ELENCO CLIENTI E FORNITORI: Dubbi risolti e questioni ancora aperte

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1 ELENCO CLIENTI E FORNITORI: Dubbi risolti e questioni ancora aperte A cura di Antonio Gigliotti La legge n. 127/2007 di conversione del D.L. 81/2007 ha apportato delle ulteriori semplificazioni relative all obbligo di presentazione dell elenco clienti e fornitori. Più precisamente sono stati esonerati dall obbligo, per il 2006, determinati contribuenti. Per quanto riguarda i dati da inserire nella comunicazione, rimangono, però, numerosi dubbi che analizzeremo di seguito. La Legge n. 127 del 3 agosto 2007, convertendo il D.L. n. 81 del 2/07/2007 (c.d. decreto extragettito o decreto tesoretto ), ha previsto una nuova disposizione in materia di elenco clienti e fornitori. Più precisamente è stato previsto che per l anno d imposta 2006, sono esonerati dall obbligo di presentare l elenco clienti e fornitori: i soggetti in regime di contabilità semplificata e gli esercenti arti e professioni a prescindere dalla contabilità adottata, di cui rispettivamente agli artt. 18 e 19, D.P.R. n. 600/1973; i soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della Legge n. 383/2000 (associazioni di promozione sociale) e della Legge n. 266/1991 (associazioni di volontariato); gli iscritti all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) istituita ai sensi del D. Lgs. n. 460/1997. Inoltre la legge 127/2007 ha previsto che per il periodo d imposta 2007, i soggetti sopraindicati dovranno presentare gli elenchi clienti e fornitori in termini e modalità semplificate Tali modalità semplificate verranno determinate con un decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in questione. 1

2 Semplificazioni previste nel Provvedimento del 25/05/2007 Nel Provvedimento del 25/05/2007 l Agenzia delle Entrate aveva previsto delle semplificazioni (vedi tabella di seguito). LE SEMPLIFICAZIONI PER GLI ELENCHI Gli elenchi clienti comprendono solo i titolari di partita IVA. 2. E sufficiente riportare il numero di partita IVA dei clienti e fornitori. 3. Non devono essere indicate: o le fatture, emesse e ricevute, di importo inferiore a 154,94, registrate cumulativamente; o le fatture emesse e ricevute per le quali non è prevista la registrazione IVA; o le fatture registrate cumulativamente nel registro corrispettivi. 4. Non devono essere indicate le note di variazione relative a operazioni di anni precedenti. Inoltre nel provvedimento sopraindicato i termini di presentazione per il periodo d imposta 2006 sono stati prorogati 1 al: 15 ottobre per la generalità dei contribuenti 2 ; 15 novembre per i contribuenti IVA che nel 2006 hanno realizzato un volume d affari non superiore ai limiti previsti per le liquidazioni trimestrali. I dubbi Le norme emanate dal legislatore e le semplificazioni previste dall Agenzia delle entrate hanno, però, lasciato numerosi punti da chiarire. Vediamo di seguito le questioni ancora aperte. IMPRESE AGRICOLE La legge 127/2007 esonera per il 2006 i contribuenti in contabilità semplificata, cioè le imprese individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, che rientrano nel reddito d impresa e che nell anno precedente hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore a: ,14, se hanno per oggetto prestazioni di servizi; 1 Si ricorda che il termine ordinario di presentazione degli elenchi e fornitori previsto nel D.L. 223/2006 è il 29 aprile 2 Dalla generalità dei contribuenti sono ora esclusi i contribuenti esonerati per effetto della Legge 127/2007 2

3 ,90, se hanno per oggetto altre attività. Le imprese agricole (in forma individuale o in forma di società semplici), non appartengono a tali categorie di soggetti in quanto: non rientrano nel reddito d impresa; non hanno alcun obbligo contabile ai fini delle imposte dirette, mentre devono adempiere alla tenuta dei registri ai fini dell IVA. La normativa che disciplina le imprese agricole è diversa rispetto a quella del reddito d impresa, anche se le soglie di volume d affari per rientrare fra i contribuenti mensili o trimestrali sono identiche. L interpretazione più ragionevole della norma sembrerebbe condurre ad una soluzione secondo cui: le imprese agricole con volume d affari 2005 non superiore a ,90 sarebbero esonerate, per l anno 2006, dall obbligo di presentazione degli elenchi (al pari delle imprese commerciali delle stesse dimensioni); mentre quelle con volume d affari superiore a tale limite sarebbero tenute all adempimento. Si resta, tuttavia, in attesa di chiarimenti più specifici. OPERAZIONI CON REVERSE CHARGE Per quanto riguarda le operazioni in regime di reverse charge gli adempimenti per le operazioni in subappalto rese nel settore edile e per le cessioni di materiali ferrosi dovranno essere i seguenti: Committente o cessionario: inclusione nell elenco fornitori della fattura senza Iva (e successivamente integrata) emessa dal prestatore d opera (o cedente); Cedente o prestatore: inclusione nell elenco clienti della fattura emessa senza Iva nei confronti del committente (o cessionario). Nota bene Le operazioni fatturate con il meccanismo del reverse charge non devono essere rilevate nell elenco clienti dell acquirente o committente esse, infatti, non concorrono alla formazione del volume d affari di acquirenti e committenti ex art. 20, D.P.R. n. 633/

4 RICEVUTE FISCALI E SCHEDE CONTABILI Nel Provvedimento del 25/05/2007 l Agenzia delle Entrate ha previsto che per le operazioni attive, deve essere indicato il codice fiscale dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture. Alla luce di quanto previsto nel provvedimento, si può sostenere che ai fini della compilazione dell elenco clienti, non devono essere indicate le operazioni risultanti da altri documenti che non siano fatture, quali ad esempio le ricevute fiscali emesse. Per quanto riguarda le operazioni d acquisto, invece, il Provvedimento afferma esclusivamente che il contribuente dovrà indicare il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell applicazione dell imposta sul valore aggiunto. Non viene fatta alcuna precisazione per quanto riguarda le schede carburanti, in considerazione del fatto però, che risulta impossibile inserire, nell elenco fornitori, documenti non riconducibili ad uno specifico emittente dobbiamo ritenere che le schede carburanti non siano riconducibili all elenco fornitori. OPERAZIONI AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA Un altro dubbio riguarda le c.d. operazioni ad esigibilità differita, cioè quelle operazioni per le quali, per determinare il momento in cui l Iva diventa esigibile e quindi sorge il diritto di detrazione, occorre fare riferimento non al momento in cui viene effettuata l operazione, bensì al momento del pagamento del corrispettivo. Tali operazioni corrispondono, ad esempio, alle cessioni di beni e/o di servizi nei confronti di: Stato; enti territoriali; loro consorzi 3. Il dubbio concerne il momento a cui si debba fare riferimento ai fini della compilazione degli elenchi, ovvero, se si debba fare riferimento: alla data della fattura; oppure, al momento dell effettivo pagamento (momento in cui si può esercitare il diritto alla detrazione). 3 Vedasi art. 6, D.P.R. n. 633/

5 Nota bene Secondo quanto previsto nel provvedimento del 22/05/2007 per la compilazione degli elenchi dei clienti e fornitori risulta rilevante la data della fattura a prescindere dalla data in cui la fattura è stata registrata. Fattura di acquisto datata e registrata il Fattura di acquisto datata e registrata il INSERIRE nell elenco dell anno 2006 NON rientra nell Elenco dell anno 2006 Alla luce di quanto sopraesposto si ritiene che l indicazione nell elenco delle fatture ad esigibilità differita dovrà interessare il periodo di imposta nel quale il documento è stato emesso. Esempio Un contribuente emette una fattura nei confronti del Comune di Milano, la fattura viene emessa nel 2006 in regime di esigibilità differita, tale fattura viene incassata nel Per la compilazione dell elenco clienti occorre fare riferimento al momento in cui è stata emessa la fattura. Il contribuente, pertanto, dovrà inserire i dati relativi alla suddetta operazione nell elenco clienti relativo al periodo d imposta OPERAZIONI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA CITTÀ DEL VATICANO Il Provvedimento del 25/05/2007 esclude le esportazioni di cui all art. 8, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 633/1972 dalle operazioni identificabili ai fini della compilazione degli elenchi. Visto che le cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano, ai sensi dell art. 71, D.P.R. n. 633/1972 sono assimilate alle esportazioni si ritiene che le cessioni verso San Marino e verso la Città del Vaticano debbano essere escluse dall obbligo in oggetto. Allo stesso modo, dovrebbero essere escluse dall indicazione negli elenchi anche le operazioni di acquisto effettuate nei confronti di tali Stati. 5

6 Operazioni straordinarie Secondo quanto previsto nel Provvedimento del 25/05/2007 sono obbligati alla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori anche i contribuenti che hanno realizzato operazioni straordinarie: nel corso dell anno 2006; nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e la data di trasmissione degli elenchi. In presenza di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive (donazione o conferimento d azienda, fusione, ecc.), vanno distinte le seguenti ipotesi: 1. Operazioni straordinarie avvenute nel corso del 2006 Per le operazioni avvenute nel corso del 2006 bisogna fare la seguente distinzione Dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, ecc.) si è estinto per effetto dell operazione straordinaria Dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, ecc.) NON si è estinto per effetto dell operazione straordinaria Il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, ecc.) deve trasmettere due distinte comunicazioni degli elenchi: 1. la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell anno in cui si riferisce la comunicazione; 2. la seconda contenente i dati relativi alle operazioni effettuate dal dante causa nella frazione d anno cui si riferiscono gli elenchi. Il soggetto dante causa deve trasmettere per gli elenchi clienti e fornitori per tutto il Operazioni straordinarie avvenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e la data trasmissione degli elenchi Anche in questa ipotesi bisogna fare la distinzione sopraesposta 6

7 Dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, ecc.) si è estinto per effetto dell operazione straordinaria Dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, ecc.) NON si è estinto per effetto dell operazione straordinaria Il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, ecc.) deve trasmettere due distinte comunicazioni degli elenchi: 1. la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell anno in cui si riferisce la comunicazione (2006); 2. la seconda contenente i dati relativi alle operazioni effettuate dal dante causa nella sempre che l adempimento non sia stato già assolto da quest ultimo soggetto; Il soggetto dante causa deve trasmettere per gli elenchi clienti e fornitori per tutto il Antonio Gigliotti 24 Settembre

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