Regolamento d applicazione dei corsi interaziendali del campo professionale dell agricoltura e delle sue professioni

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1 Campo professionale dell agricoltura e delle sue professioni Oml AgriAliForm Regolamento d applicazione dei corsi interaziendali del campo professionale dell agricoltura e delle sue professioni Versione del luglio 008 1/7

2 L organizzazione del mondo del lavoro (Oml) AgriAliForm pubblica il presente regolamento sulla base degli articoli 8, allegato 4 e 10, allegato 3 dell ordinanza della formazione professionale di base come pure del piano di formazione del campo professionale dell agricoltura e delle sue professioni. I. Scopo e organi responsabili dei corsi Art. 1 Scopo 1 I corsi interaziendali (CI) completano la formazione pratica in azienda e scolastica. I corsi interaziendali sono obbligatori per tutte le persone in formazione. Art. Organi responsabili 1 Gli organi responsabili dei corsi sono l Oml AgriAliForm, le organizzazioni affiliate come pure le organizzazioni cantonali (Oml cantonali). Le organizzazioni affiliate all Ortra e le organizzazioni cantonali possono collaborare alla realizzazione dei corsi. II. Organi Art. 3 Organi Gli organi sono così stabiliti: a) la commissione di vigilanza b) la commissione dei corsi (Cfr. allegato 1) Commissione di vigilanza Art. 4 Organizzazione 1 I corsi vengono organizzati sotto la sorveglianza di una commissione di vigilanza composta da 7 a 9 membri di cui un membro rappresenta le professioni. Le regioni linguistiche e il settore specifico dell agricoltura biologica devono essere rappresentati in maniera appropriata. Un rappresentante dell Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) e della Conferenza degli Uffici della formazione professionale (CSFP) devono essere invitati alle riunioni. 3 Il presidente e i membri della commissione di vigilanza sono eletti dal comitato dell Oml per un mandato di 4 anni. Una rielezione è possibile. La commissione di /7

3 vigilanza si costituisce autonomamente. 4 La commissione di vigilanza viene convocata dal presidente secondo le necessità. Deve essere convocata quando due membri lo richiedono. 5 La commissione di vigilanza può deliberare quando almeno la metà dei membri sono presenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza. Il presidente decide in caso di pareggio dei voti. 6 Le discussioni della commissione di vigilanza sono verbalizzate. 7 Il segretariato della commissione di vigilanza viene assicurato dal segretariato dell Oml. Art. 5 Compiti della commissione di vigilanza La commissione di vigilanza vigila affinché venga garantita un applicazione uniforme a livello svizzero del presente regolamento e svolge i seguenti compiti : a) elabora il programma quadro dei corsi sulla base dell ordinanza della formazione professionale di base come pure del piano di formazione del campo prefessionale dell agricoltura e delle sue professioni; b) pubblica le direttive relative all organizzazione e alla realizzazione dei corsi; c) può pubblicare le direttive relative alle atterzzature dove si tengono i corsi; d) prende conoscenza del budget e dei conti della commissione dei corsi e stabilisce il budget da inviare all Oml; e) coordina e sorveglia le attività dei corsi; f) decide sulla formazione e la formazione continua dei monitori dei corsi interaziendali; g) redige un rapporto annuale all attenzione dell Oml, della CSFP e dell UFFT. Commissione dei corsi Art. 6 Organizzazione 1 I corsi dipendono dalla commissione dei corsi. Quest ultima è composta dai responsabili dei corsi e conta almeno 5 membri. Inoltre i Cantoni e i centri di formazione interessati sono invitati alle riunioni. I loro rappresentanti non hanno diritto di voto. I membri sono nominati dalle organizzazioni del mondo del lavoro cantonali o regionali. Una rielezione è possibile. La commissione dei corsi si costituisce autonomamente. 3 La commissione dei corsi nomina un/a oganizzatore/trice dei corsi. Il/la è responsabile della realizzazione dei compiti della commissione dei corsi, rispettivamente delle sue decisioni. L organizzatore/trice dei corsi interaziendali è membro della commissione dei corsi senza diritto di voto. 3/7

4 4 Le commissioni dei corsi vengono convocate tutte le volte che vi sono trattande da evadere. Devono inoltre venire convocate se più della metà dei membri lo richiedono. 5 Le commissioni dei corsi possono deliberare se sono presenti almeno la metà dei membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Il presidente decide in caso di pareggio dei voti. 6 Le discussioni delle commissioni sono verbalizzate. Art. 7 Compiti della commissione dei corsi 1 Ogni commissione dei corsi si incarica di pianificare e realizzare dei corsi interaziendali e ha in particolare i seguenti compiti: a) elabora il programma dei corsi in base al programma generale della commissione di vigilanza; b) elabora il preventivo e tiene i conti che devono venir presentati alla commissione di vigilanza; c) nomina i monitori e fissa i luoghi dei corsi interaziendali; d) mette a disposizione le infrastrutture; e) fissa il calendario, si incarica delle pubblicazioni e delle convocazioni ed è responsabile per le domande di dispensa ai corsi; f) sorveglia le attività di formazione ed è responsabile dell assicurazione della qualità; g) assicura la coordinazione della formazione fra i centri di formazione e le aziende formatrici; h) in caso di necessità provvede a vitto e alloggio; i) redige una volta all anno un rapporto all attenzione della commissione di vigilanza dei Cantoni coinvolti; k) sostiene e incoraggia la formazione continua dei monitori dei corsi interaziendali. La commissione dei corsi può delegare i compiti ad altri organi o istituzioni. 4/7

5 III. Art. 8 Organizzazione e messa in pratica Obbligo di seguire i corsi 1 Le aziende formatrici sono responsabili della partecipazione ai corsi dei giovani in formazione. I corsi interaziendali sono obbligatori per i giovani che beneficiano di una formazione di base abbreviata (seconda formazione). Possono essere dispensati parzialmente o totalmente se provano che le competenze richieste sono state soddisfatte durante un altra formazione. 3 Le assenze o il rinvio dai corsi interaziendali sono accettati nei seguenti casi: - malattie e incidenti attestati da certificato medico - servizio militare o protezione civile - decesso in famiglia. 4 La commissione dei corsi può accettare altre assenze o rinvii per ragioni gravi e con una domanda scritta. Art. 9 Convocazione Gli organizzatori dei corsi interaziendali convocano i giovani in formazione su mandato della commissione dei corsi. La convocazione è personale ed è indirizzata all azienda formatrice dove lavora. 5/7

6 Art. 10 Durata e contenuti 1 I corsi sono organizzati conformemente alla tabella proposta di seguito. Di regola la maggior parte dei corsi sono adattati alla specifica professione. Tema Prevenzione degli infortuni, sicurezza e salute (specifico alla professione). Regolazione e manutenzione di macchine e attrezzi I (specifico alla professione). Igiene e assicurazione della qualità (specifico alla professione). Regolazione e manutenzione di macchine e attrezzi II (specifico alla professione). Utilizzazione di carrelli elevatori (specifico ad ogni professione). Utilizzazione di pompe per i trattamenti (specifico ad ogni prefessione) Intervento e trasporto sicuro di animali, traffico degli animali. Numero giorni Ag Av Or Fr Vi Ca Anno di formazione per Ag * anno di formazione anno 1 1 anno 1 1 anno anno 1 1 anno Intervento sui volatili. 1 anno Vivai e piantine (specifico ad ogni professione). 1 1 anno Tecnica di cantina I (sistemi di filtrazione). 1 1 anno Tecnica di cantina II (separatori, apparecchiatura per flottazione, scambiatori di calore, distillazione, sterilizzazione). anno Numero totale di giorni * L anno di formazione è fissato unicamente per la professione di agricoltore. Per le altre professioni l anno di formazione in cui si tiene il corso può essere modificato. Art. 11 Contenuto dei corsi 1 Le attività dei corsi interaziendali sono contenute nel programma quadro conformemente all allegato. Tutti i corsi prestano l attenzione necessaria alla sicurezza sul posto di lavoro e alla protezione della salute. 6/7

7 IV Sorveglianza Art. 1 Assicurazione della qualità 1 I membri della commissione di vigilanza e della commissione dei corsi hanno accesso in ogni momento ai corsi. Vige un dovere di informazione nei confronti dei Cantoni. V. Finanze Art. 13 Copertura dei costi 1 I costi per la pianificazione, l organizzazione, la preparazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali sono coperti da: a) i contributi pubblici (Cantoni) b) i contributi della formazione professionale (Fondi della formazione professionale) c) i contributi da altre istituzioni. Art. 14 Contributi dei cantoni 1 I responsabili dei corsi trasmettono il preventivo, il programma dei corsi e il bilancio finanziario finale al cantone dove si sono svolti i corsi. I responsabili dei corsi stabiliscono direttamente il contributo cantonale con l autorità cantonale competente. VI. Art. 15 Disposizioni finali Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore al momento dell approvazione da parte dell Oml AgriAliForm. Brugg/Losanna, il luglio 008 Organizzazione del mondo del lavoro (Oml) AgriAliForm Il presidente: sig. Jean-Pierre Perdrizat Il segretario: sig. Jakob Rösch 7/7

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