HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE
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- Barbara Calo
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1 1 OGGETTO LIMITAZIONI ALL ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ LAVORATIVA QUESITI (posti in data 13 maggio 2013) L'aumento dell'età dei colleghi ospedalieri, e l'abuso di influenze esterne politiche o di altra natura hanno fatto sì che un gran numero di colleghi risultino idonei con limitazioni alle mansioni. Tale condizione perpetrata nel tempo dai medici "sedicenti" competenti determina in ambito ospedaliero gravissime ripercussioni, laddove individuando l'ospedale come istituto di ricovero per acuti, si viene a minare il preambolo del contratto che recita "tutti concorrono all'urgenza emergenza". Posto che il contratto prevede l esonero dal lavoro notturno esclusivamente per la tutela della madre e del genitore single di minori fino ad una determinata età, e nel caso di infermità solo fina alla ripresa od alla stabilizzazione degli esiti, rimandando ad apposite commissioni eventuali provvedimenti, nella mia qualità di delegato sindacale aziendale pongo i seguenti quesiti: 1) i dirigenti non idonei al servizio in orario notturno possono effettuare la reperibilità notturna? 2) i dirigenti non idonei al servizio in orario notturno devono effettuare la reperibilità diurna festiva? 3) l inidoneità al servizio in orario notturno prevede un azzeramento degli incarichi non essendo proponibili obiettivi ospedalieri? 4) i dirigenti non idonei al servizio in orario notturno possono avere incarico di direzione di strutture complesse ospedaliere ai sensi dell'articolo 18 del CCNL 1998_2001? 5) i dirigenti non idonei al servizio per patologie entro quanto devono essere inviati alle specifiche commissioni e quali provvedimenti deve prendere il direttore sanitario e il direttore di struttura complessa? 6) la mancanza di opportuni provvedimenti in presenza di tali condizioni può essere in certo qual modo imputata come causa di nocumento al dirigente stesso, o di possibile danno all'utenza? Purtroppo il sindacato deve tutelare non solo quanti hanno la sfortuna di incorrere in una patologia, ma anche chi corre il rischio di ammalarsi per aver avuto la sfortuna di incontrare sulla propria strada un gran numero di "limitati cronici".
2 2 RISPOSTE (inviate in data 16 maggio 2013) Prima di entrare nel merito dei singoli quesiti posti pare opportuno premettere alcune considerazioni sul problema più generale, che viene efficacemente sintetizzato nella frase con cui il dirigente sindacale che ha posto il quesito conclude la sua richiesta: il problema di rendere compatibile la tutela dei legittimi interessi di coloro che hanno una ridotta capacità lavorativa con la tutela degli interessi altrettanto legittimi di coloro che sono costretti a sopperire, col proprio impegno personale, alle ridotte capacità lavorative dei colleghi. Ed è arduo compito di coloro che esercitano poteri di organizzazione contemperare i diritti degli uni e degli altri. Un compito che al di là dell applicazione formale di norme e regolamenti richiede sensibilità ed equilibrio, ed il rispetto rigoroso dei principi che devono permeare l azione delle pubbliche amministrazioni: la trasparenza e l equità. Le fonti normative alle quali occorre riferirsi nel caso specifico prospettato nel quesito (l esonero dal lavoro notturno di alcuni medici ed il conseguente maggior carico di lavoro che questo può causare per altri) sono ٧ il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che detta norme in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che attribuisce al medico competente specifiche competenze e funzioni, tra le quali in particolare quella di valutare se ed in quale misura sussista una inidoneità allo svolgimento di specifiche mansioni; ٧ il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che al comma 3 dell articolo 7 prevede l obbligo di adottare modalità di utilizzo flessibile del personale a favore dei dipendenti che per motivi diversi esprimano ridotte capacità di lavoro; ٧ il contratto collettivo nazionale che disciplina il rapporto di lavoro del medico, che prevede che alla copertura dei servizi di guardia debbano partecipare tutti i medici, esclusi i direttori di struttura complessa, e che il servizio di guardia notturno e festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l'équipe.
3 3 Per quanto concerne le responsabilità attribuite al medico competente il comma 2 lettera c) dell articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 stabilisce che il medico competente può sottoporre il lavoratore a sua richiesta a visita medica per valutare l idoneità ad una mansione specifica. Il successivo comma 6 dello stesso articolo 41 precisa che sulla base della visita effettuata il medico competente può esprimere uno dei seguenti giudizi: 1) idoneità 2) idoneità parziale, temporanea permanente, con prescrizioni e limitazioni 3) inidoneità temporanea 4) inidoneità permanente Il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. Il comma 9 dello stesso articolo 41 precisa infine che Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso Per quanto concerne l obbligo per le amministrazioni pubbliche, sancito dall articolo 7 comma 3 del citato decreto legislativo 165, di adottare soluzioni organizzative che tengano conto delle situazioni di ridotte capacità lavorative che possono determinarsi per diversi motivi (personali, familiari, sociali) occorre precisare che questo obbligo deve risultare compatibile con le esigenze di servizio. Questo vincolo è espresso anche nel comma 1 dell articolo 29 del CCNL 1994_1997, che disciplina il passaggio di un dirigente medico ad altra funzione per inidoneità fisica. La norma citata stabilisce infatti che Nei confronti del dirigente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni attribuitegli, l Azienda o Ente esperisce ogni utile tentativo, compatibilmente con le proprie strutture organizzative, per recuperarlo al servizio attivo. Soltanto nei casi nei quali risulti oggettivamente l impossibile adibire il dirigente a mansioni diverse l azienda può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro. Richiamate le norme ed i principi di carattere generale si possono formulare nel merito dei quesiti posti le seguenti risposte.
4 4 1) i dirigenti non idonei al servizio in orario notturno possono effettuare la reperibilità notturna? La pronta disponibilità notturna si configura di fatto come lavoro notturno, perché si sostanzia, secondo il comma 1 dell articolo 17 del CCNL 2002_2005, che disciplina questo istituto, nell immediata reperibilità del dirigente, che ha l obbligo di raggiungere il presidio entro il tempo stabilito nel regolamento aziendale. Ne discende pertanto che l esonero dal lavoro notturno comporta l esonero sia dalle guardie sia dalle pronte disponibilità notturne. 2) i dirigenti non idonei al servizio in orario notturno devono effettuare la reperibilità diurna festiva? I dirigenti medici esonerati dal lavoro notturno non solo devono coprire i turni di guardia e pronta disponibilità diurni festivi, ma devono farlo in misura maggiore rispetto ai colleghi che non sono esonerati dal lavoro notturno, che altrimenti sarebbero sottoposti ad un maggior carico di lavoro, in contrasto con il criterio di uniforme distribuzione dei turni che è espressamente richiamata dal comma 1 dell allegato 2 al CCNL 2002_2005. Il problema di una equa distribuzione dei turni di guardia e pronta disponibilità può essere risolto adottando criteri e parametri che tengano conto del diverso carico di lavoro derivante dalle diverse tipologie di turni. Un esempio pratico di applicazione di tali criteri e parametri è nella risposta data ad un quesito recentemente posto dal direttore di un dipartimento in cui risultavano numerosi i dirigenti esonerati dal lavoro notturno, risposta che si riporta qui di seguito integralmente. Il ragionamento seguito si basa sul concetto di carico di lavoro, definito come prodotto del numero dei turni per tipologia (notturni infrasettimanali, notturni festivi e prefestivi e notturni festivi) per un coefficiente che esprima la diversa onerosità che a queste tipologie può essere attribuita. Il metodo deve essere inserito nel regolamento aziendale dell emergenza, previa concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali, che non possono non essere sentite in merito ad un argomento che ha un impatto così diretto sulla qualità del lavoro e della vita dei dirigenti medici, che devono condividere la metodologia nel suo complesso ed in particolare i coefficienti di ponderazione.
5 5 DISTRIBUZIONE DEI TURNI CARICO DI LAVORO dirigenti diurni festivi notturni festivi e pre notturni settimanali totale pro capite non esonerati dai notturni ,5 esonerati dai notturni ,0 coefficienti di ponderazione 3,0 2,0 1,0 L equità della distribuzione consiste nel richiedere a tutti i dirigenti un eguale carico di lavoro, ottenuto moltiplicando il valore assoluto del numero di turni da coprire per il coefficiente a ciascuno di essi attribuito. Per quanto concerne i dati base questi sono stati determinati nel modo seguente: giorni festivi: 65 (52 domeniche + le festività riconosciute) turni diurni festivi = giorni festivi = 65 turni notturni festivi e prefestivi = 65x2=130 turni notturni infrasettimanali: =235 Nell esempio in questione, che deve essere interpretato come meramente esemplificativo di un possibile percorso metodologico, l elevato numero di dirigenti esonerati dal servizio notturno fa sì che neppure ripartendo su di essi tutti i turni di guardia diurni festivi si realizza una equa distribuzione dei carichi di lavoro (calcolati applicando i coefficienti di ponderazione ipotizzati; evidentemente risultati diversi si avranno adottando coefficienti diversi).
6 6 3) l inidoneità al servizio in orario notturno prevede un azzeramento degli incarichi non essendo proponibili obiettivi ospedalieri? L inidoneità al lavoro notturno, sancita dalla valutazione del medico competente o dal servizio di medicina del lavoro territorialmente competente (al quale sia stato presentato ricorso contro il parere espresso dal medico competente) deve essere inserita nel fascicolo personale del lavoratore e non può non comportare una ridefinizione dei compiti attribuiti al lavoratore stesso. Tali compiti devono essere puntualmente ed analiticamente definiti nel contratto individuale di lavoro, del quale costituiscono una componente fondamentale. La copertura dei turni notturni costituisce un compito attribuito ad un qualsiasi dirigente medico (esclusi i direttori di struttura complessa, che sono esonerati dai turni di guardia e pronta disponibilità sostitutiva), ma non assume un rilievo tale che l eventuale inidoneità al lavoro notturno di per sé possa comportare una revoca dell incarico dirigenziale conferito. 4) i dirigenti non idonei al servizio in orario notturno possono avere incarico di direzione di strutture complesse ospedaliere ai sensi dell'articolo 18 del CCNL 1998_2001? L inidoneità al lavoro notturno non costituisce di per sé preclusione al conferimento di incarichi dirigenziali, se non nei casi in cui il lavoro notturno rappresenti una componente significativa dei compiti connessi con l incarico stesso. Tanto meno può costituire vincolo al conferimento di un incarico di struttura complessa, considerato che i direttori di struttura complessa sono esonerati di fatto dal lavoro notturno. In ogni caso una limitazione delle capacità lavorative deve essere considerata nella valutazione comparativa propedeutica al conferimento dell incarico.
7 7 5) i dirigenti non idonei al servizio per patologie entro quanto devono essere inviati alle specifiche commissioni e quali provvedimenti deve prendere il direttore sanitario e il direttore di struttura complessa? L accertamento dell idoneità allo svolgimento delle mansioni affidate può essere richiesto dal datore di lavoro in applicazione dell articolo 5, comma 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori). Tale diritto può essere esercitato dalle amministrazioni pubbliche nel rispetto del regolamento emanato con DPR 27 luglio 2011, n. 171, che al comma 3 dell articolo 3 precisa in particolare: 3. La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio; c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio. Il citato regolamento, al successivo articolo 6, disciplina la facoltà dell amministrazione di sospensione cautelare dal servizi, precisando che tale provvedimento può essere adottato a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo.
8 8 Le norme che disciplinano l accertamento della idoneità o inidoneità lavorativa si riferiscono genericamente alle amministrazioni pubbliche fermo restando che i provvedimenti relativi della gestione delle risorse sono prerogativa specifica dei responsabili delle unità operative in cui operano i dipendenti. Nella specifica realtà delle aziende sanitarie sarà quindi il direttore della struttura complessa (o della struttura semplice dipartimentale) che, sulla base della conoscenza diretta del dipendente interessato e di elementi che configurino una situazione tra quelle indicate dal comma 3 dell articolo 3 del DPR 171/2011, avvia una procedura di accertamento della inidoneità. Tale procedura deve essere disciplinata da un regolamento aziendale nel quale siano stabiliti i termini temporali entro cui devono essere compiuti i diversi atti conseguenti al sospetto ed all eventuale successivo accertamento di situazioni di inidoneità. 6) la mancanza di opportuni provvedimenti in presenza di tali condizioni può essere in certo qual modo imputata come causa di nocumento al dirigente stesso, o di possibile danno all'utenza? L omissione dell avvio di un procedimento finalizzato ad accertare una situazione di inidoneità, parziale o totale, temporanea o permanente, allo svolgimento delle mansioni affidate, può di fatto comportare danni o rischi per il dirigente interessato e per l utente, e configura pertanto una duplice responsabilità: disciplinare e dirigenziale. L accertamento di una responsabilità disciplinare è una procedura delicata e complessa, regolata dal contratto nazionale collettivo sottoscritto il 6 maggio 2010, che recepisce quanto stabilito dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che come noto ha inasprito in maniera molto rilevante le responsabilità attribuite, e le sanzioni applicabili ai dipendenti pubblici. L'articolo 55 bis del decreto legislativo 165/2001, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilisce in particolare che per le infrazioni di minore gravità, fino alla sospensione dal servizio non superiore a dieci giorni, il titolare del potere disciplinare è il dirigente responsabile della struttura cui l'interessato è assegnato.
9 9 Per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi il procedimento disciplinare viene svolto dall'ufficio al quale l'amministrazione deve attribuire specifiche competenze in materia. In questi casi il soggetto che deve assumere le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare è il direttore generale o chi da lui delegato. La materia deve essere disciplinata da un regolamento aziendale che definisca le mancanze possibili, le sanzioni applicabili, i soggetti che hanno specifiche responsabilità, le procedure che devono essere seguite, i termini anche temporali che devono essere rispettati. Non appare sufficiente a garantire certezza di diritto la pubblicazione (peraltro obbligatoria) del codice disciplinare che costituisce oggetto dell articolo 8 del CCNL 6 maggio 2010, integrativo del CCNL 2006_2009, anche se questo definisce analiticamente le sanzioni applicabili a fronte delle diverse mancanze possibili. In ogni caso nell irrogazione delle sanzioni le Aziende sono tenute ad osservare il principio della gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, principio che presuppone che siano valutati: ٧ l'intenzionalità del comportamento; ٧ il grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento; ٧ la rilevanza dell infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate; ٧ le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'azienda; ٧ l entità del danno provocato a cose o a persone, compresi gli utenti; ٧ l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone (CCNL 6 maggio 2010, articolo 8, comma 1)
10 10 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 7 Gestione delle risorse umane 3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e ei dipendenti impegnati in attività di volontariato CCNL 1994_1997 Articolo 29 Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica 1. Nei confronti del dirigente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni attribuitegli, l Azienda o Ente esperisce ogni utile tentativo, compatibilmente con le proprie strutture organizzative, per recuperarlo al servizio attivo. 2. A tal fine l Azienda od Ente deve accertare, per il tramite del Collegio Medico Legale dell Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, quali attività il dirigente, in relazione alla disciplina od area di appartenenza, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti cambiamento delle medesime. 3. Qualora non si rinvengano incarichi ai quali il dirigente possa essere adibito, lo stesso, a domanda, può essere assegnato ad altro incarico di graduazione inferiore a quello di provenienza, compatibile con lo stato di salute. 5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla nuova assegnazione, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
11 11 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Articolo 41 Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per la salute e la sicurezza sul lavoro b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di contro indicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
12 12 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Articolo 41 Sorveglianza sanitaria 2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase pre assuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio che il medico competente deve istituire, aggiornare e custodire per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. Il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
13 13 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Articolo 41 Sorveglianza sanitaria 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 9. Avverso i giudizi del medico competente é ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
14 14 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2011, n. 171 Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in caso di permanente inidoneità psicofisica Articolo 2 Inidoneità psicofisica 1. Ai fini del presente decreto, si intende per inidoneità psicofisica permanente assoluta o relativa quanto contenuto nelle lettere a) o b): a) inidoneità psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; b) inidoneità psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento. Articolo 3 Presupposti ed iniziativa per l'avvio della procedura di verifica dell'idoneità al servizio 1. L'iniziativa per l'avvio della procedura per l'accertamento dell' inidoneità psicofisica permanente spetta all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente interessato. Se il dipendente presta servizio in un'amministrazione diversa rispetto a quella di appartenenza, la procedura è attivata dall'amministrazione di appartenenza su segnalazione di quella presso cui il dipendente presta servizio. La segnalazione avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati, secondo le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali. 2. Il dipendente può presentare istanza per l'avvio della procedura all'amministrazione di appartenenza in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova.
15 15 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2011, n. 171 Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in caso di permanente inidoneità psicofisica Articolo 3 Presupposti ed iniziativa per l'avvio della procedura di verifica dell'idoneità al servizio 3. La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio; c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.
16 16 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2011, n. 171 Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in caso di permanente inidoneità psicofisica Articolo 6 Misure cautelari 1. L'amministrazione può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi: a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo. 2. Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione può disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita e avvia senza indugio la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente. 3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c), l'amministrazione può disporre la sospensione cautelare e provvede per un nuovo accertamento. In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso.
17 17 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2011, n. 171 Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in caso di permanente inidoneità psicofisica Articolo 6 Misure cautelari 4. Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione è preceduta da comunicazione all'interessato, che, entro i successivi 5 giorni può presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata all'interessato. 5. L'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza. 6. In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi. 7. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettere a) e b), è corrisposta un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c), è corrisposta un'indennità pari al trattamento previsto dai CCNL in caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale. Il periodo di sospensione è valutabile ai fini dell'anzianità di servizio. Nel caso in cui l'accertamento medico si concluda con un giudizio di piena idoneità, l'amministrazione provvede alla corresponsione delle somme decurtate ai sensi del primo periodo del presente comma, al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b)
18 18 NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI L articolazione della presenza del personale in turni di servizio è materia che da sempre è stata oggetto di attenzione nella normativa contrattuale che disciplina il rapporto di lavoro. Già nel DPR 25 giugno 1983, n. 348 (il primo contratto di lavoro, di natura pubblicistica, del personale delle unità sanitarie locali) l articolo 6, avente ad oggetto turni di servizio ed organizzazione del lavoro, disponeva: Allo scopo di accrescere la qualità e la produttività dei servizi, l'organizzazione del lavoro può essere basata su più turni giornalieri e deve tendere alla utilizzazione delle strutture nell'arco della settimana e, in prospettiva, alla copertura delle esigenze di servizio, dove necessario, anche nell'arco delle 24 ore, mediante opportuno adeguamento degli organici salva la normativa vigente in materia. Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 tenendo conto della necessità di una razionale ed economica distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate. Il personale è tenuto a svolgere la propria attività nell'ambito del complesso dei presidi, servizi e uffici della unità sanitaria locale, nel rispetto dei diritti di ciascuna posizione funzionale e profilo professionale. L'organizzazione del lavoro deve proporsi di conseguire la presenza attiva dei medici nei servizi almeno per 12 ore diurne, valorizzando le funzioni degli aiuti corresponsabili e dei coadiutori. Per il personale medico pertanto nei servizi ove ciò è richiesto la distribuzione degli operatori deve essere operata su due turni, comprimendo al massimo il ricorso agli istituti della guardia medica e della pronta disponibilità.
19 19 NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare delle équipe e la responsabilità di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di gestione gli orari ed i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione, su proposta del responsabile del servizio o presidio multizonale, previo confronto con le organizzazioni sindacali interessate. Nel richiamato articolo 32 del DPR 20 dicembre 1979, n.761, per quanto concerne l articolazione dei turni di servizio si legge Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti tenendo conto delle necessità di una razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate. I principi chiave cui deve riferirsi l organizzazione del lavoro e specificamente l articolazione dei turni di servizio richiamati in quel primo contratto nazionale di lavoro sono riconducibili ai seguenti: la razionalità (che si esprime in una equilibrata ripartizione) l economicità (riducendo al minimo il ricorso ad istituti che comportano costi aggiuntivi, quali la guardia e la reperibilità) il rispetto delle esigenze degli utenti il confronto con le organizzazioni sindacali interessate Principi sostanzialmente ad essi sovrapponibili sono enunciati nell articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, che costituisce come noto il quadro normativo generale che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
20 20 NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi per l organizzazione degli uffici e la gestione dei rapporti di lavoro; c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'unione europea. L attuale riferimento normativo in materia di orario di lavoro di un dirigente medico è l articolo 14 del CCNL 2002_2005, di seguito integralmente riportato.
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