REGOLAMENTO SULL ORARIO DI LAVORO

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1 REGOLAMENTO SULL ORARIO DI LAVORO del personale non dirigente Approvato con deliberazione n. 90 in data Modificato con deliberazione n. 219 in data e con deliberazione n. 177 in data

2 REGOLAMENTO SULL ORARIO DI LAVORO del personale non dirigente 1. PREMESSA 1. Ciascun dipendente è tenuto a rispettare l orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e a non allontanarsi e/o assentarsi dalla propria postazione lavorativa senza autorizzazione. 2. Ogni assenza dal posto di lavoro, totale o parziale che essa sia, qualora non sia formalmente giustificata determina l attivazione delle procedure disciplinari normativamente previste. 3. Si può configurare illecito penale, disciplinare e danno erariale se ci si assenta senza registrare l entrata e l uscita dal lavoro (tramite badge e/o altro strumento stabilito/autorizzato dall Istituto), omettendo di farsi autorizzare e/o non provvedendo al recupero - nelle forme previste dal presente regolamento - del lasso di tempo fruito, nonché se si registra l assenza e/o la presenza a qualsiasi titolo per conto di altri dipendenti. 2. ORARIO DI SERVIZIO 1. Per orario di servizio si intende il tempo giornaliero necessario per assicurare il funzionamento delle strutture e degli uffici e la fruizione dei servizi da parte degli utenti. Una volta definito l orario di servizio delle strutture, il Direttore del Dipartimento di afferenza o, comunque, il dirigente sovraordinato ha la responsabilità di verificare che l organizzazione del lavoro del personale dirigente sia compatibile con la corretta presenza in servizio da parte del personale del comparto. 3. ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 1. Periodo di tempo, nell ambito dell orario di servizio, in cui è consentito l accesso ai servizi da parte dell utenza. 4. ORARIO DI LAVORO 1. Qualsiasi periodo in cui il dipendente è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell esercizio della sua attività o delle sue funzioni. 2. Nell ambito dell orario di lavoro si distinguono: - Orario di lavoro ordinario: coincide con l orario d obbligo contrattuale, come stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro. - Orario di lavoro straordinario: periodo di tempo nel quale il dipendente è autorizzato a prestare la propria attività lavorativa oltre l orario di lavoro ordinario. 3. Il Coordinatore e la Posizione Organizzativa di riferimento sono responsabili, per quanto di competenza (vedi anche art.11), della gestione dell orario di lavoro. Ai fini del presente regolamento si specifica che, in assenza del Coordinatore, le funzioni proprie sono assunte dalla Posizione Organizzativa. Nelle strutture nelle quali tali figure non sono previste, la responsabilità di gestione è assegnata al dirigente di riferimento. 2

3 5. ARTICOLAZIONE DELL ORARIO DI LAVORO 1. L orario di lavoro ordinario, per il personale a tempo pieno inquadrato nelle categorie dalla A alla Ds, è pari a 36 ore settimanali. 2. L articolazione dell orario di lavoro ordinario è funzionale all orario di servizio e di apertura al pubblico ed è volta ad assicurare l ottimale funzionamento delle strutture e degli uffici in riferimento alle esigenze dei pazienti e degli utenti in generale. 3. L articolazione dell orario di lavoro persegue i seguenti obiettivi: a) garantire la migliore fruibilità dei servizi da parte dell utenza; b) migliorare continuamente la qualità della prestazione; c) ottimizzare le risorse umane anche ai fini del contenimento dei tempi di attesa; d) migliorare i rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche. 4. L articolazione dell orario di lavoro può riguardare il mese, periodi di più settimane, la settimana, la giornata: a) Articolazione mensile: laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza di personale nell arco delle dodici o ventiquattro ore si fa ricorso all orario continuato ed articolato in turni sulla base di appositi calendari mensili da rendere noti entro il giorno 24 del mese precedente. b) Articolazione plurisettimanale: a fronte di esigenze di servizio, anche nell ottica di calibrare la maggiore o minore presenza di personale in funzione di periodi di maggiore o minore volume di attività, possono essere predisposti calendari di lavoro plurisettimanali, plurimensili ed annuali con orari settimanali diversi dalle 36 ore. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale fino ad un minimo di 28 ore e, corrispondentemente, periodi - fino a tre mesi all anno - con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali. c) Articolazione settimanale: fermo restando quanto previsto per i lavoratori turnisti, l orario settimanale può essere distribuito su 5 o su 6 giorni. d) Articolazione giornaliera: fermo restando quanto previsto per i lavoratori turnisti i. nel caso di orario di lavoro distribuito su 6 giorni, la giornata lavorativa è di 6 ore; ii. nel caso di orario di lavoro distribuito su 5 giorni, la giornata lavorativa è di 7 ore e 12 minuti (orario A). In alternativa, se giustificato da esigenze di servizio, l orario su 5 giornate lavorative può essere strutturato in n.3 giornate da 6 ore e n.2 giornate da 9 ore (orario B) oppure in n.4 giornate da 8 ore e n.1 giornata da 4 ore (orario C). In casi eccezionali debitamente motivati, su proposta del Dirigente competente per le figure professionali interessate, previo parere positivo del Direttore Sanitario o Amministrativo, per talune figure lavorative può essere prevista una articolazione dell orario giornaliero diversa da quelle sopra elencate. 5. L articolazione oraria settimanale delle Strutture/Uffici viene determinata come segue: a) Su 6 giorni per quelli del Dipartimento di Oncologia Medica e del Dipartimento di Oncologia Chirurgica; b) Tutti gli altri su 5 giorni salvo particolari necessità. Per tutte le unità operative comprese quelle dei Dipartimenti Medico e Chirurgico, entro il mese di ottobre 2014, verrà avviato un percorso di valutazione condiviso con le Organizzazioni 3

4 Sindacali e le RSU finalizzato a verificare l opportunità del mantenimento o dell attivazione dell articolazione oraria settimanale su cinque o su sei giorni. 6. DISPOSIZIONI SULL ORARIO DI LAVORO ARTICOLATO IN TURNI 1. Tipologia per il personale operante nell area sanitaria: - turno H24: ha uno sviluppo su 6 giornate (turno in 6^, pari a 4 gg lavorativi + 2 di riposo) per la copertura di servizi operanti 7gg/sett. sulle 24 ore giornaliere, con cadenze che prevedono una successione di mattine, pomeriggi e notti. Le fasce orarie relative ai turni sono le seguenti: 1 turno: Mattino dalle ore 06:50 alle ore 14:32 2 turno: Pomeriggio dalle ore 13:50 alle ore 21:32 3 turno: Notte dalle ore 20:50 alle ore 07:30 - turno H12: finalizzato alla copertura di servizi operanti 5gg/sett. su 12 ore giornaliere, con cadenze che prevedono una successione di Mattine e Pomeriggi. La fascia oraria di copertura del servizio è dalle 7:00 alle 19: Il restante personale operante su 24 ore mantiene la disposizione delle fasce orarie vigente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 3. Resta comunque salva la possibilità di eventuali modifiche, anche temporanee, della struttura e dell articolazione d orario del turno a fronte di comprovate esigenze di servizio. 4. Al personale turnista non è riconosciuta flessibilità nell orario di entrata al lavoro. 5. Per quanto riguarda l orario di uscita è ammessa la flessibilità nelle fasce 14:00 14:32, 21:00 21:32 e 7:00 7:30. L eventuale permanenza in servizio oltre la fine turno va gestita secondo quanto previsto all art Compensazioni orarie: gli eventuali debiti o crediti orari, generati dalla distribuzione dei turni nella settimana, dovranno essere recuperati o compensati con apposite pianificazioni della turnistica. 7. Piani: normalmente la turnistica è organizzata mediante piani mensili; ove opportuno in funzione delle esigenze della struttura, la pianificazione potrà essere su base plurimensile o annuale. 8. Cambi turno: è possibile il cambio turno fra gli operatori turnisti; tali cambi devono essere esplicitamente concordati con il Coordinatore. 7. ORARIO D ENTRATA 1. L ora ordinaria di entrata al lavoro coincide con l orario di apertura del servizio al quale il dipendente è assegnato. 2. Per il personale turnista l orario di entrata è previsto dall apposito calendario mensile, secondo le regole stabilite dal precedente art Nell ottica di garantire agli utenti la piena fruibilità delle prestazioni durante l intero orario di apertura dei servizi e in funzione delle esigenze della struttura possono essere previsti - per tutto o per parte del personale - orari di entrata differiti rispetto a quelli di cui al comma Il personale tenuto ad indossare una divisa esclusi i turnisti che seguono quanto previsto dall art. 6 nonché il personale addetto al front office è autorizzato ad entrare al lavoro fino ad un massimo di 10 minuti prima dell orario di apertura del servizio; per il restante personale, ivi compresi coloro che indossano il semplice camice, la timbratura anticipata d entrata in 4

5 servizio rispetto all orario di cui al comma 1 non viene conteggiata ai fini dell assolvimento del debito orario contrattuale. 8. FLESSIBILITÀ 1. Per flessibilità si intende, ai fini del presente Regolamento, la possibilità per il dipendente di anticipare o posticipare l entrata al lavoro (e, in conseguenza, l uscita) rispetto all orario di servizio della struttura di riferimento, senza alcuna diminuzione del debito orario giornaliero e senza alcuna formazione di credito orario giornaliero. 2. La flessibilità è esclusa (=orario rigido): a) per il personale turnista; b) per il personale che opera in un servizio aperto al pubblico e che deve quindi garantire la fruibilità del servizio medesimo negli orari stabiliti; c) negli altri casi in cui la presenza deve essere necessariamente vincolata ad orari prefissati di inizio e fine dell attività. 3. Ove consentita, la flessibilità è da intendersi come possibilità che l entrata sia anticipata o posticipata di 30 minuti rispetto all orario di entrata previsto, ferme restando le condizioni stabilite al comma RIPOSI E PAUSE 1. Ai sensi dell art.8 del D.Lgs. n.66/2003 e vista la Circolare del Ministero del Lavoro n.8/2005, qualora l orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore il dipendente deve effettuare una pausa, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e dell eventuale consumazione del pasto. 2. Di regola la pausa non è inferiore a 30 minuti anche in frazioni non inferiori comunque a 15 minuti né superiore a 60. Le indicazioni per la fruizione della pausa sono di competenza del Coordinatore il quale individua, in relazione alle esigenze di servizio e secondo un principio di rotazione, le modalità secondo cui il personale ne beneficia nella forma continuativa (da 30 a 60 minuti ininterrotti) o in quella frazionata (frazioni di almeno 15 minuti ciascuna). 3. Ove la pausa non sia registrata (uscita-entrata) secondo le modalità di cui all art.11, viene applicata una decurtazione di 30 ; la decurtazione non opera nei confronti: a) del personale che svolge il servizio notturno; b) dell unico personale turnista che opera nel TCAD 5 piano; c) dell unico personale turnista che opera nel servizio portineria; d) di coloro ai quali, eccezionalmente, non sia consentito di beneficiare della pausa nei termini indicati dal precedente comma Per quanto attiene tipologia e modalità di fruizione degli altri riposi, si rinvia a quanto previsto dalla legge, dai Contratti Collettivi e dalle altre disposizioni di servizio vigenti in Istituto. Per quanto riguarda in particolare il riposo giornaliero, si precisa che tra un turno e il successivo devono intercorrere almeno 11 ore di riposo per recupero psicofisico. 10. ANTICIPI E RITARDI - IN ENTRATA E IN USCITA 1. Le registrazioni in entrata effettuate prima dell orario di ingresso previsto dalla fascia oraria di riferimento, oltre l eventuale flessibilità dell art. 8, sono riportate all orario di ingresso previsto (cfr. art.7.4). 2. Le registrazioni in entrata effettuate dopo il limite stabilito per l orario di ingresso previsto dalla fascia oraria di riferimento, oltre l eventuale flessibilità dell art. 8, sono considerate 5

6 ritardi e danno luogo a corrispondente debito orario da gestire secondo quanto previsto all art. 17. Il dipendente è tenuto a giustificarli con esaustiva motivazione ed a recuperare il conseguente debito nei tempi e modi previsti dal presente regolamento secondo quanto concertato con il Coordinatore. In ogni caso il dipendente deve tempestivamente avvisare del ritardo. La valutazione della gravità del ritardo e dell eventuale reiterazione dello stesso è affidata al Coordinatore che, ove ne ravvisi gli estremi, segnala il caso al Direttore del Dipartimento per il seguito disciplinare di competenza, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 3. Le registrazioni in uscita effettuate prima dell orario previsto, oltre l eventuale flessibilità dell art. 8, danno luogo a corrispondente debito orario e devono essere preventivamente autorizzate dal Coordinatore; in caso contrario esse costituiscono ingiustificato allontanamento dal posto di lavoro e possono dare luogo a procedimento disciplinare. Il debito orario generato deve essere gestito secondo quanto previsto all art Le registrazioni in uscita effettuate dopo l orario previsto, oltre l eventuale flessibilità dell art. 8 e quella derivante dalla fruizione della pausa dell art.9, sono riportate a soli fini conoscitivi (quale individuazione dell eccedenza di orario effettuato rispetto all obbligo contrattuale). Ferma restando l apposita disciplina relativa al personale turnista, i primi 10 minuti eccedenti il dovuto giornaliero non generano straordinario e vengono azzerati automaticamente dal sistema informatico di rilevazione delle presenze/assenze (ovvero decurtati manualmente dal singolo Coordinatore fino all adeguamento del sistema informatico), salvo specifica autorizzazione giustificativa del Coordinatore medesimo per ogni singola e distinta prestazione straordinaria. 11. RILEVAZIONE PRESENZE 1. Il dipendente è tenuto a registrare la presenza in servizio utilizzando il terminale collocato nel punto più vicino alla struttura presso la quale presta la propria attività lavorativa. 2. Il dipendente è tenuto a presentare o far pervenire ogni richiesta scritta e documentazione di assenza, a qualsiasi titolo fatte salve quelle per malattia o infortunio, al Coordinatore nei modi e nei termini contrattualmente e/o legalmente previsti. 3. La gestione di 1 livello del sistema di rilevazione delle presenze/assenze (ossia: rispetto del profilo orario assegnato secondo le modalità previste dal presente Regolamento, riscontro situazioni di debito/eccedenza oraria ed eventuale giustificazione/conferma delle stesse ai fini del riconoscimento come lavoro straordinario, inserimento ferie/permessi, pause non fruite), avviene in sede decentrata a cura del Coordinatore. Periodicamente, dopo la chiusura definitiva di ogni mensilità, la Posizione Organizzativa verifica la completezza e la correttezza dell attività gestionale e trasmette all ufficio presenze/assenze la documentazione completa (ad es.: ferie, permessi vari con relativa giustificazione, etc.) nonché le autorizzazioni e/o giustificazioni per ritardi d entrata o anticipi d uscita ed ogni altra documentazione necessaria alle verifiche di 2 livello. 12. MANCATA REGISTRAZIONE ENTRATA/USCITA 1. Il dipendente che in buona fede si presenta al lavoro dimenticando di portare con sé il badge per la registrazione dell ingresso e dell uscita deve utilizzare la copia del proprio badge disponibile presso la portineria del CRO. Il dipendente che in buona fede dimentichi di registrare l accesso o l uscita della giornata lavorativa deve immediatamente, e comunque non 6

7 oltre il primo giorno lavorativo utile, dichiarare il proprio orario attraverso certificazione resa sotto la propria responsabilità e sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 secondo le modalità già indicate all art Poiché comportamenti reiterati nel senso di omissioni di registrazione di ingressi o uscite sono ascrivibili a negligenza da parte del dipendente, oltre i 4 eventi mensili, previa verifica tecnica, sarà avviato procedimento disciplinare nei confronti del dipendente, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 13. PERMESSI 1. Fermo restando che la disciplina dei permessi giustificativi dell assenza dal lavoro è contenuta nel Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, si ritiene comunque opportuno richiamare quanto segue. a) I permessi retribuiti ai sensi dell art. 21, comma 2 del CCNL 1 settembre 1995 possono essere goduti anche in misura frazionata, in tal caso non superando n. 18 ore complessive annue. Le assenze a titolo di permesso retribuito devono essere richieste, di norma, almeno 3 giorni prima dell evento e documentate volta per volta. b) Altresì il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro per una parte della giornata lavorativa, se autorizzato, attraverso utilizzo di permessi brevi da recuperare. Tali permessi non possono avere durata superiore alla metà dell orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue. La richiesta del permesso breve deve essere formulata, di norma, almeno 3 giorni prima dell evento per consentire l adozione delle necessarie misure organizzative. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate di norma non oltre il mese successivo. 14. LAVORO STRAORDINARIO 1. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere autorizzate, di norma preventivamente, dal Coordinatore. 2. Il Direttore del Dipartimento di afferenza è direttamente responsabile della verifica che l organizzazione del lavoro del personale dirigente sia compatibile con il ricorso al lavoro straordinario del personale del comparto solo per cause di effettiva necessità. 3. Le eccedenze orarie maturate senza autorizzazione o non giustificate a posteriori da chi di competenza non generano alcuno straordinario, né ai fini di liquidazione né ai fini di recupero compensativo. 4. L autorizzazione implica la verifica della sussistenza delle ragioni che rendano necessario il ricorso a tale tipologia di lavoro: tali ragioni devono trovare fondamento in esigenze realmente indifferibili ed urgenti, cui non possa farsi fronte con diversa organizzazione del servizio. 5. L autorizzazione a svolgere lavoro straordinario può essere adottata solo nel rispetto del massimale annuo pro-capite di ore 180 e nell ambito delle risorse disponibili come assegnate annualmente ad ogni struttura; a tale ultimo riguardo il Coordinatore è responsabile del monitoraggio e la Posizione Organizzativa è responsabile della verifica della congruità delle ore straordinarie montanti rispetto al budget complessivo assegnato al Dipartimento, fermo restando quanto già esplicitato al precedente punto 2. 7

8 6. Nell ipotesi di lavoro prestato in chiamata su turno assegnato in pronta disponibilità, ferma restando la compatibilità con il budget disponibile, il pagamento delle ore effettivamente prestate può avvenire anche oltre il limite annuo pro-capite di 180 ore, comunque entro il limite massimo di 250 ore annuali previsto dal CCNL. Il lavoro straordinario effettuato a seguito di chiamata in pronta disponibilità non può essere addebitato a titolo di recupero nel caso in cui il lavoratore si trovi in una situazione di debito orario, a meno che non sia lo stesso lavoratore a richiederlo. 7. Trimestralmente ciascuna struttura trasmette alla S.O. Gestione delle Risorse Umane l elenco del personale che è stato autorizzato a svolgere lavoro straordinario, distinguendo per ognuno le ore destinate al pagamento e quelle destinate al recupero compensativo. 8. La formazione di straordinario è subordinata all assolvimento del debito orario contrattualmente previsto. 9. Qualora dalle contabilizzazioni dovesse eventualmente risultare una eccedenza oraria non autorizzata come straordinario, la stessa verrà eliminata una volta concluse le relative verifiche da effettuarsi a carico dei responsabili di cui al punto Il monitoraggio del lavoro straordinario sarà esaminato in seno ad un apposito osservatorio paritetico costituito da rappresentanti sindacali e dell amministrazione CRO. 15. RECUPERI COMPENSATIVI 1. Tenuto conto delle esigenze organizzative della struttura, il Coordinatore può autorizzare recuperi compensativi in luogo della preferibile liquidazione dello straordinario. Una volta esaurito il budget assegnato per liquidare ore straordinarie, il Coordinatore procederà alla pianificazione dei recuperi compensativi, secondo quanto illustrato nel successivo comma Il recupero dello straordinario effettuato è consentito, sotto la responsabilità del Coordinatore, secondo il seguente modello operativo: a) a ore; b) a giornata/e intera/e: a condizione che lo straordinario sia almeno pari alla giornata lavorativa e non comprometta la regolare fruizione delle ferie. 3. Ai recuperi va dato perentoriamente corso entro il 30 giugno dell anno successivo a quello nel quale sono state maturate le eccedenze. 16. NORMA TRANSITORIA 1. In via transitoria ed al fine di riallineare le diverse situazioni presenti in Istituto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Coordinatore e la Posizione Organizzativa, verificata la eventuale situazione di eccedenza oraria maturata al 30 aprile 2011 dai propri dipendenti e assumendosene la piena responsabilità: a) individuano la parte di eccedenza oraria riconoscibile come lavoro straordinario, in conformità all art.14 comma 3; b) predispongono un piano di liquidazione/recupero a valere sul budget annuale assegnato da realizzarsi perentoriamente entro e non oltre il che deve essere sottoposto al Dirigente delle professioni sanitarie o al Direttore Amministrativo in rapporto alle afferenze di Area, entro 60 giorni dalla produzione della reportistica definitiva relativa alla situazione oraria maturata al 30 aprile

9 2. Le eccedenze orarie presenti al , relative sia all anno 2013 medesimo che ad eventuali annualità pregresse vengono conglobate al fine di una gestione distinta delle stesse mediante appositi piani di recupero, al netto di rettifiche-liquidazioni-utilizzi per RAR o altre attività/incentivazioni se previste, ed uno specifico codice di registrazione dei recuperi medesimi. I Piani di recupero, i cui contenuti e caratteristiche sono definiti con gli strumenti di programmazione gestionale dell Istituto, vanno attuati e completati entro il Restano salvi i Piani di recupero già previsti ed in atto fino al , fatta salva l eventuale rinegoziazione degli stessi. Le eccedenze orarie di cui al presente comma che ancora residuino al saranno oggetto di valutazione per il riconoscimento o l eventuale decurtazione, previa verifica semestrale sull andamento del recupero. 17. DEBITO ORARIO IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO 1. L eventuale debito orario formato dal dipendente deve essere recuperato al più presto ed attraverso un piano di rientro concertato con il Coordinatore, fatto salvo il caso in cui il dipendente richieda addebito diretto sullo stipendio per impossibilità al recupero. In tal caso, fatta comunque salva l attivazione delle procedure disciplinari nelle misure eventualmente previste, il Coordinatore trasmette alla S.O. Gestione delle Risorse Umane apposita comunicazione - sottoscritta dal dipendente medesimo - affinché si provveda al corrispondente recupero sullo stipendio. Previo contraddittorio, il recupero viene operato d ufficio nei limiti di legge qualora il piano di rientro non venga rispettato dal dipendente. 2. Il debito orario maturato nel corso di un anno solare deve risultare comunque sanato entro il trimestre successivo a quello di maturazione dell orario corrispondente. Ove ciò non avvenga, alla data del 01/05 di ciascun anno, l eventuale debito orario presente al 31/12 dell anno precedente, previo contraddittorio, viene addebitato d ufficio e nei limiti di legge a partire dalla mensilità successiva. Art ABROGAZIONI E RINVII 1. Le disposizioni del presente regolamento abrogano le precedenti emanate dall Istituto nelle stesse materie. 2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge, regolamento e contratto collettivo vigenti, ove applicabili. Eventuali successive modifiche in materia, ad opera di qualsiasi fonte normativa, saranno immediatamente applicate; qualora si tratti di interventi che richiedano una modifica anche del presente regolamento saranno applicate a livello di principio. Dallo stesso momento saranno disapplicate le norme del presente regolamento per le parti divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta. Art ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Regolamento, contenente modifiche ed integrazioni rispetto al testo adottato con deliberazione n. 90 in data e successivamente modificato con deliberazione n. 219 in data , entrerà in vigore, dopo la pubblicazione all Albo dell Istituto, dalla data del 1 ottobre 2014 e sarà soggetto a verifiche periodiche da parte delle Direzioni del CRO. 9

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