Circolare n. 17. del 29 dicembre 2009

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1 Via Principe Amedeo Torino c.f. e p.iva Tel Fax info@studiobgr.it Circolare n. 17 del 29 dicembre 2009 Compensazione del credito IVA e visto di conformità (D.L. 1 luglio 2009 n. 78) Circ. Agenzia Entrate n. 57/E del INDICE 1. Premessa Decorrenza Presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma autonoma Obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell Agenzia delle Entrate Controlli effettuati dall Agenzia delle Entrate sulle deleghe di pagamento Compensazione dei crediti Iva Adempimenti preliminari a carico dei professionisti Sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile.3 7. Il visto di conformità Tenuta delle scritture contabili e predisposizione della dichiarazione Controlli Regime sanzionatorio...5

2 1. PREMESSA L articolo 10 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, dispone che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale, ovvero con altri tributi, crediti IVA per importi superiori a ,00 euro annui hanno l obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità 1 relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti. Alternativamente, è previsto che la dichiarazione debba essere sottoscritta da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile per i contribuenti sottoposti a detta verifica. Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti riguardo agli adempimenti e agli effetti del visto di conformità. 2. DECORRENZA L Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del , ha precisato che le nuove disposizioni sulle compensazioni dei crediti IVA avranno effetto a decorrere dall , anche con riferimento ai crediti IVA trimestrali. Pertanto, il credito IVA relativo al 2009 non potrà più essere compensato a partire dall Inoltre, l articolo 10, comma 1, lett. a), n. 2.4, del D.L. 78/2009, prevede che i contribuenti, che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio, sono esonerati dal presentare la Comunicazione Annuale IVA. 2.1 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA IN FORMA AUTONOMA Per evitare eccessivi pregiudizi finanziari, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso, il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA possono presentare la dichiarazione in forma autonoma, dal 1 febbraio, anziché nell ambito del modello UNICO. Avvalendosi di tale facoltà, in caso di presentazione della dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, la compensazione del credito potrà essere effettuata dal 16 marzo. 3. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Come ribadito nel Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del , i soggetti che effettueranno la compensazione, nel modello F24, di crediti IVA superiori a ,00 euro annui dovranno utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate attraverso l utilizzo dei canali Entratel o Fisconline ( F24 on line o F24 cumulativo ). Dal 2010, quindi, l utilizzo dei servizi di Home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA annuali inferiori a ,00 euro annui o che effettuano pagamenti di imposte varie. 1 Di cui all articolo 35 comma 1, lettera a) del DLgs. 9 luglio 1997, n

3 3.1 CONTROLLI EFFETTUATI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE DELEGHE DI PAGAMENTO L Agenzia delle Entrate provvederà ad effettuare opportuni controlli sulle deleghe di pagamento contenenti compensazioni di crediti IVA per verificare la preventiva presentazione della dichiarazione IVA e l eventuale apposizione del visto di conformità, se necessario. La stessa, a seguito dei predetti controlli, potrà provvedere allo scarto delle deleghe in caso di mancato rispetto dei requisiti richiesti. 4. COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA Secondo quanto previsto dall articolo 10 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, a partire dal 1 gennaio 2010 la compensazione in F24 del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a ,00 euro annui può essere effettuata a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale da cui emerge il credito. Inoltre, se l importo del credito IVA annuale che si intende compensare in F24 nel corso dell anno è superiore ad Euro ,00, per poter procedere alla compensazione è richiesta, oltre alla predetta preventiva presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche l apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione medesima da cui emerge il credito. L articolo 10 del D.L. 78/2009 ha previsto che, previa un adeguata verifica di tutta la documentazione contabile sottostante, siano legittimati al rilascio del visto di conformità: - i responsabili dell assistenza fiscale dei CAF-imprese (c.d. RAF), ai sensi del comma 1, lettera a), dell articolo 35 del DLgs. 241/1997; - gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro, ai sensi del comma 3 dell articolo citato; - gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, anch essi ai sensi del comma 3 dell articolo citato; - i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del DPR 322/1998 che esercitano il controllo contabile. 5. ADEMPIMENTI PRELIMINARI A CARICO DEI PROFESSIONISTI Si rende noto che i professionisti che intendono svolgere l attività di assistenza fiscale, tra cui rientra l apposizione del visto di conformità, devono presentare un apposita comunicazione alla Direzione Regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, allegando tra l altro una copia conforme della polizza assicurativa 2 con copertura specifica per la prestazione di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni. 6. SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO IL CONTROLLO CONTABILE Sulla base del comma 7 dell articolo 10 del D.L. 78/2009, in alternativa al visto di conformità, per poter utilizzare in compensazione i crediti IVA per importi superiori ad euro ,00, la dichiarazione deve essere sottoscritta oltre che dal rappresentante legale firmatario della 2 Di cui all articolo 22 del D.M. 164/

4 dichiarazione, anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Ricordiamo che, ai sensi del predetto articolo 2409-bis del codice civile, il controllo contabile deve essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L articolo 10, comma 7, del D.L. 78/2009, nel prevedere la modalità alternativa all apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto espressamente abilitato, stabilisce, altresì, che l'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del DLgs. 241/1997, e che, in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. 7. IL VISTO DI CONFORMITÀ Si evidenzia che con l apposizione del visto di conformità viene attestata l esecuzione dei controlli indicati dall'articolo 2 del D.M. 164/ Pertanto, nel caso in cui vi sia discordanza tra quanto attestato tramite il rilascio del visto di conformità e i dati emersi a seguito della liquidazione o del controllo, i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF e i professionisti, ai sensi dell'articolo 5 del DLgs. 18 dicembre 1997, n. 472, saranno assoggettati a sanzione. L attestazione dell effettuazione dei controlli di conformità da parte dei soggetti che effettuano il controllo contabile, anch essa riferibile solo alle dichiarazioni annuali, si attua mediante la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei medesimi soggetti e l indicazione del codice fiscale. 7.1 TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI E PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE Ai sensi degli articoli 12 e 23 del D.M. 164/1999 il visto di conformità può essere rilasciato se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso CAF o dal professionista che rilascia il visto. Per quanto concerne i professionisti abilitati a rilasciare i visti di conformità, l articolo 23 suddetto prevede che le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. Tenuto conto della obbligatorietà del visto di conformità ai fini della fruizione dell istituto della compensazione, si precisa che, nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente potrà comunque rivolgersi ad 3 L art. 2 del D.M. 164/1999 prevede che: 1. Il rilascio del visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto. 2. Il rilascio del visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica, inoltre: a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto; b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. 4

5 un professionista abilitato all apposizione del visto fermo restando l obbligo per tali soggetti di svolgere i controlli di seguito delineati e di predisporre la dichiarazione. Pertanto, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve comunque esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione. 7.2 CONTROLLI Relativamente ai controlli previsti dall'articolo 2, comma 2, del D.M. 164/1999, si rileva che, in via generale, tale controllo presuppone, ai fini IVA: - la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, - la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie. In particolare, come chiarito anche nella C.M. 134/1999, per le dichiarazioni presentate ai fini IVA, ancorché unificate, i controlli devono essere finalizzati, oltre che ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell imponibile, nonché nel corretto riporto delle eccedenze di credito, anche a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA. Ne deriva l effettuazione dei predetti controlli presupponga la verifica: - della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; - della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili; - della corrispondenza dei dati esposti nella scritture contabili alla relativa documentazione. Tutto ciò premesso, tenuto conto che la nuova disciplina in materia di compensazioni IVA ha ampliato l utilizzo del visto di conformità e ha attribuito l attestazione dell esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del D.M. 164/1999, anche ai soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all articolo 2409-bis del Codice Civile, avendone subordinato l opportunità di utilizzare in compensazione il credito IVA in misura superiore a euro annui, si precisa che l apposizione del visto di conformità presuppone anche il controllo che il codice di attività economica indicato nella dichiarazione IVA corrisponda a quello risultante dalla documentazione contabile. 8. REGIME SANZIONATORIO Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del DLgs. 241/1997, per l infedele visto di conformità o l infedele attestazione si applica la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.582,00 euro. 5

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