REGIONE LIGURIA. Applicazione art. 2 Legge Regione Liguria 28 novembre 2005 n.17. VARIAZIONE DELL ADDIZIONALE REGIONALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO (IRE).
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1 REGIONE LIGURIA DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE, STRUMENTALI E INFORMATICA Genova, 8 febbraio 2006 Prot. n /313 Oggetto: Applicazione art. 2 Legge Regione Liguria 28 novembre 2005 n.17. VARIAZIONE DELL ADDIZIONALE REGIONALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO (IRE). CIRCOLARE Alla Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate Agli Uffici locali dell Agenzia delle Entrate Alle Province della Liguria Ai Comuni della Liguria Alle Comunità Montane della Liguria Alla Direzione regionale INPS Liguria Alle Direzioni provinciali INPS Liguria Alle Direzioni provinciali INPDAP Alla Banca d Italia (Filiali provinciali) Alle Camere di Commercio Ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) Ai Patronati Agli Ordini professionali di categoria Alle Associazioni di categoria di Genova di Imperia della Spezia Ai Consulenti del lavoro della Provincia di Savona LORO SEDI
2 1. Premessa L art. 50, comma 1, del decreto Legislativo n. 446/97 (istituzione dell imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) istituisce l addizione regionale all imposta sul reddito (IRE). Il comma 2 prevede che l imposta sia determinata applicando l aliquota, fissata dalla Regione, al reddito complessivo così come determinato ai fini dell imposta sul reddito (IRE). L addizionale regionale risulta dovuta solo se, per lo stesso anno di imposta, è dovuta l imposta sul reddito (IRE). Il comma 3, così come modificato con l art. 3, comma 1 della D.Lgs. n.56/2000, ha fissato l aliquota allo 0,9 per cento, prevedendo la facoltà per la Regione di maggiorare la stessa fino alla misura del 1,4 per cento, con proprio provvedimento pubblicato entro il 30 novembre dell anno precedente a quello a cui l addizionale si riferisce. Con l art. 2 della Legge Regionale 28 novembre 2005 n.17 Disposizioni in materia di entrate tributarie (pubblicata su B.U n.12) la Regione Liguria ha esercitato la facoltà prevista dalla normativa statale, differenziando la misura dell aliquota da applicare con riferimento al reddito imponibile complessivo del contribuente. Le nuove misure fissate si applicano a decorrere dall anno di imposta
3 2. Modalità applicative 2.1. Soggetti passivi Sono tutti i contribuenti - persone fisiche residenti in Regione Liguria, titolari di reddito imponibile ai fini dell imposta sul reddito (IRE). Quindi, a titolo esemplificativo, vi rientrano non solo i redditi da lavoro dipendente e assimilati, ma anche i redditi di capitale, i redditi derivanti dal possesso di immobili, terreni, i redditi diversi ecc Base imponibile E costituita dal reddito complessivo del contribuente determinato ai sensi dell art.3 del Tuir, così come precisato con circolare Agenzia delle Entrate n.2/e del 3 gennaio 2005 alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). Ai fini delle addizionali regionali il reddito complessivo è determinato: - al netto degli oneri deducibili di cui all art.10 del Tuir; - al netto delle nuove deduzioni per oneri di famiglia introdotte con la legge n.311/2004 (finanziaria 2005), di cui all art. 12 nuovo Tuir (circolare Agenzia Entrate n.31/e del 6/6/2005). Non è detraibile, invece, la deduzione volta a garantire la progressività dell imposizione IRE di cui all art. 11 nuovo Tuir (c.d. no-tax area), come chiarito con circolare Agenzia Entrate n. 2/E del 15/1/ Aliquote La misura dell addizionale regionale di cui all art. 2 L.R. n.17/2005 viene ad essere determinata in base al reddito imponibile del contribuente come di seguito illustrato: Reddito imponibile Fino a Euro da a Euro oltre Euro Aliquota applicabile 0,9 per cento sull intero ammontare del reddito imponibile 1,25 per cento sull intero ammontare del reddito imponibile 1,40 per cento sull intero ammontare del reddito imponibile 3
4 3. Modalità di versamento Le modalità e i termini di versamento dell addizionale regionale rimangono invariati. Per i titolari di pensione, i lavoratori dipendenti o coloro che abbiano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l imposta è trattenuta direttamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto d imposta. Il comma 4 dell art. 50 L.446/1997 prevede che l ammontare dell addizionale dovuta è determinata dal sostituto d imposta all atto delle operazioni di conguaglio. L importo relativo è trattenuto in un numero massimo di undici rate a partire dal periodo successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono state effettuate. L addizionale relativa a ciascun anno d imposta, determinata come conguaglio dal sostituto d imposta (normalmente entro dicembre) verrà trattenuta a decorrere da gennaio dell anno di imposta successivo, in undici mensilità, ossia fino a novembre. Se le operazioni di conguaglio sono effettuate nei mesi di gennaio o febbraio, le trattenute decorreranno dal mese successivo e comunque fino al mese di novembre. In definitiva al lavoratore verranno trattenuti in busta paga gli importi relativi all anno di imposta precedente. I contribuenti in possesso di altre tipologie di reddito diverse da quelle di lavoro dipendente, o per coloro che cumulano tali redditi con quelli di lavoro dipendente/pensione, verseranno l addizionale, o in caso di cumulo il conguaglio, in unica soluzione con le modalità e nei termini previsti per il saldo IRE. Pertanto gli aumenti di aliquota introdotti dalla L.R. 17/2005, con decorrenza 2006, verranno sostenuti dai contribuenti solo a partire dal In un massimo di undici rate per i lavoratori dipendenti ed assimilati e in unica soluzione per gli altri redditi. Solo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, l addizionale regionale, calcolata all atto delle operazioni di conguaglio, dovrà essere versata nello stesso anno d imposta nel corso del quale si verifica la cessazione. 4
5 4. Variazioni di aliquota introdotte dalla L.R. n. 17/2005 I titolari di redditi di qualsiasi natura (lavoro dipendente, lavoro autonomo, impresa, diversi, ecc.) il cui ammontare non superi per anno di imposta, non subiscono alcun aumento per effetto delle variazioni di aliquota introdotte dalla L.R. n.17/2005. In questo caso l aliquota applicabile in sede di dichiarazione dei redditi 2006 sarà identica a quella applicata per gli anni d imposta precedenti (0.9%). Al contrario, coloro che dovessero superare il limite previsto dalla legge regionale citata, a prescindere dalla tipologia del reddito, dovranno calcolare l addizionale regionale secondo le nuove aliquote su tutto l ammontare del reddito assoggettabile ad addizionale come illustrato al punto 2.3. La differenza fra quanto eventualmente trattenuto dal datore di lavoro e quanto dovuto andrà versata con le modalità e i termini previsti per le dichiarazioni dei redditi Per chiarimenti ulteriori in merito alla presente circolare si rimanda a: sito internet Regione Liguria sito internet Agenzia delle Entrate 5
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