PARERI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO. 8 gennaio ottobre 2003

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PARERI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO. 8 gennaio 2002 13 ottobre 2003"

Transcript

1 PARERI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 8 gennaio ottobre

2 ANNO / oggetto: Cooperativa XY Ricorso al tribunale Parere espresso con nota del Facendo seguito alla documentazione trasmessa con nota n del , a firma del dott., relativa al ricorso proposto dalla cooperativa indicata all oggetto al Tribunale di notificata in data e la cui udienza è fissata per il , si indicano le motivazioni in base alle quali si ritiene opportuna la costituzione contro il ricorso stesso. A tale scopo si ritiene essenziale l affermazione dei due seguenti principi: - che la sostanziale unità di gestione di due o più società artigiane costituisce una fattispecie che realizza una fraus legi nei confronti dei limiti di cui all art. 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443; - che la mancata partecipazione al lavoro (discontinuità nelle prestazioni), da parte dei soci, è elemento rilevante ai fini dell art. 3, comma 2, della citata legge n. 443/85. Vi è, invece, un interesse minore, da parte dello scrivente, ad entrare nel merito della quaestio facti. Il ricorso infatti (peraltro molto fumoso) contesta il decreto del Commissario Straordinario CRA n. 283 del esclusivamente sul piano del fatto e solo con riferimento del primo dei principi suindicati. Il secondo principio non sembra neppure essere stato oggetto di contestazione. Sembra inoltre opportuno rilevare che fra le attività svolte dalla cooperativa ricorrente e dalla stessa fatturate, figurano anche lavori di pulizia : attività, quest ultima disciplinata dalla L n. 82 in base alla quale nè la cooperativa ricorrente, nè le altre due cooperative ad essa collegate risultano essere in possesso dei requisiti specificatamente previsti per l esercizio di tale specifica attività, che, d altra parte, nessuna delle tre cooperative risulta aver denunciato in sede d iscrizione. 2/ oggetto: L n Incompatibilità indicate dall art. 2, lett. b), L n Parere espresso con nota del Il quesito formulato dalla S.V. con nota del qui pervenuta in data relativo alle incompatibilità indicate all oggetto, individua un problema reale, in quanto - data l imperfetta formulazione della legge sussiste un contrasto fra il tenore letterale della norma e la ratio di essa. Già lo scrivente Commissario Straordinario si era espresso sul punto nel parere di cui alla nota n del , indirizzata alla C.P.A. di Successivamente la dottrina giuridica, ponendosi nella medesima ottica, ha espresso un avviso che, interpretando con una certa libertà il dato testuale legislativo, sembra tuttavia conforme alla ratio di esso, proponendo un interpretazione a cui pare di poter ragionevolmente aderire. Afferma ALLEGRI, Impresa artigiana e capitalismo controllato. Le società artigiane dopo la legge 20 maggio 1997 n. 133, in Riv. Dir. Impresa, 1998, p. 201 ss., a p. 211 ss. E difficile comprendere il motivo per il quale la legge non consenta al socio unico di 300

3 società a responsabilità limitata unipersonale artigiana ed al socio accomandatario di società in accomandita semplice artigiana di essere anche socio accomandante di altra società in accomandita semplice. La lettera della norma appare molto drastica, ma non ne è chiara la ratio, dato che, in effetti, l incompatibilità dovrebbe riguardare soltanto l accomandatario. Forse, proprio per ciò, si potrebbe tentare una diversa interpretazione logico sistematica, fondata sulla ratio legis e sulla considerazione degli interessi tutelati dalla norma: interpretazione altresì consentita dal già rilevato livello tecnico assai imperfetto del dettato legislativo, che deve indurre a grande cautela nel proporre interpretazioni eccessivamente legate al dato testuale. Su tale linea si è posto d altronde, correttamente, il Commissario straordinario della Commissione Regionale per l Artigianato della Lombardia (Parere 24 novembre 1997, n. 1288), che ha ritenuto che l incompatibilità del socio unico di una s.r.l. artigiana debba essere riferita alla qualità di socio accomandante in una seconda s.a.s.. In senso conforme si è espresso l I.N.P.S. nella propria circolare n. 126 del 2 giugno A tali proposte interpretative sembra ragionevole aderire. Per gli stessi motivi sembrerebbe poi ragionevole ritenere insussistente anche l incompatibilità del socio unico e dell accomandatario artigiani con lo status di socio accomandatario di una società non artigiana, così come con lo status di socio unico di società a responsabilità limitata non artigiana (per il socio unico della società artigiana ne deriverebbe soltanto, ai sensi delle norme di diritto comune, la perdita del privilegio della responsabilità limitata che, come si vedrà nel successivo 14, non è di per sé motivo di cancellazione dall albo artigiano); e, in definitiva, anche con la partecipazione ad una società in nome collettivo o cooperativa artigiana, a condizione di non assumervi la qualità di socio partecipante al lavoro. Per quanto concerne, poi, in particolare la società in accomandita semplice artigiana, si deve precisare che i ragionamenti sin qui condotti per circoscrivere le incompatibilità di legge all accomandatario ed escluderne l accomandante presuppongono che quest ultimo sia davvero tale; e, ad esempio, che non sussistano clausole del contratto sociale ai sensi dell art. 2320, comma 2, che condizionino gli accomandatari in misura tale da fare dell accomandante il vero dominus dell affare. Ciò che sarebbe comunque da considerare una forma di immistione, con le conseguenze previste dal codice ai fini della responsabilità sarebbe ancor più in contrasto, nel caso della società artigiana, con la regola per cui solo gli accomandatari devono gestire la società. Si deve così ritenere non solo per tale fattispecie, ma in generale, che le norme sulle incompatibilità siano da applicare anche all accomandante, se egli compia atti d immistione. Si allega in ogni caso anche il parere del 1997 sopracitato. 3/ oggetto: L n Incompatibilità indicate dall art. 2, lett. b), L n ERRATA CORRIGE Parere espresso con nota del Si richiama l attenzione sulla precedente nota n di prot. del , relativa all oggetto, per evidenziare un involontario errore di trascrizione, che cambia sostanzialmente il significato della frase nella quale è inserito. Laddove si riporta integralmente un passo tratto da Impresa artigiana e capitalismo controllato. Le società artigiane dopo la legge 20 maggio 1997 n. 133 del Prof. V. Allegri, l Autore cita a conforto della propria tesi il Parere espresso dallo scrivente alla 301

4 CPA (nota n del ), riproponendone le conclusioni che contrariamente a quanto indicato nella precedente nota vanno rettificate nel modo seguente: Su tale linea si è posto d altronde, correttamente, il Commissario Straordinario della Commissione Regionale per l Artigianato della Lombardia (Parere 24 novembre 1997, n.1228), che ha ritenuto che l incompatibilità del socio unico di una s.r.l. artigiana debba essere riferita alla qualità di socio accomandatario e non anche a quella di socio accomandante in una seconda s.a.s. Anche se si ritiene che la tesi indicata fosse chiaramente espressa dal contesto della nota richiamata e dal parere allegato, era comunque doverosa la correzione dell errore, nel quale si è involontariamente incorsi. 4/ oggetto: Attività di ricostruzione unghie. Parere espresso con nota del Con riferimento al quesito formulato con nota del 19 febbraio sc. qui pervenuta solo in data si conferma che lo scrivente, nel caso di ricostruzione di unghie, ha già avuto modo di esprimersi in più occasioni nel ritenere tale attività una prestazione eseguita sulla superficie del corpo umano e, quindi, riconducibile a quanto indicato dall art. 1 della L n. 1 sull attività di estetista; diverso l inquadramento ritenuto applicabile all attività di mera applicazione di unghie artificiali. Conseguentemente coloro che intendano svolgere l attività in esame devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla succitata L. 1/90 per l attività di estetista. Requisiti che da quanto si evince dalla nota succitata sono posseduti dalla S.V. (in possesso di regolare diploma di estetista e di abilitazione specifica per l attività di ricostruzione unghie), semprechè la relativa qualifica professionale sia stata riconosciuta e certificata dalla competente Commissione Provinciale per l Artigianato. In ordine all esercizio dell attività, è indispensabile che la stessa ottenga l autorizzazione del Comune competente per territorio, al cui Regolamento le imprese devono adeguarsi anche con riferimento all idoneità dei locali e delle attrezzature di cui si dispone. L esercizio dell attività di estetista anche se limitata alla ricostruzione unghie non può dunque essere esercitata presso un altra impresa del settore. Ciò ai sensi di quanto disposto dalla L n. 1142, richiamata all art. 13 della L. 1/90. 5/ oggetto: S.r.l. artigiane con pluralità di soci. Parere espresso con nota del Con riferimento alla nota di codesta Commissione Regionale n. 56 del sul tema in oggetto, si ritiene di non poter purtroppo condividere la tesi prospettata sulla non necessità che l amministratore unico possieda i requisiti artigiani. Infatti, a differenza di quanto avviene per la s.r.l. artigiana unipersonale (per la quale la legge nulla dispone sul punto, tanto che, previa specifica disposizione statutaria, amministratore potrebbe essere anche un non socio), per la forma pluripersonale è disposto che i soci artigiani detengano la maggioranza degli organi deliberanti della società. Ora, poiché l espressione adottata dal legislatore è al plurale, non può essere evidentemente riferita alla sola assemblea; 302

5 né, d altronde, si può pensare ad un riferimento ad un collegio sindacale, che nel tipo sociale in questione non è organo necessario. Non resta pertanto che concludere che la norma riguardi assemblea e organo amministrativo; quando poi quest ultimo sia unipersonale, sarà l amministratore unico (la ratio della norma non consente altra interpretazione) a dover possedere i requisiti artigiani. Non v è dubbio che sul punto la disposizione sia di particolare rigore nel voler assicurare il carattere artigiano della società, rigore che si comprende anche ricordando la ben nota diffidenza che essa incontrò durante l iter legislativo, quando ancora era in fase di proposta. Il dettato è peraltro chiaro ed una diversa tendenza potrebbe affermarsi soltanto de lege ferenda. 6/ oggetto: Qualifica professionale parrucchiere per uomo. Requisito professionale conseguito in Ghana. Parere espresso con nota del Si dà riscontro alla nota di codesta Commissione n. 395 di prot. del relativa all oggetto per confermare nella sostanza quanto si aveva già avuto modo di precisare, sempre a codesta Commissione, per un caso analogo, con nota dello scrivente n del La Commissione Regionale per l Artigianato infatti non ha specifiche competenze per risolvere il problema relativo alla verifica ed all attestazione della corrispondenza fra titoli di studio rilasciati all estero e diplomi di qualifica professionale rilasciati in Italia. Tali competenze sono invece espressamente attribuite al Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale degli Scambi Culturali Div. III -, così come indicato dal Ministero dell Industria al punto 7f) del testo coordinato delle circolari ministeriali 3239/C, 3253 e 3282/C. Si ritiene che in alternativa sia possibile interpellare sull argomento la Regione Lombardia Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro -. 7/ oggetto: Lauree brevi e L. 46/90. Parere espresso con nota del Si dà riscontro alla nota di codesta Commissione n. 161 del , relativa all oggetto, per precisare che un parere sull argomento era già stato espresso dallo scrivente con nota n. 437 in data , indirizzata alla CPA di e, per conoscenza, a tutte le CPA della Lombardia. Nella nota suddetta si esprimeva parere favorevole in ordine alla equiparazione della laurea breve alla laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta indicata fra i requisiti tecnico professionali richiesti dall art. 3, lettera a) della L n. 46. Si rilevava inoltre che la mancata indicazione delle lauree brevi o dei diplomi universitari nella L. 46/90 è unicamente dovuta al fatto che essi non erano ancora stati istituiti all epoca di promulgazione della legge. 303

6 Pertanto, in ordine allo specifico quesito proposto, si ritiene che le competenze acquisite tramite un corso di diploma universitario (o laurea breve) in ingegneria sia adeguato all abilitazione all esercizio delle attività, purchè corrispondenti alla tipologia degli impianti considerati. Così deve ritenersi che il D.U. in ingegneria elettrica abiliti all esercizio dell attività di impianti elettrici e, più in generale, deve ritenersi che per gli altri impianti tecnici siano adeguate le competenze acquisite in corrispondenti corsi di D.U. in ingegneria. In tal senso si è espresso anche il Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica Dipartimento Istruzione Universitaria -, che ha fatto proprio analogo parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale con propria nota del 4 marzo 1996 n di prot. (Cfr. nota n. 475 del indirizzata al Ministero Industria, Commercio e Artigianato). 8/ oggetto: Riconoscimento qualifica professionale di estetista conseguita in Spagna. Parere espresso con nota del Si dà riscontro alla nota di codesta Commissione n.226 del 19 marzo sc. qui pervenuta in data relativa al riconoscimento della qualifica professionale, conseguita dalla Sig.ra X in Spagna, per poter svolgere in Italia l attività di estetista. Va precisato, in via preliminare, che la Commissione Regionale per l Artigianato non ha specifiche competenze per la verifica e l attestazione della corrispondenza fra titoli di studio rilasciati all estero e diplomi di qualifica professionale rilasciati in Italia. Tali competenze sono invece espressamente attribuite al Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale degli Scambi Culturali Div. III -, così come indicato dal Ministero dell Industria al punto 7f) del testo coordinato delle circolari ministeriali 3239/C, 3253 e 3282/C. Nel caso specifico in esame, trattandosi oltretutto di diploma conseguito in un Paese facente parte della Comunità Europea, si ritiene opportuno che venga interpellata sull argomento la Regione Lombardia Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro -. 9/ oggetto: Qualifica professionale parrucchiere per uomo. Requisito professionale conseguito in Tunisia. Parere espresso con nota del Si dà riscontro alla nota di codesta Commissione n. 531 di prot. del qui pervenuta solo in data per ribadire, nella sostanza, quanto si aveva già avuto modo di precisare, per casi analoghi, con le precedenti note n del e n del La Commissione Regionale per l Artigianato non ha specifiche competenze in ordine alla verifica ed all attestazione della corrispondenza fra titoli di studio rilasciati all estero e diplomi di qualifica professionale rilasciati in Italia. 304

7 Tali competenze sono attribuite al Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale degli Scambi Culturali Div. III -, così come indicato dal Ministero dell Industria al punto 7f) del testo coordinato delle circolari ministeriali 3239/C, 3253 e 3282/C. Si ritiene comunque che codesta CPA possa in alternativa interpellare sull argomento la Regione Lombardia Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro Struttura Formazione Professionale che, sentita nel merito, si è dichiarata disponibile a fornire pareri in materia. 10/ oggetto: Attività di realizzazione e sviluppo di disegni meccanici ed impiantistici e di disegnatore tecnico progettista. Parere espresso con nota del Si dà riscontro alla nota n del per fornire il parere richiesto in ordine all iscrivibilità all Albo delle Imprese Artigiane delle attività indicate all oggetto. A giudizio dello scrivente trattasi di attività le quali, pur apparendo simili tra loro, presentano caratteristiche sostanziali del tutto diverse. Non v è dubbio infatti che l attività di disegnatore tecnico progettista implichi l elaborazione e la predisposizione di un progetto, assumendo pertanto caratteri propri di un attività di tipo prevalentemente intellettuale e, quindi, non iscrivibile all Albo delle Imprese Artigiane. Assai diverse appaiono invece le caratteristiche che contraddistinguono l attività di sviluppo di disegni meccanici ed impiantistici. In questo caso il disegnatore non fa altro che un lavoro di tipo esecutivo, basato su un disegno fornito dal progettista, consistente nello sviluppo e nella riproduzione grafica di particolari in funzione strumentale rispetto all attività produttiva nei settori della meccanica e dell impiantistica. Questa seconda attività, qualora risponda ai requisiti di cui agli artt. 2 e 3 della L. 443/85, può rientrare a giudizio dello scrivente fra le attività artigiane. Naturalmente il giudizio va effettuato, in concreto, caso per caso, sulla base dell attività effettivamente svolta e del fatturato emesso nei confronti della clientela. Ovviamente, qualora entrambe le attività coesistano in capo ad un unico soggetto, è evidente che quella di natura intellettuale ( disegnatore progettista ) prevalga ed attragga a sé quella di natura strumentale ( sviluppo di disegni, riproduttore di particolari, ecc. ). 11/ oggetto: Parere in merito al conferimento di una s.n.c. in una s.r.l. artigiana. Parere espresso con nota del In ordine al quesito posto verbalmente alla Segreteria della scrivente Commissione Regionale ed alla relativa documentazione pervenuta via fax, si fornisce il seguente parere. Anzitutto va precisato che il quesito postoci verteva su una situazione di fatto come di seguito descritta: 305

8 - il 30 settembre 2000 una società in nome collettivo artigiana composta di tre soci, tutti partecipanti anche manualmente al lavoro nell impresa, conferisce la propria azienda in una società a responsabilità limitata contro l assegnazione di una quota maggioritaria di capitale sociale pari al 53%, mentre il residuo capitale viene assegnato in parti uguali agli stessi tre soci della società in nome collettivo; - il 23 ottobre 2001 la società in nome collettivo viene sciolta e le risultanze attive del riparto finale vengono assegnate ai tre soci sotto forma di partecipazione alla società a responsabilità limitata di cui alla precedente lett. a), cosicchè la totalità del capitale di quest ultima risulta appartenere ai tre soggetti che erano precedentemente soci della società in nome collettivo liquidata. Sulla base di tale premessa, si chiede se la società a responsabilità limitata possa essere iscritta all Albo delle imprese artigiane, considerando che l oggetto sociale è artigiano, i tre soci persone fisiche partecipano al lavoro e sono altresì gli unici tre membri del consiglio di amministrazione. Mentre la risposta è sicuramente positiva per la situazione venutasi a creare dopo il 23 ottobre 2001, si deve invece rispondere negativamente per il periodo 30 settembre ottobre 2001, quando i tre soci persone fisiche partecipanti al lavoro non detenevano la maggioranza del capitale, che era invece proprietà della società in nome collettivo. A nulla invero rileva che i soci della collettiva fossero gli stessi soci di minoranza della società a responsabilità limitata, considerando che l'interposta società non è, come spesso erroneamente si crede, semplicemente un modo come un altro di esercitare un diritto o un attività, ma dà luogo ad una vera e propria separazione soggettiva fra soci e società. Socia della società a responsabilità limitata era dunque la società in nome collettivo, come soggetto giuridico autonomo, e non i tre soci di essa. Naturalmente la risposta sarebbe stata diversa se, nella fase di cui alla precedente lett. a), ai tre soci persone fisiche partecipanti al lavoro fosse stata complessivamente assegnata più della metà del capitale ed alla società in nome collettivo meno della metà. 12/ oggetto: Cooperativa XY Ricorso al Tribunale Parere espresso con nota del Con riferimento al ricorso proposto al Tribunale di dalla Cooperativa indicata all oggetto avverso il Decreto della Commissione Regionale per l Artigianato della Lombardia n. 312 del e notificato in data , si provvede ad indicare le motivazioni in base alle quali si ritiene opportuna la costituzione contro il ricorso stesso. Trattasi delle medesime motivazioni, già indicate con nota n del in ordine al ricorso proposto dalla Cooperativa XY, che si basano sui seguenti principi: - la sostanziale unità di gestione di due o più società artigiane costituisce una fattispecie che realizza una fraus legi nei confronti dei limiti di cui all art. 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443; - la mancata partecipazione al lavoro (discontinuità nelle prestazioni), da parte dei soci, è elemento rilevante ai fini dell art. 3, comma 2, della citata legge n. 443/85. Come si ebbe già modo di precisare con la nota succitata relativa alla Cooperativa XY, vi è, invece, un interesse minore, da parte dello scrivente, ad entrare nel merito della 306

9 quaestio facti. Il ricorso infatti contesta il Decreto del Commissario Straordinario CRA n. 312 del esclusivamente sul piano del fatto e solo con riferimento al primo dei principi suindicati. Il secondo principio non sembra neppure essere stato oggetto di contestazione. Ringraziando per la cortese attenzione, si porgono distinti saluti. 13/ oggetto: S.r.l. artigiane con pluralità di soci. Parere espresso con nota del Si fa riferimento alla nota di codesta Commissione Regionale n. 583 del , con la quale è stata trasmessa la deliberazione n. 36 del relativa all iscrivibilità all Albo delle Imprese Artigiane delle s.r.l. con pluralità di soci, per comunicare la totale condivisione dello scrivente dai contenuti della deliberazione stessa. In ordine invece all interpretazione espressa sullo stesso argomento dalla CRA dell Abruzzo con propria nota n. 56 del , lo scrivente aveva espresso talune riserve manifestate con nota n del , che, ad ogni buon conto, si provvede ad allegare in copia. 14/02--- oggetto: Legge n. 122 validità titoli di studio per l esercizio delle attività di autoriparatore. Parere espresso con nota del Fra i quesiti richiesti per la qualifica di responsabile tecnico di un impresa di autoriparazione di cui alla legge citata all oggetto, figura quello indicato dall art. 7, comma 2, lett. C): avere conseguito, in materia tecnica attinente all attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea. Poiché, in sede di applicazione della norma, insorgono dubbi interpretativi in ordine alla stretta correlazione fra il diploma conseguito e le singole attività di autoriparazione espressamente indicate nell art. 7, comma 3, della medesima legge, si fa richiesta di una autorevole parere da parte di codesto Ministero. A titolo esemplificativo si è verificato il caso di un soggetto in possesso di Diploma di Perito Industriale Capotecnico Specializzazione Elettrotecnica conseguito presso un Istituto Tecnico Industriale Statale della Lombardia, che intende iscriversi all Albo delle Imprese Artigiane per esercitare l attività imprenditoriale di Autoriparatore (sezione meccanica e motoristica). L interessato ha, fra l altro, prodotto una dichiarazione dell Istituto scolastico attestante che, durante il corso di studi, era presente, nel 3^ e 4^ anno scolastico, la materia meccanica e e macchine a fluido. Si chiede se il soggetto interessato possa legittimamente far valere ai sensi della legge in esame il proprio specifico titolo di studio, ovvero se questo debba ritenersi non attinente all attività che egli intende esercitare. In attesa di un cortese riscontro nel merito, si richiama il parere già espresso in materia da codesto Ministero alla Camera di Commercio di con nota n. 9578/C11 del

10 15/ oggetto: Attività di truccatrice. Parere espresso con nota del Si dà riscontro alla nota di codesta Cpa n. 423 del relativa al parere richiestole dal Comune di in ordine all attività indicata all oggetto. Al riguardo si precisa che, prima dell entrata in vigore della L n. 1, l attività di truccatore come quelle di estetista visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico era considerata fra i mestieri affini a quelli di barbiere e parrucchiere e, in quanto tale, era disciplinata dalla L n. 161 come modificata dalla L n L art. 1 della L. 1142/70 infatti definiva quali mestieri affini le attività inerenti l adeguamento estetico dell aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico curativo sanitario. Successivamente, con l entrata in vigore della L n. 1 recante Disciplina dell attività di estetista, tutte le attività precedentemente considerate mestieri affini sono state ricomprese nella nuova definizione giuridica dell attività di estetista. L art. 1 della L. 1/90 fa rientrare nell attività di estetista tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione o l attenuazione degli inestetismi presenti. Sono escluse dall attività di estetica unicamente le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. L art. 1 della L. 1/90 precisa inoltre che tale attività può essere svolta con l attuazione di tecniche manuali, con l utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico (elencati nella stessa legge) e con l applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla L n Alla luce di quanto esposto, si ritiene pertanto che anche l attività di truccatrice o di visagista non possa che rientrare nella disciplina introdotta dalla L. 1/90 e, dunque, essere ricondotta all attività di estetista. 16/ oggetto: Quesiti. Parere espresso con nota del Si dà riscontro alla nota n. 861 del 4 giugno sc. per fornire i pareri richiesti in ordine a quesiti posti da codesta CPA. Supero limiti dimensionali: rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. A giudizio dello scrivente, qualora un impresa artigiana si trovi a superare i limiti dimensionali di cui all art. 4 della L. 443/85 esclusivamente a seguito di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati, non si dovrebbe dar luogo alla cancellazione dall Albo. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa infatti, oltre a non essere indicato fra le fattispecie espressamente previste dall art. 4 per il calcolo dei limiti dimensionali di cui al 1 comma, rappresenta una forma di lavoro a utonomo resa da un soggetto terzo 308

11 rispetto all impresa non riconducibile ad alcuna delle fattispecie di lavoro subordinato e di collaborazione previste dalla legge in esame. Si ritiene inoltre del tutto ininfluente, ai fini dell iscrizione all Albo delle Imprese Artigiane dell impresa committente, il fatto che le più recenti disposizioni in materia abbiano assimilato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a quello di lavoro dipendente. Ciò infatti ha efficacia ai soli fini fiscali e contributivi. Ad ogni buon conto, ritenendo opportuno un approfondimento della materia, lo scrivente si riserva di inoltrare sull argomento proposto, un apposito quesito al Ministero del Lavoro. S.a.s. artigiana: maggioranza numero soci accomandanti. Sull argomento relativo al numero dei soci accomandanti, rispetto agli accomandatari, lo scrivente ha già avuto diverse occasioni per esprimere il proprio parere (Cfr. pareri di cui alle note n del , n del e n del ). Esso infatti ha rappresentato, fin dall entrata in vigore della L n. 133, uno degli aspetti più dibattuti della nuova normativa. La questione si pone, con riferimento ai commi 2 e 3 dell art. 3 della L. 443/85 nel testo successivo alla riforma, sull accoglimento o meno della tesi così detta dell autonomia o di quella così detta del cumulo. Lo scrivente ha sempre optato per la tesi dell autonomia, secondo la quale il maggior rigore adottato dal legislatore nel pretendere che tutti i soci accomandatari partecipino prevalentemente e professionalmente al lavoro nell impresa, rende ininfluente il numero degli accomandanti, che può costituire solo un indicatore per una più approfondita disamina dei rapporti sociali nell ambito dell organizzazione aziendale, nella quale comunque il fattore lavoro deve assolvere una funzione preminente rispetto al fattore capitale. La tesi sostenuta dallo scrivente ha trovato riscontri, oltre che in larga parte della Dottrina, anche in alcuni decreti del Tribunale di Milano (decr e ), nei quali, fra l altro, si afferma che il riconoscimento della natura artigiana delle società in accomandita semplice è subordinata al presupposto che i soci accomandatari (qualunque ne sia il numero e quale che sia il numero dei soci accomandanti) risponda alle caratteristiche dell imprenditore artigiano di cui all art. 2 L. 443/85. Nello stesso senso si è espresso anche il Tribunale di Bologna in data Di diverso avviso ma, per la verità, senza una motivazione convincente si è invece espressa la Corte d Appello di Milano (decr ). 17/ oggetto: Contratto di associazione in partecipazione. Posizione del familiare associato ai fini della sua iscrizione quale familiare collaboratore. Parere espresso con nota del Si fa riferimento al parere richiesto in via informale al Segretario di questa Commissione Dott., con nota n. 686 del relativa al problema indicato all oggetto. Con la nota suddetta è stato posto il problema se un familiare che abbia stipulato con un imprenditore artigiano un contratto di associazione in partecipazione debba essere iscritto come collaboratore familiare. 309

12 All uopo occorre ricordare quali siano i caratteri dell istituto dell associazione in partecipazione (sul punto si vedano, ex aliis, GHIDINI, L associazione in partecipazione, Milano, 1959; DE FERRA, Dell associazione in partecipazione, nel Commentario del cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1973; FERRI, Associazione in partecipazione, in Digesto, V, Disc. Priv., Sez. comm., I, Torino, 1987, p. 505 ss., ecc.). E in proposito opinione unanime che l associato resti del tutto estraneo all impresa dell associante. Secondo quanto la dottrina ha ancora esattamente osservato (GRIPPO), non vi è dunque, come nella società, esercizio in comune dell attività economica, né l apporto ha natura di conferimento: la gestione dell impresa o dell affare spetta all associante (art. 2552, comma 1, cod. civ.) ed i terzi acquistano diritti ed assumono obbligazioni soltanto verso quest ultimo. Da tali premesse conseguono allora, per l impresa artigiana, alcune conseguenze. In primo luogo, poiché l associazione in partecipazione non è in senso stretto una forma di società, in quanto il rapporto associativo non è esplicitato ai terzi, i quali trattano con l associante esattamente come nei confronti di un normale imprenditore individuale (non a caso nel diritto tedesco l istituto è denominato stille Gesellschaft), si deve ammettere che l adozione di tale struttura associativa non contrasta con il numerus clausus dei tipi sociali ammessi per l esercizio dell impresa artigiana dall art. 3, comma 2 ss., della legge 443/85, non trattandosi, appunto, di una forma societaria, bensì di un impresa individuale. D altro canto, la stipulazione del contratto di associazione in partecipazione colora, sul piano della volontà negoziale, il rapporto associante-associato dei caratteri tipici dell istituto dell associazione in partecipazione, che dunque prevale e sostituisce anche un eventuale rapporto parentale o di coniugio, così legittimando l esclusione dell obbligo d iscrizione del familiare stipulante come collaboratore familiare. 18/ oggetto: Richiesta pareri. Parere espresso con nota del Si dà riscontro alla nota n. 564 del per fornire i pareri richiesti sui seguenti argomenti. 1. Affissione di manifesti pubblicitari conto terzi. Non si ritiene in via teorica di dover escludere che l attività indicata possa rientrare fra le prestazioni di servizi previste nella definizione di impresa artigiana di cui all art. 3 della L n Si tratta tuttavia di verificare, nel caso concreto, che ricorrano i presupposti perché tale attività rivesta i caratteri propri dell impresa (organizzazione aziendale, autonomia decisionale, gestionale ed organizzativa, rischio d impresa) e non si tratti semplicemente di una mera prestazione di mano d opera. Ipotesi, quest ultima, non lontana dalla realtà, considerata la tipologia del lavoro svolto. Si suggerisce pertanto di effettuare gli opportuni accertamenti e di acquisire la documentazione accessoria allo scopo di effettuare in modo esaustivo le verifiche suddette. 2. Tatuaggi, piercing e trucchi semipermanenti. 310

13 La CRA della Lombardia ha già avuto modo di esprimersi in ordine alla non iscrivibilità all Albo delle Imprese Artigiane di chi eserciti l attività di tatuaggi, alla quale si ritiene del tutto assimilabile quella del piercing. Il parere condiviso dallo scrivente è stato espresso nella seduta del , su richiesta del Ministero dell Industria, Commercio e Artigianato. In tale occasione dopo aver escluso che l attività di tatuaggi abbia carattere medico sanitario (manca del tutto la finalità terapeutica) non si è neppure ritenuto che possa essere inquadrata nell attività di estetica, non ravvisandosi in essa gli scopi indicati dall art. 1 della L n. 1 (.. trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione o l attenuazione degli inestetismi presenti ). La CRA nel parere citato non ha neppure ritenuto che l attività di tatuaggi possa configurare un attività artigiana, non ricorrendo i presupposti della L. 443/85: è prevalente, infatti, il carattere artistico professionale che preclude la possibilità di considerarla come attività di impresa. Per le medesime ragioni che hanno motivato l esclusione dell attività di tatuaggi da quella di estetica, si ritiene che vi possa invece rientrare a pieno titolo quella di chi eserciti trucchi semipermanenti. Quest ultima attività infatti, oltre a rientrare nella definizione indicata dall art. 1 della citata L. 1/90, non implica trattamenti di tipo cruento, si esplica esclusivamente sulla superficie del corpo e non ha il carattere della permanenza. Si ritiene, pertanto, che, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 della L. 443/85, quest ultima attività possa essere considerata artigiana. 19/ oggetto: Richiesta pareri. Parere espresso con nota del Si dà riscontro alla nota n. 245 del per fornire i pareri richiesti sui seguenti argomenti. 1. Contratto di associazione in partecipazione e riconoscimento della qualifica professionale di parrucchiere per signora. Si è avuto modo di recente di esprimere un parere in ordine alla natura del contratto di associazione in partecipazione ai fini della posizione dell associato quale familiare collaboratore dell associante e della sua eventuale conseguente iscrizione nei ruoli IVS dell INPS (Cfr. nota dello scrivente n del diretta alla CRA della Toscana e, per conoscenza, a tutte le CPA della Lombardia). In tale sede si è avuto modo di precisare che è opinione unanime della Dottrina che l associato sia del tutto estraneo all impresa dell associante, che resta un impresa individuale: non vi è, dunque, come nella società, esercizio in comune dell attività economica, né l apporto ha natura di conferimento. La gestione dell impresa o dell affare spetta pertanto all associante (art. 2552, comma 1, Cod. Civ.) ed i terzi acquisiscono diritti ed assumono obbligazioni verso quest ultimo. 311

14 Alla luce di quanto richiamato, si ritiene di escludere che l associato che presti il proprio lavoro in modo assiduo e continuativo nei confronti di un imprenditore che esercita l attività di parrucchiere per signora mediante un contratto di associazione in partecipazione -, acquisisca il riconoscimento della qualifica professionale di cui alla L n. 161 come modificata dalla L n D altro canto l art. 2, comma 2, punto c), della succitata legislazione cita espressamente come qualificanti solo l avere esercitato come titolare un esercizio di parrucchiere iscritto all albo provinciale delle imprese artigiane, ovvero aver prestato la propria opera professionale qualificata presso un impresa di parrucchiere in qualità di dipendente o di collaboratore. Nessuna delle suddette circostanze ricorre nel caso di associazione in partecipazione. Quanto poi al fatto che nel caso sottopostoci l associato ha dimostrato di aver lavorato alle dipendenze di un impresa del settore, in qualità di operaio 3^ livello, dal al , è del tutto evidente che il periodo indicato non è sufficiente per il conseguimento della qualificazione professionale. La legge 1142/70, infatti, prevede che il periodo di attività lavorativa qualificata non sia inferiore a due anni (art. 2, comma 2, punto c). 2. Collaboratori familiari. In ordine al parere richiesto sull accertamento effettuato dall INPS nei confronti di un impresa esercente l attività di panificazione con relativa rivendita, dove sono stati trovati impegnati nel lavoro alcuni familiari dei soci contitolari per i quali l INPS ha richiesto l inquadramento come familiari collaboratori con la conseguente iscrizione nei ruoli contributivi IVS, si ritiene di esprimere talune riserve. Dalla documentazione inviataci, infatti, emerge che tali familiari hanno dichiarato e sottoscritto che la loro partecipazione è limitata a poche ore al giorno (solo due o quattro ore), non è soggetta a vincoli di subordinazione e non viene retribuita. La L n. 463 ( Estensione dell assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari ) all art. 2, comma 1, stabilisce espressamente che sono compresi nell obbligo assicurativo i familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell azienda Nel caso sottopostoci non sembrano ricorrere entrambi i requisiti della abitualità e della prevalenza : trattasi infatti di collaborazioni contenute in poche ore al giorno, che, se possono forse rispondere al requisito della abitualità (le collaborazioni in esame pare si verifichino tutti i giorni lavorativi), non hanno sicuramente il carattere della prevalenza. Il concetto di attività prevalente vale in presenza di attività promiscue e non in assoluto, come nei casi in esame dove trattasi di familiari pensionati. Comunque, ai fini della determinazione dell attività prevalente occorre valutare l impegno lavorativo e professionale: cioè il tempo che viene personalmente dedicato a ciascuna delle attività contemporaneamente esercitate. Si ritiene comunque opportuno suggerire uno specifico accertamento anche da parte della CPA competente, allo scopo di acquisire prove e fatti concreti da contrapporre a quelli accertati dall INPS. 312

15 20/ oggetto: Legislazione regionale in materia di artigianato dopo la modifica dell art. 117 della Costituzione. Parere espresso con nota del Si dà riscontro alla nota di codesta Commissione Regionale n. 98 di prot. del per precisare anzitutto che la Regione Lombardia ha di recente approvato un provvedimento in corso di pubblicazione riguardante la nomina e la composizione delle Commissioni Provinciali e Regionale per l Artigianato. Per il resto è tuttora in vigore, per quanto riguarda la materia istituzionale, la Legge Regionale 16 dicembre 1989 n. 73. Per quanto attiene le problematiche di fondo sollevate in ordine ad eventuali possibili modifiche della legislazione in materia di artigianato conseguenti alla nuova formulazione dell art. 117 della Costituzione dopo aver acquisito il parere tecnico giuridico del prof. Vincenzo Allegri, Preside della Facoltà di Giurisprudenza all Università di Brescia ed esperto della CRA della Lombardia ritengo di precisare quanto segue. In via preliminare si osserva che talune materie riguardanti la disciplina dell artigianato sono da ritenersi, anche dopo la riforma costituzionale, ancora di esclusiva competenza della legislazione nazionale, essendo riconducibili all elencazione di cui al comma 2 del nuovo art. 117, ed essenzialmente: - in quanto riguardante l ordinamento civile, la definizione civilistica dell impresa artigiana (attualmente contenuta negli artt. 2 4 e, in parte, 6 della legge nazionale n. 443 del 1985), che si pone come complemento dell art cod. civ., comprensivo dell artigiano nella più ampia categoria del piccolo imprenditore, nonché dell art bis, n. 5, cod. civ. relativo al privilegio artigiano nel riparto dell attivo fallimentare; - sempre in quanto attinente l ordinamento civile, la disciplina della pubblicità legale, rilevante ai fini civilistici per la tutela dei terzi, con la relativa iscrizione nell albo delle imprese artigiane (art. 5, legge n. 443 del 1985) e la conseguente annotazione nella Sezione speciale istituita presso il Registro delle imprese (art. 8 della legge n. 580 del 1993 e successivi decreti di attuazione); - in quanto attinente la giurisdizione (amministrativa e, in parte, anche ordinaria), la materia dei ricorsi di cui all art. 7 della legge n. 443 del 1985: ciò richiede in tutta evidenza, dunque, che siano mantenute le regole procedurali dal cit. art. 7; ma anche che sia mantenuta l esistenza delle Commissioni Provinciali e Regionale per l Artigianato, salva però la facoltà per la legislazione regionale di incidere sull organizzazione interna di esse, ovvero di prevedere l attribuzione di competenze ulteriori, aggiuntive rispetto a quelle inerenti la gestione degli albi ed il contenzioso relativo. Ogni altra materia inerente l artigianato è invece da ritenersi compresa nel comma 4 del nuovo art. 117 Cost., quindi non più oggetto di competenza concorrente, bensì di competenza esclusiva. Quanto sopra comporta dunque le seguenti conseguenze: - non si ritiene opportuno, per evidenti esigenze di certezza del diritto, dare, ai fini della legislazione di sostegno, una qualificazione dell impresa artigiana diversa da quella civilistica (questo naturalmente non significa che le politiche regionali non possano, a determinati fini, prevedere misure congiunte per imprese artigiane ed altre piccole imprese: ma nella massima trasparenza, mai estendendo la qualifica artigiana ad imprese che tali non sono o, viceversa, escludendola per imprese che artigiane sono); 313

16 - per lo stesso motivo si è ritenuto di non intervenire nel settore dell artigianato artistico tradizionale e nel settore dei barbieri, parrucchieri, acconciatori (settori entrambi disciplinati da normative nazionali), non escludendosi tuttavia, naturalmente, interventi legislativi di sostegno (credito, soprattutto formazione, ecc.); - sempre per i motivi sopra richiamati, non è possibile una dismissione degli albi artigiani e delle Commissioni Provinciali e Regionale: ma la normativa regionale lombarda come si è già avuto modo di precisare - è proprio di recente intervenuta (con legge definitivamente approvata da pochi giorni ed in corso di pubblicazione) a disciplinare la composizione ed il funzionamento delle commissioni stesse. Dato l interesse generale dell argomento trattato, la presente viene inviata, per conoscenza, alle CRA delle altre regioni, alle CPA della Lombardia, nonché alla Direzione Generale Artigianato della Regione Lombardia. 21/ oggetto: Parere in merito all attività di terapista schiatsu. Parere espresso con nota del Si da riscontro alla nota della Segreteria di codesta Commissione Provinciale n. 717 del per fornire il parere richiesto in ordine all iscrivibilità all Albo delle Imprese Artigiane di un soggetto che, in possesso di un diploma di qualifica di terapista schiatsu, intende esercitare l attività di servizi dei centri per il benessere fisico (con esclusione dell attività di estetista). Sull argomento lo scrivente ha già avuto modo di esprimere il proprio parere negativo con le seguenti motivazioni: - l attività in esame non rientra fra le attività tradizionalmente disciplinate dalla L. 443/85, consistenti nella produzione di beni o nella prestazione di servizi, avendo semmai caratteristiche che la fanno assimilare alle attività aventi carattere terapeutico; - per tale ragione essa non è neppure inquadrabile ma, nel caso in esame, è lo stesso soggetto richiedente che lo esclude espressamente fra le attività previste dalla Legge n. 1 ( Disciplina dell attività di estetista ). 22/ oggetto: Decreto n. 329 del Parere espresso con nota del Si fa riferimento alla nota n del qui pervenuta solo in data per precisare che la decisione di accogliere il ricorso inoltrato dalla Ditta XY, di cui al Decreto indicato all oggetto, è maturata, dopo lunga ed attenta riflessione, sulla base delle motivazioni ampiamente illustrate nello stesso decreto ed alla luce della documentazione acquisita agli atti, della quale è possibile prendere visione presso la Segreteria della scrivente Commissione. Ad ogni buon conto si rammenta che le decisioni della Commissione Regionale per l Artigianato possono essere impugnate dai soggetti indicati dall art. 7, 4 comma, L. 443/85 e da eventuali terzi interessati davanti al Tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero. 314

17 23/ oggetto: Decreto n. 331 del Parere espresso con nota del Si dà riscontro alla nota n del qui pervenuta solo in data per precisare che le ragioni che hanno determinato l accoglimento del ricorso della ditta XY, di cui al Decreto indicato all oggetto, trovano ampia, dettagliata ed esaustiva illustrazione nel contesto del Decreto medesimo. Fra queste, è stata determinante la constatazione che l impresa ricorrente sia stata cancellata dall Albo delle Imprese Artigiane senza che siano intervenuti elementi nuovi nello stato di fatto e di diritto della stessa tali da giustificare la modificazione del giudizio positivo espresso dalla medesima Commissione in sede di prima iscrizione all Albo. Ciò trova conferma nel fatto che la CPA abbia disposto la cancellazione ex nunc e non l annullamento della propria originaria delibera di iscrizione. Per quanto riguarda la documentazione aggiuntiva prodotta dal ricorrente, non v è dubbio che essa possa essere presa in visione presso la Segreteria della Commissione Regionale, la quale su richiesta della CPA competente per territorio può rilasciarne copia. Si aggiunge che, qualora la decisione della CRA non sia condivisa, come è previsto dall art. 7, ultimo comma, della L.443/85, i soggetti di cui al 4 comma ed eventuali terzi interessati possono impugnarla davanti al Tribunale competente per territorio. 24/ oggetto: Attività di autoriparazione (L. 122/92). Parere espresso con nota del Si da riscontro alla nota n del per fornire il parere richiesto in ordine all attività indicata all oggetto. Nel merito si conferma quanto già in precedenza espresso: l esercizio dell attività di autoriparazione così come definita dalla L n. 122 non può prescindere dalla disponibilità di spazi e di locali idonei all esercizio dell attività (art. 3, comma 1, punto a) e dalla dotazione della attrezzature e delle strumentazioni occorrenti (art. 3, comma 1, punto b). Non è pertanto consentito l esercizio dell attività in esame in forma ambulante o presso il domicilio dei committenti, fatte salve le pochissime eccezioni indicate nelle circolari ministeriali interpretative della legge (come ad es. carrozziere battitore ecc.). Né è sufficiente come nel caso prospettato dimostrare la disponibilità dei beni strumentali con le fatture d acquisto. Va altresì considerato il fatto che la L. 122/92 non prevede qualifiche parziali come avviene per altre leggi di settore -. Pertanto l attività di installazione di vetri su automezzi non può che rientrare nella più vasta definizione dell autoriparazione, a sua volta distinta nelle quattro specializzazioni indicate al 3 comma dell art / oggetto: Legge n Validità titoli di studio per l esercizio delle attività di autoriparazione 315

18 Parere espresso con nota del Si fa seguito alla precedente nota n del relativa al parere richiesto da codesta CPA con propria nota n. 221 del per trasmettere in allegato il parere pervenutoci in materia dal competente Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (con nota della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Ufficio VIII n del ). Dichiarando la disponibilità dello scrivente per ulteriori eventuali delucidazioni, si porgono distinti saluti. 26/ oggetto: Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Parere espresso con nota del Sono recentemente pervenute allo scrivente richieste di parere in ordine all incidenza del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sempre più diffuso anche nell ambito dell artigianato con riferimento alle disposizioni legislative vigenti. I due aspetti che possono avere rilevanza sui quali lo scrivente ha già avuto modo di esprimersi con propri pareri alla CPA di (nota n del ) e alla CPA di (nota n. 596 del ) si riferiscono ai seguenti argomenti. 1. Supero limiti dimensionali. A giudizio dello scrivente, qualora un impresa artigiana si trovi a superare i limiti dimensionali di cui all art. 4 della L. 443/85 esclusivamente a seguito di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati, non si dovrebbe dar luogo alla cancellazione dall Albo. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa infatti, oltre a non essere indicato fra le fattispecie espressamente previste dall art. 4 per il calcolo dei limiti dimensionali di cui al 1 comma, rappresenta una forma di lavoro a utonomo resa da un soggetto terzo rispetto all impresa non riconducibile ad alcuna delle fattispecie di lavoro subordinato e di collaborazione previste dalla legge in esame. Si ritiene inoltre del tutto ininfluente, ai fini dell iscrizione all Albo delle Imprese Artigiane dell impresa committente, il fatto che le più recenti disposizioni in materia abbiano assimilato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a quello di lavoro dipendente. Ciò infatti ha efficacia ai soli fini fiscali e contributivi. 2. L. 46/90: integrazione periodo di lavoro dipendente con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Si ritiene che un soggetto che intenda conseguire la qualificazione professionale per l esercizio di una delle attività previste dalla L. 46/90 (impiantistica), non potendo contare su un sufficiente periodo lavorativo alle dirette dipendenze di un impresa del settore, non abbia la possibilità di integrare il periodo mancante con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Ciò viene precisato dal Ministero Industria, Commercio e Artigianato, nella circolare n. 3439/C del , che, al Cap. 5, punto a), espressamente esclude la collaborazione coordinata e continuativa di cui all art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 quale 316

19 modalità idonea per l assolvimento del principio della cosiddetta immedesimazione come precisato nella precedente circolare dello stesso Ministero n. 3342/C del Quanto sopra vale ovviamente anche per le altre attività ad accesso controllato (parrucchieri, estetisti, autoriparatori ecc.) 27/ oggetto: L. 25 gennaio 1994 n. 82. Contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa. Parere espresso con nota del Come giustamente rilevato da codesta Commissione con propria nota n del , l art. 2, 1 comma, della legge indicata all oggetto considera ostativo per il soggetto che intenda iscriversi alla Camera di Commercio o all Albo delle imprese artigiane l aver subito contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non conciliabili in via amministrativa. Alla luce della norma suddetta e delle disposizioni vigenti in materia penale, il caso segnalato da codesta Commissione rientra purtroppo fra quelli ipotizzati dal legislatore, trattandosi di un reato concernente la materia indicata (lavoro, previdenza, assicurazione infortuni) sanzionata con la reclusione e L di multa a nulla rilevando, per quanto interessa in questa sede, l avvenuta sostituzione della reclusione con la multa di L Pertanto la risposta al parere richiesto non può che essere negativa. 28/ oggetto: Richiesta pareri. Parere espresso con nota del Si da riscontro alla nota n. 684 del qui pervenuta in data per fornire i pareri richiesti. Qualificazione Professionale di Estetista. L art. 3, comma 1, lettera a), della L n. 1 ( Disciplina dell attività di estetista ) prevede espressamente che la qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l espletamento dell obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto da un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni (con un minimo di 900 ore annue). Tale periodo - aggiunge la disposizione citata dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un impresa di estetista. Alla luce di quanto disposto dalla legge, nel caso in esame l interessata avrebbe i requisiti di base (corso biennale di qualificazione e periodo di inserimento in un impresa del settore) per essere ammessa all esame teorico pratico espressamente indicato al 1 comma dell art. 3, che può essere effettuato pre sso un centro di formazione professionale (corso estetista) riconosciuto dalla Regione. Associazione in partecipazione: acquisizione requisiti tecnico professionali di cui alla L. 122/92 per l esercizio dell attività di carrozzeria. 317

20 Si ritiene possibile che il titolare di un impresa artigiana, che intende svolgere l attività di carrozzeria, possa acquisire i requisiti tecnico-professionali richiesti dalla L. 122/92 mediante la stipula di un contratto di associazione in partecipazione con un soggetto (l associato) già qualificato in quanto in possesso dei succitati requisiti tecnico professionali. L associato, pertanto, può nel caso prospettato qualificare l associante, a condizione tuttavia che entrambi abbiano effettivamente esercitato attività lavorativa nell impresa. Una verifica di ciò potrebbe essere effettuata sulla posizione assicurativa presso l INAIL. Tale qualificazione però si acquisisce in un periodo minimo di tre anni: durata che non risulta essersi perfezionata nel caso in esame. Tale indicazione viene formulata alla luce di quanto disposto dal Ministero dell Industria, Commercio e Artigianato con Circolare della Direzione Generale Div. VIII - n. 3439/C del , riguardante la L n. 46 ( Norme sulla sicurezza degli impianti ), ma estensibile a giudizio dello scrivente anche alla L. 122/92 ed alle altre disposizioni legislative inerenti le attività ad accesso controllato. Al punto 2/C della circolare suddetta viene esplicitamente trattato l argomento in esame e viene fornita la soluzione prospettata. Diversa appare, invece, l ipotesi che sia un dipendente (in possesso dei requisiti tecnico professionali) a qualificare l imprenditore titolare. Sull argomento lo scrivente ha già avuto modo di esprimere parere negativo, in quanto ciò contrasta con il principio di carattere generale secondo il quale il datore di lavoro si trova comunque in una posizione di sovraordinazione e non di subordinazione nei confronti del dipendente. Tanto più nell impresa artigiana per la quale è espressamente previsto che il personale dipendente sia diretto personalmente dall imprenditore artigiano (art. 4 L. 443/85). 29/ oggetto: Quesiti sulla revisione del Regolamento Comunale Parrucchieri. Parere espresso con nota del In ordine ai quesiti posti dal Comune di Leno ritengo possa risultare utile trasmettere in allegato un Regolamento Comunale che a mio giudizio risponde pienamente agli indirizzi adottati negli ultimi anni in materia dalla Commissione Regionale Artigianato. 30/ oggetto: Attività di autoriparazione in forma ambulante. Parere espresso con nota del Si dà riscontro alla nota n del , con la quale si richiede un parere in merito alla possibilità che vengano iscritte all Albo delle imprese artigiane le imprese che svolgono attività di autoriparazione in forma ambulante, in quanto i titolari, pur in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alla L n. 122, non hanno la disponibilità di spazi e di locali idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l esercizio dell attività. Ciò sulla base dell avvenuta abrogazione dell art. 3 della succitata L. 122/92 attuata con l art.15 del DPR n

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto

Dettagli

1. Premessa e definizioni

1. Premessa e definizioni Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

RISOLUZIONE 353/E QUESITO. Le questioni rappresentate dall interpellante sono così riassumibili:

RISOLUZIONE 353/E QUESITO. Le questioni rappresentate dall interpellante sono così riassumibili: RISOLUZIONE 353/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 dicembre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta di bollo art. 1, comma 1-bis.1 della tariffa.

Dettagli

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013 Avv. Maurizio Iorio Aggiornamento al novembre 2013 Domanda : Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia Avendo letto un Suo

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

Come cambia l antiriciclaggio

Come cambia l antiriciclaggio Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo

Dettagli

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali.

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali. RISOLUZIONE N.164/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 28 dicembre 2004 Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata

Dettagli

Disciplina Attività di Estetista

Disciplina Attività di Estetista Disciplina Attività di Estetista La legge 04/01/1990 n. 1 Disciplina dell attività di estetista ha ridefinito le condizioni, i presupposti istituzionali ed i requisiti professionali indispensabili per

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 Modifica della deliberazione 18 luglio 2008, n. 1820 (Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati

Dettagli

GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI

GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI Qual è l ambito di applicazione della nuova normativa previdenziale? A decorrere dal 1 gennaio 2012 sono iscritti alla Gestione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

Deliberazione n. 24/pareri/2008

Deliberazione n. 24/pareri/2008 Deliberazione n. 24/pareri/2008 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Giorgio Cancellieri dott.

Dettagli

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO PER LA EMISSIONE DEI PARERI SULLE PARCELLE PROFESSIONALI ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO PER LA EMISSIONE DEI PARERI

Dettagli

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva?

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva? FAQ PARTITE IVA Cos è la Partita Iva? La Partita Iva è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi, ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell art. 2222

Dettagli

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE ZANOBINI ALBERTO

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE ZANOBINI ALBERTO REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE Il Dirigente Responsabile: ZANOBINI ALBERTO Decreto non soggetto a controllo ai

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

SEZIONE PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L INSEGNAMENTO SECONDARIO DELL UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ART. 1

SEZIONE PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L INSEGNAMENTO SECONDARIO DELL UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ART. 1 SEZIONE PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L INSEGNAMENTO SECONDARIO DELL UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ART. 1 Per conseguire le finalità di cui all art. 4, secondo comma, della legge 19 novembre

Dettagli

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 273/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE -art. 27 CCRL 1 agosto 2002 -

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE -art. 27 CCRL 1 agosto 2002 - COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO Provincia di Udine REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE -art. 27 CCRL 1 agosto 2002 - APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.95 DEL 29.06.2006

Dettagli

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003 RISOLUZIONE N. 65/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 17 marzo 2003 OGGETTO: IVA. Rette scolastiche delle scuole di lingua straniera gestite da soggetti comunitari ed extra-comunitari. Art.

Dettagli

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro Circolare Informativa n 30/2013 Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 5 INDICE Premessa pag.3 1) Collocamento disabili e disciplina

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

Direzione Centrale Normativa

Direzione Centrale Normativa RISOLUZIONE N. 75/E Roma, 26 luglio 2010 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Esenzione dall imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - 22/10/2013 - N 741

LA GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - 22/10/2013 - N 741 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - 22/10/2013 - N 741 Riconoscimento dell equivalenza ai diplomi universitari dell area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell articolo 4,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire

Dettagli

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno)

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno) 1 Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno) Passiamo alla trattazione della: ITR/1037/QT, in data 19 novembre 2010, a firma dei Consiglieri Spreafico, Pizzul,

Dettagli

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 OGGETTO: D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

CITTA DI FINALE LIGURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO

CITTA DI FINALE LIGURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO R E P U B B L I C A I T A L I A N A CITTA DI FINALE LIGURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO Servizio Sportello Unico Attività Produttive REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Entrate Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Entrate Roma, 18/05/2010 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

Codice di Corporate Governance

Codice di Corporate Governance Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 3 maggio 200 Indice 1 Introduzione 2 Organizzazione della Società 2.1 Assemblea dei Soci 2.2 Consiglio di Amministrazione 2.3 Presidente

Dettagli

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità)

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT REGOLAMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (approvato nel Consiglio di Dipartimento del 19 febbraio 2014) Articolo 1 (Definizione

Dettagli

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione n. 114/E Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Comunicazione in materia di informazione da fornire al pubblico in relazione alle indennità e benefici riconosciuti ad

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

Forma giuridica dell impresa

Forma giuridica dell impresa Forma giuridica dell impresa Quando una impresa si costituisce deve affrontare il problema di quale forma giuridica scegliere: Impresa individuale Società di persone (S.s., S.n.c., S.a.s.) Società di capitali

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE

I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

Dettagli

Oggetto: parere legale in merito alla competenza professionale degli. E stato chiesto di conoscere il mio parere in merito alla competenza

Oggetto: parere legale in merito alla competenza professionale degli. E stato chiesto di conoscere il mio parere in merito alla competenza Oggetto: parere legale in merito alla competenza professionale degli Architetti a rilasciare una certificazione energetica. E stato chiesto di conoscere il mio parere in merito alla competenza professionale

Dettagli

Deliberazione N.: 259 del: 24/03/2015. Oggetto : ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO.

Deliberazione N.: 259 del: 24/03/2015. Oggetto : ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO. Deliberazione N.: 259 del: 24/03/2015 Oggetto : ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO. Pubblicazione all Albo on line per giorni quindici consecutivi dal: 24/03/2015

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como

C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE N. 65 del 27-03-2012 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE MODELLO 770 - TRIENNIO FISCALE

Dettagli

CORSO LA GESTIONE DELL IMPRESA FARMACIA OGGI. Docenti: Dott. Carlo Sardara

CORSO LA GESTIONE DELL IMPRESA FARMACIA OGGI. Docenti: Dott. Carlo Sardara CORSO LA GESTIONE DELL IMPRESA FARMACIA OGGI Docenti: Dott. Carlo Sardara LA GESTIONE DELL IMPRESA FARMACIA OGGI Quadro normativo La natura giuridica dell impresa farmacia Decreto Liberalizzazioni 24 Gennaio

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 222 DEL 29/11/2011 Articolo 1 Finalità ed ambito applicativo 1. Il presente

Dettagli

Nuova disciplina dell attività di Restauro. Sintesi

Nuova disciplina dell attività di Restauro. Sintesi Nuova disciplina dell attività di Restauro Sintesi Definizione dei profili professionali Il D.M. n. 86 del 26 maggio 2009 definisce così i profili professionali degli operatori che eseguono interventi

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie; Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA sulla Circolare contenente disposizioni inerenti la prosecuzione dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti privi di un

Dettagli

RISOLUZIONE N. 52 /E

RISOLUZIONE N. 52 /E RISOLUZIONE N. 52 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 maggio 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica Disciplina IVA delle prestazioni, rese alle imprese assicuratrici, di gestione degli attivi a copertura

Dettagli

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE ZANOBINI ALBERTO

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE ZANOBINI ALBERTO REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE Il Dirigente Responsabile: ZANOBINI ALBERTO Decreto non soggetto a controllo ai

Dettagli

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA. Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA. Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni Circolare n.4/2005 8 novembre 2005 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri - Gabinetto

Dettagli

NOTA. Interpretazione delle principali questioni connesse all emanazione del Decreto del Ministero del Tesoro, 30 giugno 1997, n. 322.

NOTA. Interpretazione delle principali questioni connesse all emanazione del Decreto del Ministero del Tesoro, 30 giugno 1997, n. 322. NOTA Interpretazione delle principali questioni connesse all emanazione del Decreto del Ministero del Tesoro, 30 giugno 1997, n. 322. Con nostra circolare Serie Tecnica n. 146 del 22 dicembre 1997 è stato

Dettagli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROTE ZIONE CIVILE 28 agosto 2014, n. 85

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROTE ZIONE CIVILE 28 agosto 2014, n. 85 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 126 dell 11 09 2014 32725 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROTE ZIONE CIVILE 28 agosto 2014, n. 85 Nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni nell Elenco

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

ALLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE Ufficio per le Camere di commercio 38100 - TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE Ufficio per le Camere di commercio 38100 - TRENTO CIRCOLARE N. : 3589/C ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA LORO SEDI ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D AOSTA - Assessorato dell industria, dell artigianato e dell energia 11100

Dettagli

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici Ing. Marco CONTI SEMINARIO FORMATIVO Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici Il riconoscimento della formazione pregressa per lavoratori e datori di lavoro RICONOSCIMENTO

Dettagli

COMUNE DI SAN BONIFACIO Provincia di Verona

COMUNE DI SAN BONIFACIO Provincia di Verona DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 30/11/2009 OGGETTO: Convenzione con la per la gestione del servizio di trasporto degli alunni disabili frequentanti gli istituti scolastici superiori e i

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo

Comune di San Martino Buon Albergo Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona - C.A.P. 37036 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI Approvato dalla Giunta Comunale il 31.07.2012 INDICE PREMESSA A) LA VALUTAZIONE

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

Corte D Appello di Milano, Sez. Lavoro, sentenza n. 1410 pubblicata il 6 maggio 2014

Corte D Appello di Milano, Sez. Lavoro, sentenza n. 1410 pubblicata il 6 maggio 2014 PREVIDENZA SOCIALE Contributi previdenziali per soci amministratori di s.r.l.: l obbligo di doppia iscrizione non è automatico. a cura di Massimo Compagnino Il presupposto per l iscrizione nella gestione

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale Prot. MIURAOODRLO R.U. 22232 Milano, 9 dicembre 2009 Ai Signori Dirigenti degli UU.SS.PP. della Lombardia Ai Signori Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Lombardia

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 54 25.02.2016 Nuovo regime forfettario 2016: agevolazioni start up Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi I contribuenti

Dettagli

I contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione

I contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione I contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione IL SUPERAMENTO DEI CO.CO.PRO. E IL RITORNO DEI CO.CO.CO. D. Lgs. n. 81/2015 Due norme

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PEGASO 03 S.r.l. Sede legale ed operativa: Via Cagliero 3/I-3/L 100 41 CARIGNANO (TO) Tel 011-969.87.11 Fax 011-969.07.97 Capitale Sociale Eu ro 100.000,00 i.v. Registro delle Imp rese n. 08872320018 Tribunale

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 48 del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 314/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 314/E QUESITO RISOLUZIONE N. 314/E Roma, 05 novembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: IVA. - Svolgimento in forma associata di funzioni e servizi da parte di enti locali. - Decreto del Presidente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa

RISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa RISOLUZIONE N. 87/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 agosto 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Fatturazione delle prestazioni sanitarie effettuate nell ambito di strutture

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI PRESSO LA X COMMISSIONE INDUSTRIA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA SUL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE (SOLVENCY

Dettagli