Studio Lamberti. Consulenza societaria, finanziaria, fiscale e legale

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1 Vincenzo Lamberti Ragioniere Commercialista Revisore Legale Carlo Lamberti Dottore Commercialista Revisore Legale David Alexander Dottore Commercialista Revisore Legale Giorgio Guerra Avvocato Patrocinante in Cassazione CCI IIRRCCO LLAA RREE 44/ // IN BREVE Spesometro 2015 in scadenza Domanda per il rimborso o la compensazione trimestrale entro il 30 aprile I limiti per la redazione del bilancio d esercizio in forma abbreviata Esenzione IMU agricola nel 2015 Fabbricati del gruppo catastale D: approvati i nuovi coefficienti IMU e TASI Deducibilità dell IMU pagata per immobili strumentali Agevolazioni fiscali per le piccole imprese creditrici dell Ilva Ulteriore rateazione Equitalia Interventi di manutenzione su immobili a prevalente destinazione abitativa: chiarimenti sui beni significativi Registro sezionale in contabilità per le fatture elettroniche APPROFONDIMENTI Bilancio società di capitali: limiti per la redazione del bilancio abbreviato e termini per l approvazione Il rimborso o la compensazione trimestrale 1

2 PRINCIPALI SCADENZE 2

3 Spesometro 2015 in scadenza IN BREVE L art. 21 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto l obbligo, per i soggetti, di comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini effettuate nel periodo d imposta (c.d. spesometro ). L obbligo di comunicazione riguarda le operazioni rilevanti ai fini per le quali è previsto l obbligo di emissione della fattura ed è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell. Per i dati riferiti al periodo d imposta 2014, la scadenza per la trasmissione telematica della comunicazione è fissata entro il 10 aprile 2015 (per i soggetti con liquidazione mensile); entro il 20 aprile 2015 per i soggetti con liquidazione trimestrale; entro il 30 aprile 2015 per gli operatori finanziari con riferimento alle operazioni di importo pari o superiore a euro effettuate attraverso carte di credito, di debito o prepagate (c.d. moneta elettronica). A pochi giorni dalla scadenza, l'agenzia delle Entrate, con il provvedimento n /2015 del 31 marzo 2015, ha esonerato anche per quest anno le pubbliche amministrazioni, comprese quelle autonome, dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva. Per i commercianti al dettaglio e i tour operator, invece, l'obbligo di comunicazione, come per il 2012 e il 2013, scatta soltanto per le fatture di importo pari o superiore a 3 mila euro, al netto dell'iva, effettuate nel corso del Domanda per il rimborso o la compensazione trimestrale entro il 30 aprile Direttore Agenzia Entrate, Provvedimento 20 marzo 2015, n Al termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno maturato nel trimestre (primo, secondo o terzo) un credito superiore a 2.582,28 euro possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l utilizzo in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n La richiesta deve essere effettuata in via telematica entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento mediante modello TR. Con il provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate n del 20 marzo 2015 è stato approvato il nuovo Modello TR, utilizzabile a partire dalle richieste relative al credito Iva del primo trimestre L utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell istanza da cui lo stesso emerge. Il superamento del limite di euro annui, riferito all ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell anno d imposta, comporta inoltre l obbligo di utilizzare in compensazione il credito soltanto a decorrere dal 16 giorno del mes e successivo alla presentazione del modello. 3 3

4 (Vedi l Approfondimento) SOCIETÀ I limiti per la redazione del bilancio d esercizio in forma abbreviata I bilanci delle società di capitali vanno redatti nella forma estesa qualora nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti tre parametri: 1) totale attivo ) ricavi vendite e prestazioni ) dipendenti occupati in media n. 50. Negli altri casi il bilancio può essere redatto in forma abbreviata ai sensi dell art bis del Codice Civile. La redazione del bilancio in forma abbreviata è sempre preclusa alle società che hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati. (Vedi l Approfondimento) TRIBUTI LOCALI Esenzione IMU agricola nel 2015 Legge 24 marzo 2015, n. 34, di conversione del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 è stata pubblicata la legge 24 marzo 2015, n. 34, di conversione del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Per effetto della legge n. 34/2015, dall'anno 2014, sono esenti da IMU: i terreni agricoli, e quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani e nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; i terreni agricoli, e quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani. L'esenzione si applica anche per i terreni concessi in comodato o in affitto a soggetti aventi gli stessi requisiti del concedente (coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola). Per l identificazione dei comuni montani e dei comuni parzialmente montani deve utilizzarsi l'elenco dei comuni italiani elaborato dall'istat. È altresì prevista una detrazione d'imposta pari ad euro 200 in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, che possiedono terreni in comuni di collina. L'imposta relativa al 2014 doveva essere versata entro il 10 febbraio Non saranno comunque dovute sanzioni ed interessi se il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per il 2014 verrà effettuato entro il 31 marzo Fabbricati del gruppo catastale D: approvati i nuovi coefficienti IMU e TASI MEF, D. Dirett. 25 marzo

5 Il MEF ha approvato i nuovi coefficienti da utilizzare per la determinazione del valore 2015 dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e contabilizzati distintamente, ai fini dell'imu e della TASI. I coefficienti sono i seguenti: per l anno 2015 = 1,01 per l anno 2014 = 1,01 per l anno 2013 = 1,02 per l anno 2012 = 1,04 per l anno 2011 = 1,07 per l anno 2010 = 1,09 per l anno 2009 = 1,10 per l anno 2008 = 1,14 per l anno 2007 = 1,18 per l anno 2006 = 1,21 per l anno 2005 = 1,25 per l anno 2004 = 1,32 per l anno 2003 = 1,36 per l anno 2002 = 1,41 per l anno 2001 = 1,44 per l anno 2000 = 1,49 per l anno 1999 = 1,51 per l anno 1998 = 1,54 per l anno 1997 = 1,58 per l anno 1996 = 1,63 per l anno 1995 = 1,67 per l anno 1994 = 1,73 per l anno 1993 = 1,76 per l anno 1992 = 1,78 per l anno 1991 = 1,81 per l anno 1990 = 1,90 per l anno 1989 = 1,99 per l anno 1988 = 2,07 per l anno 1987= 2,25 per l anno 1986 = 2,42 per l anno 1985 = 2,59 per l anno 1984 = 2,76 per l anno 1983 = 2,94 per l anno 1982 e anni precedenti = 3,11 Deducibilità dell IMU pagata per immobili strumentali Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 715 (che modifica l art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011) La legge di Stabilità 2014 ha previsto la deducibilità dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall esercizio di arti e professioni dell IMU riferita agli immobili strumentali (per natura e/o per destinazione), nella misura del 20%. Per il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 la deducibilità era elevata al 30%. L IMU resta invece interamente indeducibile dal Valore della produzione assoggettato ad IRAP. RISCOSSIONE E VERSAMENTI Agevolazioni fiscali per le piccole imprese creditrici dell Ilva Le imprese di autotrasporto e le piccole imprese (come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003), che vantano crediti nei confronti dell ILVA S.p.A. per prestazioni svolte prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, possono sospendere fino al prossimo 21 dicembre 2015: i versamenti di tributi erariali che scadono nel periodo compreso tra il 6 marzo e il 15 settembre 2015; per lo stesso periodo sono sospese le procedure esecutive e cautelari relative ai predetti tributi; la sospensione non si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in qualità di sostituti d'imposta, devono continuare ad operare e versare; i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché gli atti avvisi di accertamento emessi dall'agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'irap e dell' e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ancorché scaduti prima del 6 marzo

6 Le somme non versate per effetto della sospensione dovranno essere versate in unica soluzione entro il 21 dicembre Ricordiamo che la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 definisce una piccola impresa come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro. Ulteriore rateazione Equitalia Equitalia ha reso disponibili sul suo sito internet i moduli per i contribuenti che hanno perso alla data del 31 dicembre 2014 il beneficio della rateizzazione (per non aver rispettato i pagamenti) e che sono interessati alla nuova possibilità di rateizzazione prevista dal Decreto Milleproroghe. Ricordiamo che i contribuenti interessati potranno richiedere fino a un massimo di 72 rate (6 anni) presentando la relativa domanda entro il 31 luglio Il nuovo piano di rateazione non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Interventi di manutenzione su immobili a prevalente destinazione abitativa: chiarimenti sui beni significativi Agenzia delle Entrate, Risoluzione 6 marzo 2015, n. 25 L Agenzia Entrate ha precisato che ai fini non rileva il fatto che l operazione posta in essere (nel caso in esame da un impresa artigiana) sia riconducibili al contratto di cessione con posa in opera, dove prevale l obbligazione di dare (cessione), piuttosto che ad un contratto di appalto, dove, invece, l obbligazione di fare prevale rispetto all obbligazione di dare e il bene significativo viene realizzato sulla base delle specifiche richieste del cliente, con caratteristiche non standardizzate. In entrambi i casi, ai fini dell individuazione dell aliquota applicabile, la fornitura degli infissi rileva come fornitura di beni significativi. Il valore dei beni significativi va sottratto dalla base imponibile della prestazione sottoposta ad aliquota ridotta: l aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni. Registro sezionale in contabilità per le fatture elettroniche Anche nella conservazione dei documenti informatici è necessario garantire un ordinata contabilità, ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a), del D.M. 17 giugno E vige il principio di omogeneità della modalità di conservazione per i documenti appartenenti alla medesima tipologia documentale e medesimo periodo d imposta. Per questi motivi è consigliabile adottare in contabilità un registro sezionale dedicato solo per le fatture elettroniche PA. Con questa accortezza è possibile conservare solo le FatturePA con la modalità digitale e mantenere nella modalità tradizionale cartacea sia le altre fatture che i registri. Non è infatti obbligatorio conservare nella modalità informatica anche il registro Iva a cui le FatturePA appartengono (Agenzia Entrate, Circolare n. 36 del 6 dicembre 2013). 6 6

7 APPROFONDIMENTI Il rimborso o la compensazione trimestrale Al termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno maturato nel trimestre (primo, secondo o terzo) un credito superiore a 2.582,28 euro possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l utilizzo in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Il credito infrannuale può essere richiesto a rimborso (o in compensazione): dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate; dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili; dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato; dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell articolo 19, comma 3, lettera a-bis, del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011). La richiesta deve essere effettuata in via telematica entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento mediante modello TR. Con il provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate n del 20 marzo 2015 è stato approvato il nuovo Modello TR, utilizzabile a partire dalle richieste relative al credito Iva del primo trimestre In particolare, il nuovo modello " TR 2015": ha un rigo dedicato alle operazioni effettuate applicando il meccanismo dello split payment, cioè le operazioni verso la Pa e per le quali l Iva evidenziata in fattura deve essere versata direttamente dall amministrazione acquirente; contiene anche le informazioni necessarie per gestire le nuove modalità di erogazione dei rimborsi introdotte dal Decreto Semplificazioni (D.Lgs. n.175/2014). Anche i rimborsi trimestrali di importo superiore a 15mila euro possono essere erogati senza prestazione di garanzia, se non sussistono le ipotesi di rischio, quando l istanza di rimborso è dotata del visto di conformità o della sottoscrizione dell organo di controllo e dell attestazione patrimoniale e contributiva. L utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell istanza da cui lo stesso emerge. Il superamento del limite di euro annui, riferito all ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell anno d imposta, comporta inoltre l obbligo di utilizzare in compensazione il credito soltanto a decorrere dal 16 giorno del mes e successivo alla presentazione del modello. 7 7

8 SOCIETÀ Bilancio società di capitali: limiti per la redazione del bilancio abbreviato e termini per l approvazione I bilanci delle società di capitali vanno redatti nella forma estesa qualora nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti tre parametri: 1) totale attivo ) ricavi vendite e prestazioni ) dipendenti occupati in media n. 50. Negli altri casi il bilancio può essere redatto in forma abbreviata ai sensi dell art bis del Codice Civile. La redazione del bilancio in forma abbreviata è sempre preclusa alle società che hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati. Ricordiamo che i termini legati all approvazione dei bilanci delle società di capitali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014 sono: entro il 30 aprile 2015 (120 giorni dalla chiusura dell esercizio), deve essere convocata l assemblea dei soci (in prima convocazione) per l approvazione del bilancio per i casi ordinari; entro il 29 giugno 2014 (180 giorni dalla chiusura dell esercizio), deve essere convocata l assemblea dei soci (in prima convocazione) per l approvazione del bilancio, per le società tenute al bilancio consolidato o che per altri motivi ricorrono al maggior termine di 180 giorni. Ai sensi dell art del Codice Civile: il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori (ed eventualmente dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti), durante i 15 giorni che precedono l'assemblea (quindi entro il 15 aprile 2015 per i bilanci da approvare il 30 aprile 2015); nelle società con organo di controllo, il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. Ne consegue che la bozza di bilancio: nelle società con organo di controllo dovrà essere predisposta ed approvata dall organo amministrativo entro il 31 marzo 2015, in modo che il collegio sindacale e/o il revisore contabile possano predisporre la loro relazione entro il 15 aprile 2015; nelle Srl senza organo di controllo dovrà invece essere predisposta ed approvata dall organo amministrativo entro il 15 aprile

9 Dopo l approvazione, ai sensi dell art del Codice Civile, gli amministratori devono provvedere, entro 30 giorni, a depositare il bilancio presso l'ufficio del registro delle imprese, corredato dalle relazioni e dal verbale di approvazione. Entro lo stesso termine, per le società per azioni non quotate, deve essere depositato anche l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione analitica delle modifiche avvenute a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. Dal 2010 tutte le società di capitali sono tenute al deposito del Bilancio XBRL, limitato ai prospetti di sintesi (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Conti d Ordine), ad esclusione di quelle che applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) tra cui le società quotate, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d Italia e le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione che utilizzano schemi specifici. Per i bilanci riferiti ad esercizi chiusi al 31 dicembre 2014 o successivamente ed approvati a decorrere dal 3 marzo 2015 sarà necessario depositare in formato XBRL anche la nota integrativa. 9 9

10 PRINCIPALI SCADENZE Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità Venerdì 10 aprile 2015 Ultimo giorno utile per l'invio dello spesometro riferito al periodo d imposta 2014 Soggetti passivi che effettuano la liquidazione mensile Telematico Mercoledì 15 aprile 2015 Lunedì 20 aprile 2015 Bilancio Termine, nelle società di capitali senza organo di controllo, per approvare la bozza di bilancio al 31 dicembre 2014 (da parte dell organo amministrativo) senza dover ricorrere al maggior termine di 180 giorni per l approvazione da parte dell assemblea Ultimo giorno utile per l'invio dello spesometro riferito al periodo d imposta 2014 Soggetti passivi che effettuano la liquidazione trimestrale Telematico Giovedì 30 aprile 2015 Spesomet ro Ultimo giorno utile per l'invio dello spesometro riferito al periodo d imposta 2014 Operatori finanziari con riferimento alle operazioni di importo pari o superiore a euro effettuate attraverso carte di credito, di debito o prepagate (c.d. moneta elettronica) Telematico 110

11 Giovedì 30 aprile 2015 Giovedì 30 aprile 2015 Bilancio Ultimo giorno utile per l'invio della richiesta di rimborso/compensazione dell' a credito del trimestre precedente Termine, nelle società di capitali, per approvare il bilancio al 31 dicembre 2014 (da parte dell assemblea) per i casi ordinari e quindi entro i 120 giorni dalla chiusura dell esercizio (e senza dover ricorrere al maggior termine di 180 giorni) Telematico 111

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