PRIME CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLA LEGGE 92 / 2012 SUL MERCATO DEL LAVORO AMMORTIZZATORI SOCIALI- IN UNA PROSPETTIVA DI CRESCITA
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1 PRIME CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLA LEGGE 92 / 2012 SUL MERCATO DEL LAVORO AMMORTIZZATORI SOCIALI- IN UNA PROSPETTIVA DI CRESCITA Sebbene la nuova disciplina sugli ammortizzatori sociali e sul mercato del lavoro necessiti di ulteriori atti legislativi e specifici provvedimenti applicativi, è bene iniziare sin da ora un costante monitoraggio, allo scopo di cogliere le innovazioni più significative, collocandole nella più efficace azione sindacale. In questa circostanza non è sembrato opportuno affrontare materie altrettanto importanti, come la nuova disciplina dei licenziamenti, poiché appartenenti ad un ambito di riflessione dedicato, così come le nuove norme sulla validazione delle dimissioni della madre o del padre entro i primi tre anni di età del bambino, oppure i giorni di astensione obbligatoria per i padri o ancora, i voucher di baby sitting. E stato posto maggiormente l accento sulle disposizioni di immediata applicazione, come i nuovi ammortizzatori sociali e le disciplina delle forme di lavoro, nonostante alcune rinviino verso ulteriori atti legislativi, come il trattamento dei tirocini e le politiche attive, mentre altre dovranno essere meglio definite, soprattutto nella loro fase transitoria. Purtuttavia, le novità più significative sono già chiaramente delineate e produrranno mutamenti importanti nel governo delle crisi e nelle modalità delle relazioni industriali. Su queste vigilerà una commissione nazionale, la cui partecipazione è aperta alle forze sociali, allo scopo di monitorare la concreta realizzazione degli indirizzi enunciati, nonché la coerenza tra gli obiettivi espressi dalla nuova legge e gli esiti delle tutele introdotte, nella direzione dell inclusività. Ancora una sottolineatura, di fondamentale importanza, poiché orientata al ripristino della gerarchia contrattuale, messa in mora dal precedente Ministro del Lavoro. E riferita al fatto che, ogni qualvolta la Legge 92/2012 fa riferimento alle norme contrattuali, si citano testualmente i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati facendo cadere, così, ogni residua forma di derogabilità di sacconiana memoria. Le nuove norme di accesso. La Legge stabilisce che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia considerato quale contratto dominante. E un affermazione importante e impegnativa, che si colloca in controtendenza rispetto alla produzione normativa di questi ultimi 20 anni. Peccato che a quest affermazione non segua la conseguente abrogazione di parte delle numerose forme di lavoro che si sono accumulate negli anni, ma si sia preferito introdurre modalità di incentivo / disincentivo, allo scopo di orientare le scelte delle imprese. Tra queste, la più importante è 1
2 Il lavoro a tempo determinato, su cui grava una contribuzione aggiuntiva pari al 1,4%, che andrà ad alimentare l ASpI. Questa contribuzione viene ritornata al datore di lavoro, nelle ultime sei mensilità pagate, qualora il rapporto di lavoro a termine sia stato trasformato, dalla stessa impresa, a tempo indeterminato, alla conclusione del contratto stesso e fino al semestre successivo. Non sono tenuti al pagamento della contribuzione addizionale, i datori di lavoro che assumono a tempo determinato per: a) sostituzione di lavoratori assenti; b) apprendistato; c) per lo svolgimento di attività stagionali. Va aggiunta, a questo proposito, l abrogazione della causale nei primi 12 mesi di lavoro a termine. Mediante la contrattazione collettiva 1 sono esentati dalla causale anche i contratti a temine stipulati per processi di riorganizzazione nel limite massimo del 6% dell organico complessivo. Si stabilisce che, nel caso in cui il contratto a termine continui oltre il 30 giorno, o oltre il 50 se di durata superiore ai sei mesi, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato. In precedenza le scadenze erano, rispettivamente, di 20 e 30 giorni. La presunzione del contratto a tempo indeterminato avviene anche quando la riassunzione avvenga entro 60 giorni dalla scadenza del precedente, oppure 90 giorni se il precedente contratto era superiore ai sei mesi, elevando le attuali scadenze, che sono, rispettivamente, di 10 e 20 giorni. Ai fini del computo delle scadenze e delle anzianità, vengono considerate anche le missioni di lavoro somministrato.. Occorre, tuttavia, ricordare che dai periodi di sospensione, tra due contratti a termine, previsti dalla nuova disciplina si possa derogare, mediante la contrattazione collettiva, arrivando fino a 20 o 30 giorni, sempre rispettivamente per contratti di durata inferiore o superiore ai 6 mesi, solo nel caso in cui l assunzione avvenga in conseguenza di un ambito di un processo organizzativo determinato dall avvio di nuova attività, dal lancio di un prodotto o servizio innovativo, dall implementazione di un importante innovazione tecnologica, da un significativo progetto di ricerca o dal rinnovo di una commessa rilevante. Qualora, trascorsi 12 mesi, la contrattazione collettiva non vi abbia provveduto, interverrà il Governo a definire la riduzione delle scadenze entro i termini stabiliti. Si prevede altresì che i 36 mesi, oltre i quali un contratto a termine a carico della medesima persona si perfeziona a tempo indeterminato, comprendano anche periodi di lavoro somministrato. Sono dilatati i tempi entro i quali può essere impugnato un contratto a termine che passano dai 60 ai 120 per l impugnazione stragiudiziale, mentre quella giudiziale scadono nei 120 giorni successivi. Il contratto di inserimento, anche se in somministrazione, è abrogato, ferme restando i contratti stipulati entro il fino alla loro scadenza. Altra importante affermazione contenuta nelle nuove disposizioni riguarda il contratto di apprendistato, che viene definito quale modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. La nuova normativa fa divieto di assumere apprendisti con contratto di somministrazione, mentre vengono introdotti limiti quantitativi nel rapporto con il personale specializzato. Tali limiti sono di 3 apprendisti ogni 2 specializzati, salvo che l azienda non abbia meno di 10 unità, nel qual caso, il rapporto è di 1 a 1. Qualora l azienda non abbia personale specializzato, o ne abbia meno di 3, è possibile assumere fino a 3 apprendisti. 1 i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati 2
3 Le aziende che occupano più di 10 dipendenti possono assumere nuovi apprendisti a condizione che trasformino in assunzione a tempo indeterminato almeno il 50% 2 degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti. Benché la norma entri in vigore il 1 gennaio 2013, è prevista una gradualità fino al 1 gennaio 2016, entro cui tale limine è ridotto al 30%. E possibile, in ogni caso, assumere un apprendista a prescindere dai limiti prescritti. Relativamente al part time, si introduce, mediante contrattazione collettiva, la possibilità che il lavoratore possa revocare le clausole flessibili. Tale diritto di revoca opera, in ogni caso, a favore dei lavoratori studenti, genitori conviventi con figli di età inferiore a 13 anni, le persone con patologie oncologiche, oppure lavoratori che hanno coniuge, figli o genitore con le medesime patologie e portatori di handicap. Sono stati modificati i termini di età per poter accedere al lavoro intermittente che saranno > i 55 anni di età e < ai 24. E vietato l utilizzo del lavoro intermittente nei giorni festivi. Continuano ad essere efficaci i contratti di lavoro intermittente diversi dalle innovazioni introdotte per non più di 12 mesi successivi l entrata in vigore della legge. Le collaborazioni coordinate e continuative, con l esclusione degli agenti di commercio, prevedono importanti novità che entrano in vigore immediatamente. Tra le più rilevanti, va citata quella che precisa la natura del progetto che deve essere evidente al collaboratore ed essere riferita ad un risultato finale, indipendentemente dal tempo impiegato, vietando altresì compiti esecutivi o ripetitivi, individuati dalla contrattazione collettiva, nonché tutte le attività coincidenti con l oggetto sociale del committente Altra novità rilevante è riferita al compenso, che non può essere inferiore ai minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva per il medesimo profilo professionale. Il complesso delle norme che descrivono la nuova disciplina delle collaborazioni, lascia intendere che su questa materia sia possibile intervenire mediante la contrattazione collettiva. Le partite IVA possono essere presuntivamente considerate collaborazioni qualora ricorrano almeno due degli elementi elencati: a) che la collaborazione abbia durata complessiva superiore ad otto mesi nell anno solare; b) che il collaboratore abbia una postazione fissa presso una delle sedi del committente; c) che il corrispettivo economico superi l 80% di quanto percepito dal collaboratore. Tale presunzione non opera qualora sia svolta da un soggetto titolare di un reddito annuo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (oggi circa euro), oppure sia svolta per prestazioni lavorative per le quali è richiesta l iscrizione a ordini professionali, albi, ruoli o elenchi professionali, e, quindi, siano necessarie competenze di grado elevato acquisite mediante significativi percorsi formativi. Quest ultima disposizione è di tipo interpretativo ed ha effetto retroattivo, negli altri casi la norma si applica nei confronti delle collaborazioni istaurate successivamente l entrata in vigore della Legge, e, per quelle gia in essere, trascorsi 12 mesi da questa stessa data. Non è difficile prevedere, su questa materia, un complesso contenzioso, sia per la tortuosa articolazione delle norme, sia per la traslazione verso le collaborazioni, e, quindi, verso una normativa che subisce modifiche per effetto della stessa Legge. L associazione in partecipazione è un contratto in base al quale l associante attribuisce all associato una partecipazione agli utili della propria impresa. Inutile dire che la tentazione di ricorrere a questa forma di lavoro, per eludere gli obblighi contrattuali e attribuire all associato più 2 La disposizione almeno lascia intendere che siano fatte salve tutte le conclusioni contrattuali che hanno posto in essere percentuali maggiori di conferma. Va pertanto considerato il 50% quale soglia minima; 3
4 le perdite che gli utili è notevole. Ne discende la necessità di ribadire norme gia previste dal Codice, come il diritto di prendere visione della rendicontazione, sebbene si siano rivelate, nel tempo, inefficaci. Le nuove disposizioni introducono, pertanto, limiti numerici in non più di tre per ciascuna impresa, a meno ché non si tratti di coniuge o familiari. La violazione di tali norme comporta la trasformazione del rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a partire dalla data di entrata in vigore della Legge, fatti salvi i contratti già in essere, purché certificati. Novità sono introdotte a carico del lavoro accessorio di tipo occasionale, fermo restando il limite di 5000 euro l anno per ciascun lavoratore, anche sommando diversi committenti, ciascun committente non può attivare questa forma di lavoro per più di 2000 euro. In agricoltura, i voucher possono essere utilizzati nelle piccole aziende, escludendo i lavoratori che erano iscritti, nell anno precedente, negli appositi elenchi. E possibile il lavoro accessorio di tipo occasionale per le attività stagionali in agricoltura solo nei confronti di pensionati o giovani studenti con meno di 25 anni. Si introduce una norma generale che richiama il valore del voucher in conformità con il risultato negoziale, introducendo, anche per questa via, la possibile contrattazione del valore orario del lavoro accessorio di tipo occasionale. Altra novità degna di nota è che il lavoro accessorio di tipo occasionale costituisce reddito utile al rilascio del permesso di soggiorno. Le novità in materia di lavoro accessorio si applicano ai nuovi acquisti di buoni, restando validi quelli gia acquistati e che possono essere utilizzati secondo le norme previdenti fino al 31 maggio Sui tirocini, si dà mandato al Governo di intervenire con uno o più decreti, da realizzare entro 180 giorno, allo scopo di evitare l uso distorto del tirocinio, prevedendo altresì il riconoscimento di una congrua indennità. I nuovi ammortizzatori sociali A partire dal 1 gennaio 2013, prenderà avvio la nuova Assicurazione Sociale per l Impiego (ASpI) che sostituirà l indennità di disoccupazione, sia quella con requisiti normali che ridotti, e l indennità di mobilità. Sono esclusi dalla nuova disciplina in materia di ASpI, i pubblici dipendenti e i lavoratori dell agricoltura, poiché valgono, fatti salvi successivi interventi, le norme preesistenti. La caratteristica di questa innovazione è che per tutte le forme di lavoro subordinato è previsto il versamento della relativa quota, anche per quelle che nella corrente disciplina ne erano esclusi, come gli apprendisti e i soci di cooperative di facchinaggio; Resta inteso che, per poter fruire i del sostegno corrispondente, sarà necessario aver maturato il requisito individuale che consiste nei due anni di anzianità assicurativa 3 e almeno uno di anzianità contributiva. Ne va di conseguenza che, fino al 1 gennaio 2014, almeno, i nuovi soggetti inclusi nel provvedimento, non potranno accedervi, ad eccezione di coloro che possono accedere alla MiniASpI. Il contributo,a carico del datore di lavoro, per poter accedere all ASpI è pari allo 1,31%, al quale si deve aggiungere un ulteriore 1,4%, nel caso di lavoro a termine. 3 questo requisito non è richiesto per la miniaspi, come di seguito descritto. 4
5 Inoltre, il datore di lavoro, qualora interrompa un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause diverse dalle dimissioni, è tenuto al versamento di una quota pari al 50% del trattamento mensile iniziale dell ASpI per ogni 12 mesi di anzianità del lavoratore stesso. Questo contributo non è dovuto, fino al 2015, qualora il licenziamento abbia dato luogo a cessazione di appalto con conseguente riassunzione presso altri datori di lavoro o per interruzioni di lavoro in edilizia per chiusura del cantiere. A decorrere dal 1 gennaio 2017, il suddetto contributo viene moltiplicato x3 qualora l eccedenza di personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale. Sono altresì previste norme in grado di assicurare gradualità nell entrata in vigore delle nuove disposizioni, soprattutto a carico di coloro che già oggi fruiscono di provvedimenti di sostegno al reddito, come l indennità di mobilità e di disoccupazione con requisiti normali. GRADUALITA E TRANSITORIETA per chi utilizza la mobilità ( da imprese destinatarie di CIGS) nel 2013 nel 2014 nel 2015 nel 2016 < 40 anni da anni > 50 anni Praticamente, per coloro che, in diritto dell indennità di mobilità 4, vi accedono nel corso del 2013, le decorrenze non variano rispetto alle attuali ( 12, 24 o 36 mesi per coloro che hanno, rispettivamente, meno di 40 anno di età, dai 40 ai 50 e superiori ai 50 anni); fino al 2016, anno in cui le scadenze si uniformano, il più possibile ma non totalmente, con quelle previste per l ASpI. Coloro che, al contrario, non hanno diritto all indennità di mobilità, ma solo alla disoccupazione ordinaria, la progressione di avvicinamento al nuovo trattamento avviene in forma inversa, aumentando gradualmente le durate nel modo seguente: 4 Sono quelli che per caratteristiche e dimensioni aziendali, possono accedere alla CIGS. In estrema sintesi: le aziende industriali superiori ai 15 dipendenti, le aziende del commercio superiori ai 50 dipendenti, le imprese editrici e stampatrici indipendentemente dalle dimensioni, le aziende della vigilanza superiori ai 15 dipendenti, le aziende di mensa o pulizia, indipendente dalle dimensioni, purché fornitrici di servizi presso imprese titolari della CIGS ecc. 5
6 GRADUALITA E TRANSITORIETA per chi utilizza la disoccupazione nel 2013 nel 2014 nel 2015 < 50 anni anni > 50 anni Anche in questo caso, per il 2013, nulla cambia rispetto alla disciplina vigente: 8 o 12 mesi, rispettivamente per chi ha meno o più di 50 anni età, per poi incrementare gradualmente fino al 2016, anno di entrata in vigore dell ASpI. A partire dal 1 gennaio 2016, l ASpI entrerà in vigore per tutti i lavoratori, ad eccezione di coloro che vengono posti in mobilità quello stesso anno ed hanno tra i 50 e i 55 anni, che continueranno a fruire del sostegno per 18 mesi. Da 1 gennaio 2017, anche questi ultimi si adegueranno alle nuove scadenze: < 55 anni > 55 anni Come già descritto, l ASpI prevede che la durata sia omologata a tutti i lavoratori, a prescindere dalle dimensioni aziendali, a 12 o 18 mesi, rispettivamente per coloro che hanno meno o più di 55 anni di età. L indennità ASpI viene calcolata sommando le retribuzioni dell ultimo biennio, suddivise per i mesi di contribuzione, e il risultato moltiplicato per 4,33. Sul risultato si calcola l indennità pari al 75 % fino a euro + 25% sulla quota eccedente, fino al massimale stabilito annualmente. 6
7 L indennità così calcolata si riduce del 15% dopo i primi sei mesi di indennizzo e di ulteriore 15% dopo altri sei mesi. Contestualmente alla definitiva entrata in vigore dell ASpI, vengono abrogate, a cominciare del 1 gennaio 2017, tutte le precedenti norme che disciplinavano l accesso alla mobilità e alla disoccupazione, con requisiti ordinari e ridotti e in ogni settore di attività. In particolare, non si procederà, a partire dalla stessa data, alla compilazione delle liste di mobilità. Un anno prima, e cioè a partire dal 1 gennaio 2016, viene abrogato l art. 3 della legge 223 /91 che permetteva l utilizzo della CIGS, nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. A partire dal 1 gennaio per coloro che non hanno diritto all ASpI per carenza dei requisiti soggettivi, ma hanno, in ogni caso, almeno 13 settimane di contributi assicurativi, possono accedere alla MiniASpI, per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione, a prescindere dal biennio di anzianità di iscrizione INPS. L entrata in vigore di queste norme, assorbe l eventuale maturazione del diritto all indennità di disoccupazione con requisiti ridotti a partire dal 1. gennaio Vanno a regime le indennità previste per i titolari di collaborazioni coordinate e continuative nel caso in cui nell anno precedente: a) abbiano operato in monocommittenza; b) abbiano ricevuto un compenso non superiore a euro; c) nell anno di riferimento abbiano accreditato almeno una mensilità; d) abbiano accreditate nell anno precedente almeno 4 mensilità. Tutele in costanza di rapporto di lavoro A partire dal 1 gennaio 2013 si potrà accedere strutturalmente alla CIGS e alle conseguenti tutele previste dalla mobilità durante tutta la fase transitoria, per poi confluire nell ASpI, come per tutti gli altri, le seguenti realtà: a) imprese esercenti attività commerciale con più di 50 dipendenti comprese le agenzie viaggi e turismo; b) imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; c) imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale indipendentemente dal numero dei dipendenti. Le conseguenze immediate di questa innovazione stanno nel non dover più attendere i provvedimenti finanziari per poter accedere a queste tutele, ma, cosa più importante, sin da ora potranno essere erogate le indennità residue di mobilità in unica soluzione, nel caso di autoimprenditorialità o avvio di attività autonoma, ritenendo superate le obiezioni INPS che ne negavano l erogazione di fronte all incognita delle future disponibilità finanziarie. Questa disposizione rappresenta l unica vera novità sul piano dell inclusione, conseguentemente, i lavoratori dipendenti da imprese destinatarie del trattamento ordinario di integrazione (CIGO) continueranno a fruirne, mentre i lavoratori che non ne erano destinatarie continueranno ad esserne escluse. Per questi ultimi, che non sono pochi, la nuova disciplina prevede l attivazione dei fondi di solidarietà. Sono fondi individuati mediante la contrattazione collettiva allo scopo di assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti ( ) in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa, per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. 7
8 Sarà la contrattazione collettiva a prendersi carico di questi oneri entro la scadenza semestrale dall entrata in vigore della Legge, mentre un decreto ministeriale istituirà presso l INPS l operatività dei fondi entro tre mesi dal 18 luglio Per alimentare i fondi di solidarietà, possono essere utilizzate anche le risorse già destinate agli enti bilaterali per la formazione continua 5 Gli stessi fondi possono integrare l ASpI in caso di cessazione, anche per le aziende destinatarie degli ammortizzatori ordinari, allo scopo di agevolare l esodo dei lavoratori che raggiungeranno il requisito di pensionamento di vecchiaia nei prossimi 5 anni, nonché di utilizzare eventuali risorse comunitarie per finanziare programmi formativi. L istituzione dei fondi di solidarietà è obbligatoria per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, in ogni caso, è prevista l alternativa di adeguare gli enti bilaterali gia funzionanti, adeguandoli alle finalità previste da questa Legge, anche mediante un aliquota di scopo non inferiore allo 0,20%. In via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, è possibile erogare l ASpI per non più di 90 giorni nel biennio mobile, anche nei casi di sospensione dell attività, per le imprese che non rientrano tra i destinatari degli ammortizzatori ordinari, a condizione che il 20% dell indennità sia messa a carico dei fondi di solidarietà o della bilateralità e che gli stessi lavoratori siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l ASpI. Qualora, entro il 31 marzo 2013, non siano stati realizzati gli adempimenti relativi all istituzione dei fondi di solidarietà, il governo provvede mediante appositi decreti, a istituire un fondo residuale di solidarietà allo scopo di sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti da aziende che occupino almeno 15 dipendenti e non siano destinatari degli ammortizzatori ordinari. Il fondo residuale di solidarietà ha durata di 1/8 del tempo nel biennio mobile (13 settimane su 104). Va ricordato che l entrata in vigore delle nuove disposizioni sostituisce, norme diverse come: - a partire dal 1 gennaio 2013 : norme straordinarie finalizzate al sostegno del reddito per il personale navigante e portuale; - a partire dal 1 gennaio 2014: norme straordinarie finalizzate al sostegno del reddito per il personale dei servizi di pubblica utilità e del personale addetto al trasporto aereo; - a partire dal 1 gennaio 2014 : norme che potevano favorire il pensionamento anticipato del personale del trasporto ferroviario; - a partire dal 1 gennaio 2016: l art. 3 della Legge 223 che permetteva l utilizzo della CIGS, nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Parimenti, è prorogata la possibilità di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga, dal gennaio fino a fine 2016, sebbene in misura decrescente e tenendo altresì conto che, a partire dall anno prossimo, sarà praticamente impossibile rifinanziare gli ammortizzatori in deroga con risorse aggiuntive. Politiche attive del lavoro e incentivi alle assunzioni. Si ricorda che a partire dal 1 gennaio 2017 non si provvederà alla compilazione delle liste di mobilità e, conseguentemente, decadranno le norme vigenti in materia di sgravi contributivi e incentivi economici a favore della aziende che assumono lavoratori iscritti. 5 E senz altro il caso di sottolineare l incongruità e la contraddittorietà della norma che utilizza risorse destinate a mantenere elevati livelli di prestazione professionale e di competitività, per alimentare il sostegno al reddito in caso di crisi 8
9 Nel frattempo, vengono ribadite le modalità con le quali continuano ad essere disposti sostegni alle assunzioni, introducendo, a partire dal 1 gennaio 2013, uno sgravio pari al 50% dei contributi dovuti dal datore di lavoro per assunzioni di disoccupato da oltre 12 mesi ultra 50enne. Lo sgravio sarà di 12 mesi per i contratti, anche in somministrazione, a termine, oppure di 18 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato. Gli stessi sostegni sono previsti per le donne, di qualsiasi età, disoccupate da almeno 24 mesi, oppure disoccupate da almeno sei mesi nelle aree previste dal regolamento CE n. 800/ Attraverso la contrattazione collettiva, i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti, possono favorire, in caso di esuberi, l esodo dei lavoratori che raggiungeranno la pensione nei 4 anni successivi,attribuendo un indennità pari all importo della pensione sarebbe spettata e previo versamento all INPS dei relativi contributi fino al raggiungimenti del diritto a pensione. Importanti novità anche per i lavoratori stranieri. E gia stato descritta la possibilità che i compensi derivanti dal lavoro accessorio di tipo occasionale concorrano a determinare reddito utile all ottenimento del permesso di soggiorno; oltre a questo, si dispone che, qualora il lavoratore straniero perda il posto di lavoro, possa essere iscritto alle liste di disoccupazione fino alla scadenza del permesso di soggiorno e comunque per almeno 12 mesi, fatte salve le scadenze del sostegno al reddito. La nuova Legge irrigidisce le disposizioni in materia di mantenimento dello stato di disoccupazione, prevendendo l obbligo di aderire a qualsiasi proposta di lavoro, purché inquadrata ad un livello retributivo superiore di almeno il 20% rispetto all indennità di disoccupazione, fermo restando le distanze tra le residenza del lavoratore e il nuovo posto di lavoro: non più di 50 km. oppure 80 minuti di trasporto pubblico. A questo riguardo è consegnato all INPS, entro il 30 giugno 2013, il compito di mettere a disposizione di tutti i servizi competenti all impiego ( CPI, enti autorizzati e accreditati) una banca dati contenente i dati individuali dei beneficiari degli ammortizzatori sociali. Nella stessa banca dati dovranno essere inseriti i provvedimenti di politica attiva adottati per ogni singolo soggetto, che vengono descritti nella legge nei loro standard minimi. L INPS potrà essere, dalla stessa data, destinataria delle dichiarazioni di immediata disponibilità per tutti i richiedenti ASpI. Seguono indicazioni precise orientate al parziale superamento dell art. 117 della Costituzione, nei punti in cui si lascia intendere l intervento diretto del Governo in materia di formazione e politiche attive del lavoro, sull apprendistato, nonché sull apprendimento permanente lungo tutto l arco della vita. Su questi orientamenti la Legge delega il Governo all emanazione di appositi decreti da attuarsi entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Alla stessa scadenza, il Governo dovrà emanare decreti per l adozione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze e per la validazione degli apprendimenti non formali e informali. Entro nove mesi dall entrata in vigore della Legge 92/2012, il governo dovrà emanare uno o più decreti allo scopo di realizzare modalità di informazione e consultazione per consentire la partecipazione dei lavoratori agli utili dell impresa, anche mediante la stipula di un contratto collettivo aziendale. A cura del dipartimento mercato del lavoro scuola università ricerca della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano 6 Professioni o settori caratterizzate da un tasso di disparità che supera almeno del 25% la disparità uomo donna in tutti i settori economici di ogni stato membro interessato. 9
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