LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA 2014) Misure fiscali

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1 LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA 2014) Misure fiscali La Camera dei Deputati ed il Senato hanno approvato la legge di stabilità 2014, il cui testo è stato pubblicato nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 ed è entrato in vigore dal 1 gennaio Le novità di natura fiscale sono numerose. Tra le principali, si ricordano: il Fondo per la destinazione alla riduzione della pressione fiscale delle risorse derivanti dalla spending review e dal contrasto all evasione, la web o google tax, i nuovi coefficienti ACE, la proroga delle detrazioni per risparmio energetico e ristrutturazioni edilizie, il bonus Irap per i neoassunti, la rivalutazione dei beni d impresa, le nuove regole sulla deducibilità dei canoni di leasing, la modifica della disciplina delle perdite su crediti, la riforma della tassazione immobiliare e dei rifiuti, le modifiche all imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti finanziari e all IVAFE. Di seguito si fornisce una breve descrizione delle misure di carattere fiscale contenute nel provvedimento, distinguendo le misure di più diretto interesse per le imprese associate da quelle che, invece, hanno tendenzialmente effetti di minor interesse per le imprese del sistema. A) MISURE DI MAGGIORE INTERESSE 1) Spending review, tagli di agevolazioni fiscali e Fondo per la riduzione della pressione fiscale Spending review e riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali Si prevede (comma 430) l'emanazione, entro il 15 gennaio 2015, di un D.P.C.M. recante riduzioni delle agevolazioni e detrazioni fiscali e riduzioni della misura delle agevolazioni e detrazioni tali da assicurare maggiori entrate per milioni nel 2015, milioni nel 2016 e milioni dal Tali riduzioni potranno non avere luogo (in tutto o in parte) qualora, entro il 1 gennaio 2015, vengano emanati provvedimenti che reperiscano risorse mediante la riduzione della spesa pubblica. Fondo per la riduzione della pressione fiscale È istituito (commi da 431 a 435) il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, che sarà alimentato con le risorse recuperate dal processo di spending review e dalle misure di contrasto dell evasione fiscale. La disposizione ha subito un progressivo annacquamento nel corso dei lavori parlamentari, sia con riferimento all entità delle risorse da destinare al Fondo, sia con riguardo alla automaticità dei benefici che da esso dovrebbero derivare per le imprese e i lavoratori. Al di là del positivo riconoscimento formale del principio, restano dubbi sulla possibilità che la norma adottata consenta una effettiva riduzione del cuneo fiscale. Si ricorda che, in proposito, la proposta di Confindustria (si veda box di seguito): si limitava, con una formulazione essenziale, chiara e univoca, a destinare le risorse ricavate dalla spending review e dal contrasto all evasione alla riduzione del cuneo fiscale, secondo un meccanismo automatico di ripartizione, in egual misura tra lavoratori e imprese ; 1

2 fissava già nella norma una sorta di garanzia di risultato per i lavoratori e le imprese, stabilendo che le risorse del Fondo dovessero essere ripartite secondo un criterio equo di proporzionalità, senza alcun intervento politico di intermediazione nella successiva distribuzione delle risorse. EMENDAMENTO PROPOSTO DA CONFINDUSTRIA All articolo 1, dopo il comma 288, aggiungere i seguenti: «288-bis. È costituito il Fondo per la riduzione del cuneo fiscale. I provvedimenti normativi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da adottarsi ai sensi dell articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, inclusi quelli di cui al secondo periodo del comma precedente, individuano i risparmi di spesa e li destinano al predetto Fondo, per l intero ammontare della parte che eccede l'importo necessario per le finalità di cui al comma 288 dell articolo 1 della presente legge. Le risorse attribuite al Fondo sono annualmente utilizzate in egual misura per l'aumento delle deduzioni di cui all articolo 11, comma 1, lett. a), numeri 2 e 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e delle detrazioni di cui all articolo 13, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n I soggetti passivi IRAP e IRPEF beneficiano dell incremento delle suddette deduzioni e detrazioni in misura proporzionale alle disponibilità del Fondo. Con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, da adottarsi entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, sono stabiliti i nuovi importi delle richiamate deduzioni e detrazioni, nonché le relative modalità di applicazione da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi sono attuate assicurando il mantenimento delle funzioni amministrative e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere assicurate su tutto il territorio nazionale. 288-ter. Le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, dal maggiore adempimento spontaneo e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale sono destinate, al netto di quelle derivanti a legislazione vigente dall attività di recupero fiscale svolta dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, al Fondo di cui al precedente comma. 288-quater. A partire dall anno 2014, il Documento di economia e finanza riporta al Parlamento lo stato di attuazione dei commi precedenti. A tal fine, il Documento di economia e finanza contiene, con riferimento all anno precedente, l indicazione delle maggiori entrate derivanti dall attività di contrasto dell evasione ed elusione fiscale. Sono indicati altresì i risparmi di spesa già conseguiti con riferimento all anno precedente e quelli previsti per l anno in corso e i successivi mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, adottati ai sensi dell articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto degli importi indicati al comma 288 dell articolo 1 della presente legge.». Rispetto a tale proposta, la formulazione definitiva della disposizione: riduce l ammontare, già incerto, delle risorse destinate alla riduzione del cuneo. Dal nuovo Fondo sono sottratte non solo le cospicue risorse già destinate ai saldi di finanza pubblica nel DDL Stabilità (secondo la progressione miliardi per il prossimo triennio), ma anche quelle che il Governo riterrà di assegnare a esigenze prioritarie di equità sociale e a impegni inderogabili ; riserva al Governo e al legislatore l ulteriore potestà di attingere risorse dal Fondo, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ; 2

3 prevede che le risorse del Fondo siano destinate anche a misure diverse da quelle di riduzione del cuneo. In altre parole, a fronte di risorse sempre più scarse, diventa più ampia anche la platea dei destinatari (piccole imprese con valore della produzione IRAP inferiore a euro; lavoratori autonomi; pensionati); fa venir meno l automatismo necessario per dare concretezza allo strumento; assegna un ampia potestà al Governo sulle modalità di utilizzo delle risorse ricavate nel 2014 dalle misure straordinarie di contrasto all evasione fiscale, con un rischio di un ulteriore sviamento rispetto all obiettivo di ridurre il cuneo fiscale. Possibile riduzione detrazioni per oneri Si prevede (commi 575 e 576) che entro il 31 gennaio 2014 debbano essere adottati provvedimenti - in aggiunta a quelli eventualmente derivanti dalla citata clausola di salvaguardia sulla riduzione delle detrazioni e agevolazioni fiscali di cui sopra - di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016; si deve tenere conto - nell adozione dei provvedimenti di razionalizzazione - dell esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti. In mancanza di tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dal TUIR è ridotta al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal Riduzione stanziamenti per alcune agevolazioni fiscali e soppressione di altre Sono previste disposizioni (commi da 577 a 580) finalizzate al riordino - con successivo D.P.C.M. - di specifiche agevolazioni tributarie e dei crediti d imposta, stabilendo le percentuali di fruizione in misura pari ad almeno l 85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente. Tra i crediti d imposta interessati dal riordino (elencati nell'allegato 2 alla Legge di Stabilità 2014) vi sono: il credito d imposta degli esercenti sale cinematografiche; il credito d imposta per le nuove iniziative imprenditoriali; il credito d'imposta per investimenti in agricoltura; il credito d imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica; il credito d imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali; il credito d imposta sul gasolio degli autotrasportatori. In quest ultimo caso, la riduzione non si applica per il E' compito del MEF monitorare l utilizzo dei predetti crediti e procedere, eventualmente, a rideterminare la percentuale di fruizione, in modo da assicurare il conseguimento dell'obiettivo di bilancio prefissato. Si dispone inoltre (comma 583) la soppressione, a decorrere dal 2014, di alcuni crediti di imposta ed agevolazioni fiscali riguardanti il c.d. regime fiscale di attrazione europea, i distretti produttivi, il credito d imposta per la ricerca scientifica in favore delle PMI, una particolare forma di esenzione di determinate tipologie di plusvalenze. 2) Interventi in materia di reddito d impresa e IRAP Modifiche all ACE Si prevede (commi 137 e 138) che il coefficiente di remunerazione ordinaria del capitale investito e agevolabile ai fini ACE aumenti dal 3% al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il Perdite su crediti 3

4 E modificato l'art. 101, comma 5, del TUIR (comma 160, lett. b) in relazione alla deducibilità delle perdite su crediti, prevedendo, per tutti i soggetti e non solo per quelli che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, che la sussistenza degli elementi certi e precisi si realizza comunque in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni di impresa E previsto (commi da 140 a 148) un intervento una tantum per la rivalutazione dei beni di impresa, positivo e richiesto dal sistema confederale, anche se con aliquote delle imposte sostitutive eccessivamente elevate: 16% per i beni ammortizzabili e 12% per gli altri. Riallineamento dei valori impliciti nelle partecipazioni di controllo Si estende (commi da 150 a 152) la possibilità di "riallineamento fiscale" alle società che hanno acquisito partecipazioni di controllo nel periodo di imposta al 31 dicembre La misura consente di dare riconoscimento fiscale, mediante il versamento di una imposta sostitutiva dell Ires e dell Irap del 16%, della quota parte del maggior valore delle partecipazioni riferibile all avviamento e agli altri asset immateriali della società partecipata come risultante dal bilancio consolidato della capogruppo. E inoltre chiarito che il divieto di cumulo tra l affrancamento dei valori riferiti ad attività immateriali insiti nelle partecipazioni e i regimi di riallineamento previsti in caso di fusione, conferimenti di aziende, scissione, non è totale, ma è riferibile solo agli importi già riconosciuti per effetto degli altri riallineamenti. Ne consegue che il regime di riallineamento potrà essere attivato sugli importi non riconosciuti per effetto di altri riallineamenti. Misure concernenti i contratti di locazione finanziaria E disposto (commi ) che, per i contratti di leasing stipulati dal 1 gennaio 2014, siano ridotti i tempi di deduzione dei canoni di locazione da parte dell impresa utilizzatrice: per i beni mobili, si passa dai 2/3 alla metà del periodo di ammortamento corrispondente all applicazione del coefficiente fiscale di ammortamento; per i beni immobili, dai 18 anni ai 12 anni. Le modifiche non incidono sulla deducibilità dei canoni dei beni soggetti a deducibilità limitata, di cui all art. 164 del TUIR (es. veicoli). Si tratta di una misura che renderà deducibile in minor tempo i canoni di locazione (per la quota capitale) rispetto agli ammortamenti relativi agli acquisti in proprietà. Per le modifiche dell imposta di registro sulle cessioni dei contratti di locazione e all imposta provinciale di trascrizione, cfr. il successivo paragrafo 5. Deduzione IRAP per nuovi assunti A decorrere dal 2014 è introdotta (comma 132) una agevolazione IRAP per incentivare l assunzione di dipendenti a tempo indeterminato incrementali rispetto all anno precedente. Transfer pricing ai fini IRAP Si estende (commi da 281 a 284) l applicazione delle regole in tema di transfer pricing anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. La norma ha efficacia retroattiva e si applica a decorrere dagli anni accertabili (ovvero ai periodi d imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007). La norma quindi deroga ai criteri generali di determinazione della base 4

5 imponibile IRAP, basati sulle regole civilistiche, per applicare esplicitamente un criterio di determinazione del reddito di impresa imponibile. Modifiche alla disciplina delle deferred tax E integrata la disciplina dei c.d. Deferred Tax Assets, che consente di qualificare come crediti d imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio. In particolare viene esteso l ambito applicativo della predetta disciplina anche alle perdite su crediti ed alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti; viene introdotta un ulteriore ipotesi di trasformazione dei DTA in crediti d imposta, e cioè della quota dei DTA riferita ai predetti componenti negativi che hanno concorso alla formazione di un valore della produzione netta negativo a fini IRAP (comma 168). 3) Google o web tax Sono state introdotte due norme rivolte alle imprese che operano nel settore della raccolta pubblicitaria online. La prima (comma 33) impone l obbligo a carico degli operatori economici di acquisire servizi di pubblicità e link sponsorizzati online solo da soggetti che dispongono di una partita IVA italiana. La disposizione, così come configurata, appare contraria ai principi generali del diritto UE e, in particolare, alla libertà di circolazione dei servizi. Sul tema, la cui regolamentazione è condivisibile, è opportuno un approccio condiviso a livello internazionale (quanto meno comunitario per i profili attinenti all imposta sul valore aggiunto), per evitare di intraprendere azioni poco efficaci e controproducenti. Inoltre, la proposta appare non coerente con alcune recenti disposizioni che hanno ampliato le fattispecie di reverse charge obbligatorio da parte degli acquirenti o committenti nazionali. Si ricorda che l art. 1 del DL n. 151 del 2013 ha prorogato al 1 luglio 2014 l entrata in vigore di tale disposizione. La seconda norma (commi 177 e 178) impone alle imprese del settore della raccolta pubblicitaria online che fanno parte dello stesso gruppo e che sono soggette alla disciplina fiscale sui prezzi di trasferimento (c.d. transfer pricing) di utilizzare determinate metodologie nella determinazione dei prezzi praticati infragruppo con l impresa italiana. Per quanto di complessa valutazione, anche tale norma appare negativa e potrebbe porsi in contrasto con gli indirizzi dettati dall OCSE in materia di prezzi di trasferimento. 4) Interventi in materia di fiscalità immobiliare e sui rifiuti IUC (TARI, TASI e IMU) È istituita (commi da 639 a 679 e da 681 a 703) la nuova Imposta unica comunale, c.d. IUC, basata su due presupposti impostivi: 1) il possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore; 2) l erogazione e fruizione dei servizi comunali. Detta imposta pertanto si articola in due componenti: 1) quella patrimoniale, data dall'imu, dovuta dal possessore degli immobili, esclusa l abitazione principale; 2) quella riferita ai servizi, data dalla: a) TASI, per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 5

6 b) TARI, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, a carico dell'utilizzatore. Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC, con riferimento alle singole componenti (TARI e TASI). I soggetti passivi del tributo devono presentare la dichiarazione IUC entro il 30 giugno dell anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando un apposito modello messo a disposizione dal Comune. TARI Per l'applicazione della Tari si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate ai fini TARSU/TIA1/TIA2/TARES. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero nel rispetto del principio chi inquina paga alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti. Il Comune può prevedere particolari riduzioni tariffarie ed esenzioni. La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero. I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono prevedere, in luogo della TARI, l applicazione di una tariffa di natura corrispettiva. Va osservato che, a seguito delle modifiche operate dalla Camera dei Deputati, è stata modificata negativamente la disciplina introdotta dal Senato sulla determinazione della superficie imponibile ai fini della Tassa sui rifiuti (TARI), perché vengono eliminate le misure di favore che prevedevano l imposizione forfettaria sui rifiuti speciali assimilati prodotti nel magazzino (imponibile in misura pari al 40%) e l esclusione prevista per i rifiuti che si formano nelle aree produttive. Si è lasciato ai singoli comuni il compito di prevedere riduzioni forfettarie sulla parte variabile proporzionali alla quota che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero. Resta confermato solo il principio che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Tale principio è però insufficiente perché l esperienza dei precedenti prelievi sui rifiuti ha dimostrato che si rischia un applicazione diversa per Comune e soprattutto perché non risolve il problema dei limiti dei Comuni nell assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani e loro conseguente ripresa a tassazione. Inoltre la norma prevede riduzioni forfettarie, lasciate tra l alto alla discrezionalità dei Comuni, solo per la parte variabile della tariffa TARI, mentre non se ne prevedono per la parte fissa della Tariffa destinata alla copertura delle componenti essenziali del costo del servizio comunale di raccolta rifiuti (es. investimenti per opere e relativi ammortamenti). La parte fissa della tariffa si applicherà su tutte le aree dove si producono rifiuti urbani ed assimilati a prescindere dall effettivo smaltimento affidato dalle imprese a privati. 6

7 TASI Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l abitazione principale così come definita ai fini IMU, di aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualunque uso adibiti. La base imponibile della TASI è quella prevista ai fini IMU ex art. 13, DL n. 201/2011. L aliquota di base della TASI è pari all 1 per mille; il Comune potrà, con specifica delibera: ridurre l aliquota fino all azzeramento; determinare l aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'imu, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all aliquota IMU massima statale al 31 dicembre Per il 2014 l aliquota massima non può superare il 2,5 per mille (per i fabbricati rurali non può essere superiore all 1 per mille); prevedere riduzioni ed esenzioni tariffarie, oltre che al sussistere delle predette fattispecie ai fini della TARI, anche nel caso di superfici eccedenti il normale rapporto tra la produzione di rifiuti e superficie stessa. Ai fini della dichiarazione TASI sono applicabili le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. La somma delle aliquote della TASI e dell IMU non può essere superiore al tetto massimo del 10,6 per mille. Si segnala peraltro che modifiche alla Tasi sono state già annunciate dal Governo, in termini di possibile previsione di una facoltà di ulteriore incremento dell aliquota da parte dei Comuni. Il versamento della TASI e della TARI va effettuato tramite il mod. F24 ovvero con apposito bollettino di c/c/p o con altri mezzi di pagamento offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. È il Comune a stabilire il numero e le scadenze delle rate, prevedendone almeno 2, a scadenza semestrale, eventualmente anche in modo differenziato con riferimento alla TASI e alla TARI. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno. IMU Sono state apportate alcune modifiche (commi da 707 a 728) alla disciplina dell IMU, che, dal 2014, non è più applicabile all abitazione principale (con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9). L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d impresa e lavoro autonomo nella misura del 20% dal 2014 (elevata al 30% per il 2013), mentre è indeducibile ai fini IRAP. A decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso Comune nel quale si trova l abitazione principale, assoggettati ad IMU, è tassato ai fini IRPEF e relative addizionali nella misura del 50%. Inoltre, si prevede che il versamento da parte del contribuente del 40% dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imu risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione deliberate o confermate dal Comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, sia differito dal 16 gennaio al 24 gennaio Alla stessa data è possibile differire il versamento della maggiorazione Tares per l anno 2013, la cui scadenza era precedentemente fissata al 16 dicembre

8 E stata prevista, infine, la riduzione del moltiplicatore catastale IMU da 110 a 75 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. 5) Misure in materia di imposizione indiretta Modifiche all imposta di bollo sui prodotti finanziari Si modifica (comma 581) l'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al DPR n. 642/1972 recante disciplina dell'imposta di bollo (i) prevedendo, a decorrere dall'anno 2014, l'incremento al 2 per mille dell'imposta di bollo proporzionale sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, (ii) eliminando la soglia minima di imposta (euro 34,20) ed (iii) elevando, per i clienti diversi dalle persone fisiche, da a euro la misura massima dell'imposta. Corrispondente incremento dell aliquota è disposto per l IVAFE (comma 582). Modifiche all imposta di registro e all IPT su contratti di leasing Si prevede (comma 164) un aggravio dell imposizione indiretta sulle imprese utilizzatrici degli immobili strumentali che cedono i contratti di leasing. Infatti, in deroga al principio di alternatività tra imposta di registro ed IVA, le cessioni da parte degli utilizzatori di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire, sono soggette all applicazione dell imposta di registro in misura proporzionale (4%) in luogo dell imposta fissa (200 euro), anche se già assoggettati all IVA. Inoltre, si prevede (commi ) un incentivo al mercato delle locazioni finanziarie di mezzi di trasporto, attraverso un esenzione dall imposta provinciale di trascrizione dei veicoli. Si stabilisce, infatti, che è esente da IPT il riscatto da parte del locatario di mezzi di trasporto usati oggetto di un contratto di locazione finanziaria. Imposta di registro su trasferimenti beni gratuiti in caso di riorganizzazione enti non commerciali E stata prevista (comma 737) una disposizione in base alla quale, agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Ad una prima lettura, la disposizione sembra poter riguardare i trasferimenti di beni a titolo gratuito che potranno essere effettuati nell ambito di operazioni di riorganizzazione intraprese dalle associazioni del sistema confindustriale. 6) Detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia e interventi di riqualificazione energetica Sono prorogate (comma 139) le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e ristrutturazioni edilizie. Per il 2014 sono confermati gli stessi importi del 2013 (65% per l efficienza energetica/50% per le ristrutturazioni) con successivo decalage nel 2015 (50% per l efficienza energetica/40% per le ristrutturazioni). Era inoltre stato precisato che le spese che possono beneficiare della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione, non possono essere superiori alle spese sostenute per la ristrutturazione stessa. Tale norma, tuttavia, è stata soppressa dal DL n. 151 del

9 7) Visto di conformità dichiarazione dei redditi Riproponendo quanto avviene per la compensazione dei crediti IVA, si introducono (comma 574) già a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013 dei vincoli per l utilizzo in compensazione di crediti d imposta derivanti dalle imposte dirette (IRPEF, IRES, addizionali, ritenute, imposte sostitutive). In particolare, la norma prescrive la necessità di ottenere l apposizione del visto di conformità da parte dei professionisti abilitati al suo rilascio, per effettuare la compensazione dei citati crediti d imposta per un ammontare superiore a euro annui. Analogamente a quanto avviene ai fini della compensazione di crediti IVA, in alternativa è previsto che, in luogo del rilascio del visto di conformità, la dichiarazione da cui emerge il credito oggetto di compensazione sia specificatamente oggetto di sottoscrizione da parte del soggetto incaricato del controllo contabile (per le società soggette all obbligo di tale tipo di controllo). La disposizione è criticabile, perché introduce un filtro alla possibilità di effettuare le compensazioni in esame privo di concreta utilità ai fini della prevenzione delle indebite compensazioni di crediti fiscali. B) ALTRE MISURE 1) Misure fiscali a favore degli enti creditizi ed assicurativi Nuova disciplina delle perdite su crediti E modificata la disciplina del regime IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti, incidendo in particolare sul regime applicabile a enti creditizi, finanziari ed assicurativi; si consente ai soggetti operanti nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, di includere nella base imponibile IRAP le perdite e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, nell esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi (comma 160 e 161). Trasferimento quote della Banca d Italia Con emendamento governativo (comma 148) è stata specificata la disciplina concernente la riclassificazione contabile delle quote di partecipazione al capitale della Banca d Italia, operata dall articolo 6, comma 6, del decreto-legge del 30 novembre 2013, n. 133 (il cui ddl di conversione è attualmente all esame del Parlamento). Per effetto delle modifiche di classificazione contabile delle partecipazioni, si muta il regime fiscale ad esse applicabile. In particolare, il valore della partecipazione iscritto nella nuova categoria assume rilievo fiscale; quindi la differenza tra il nuovo valore ed il valore fiscale precedentemente riconosciuto sarà considerato secondo la disciplina tributaria applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione. Poiché si renderebbe applicabile la disciplina della pex, la modifica prevede quindi che i maggiori valori iscritti in bilancio siano soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con l aliquota del 12%. 9

10 2) Misure in materia di tassazione delle persone fisiche Detrazioni redditi da lavoro dipendente Sono aumentate (comma 127) le detrazioni IRPEF per lavoro dipendente con un meccanismo maggiormente progressivo per i redditi fino a euro. In precedenza la progressività era favorita per le fasce di reddito fino a euro. Riapertura termini rideterminazione valori acquisto partecipazioni e terreni Sono stati nuovamente aperti i termini (commi 156 e 157) per poter effettuare la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili, non detenuti nell ambito di attività d impresa. La rivalutazione potrà essere operata entro il 30 giugno Base imponibile IRPEF atleti professionisti E introdotta (commi 160 e 161) una norma relativa alle modalità di calcolo della base imponibile IRPEF degli atleti professionisti. In particolare, si stabilisce che, per tali atleti, il reddito imponibile sia costituito anche dal costo dell attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15%, al netto delle somme versate dall atleta ai propri agenti per l attività di assistenza. Tale qualificazione ha effetti anche ai fini della base imponibile IRAP delle società professionistiche. Tassazione lavoratori frontalieri Si dispone a regime (a decorrere dal 1 gennaio 2014) una franchigia in favore dei lavoratori dipendenti frontalieri; il reddito derivante da tale attività concorre a formare l imponibile IRPEF per l'importo eccedente euro (comma 175). Si conferma, quindi, a regime la franchigia vigente fino al 31 dicembre Manovrabilità addizionali regionali Si differisce (comma 509) al 2015 il termine per l entrata in vigore delle regole che disciplinano la facoltà delle regioni di modificare le aliquote e le detrazioni sull'addizionale regionale IRPEF. Deducibilità somme restituite al soggetto erogatore Si estende la possibilità (comma 174) di fruire della deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore (sostituto di imposta), se assoggettate a tassazione in anni precedenti e non dedotte nel periodo d imposta di restituzione: l ammontare non dedotto nel periodo d imposta di restituzione per incapienza del reddito complessivo può essere portato in deduzione nei periodi d imposta successivi, oppure può essere rimborsato secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell economia e delle finanze. La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (comma 118). Campione d Italia Il comma 631 interviene sull articolo 188-bis del TUIR innalzando al 30 per cento (oggi 20 per cento), per i redditi di importo non superiore a franchi, la percentuale di riduzione forfetaria da applicare ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d Italia. Il comma 632 introduce un meccanismo di aggiornamento annuo della predetta misura percentuale di riduzione del reddito imponibile, in relazione all'evoluzione dei rapporti di cambio tra euro e franco svizzero; sarà un provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate, 10

11 su parere conforme della Banca d Italia - da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno - a stabilire detta percentuale che comunque non potrà essere inferiore al 20 per cento. 3) Misure in tema di riscossione Modifiche alla disciplina del reclamo Sono apportate modifiche (comma 611) in tema di: reclamo e mediazione nel processo tributario; Comitato di indirizzo e verifica dell attività di riscossione mediante ruolo; rimborso agli agenti della riscossione della spesa per l iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati; applicabilità del Testo unico sulla trasparenza in materia tributaria e doganale; misure di contenimento della spesa per le Agenzie fiscali. Rottamazione delle cartelle E prevista (commi da 618 a 624) una disciplina di c.d. rottamazione delle cartelle. Entro il 28 febbraio 2014 i contribuenti possono definire le cartelle emesse da uffici statali ed enti locali, ed affidate al concessionario della riscossione fino al 31 ottobre 2013, senza pagare interessi di mora (che si applicano quando il contribuente non paga la cartella esattoriale entro 60 giorni dalla notifica della cartella e che decorrono dalla data di notifica fino al momento del versamento) e interessi da ritardata iscrizione a ruolo (che si applicano dalla data in cui il tributo doveva essere versato fino alla consegna del ruolo al concessionario della riscossione). L imposta dovuta, le relative sanzioni e l aggio a titolo di remunerazione dell attività del concessionario dovranno essere versate per intero. Restano dovute per intero anche le somme da riscuotere stabilite con sentenze di condanna della Corte dei Conti. La misura è positiva ma rappresenta comunque una forma di sanatoria fiscale, fatta per esigenze di cassa, e non una reale riforma della riscossione. 4) Prelievi sui consumi Accise sulla benzina Si dispone per gli anni 2017 e 2018 l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni per il 2017 e a 199 milioni per il 2018 (comma 626). Prelievo sui prodotti da fumo Si differisce il termine relativo alla decorrenza dell incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo dal 1 gennaio al 1 maggio 2014 (comma 625). 5) Varie IVA Modifiche obbligo emissione fattura per prestazioni autotrasporto merci Si sopprime (comma 95) l obbligo di emettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento delle prestazioni per il pagamento dei corrispettivi dei contratti di autotrasporto merci su strada. Si applicano quindi le regole ordinarie di fatturazione. 11

12 IVA delle cooperative sociali Si ripristina l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento - anziché del 10 per cento - per le prestazioni socio-sanitarie o educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, di handicappati psicofisici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative sociali (di cui alla Legge n. 381/1991) e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. Per le cooperative sociali e loro consorzi diverse da quelle menzionate resta applicabile l aliquota del 10% (comma 172). 6) Rafforzamento attività di controllo e potenziamento dell amministrazione finanziaria Interventi di contrasto all evasione nel settore delle locazioni abitative Si attribuisce (comma 49) ai Comuni, nell'ambito della lotta all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo del registro di anagrafe condominiale. Inoltre (comma 50) si prevede che i pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative siano corrisposti obbligatoriamente in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità. Controlli detrazioni per carichi di famiglia Si prevede (commi da 586 a 589) che l Agenzia delle entrate effettui controlli prima dell erogazione dei rimborsi a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d imposta, qualora l importo complessivo del rimborso sia superiore a euro ed il rimborso sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia. La norma in esame posticipa pertanto l'erogazione del rimborso al termine delle operazioni di controllo. Contributo alla Guardia di finanza e fondi per la realizzazione della riforma catastale E autorizzato (comma 109) un contributo a favore del Corpo della guardia di finanza di 5 milioni di euro per l'anno 2014, di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo. Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale (comma 286), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al ) Interventi a favore del settore agricolo Sono ripristinate: (i) la possibilità (comma 36) - abrogata dalla legge di stabilità dello scorso anno - per le società agricole e per le società esercenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio; (ii) le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (comma 608): pertanto gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. 12

13 Si stabilisce, inoltre, che, qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta di registro si applichi nella misura del 12 per cento (comma 609). 8) Varie Compensi ai CAF e professionisti Si stabilisce che non si procederà ad alcun adeguamento, sulla base delle variazioni ISTAT, dei compensi spettanti a CAF e professionisti abilitati per la trasmissione delle dichiarazioni e dei modelli F24 per le attività svolte per il 2015 e 2016 (comma 406). IRAP imprenditori individuali e lavoratori autonomi In base a quanto era stato stabilito dalla precedente Legge di Stabilità 2013, a decorrere dal 2014 il Ministero dell'economia e delle Finanze avrebbe dovuto istituire un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'irap gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi che: (i) non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati; (ii) impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo doveva essere determinato con apposito decreto. La dotazione annua del predetto fondo era prevista nelle seguenti misure: 188 milioni di euro per l'anno 2014; 252 milioni di euro per l'anno 2015; 242 milioni di euro a decorrere dall'anno La Legge di Stabilità 2014 sopprime lo stanziamento del fondo, allontanando di fatto la possibilità, per imprenditori individuali e lavoratori autonomi, di essere esclusi dall'irap. Stabilimenti balneari Si introduce (commi ) una sorta di condono per il contenzioso tra lo Stato ed i concessionari demaniali in merito ai criteri di applicazione del canone e degli indennizzi per l utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze. La definizione del contenzioso sospende gli eventuali procedimenti avviati dalle amministrazioni competenti e l eventuale sospensione, revoca o decadenza della concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone. 13

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