DIRITTO DELLO SPORT! PROFESSIONISTI, DILETTANTI E CASI CONCRETI
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1 Busto Arsizio, 5 febbraio 2014 DIRITTO DELLO SPORT! PROFESSIONISTI, DILETTANTI E CASI CONCRETI avv. pierfilippo capello studio Guardamagna e associati pcapello@gealex.eu
2 Sport e Legge: il doppio ordinamento La posizione dell atleta tra regolamenti sportivi e legislazione ordinaria. Legislazione ordinaria: la Legge 91/81 e seguenti. Regolamenti sportivi: le norme federali nazionali e internazionali.
3 I soggetti dell ordinamento giuridico sportivo: le persone fisiche 1. atleti (professionisti); 2. atleti (dilettanti); 3. atleti (professionisti di fatto); 4. preparatori atletici; 5. allenatori; 6. direttori tecnici e direttori sportivi; 7. ufficiali di gara; 8. medici sportivi; 9. organizzatori di eventi sportivi.
4 Gli atleti: Dilettanti e Professionisti De Cubertin: l elemento essenziale della prestazione sportiva non è la vittoria ma la partecipazione, con la conseguenza che lo sport Olimpico non dovrebbe ammettere il professionismo;! Dai Giochi Olimpici di Barcellona (1992) è stata premessa la partecipazione di atleti professionisti a condizione che non siano retribuiti o sponsorizzati per la partecipazione ai Giochi.
5 La legge 91/1981: la definizione di professionismo sportivo Sono sportivi professionisti gli atleti che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.
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9 Legge 91/81: art. 3 lavoro autonomo e subordinato La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge. Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
10 Segue: articolo 4: disciplina del lavoro subordinato. Contratto in forma scritta, a pena di nullità, secondo il contratto tipo predisposto dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate. La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo. Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto.
11 Corte Giustizia CE occorre rilevare che la semplice circostanza che un associazione o una federazione sportiva qualifichi unilateralmente come dilettanti gli atleti che ne fanno parte non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitino attività economiche ai sensi dell art. 2 del Trattato [ ] Corte Giustizia CE, 11 aprile 2000, C751/96 e C 191/97.
12 Lo status di atleta si può praticare lo sport nelle competizioni ufficiali come dilettante, professionista o come "giovane"; in ogni caso, è necessario procedere al tesseramento secondo le modalità della Federazioni competente; con il tesseramento lo sportivo acquisisce lo status di ATLETA e i relativi diritti/doveri previsti dallo statuto e dai regolamenti federali.
13 Statuto CONI: art. 31 tranne i casi in cui sia consentito il tesseramento individuale (pertanto considerati eccezioni), gli atleti sono inquadrati presso società e associazioni sportive riconosciute dalle federazioni; le società o le associazioni provvedono al tesseramento dell atleta; problemi?
14 Come vedete, l art. 8 del Regolamento del Settore Professionisti della Federazione Pugilistica Italiana ( prevede che il pugili professionisti provvedano al proprio tesseramento. Questo è quindi uno dei casi in cui il tesseramento non è compiuto dall associazione o dalla società ma direttamente dall atleta.
15 Pignoramento del cartellino
16 Pretura di Foligno 24/11/1994!! Poiché il cartellino di un giocatore di pallavolo tesserato presso la federazione italiana è un bene che può essere oggetto di godimento e di disposizione, ed è suscettibile di valutazione economica, è ammissibile il suo pignoramento in quanto l'esecuzione riguarda non l'atleta in quanto uomo, ma le sue prestazioni agonistiche!!! Caso Tolentino (settembre 2012)!! Debito per lavori per il rifacimento del manto del campo e degli spogliatoi nei confronti di un impresa edile. Attestata la regolarità del credito, vantato dall impresa edile, e ricevuta l autorizzazione dal Tribunale di Ancona, il 7 settembre 2012 l ufficiale giudiziario ha eseguito il pignoramento dei cartellini dei calciatori nella sede della FIGC delle Marche.!! Caso Trento Calcio (Luglio 2013)!! Rendendo effettivo un decreto della Corte d'appello di Trento, l ufficiale giudiziario ha eseguito di tutti i ventiquattro giocatori di proprietà del Trento Calcio 1921 presso la sede FIGC trentina.! Il provvedimento è arrivato in seguito all'ingiunzione di pagamento presentata da un creditore della società al Tribunale.
17 In verità in giurisprudenza si è autorizzato il sequestro giudiziario dei cartellini dei giocatori di una squadra di basket sul presupposto che il cartellino rappresenti "il diritto di utilizzazione sportiva dell'atleta", che comprende da un lato la titolarità in chi lo possiede "delle prestazioni professionali dell'atleta medesimo" e, dall'altro, "il valore economico di dette prestazioni, differenziate a seconda della capacità dell'atleta e della quotazione sul mercato sportivo. L'indicato orientamento suscita però notevoli e giustificate perplessità. Il configurare, infatti, il cartellino come una res incorporante una posizione attiva (analogamente a quanto avviene in tema di azioni e titoli di credito) per farne derivare una "circolazione" delle prestazioni agonistiche dell'atleta ad iniziativa del solo titolare del suddetto cartellino, finisce per porsi in contrasto con l'attuale assetto normativo, incentrato sul pieno rispetto della "persona" dell'atleta e sulla salvaguardia dei diritti spettantigli quale "lavoratore dello sport. IL LAVORO SPORTIVO TRA CODICE CIVILE E NORMA SPECIALE " Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, fasc.1, 2002, pag. 39 " Guido Vidiri - Giudice della Corte di Cassazione.
18 Pignorare il cartellino a un giocatore di calcio non si può. O, meglio, si può, ma non ha senso, perché alla fine non sarà possibile metterlo all asta per ottenere un controvalore economico. A stabilirlo è il Tribunale di Trento che ha accolto il ricorso contro il blocco del trasferimento del difensore Matteo Corradini dal Trento Calcio alla Clodiense. Questa estate l azienda Calcio Group ha pignorato i cartellini dei giocatori trentini per dei crediti non soddisfatti bloccando di fatto anche giocatori come Corradini, che si erano trasferiti in un altra società. Il regolamento della Lega Nazionale Dilettanti vieta, pena la nullità, gli accordi e le convenzioni a carattere economico nell'ambito dei trasferimenti dei calciatori. La stipula di accordi in tal senso determina la segnalazione delle parti contraenti alla Procura Federale. La società che intendesse procedere all'acquisto del cartellino pignorato, posto nel frattempo all'asta, sarebbe soggetta ad un provvedimento sanzionatorio della Procura Federale. Di conseguenza, l asta andrebbe necessariamente deserta». Non solo. L'accordo per il trasferimento del giocatore dilettante deve essere sottoscritto dal calciatore.
19 Il Contratto Tipo in Serie A
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24 Serie B! Serie B!
25 Serie C!!! (Lega Pro )
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28 Claudio Gentile riceveva, a titolo di premio, dalla F.I.G.C. per i risultati ottenuti dalla rappresentativa italiana ai campionati mondiali di calcio svoltisi in Spagna, la somma di L su cui la stessa F.I.G.C. operava, a titolo d'imposta, la ritenuta del 20% ai sensi dall'art. 30 coma 2 del D.P.R Con avviso di accertamento l'ufficio delle imposte Dirette di Torino considerava tale premio alla stregua dei redditi da lavoro subordinato. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con sentenza del , dichiarava il premio assoggettabile all'imposta sul reddito, non ravvisando il carattere dilettantistico ed occasionale della prestazione.
29 Gentile deduce che il premio da lui ricevuto non era stato corrisposto dalla società di appartenenza, nel qual caso avrebbe legittimamente seguito il trattamento tributario legato al rapporto sottostante, ma da altro soggetto (la F.I.G.C.) che, per partecipare ad una competizione sportiva internazionale, recluta i componenti senza instaurare un rapporto giuridico contrattuale e mette in palio, appunto, un premio in caso di vittoria, che non può considerarsi remunerativo della prestazione. Sostiene, inoltre, che erroneamente l'amministrazione Finanziaria ha ritenuto che l'attività prestata per conto della Federazione sia stata svolta in qualità di lavoratore dipendente a seguito di "comando" o "distacco" da parte della società di appartenenza, mancando i requisiti di tale istituto, indipendentemente dalla qualifica di professionista o di dilettante del percettore. Orbene, la legge n. 91, che regola i rapporti fra società e sportivi professionisti, prevede espressamente all'art. 3 le ipotesi in cui la prestazione a titolo oneroso dell'atleta, di regola rientrante nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato. Costituisce, invece, oggetto di contratto di lavoro autonomo l'attività "svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni fra loro collegate in un breve periodo di tempo". La partecipazione del ricorrente ai campionati mondiali di calcio con la rappresentativa italiana rientra certamente in tale previsione, trattandosi di un'attività svolta nell'ambito di una singola manifestazione articolatasi in un breve periodo di tempo, con la conseguenza che la prestazione del medesimo (legato da rapporto di lavoro subordinato ad una società sportiva) per la Federazione deve ritenersi resa nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo. Cass., 5866, 14 giugno 1999.
30 Esempio Forma del Contratto nel Ciclismo Redatto secondo gli standard UCI. In 3 copie sottoscritte in originale (per il corridore, per la squadra, per i revisori). Scritto a macchina (typed), con la numerazione di ogni pagina e l indicazione del numero complessivo di pagine. Sottoscritto dalle parti in ogni pagina: la clausole contenute in una pagina non sottoscritta dal corridore non possono essere utilizzate contro di lui, ma lui può utilizzarle contro la squadra.
31 Compensi Abitualmente le federazioni stabiliscono di anno in anno i compensi minimi (lordi). Ciclismo: il pagamento deve avvenire cash ; tramite bonifico; solo la conferma dell avvenuto bonifico è ritenuta prova del pagamento. Il pagamento deve avvenire mensilmente. In caso di ritardato pagamento, il corridore ha diritto all interesse del 5% annuo sulle somme non pagategli senza necessità di alcuna formalità.
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