SETTORE 2 U.O. Risorse Umane ed Organizzazione REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO E DELL ORARIO DI LAVORO
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1 SETTORE 2 U.O. Risorse Umane ed Organizzazione REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO E DELL ORARIO DI LAVORO Approvato con Deliberazione di G.C. n. 258 del Modificato con Deliberazione di G.C. n. 18 del
2 INDICE Articolo 1 - Definizione Principi generali Articolo 2 - L orario di servizio e di lavoro Articolo 3 - La flessibilità Articolo 4 - L orario di apertura al pubblico Articolo 5 - Il controllo delle presenze Articolo 6 - La turnazione e l orario plurisettimanale Articolo 7 - La banca delle ore Articolo 8 - L orario di lavoro dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative Articolo 9 Il lavoro straordinario Articoli 10 I permessi brevi Articolo 11 Norme Finali. Entrata in vigore
3 Articolo 1 Definizioni Principi Generali Il presente regolamento disciplina l orario di servizio, di lavoro con relativa procedura di rilevazione con mezzi automatici delle presenze e l orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, al fine di dare applicazione alla normativa nazionale e contrattuale e di armonizzare l espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali dell utenza. Per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità degli uffici e l erogazione dei servizi all utenza. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all orario d obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la propria prestazione lavorativa in funzione delle esigenze derivanti dall articolazione dell orario di servizio e di apertura al pubblico. Per orario di apertura al pubblico si intende il periodo di tempo giornaliero che, nell ambito dell orario di servizio, costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell utenza. Premesso che l osservanza dell orario di lavoro costituisce un preciso obbligo del dipendente pubblico quale elemento essenziale della prestazione retribuita dal datore di lavoro, l articolazione oraria è finalizzata alla flessibilità in entrata ed in uscita per tutti gli uffici del Comune, ad eccezione di quelli organizzati in orario rigido. La durata media dell orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. La durata media dell orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi. In caso di superamento delle quarantotto ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il Dirigente responsabile dell U.O. Risorse Umane e Organizzazione è tenuto ad informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento, la Direzione Provinciale del Lavoro Settore ispezione del lavoro competente per territorio. L orario di lavoro massimo giornaliero è di norma di dieci ore, comprensive delle prestazioni di lavoro straordinario. La distribuzione dell orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, utilizzando, ove possibile, diversi sistemi di articolazione dell orario di lavoro che possono coesistere tra loro all interno dello stesso ufficio. Nel determinare l articolazione dell orario di lavoro settimanale, il Dirigente del Settore competente deve opportunamente valutare particolari esigenze espresse dal proprio personale, per motivazioni adeguatamente documentate, in armonia con la disciplina contenuta nel presente regolamento. Articolo 2 - L orario di servizio e di lavoro L orario di lavoro dei dipendenti comunali è di trentasei ore settimanali ed è di norma articolato su cinque giorni settimanali e due rientri pomeridiani, fatti salvi alcuni servizi, che saranno di seguito indicati. L orario di lavoro, determinato nell ambito dell orario di servizio, per la generalità del personale è articolato come segue: Periodo invernale: (da ottobre a maggio) dal lunedì al venerdì, ore 8,00 14,00, con rientri pomeridiani il lunedì e giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 18,30; Periodo estivo (da giugno a settembre) dal lunedì al venerdì, ore 7,30 14,00. Il Sindaco, con proprio decreto, può stabilire una diversa durata del periodo estivo in funzione di particolari condizioni climatiche. Fanno eccezione all orario di servizio generalizzato alcune categorie di dipendenti, aventi i seguenti profili professionali: operatori di vigilanza, lavoratori turnisti, operatore cimitero, operatori scuolabus. L orario di lavoro dei Dirigenti e dei Funzionari incaricati di Posizione Organizzativa è articolato, di regola, così come il restante personale dell ente, nel rispetto delle trentasei ore settimanali.
4 Articolo 3 - La flessibilità L orario di lavoro è funzionale all orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e in relazione a ciò è consentita, di norma, senza bisogno di richiesta alcuna, una fascia di tolleranza nel lavoro giornaliero che consiste nell anticipare o posticipare l orario di entrata e anticipare o posticipare quello di uscita. La fascia di tolleranza dell orario di lavoro è pari a 30 minuti giornalieri ed è così articolata: - L entrata può essere anticipata o posticipata fino a trenta minuti e deve essere compensata tramite anticipo o prolungamento dell orario di uscita giornaliero oppure tramite cumuli delle frazioni orarie, conguagliate mensilmente. Se il conguaglio è a debito il recupero orario sarà effettuato nel mese successivo con eccedenze giornaliere di orario o con modalità concordate con il Dirigente di settore, anche con rientri pomeridiani preferibilmente nella giornata di mercoledì; - In caso di mancato recupero del debito orario nel mese successivo, il Dirigente del settore procederà prima con richiamo verbale e successivamente per iscritto. Il protrarsi dell inadempienza sarà sanzionata dal Dirigente stesso con la proporzionale decurtazione della retribuzione, previa comunicazione scritta. - In caso di credito di orario mensile, lo stesso verrà utilizzato per compensare debiti orari. Il ritardo sull orario di ingresso, oltre la flessibilità concessa, è consentito, in via eccezionale, per cinque volte nell arco di un mese e comporta l obbligo del recupero entro il mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo, con modalità concordate con il Dirigente di Settore, anche con rientri pomeridiani preferibilmente nella giornata di mercoledì. In caso di mancato recupero sia dei minuti accumulati utilizzando l istituto della flessibilità o dei minuti di ritardo accumulati oltre la flessibilità, si procederà con richiamo verbale prima e scritto dopo e, in caso di protrarsi dell inadempienza, con la proporzionale decurtazione della retribuzione, previa comunicazione scritta del Dirigente di Settore. Per i dipendenti che oltrepassano la fascia di tolleranza concessa per l orario di ingresso oltre i cinque giorni al mese, il Dirigente del settore di appartenenza procederà con il richiamo verbale prima e scritto dopo e, in caso di protrarsi dell inadempienza, con proporzionale decurtazione della retribuzione, previa comunicazione scritta del Dirigente di Settore. Per particolari esigenze di servizio o per le modalità dell attività lavoro o per temporanee carenze di organico, il Dirigente del Settore, sentito il Segretario Generale, può individuare specifiche casistiche di esclusione o di sospensione temporanea del godimento della fascia di tolleranza di cui ai commi precedenti, informando il dipendente interessato, che potrà contro dedurre. Il Segretario Generale, sentito il Comitato di direzione, individua le Unità Organizzative o gli Uffici che, a causa dei servizi resi, non possono usufruire dell istituto della flessibilità. Articolo 4 L orario di apertura al pubblico L orario di apertura al pubblico è articolato in modo che tenga conto delle esigenze complessive e generali della comunità amministrata con le esigenze di efficacie ed efficiente organizzazione dei servizi. Il Segretario Generale, sentito il Comitato di Direzione, dopo aver individuato gli uffici che hanno diretto contatto con il pubblico, formula una proposta di orario al Sindaco. Questi, nell ambito dei poteri di organizzazione per l esercizio coordinato delle funzioni e dei servizi, determina con proprio decreto l orario di apertura al pubblico degli uffici e servizi dell ente. All orario di apertura al pubblico e alle sue variazioni, anche temporanee, va data adeguata informazione con apposizione di cartelli all ingresso delle sedi che ospitano i servizi dell ente nonché sul sito web del Comune.
5 I dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti ad esporre il cartellino identificativo badge (art.55 novies del decreto legislativo 165/2001). La mancata esposizione del cartellino costituisce inosservanza dei doveri d ufficio. Compete al Dirigente di Settore l indicazione dei nominativi che, aventi contatti con il pubblico, sono obbligati ad esporre il cartellino identificativo-badge. Agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in quanto svolgenti anche funzioni tipiche della Polizia di Stato, ovvero funzioni di polizia giudiziaria, stradale e di pubblica sicurezza (art. 5 legge 65/1986), è autorizzato, per consentire la privacy e la sicurezza dell operatore, ad esporre semplicemente il numero di matricola. Articolo 5 Il controllo delle presenze L orario di lavoro, comunque articolato ed indipendentemente dalla sede lavorativa, è accertato mediante forme di controllo obiettivo e con sistema automatizzato.. Tutto il personale è dotato di un tesserino magnetico di riconoscimento (badge), che deve essere utilizzato dal dipendente personalmente per registrare l inizio ed il termine dell orario di lavoro, nonché tutte le uscite e le entrate intermedie effettuate per motivi personali (permessi comunque denominati e preventivamente autorizzati). L omissione nella timbratura è considerata un fatto eccezionale: qualora il dipendente ometta, per qualsiasi motivo, la registrazione dell ingresso o dell uscita, deve necessariamente essere giustificato mediante l apposito modulo con l attestazione dell orario di uscita ed entrata controfirmata dal Dirigente di Settore entro il giorno successivo. Non sono consentite omissioni reiterate e, in caso gli episodi di cui al comma precedente si verificassero con ingiustificata frequenza, il Dirigente responsabile del Servizio, sentito il Dirigente responsabile dell U.O. Risorse Umane ed Organizzazione, può procedere alla decurtazione dello stipendio ed eventualmente valutare l opportunità di avviare un procedimento disciplinare a carico del dipendente. Ogni Dirigente è responsabile per il personale assegnato al proprio Settore ed è, pertanto, tenuto a far rispettare l orario di lavoro nonché le norme contenute nel presente Regolamento. Il controllo dell orario di lavoro compete al Dirigente dell U.O. Risorse Umane ed Organizzazione, che comunica mensilmente al Dirigente di settore le situazioni di credito e/o debito orario affinché lo stesso possa procedere di conseguenza, così come previsto all art 3 del presente Regolamento. Articolo 6 La turnazione e l orario plurisettimanale La turnazione è istituto contrattuale finalizzato a garantire la copertura massima dell orario di servizio giornaliero o settimanale quando le modalità ordinarie di orario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. E utilizzabile sia in via temporanea per particolari esigenze di servizio sia stabilmente per assicurare la funzionalità di particolari servizi, come il Corpo di Polizia Municipale. Ai sensi dell art. 22 del c.c.n.l. del , le prestazioni lavorative devono essere eseguite in strutture operative che prevedono un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore continuative e devono essere distribuite nell arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano ed eventualmente notturno. Per il Corpo della Polizia Municipale l articolazione dei turni è disposta dal Dirigente stesso. L orario plurisettimanale, ai sensi dell art. 17, comma 4, lettera b) del c.c.n.l del , consiste nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali o annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali, nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento.
6 Il Segretario Generale, sentito il Comitato di Direzione, individua i Servizi che saranno erogati utilizzando l orario plurisettimanale di lavoro, al fine di rendere eccezionale e conseguentemente comportare una riduzione stabile del monte ore annuo per prestazioni di lavoro straordinario del personale assegnato a tale servizio. Compete ai Dirigenti dei Settori interessati dai servizi: a) l organizzazione del servizio ed i limiti minimi e massimi del lavoro che i dipendenti devono prestare; b) l individuazione dei dipendenti che dovranno rendere la propria prestazione di lavoro attraverso tale forma di articolazione dell orario. Ove il servizio interessi più Settori, l individuazione dei dipendenti avverrà di concerto tra i Dirigenti interessati, fermo restando l intervento del Segretario Generale in caso di mancata intesa. Compete ai Dirigenti la periodica verifica della funzionalità dei servizi individuati, le conseguenti ed eventuali opportune modifiche ed il rispetto dell orario plurisettimanale dei propri collaboratori. Articolo 7 La banca delle ore E' istituita una banca delle ore ad uso dei dipendenti, con un conto individuale per ciascun lavoratore, ad eccezione dei Dirigenti e dei titolari di Posizione Organizzativa. La banca ha la finalità: c) di conciliare la gestione tra tempi di vita e tempi di lavoro delle persone, con particolare riguardo a chi abbia responsabilità educative e di cura nell'ambito del nucleo familiare; d) di gestire in modo uniforme ed elastico l'orario di lavoro; e) di sovvenire ed aiutare la gestione del tempo di lavoro per i dipendenti che abbiano improvvisi, gravi ed urgenti problemi personali e di famiglia. Il limite annuo massimo delle ore accantonabili per l utilizzazione entro l anno successivo a quello di maturazione è fissato in ore 36, ai sensi dell articolo 29, comma 4, del contratto collettivo decentrato integrativo aziendale. Ad inizio di mese, all atto del controllo delle presenze del mese precedente, ove vi siano ore di lavoro straordinario prestate e non liquidate o non recuperate, sarà data facoltà ai dipendenti di indicare al Dirigente dell U.O. Risorse Umane ed Organizzazione se e quante ore intendono versare nel proprio conto ore, avendo come riferimento il limite massimo delle 36 ore stabilito in contrattazione decentrata. Le ore richieste possono essere usufruite previa autorizzazione del Dirigente del Settore interessato, che deve valutare, ai fini della concessione, la compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e di servizio del proprio Settore. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, devono essere preventivamente utilizzate le ore depositate nella banca delle ore, salvo casi di cessazioni dal rapporto di lavoro non prevedibili, che autorizzano alla relativa liquidazione. La gestione della banca delle ore è effettuata dall U.O. Risorse Umane ed Organizzazione. I dipendenti hanno accesso all estratto conto, con apposita voce in busta paga. Il monitoraggio sull andamento della Banca delle ore avverrà con incontri tra amministrazione e sindacati secondo tempi e modalità previsti dall articolo 29, comma 3, del contratto collettivo integrativo aziendale. Articolo 8 L orario di lavoro dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative
7 Il Dirigente deve assicurare la propria presenza quotidiana in relazione alla funzionalità degli uffici e dei servizi, adeguandola in modo flessibile rispetto ai programmi e agli obiettivi da conseguire. La presenza dei Dirigenti deve essere rilevata con sistema automatizzato e non deve ritenersi diretta alla quantificazione delle ore di presenza in servizio o alla verifica di uno specifico obbligo di legge e/o contrattuale che, in conformità all art. 17, comma 5, lettera a), del Decreto legislativo n. 66/2003 e dell art. 16 del c.c.n.l dell area della dirigenza, non è previsto. La rilevazione automatizzata della presenza in servizio dei Dirigenti ha mero fine conoscitivo o statistico, in relazione ai risultati conseguiti o eventualmente ai fini valutativi, e consente di definire i giorni di ferie spettanti annualmente, stante il fatto che in base all art. 17, commi 1 e 3 del c.c.n.l del , il numero dei giorni di ferie varia a seconda che l attività sia prestata su cinque o sei giorni lavorativi. I Responsabili di Posizione Organizzativa, al fine di coordinare il necessario e dovuto coordinamento con le esigenze della struttura, devono, di norma, rispettare l orario di lavoro di tutto il personale. Al titolare di Posizione Organizzativa è riconosciuta una particolare forma di flessibilità oraria necessaria al raggiungimento degli obiettivi assegnati, fermo restando il limite minimo delle 36 ore medie settimanali da computarsi in relazione all anno solare, che costituisce riferimento all attuazione dei programmi. La particolare flessibilità oraria viene concordata con il Dirigente del Settore, tenendo conto dell organizzazione complessiva del servizio cui il titolare di Posizione Organizzativa è preposto. Articolo 9 Il lavoro straordinario Per prestazione di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni di lavoro debitamente autorizzate dal Dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall Ente, rese dal personale oltre l ordinario orario di lavoro, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario, che è destinato unicamente a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, è di competenza dei Dirigenti. Tale istituto non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro dei dipendenti. Le maggiorazioni della prestazione lavorativa giornaliera (lavoro straordinario) devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente e non possono essere inferiori a mezz ora; in caso di durata inferiore ai 30 minuti non si avrà diritto al pagamento ma vanno a compensare il debito orario o a confluire nella Banca delle ore. Il lavoro straordinario accumulato dovrà essere retribuito ovvero, a richiesta del dipendente, recuperato mediante riposo compensativo da fruire entro il mese successivo o conteggiato nella banca delle ore. Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere il monte ore complessivo assegnato ai singoli Settori all inizio di ciascun anno dalla Giunta Municipale. Allo stesso modo, ogni dipendente non può superare le 180 ore annue, fatte salve le eccezioni previste dall art. 38, comma 3, del CCNL 14/09/2000. Ai sensi dell articolo 39 del c.c.n.l. del , non concorre ai limiti di cui all articolo 14 del c.c.n.l. dell il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie o per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali. L Amministrazione, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall articolo 14, comma 3, del c.c.n.l dell e dall art. 28, comma 2, del contratto decentrato integrativo aziendale, promuove tre incontri annuali con il Sindacato entro il 15 dei mesi di aprile, settembre e dicembre. Articolo 10 I permessi brevi
8 Il dipendente non può assentarsi dal servizio durante l orario di lavoro, con eccezione del periodo coincidente con la flessibilità. Qualora si presenti la necessità di assentarsi per una parte dell orario giornaliero, il dipendente deve ottenere il permesso dal Dirigente competente, tramite il libretto dei permessi. La richiesta, ai sensi dell art. 20 del c.c.n.l. del , deve essere fatta al Dirigente in tempo utile affinché questi possa organizzare il servizio cui il dipendente è preposto e comunque non oltre un ora dopo l inizio della giornata lavorativa, fatti salvi casi di particolare urgenza o necessità, valutati dallo stesso Dirigente I permessi brevi non possono essere di durata inferiore a mezz ora e superiore alla metà dell orario di lavoro giornaliero e non possono, comunque, superare le 36 ore annue. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni, sempre non inferiori al minimo di mezz ora lavorativa, in relazione alle esigenze del servizio. I dipendenti hanno la facoltà di scegliere il recupero dalle assenze per permessi brevi anche mediante: a) compensazione di ore di lavoro straordinario già effettuate. Il tal caso il dipendente ha l obbligo del preavviso al Dirigente dell U.O. Risorse Umane, per i consequenziali provvedimenti dell Ufficio paghe; b) compensazione di credito orario esistente nella Banca delle ore. Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare il recupero, sarà operata la proporzionale decurtazione della retribuzione. Articolo 11 - Norme Finali. Entrata in vigore Il presente Regolamento si applica al personale dipendente a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento. Da tale data cessa di avere efficacia ogni altra disposizione, anche regolamentare, precedentemente prevista e in contrasto con la disciplina del presente Regolamento.
Art. 1. Definizioni. Art. 2. Rilevazione delle presenze
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