SLIDES Edizione I pubblicato il 26 febbraio 2013 Paolo Tormen

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1 SLIDES Edizione I pubblicato il 26 febbraio 2013 Paolo Tormen LAVORO E PREVIDENZA 2013 cosa cambia per dipendenti e imprese

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3 DI COSA PARLIAMO 1. ASPI E COSTO DEL LAVORO: i chiarimenti della circ. Inps 140/ ASPI E RISOLUZIONI CONSENSUALI: l indennità spetta perché la disoccupazione è involontaria. 3. LICENZIAMENTI: come si calcola il costo del contributo per l ASPI. 4. INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI: i chiarimenti della circ. Inps 137/ AUTO AZIENDALI: i tagli alla deducibilità fiscale dei costi relativi ai mezzi di trasporto. 6. CO.CO.PRO.: le indicazioni operative per il personale ispettivo. 7. PARTITE IVA: i chiarimenti della circ. Min. Lavoro 32/ CIG IN DEROGA: le linee guida CONTRATTI A TERMINE: i casi in cui si applicano gli intervalli ridotti. 10. CONTRATTI A TERMINE: gli intervalli dopo un contratto per sostituzione di maternità. 11. VOUCHER PER LE PUERPERE: le regole per usufruire dei voucher. 12. CONGEDO PARENTALE A ORE: le novità della Legge di stabilità. 13. SOMMINISTRAZIONE: i contenuti della comunicazione da fare entro il 31 gennaio. 14. SOMMINISTRAZIONE SENZA CAUSALE: la nozione di lavoratori svantaggiati. 15. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORATORI IN MOBILITA : le regole per chi assume. 16. RETRIBUZIONE PREMIALE: le regole sulla detassazione per il STAGE E TIROCINI: cosa cambia dopo la sentenza della Corte Costituzionale 287/2012 e l accordo Stato Regioni del 24 gennaio ULTIME NOVITA : diritto di accesso, licenziamento per g.m.o., lavoro accessorio, apprendistato. pagina 3

4 ASPI: I CHIARIMENTI DELL INPS L art. 2, comma 1, l. 92/2012 ha istituito, con decorrenza 1 gennaio 2013, l Assicurazione Sociale per l Impiego (Aspi), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un indennità mensile di disoccupazione. La CIRC. INPS 140/2012 illustra l ambito di applicazione e la disciplina relativa alla contribuzione di finanziamento della nuova assicurazione, unitamente alle necessarie istruzioni operative. AMBITO DI APPLICAZIONE. Sono inclusi nella nuova assicurazione tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni. Sono obbligatoriamente assicurati all Aspi i lavoratori dipendenti appartenenti alle seguenti categorie: dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato; apprendisti; soci lavoratori di cooperativa, che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre soggetti alla nuova assicurazione: soci lavoratori delle cooperative; le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato. CONTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTO. Per il finanziamento delle assicurazioni Aspi e mini Aspi, la l. 92/2012 dispone l obbligo di versamento delle seguenti contribuzioni: ordinario (art. 2, commi e comma 36); addizionale (art. 2, commi 28-30); contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (art. 2, commi 31-35). pagina 4

5 ASPI: LE MODIFICHE DELLA L. DI STABILITA In data 24 dicembre 2012 è stata pubblicata la l. 228/2012 (c.d. legge di Stabilità), entrata in vigore dal 1 gennaio L art. 1, comma 250, l. 228/2012 ha modificato l art. 2 l. 92/2012 e in particolare la disciplina dell Aspi stabilendo che, in merito ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016, l indennità Aspi verrà corrisposta: nel limite massimo di 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi, per i lavoratori di età inferiore a 55 anni; per un periodo massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 18 mesi, per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni. Meno di 50 anni Dai 50 anni DURATA ASPI NEL mesi 12 mesi La legge di Stabilità ha modificato, inoltre, la durata della c.d. mini Aspi prevedendo che: la corresponsione di tale indennità non può superare il numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell ultimo anno e ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione; essa non viene sospesa d ufficio, fino a un massimo di 6 mesi, in caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato. La legge di stabilità ha, infine, modificato le regole di finanziamento dell Aspi per quanto riguarda il calcolo del c.d. CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO. pagina 5

6 ASPI E COSTO DEL LAVORO: CONTRIBUTO ORDINARIO (1) CONTRIBUTO ORDINARIO Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2013, al finanziamento delle indennità erogate dalla nuova assicurazione concorrono i contributi di cui agli artt. 12, comma 6, e 28, comma 1, l. 160/75. Tali norme determinavano, rispettivamente, l aliquota del contributo integrativo per l assicurazione contro la disoccupazione involontaria (1,30% della retribuzione imponibile), nonchè la percentualizzazione del contributo base dovuto per la predetta assicurazione DS (0,01% della retribuzione imponibile). Di conseguenza, il contributo ordinario di finanziamento delle indennità Aspi e mini Aspi, posto a carico dei datori di lavoro, è pari all 1,31% della retribuzione imponibile. Detta aliquota contributiva deve essere incrementata anche del contributo dello 0,30%, ai sensi dell art. 25 l. 845/1978 il quale è destinato, per le aziende che vi aderiscono, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, ovvero devoluto al Fondo di rotazione del Ministero dell Economia (2/3) e del Lavoro (1/3). Per effetto dell insieme delle disposizioni citate, i datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo complessivo pari all 1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO L art. 2, comma 26, dispone che sui contributi ordinari continuano a trovare applicazione le eventuali riduzioni del costo del lavoro di cui all art. 120 l. 388/2000 e all art. 1, comma 361, l. 266/2005, nonchè le misure compensative di cui all art. 8 d.l. 203/2005, convertito con modificazioni in l. 248/2005, previste in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari ovvero al Fondo di Tesoreria. pagina 6

7 ASPI E COSTO DEL LAVORO: CONTRIBUTO ORDINARIO (2) In applicazione delle disposizioni testualmente richiamate al comma 26, il contributo ordinario Aspi viene ridotto per i settori e nelle misure di seguito indicate: SETTORE RIDUZIONI L. 388/2000 E 266/2005 ALIQUOTA ASPI DOVUTA Artigianato 0,91% 0,40% Imprese radiotelevisive e spettacolo, settore commercio 0,91% 0,40% con C.U.A.F. ridotta Agricoltura 0,94% 0,37% Commercio e pubblici esercizi con C.U.A.F. ridotta 1,13% 0,18% Partiti politici e sindacati non soggetti a C.U.A.F. 1,16% 0,15% Il successivo comma 27 prevede riduzioni del costo del lavoro per i lavoratori nei cui confronti non erano dovuti i contributi: trattasi dei lavoratori esclusi dall ambito di applicazione della preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria quali, ad esempio, soci delle cooperative d.p.r. 602/1970, soci delle cooperative di cui alla l. 250/1958, nonchè categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato. La Circ. Inps 140/2012, nell Allegato 1, stabilisce in quale misura è dovuta l aliquota di finanziamento dell Aspi e le relative riduzioni. pagina 7

8 ASPI E COSTO DEL LAVORO: APPRENDISTI In relazione all estensione dell Aspi al personale apprendista, l art. 2, comma 36, l. 92/2012, nel modificare l art. 2, comma 2, del T.U. di cui al d.lgs. 167/2011, introduce, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2013, a carico del datore di lavoro, un contributo pari all 1,31% della retribuzione imponibile, dovuto per gli apprendisti, artigiani e non artigiani. Tenuto conto dell impianto normativo dell art. 2 nel suo complesso, nonché dei riflessi sulle previsioni contenute nell art. 3 della legge di riforma in materia di Fondi di solidarietà, anche l aliquota contributiva dovuta per gli apprendisti deve essere incrementata dello 0,30%; conseguentemente la contribuzione Aspi per gli apprendisti si attesterà in misura pari al 1,61%, in analogia a quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti. La norma in argomento dispone, inoltre, che su tale contributo non opera lo sgravio triennale contributivo disciplinato dall art. 22, comma 1, l. 183/2011. A decorrere dal 1 gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 773, quinto periodo, l. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo Si precisa, infine, che sul contributo per gli apprendisti non trovano applicazione le riduzioni del cuneo contributivo di cui alle l. 388/2000 e 266/2005, previste dal comma 26. Potranno, invece, continuare ad operare, ove spettanti, le misure compensative ex art. 8 d.l. 203/2005, convertito con modificazioni nella l. 248/2005. pagina 8

9 ASPI E COSTO DEL LAVORO: CONTRATTI A TERMINE Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2013, l art. 2, comma 28, l. 92/2012 ha introdotto un CONTRIBUTO ADDIZIONALE, pari all 1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Per effetto di tale disposizione, la contribuzione complessivamente dovuta per l Aspi si attesterà in misura pari al 3,01% (1,61% + 1,40%) della retribuzione imponibile, fatte salve le eventuali riduzioni del contributo di cui al comma 25 (1,31%). Il contributo addizionale riguarderà tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato in essere al 1 gennaio 2013 e non solamente quelli instaurati a far tempo dalla medesima data. Il contributo aggiuntivo non si applica: ai contratti a tempo determinato per motivi sostitutivi (es. malattia, maternità, infortuni); in caso di lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali, di cui al d.p.r. 1525/1963; nonché per i periodi contributivi maturati dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle attività definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative; nel caso di contratti di apprendistato; ai contratti nelle pubbliche amministrazioni. Il datore di lavoro può ottenere la restituzione delle ultime 6 mensilità di contributo addizionale, decorso il periodo di prova, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato o di successiva assunzione a tempo indeterminato del lavoratore entro 6 mesi dalla cessazione ma, in quest ultimo caso, saranno detratte le mensilità del periodo tra la cessazione e la riassunzione. pagina 9

10 ASPI E CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO (1) CONTRIBUTO DOVUTO NEI CASI DI INTERRUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER CAUSA DIVERSA DALLE DIMISSIONI L art. 2, commi 31-35, l. 92/2012 ha introdotto e disciplinato un ulteriore contributo destinato al finanziamento dell Aspi: è previsto, infatti, che, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2013, i datori di lavoro sono tenuti al versamento di uno specifico contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Ai sensi dell art. 2, comma 32, il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione. Fino al 31 dicembre 2016, sono esclusi dal versamento del predetto contributo i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d ingresso nelle procedure di mobilità. Il contributo in argomento non è dovuto, per il periodo , nei seguenti casi: licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi; interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. pagina 10

11 ASPI E CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO (2) SI APPLICA IN CASO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO? L'Inps, con messaggio 20830/2012, ha chiarito che l'ipotesi della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conclusa in sede conciliativa con una risoluzione consensuale configura un'ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, dando così titolo all accesso alla tutela del reddito corrispondente. Pertanto solamente ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato per risoluzione consensuale intervenuta in sede conciliativa mediante la nuova procedura, così come modificata dall'art. 1, comma 40, l. 92/2012, è obbligatorio il versamento del contributo di finanziamento dell Aspi. E NEL CASO DI RECESSO PER MORTE DEL LAVORO O PER RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA? In entrambi i casi la causale di cessazione del rapporto di lavoro non rientra tra quelle per le quali è previsto l accesso all Aspi e pertanto non sarà dovuto il contributo di finanziamento. IMPORTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO 2013 PER I LAVORATORI DOMESTICI L Inps, con circolare 25/2013, ha chiarito che ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Relativamente al contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'inps ritiene che lo stesso non sia applicabile al rapporto di lavoro domestico, attese le peculiarità di quest ultimo pagina 11

12 ASPI E CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO (3) IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO E PIU SEMPLICE = 41% del MASSIMALE ASPI per il numero di ANNUALITA, con un massimo di tre, NON PROPORZIONABILE. 1 annualità: 483 euro 2 annualità: 967 euro 3 annualità: euro Esempio 1 Cessazione del rapporto di lavoro con diritto all Aspi il 31 gennaio Lavoratore assunto a termine dall 1 giugno 2010 al 31 dicembre 2010 (mesi 7); contratto trasformato a tempo indeterminato l 1 gennaio 2011 (mesi 25 fino alla data di cessazione). Anzianità aziendale complessiva 32 mesi. Contributo di licenziamento 82% (41% per 2 annualità) del massimale Aspi (967 euro). Esempio 2 Cessazione del rapporto di lavoro con diritto all Aspi il 30 giugno Lavoratore assunto a termine dall 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 (mesi 12) riassunzione a tempo indeterminato dall 1 febbraio 2014 (il datore di lavoro ha recuperato 5 mesi di contribuzione aggiuntiva 1,4%). Anzianità aziendale complessiva 17 mesi. Contributo di licenziamento 41% del massimale Aspi (483 euro). pagina 12

13 INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (1) La l. 92/2012 ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina degli incentivi all assunzione dei lavoratori. La CIRC. INPS 137/2012 ha illustrato i principi generali introdotti dalla legge e le conseguenze applicative sui più rilevanti incentivi oggi vigenti, relativi all assunzione dei lavoratori disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. VINCOLI ALL ASSUNZIONE: OBBLIGO DI ASSUMERE UN DETERMINATO LAVORATORE Ai sensi dell articolo 4, co. 12, lettera a), primo periodo, l. 92/2012 gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva. Esclusione dei benefici. Alcuni esempi: l art. 15 l. 264/1949 in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell ex dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto, negli ultimi sei mesi, di licenziamento individuale per g.m.o. determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa o di licenziamento collettivo per riduzione di personale; l art. 5 d.lgs. 368/2001, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore dell ex dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi; per i lavoratori stagionali il medesimo articolo dispone inoltre il diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. pagina 13

14 INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (2) VINCOLI ALL ASSUNZIONE: CRISI AZIENDALE E SOSPENSIONE DELL ATTIVITA. L ammissione ai benefici incontra limitazioni anche nel caso in cui il datore di lavoro o l utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano alle proprie dipendenze lavoratori sospesi per crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva (art. 4, comma 12, lett. c), l. 92/2012) CUMULO DEGLI INCENTIVI. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo (art. 4, comma 13, l. 92/2012 ). Limiti: esempio. L art. 8, comma 2, l. 223/1991 prevede un agevolazione contributiva per la durata massima di dodici mesi, quando è svolto un rapporto a tempo determinato con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità; dal principio enunciato segue che: se un soggetto utilizza per sei mesi il lavoratore agevolato mediante un contratto di somministrazione, nell eventualità che, dopo, lo assuma a tempo determinato alle sue dirette dipendenze, avrà diritto all agevolazione per sei mesi, anche se il rapporto a termine ha una durata maggiore; se il soggetto utilizza il lavoratore agevolato mediante un contratto di somministrazione di almeno 12 mesi, nell eventualità che, dopo, lo assuma a tempo determinato alle sue dirette dipendenze, non gli spetterà l agevolazione contributiva, avendone interamente goduto, indirettamente, durante la somministrazione. pagina 14

15 INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (3) INCENTIVI PER L ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISOCCUPATI O IN CIGS DA ALMENO 24 MESI. L art. 4, comma 14, l. 92/2012 ha modificato l art. 8, comma 9, l. 407/1990: in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per g.m.o. o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi. Nelle ipotesi di assunzione effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi. L incentivo previsto dall art. 8, comma 9, si deve riconoscere anche nell ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine, qualora il lavoratore, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato, avrebbe avuto un anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi. Assunzione a scopo di somministrazione. Se, durante il periodo di godimento dell incentivo si succedono più somministrazioni, si dovrà tenere conto delle nuove situazioni per mantenere l incentivo e la sua misura. Ad esempio: l agenzia assume a tempo indeterminato e somministra per un anno ad un azienda artigiana; poi somministra a un diverso utilizzatore, non artigiano, al di fuori del Mezzogiorno; durante la prima somministrazione l incentivo consiste nell esonero della contribuzione; durante la seconda somministrazione l incentivo consiste nella riduzione del 50% della contribuzione. Nei periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione spetta la riduzione del 50% dei contributi dovuti sull indennità di disponibilità. pagina 15

16 INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (4) GLI INCENTIVI PER L ASSUNZIONE DI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ. L Inps chiarisce alcuni dubbi interpretativi collegati all assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità. Principio del cumulo degli incentivi. Superando parzialmente la prassi restrittiva affermatasi prima dell entrata in vigore della l. 92/2012, per un assunzione a tempo indeterminato che segua, con o senza soluzione di continuità, un assunzione a termine dalle liste di mobilità, spetta la riduzione contributiva per dodici mesi, sempre che quest'ultima non sia effettuata in forza di un diritto di precedenza all assunzione, ai sensi dell art. 5, comma 4 quater, d.lgs. 368/2001. Esempi. Il datore di lavoro assume per cinque mesi il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità; dopo tre mesi dalla cessazione del rapporto lo assume a tempo indeterminato; spetta la riduzione contributiva per i cinque mesi del rapporto a termine e la ulteriore riduzione contributiva per i primi dodici mesi del rapporto a tempo indeterminato; spetta il contributo mensile, secondo le regole contenute nell art. 8, comma 4, se il lavoratore era titolare di indennità di mobilità. Il datore di lavoro assume per 12 mesi il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità; dopo tre mesi dalla cessazione del rapporto lo assume a tempo indeterminato; spetta la riduzione contributiva per i dodici mesi di durata del rapporto a termine; non spettano i benefici (né la riduzione contributiva né il contributo mensile) per l assunzione a tempo indeterminato ove il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza all assunzione, ai sensi dell art. 5, comma 4 quater, d.lgs. 368/2001. pagina 16

17 INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (5) ALCUNI CHIARIMENTI INTERPRETATIVI Rapporto di lavoro con un soggetto iscritto alle liste di mobilità Contratto a termine o contratto a termine e proroga (12 mesi) e trasformazione a tempo indeterminato allo scadere del dodicesimo mese Contratto a termine o contratto a termine e proroga (>12 mesi) e trasformazione a tempo indeterminato dopo il dodicesimo mese Contratto a termine o contratto a termine e proroga (>12 mesi) e trasformazione a tempo indeterminato anticipata allo scadere del dodicesimo mese Contratto a termine (3 mesi), successiva riassunzione a termine (9 mesi) e trasformazione a tempo indeterminato allo scadere del secondo rapporto a termine Contratto a termine (3 mesi), successiva riassunzione a termine (12 mesi) e trasformazione a tempo indeterminato allo scadere del secondo rapporto a termine Contratto a termine (3 mesi), successiva riassunzione a termine (12 mesi) e trasformazione a tempo indeterminato allo scadere del nono mese del secondo rapporto a termine Durata benefici 24 mesi 12 mesi 24 mesi 24 mesi 12 mesi 24 mesi pagina 17

18 PICCOLA MOBILITA L art. 4, comma 1, d.l. 148/93 convertito dalla l. 236/93 che regolava l'iscrizione nelle liste di mobilità di cui all'art. 6, comma 1, l. 223/1991 di lavoratori licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti, è una norma speciale con durata determinata (in sede di prima applicazione la scadenza era fissata al 31 dicembre 1994), che si è rinnovata di anno in anno per effetto del susseguirsi di specifica normativa che ne ha spostato la scadenza sino al 31 dicembre I CHIARIMENTI DELL INPS L Inps, con circolare 13/2013, ha chiarito che per l anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. Manca anche la copertura degli oneri per il finanziamento delle relative misure incentivanti; ne consegue che, per l anno 2013, non sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla l. 223/1991. Precisazioni: non essendo possibile l iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 1 gennaio 2013, consegue che, per eventuali iscrizioni comunque avvenute gli incentivi non possono essere riconosciuti; rimangono in vigore le iscrizioni nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento collettivo e gli incentivi previsti per la loro assunzione. pagina 18

19 AUTO AZIENDALI: DEDUCIBILITA DIMEZZATA L art. 1, comma 501, l. 228/2012 (c.d. legge di Stabilità 2013) ha modificato l art. 164, comma 1, d.p.r. 917/1986. La nuova disciplina, già riformata dalla l. 92/2012, prevede a partire dall anno 2013 una RIDUZIONE DELLA PERCENTUALE DI DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE E DELL ACQUISTO DELLE AUTOVETTURE che passerà dal 40% al 20% per i veicoli in possesso di imprese e professionisti, mentre per le auto in uso promiscuo al lavoratore, fermo restando le modalità di valorizzazione del fringe benefit, viene confermata la modifica della percentuale di deducibilità in capo ad aziende e professionisti che si ridurrà dal 90 al 70%. Tipologia di autovettura Fino al 31 dicembre 2012 Modifiche introdotte dalla l. 92/2012 (effetto dal 1 gennaio 2013) Modifiche introdotte dalla l. 228/2012 (effetto dal 1 gennaio 2013) Auto in uso ad aziende e professionisti Auto in uso ad agenti e rappresentanti di commercio Auto in uso promiscuo a lavoratori dipendenti 40% 27,5% 20% 80% 80% 80% 90% 70% 70% pagina 19

20 CO.CO.PRO.: LE INDICAZIONI DEL MINISTERO (1) I commi 23, 24 e 25 dell art. 1 l. 92/2012 hanno apportato rilevanti modifiche alla disciplina contenuta nel d.lgs. 276/2003 in materia di COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO. In relazione alle novità introdotte dalla l. 92/2012, il Ministero del Lavoro, con CIRCOLARE 29/2012, ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi volti a consentire un corretto svolgimento dell attività di vigilanza nonché l uniformità di comportamento del personale ispettivo sull intero territorio nazionale. REQUISITI DEL PROGETTO Il comma 23 dell art. 1 l. 92/2012, modificando il comma 1 dell art. 61 d.lgs. 276/2003, ha fornito una DEFINIZIONE PIÙ STRINGENTE DEL PROGETTO, eliminando qualsiasi riferimento al programma di lavoro o fasi di esso. 1. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale. In relazione alla forma del contratto, viene esplicitamente richiesta la descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire. Il Ministero ha chiarito che il contenuto del progetto deve necessariamente indicare l attività prestata dal collaboratore in relazione alla quale si attende il raggiungimento di un determinato risultato obiettivamente verificabile. La stipula di contratti a progetto è dunque subordinata alla individuazione di un risultato compiuto, inteso quale modificazione della realtà materiale che il collaboratore si impegna a realizzare in un determinato arco temporale pagina 20

21 CO.CO.PRO.: LE INDICAZIONI DEL MINISTERO (2) 2. Il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il progetto, pur potendo rientrare nel ciclo produttivo dell impresa, deve essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e obiettivi (ad esempio, nell ambito di una azienda di software, creazione di un programma informatico avente particolari caratteristiche). Tale requisito va dunque inteso come identificabilità di specifici contenuti e obiettivi, anche qualora gli stessi si traducano in attività rientranti nell oggetto sociale del committente. Viceversa, nell ipotesi in cui il progetto consista in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente (ad esempio creazione software per la clientela), non sembra possibile coglierne la genuinità 3. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il Ministero del Lavoro ha specificato che: i compiti meramente esecutivi sono quelli caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia operativa da parte del collaboratore; i compiti meramente ripetitivi sono quelle attività rispetto alle quali non è necessaria alcuna indicazione da parte del committente. Si tratta di attività elementari, tali da non richiedere, per loro stessa natura, specifiche indicazioni di carattere operativo fornite di volta in volta dal committente (ad esempio il cameriere, il barista) pagina 21

22 CO.CO.PRO.: LE INDICAZIONI DEL MINISTERO (3) CORRISPETTIVO NEL CONTRATTO A PROGETTO Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò, nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il compenso minimo del collaboratore a progetto va individuato dalla contrattazione collettiva, sulla falsariga di quanto avviene per i rapporti di lavoro subordinato, in applicazione dei principi di cui all art. 36 Cost. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto. Il Ministero del Lavoro ha sottolineato che il riferimento normativo è alle retribuzioni minime, ossia ai minimi tabellari determinati dai contratti collettivi di categoria e non a tutto il complesso delle voci retributive eventualmente previste da tali contratti pagina 22

23 CO.CO.PRO.: LE INDICAZIONI DEL MINISTERO (4) PROFILI SANZIONATORI In tema di sanzioni, l art. 1, comma 24, l. 92/2012 interpreta l art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003 che sancisce il divieto di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici se non nei casi espressamente consentiti e in tal senso dispone che, detti rapporti, se instaurati senza l individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che è possibile ritenere assente il progetto qualora lo stesso sia carente dei requisiti indicati: collegamento a un determinato risultato finale; autonoma identificabilità nell ambito dell oggetto sociale del committente; non coincidenza con l oggetto sociale del committente; svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi. Ne consegue che il personale ispettivo può procedere a una riqualificazione del rapporto di collaborazione in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato quando non ravvisa nel contratto uno specifico progetto ovvero verifica che l individuazione del progetto di traduce in un insieme di clausole di stile pagina 23

24 CO.CO.PRO.: LE INDICAZIONI DEL MINISTERO (5) Nel caso in cui il collaboratore a progetto esegue la prestazione con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati occupati dal medesimo committente opera una PRESUNZIONE RELATIVA DI SUBORDINAZIONE che il datore di lavoro può vincere dimostrando, in giudizio, la natura genuinamente autonoma del rapporto (art. 69, comma 2, d.lgs. 276/2003). Tale presunzione non opera in caso di prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il personale ispettivo deve accertare che il collaboratore svolga in maniera prevalente e con carattere di continuità le proprie attività con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell impresa committente. La disposizione pertanto non preclude che il collaboratore svolga le medesime attività dei lavoratori dipendenti, purchè le svolga con modalità organizzative radicalmente diverse. Qualora il collaboratore svolga attività diverse ma con le medesime modalità caratterizzanti la prestazione resa da lavoratori dipendenti della stessa impresa (ad esempio, rispetto di un orario di lavoro, assoggettamento a potere direttivo, etc.), la presunzione trova applicazione pagina 24

25 CO.CO.PRO.: ULTERIORI CHIARIMENTI Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 7 del 20 febbraio 2013, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla utilizzabilità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto in particolari ambiti: quello delle ONG/ONLUS, e quello relativo all attività di promoter. LAVORO A PROGETTO NELLE ONG/ONLUS E NELLE ORGANIZZAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI LAVORO A PROGETTO NELLE ATTIVITA DI PROMOTER La sussistenza di una genuina co.co.pro. è condizionata alla presenza dei seguenti elementi: assoluta determinatezza dell oggetto dell attività inteso anche come parte integrante del più generale obiettivo perseguito dall organizzazione; circoscritta individuazione dell arco temporale per l espletamento dell attività progettuale in funzione dello specifico risultato finale; apprezzabili margini di autonomia anche di tipo operativo da parte del collaboratore, obiettivamente riconoscibili nelle modalità di svolgimento della presentazione stessa ossia per lo svolgimento di compiti non meramente esecutivi; possibilità di obiettiva verifica circa il raggiungimento dei risultati attesi. In ordine alle modalità concrete di svolgimento della prestazione è possibile rinvenire margini di autonomia laddove i collaboratori concordino di volta in volta con il destinatario finale della prestazione gli aspetti operativi afferenti alla tipologia di intervento, gli orari di assistenza nonché le concrete modalità di erogazione del servizio Le figure dei promoter svolgono attività con caratteristiche pressochè analoghe a quelle dei commessi e/o addetti alle vendite che difficilmente risultano inquadrabili nell ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, pur risultando astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma pagina 25

26 PARTITA IVA: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (1) La questione delle PARTITE IVA improprie, potenzialmente elusive di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o addirittura di rapporti di lavoro subordinato, è stata regolata dall art. 1, comma 26, l. 92/2012. La tecnica normativa utilizzata ha previsto l inserimento del nuovo art. 69 bis, al capo I, titolo VII, d.lgs. 276/2003, quindi all interno della disciplina dedicata al lavoro a progetto e al lavoro occasionale. Al comma 1 viene sancito che le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini Iva sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se l incarico professionale presenta almeno due dei seguenti caratteri: la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva a otto mesi annui per due anni consecutivi (l. 134/2012 di conversione, con modificazioni, del d.l. 83/2012); il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d imputazione di interessi, costituisca più dell 80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell arco di due anni solari consecutivi (l. 134/2012 di conversione, con modificazioni, del d.l. 83/2012); il lavoratore autonomo disponga di una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente. Ai suddetti indici di caratterizzazione della prestazione viene attribuito il VALORE DI PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA, con conseguente inversione dell onere della prova contraria a carico del committente. In assenza di prova contraria o in caso di prova considerata non idonea a dirimere la contestazione, la sanzione prevista sarà quella dell applicazione integrale della disciplina contenuta nel capo I, titolo VII, Legge Biagi. pagina 26

27 PARTITA IVA: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (2) OPERATIVITA DELLE PRESUNZIONI: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO (Circ. Min. Lav. 32/2012) DURATA DELLA COLLABORAZIONE Con riferimento alla durata della collaborazione si deve considerare il periodo di cui all anno civile (1 gennaio 31 dicembre). Attesa la durata convenzionale di ciascun mese pari a 30 giorni, in ciascun anno dovranno contarsi almeno 241 giorni di attività, anche non continuativi. Sarà possibile riscontrare la sussistenza di tale parametro solo dal termine del 2014 CORRISPETTIVO DERIVANTE DALLA COLLABORAZIONE POSTAZIONE FISSA DI LAVORO Si devono considerare i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome. Vanno calcolati i corrispettivi comunque fatturati, indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite. Si fa riferimento a un arco temporale pari a 2 anni solari consecutivi, ossia a 2 periodi di 365 giorni che non necessariamente devono coincidere con l anno civile La postazione fissa non deve necessariamente essere di uso esclusivo del collaboratore pagina 27

28 PARTITA IVA: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (3) CASI IN CUI NON OPERA LA PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE La presunzione non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività; Il Ministero del Lavoro, con circolare 32/2012, ha fornito l elenco dei certificati, diplomi o titoli che possono comprovare il grado elevato delle competenze e le rilevanti esperienze che conferiscono professionalità al collaboratore, specificando che, per poter essere considerati utili ai fini dell esclusione dal campo applicativo dell art. 69 bis d.lgs. 276/2003, i suddetti certificati, diplomi e titoli devono essere pertinenti alla attività svolta dal collaboratore sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all art. 1, comma 3, l. 233/1990. Il Ministero del Lavoro ha specificato che il reddito annuo, da intendersi come lordo, è legato esclusivamente ad attività di lavoro autonomo, con esclusione di ogni altro reddito derivante da prestazioni di lavoro subordinato che da prestazioni di lavoro accessorio La formulazione normativa, declinata al plurale, lascia intendere che, ai fini della esclusione dal campo applicativo dell art. 69 bis d.lgs. 276/2003, i requisiti indicati devono entrambi realizzarsi in capo al collaboratore. pagina 28

29 PARTITA IVA: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (4) La presunzione non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell esercizio di attività professionali per le quali l ordinamento richiede l iscrizione a un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. REQUISITI DEGLI ALBI E REGISTRI PER LA NON APPLICAZIONE DELLA PRESUNZIONE SULLE C.D. PARTITE IVA Il 27 dicembre 2012 il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto ministeriale 20 dicembre 2012, con il quale ha evidenziato l ambito di non applicazione della presunzione prevista dall'art. 69 bis, comma 1, d.lgs. 276/2003 per quanto riguarda le c.d. partite Iva. La presunzione non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati che sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da una Amministrazione Pubblica di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, nonché da federazioni sportive, in relazioni ai quali l'iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento dell'attività. L allegato al decreto ministeriale riporta a mero titolo esemplificativo gli ordini professionali, i collegi riconosciuti, e gli organismi che pur gestendo un albo non sono costituiti in forma di ordine professionali pagina 29

30 PARTITA IVA: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (5) PERIODO TRANSITORIO La presunzione si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ATTIVITA DI VIGILANZA La presunzione introdotta dal nuovo art. 69 bis d.lgs. 276/2003 rappresenta uno strumento che ha l effetto di invertire l onere della prova circa la non sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto o di un rapporto di lavoro di natura subordinata a carico del committente/datore di lavoro. Tale strumento non inficia in alcun modo la possibilità, da parte del lavoratore autonomo o del personale ispettivo, da far valere direttamente un rapporto di subordinazione ai sensi dell art c.c. ove sussistano gli ordinari criteri di qualificazione. Le disposizioni contenute nell art. 69 bis non rappresentano pertanto l unico strumento che esaurisce le possibilità di ricondurre un rapporto di natura autonoma nell alveo di una prestazione più strutturata di collaborazione a progetto o di subordinazione ma rappresentano un mero espediente che semplifica tale possibilità mediante l utilizzo di un meccanismo di carattere presuntivo. pagina 30

31 CIG IN DEROGA PER IL FVG (1) In data 21 dicembre 2012 è stato sottoscritto in Regione l INTESA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA LAVORATORI BENEFICIARI Possono beneficiare del trattamento di integrazione salariale in deroga tutti i lavoratori subordinati, che abbiano conseguito un anzianità lavorativa presso il datore di lavoro di almeno 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, compresi gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori somministrati, i soci lavoratori che abbiano instaurato con le cooperative un rapporto di lavoro subordinato e i lavoratori agricoli, per i periodi anche non continuativi di sospensione o di riduzione di orario verticale o orizzontale della durata complessivamente non superiore a 12 mesi e comunque non eccedenti il 31 dicembre 2013, che abbiano avuto inizio nel 2013 e per un massimo di ore totali per ciascun lavoratore, ovvero per un massimo di 699 ore totali in caso di lavoratori a aprt time fino a 20 ore lavorative settimanali. DATORI DI LAVORO Sono previste concessioni del trattamento di integrazione salariale in deroga a seguito di sospensione a zero ore ovvero di riduzione dell orario di lavoro verticale o orizzontale per i dipendenti di datori di lavoro privati che non siano destinatari di trattamenti di integrazione salariale, ovvero che siano destinatari della sola integrazione salariale ordinaria o della sola integrazione salariale straordinaria. pagina 31

32 CIG IN DEROGA PER IL FVG (2) Ai fini del perfezionamento dell ITER DI CONCESSIONE del trattamento di integrazione salariale in deroga, devono stipulare previamente gli ACCORDI SINDACALI presso gli enti bilaterali, per i settori in cui questi sono operativi, ovvero, nel caso contrario, con le organizzazioni sindacali provinciali. Gli accordi sindacali devono evidenziare: l impossibilità per il datore di lavoro di accedere alla Cigs, alla Cigo o ad entrambe in base alla vigente normativa; l avvenuto utilizzo da parte del datore di lavoro richiedente di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell attività lavorativa ovvero la non riconducibilità della situazione di crisi nelle causali degli eventuali strumenti disponibili; che i lavoratori i quali vengono collocati in Cig non beneficiano, per il periodo di sospensione, di altre prestazioni previdenziali e assistenziali connesse alla sospensione dell attività lavorativa; la causale della richiesta di Cig in deroga, che deve consistere in una situazione di crisi, non implicante cessazione di attività, la quale tragga origine dall attuale, complessa, congiuntura economica; le motivazioni specifiche dell intervento di Cig in deroga richiesto, anche con riferimento alle prospettive di rientro del personale coinvolto al termine dell intervento medesimo, con l indicazione degli elementi tali da evidenziare la coerenza fra la causale della richiesta, il periodo di trattamento richiesto e la programmazione delle sospensioni e delle riduzioni di orario; il periodo e il numero dei lavoratori per i quali è richiesto il trattamento di Cig in deroga, con la programmazione delle sospensioni e delle riduzioni dell orario di lavoro, verticali o orizzontali; l indicazione dell eventuale parziale esubero occupazionale, accompagnata da un piano di gestione del medesimo. pagina 32

33 CIG IN DEROGA PER IL FVG (3) La DOMANDA per il trattamento di integrazione salariale in deroga a cui deve essere allegato l accordo sindacale, viene presentata on line sul sistema Adeline, entro 20 giorni dall inizio delle sospensioni o riduzioni dell orario di lavoro, dal datore di lavoro richiedente al Servizio lavoro e pari opportunità della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità. Nello stesso termine, il datore di lavoro provvede a presentare all Inps provinciale, esclusivamente in via telematica, il modello SR100 con allegato l accordo sindacale. Ai fini dell autorizzazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ciascun datore di lavoro può sottoscrivere un numero massimo di 8 accordi, della durata massima di 3 mesi ciascuno, fermo restando il monte ore totale massimo utilizzabile per ciascun lavoratore. Con riferimento al singolo lavoratore, la sospensione o la riduzione oraria disposta in base a ciascun accordo deve avere una durata complessiva minima di 8 ore (4 ore in caso di lavoratori a part time fino a 20 ore lavorative settimanali) delle quali, qualora risultino interessate più giornate lavorative, almeno 4 ore non frazionabili per ciascuna giornata lavorativa (almeno 2 ore non frazionabili in caso di lavoratori a part time fino a 20 ore lavorative settimanali). pagina 33

34 CIG IN DEROGA PER IL FVG (4) I datori di lavoro comunicano al Servizio lavoro e pari opportunità della Regione, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, l ammontare delle ore di Cig in deroga effettivamente utilizzate in ciascun mese con riferimento a ciascun lavoratore ricompreso nell accordo sindacale. Fermo restando il limite massimo di ore, qualora si intenda utilizzare nel periodo autorizzato, anche con riferimento a un singolo lavoratore, un numero di ore di Cig in deroga superiore a quello risultante dalla programmazione allegata all accordo sindacale, deve essere trasmesso al Servizio lavoro e pari opportunità della Regione un accordo sindacale integrativo entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è iniziato il maggiore utilizzo di ore di Cig in deroga. Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere immediatamente autorizzato a favore di imprese che abbiano iniziato il procedimento del trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria o straordinaria, limitatamente agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori somministrati i quali non possano beneficiare del trattamento di cui all art. 3, commi 17 e 18, l. 92/2012, o l abbiano esaurito. L utilizzo della cassa integrazione in deroga per i lavoratori apprendisti, per i lavoratori a domicilio e somministrati deve essere coerente con i periodi di ricorso alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria richiesti dall impresa medesima per gli altri lavoratori. pagina 34

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