C O M U N E D I B R I N D I S I Settore Sviluppo Risorse Umane
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1 C O M U N E D I B R I N D I S I Settore Sviluppo Risorse Umane Regolamento per la disciplina dell'orario degli uffici e dei servizi comunali e delle attività didattico/educative di pertinenza comunale Approvato con deliberazione G.C. n. 79 del 31 gennaio 2001 TITOLO I ORGANIZZAZIONE CAPO I ORARIO DI UFFICIO E DI SERVIZIO Art. 1 Orario di lavoro 1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato previa concertazione con le 00.SS., ai sensi delle fonti normative vigenti in materia. 2. L'orario di lavoro e funzionale agli orari di servizio degli uffici e di apertura degli stessi all'utenza, interna ed esterna, nonché, in genere, alle esigenze organizzative, gestionali, funzionali ed erogative dell'amministrazione Comunale. 3. Al fine di armonizzare gli orari di servizio, di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre Amministrazioni pubbliche, nonché con quelli del lavoro privato, si rende necessario perseguire politiche dell'orario di lavoro, oggetto di contrattazione collettiva nazionale e decentrata, atte a sperimentare le varie forme di flessibilità contrattualmente previste, contemperando, altresì, i bisogni del personale, soprattutto riguardo alle situazioni di disagio e/o svantaggio. 4. Pertanto, per le finalità di cui al comma precedente, l'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri: - ottimizzazione delle risorse umane; - miglioramento della qualità delle prestazioni; - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza; - miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre Amministrazioni; - rispetto dei carichi di lavoro. 5. I Dirigenti delle strutture organizzative determinano l'orario di servizio, l'orario di apertura degli uffici al pubblico, in base alle direttive emanate dal Sindaco, nonché l'orario di lavoro del personale. 6. Le determinazioni di cui al comma 3 sono assunte nel compiuto rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali collettive ed in stretta osservanza dei previsti moduli relazionali sindacali, specificamente delineati dal vigente assetto contrattuale, al fine di assicurare la complessiva razionalizzazione degli orari medesimi, nonché allo scopo di salvaguardare la sussistenza di apposite fasce di compresenza lavorativa, a garanzia della necessaria interfunzionalità ed interrelazionalità degli uffici comunali.
2 Art. 2 Orario di servizio 1. L'orario di servizio è il periodo di tempo giornaliero e settimanale necessario per assicurare il funzionamento degli uffici sia nelle ore antimeridiane che in quelle pomeridiane - e si articola su cinque giorni lavorativi settimanali, dal lunedì al venerdì, fatte salve le particolari esigenze dei servizi che richiedono orari continuativi e prestazioni per tutti i giorni della settimana e quelle delle istituzioni scolastiche. Per ogni giornata in cui sia previsto il rientro pomeridiano, al personale è garantito apposito buono pasto, il cui costo per i 2/3 è a carico dell'ente. 2. L'orario di servizio settimanale degli uffici comunali è così articolato: LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' G1OVEDI' VENERDI' E' consentita una flessibilità di 15 minuti in entrata e in uscita, previa autorizzazione dei dirigenti di settore, così meglio specificata: h in entrata e h in uscita, e per l'orario pomeridiano, dalle ore alle e dalle alle Su istanza motivata del singolo dipendente il dirigente della struttura interessata può autorizzare una diversa articolazione dell'orario di servizio, sempre nel rispetto delle 36 ore settimanali contrattuali. 5. Nel giorno di rientro è d'obbligo una pausa minima di 30 minuti tra l'orario di uscita antimeridiano e quello di entrata pomeridiano, che deve essere osservata anche nei casi di utilizzo dell'orario flessibile. 6. Nel periodo estivo l'orario può essere diversamente articolato per esigenze di organizzazione e di efficienza del servizio. Art. 3 Orario di apertura al pubblico 1. L ' orario di apertura al pubblico è inteso come il periodo di tempo giornaliero durante il quale l utenza ha accesso ai servizi dell'ente. Apposite fasce orarie di accesso ai servizi sono previste anche nei giorni non lavorativi (anagrafe e stato civile, servizio cimiteriale, servizio assistenziale...). 2. L'orario dei servizi al cittadino è riportato nello schema allegato..omissis Art. 4 Orario di lavoro ordinario 1. L'orario di lavoro ordinario è inteso come il periodo di tempo durante il quale ciascun dipendente effettua le proprie ore lavorative previste dal CCNL nell'ambito del proprio orario di servizio. E' possibile fare ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali, con orari inferiori o superiori alle 36 ore settimanali, nel rispetto del monte ore annuale e previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 del CCNL, al fine di soddisfare le esigenze organizzative derivanti dall'articolazione dell'orario di servizio. Per le indicate finalità, la durata giornaliera dell'orario ordinario di lavoro settimanale deve essere distribuita, di norma, sia nelle ore antimeridiane, sia in quelle prestabilite pomeridiane, fino al completamento dell'orario contrattuale settimanale.
3 Art. 5 Orario flessibile 1 L'orario flessibile consiste nel posticipare o anticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare o posticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica. La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche della attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio e collocato. 2 In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria di maggior affluenza degli utenti, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi. 3 L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi, quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro - può essere attuato per gruppi di partecipazione. 4 Purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, l'impiego dell'orario flessibile si ispira a criteri di priorità per i dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e per i dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n Le ore di servizio prestate a completamento di orario non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo. Art. 6 Osservanza e controllo degli orari 1. L'osservanza dell'orario di lavoro costituisce un obbligo del dipendente pubblico quale elemento essenziale della prestazione retribuita dalla pubblica amministrazione. 2. Il rispetto degli orari di lavoro è accertato mediante controlli di tipo automatico ed obiettivo. 3. Al controllo automatico delle presenze sono soggetti anche i dipendenti che effettuano prestazioni di servizio oltre l'orario d'obbligo. 4. I sistemi automatizzati di rilevazione dell'orario di lavoro dovranno, quindi, essere utilizzati per determinare direttamente la retribuzione principale e quella accessoria, da corrispondere a ciascun dipendente. Ciò comporta che ad ogni eventuale assenza, totale o parziale, dal posto di lavoro (che non sia giustificata dalla vigente normativa in materia) consegue la proporzionale, automatica riduzione della retribuzione. Art. 7 Responsabilità dei dirigenti I dirigenti sono responsabili del controllo dell'osservanza dell'orario di lavoro da parte del personale dipendente sotto il profilo penale, disciplinare e contabile.
4 Art. 8 Recupero dei permessi e dei ritardi 1. I recuperi di permessi brevi fruiti per esigenze personali e dei ritardi giustificati devono essere effettuati su disposizione del dirigente responsabile, il quale: - terrà conto, in via prioritaria, dell'organizzazione e delle esigenze del servizio; - individuerà le modalità per l'esecuzione di tali recuperi. 2. In via ordinaria, i periodi temporali da recuperare dovranno consistere in gruppi di almeno tre ore da prestarsi nelle ore pomeridiane. 3. Per i recuperi dei predetti permessi e ritardi è necessario individuare chiaramente le prestazioni da rendere. Nei casi in cui, per esigenze di servizio, indicate dal dirigente responsabile, non è possibile effettuare recuperi, l'amministrazione deve procedere alle relative trattenute sulla retribuzione. 4. Per i ritardi non giustificati, si procederà soltanto alle relative trattenute sulla retribuzione. Art. 9 Orario di lavoro straordinario 1. Il lavoro straordinario non deve essere usato come uno strumento ordinario di programmazione del lavoro. L'amministrazione ricorrerà alle prestazioni di lavoro straordinario strettamente necessarie, soltanto in presenza di effettive esigenze di servizio, e compatibilmente con le risorse economiche finanziarie. 2. Non è consentita alcuna forma di forfettizzazione della retribuzione delle ore di lavoro straordinario. Queste devono essere autorizzate dal dirigente, devono essere effettivamente rese e documentate, e devono essere accertate a cura del dirigente, che ne è responsabile. 3. Le ore di lavoro straordinario potranno essere compensate anche con ore libere o riposi giornalieri compensativi, da fruire a domanda, previa autorizzazione del dirigente il quale terrà conto prioritariamente dell'organizzazione e delle esigenze del servizio di cui è responsabile. CAPO II ORARIO PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE Art. 10 Orario Attività didattica 1. Le insegnanti delle scuole materne sono tenute a svolgere attività didattica (rapporto diretto insegnante - bambini) per 30 ore settimanali osservando un orario che, nel rispetto del suddetto limite, copra l'intero arco di tempo di apertura delle scuole, da definirsi all'inizio di ogni anno scolastico a cura del competente dirigente sulla base della programmazione didattico educativa. 2. Le trenta ore sono cosi distribuite: dal lunedì al sabato: dalle ore 8,00 alle ore 13, Le restanti ore (da intendersi le sei ore settimanali di differenza tra il tempo dedicato alla attività didattica, 30 ore, e l'orario settimanale dei dipendenti degli enti locali, 36 ore) costituiscono un monte ore, almeno 120 ore annue, da destinare alle attività integrative.
5 Art. 11 Calendario scolastico 1. Il calendario scolastico non può in ogni caso superare 42 settimane annue e deve prevedere le interruzioni (e quindi la chiusura delle scuole) dell'attività didattica per le ricorrenze del Natale e della Pasqua. 2. Durante tali periodi e in tutti gli altri in cui le scuole sono chiuse all'utenza il personale insegnante è a disposizione per attività di formazione e di aggiornamento programmate dall'ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento. 3. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche ed aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell'ambito dei progetti di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del CCNL dell' ; gli incentivi economici sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all art. 15 del citato CCNL. Art. 12 Attività integrative 1. Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane di fruizione delle ferie e del periodo di cui all'art. 11, un monte orario che comunque non sia superiore a 20 ore mensili. 2. Ai fini del comma 1 sono considerate integrative le attività di programmazione, dì documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie. 3. In particolare, le attività di formazione ed aggiornamento, potranno essere, altresì, realizzate nelle ore di completamento dell'orario previsto contrattualmente. CAPO III ORARIO PERSONALE DEGLI ASILI NIDO Art. 13 Orario attività educative 1. L'orario dell'attività educativa (rapporto diretto - educatore-bambini) è di trenta ore settimanali e, nel rispetto del predetto limite, è articolato in modo da coprire l'intero arco di apertura degli asili nido. 2. Le restanti ore (da intendersi le sei ore settimanali di differenza tra il tempo dedicato alla attività educativa, 30 ore, e l'orario settimanale dei dipendenti degli enti locali, 36 ore) costituiscono un monte ore, almeno 120 ore annue, da destinare alle attività integrative. 3. Gli asili nido sono aperti dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle 14.30, con l'articolazione dell'orario di lavoro del personale, nel limite delle trenta ore settimanali, ai fini della ottimizzazione delle risorse umane, del miglioramento della qualità delle prestazioni e dell'ampliamento della fruizione del servizio all'utenza.
6 Art. 14 Calendario scolastico 1. Il calendario scolastico, non può in ogni caso superare le 42 settimane annue e deve prevedere le interruzioni (e quindi la chiusura delle scuole) dell'attività didattica per le ricorrenze del Natale e della Pasqua. 2. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall'ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento fermo restando il limite definito negli articoli precedenti. 3. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività dei nidi che per altre attività di aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell'ambito dei progetti di cui all art. 17, comma 1, lett. a) del CCNL dell' ; gli incentivi economici sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all'art. 15 del citato CCNL. Art. 15 Attività integrative 1. Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attività, di cui all'art. 13, un monte orario non superiore a 20 ore mensili. 2. Ai fini del comma 1, sono considerate integrative le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie. 3. In particolare, le attività di formazione ed aggiornamento, potranno essere, altresì, realizzate nelle ore di completamento dell orario previsto contrattualmente. Art. 16 Entrata in vigore Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di Giunta Comunale di approvazione, è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo della pubblicazione.
7 ORARIO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI OMISSIS L orario di apertura al pubblico degli uffici all interno dei vari Settori, rientra nelle competenze del Dirigente di Settore che può adeguare gli orari alle esigenze di funzionalità dei servizi.
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