GUARDIA DI FINANZA REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO NAVALE CAPITOLATO TECNICO
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- Letizia Tommasina Corradini
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1 GUARDIA DI FINANZA REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO NAVALE CAPITOLATO TECNICO per la fornitura di gasolio in esenzione IVA ex art. 8 bis del DPR 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni ed in esenzione da accise ex art. 17 D.lgs. 504/95 e ss.mm.ii. mediante autobotte necessario al rifornimento delle Unita Navali del Corpo della Guardia di Finanza dipendenti dalle Stazioni Navali di Manovra di La Spezia, Cagliari, Taranto, Trapani e Messina. 1. PREMESSA. Il presente capitolato regolamenta, dal punto di vista tecnico, la fornitura di gasolio a favore delle Unità Navali dipendenti dai Reparti del Corpo indicati in epigrafe, quale disciplina di riferimento per la stipula di un contratto in forma pubblico amministrativa del valore presunto di ,00 (duemilioni/00). Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore si impegna ad effettuare i rifornimenti richiesti dalle Stazioni ordinanti entro i termini ed alle condizioni previste dal presente Capitolato, fino a concorrenza dell importo massimo convenuto. L importo previsto dal contratto costituisce, in ogni caso, un limite massimo, oltre il quale questo Ente non riconoscerà alcuna spesa, per cui è onere del Fornitore verificare costantemente il totale delle forniture effettuate. L importo contrattuale non vincola l Amministrazione all acquisto di quantitativi minimi di fornitura. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa nel caso in cui le Stazioni ordinanti chiedessero, durante il periodo di validità del contratto, una quantità di carburante inferiore al valore massimo stimato in contratto. I rifornimenti potranno essere richiesti presso qualsiasi porto del territorio nazionale, comprese Sicilia e Sardegna, con esclusione delle isole minori e dei siti ove esista un divieto di rifornimento a mezzo autobotte disposto dalla competente Autorità. 2. DURATA DEL CONTRATTO. Il contratto avrà una durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di notifica della sua approvazione nei modi di legge, con facoltà dell Amministrazione di prorogarne la durata, qualora alla data di scadenza non sia stato raggiunto l importo massimo previsto e, comunque, nei limiti di tale importo. 3. OGGETTO DELLA FORNITURA. Il prodotto erogato dal Fornitore deve rispondere ai seguenti requisiti: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE EN590 (ULTIMA EDIZIONE) 4. MODALITA DI ORDINAZIONE DELLE FORNITURE. Costituiscono Stazioni ordinanti, legittimate all emissione di ordinativi di fornitura:
2 1. Stazione Navale di Manovra di Taranto Via Scoglio del tonno, snc Taranto (da cui dipende il Nucleo di Manovra di Otranto Int. Porto di Otranto, Otranto); 2. Stazione Navale di Manovra di La Spezia Piazza Kennedy, La Spezia (da cui dipende il Nucleo di Manovra di Marina di Carrara Int. Porto di Marina di Carrara Molo di Levante); 3. Stazione Navale di Manovra di Cagliari Loc. Porto Canale Cagliari (da cui dipende il Nucleo di Manovra di Oristano Porto Industriale Darsena di Stato Località Cirras Comune di Santa Giusta Oristano); 4. Stazione Navale di Manovra di Trapani Via Porta Galli, Trapani (da cui dipendono il Nucleo di Manovra di Pozzallo Contrada Raganzino Int. Porto Pozzallo ed il Nucleo di Manovra di Porto Empedocle Via Molo, 92 Porto Empedocle); 5. Stazione Navale di Manovra di Messina Via Tommaso Cannizzaro 31 Messina (da cui dipende il Nucleo di Manovra di Augusta Via Nuova Darsena Servizi snc Augusta). Nelle richieste di fornitura, le Stazioni ordinanti comunicheranno, con il preavviso previsto dal presente capitolato, l Unità Navale destinataria della fornitura, il luogo di consegna e la quantità richiesta. Questo Ente non riconoscerà alcuna spesa per prestazioni e forniture commissionate in violazione delle norme contenute nel presente capitolato. Il Fornitore ha l obbligo di accettare richieste di fornitura pari o superiori a (mille) litri e multipli di 100 (cento) litri, mentre ha facoltà di accettare richieste per quantitativi inferiori e/o che non siano multipli di MODALITA DI CONSEGNA. Il Fornitore deve adottare ogni idonea precauzione e misura per assicurare l erogazione in sicurezza del prodotto consegnato, al fine di prevenire incidenti. Il Fornitore, pertanto, ha l obbligo di utilizzare, nell esecuzione di tutte le forniture, ogni procedimento e cautela necessarie a garantire la vita e l incolumità degli operai e di terzi, nonché per evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati. Il Fornitore deve osservare e far osservare tutte le norme applicabili ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora si verificassero sversamenti del prodotto, il Fornitore dovrà provvedere all immediata bonifica dei luoghi interessati, restando integralmente responsabile dei danni che dovessero verificarsi a causa dei ritardi nella rimozione dello sversamento. Il personale dell Unità Navale verificherà, per ogni consegna, che il Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS) riporti: peso espresso in chilogrammi o tonnellate e/o volume espresso in litri a 15 ; volume a temperatura di carico e densità a 15. Nel caso in cui il predetto documento fosse incompleto, la fornitura sarà rifiutata. Al fine di verificare che la quantità di carburante consegnata corrisponda a quella ordinata, il personale dell Amministrazione considererà la quantità rilevata all interno dei serbatoi dell Unità Navale rifornita, confrontandola con quella espressa dal contalitri della cisterna. Ogni autobotte dovrà essere dotata di contalitri del tipo da azzeramento automatico dopo ogni fornitura. I contalitri dovranno essere soggetti a controllo periodico presso l Ufficio Metrico e dovranno sempre avere intatti i prescritti sigilli. In caso di dubbio, il personale dell Unità Navale potrà procedere a tutti gli accertamenti del caso, anche ricorrendo al controllo tramite pesa pubblica prima e dopo lo scarico.
3 Nell ipotesi in cui sia stato disposta tale verifica, la fornitura verrà accettata solo all esito della medesima. Qualora all esito del controllo, risultasse che la quantità di carburante consegnata dal Fornitore corrisponde a quella ordinata, le spese del controllo saranno anticipate dal Fornitore ed addebitate all Amministrazione in fattura. Qualora, viceversa, emergesse una differenza tra la quantità ordinata e quella effettivamente consegnata superiore al 3%, le spese sostenute per i controlli resteranno a carico del Fornitore e l Amministrazione, oltre a non corrispondere alcunché per la parte di fornitura non consegnata, procederà, previa formale contestazione, anche ad applicare una penale pari al 10% del valore della fornitura ordinata, con decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo dovuto per i rifornimenti effettuati nel mese di riferimento. All atto della consegna, il personale dell Unità Navale ha facoltà di disporre controlli al fine di verificare la conformità qualitativa del prodotto consegnato alle specifiche del gasolio da autotrazione EN 590 (ULTIMA EDIZIONE), procedendo, tra l altro, al prelievo di un campione del prodotto, contrassegnato con il numero di DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato) e la data ed il luogo del prelievo e munito della sottoscrizione del vettore. Il campione così prelevato sarà inviato ai laboratori chimici dell Agenzia delle Dogane ovvero ad altro laboratorio scelto di comune accordo dalle parti, con oneri a carico del Fornitore. Nell ipotesi in cui sia stato disposta tale verifica, la fornitura verrà accettata solo all esito della medesima. Nel caso in cui il prodotto risultasse, all esito delle analisi chimiche, difforme dalle caratteristiche richieste dal presente capitolato, l Amministrazione procederà a rifiutare la fornitura e ad applicare, previa formale contestazione, una penale pari al 10% del valore della fornitura rifiutata, con decurtazione del relativo importo dal pagamento del corrispettivo dei rifornimenti eseguiti nel mese di riferimento. A fornitura ultimata, le parti, in contraddittorio, compileranno un memorandum d imbarco gasolio o altro documento equivalente che indichi: la data del rifornimento, il nominativo del Fornitore, quantità, densità e temperatura del combustibile, livelli del carburante nel serbatoio prima e dopo la fornitura, firma dell autotrasportatore e del militare incaricato. 6. RESPONSABILITA PER DANNI L accettazione del prodotto non esonera in alcun modo il Fornitore da responsabilità per vizi e difetti occulti del prodotto, non rilevati al momento della consegna ma successivamente accertati. Ferma restando l applicazione delle penali, il Fornitore risponde di ogni danno occorso alle parti meccaniche dell Unità Navale per vizi della fornitura, dipendente dalla consegna di prodotto difforme dalle caratteristiche chimiche previste nel presente capitolato. 7. LUOGO DI CONSEGNA. Il Fornitore si impegna ad assicurare, in tutto il territorio nazionale, comprese Sicilia e Sardegna, escluse le isole minori, l erogazione del prodotto presso i siti indicati nella richiesta inviata dalla Stazione ordinante, purchè raggiungibili tramite trasporto su gomma
4 ed in assenza di divieti da parte dell Autorità competente ai rifornimenti di combustibile a mezzo autobotte, che saranno verificati dalle Stazioni ordinanti prima della richiesta. Si stima che la maggior parte dei rifornimenti avverranno presso le sedi dove sono ubicate le Stazioni ordinanti ed i Reparti da esse dipendenti, senza che tale previsione impedisca la richiesta di rifornimenti presso altri siti e/o ormeggi, che presentino le caratteristiche sopra richiamate. 8. TERMINI DI ESECUZIONE. Le Stazioni Ordinanti invieranno le richieste di fornitura, secondo il modulo convenuto in sede di contratto e recante gli elementi previsti dal presente capitolato, al numero di fax indicato dal Fornitore, nella fascia oraria compresa tra le ore e le ore dei giorni non festivi. Il rifornimento dovrà perentoriamente avvenire entro 48 (quarantotto) ore dalla ricezione della richiesta nella medesima fascia oraria (dalle ore alle ore 18.00). Nel caso in cui il predetto termine coincidesse con un giorno festivo, il termine di esecuzione verrà automaticamente prorogato al successivo giorno non festivo. Qualora il Fornitore sia impossibilitato ad eseguire la fornitura nei tempi e secondo le modalità richieste dalla Stazione ordinante, per cause di forza maggiore o comunque a lui non imputabili (ad esempio scioperi, alluvioni, incendi ed altre cause non ascrivibili a fatti dolosi o colposi del Fornitore), dovrà inviare una comunicazione via fax alla Stazione ordinante ed all Ufficio Amministrazione di questo Ente, indicando dettagliatamente i motivi ostativi all esecuzione dell ordine, nel momento stesso in cui si verifica o ha conoscenza dell impedimento, incorrendo, in caso di intempestivo inoltro della comunicazione, nell applicazione delle penali. Nel caso in cui il Fornitore non provveda al rifornimento nei termini previsti e non abbia comunicato, secondo le modalità indicate, eventuali impedimenti dovuti a causa di forza maggiore, l Unità Navale ha facoltà di fare rifornimento presso il distributore più vicino. Al Fornitore sarà addebitata la differenza dovuta alle maggiori spese sostenute, ed una penale pari al 10% del valore del rifornimento richiesto e non eseguito, previa formale contestazione da parte di questo Ente, con decurtazione del relativo importo, così determinato, dal corrispettivo dei rifornimenti eseguiti nel mese di riferimento. Deve considerarsi ritardo l esecuzione della fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle indicazioni fornite dalla Stazione ordinante. 9. MODALITA DI AGGIUDICAZIONE. L aggiudicazione della fornitura sarà effettuata a favore della Ditta che avrà offerto il minore incremento fisso Euro/Litro (prezzo più basso) rispetto al valore dei Prezzi Italia pubblicati sulla Staffetta Petrolifera Quotidiana (SIF/SIVA), intesi come prezzi di riferimento, al netto di IVA ed I.F. Il costo del carburante per ogni fornitura sarà pertanto determinato, per l intera durata contrattuale, dal Prezzo Italia rilevato dalla Staffetta Petrolifera Quotidiana vigente alla data dell ordine, ossia: 1) nel caso di ordini emanati di lunedì o martedì, il prezzo è quello della staffetta del mercoledì precedente o altro giorno di pubblicazione della settimana precedente; 2) in caso di coincidenza della data dell ordine con quella di pubblicazione, il prezzo è quello della staffetta del giorno stesso di pubblicazione;
5 3) in caso di non pubblicazione della Staffetta Petrolifera (ad esempio mese di agosto), i prezzi da applicare nelle more di pubblicazione della Staffetta saranno rilevati sulla prima edizione disponibile, riferita, comunque, ai periodi di consegna del gasolio. Le variazioni dei prezzi della suddetta staffetta e riportati in fattura dovranno essere comprovati da copia fotostatica della staffetta quotidiana prezzi Italia di ciascun mercoledì compreso nel mese di riferimento. Tale documentazione dovrà essere allegata alla fattura, a pena di irricevibilità della medesima e di inesigibilità dei relativi crediti. La variazione percentuale offerta dalla Ditta aggiudicataria rimane fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto. Il corrispettivo dovuto al Fornitore, come sopra determinato, si intenderà comprensivo di tutti gli oneri che lo stesso prevede di sostenere in base a calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio e, quindi, indipendentemente da qualsiasi eventualità derivante da aumento, anche rilevante, del costo del gasolio, delle attrezzature e/o della manodopera, da perdite o altro, o da ogni altra sfavorevole circostanza ( economica, valutaria, commerciale, fiscale, etc.) che possa verificarsi. Tale corrispettivo si intenderà, inoltre, comprensivo e compensativo di ogni e qualsiasi onere connesso all'impiego del personale (assicurazioni, infortuni e tutti gli altri oneri previsti da leggi, regolamenti o contratti, costo del servizio antincendio), all'espletamento del lavoro, al trasporto e allo scarico presso i siti di consegna. Pertanto, le ditte dovranno tenere conto, nella formulazione dell offerta, di tutte le condizioni contrattuali indicate nel presente capitolato, e di tutti gli oneri connessi all espletamento della fornitura, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza del personale. Dovranno tenere conto, altresì, della natura dell appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o potrebbero influire sia sulla esecuzione della prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta, oltre che di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l esecuzione della fornitura, rinunciando fin d ora a qualsiasi azione o eccezione in merito. In ogni caso la revisione dei prezzi non è ammessa e si esclude espressamente la facoltà che il Fornitore possa richiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, essendo il corrispettivo relativo alla fornitura in oggetto, determinato sulla base di un elemento di riferimento (Prezzo Italia rilevato dalla Staffetta Petrolifera Quotidiana) variabile in funzione dell andamento del mercato. La residua alea, pertanto, è da intendersi riconducibile al normale rischio imprenditoriale. 10. FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Le fatture dovranno essere emesse dal Fornitore con cadenza mensile e saranno riepilogative di tutte le forniture effettuate nel corso di ciascun mese solare di riferimento. Ogni fattura dovrà analiticamente indicare, per ogni rifornimento, la Stazione ordinante, l Unità Navale rifornita, la data ed il luogo di esecuzione del rifornimento, la quantità di combustibile consegnata ed il prezzo del singolo rifornimento.
6 Le fatture verranno liquidate, previa verifica della regolarità delle forniture eseguite e della correttezza dei prezzi applicati in occasione dei vari rifornimenti, entro i termini previsti dalla vigente normativa, con decorrenza dalla ricezione delle stesse. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate al: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale Ufficio Amministrazione Sezione Acquisti Via Appia Lato Napoli 337/ Formia (LT). L Amministrazione procederà al pagamento su conto corrente bancario o postale dedicato alle forniture pubbliche, di cui all art. 3 L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, previa comunicazione da parte del Fornitore dei nominativi e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto. Il Fornitore assumerà, con la sottoscrizione del contratto, ogni obbligo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente appalto. Prima del pagamento, l Amministrazione verificherà, altresì, la regolarità contributiva del Fornitore, mediante interrogazione dello Sportello Unico Previdenziale. Nel caso in cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) risultasse irregolare, l Amministrazione provvederà a sospendere il pagamento, segnalando la circostanza agli Istituti previdenziali onde procedere al pagamento dei contributi e premi non versati, in sostituzione del Fornitore, ai sensi dell art. 4 D.P.R. 207/ SUBAPPALTO Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all art. 118 D.Lgs. 163/2006, nel limite del 30% del valore del contratto, previa indicazione in sede di offerta delle prestazioni da subappaltare e solo a seguito di autorizzazione da parte dell Ente. L Amministrazione verificherà, prima di concedere l autorizzazione, che le eventuali imprese subappaltatrici siano in regola con la vigente normativa antimafia, nonché con quella in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dei dipendenti. Anche nel caso in cui fosse autorizzato il subappalto, la responsabilità di ogni inadempimento nei confronti dell Amministrazione graverà sempre sul Fornitore. L Amministrazione verificherà, altresì, che nei contratti sottoscritti con le imprese subappaltatrici sia inserita, a pena di nullità, una clausola con la quale ciascuna impresa assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa antimafia. 12. SERVIZI ACCESSORI. Il Fornitore ha l obbligo di individuare un referente al quale, da contratto, sarà attribuito il compito di ricevere le richieste di informazioni ed assistenza da parte delle Stazioni Ordinanti o personale di bordo, nonché di fornire ragguagli sullo stato degli ordini. Tale referente dovrà essere reperibile, tutti i giorni, dalle ore alle ore 18.00, festivi esclusi. Il Fornitore dovrà, altresì, individuare uno o più numeri di fax dedicati alla ricezione delle richieste di rifornimento, delle variazioni agli ordini, nonché di tutte le comunicazioni ufficiali relative al contratto. Il Fornitore garantisce anche l invio telematico di informazioni, a fini reportistici, relative alle forniture di carburante, sia di dettaglio che a livello aggregato, su richiesta di questo Ente.
7 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Costituiscono cause di risoluzione di diritto del contratto: l applicazione di alcuna delle misure di prevenzione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 a carico di alcuno dei soggetti di cui all art. 38, lett.c, D.Lgs. 163/2006; la condanna con sentenza passata in giudicato per reati valutati gravi ad insindacabile giudizio dell Amministrazione a carico di alcuno dei soggetti di cui all art. 38, lett.c, D.Lgs. 163/2006; cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo ed altra procedura concorsuale in cui incorra il Fornitore; il raggiungimento di un importo complessivo delle penalità applicate secondo i criteri richiamati nel presente capitolato (ritardi, difformità quantitative e qualitative etc. ) pari al 10% del valore del contratto; l acquisizione, per due volte successive, del Documento Unico di Regolarità Contributiva con esito irregolare; la formale contestazione, da parte di questo Ente, di tre diverse violazioni alle disposizioni contenute nel presente capitolato nell ambito di 30 giorni. In tale ipotesi, l Amministrazione comunicherà la risoluzione del contratto con semplice atto unilaterale recettizio. L Amministrazione ha, tuttavia, facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, anche in ipotesi diverse da quelle sopra indicate, in presenza di oggettive ragioni di interesse pubblico, con provvedimento motivato che verrà notificato al Fornitore. 14. CAUZIONE. A garanzia dell esatto adempimento del contratto e di tutte le altre pretese risarcitorie che l Amministrazione possa vantare nei confronti del Fornitore per violazione delle disposizioni previste dal presente capitolato, il Fornitore dovrà produrre idonea garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 10% del valore del contratto ovvero nella misura prevista dagli artt. 75 e 113 D.lgs 163/2006, che sarà svincolata con cadenza quadrimestrale e, comunque, in proporzione all importo del contratto liquidato nel periodo di riferimento. Il Fornitore dovrà provvedere a reintegrare la cauzione nell ipotesi in cui l Amministrazione l avesse escussa durante l esecuzione del contratto. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1597, co.2, c.c., nonché l operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta dell Amministrazione. 15. SPESE CONTRATTUALI Le spese di bollo, di registrazione e consequenziali del contratto sono a totale carico del Fornitore.
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