Studio Dottori Commercialisti Viale Gozzadini 9/ Bologna

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1 Dott. Sergio Massa Bologna, 7 gennaio 2014 Dott. Elena Melandri Dott. Paola Belelli Dott. Pierpaolo Arzarello A TUTTI I CLIENTI LORO INDIRIZZI LA LEGGE C.D. DI STABILITA (O LEGGE FINANZIARIA) 2014 Come invalso ormai da anni, le vacanze natalizie sono sempre una fonte di novita in ambito tributario. Da pochi giorni e stata approvata la Legge di stabilita, che riteniamo stabilizzi le entrate erariali e poco altro. Le sorprese in realta sono ben poche: si parla di diminuire la tassazione, arrivata ormai a livelli esagerati, e si citano cifre che parrebbero dar ragione a chi asserisce che nel 2013 c e stato un calo delle tasse. Ma chi se n e accorto? Secondo noi c e stato invece un aumento, considerando tutti i fattori di tassazione, e quindi anche le imposte locali, dove i Comuni e le Regioni hanno fatto man bassa in tema di Imu, Addizionali, Tassa rifiuti, e tasse varie. L economia non riesce a risollevarsi e assistiamo continuamente a chiusure di aziende. Il Fisco ci ha reso la vita piu complicata che mai e anche nel 2014 ha ideato, come oltre si vedra, altri strumenti per rendere piu difficile il nostro lavoro. Quasi come se le varie vicende grottesche accadute nel 2013 dal redditometro allo spesometro, dall Imu agli acconti, per citarne soltanto alcune non avessero insegnato nulla. E ancor oggi non sappiamo se il 24 gennaio 2014 dovremo pagare un Imu sull abitazione principale e quanto; nel frattempo l Imu, che pareva defunta, e stata resuscitata. In questo frenetico pullulare di norme proposte, riviste, abolite, ripristinate non è facile essere ottimisti, ma noi ci vogliamo provare, confidando che il 2014 sia un anno migliore rispetto a quello che lo ha preceduto: in fondo non ci vuole molto Intanto, augurandovi un buon proseguimento d anno, vediamo di riepilogarvi i principali provvedimenti emanati qualche giorno fa. IMU TASI TARI - IUC ecc. ecc. La legge di stabilita appena approvata ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale). La nuova tassazione comunale sarà organizzata sui seguenti 3 tributi: IMU (eccola di nuovo), ossia la tassazione sul possesso degli immobili che viene pagata dai possessori degli immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli). Sono escluse le abitazioni principali, a eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l aliquota ridotta e la detrazione di 200. Sono, inoltre, escluse anche le pertinenze delle abitazioni principali e i fabbricati assimilati; TASI, ossia l imposta sui servizi indivisibili che viene pagata per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Questo prelievo, calcolato sulla medesima base imponibile IMU, ha un aliquota standard dell 1 per mille, sulla quale il Comune ha liberta di manovra (anche in riduzione, ma molto più spesso sarà in aumento). Nel caso di utilizzatore diverso dal possessore (come a esempio nel caso di locazione o comodato), l occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell ammontare complessivo della TASI, mentre la differenza viene corrisposta dal titolare del diritto reale sull immobile stesso; TARI (ex TARES), il tributo finalizzato alla copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti urbani. Pag. 1

2 Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali ex art c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Inoltre, non sono assoggettate alla tassa le superfici in cui si formano, in via continuativa o prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. A nostro modesto avviso cambia davvero poco rispetto al 2013 in quanto la somma di IMU e TASI e sempre prevista al massimo nella percentuale del 10,6 x mille, cioe quanto si pagava prima come IMU. IMU: imposta a regime - deducibilità al 30% per le imprese Dal 2014 l IMU a regime: non si applicherà all abitazione principale e alle relative pertinenze; rimarrà applicabile sugli immobili cd. di lusso adibiti ad abitazione principale, con il regime agevolato attualmente previsto per l abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione); è stato abbassata da 110 a 75 la misura del moltiplicatore applicabile, per la determinazione della base imponibile IMU, ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; sono esentati dall IMU, a decorrere dall anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale. Inoltre: l IMU dovuta sugli immobili strumentali viene resa deducibile dalle imposte sui redditi ma non dall Irap - nella misura del 30% per il 2013; successivamente, la quota deducibile a regime sarà del 20%; a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 il reddito catastale degli immobili ad uso abitativo non locati, assoggettati all IMU, sara assoggettato a IRPEF nella misura del 50%. In merito alla deducibilita del 30% dell IMU pagata per gli immobili strumentali occorre seguire il principio di cassa e non quello di competenza, in quanto le imposte diverse da quelle sui redditi sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento (art. 99 c. 1 Tuir). Percio eventuali ritardi nei pagamenti obbligheranno alla registrazione per competenza del costo nel bilancio civilistico e a una variazione in aumento in Unico, con conseguente registrazione delle imposte anticipate. Delibere per i compensi agli amministratori di Società Secondo la sentenza della Cassazione n i compensi corrisposti agli Amministratori di società di capitali non sono deducibili in mancanza di una specifica delibera assembleare. La deducibilità è infatti ammessa soltanto se il pagamento a loro favore è prestabilito dallo statuto o deliberato preventivamente dai soci in assemblea. Compensi agli amministratori pagati entro il 12 gennaio 2014: deducibili nel 2013 E noto che i compensi spettanti agli Amministratori seguono fiscalmente il principio di cassa, pertanto non possono dedursi se non vengono pagati nell esercizio. Ricordiamo che, in base al principio di cassa allargato, gli emolumenti regolarmente deliberati relativi al 2013 corrisposti dalle societa ai loro amministratori entro il 12 gennaio 2014, sono ancora fiscalmente deducibili dalla societa nell esercizio In tal caso gli amministratori dovranno dichiarare tali compensi nell anno 2013, pur avendoli incassati nel Fatturazione solo elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione Vi anticipiamo che lo Stato obblighera i suoi fornitori a trasmettere le fatture solo in formato elettronico, anziche cartaceo. Gia a decorrere dallo scorso 6 dicembre le pubbliche amministrazioni che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con i propri fornitori, decidono di aderire al Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall Agenzia delle Entrate, possono iniziare a ricevere le fatture in formato elettronico. L Agenzia delle Entrate ha dato infatti avvio alla prima tappa della fase sperimentale per l utilizzo della fattura elettronica nei confronti della pubblica amministrazione, che entrerà a regime diventando obbligatoria a decorrere dal prossimo 6 giugno Pag. 2

3 In cosa consiste la fattura elettronica? La fattura elettronica consiste in un documento informatico in formato XML, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale. Dopo aver predisposto la fattura con tutte le informazioni dettagliatamente indicate nell allegato A al D.M. 55/2013, la stessa va inoltrata al Sistema di Interscambio (l infrastruttura gestita dall Agenzia delle Entrate che permette la trasmissione delle fatture elettroniche), il quale assegna un identificativo ed effettua una serie di controlli sul documento. In caso di esito positivo la fattura viene inviata alla pubblica amministrazione destinataria; la fattura elettronica si considera inviata elettronicamente e ricevuta dalle pubbliche amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio. Nel caso in cui l esito sia negativo il SDI invia al soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna e, naturalmente, addio al pagamento! Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni delle imprese soggette ad Ires Le società di capitali avranno la possibilità di effettuare nei bilanci 2013 la rivalutazione dei beni d impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Per l affrancamento, anche parziale, del saldo attivo di rivalutazione è invece prevista un imposta sostitutiva del 10%, che va versata in 3 rate annuali senza interessi. La rivalutazione inoltre deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria. La valenza fiscale della rivalutazione tuttavia opera a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (ad es. per gli ammortamenti), mentre la loro eventuale cessione deve avvenire a decorrere dal quarto esercizio successivo, pena il non riconoscimento della rivalutazione effettuata. Pertanto, nel caso in cui i beni rivalutati, prima dell inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata, siano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa ovvero al consumo personale o familiare dell imprenditore, ai fini della determinazione di plusvalenze (o minusvalenze) si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Rivalutazione di quote e terreni per i soggetti Irpef Si riaprono di nuovo i termini per la rivalutazione di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate. La nuova data di riferimento del possesso è il 1 gennaio 2014; il termine di versamento dell imposta sostitutiva è fissato al 30 giugno 2014 (salvo opzione per il pagamento in 3 rate annuali); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno Ulteriore limitazione all utilizzo in compensazione di crediti verso l Erario IMPORTANTE: Viene stabilito che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi (Irpef, Ires) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all Irap, per importi superiori a euro annui, hanno l obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In sostanza e la medesima procedura oggi prevista per la compensazione dei crediti Iva. Questa disposizione varra gia per i crediti 2013 da compensare nel Riteniamo controproducente questa norma, in quanto per gli acconti Irpef, Ires, Irap sara probabilmente piu conveniente pagare in ritardo, usufruendo del ravvedimento operoso, piuttosto che pagare normalmente e poi sudare sette camicie per poter compensare il credito. Leasing: riduzione durata minima dei contratti stipulati dall Per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2014 il periodo minimo per la deduzione fiscale dei canoni scende, per i beni mobili, alla metà del periodo di ammortamento mentre per gli immobili si attesta su di un minimo di 12 anni. Resta invece ferma la norma inerente le auto a deducibilita fiscale limitata, che prevede per i leasing una durata minima di 4 anni. Resta ferma la deducibilita dei canoni anche nel caso in cui la durata sia inferiore a quella minima, purche la si riporti fiscalmente a quella minima. Pag. 3

4 Perdite su crediti: ulteriori ipotesi di deducibilita fiscale Come noto la perdita su crediti, in generale, si puo fiscalmente dedurre se supportata da elementi certi e precisi; era stato stabilito che gli elementi certi e precisi sussistono, in ogni caso, quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta a un importo non superiore a euro (5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione). Ora con la Legge di Stabilita è stata prevista anche la deducibilità delle perdite a seguito di accordo di ristrutturazione dei debiti, non solo quindi nel caso di procedure concorsuali, così come è stata estesa la deducibilità ai crediti ormai prescritti. È stata altresì prevista la deducibilità delle perdite su crediti qualora il credito stesso sia stato cancellato dal bilancio nel rispetto dei principi contabili nazionali. Rimane ovviamente sempre fermo il potere in capo all Amministrazione Finanziaria di disconoscere la deducibilità delle perdite qualora vi sia stata un errata applicazione dei principi contabili. Di fatto si allargano i casi di deducibilita, basti pensare ai casi di cessione pro soluto del credito, alla rinuncia all incasso o alla transazione: tutte situazioni, queste, alle quali il principio contabile OIC 15 connette la rilevazione di una perdita su crediti, che ora diventa fiscalmente deducibile. In questi casi, pertanto, sarà possibile procedere con la rilevazione della perdita su crediti, senza la necessità di dimostrare gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma e sui quali l Agenzia delle Entrate aveva da sempre mostrato un atteggiamento estremamente restrittivo. In alternativa, è necessario dimostrare la perdita di qualsiasi diritto giuridico, patrimoniale ed economico sul credito, come ad esempio nel caso di decesso del debitore in assenza di eredi o qualora gli eredi abbiano rinunciato all eredità. Agenti e ritenuta ridotta Ricordiamo che l agente, per usufruire della ritenuta d acconto ridotta, commisurata al 20% delle provvigioni, deve inviare ogni anno una raccomandata al preponente entro il 31 dicembre dell anno precedente. Tabella ACI 2014 È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del il Comunicato dell Agenzia delle Entrate, che, come ogni anno, aggiorna le Tabelle Aci indicando i costi chilometrici di esercizio per autovetture e motocicli a valere per l anno Limiti per l Iva trimestrale Per verificare l accessibilità alla liquidazione trimestrale dell IVA occorre far riferimento al volume d affari ai fini IVA come definito dall art. 20 del DPR 633/72. I contribuenti che nell anno solare 2013 hanno realizzato un volume d affari non superiore a: euro, se effettuano prestazioni di servizi euro, se effettuano attività diverse, possono eseguire le liquidazioni ed i versamenti dell IVA nel 2014 con cadenza trimestrale anziché mensile. In caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, occorre considerare il limite di 700 mila euro relativamente a tutte le attività esercitate, se non è tenuta distinta annotazione dei corrispettivi; in caso contrario, non devono essere superati i seguenti limiti: 400 mila euro, per le prestazioni di servizi, e 700 mila euro, per tutte le attività complessivamente esercitate. Opzione obbligatoria nel quadro VO L agevolazione non costituisce un regime naturale in quanto per accedervi è necessario esercitare l opzione secondo quanto previsto dal DPR 442/97 (comportamento concludente e successiva comunicazione dell opzione nel quadro VO2 della dichiarazione annuale IVA). L opzione vincola il contribuente per il solo anno in cui è stata manifestata ed è efficace per l intero anno, anche se nel corso dello stesso si supera il limite del volume d affari stabilito per la categoria di appartenenza. Pag. 4

5 Limiti per tenere la contabilita semplificata Il regime semplificato delle imprese minori è applicabile alle imprese individuali, alle Snc, alle Sas e ai soggetti equiparati nonché agli enti non commerciali esercenti un attività commerciale in via non prevalente. I limiti per tenere la contabilita semplificata (art. 18/600) si riferiscono ai ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, computati in base al principio di competenza. Tali soggetti applicano naturalmente detto regime se i ricavi conseguiti in un anno intero non sono superiori a: euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività. In caso di inizio attività, è possibile scegliere il regime contabile (ordinario o semplificato) sulla base dell ammontare ragguagliato ad anno dei ricavi che saranno presumibilmente conseguiti nell anno stesso. In caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, si fa riferimento all ammontare dei ricavi relativi all attività prevalente, intendendosi per tale quella da cui sono stati conseguiti i maggiori ricavi nell esercizio. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Rispettando tali limiti, il regime semplificato è applicabile dall anno successivo. Facendo un esempio, se nel 2013 un impresa individuale, esercente attività di prestazioni di servizi, consegue ricavi per euro, a partire dal 2014 ricade naturalmente nel regime di contabilità semplificata, salvo opzione per quella ordinaria. Se nel 2014 l ammontare di ricavi sarà pari a euro, dall esercizio 2015 dovrà essere adottato il regime di contabilità ordinaria. Proroga detrazioni per ristrutturazioni e risparmio energetico Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per un ammontare massimo di spesa di 96 mila euro) viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 50% attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, mentre per l anno 2015 si prevede che la detrazione si applichi nella misura del 40%. Con riferimento agli interventi relativi all adozione di misure antisismiche, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65% attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50% per l anno Con riferimento alle spese per l acquisto di mobili per l arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione viene specificato il termine finale - 31 dicembre entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione prevista. Riassumendo: Termini vigenti Termini prorogati da L. Stabilita Riqualificazione energetica 65% 65% 50% Riq. Energ. parti condominiali 65% 65% Ristrutturazioni edilizie 50% 50% 40% Misure antisismiche 65% 65% Mobili 50% 50% Per quanto concerne la detrazione d imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 65%, attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, mentre per l anno 2015 si prevede che la detrazione si applichi nella misura del 50%. Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si proroga sino al 30 giugno 2015 la misura della detrazione al 65% (attualmente prevista sino al 30 giugno 2014), prevedendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50% nei 12 mesi successivi. Bonus mobili Come e noto, chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia ha attualmente diritto all agevolazione del 50% sulla spesa sostenuta, col massimo di per intervento, nonche ad un ulteriore agevolazione c.d. bonus mobili di massimo per favorire l acquisto di mobili ed elettrodomestici, sempre che cio avvenga in conseguenza deila ristrutturazione effettuata. La novita dell ultimo momento e l abolizione della norma che vietava che il bonus mobili fosse superiore alla spesa sostenuta per l intervento di ristrutturazione. In altre parole, si possono spendere per una piccola ristrutturazione e godere comunque del bonus mobili fino al massimo di Pag. 5

6 Ivafe: aumenta dall 1,5 al 2 x mille Dal 2014 la misura dell IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero) prevista dall art. 19, c. 20, DL 201/2011, passa dall 1,5 al 2. Affitti di immobili abitativi: non si possono piu pagare per contanti Ecco un altra norma poco utile ma foriera di complicazioni per i cittadini. E stato deciso che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per gli immobili strumentali, dall devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l importo, in forme e modalità che escludano l uso del contante e ne assicurino la tracciabilità. In parole piu semplici l affitto deve essere pagato con bonifico o assegno. Inps Artigiani e Commercianti: aliquote 2014 Per l anno 2014 si passa dal 21,75% al 22,20% (23,20 in caso di redditi eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione e fino al raggiungimento del massimale). Con riferimento ai soli iscritti alla Gestione commercianti, va tenuto conto che alla contribuzione dovuta a titolo previdenziale deve sempre essere sommato il contributo aggiuntivo dello 0,09%, ai fini dell indennizzo per la cessazione definitiva dell attività commerciale (c.d. rottamazione negozi o licenze ). Aumento aliquote contributive Gestione Separata Inps Occorre distinguere tra soggetti iscritti ad altre forme di previdenza o pensionati e soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata. Per i primi, la legge di stabilità 2014 ha previsto un aumento dell aliquota contributiva della Gestione Separata, in ragione dell 1% nel 2014 e dell 1,5% nel 2015; in particolare l aumento riguarda: - coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo; - i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; - gli incaricati alla vendita a domicilio. Le aliquote sono fissate al: - 22% per il 2014 (a fronte di un precedente 21%); - 23,5% per il 2015; - 24% per il Per gli altri, e cioe i soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS, la legge di stabilità esenta dall aumento di un punto percentuale dell aliquota contributiva per il 2014 i soli lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini IVA. In conclusione l aliquota contributiva relativa al 2014 verrà applicata nelle misure seguenti: - soggetti non titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 28%; - soggetti titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 27%. A questa aliquota occorre aggiungere l ulteriore contributo assistenziale dello 0,72%, destinato al finanziamento dell indennità di maternità ecc. Notifica cartelle esattoriali Ricordiamo che la cartella esattoriale derivante dalla liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi va notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72), mentre quella derivante da controllo formale va notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo (art. 36-ter del DPR 600/73). Entro il 31 dicembre 2013 pertanto dovevano essere notificate le cartelle di pagamento relative ai periodi d imposta 2009 (modelli UNICO e IVA 2010), per quanto riguarda le attività di liquidazione automatica, e 2008 (modello UNICO 2009) per le attività di controllo formale. Pag. 6

7 Il tasso d interesse legale scende all 1% È stato pubblicato sulla G.U. 13 dicembre 2013 n. 292, il Decreto 12 dicembre 2013 con il quale il MEF ha fissato la nuova misura del saggio degli interessi legali all' 1% con decorrenza dal 1 gennaio Il tasso scende così dal 2,5% all 1%. POS e professionisti Non sapendo piu cosa inventare, fervide menti hanno imposto dall a tutti i professionisti l obbligo di dotarsi del POS, cioe dell apparecchio telematico col quale e possibile pagare con carta di credito o bancomat. Non si capisce bene a cosa serva, se non a far spendere 400/500 euro annuali, da introitarsi dalle Banche. E noto che nessuno ormai paga in contanti, c e il bonifico o l assegno. Ne si combatte l evasione in questo modo perche, se professionista e cliente sono d accordo, ben possono continuare a pagare per contanti, ed evidentemente tutto in nero, visto il divieto! Pare comunque certo l ennesimo slittamento di questo obbligo, che dovrebbe riguardare i soli professionisti con fatturato superiore ad annuali. Attenzione ai versamenti/prelievi superiori a euro Ormai siamo in uno Stato di polizia fiscale: a decorrere dall gli intermediari finanziari quindi in primis le Banche - saranno obbligati ad operare una adeguata verifica leggi Segnalazione - verso quei soggetti che effettuano depositi, prelievi ed operazioni di pagamento per importi unitari superiori a euro a condizione che tale limite sia superato con l'impiego di banconote di taglio pari a 200 o 500 euro. Meglio percio evitare qualunque tipo di segnalazione perche, attualmente, se si viene pizzicati e difficile uscirne indenni, anche in assenza di comportamenti contrari alle leggi. Locazioni e compravendite di immobili: APE e comunicazioni di cessione Locazioni attenzione: va allegato l APE Attestato di Prestazione Energetica Per complicarci ulteriormente la vita e stato introdotto un altro obbligo, quello di allegare l APE a tutti i nuovi contratti di compravendita nonche di locazione di immobili, sottoscritti dal 4 agosto 2013; era addirittura stata prevista la sanzione della nullità dei contratti stessi, in caso di mancata allegazione dell APE, poi sostituita da una sanzione pecuniaria. La norma si applica in particolare ai nuovi contratti di locazione, anche finanziaria, nonché ai contratti di affitto di azienda; per fortuna sono esclusi i rinnovi e le proroghe di precedenti contratti. E bene citare nel contratto di aver consegnato al conduttore, in originale o copia, anche i libretti di impianto delle caldaie. Ricordiamo anche che a partire dal 21 giugno 2012 la cosiddetta comunicazione di cessione fabbricati, da effettuare all autorità di Pubblica Sicurezza nelle 48 ore dalla materiale concessione del bene, è stata limitata alle locazioni di durata inferiore a 30 giorni, ai contratti di comodato non redatti per iscritto, nonché quando l utilizzatore dell immobile sia un immigrato oppure uno straniero (art. 2 DL n. 79). In pratica la registrazione del contratto di locazione assorbe la comunicazione alla Questura o al Sindaco. Riduzione detrazione per Polizze Vita/Infortuni e SSN Fino ad oggi i premi per assicurazioni Vita/infortuni beneficiavano della detrazione fiscale del 19% su di un massimale di Tale limite e stato abbassato retroattivamente, pertanto il 19% si applicherà su un massimale di premio: - di 630 euro, per il periodo di 530 euro a decorrere dal periodo Infine segnaliamo che, a decorrere dal 2014, non risulterà più deducibile la quota di contributi al servizio sanitario nazionale ricompresi nel premio della polizza RC auto. Non risultano, invece, oggetto di alcun intervento i contributi versati ai fondi di previdenza complementare, che consentono la deduzione del versato nei limiti del 12% del reddito complessivo, con un ulteriore limite di 5.164,57 euro. Pag. 7

8 Acquisti immobiliari e Imposta di Registro A decorrere dagli atti stipulati dall l imposta di registro sull acquisto di immobili sconta l aliquota ordinaria del 9% (prima si pagava il 7% più il 3% di imposte ipotecarie e catastali, in totale era dovuto il 10%). E stata ridotta invece quella sull acquisto della prima casa, che passa dal 3% al 2%. L 'imposta di registro, comunque, non può essere inferiore a euro. Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute, per gli atti di acquisto soggetti a registro del 2% e del 9%, nella misura fissa di 50 cadauna. Imposte in misura fissa: in tutti i casi in cui sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa tale importo aumenta da 168 a 200. Rimane comunque applicabile l agevolazione riservata alla piccola proprietà contadina che prevede imposta di registro nella misura dell 1% e l ipotecaria e la catastale in misura fissa di 200 cadauna. Per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP (imprenditori agricoli professionali) è prevista l imposta di registro nella misura del 12%, imposte ipotecaria e catastale di 50 cadauna. Decadenze / Prescrizioni Almeno una notizia felice in chiusura e d obbligo darla: col sono scaduti i termini a favore del Fisco per accertare l annualita 2008 (Unico 2009). Possiamo pertanto archiviare (ma non bruciare) tutto ciò che riguarda l anno 2008, tenendo a mente che il codice civile prescrive di conservare la documentazione contabile per almeno 10 anni. Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandovi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti e tanti AUGURI di un buon proseguimento d anno. Pag. 8

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