di importo inferiore o pari a ,00 euro. Contribuenti con saldo IVA a debito I contribuenti che determinano un saldo IVA a debito restano invece obbligati a presentare la dichiarazione IVA all interno del modello UNICO. 4.2 Esonero dall obbligo di presentazione della comunicazione dati iva In caso di presentazione della dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, si è esonerati dall obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA. *** Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradito l'incontro per porgere i migliori saluti. Studio Alberti Ubini Castagnetti foglio n. 9
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