NORME SULLA SICUREZZA cantieri temporanei o mobili D.Lgs 81/2008

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1 NORME SULLA SICUREZZA cantieri temporanei o mobili D.Lgs 81/2008 A cura di Arch. Carlo Zanella Piazza Camperio, Villasanta (MB) Cell carlo@carlozanella.it Ordine arch. Monza n 2058

2 LA SICUREZZA NEI CANTIERI FINO AL 1994 Situazione normativa dispersiva Affidamento dei lavori Committente/i Professionista/i Impresa/e? Responsabilità in caso di incidente?

3 La sicurezza dopo il 1994 Legge 626/98 in vigore fino al 04/ Legge 494/96 in vigore fino al 04/2008 (prima legge sufficientemente organica) Sicurezza sul lavoro Sicurezza nei cantieri

4 Novità introdotte dal Dlgs 494/96: Opere edili con durata superiore a 100u/g o opere edili con rischio di caduta da più di 2 metri d altezza Notifica preliminare Il piano di sicurezza + controllo in fase di esecuzione Figure coinvolte Committente Responsabile dei lavori Professionista/i Impresa/e Progettista CSP CSE RSP Medico del lavoro Responsabilità in caso di incidente Giornale dei lavori Verbali di sicurezza

5 Normativa base di riferimento L. 3 agosto 2007, n (su G.U. n. 185 del 10 agosto 2007) Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia ; in vigore dal 25 agosto 2007 (Delega per elaborazione nuovo TU, tesserino, DUVRI, disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare). D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. (su S.O. alla G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) Testo unico sulla sicurezza sul lavoro ; in vigore dal 15 maggio D.Lgs. 3 agosto 2009, n (su S.O. alla G.U. n. 141/L del 5 agosto2009) Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ; in vigore dal 20 agosto DEFINIZIONE DI CANTIERE: art. 89, Allegato X art. 89, Allegato X E cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

6 Abrogazioni del D.Lgs 81/2008: D.P.R. 547/55 D.P.R. 164/56 D.P.R. 303/56 (tranne l art. 64 sul potere ispettivo) D.Lgs 277/91 D.Lgs 626/94 D.Lgs 493/96 D.Lgs 494/96 D.Lgs 187/05 L. 223/06 art. 36bis commi 1 e 2 L. 123/07 artt. 2, 3, 5, 6, e 7

7 Norme NON abrogate dal D.Lgs 81/ Non risulta abrogato il D.Lgs 195/06 (attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici) - Non risultano ne abrogati ne recepiti alcuni Decreti del Presidente della Repubblica collegati al D.P.R. 547/55 quali: - D.P.R. 320/56 (lavori in sotteraneo) - D.P.R. 321/56 (lavori in cassoni in aria compressa) - D.P.R. 323/56 (lavori negli impianti telefonici) - D.P.R. 302/56 (fabbricazione e uso di esplosivi) - Inoltre non sono stati ne abrogati ne recepiti tutti i decreti legislativi collegati al D.Lgs 626/94 ed applicabili a particolari settori (strutture giudiziarie, università, porti, VV.F., ecc) - Nuova Normativa VV.F. (D.M 151/2011 settembre 2011)

8 LA FIGURE PRINCIPALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE art. 89, Allegato X Responsabile Lavori Imprese Committente Cooperazione e coordinamento Lavoratori Autonomi Coordinatore Sicurezza Fase di Progettazione Coordinatore Sicurezza Fase di Esecuzione

9 Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione art. 89, c.1, lett. b), c) Nel caso del Condominio è l Amministratore Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (lavori pubblici), e successive modificazioni, il responsabile dei lavori é il responsabile del procedimento RUP; in ambito privato tale soggetto può coincidere con il progettista per la fase di progettazione dell opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell opera,previa delega scritta ed accettata. Qualora essi non accetano tale nomina è data possibilità al committente di nominare altri tecnici. In assenza di nomina o accettazione il responsabile dei lavori è il committente. NOTA: è consolidato il principio secondo il quale "il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro"

10 Coordinatore in fase di progettazione: Soggetto incaricato, dal committente, della progettazione dell opera in materia di sicurezza e di salute (redige PSC e Fascicolo del fabbricato) art. 89, c.1, lett.e), f) Coordinatore in fase d esecuzione: soggetto incaricato, dal committente, di seguire l esecuzione dell opera in materia di sicurezza e di salute con sopralluoghi in cantiere. Non può essere il DdL delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice. art. 89, c.1, lett. d), i), i-bis) Impresa esecutrice: impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione

11 art. 90, c.2-8; c Compiti e responsabilità del committente (o del responsabile dei lavori ) 1) NOMINA DEL COORDINATORE Quando ci vuole il coordinatore? Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. La nomina va effettuata contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, per il coordinatore per la progettazione (CSP) e prima dell'affidamento dei lavori, per il coordinatore per l'esecuzione (CSE). Se si tratta di lavori privati non soggetti a permesso di costruire di importo inferiore ai euro, ci sono delle piccole variazioni burocratiche, ma la sostanza rimane la stessa. N.B: Se all inizio era prevista una sola impresa ma in seguito se ne aggiunge una seconda, si deve designare il CSE.

12 Compiti e responsabilità del committente (o del responsabile dei lavori ) 2) PROGETTAZIONE DELL'OPERA art. 90, c.1 pianifica i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente tra loro. prevede la durata di realizzazione dei vari lavori o delle fasi di lavoro. prende in considerazione il PSC e il Fascicolo del Fabbricato. In mancanza di questi, del DURC o della Notifica Preliminare, il titolo abilitativo, cioè DIA o PdC, è sospeso. 3) ESECUZIONE DELL'OPERA art. 90, c.2-8; c.10-11; art. 99 Comunica alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e quello del CSE. Deve trasmettere la notifica preliminare compilata come da Allegato XII all ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro

13 Anche in caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o L.A., quindi SEMPRE art. 90, c.9 a)verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all allegato XVII. b)richiedere la dichiarazione dell'organico medio annuo. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui Allegato XI le modalità sono semplificate. c) trasmette all amministrazione concedente, prima dell inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o DIA, copia della notifica preliminare, il DURC di imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b). art. 93, art.101 c. 6-bis Il committente e' esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori da (agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)): Verifica che il CSP abbia redatto il PSC e il fascicolo del fabbricato Verifica che il CSE svolga tutti i suoi compiti, tranne la sospensione in caso di pericolo grave e imminente. Il committente o responsabile dei lavori assicura l'attuazione degli obblighi a carico del DdL dell'impresa affidataria previsti dall'articolo comma 3-bis e 3-ter

14 IMPRESA AFFIDATARIA : art. 89c.1, lett. i) FIGURA INTRODOTTA CON IL D.LGS 81/08 E SPECIFICATA NEL CORRETTIVO 106/09: DEFINIZIONE: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un CONSORZIO tra imprese, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l impresa affidataria è l impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione. CANTIERE TIPO : IMPRESA AFFIDATARIA (lavori principali) SUBAPPALTO IMPRESA (esempio: scavi) LAVORATORE AUTONOMO (es: elettricista, idraulico, ecc.)

15 ART. 97 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria art. 97 c.1,2,3 Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneita' tecnico professionale si fa riferimento alle modalita' di cui all'allegato XVII. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione. Art.97, c.3-bis e 3-ter In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e altra attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

16 Allegato XVII Idoneità tecnico professionale Allegato XVII Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l assolvimento dei compiti di cui all articolo 97. Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l esecuzione dell opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio b) documento di valutazione dei rischi (elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione) c) DURC d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all art. 14 del D.Lgs 81/08 2. I lavoratori autonomi ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla camera di commercio b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.lgs 81/08 e) DURC

17 Idoneità tecnico professionale ai sensi dell Allegato XVII al D. Lgs. 81/2008 Imprese e lavoratori autonomi, ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori idonea documentazione. In caso di subappalto il datore di lavoro committente verifica l idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con i medesimi criteri. Per quanto riguarda le imprese, queste dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: 1) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto (Nota: allegare la visura camerale) 2) documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 (Nota: allegare la copia della valutazione dei rischi per imprese con più di 10 dipendenti oppure copia dell autocertificazione nel caso di imprese fino a 10 dipendenti) 3) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali (Nota: Compilare il modello 3 allegato) 4) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori (Nota: Compilare il modello 4 allegato)

18 5) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell emergenza, del medico competente quando necessario (Nota: Compilare il modello 5 allegato e aggiungere la copia delle seguenti nomine: - RSPP e addetti alla gestione emergenze e antincendio; - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; - Medico competente; Addetti al primo soccorso) 6) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Nota: Compilare il modello 5 allegato) 7) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008 (Nota: allegare la copia degli attestati dei corsi effettuati per: - RSPP e gestione emergenze e aggiornamenti; - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza se eletto all interno dell impresa; - Primo soccorso e aggiornamenti - Antincendio e aggiornamenti) 8) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008 (Nota: Compilare il modello 8 allegato e aggiungere la copia dei certificati di idoneità dei lavoratori) 9) documento unico di regolarità contributiva (Nota: allegare un DURC in corso di validità) 10) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all art. 14 del D.Lgs. 81/2008 (Nota: Compilare il modello 10 allegato e aggiungere copia della carta di identità del dichiarante) 11) dichiarazione sull'organico medio annuo, sul contratto collettivo applicato, sulle denunce dei lavoratori fatti a Inps, Inail e Casse Edili (Nota: Compilare il modello 11 allegato)

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23 Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, questi dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: 1) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto (Nota: allegare la visura camerale) 2) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali (Nota: Compilare il modello 2 allegato) 3) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione (Nota: Compilare il modello 3 allegato) 4) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Nota: allegare la copia degli attestati dei corsi EVENTUALMENTE effettuati per: - RSPP e gestione emergenze e aggiornamenti; - Primo soccorso e aggiornamenti - Antincendio e aggiornamenti - Idoneità sanitaria se si è sottoposti a sorveglianza sanitaria con nomina di un medico competente) 5) documento unico di regolarità contributiva (Nota: allegare un DURC in corso di validità)

24 Le deleghe in materia di sicurezza (art. 16 T.U.) Il datore di lavoro può sgravarsi di responsabilità mediante espressa delega di funzioni fatta eccezione per gli obblighi indicati dall art. 17 T.U.: Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall articolo 28; la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi Limiti e condizioni per una delega efficace La delega deve risultare da atto scritto recante data certa il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate La delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e deve attribuire al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate La delega deve essere accettata dal delegato per iscritto La delega di funzioni non esclude l obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

25 Prescrizione obbligatoria (artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/94) In caso di reato in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell arresto o dell ammenda (contravvenzioni); Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l organo di vigilanza impartisce al contravventore una prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario l organo di vigilanza può anche imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori. L organo di vigilanza deve, comunque, riferire al PM la notizia di reato inerente la contravvenzione Prescrizione obbligatoria: verifica dell adempimento Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo modi e termini fissati nella prescrizione In caso di adempimento alla prescrizione, il contravventore è ammesso a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; La contravvenzione si estingue Provvedimento di sospensione (art. 14 T.U.)

26 Provvedimento di sospensione (art. 14 T.U.) Il provvedimento di sospensione è adottato quando in sede di verifica ispettiva: è riscontrato l impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro siano riscontrate gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro È possibile ritenere che la sospensione non riguardi l intera attività dell impresa, ma solo l unità produttiva o il cantiere (o servizio) in cui sono state riscontrate le violazioni Provvedimento di sospensione: organi competenti Organi di vigilanza del Ministero del lavoro Comando provinciale dei vigili del fuoco, relativamente all accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi Organi di vigilanza delle ASL, con riguardo all accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

27 Revoca del provvedimento i sospensione Il provvedimento di sospensione può essere revocato, dallo stesso organo che lo ha adottato, alle seguenti condizioni: per le sospensioni adottate dagli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro 1. regolarizzazione dei lavoratori 2. accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza 3. pagamento di una somma (aggiuntiva) pari a euro in caso di sospensione per lavoro irregolare e pari ad euro in caso di sospensione per gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza per le sospensioni adottate dagli organi di vigilanza delle ASl 1. accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza 2. pagamento di una somma (aggiuntiva) unica pari ad euro 2.500

28 Pena del solo arresto Art. 14, comma 10, T.U. mancato rispetto del provvedimento di sospensione disposto per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro Pena dell arresto fino a 6 mesi Art. 55, comma 2, T.U. omessa valutazione del rischio (e, quindi, mancata elaborazione del documento): 1. nelle aziende a rischio incidente rilevante ed in quelle ove i lavoratori sono esposti a rischi biologici, cancerogeni, da esposizione all amianto o atmosfere esplosive 2. nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori 3. nei cantieri temporanei e mobili caratterizzati dalla compresenza di più imprese ed entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno Pena dell arresto da 4 a 8 mesi

29 Schema sviluppo cantiere 1) Fase preliminare DAL PROGETTO AL CANTIERE COMMITTENTE: CSP: 2) Fase di cantiere CSE: D.L. Committente: -incarica CSP/CSE (questo anche prima dell inizio dei lavori) -redige ed invia per via telematica la notifica preliminare - Redige il Piano di sicurezza -Controllo documentazione fornita dall impresa affidataria (o appaltatore) -Verifica che il cantiere possa partire -Controllo delle imprese in cantiere -Verifica e aggiornamento eventuale del PdS o PSC -Segnalazione di eventuali situazioni critiche -Supervisione dei lavori nel ruolo di Responsabile dei lavori (se nominato - coordina la sicurezza attraverso la verifica del girnale dei lavori e le comunicazioni del CSE e del committente -Supervisione dei lavori nel ruolo di Responsabile dei lavori - Decisioni in caso di situazioni critiche

30 Il D.Lgs 81/ Notifica preliminare - Piano di sicurezza - POS (sempre) - PIMUS Committente Responsabile dei lavori Professionista/i Impresa/e Progettista CSP CSE RSP DURC Visura Camerale

31 DOCUMENTI x CANTIERI MOBILI - Sicurezza e Coordinamento Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), definito nell allegato 15 del D. Lgs. 81/08; Il PSC è un documento che va redatto durante la fase di progettazione del cantiereed è il riferimento per la definizione delle attività lavorative e degli altri piani si sicurezza da redigere. Piano Operativo di Sicurezza (POS), anch esso definito nello stesso allegato XV del D. Lgs. 81/08; Il POS si riferisce al singolo cantiere interessato e deve essere redatto dal datore di lavoro dell impresa che ha vinto l appalto coadiuvato dall RSPP incaricato; ipratica, è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che il Datore di Lavoro elabora nel caso specifico di Cantieri Temporanei o Mobili. E cioè un documento aziendale obbligatorio, necessario e diverso per ogni singolo cantiere, in quanto ne rappresenta le specificità. Le uniche attività che all'interno di un cantiere edile non richiedono la redazione di un POS sono le mere forniture di materiali o attrezzature, come recita l'art 96, comma 1-bis. Per tutte le Forniture in Opera e per i Noleggi a Caldo di macchinari il POS deve invece essere presentato. Le uniche figure professionali che non devono presentare il POS in cantiere sono i Lavoratori Autonomi. Tutte le imprese - aventi qualsiasi ragione sociale (srl, sas, snc, scarl, imprese individuali, ecc...) - che hanno anche un solo dipendente, o in cui vi siano anche solo due soci lavoratori, devono presentare il proprio POS.

32 Piano di Sicurezza Ponteggi (PiMUS), presente nell art. 136 D. Lgs. 81/08. Il PiMUS è il documento che certifica senza ombra di dubbio che le fasi di progettazione, allestimento e successivo smontaggio di un ponteggio siano state pianificate per la totale sicurezza di tutti gli addetti. la Notifica Preliminare La Notifica prelminare va compilata a cura del Committente o, se nominato, del Responsabile dei Lavori in tutti i cantieri in cui sia prevista la presenza di più di una impresa, anche non contemporanea. In pratica in tutti i casi in cui sia necessario nominare un Coordinatore, sia per la progettazione che per l'esecuzione, è necessario predisporre anche la notifica. In più, la notifica va predisposta anche nel caso di cantieri in cui sia presente un'unica impresa esecutrice di un lavoro la cui entità superi i 200 uomini/giorno ("spannometricamente", la notifica andrà compilata per lavori - realizzati da un'unica impresa - di importo superiore ai )

33 OPERE PRIVATE: QUANDO E OBBLIGATORIO IL PSC? Quando sussite almeno uno dei seguenti casi: - Note: Non c è pù vincolo alle dimensioni del cantiere (200 u/g nella 494) - opere con rischio di caduta da più di due metri d altezza, compresi fronti di scavo, o lavori che presentano potenziali situazioni di pericolo rientranti nell'allegato II del D.L. 528/99. - presenza di più imprese (anche non contemporaneamente) sul cantiere; Il comma 11 dell'art. 90 ci dice che per tutti i lavori PRIVATI non soggetti ad una pratica edilizia (Permesso di Costruire o DIA) e comunque per TUTTI i lavori PRIVATI di importo inferiore ai , non è necessario nominare il CSP. E' sufficiente nominare un CSE prima dell'inizio dei lavori, che dovrà adempiere anche agli obblighi normativi previsti per il CSP (Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, x ui i pratica gli obblighi sono i medsimi) Se invece, sempre in fase progettuale, si era pensato di eseguire i lavori con un'unica impresa ma di fatto in fase di realizzazione l'impresa esecutrice si deve servire di un subappaltatore, dovrà essere nominato il solo CSE che dovrà redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Sottolineo che rispetto alla vecchia 494/96 è stato abolito qualsiasi vincolo di dimensione del cantiere (i famosi 200 uomini/giorno), pertanto per capire se i Coordinatori vanno nominati è sufficiente valutare in fase progettuale o comunque preventiva il numero di imprese esecutrici. Note: l obbligo è definito per la compresenza di due imprese esecutrici, per cui, alla lettera, si può interpretare che non ci sia l obblgo nel caso di compresenza di impresa + lavoratori autonomi/artigiani, e o di due o più lavoratori autonomi. Siccome però nel d.m. 81 in più punti si equiparano impresa e lavoratore autonomo, anche l interpretazione giuridica stà di fatto muovendosi verso tale direzione.

34 Riassumendo: CANTIERE PRIVATO NON SOGGETTO AD ALCUNA PRATICA EDILIZIA, QUALSIASI IMPORTO DEI LAVORI, CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC). CANTIERE PRIVATO SOGGETTO A PRATICA EDILIZIA CON IMPORTO DEI LAVORI INFERIORE AI CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC). CANTIERE PRIVATO SOGGETTO A PRATICA EDILIZIA CON IMPORTO DEI LAVORI SUPERIORE AI CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: SI CSP E SI CSE. CANTIERE DI UNO QUALSIASI DEI PRECEDENTI CASI CON 1 IMPRESA ESECUTRICE CHE IN CORSO D'OPERA AUMENTA A 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC). INCOMPATIBILITA': il Testo Unico coordinato col D.Lgs. 106/09 esclude dalla possibilità di nomina a CSE in un dato cantiere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. L'esclusione delle figure di cui sopra però decade se vi è coincidenza fra committente e impresa esecutrice. Solo in questo caso (e sottolineo SOLO) il Committente, che è anche Datore di Lavoro, può esso stesso assolvere alle funzioni di Coordinatore (se in possesso dei titoli previsti), ovvero nominare Coordinatore un suo dipendente o il suo RSPP.

35 Notifica Preliminare esempio

36 POS contenui minimi check list

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38 Piano Operativo di Sicurezza PSC contenuti minimi

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44 Esempio di CRONOPROGRAMMA GANNT calcolo uomini giorno

45 Layout di cantiere: - Esempio

46 Il Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) è un obbligo in materia di sicurezza del lavoro, introdotto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008. Il DUVRI deve essere elaborato qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del PSC, in conformità a quanto disposto dal D.L. 81/20008 (corretto dal D.Lgs. 106/2009), ove recita: «Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.» La redazione di tale documento, quindi, è onere dell'azienda committente, sia essa pubblica o privata; quest'ultima è tenuta a contattare il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività prender visione dei rischi riportati sul DUVRI e riconsegnarlo al committente vistato per accettazione.

47 I principali scopi del DUVRI, sono: valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle due diverse attività (ad esempio uso di sostanze pericolose, formazione di scintille in ambienti con rischio esplosione, presenza di rischio chimico, manomissione e intralcio delle via di fuga etc.); indicare le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza; indicare le misure adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili; verificare che le maestranze incaricate dei lavori siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati; accertare che le maestranze incaricate dei lavori siano in regola con le posizioni assicurative INAIL; è strumento per individuare i costi della sicurezza. Sono esclusi dal campo di applicazione solo gli interventi esterni configurabili come prestazioni intellettuali e le semplici attivita di consegna di merce o beni. Il DUVRI deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera.

48 Il documento condominiale di valutazione dei rischi previsto dagli articoli 17, comma primo lettera a), e 28 del d.lvo 9/4/2008 n. 81 l art. 3 del d.lvo n. 81/2008 contiene il principio generale che sancisce la sua generale applicabilità a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. nei confronti dei lavoratori i quali rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati sono necessarie le seguenti cautele : - gli obblighi di informazione e formazione previsti dagli articoli 36 e 37; - ai portieri devono essere forniti i necessari dispositivi individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate ; - qualora ai portieri del condominio siano forniti dal datore di lavoro o per tramite di terzi attrezzature proprie, le stesse devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III riguardante l uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.

49 i documenti esistenti alla data di entrata in vigore del d.lvo n. 81/2008 conservano la loro validità e non devono essere cambiati se le situazioni in essi rappresentati non sono mutate. il d.lvo n. 81/2008, in tema di valutazione dei rischi, in quanto gli stessi adempimenti non possono indifferentemente gravare sul piccolo imprenditore come sulla multinazionale, afferma che : - il documento di valutazione dei rischi, elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione e del medico competente e realizzato previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, deve essere rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità ed a seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate ;

50 il documento di valutazione dei rischi deve avere una data certa e deve contenere (art. 28) : - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa ; - l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati ; - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza ; - l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri ; - l indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale o del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio ; - l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza o adeguata formazione o addestramento.

51 L art. 28 del d.lvo n. 81/2008 afferma che nella redazione del documento di valutazione dei rischi devono essere valutati anche quelli collegati allo stress lavoro correlato secondo i contenuti dell accordo europeo datato 8 ottobre 2004 la mancata o carente valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro è sanzionata dall art. 55, comma primo, del d.lvo n. 81/2008 con l arresto da quattro a otto mesi o con l ammenda da a euro. Si definisce lo stress come uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. In ogni caso si precisa che lo stress non è una malattia, ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l efficienza sul lavoro e causare problemi di salute.

52 Il contenuto minimo del documento di valutazione dei rischi nel condominio All interno del condominio il documento di valutazione dei rischi dovrà comprendere soprattutto le necessarie osservazioni inerenti : - l informazione e la formazione dei dipendenti del condominio, ai sensi degli articoli 36 e 37 del d.lvo n. 81/2008; - il controllo inerente alla qualità delle acque destinate al consumo umano prevista dal d.lvo 2/2/2001 n. 31 ; - il controllo degli impianti tecnologici (impianti elettrici, impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, gli impianti di riscaldamento, gli impianti idrici, gli impianti per la distribuzione e l utilizzazione del gas di qualsiasi tipo, gli impianti di sollevamento di persone o cose, gli impianti di protezione antincendio) secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero Economico del 22/12008 n. 37; - il rispetto della normativa antincendio con particolare riferimento al Decreto del Ministero dell Interno del 29/12/2005 contenente le direttive riguardanti le misure di adeguamento ed i relativi termini temporali per eliminare con gradualità i nulla osta provvisori previsti dalla legge 7/12/1984 n. 818; - la protezione assicurata dalla caduta dall alto dall art. 115 del d.lvo n. 81/2008 nei confronti dei lavoratori : le linee vita e il lavoro con le funi;. - la rimozione dell amianto dal condominio secondo quanto previsto dalla legge 25/7/2006 n. 257 e dagli articoli 248 e seguenti del d.lvo n. 81/2008; - l applicazione della normativa di sicurezza degli ascensori prevista dal DPR 30/4/1992 n. 162 e dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 26/10/2005 contenente la pubblicazione della norma europea UNI EN contenente l elenco e la relativa analisi dei 74 rischi maggiormente ricorrenti negli ascensori e nei montacarichi.

53 Il documento di valutazione dei rischi, secondo il disposto dell articolo 17, comma primo lettera a) del d.lvo n. 81/2008 è uno dei due atti non delegabili (l altro è la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione dai rischi) del datore di lavoro l art. 55, primo comma lettera a), del d.lvo n. 81/2008 sanziona con l arresto da quattro a otto mesi o con l ammenda da e euro il datore di lavoro che rediga il documento di valutazione dei rischi in assenza dei seguenti elementi ( previsti dall art. 28, comma primo lettere a), b), d) ed f) : - della relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa ; - l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi; - l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri ; - l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

54 Non esistono situazioni non risolvibili, ma solo la mancanza di competenza e di dedizione. Sono Wolf, risolvo problemi Winston Wolf, da Pulp Fiction 1994 GRAZIE DELL ATTENZIONE Arch. Carlo Zanella Piazza Camperio, Villasanta (MB) Cell carlo@carlozanella.it

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