DIOCESI DI CASTELLANETA STATUTO E REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

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1 DIOCESI DI CASTELLANETA STATUTO E REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE 8 gennaio 2012

2 STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE 2

3 STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DELLA DIOCESI DI CASTELLANETA Art. 1 Il Vescovo, a norma del can. 496, approva il presente STATUTO del Consiglio Presbiterale e il relativo REGOLAMENTO di attuazione. Art. 2 I. NATURA E FINALITÀ 1. Il Consiglio Presbiterale della Diocesi di Castellaneta, istituito per la prima volta il 15 agosto 1969, esprime e realizza l unità del Presbiterio con il Vescovo. (cfr Presbyterorum Ordinis, 7) 2. È costituito da Presbiteri rappresentanti il Clero diocesano e religioso che opera nella Chiesa particolare di Castellaneta; ad esso spetta coadiuvare il Vescovo nel governo della Diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidato (can. 495, 1). Art 3 1. Il Consiglio Presbiterale è convocato e presieduto dal Vescovo. 2. A lui spetta determinare le questioni da trattare, accogliendo anche le proposte dei membri del Consiglio (can. 500, 1). Art. 4 I. Il Consiglio Presbiterale ha solamente voto consultivo; il Vescovo ne richiede il parere negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto (can. 500, 2). 2. Il Vescovo è tenuto a sentire il Consiglio, a norma del can. 127, nei seguenti casi: la celebrazione del Sinodo diocesano (can. 461, 1); l'erezione, la soppressione e la modifica rilevante delle parrocchie (can. 515, 2); la destinazione delle offerte parrocchiali e la remunerazione dei sacerdoti con funzioni parrocchiali (can. 531); la costruzione di una nuova chiesa (can. 1215, 2); la riduzione a uso profano di una chiesa (can. 1222, 2); l'imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo (can. 1263). 3. Il Consiglio può essere opportunamente informato di fatti rilevanti relativi alla vita della Diocesi. 4. Non sono pertinenti al Consiglio Presbiterale le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni, trasferimenti. 3

4 Art. 5 II. COMPOSIZIONE, DESIGNAZIONE E DURATA IN CARICA A. COMPOSIZIONE 1. Il Consiglio Presbiterale è composto da un terzo del Clero diocesano, così ripartiti (can 497): a) i Vicari Foranei eletti dalle rispettive Foranie; b) un Presbitero religioso, eletto tra i membri delle comunità religiose maschili operanti in diocesi; c) un Presbitero del Clero Diocesano non Parroco eletto da tutto il Presbiterio; d) i membri di diritto in ragione del loro ufficio: Il Vicario Generale, Il Vicario Giudiziale, il Direttore dell'ufficio Catechistico, il Direttore dell'ufficio Liturgico, il Direttore della Caritas; 2. Nel caso in cui un Presbitero ha più incarichi, al fine di mantenere il numero dei consiglieri, il Vescovo provvede alla surroga. 3. Se eventualmente un Direttore di Ufficio è laico, il Vescovo provvede a rappresentarlo con un Presbitero impegnato con altri incarichi nel medesimo Ufficio. Art. 6 B. DESIGNAZIONE Le modalità di costituzione della Commissione elettorale, le norme relative alle votazioni e ai ricorsi vengono stabilite dal Regolamento. Art. 7 Fra i membri del Consiglio Presbiterale, il Vescovo ne nomina liberamente sette per costituire il Collegio dei Consultori, con i compiti determinati dal diritto (cfr can. 502). Il Collegio dei Consultori collabora più strettamente con il Vescovo nelle modalità previste dal diritto, sentendosi partecipe della cura pastorale propria di tutto il Presbiterio e in particolare del Consiglio Presbiterale. Art. 8 Su proposta del Vescovo, il Consiglio Presbiterale costituisce stabilmente un gruppo di cinque parroci, tra i quali il Vescovo, all occorrenza, ne sceglie due per trattare della eventuale rimozione di un parroco dal suo ufficio o dell'imposizione del suo trasferimento (can. 1742, 1 e can. 1750). Art. 9 C. DURATA IN CARICA I membri eletti nel Consiglio Presbiterale durano in carica cinque anni. Art I singoli consiglieri decadono dall'incarico: a) per dimissioni, presentate al Vescovo e da lui accettate; b) per trasferimento ad altro incarico, nel caso dei membri di diritto in ragione del loro ufficio; c) per trasferimento ad altra Diocesi nel caso di Presbiteri religiosi; d) per assenze ingiustificate, ai sensi dell'art. 15; e) per altre cause previste dal diritto (can. 184). 4

5 2. La sostituzione dei consiglieri decaduti avviene secondo le indicazioni del Regolamento, salvo si tratti di membri di diritto o scelti dal Vescovo; a questi ultimi provvede il Vescovo stesso. 3. I consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio. Art. 11 III. IL SEGRETARIO Il Consiglio Presbiterale ha un Segretario nominato dal Vescovo anche fuori dal Consiglio, nel qual caso non ha diritto di voto. Art. 12 Spetta al Segretario: a) tenere l'elenco aggiornato dei consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del Consiglio Presbiterale; b) curare la redazione dell'ordine del giorno; c) ricevere le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno e le richieste per la convocazione di riunioni straordinarie; d) trasmettere ai consiglieri, nei termini stabiliti, l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno delle riunioni e i relativi strumenti di lavoro; e) notare le assenze e ricevere l'eventuale giustificazione; f) redigere il verbale delle riunioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del Consiglio e tenerne l'archivio; g) predisporre le operazioni necessarie per la trasmissione dei documenti anche con l'ausilio di strumenti informatici e gestire la relativa mailing list. 5

6 Art. 13 IV. LE RIUNIONI A. CONVOCAZIONE Il Consiglio Presbiterale si riunisce in riunione ordinaria almeno tre volte l'anno. Art. 14 Il Consiglio Presbiterale può essere convocato in riunione straordinaria su iniziativa del Vescovo, anche senza l'osservanza delle normali formalità di convocazione, o su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri. Art I membri del Consiglio Presbiterale hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati; non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della riunione. 2. L'assenza deve essere giustificata in forma scritta o verbale al Segretario o al Vescovo. L'assenza ingiustificata alle riunioni del Consiglio per tre volte, anche non consecutive, comporta la decadenza, salvo diverso giudizio del Vescovo. Art. 16 Hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio, senza diritto di parola, i Presbiteri diocesani e i Presbiteri residenti in Diocesi, salvo si tratti di riunione che affronta argomenti implicanti, a giudizio del Vescovo, aspetti di doverosa riservatezza. Art. 17 B. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE RIUNIONI L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito dal Vescovo, sentito il Vicario Generale e il Segretario. È in facoltà del Vescovo inserire argomenti di discussione durante le riunioni del Consiglio Presbiterale, anche se non presenti nell ordine del giorno. Art. 18 Il Vescovo inserirà nell'ordine del giorno eventuali argomenti, pertinenti al Consiglio (cfr Art. 4), la cui trattazione è domandata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, con richiesta scritta presentata al Segretario. Art. 19 Il Vescovo può richiedere al Consiglio un parere su tematiche, anche puntuali, relative alla vita della Diocesi in generale e delle Vicarie in particolare, senza che sia necessario predisporre un documento preparatorio. Art. 20 Dovendo trattare argomenti che esigono una competenza specifica, il Vescovo può invitare alle sedute del Consiglio taluni esperti, chierici o laici, che illustrino gli aspetti del problema. Essi però non hanno diritto di voto. 6

7 Art. 21 V. RAPPORTI COL PRESBITERIO E ALTRI ORGANISMI DIOCESANI A. I RAPPORTI CON IL PRESBITERIO DIOCESANO Ogni Consigliere rappresenta tutto il Presbiterio, senza vincolo di mandato. Negli interventi deve offrire al Vescovo il proprio personale parere, pur prestando attenzione al pensiero dei Presbiteri della diocesi. Art. 22 Il Consiglio Presbiterale si preoccupa, con l'impegno responsabile di ogni Consigliere e con strumenti opportuni, di sviluppare la coscienza di corresponsabilità e il rapporto di rappresentatività che lo stringono a tutto il Presbiterio della Diocesi. Art. 23 B. I RAPPORTI CON IL COLLEGIO DEI CONSULTORI In sede vacante il Consiglio Presbiterale cessa e i suoi compiti sono svolti dal Collegio dei Consultori; entro un anno però dalla presa di possesso, il nuovo Vescovo deve costituire il Consiglio Presbiterale (can. 501, 2). Art. 24 C. I RAPPORTI CON IL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO Consapevoli di essere entrambi organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione al governo pastorale del Vescovo, il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale Diocesano, pur nel rispetto delle caratteristiche e dell'autonomia dei due Consigli, lavorano in sinergia. In particolare: a) all'inizio dell'anno pastorale alcuni membri dei due organismi, scelti dal Vescovo, si riuniscono sotto la direzione del Vescovo e con la presenza del Vicario Generale, soprattutto in vista di concordare una trattazione coordinata degli argomenti di interesse diocesano e definire il calendario; b) il Vescovo può convocare in seduta comune i due Consigli e sottoporre loro un unico ordine del giorno. Art. 25 Spetta, in particolare, al Vicario Generale promuovere la conoscenza, lo scambio reciproco, il coordinamento e, per quanto possibile, il lavoro comune tra i due Consigli. Art. 26 D. PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PRESBITERALE REGIONALE I. Il Consiglio Presbiterale esprime i propri rappresentanti nella Commissione presbiterale regionale, a norma degli Statuti della stessa. 2. I consiglieri designati a tale compito si preoccupano di mantenere i collegamenti trai due organismi, soprattutto informando periodicamente il Consiglio delle attività della Commissione. 7

8 Art. 27 VI. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO PRESBITERALE I verbali delle riunioni pubbliche del Consiglio Presbiterale, redatti dal Segretario e approvati dal Consiglio stesso e dal Vescovo (can. 500, 3), sono conservati nell'archivio insieme agli atti delle singole riunioni. Art. 28 VII. NORME FINALI Se il Consiglio Presbiterale non adempie il compito affidatogli per il bene della Diocesi, oppure ne abusa gravemente, può essere sciolto dal Vescovo. Entro un anno, però, il Consiglio Presbiterale deve essere ricostituito (can. 501, 3). Art. 29 Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei consiglieri. 8

9 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE 9

10 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DELLA DIOCESI DI CASTELLANETA COMPOSIZIONE Art. 1 Per Clero Diocesano si intendono i Sacerdoti secolari incardinati nella Diocesi di Castellaneta e i Sacerdoti non incardinati, i quali, dimorando in Diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio ecclesiastico con nomina vescovile. Art. 2 I Religiosi Presbiteri che ricoprono un ufficio ecclesiastico con nomina vescovile sono elettori ed eleggibili; i Religiosi non presbiteri sono solo elettori. Art. 3 - I Sacerdoti che, al momento della indizione delle elezioni per il Consiglio Presbiterale, hanno una nomina vescovile che li rende membri di diritto dello stesso, sono solo elettori. Art. 4 - Il Consiglio Presbiterale è composto di 15 membri del Clero diocesano e religioso. I membri eletti devono essere circa la metà del Consiglio. Art. 5 - Nel caso di sostituzione degli eletti nel corso del mandato del Consiglio Presbiterale, si provvede alla surroga sempre secondo l'ordinamento decrescente dei voti ottenuti, sia tra i Presbiteri sia tra i Religiosi. Per i Vicari foranei si provvede ad una nuova elezione nella forania. Art. 6 - A tenore dell Art. 5 2 dello Statuto, il Vescovo provvede alla surroga scegliendo liberamente un altro Presbitero. MODALITÀ Dl ELEZIONI Art. 6 - Allo scadere del mandato del Consiglio Presbiterale, il Vescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il successivo quinquennio. Art. 7 L assemblea elettiva è convocata dal segretario uscente con lettera scritta, o tramite almeno quindici giorni prima; le votazioni vengono svolte ordinariamente durante una riunione di Clero. Art. 8 Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del Consiglio Presbiterale: a) tutti i Presbiteri incardinati nella diocesi; b) gli altri Presbiteri che, dimorando in diocesi, esercitano un ufficio in suo favore su nomina dell'ordinario diocesano (can. 498, 1). Art. 9 Verranno approntate due liste: una per il rappresentante dei non Parroci, votato da tutto il Clero diocesano; una per il rappresentante dei Religiosi votato dai membri delle comunità religiose presenti in Diocesi. Art. 10 Non viene inserita una votazione per i Parroci presumendo che tra i Vicari Foranei vi sia almeno un Parroco; in caso contrario vi sarà anche una lista per il rappresentante dei Parroci votato da tutto il Clero diocesano. 10

11 Art Per favorire una ponderata e coscienziosa espressione di voto e per consentire agli impediti di partecipare all elezione senza difficoltà, le votazioni possono avvenire, a richiesta degli interessati, per lettera, su scheda timbrata da inserire in una busta particolare riconoscibile a vista (can. 499). Le buste saranno aperte nel giorno fissato dal Vescovo, alla presenza del Cancelliere o, in sua assenza, dal Presbitero Presidente del seggio e dei due presbiteri scrutatori. Il Presidente e gli Scrutatori sono nominati dal Vescovo (can. 173, 1). Il Presidente dello scrutinio formulerà e firmerà insieme agli Scrutatori il Verbale delle operazioni. Uno degli scrutatori fungerà da attuario (can 173, 4). Art Ogni elettore ha facoltà di esprimere un voto di preferenza. Art Per essere eletti è sufficiente la maggioranza relativa dei suffragi. In caso di parità di voti è eletto colui che è più anziano per ordinazione. Art Dopo la 'designazione', i Presbiteri designati non sono ancora membri effettivi fino a quando non esiste il decreto vescovile che dichiari costituito il Consiglio a tutti gli effetti. CONVOCAZIONE Art Il Segretario cura la spedizione dell'avviso di convocazione con l'ordine del giorno (anche soltanto mediante posta elettronica) almeno venti giorni prima della riunione, per dare la possibilità di prepararsi ai lavori e di consultare le Vicarie o le comunità religiose; all avviso di convocazione viene allegata la proposta di verbale della riunione precedente. Art Il Consiglio Presbiterale si riunisce secondo le scadenze che il Vescovo ritiene opportune. Art. 17 Nel caso in cui i consiglieri richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta al Segretario, precisando i temi da mettere all'ordine del giorno. La convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta. LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI Art Le riunioni sono presiedute dal Vescovo e possono essere dirette da un moderatore. Il Vescovo può delegare la presidenza al Vicario Generale (can. 134, 3). Art Il Consiglio Presbiterale delibera validamente, secondo le modalità precisate nei successivi articoli, quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti. Art All'inizio di ogni riunione, dopo un momento di preghiera comune, viene letto il verbale della riunione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare. Il verbale deve essere approvato con votazione per alzata di mano. Art In sede di attuazione dell'ordine del giorno si curerà che gli argomenti di una certa rilevanza o complessità siano illustrati al Consiglio mediante una relazione introduttiva, da contenersi ordinariamente in quindici minuti. Art Gli interventi non debbono superare la durata di cinque minuti, salva diversa determinazione stabilita dal Vescovo. Art I consiglieri assenti giustificati possono far pervenire al Segretario un loro intervento scritto sugli argomenti all'ordine del giorno e una sintesi dello stesso. Nell'ambito della discussione il Segretario può dare lettura degli interventi ricevuti, che vengono comunque messi a disposizione dell'assemblea. Le sintesi vengono invece recensite nel verbale. 11

12 Art Nel caso in cui la trattazione dell'ordine del giorno di una riunione non si esaurisca nella riunione, il Consiglio dovrà riprenderla entro otto giorni successivi. Art La discussione degli argomenti all o. d. g. si ritiene non vincolata dal segreto, per il carattere comunionale del Consiglio Presbiterale, salvo che il Vescovo non ponga qualche problema o questione sotto il vincolo del segreto (can. 127, 3). Art Il parere ed, eventualmente, il voto di cui godono i consiglieri, rimangono sempre liberi, cioè non vincolati da pareri espressi nelle Vicarie (anche se i pareri di dette zone devono essere espressi nella loro obiettività). Ciò, per garantire il titolo proprio dei membri del Consiglio. Art Il Consiglio Presbiterale vota ordinariamente per alzata di mano o per appello nominale, a giudizio del Vescovo. Vota, invece, a scrutinio segreto quando si tratta di elezioni, oppure su richiesta del Vescovo o di almeno un terzo dei presenti. I RAPPORTI CON IL PRESBITERIO DIOCESANO Art Di norma, almeno venti giorni prima dello svolgimento delle riunioni, gli strumenti di lavoro in preparazione delle riunioni stesse vengono trasmessi, da parte del Segretario, tramite a tutti i Parroci (mediante la casella di posta elettronica) e agli appartenenti al Presbiterio che lo richiedano previamente, iscrivendosi all'apposita mailing list. Art Il verbale del Consiglio Presbiterale (anche prima della sua approvazione), o l'eventuale documento conclusivo, sono trasmessi per posta elettronica oltre che ai membri del Consiglio, anche ai Presbiteri che lo richiedano previamente iscrivendosi all'apposita mailing list. Art Al fine di garantire un'adeguata conoscenza dei lavori del Consiglio, verrà valorizzato anche il ricorso al portale internet della Diocesi, a cura del Segretario. I RAPPORTI CON IL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO Art Tra il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale diocesano si può stabilire un efficace collegamento mediante quelle vie ritenute più opportune. Rimane ferma la distinzione tra i due Consigli sul piano dell oggetto da trattare e sul piano formale, essendo il Consiglio Presbiterale aiuto nel governo, e il Consiglio Pastorale espressione del popolo di Dio. In virtù della mia potestà ordinaria, a norma del can. 496, approvo e promulgo lo Statuto e il Regolamento del Consiglio Presbiterale Diocesano composto rispettivamente da 29 e da 31 articoli. Sia lo Statuto che il Regolamento entreranno subito in vigore. Voglia il Signore benedire i lavori del Consiglio Presbiterale per il bene della nostra Chiesa particolare e per l incremento della comunione presbiterale. Castellaneta, 8 gennaio Pietro Maria FRAGNELLI 12

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