-
|
|
- Dario Rota
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 [IUS SIT REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, nella persona del Giudice monocratico dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente SENTENZA (redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti) nella causa iscritta al n del Ruolo Generale A. C. dell anno 2007, avente ad oggetto: impugnazione delibera assembleare condominiale vertente TRA TIZIOX Axx elettivamente domiciliato in Napoli,., presso lo studio dell Avv.., dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell atto di citazione Attore E CONDOMINIO di via Xxxx n. Napoli, in persona dell amministratore e legale rappresentante p.t. Bxx Cx, elettivamente domiciliato in Napoli., presso lo studio dell avv..., dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta Convenuto CONCLUSIONI DELLE PARTI L attore concludeva riportandosi al proprio atto introduttivo, e nello specifico chiede che venga dichiarata nulla, annullata o comunque privata di ogni effetto giuridico, la impugnata delibera di assemblea condominiale, con favore di spese; il convenuto concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Il dott. Tiziox Axx, proprietario di un unità immobiliare ad uso abitativo facente parte del condominio convenuto, agiva in giudizio impugnando la delibera dell assemblea condominiale cui non partecipava del , in quanto primariamente non gli veniva comunicato integralmente il contenuto del verbale della stessa (ma soltanto un estratto), ed inoltre asserendo che in danno del suo diritto si deliberava l installazione di un ascensore nell edificio comune (non precedentemente esistente), da costruire in base al progetto di un tecnico di fiducia, su incarico del condominio medesimo. Pertanto, sostenendo la illegittimità della deliberazione assembleare, chiedeva a codesta Giustizia, pronunciarsi la nullità o l annullamento dell atto, ovvero la inefficacia dello stesso. Costituitosi il condominio, contestava la richiesta dell attore, deducendo in primis che dall estratto del verbale inviato al condomino Tiziox potevano evincersi tutti gli elementi sufficienti a ricostruire la volontà assembleare, essendovi indicati il numero dei condomini partecipanti all assemblea ed il complessivo valore millesimale da loro rappresentato, di guisa da poter immediatamente verificare la sussistenza dei quorum prescritti dalla legge; in secondo luogo, deduceva che l installazione dell impianto di ascensore si palesava utile per alcuni condomini i quali, versando in precario stato di salute e di difficoltà deambulatoria, pur di ottenere l uso dell elevatore erano disposti con una successiva delibera assembleare a farsi carico di tutti i costi di installazione e di manutenzione dell impianto, mentre nessun pregiudizio veniva arrecato all odierno istante, dal momento che questi residente al
2 primo piano dell edificio condominiale e prospettandosi l impiego dell ascensore soltanto per i piani superiori avrebbe continuato a fruire delle scale. 1.2 La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta, per le motivazioni di cui appresso. Peraltro, preliminarmente all analisi della fattispecie concreta di cui è causa, è opportuno suddividere la struttura motivazionale nei due punti sui quali le parti incentrano le rispettive argomentazioni. Sulla invalidità della delibera assembleare 2.1. Nel primo motivo di doglianza, l attore si lamenta del mancato invio di una copia integrale del verbale dell assemblea condominiale tenuta il , limitandosi l amministratore alla comunicazione dell esito della riunione attraverso un estratto riassuntivo (all. n. 2 della produzione di parte attrice), dal quale non è possibile evincere l identità dei partecipanti e le loro manifestazioni di intenti relativamente all ordine del giorno in discussione Il motivo suesposto merita accoglimento. Invero, riguardo al verbale dell assemblea condominiale, l art. 1136, ult. co., c.c. prevede soltanto che siffatti documenti vengano trascritti in un registro tenuto dall amministratore, ma nulla dice in merito alle modalità di redazione ed ai requisiti contenutistici minimi, ovvero alla necessità o meno della esatta indicazione dei partecipanti all assemblea e dei valori millesimali rappresentati. La soluzione positiva al quesito de quo, tuttavia, può essere raggiunta richiamandosi primariamente ai principi generali desumibili dall ordinamento, e segnatamente dagli artt. 126 e 130 c.p.c., dall art. 46 disp. att. c.p.c., nonché dall art c.c. Da queste disposizioni normative, infatti, possono ricavarsi alcune regole generali inerenti il processo di verbalizzazione necessario alla formazione della volontà di un organo collegiale applicabili estensivamente alle deliberazioni dell assemblea condominiale. Innanzitutto, la contestualizzazione della riunione, ossia la indicazione temporale e territoriale della vicenda che si rappresenta nel documento; così come la esatta determinazione dei partecipanti al consesso, delle motivazioni (fattuali o giuridiche) del loro intervento, le eventuali dichiarazioni rese ed i provvedimenti adottati, e così via. Non solo. Per considerare necessaria, nel verbale, la precisa determinazione dei condomini intervenuti alla riunione assembleare, giova evidenziare che ragionando diversamente si impedirebbe la conoscenza (specie al condomino assente, come nel caso che ci occupa) effettiva e reale dei condomini assenzienti, dei dissenzienti e degli assenti, circostanza fondamentale per vagliare l opportunità o meno di impugnare la delibera ai sensi dell art c.c. ovvero per verificare la presenza di possibili conflitti di interesse dei partecipanti alla votazione assembleare. In definitiva, la redazione del verbale dell'assemblea costituisce una delle prescrizioni di forma che devono essere osservate al pari delle altre formalità richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione ecc.) e la cui inosservanza importa l'impugnabilità della delibera in quanto non presa in conformità alla legge (art c.c.): una volta che l'assemblea sia stata convocata occorre dare conto, tramite la verbalizzazione, di tutte le attività compiute. La redazione del verbale raffigura, quindi, un momento necessario dello svolgimento del procedimento collegiale, perché il verbale costituisce il documento che ufficialmente dimostra lo svolgimento delle attività prescritte. Dalla verbalizzazione risulta se l'assemblea sia stata ritualmente convocata, se tutti i partecipanti siano stati invitati, se a tutti i partecipanti sia stato inviato l'ordine del giorno, se la costituzione sia stata regolare, se vi sia stata discussione, se la proposta sia stata approvata e con quali maggioranze. Dalla verbalizzazione deve, quindi, risultare chiaro e ben determinato l'oggetto della delibera per soddisfare l'esigenza di trasparenza dell'attività e dell'organizzazione condominiale e anche al fine di consentire ai
3 condomini assenti di conoscere i punti essenziali della volontà collegiale (oltre che l'entità della connessa e conseguente spesa) onde poter valutare l'eventualità di proporre impugnazione Pertanto, va affermato secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che questo Giudice condivide che in tema di delibere di assemblee condominiali, è annullabile ex art c.c. la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote ( per tutte Cass. Sez. Un , n. 4806; Corte App. Firenze, , n ; Trib. Roma, , n ). Il condominio allora, per il tramite del suo amministratore, avrebbe di conseguenza dovuto recapitare all attore non un estratto del verbale dell assemblea, bensì una sua copia integrale, di modo da comunicargli in maniera trasparente gli elementi per poter verificare la sussistenza delle maggioranze previste dalla legge, ed ogni altro elemento utile all esercizio dei suoi diritti. Neppure nel presente giudizio di opposizione è stato prodotto e portato a conoscenza dell attore il verbale dell assemblea condominiale, nonostante l espresso motivo di impugnativa formulato dall attore, ragion per cui, non avendo l attore mai ricevuto contezza del suo contenuto integrale, non può che accogliersi la domanda di annullamento del deliberato assembleare che ne è scaturito. Sulla installazione dell ascensore 3.1. Sebbene quanto innanzi risulti risolutivo ai fini della decisione, ad abundantiam è il caso d aggiungere che l attore contesta la validità della delibera assembleare del anche sotto il profilo contenutistico, ossia in merito alla decisione adottata a maggioranza (almeno secondo quanto risulta dall estratto del verbale di cui sopra, versato in atti), di installare un impianto di ascensore nella corte interna del fabbricato, in aderenza al vano scale, sulla base del progetto tecnico redatto dall Arch. Dxx, su incarico del condominio. Orbene, l odierno istante si oppone alla realizzazione dell opera così come progettata, in quanto la stessa comprimerebbe gravemente il suo diritto di proprietà esclusiva sull unità abitativa sita nel condominio, oltre a violare le prescrizioni normative a tutela della sicurezza e stabilità dell intero edificio Anche questo ulteriore motivo di doglianza appare, in parte, fondato. Occorre, sia pur brevemente, premettere che nel regime condominiale ogni condomino può apportare miglioramenti alla cosa comune a condizione che non impedisca agli altri di farne uso secondo il loro diritto. Sotto tale profilo, la generale categoria dei miglioramenti si specifica in due distinti ordini di interventi: modificazioni (art c.c.) ed innovazioni (art c.c.). La differenza tra le due species, risiede nel tipo di intervento che viene effettuato, configurandosi quale innovazione l opera che, determinando un'alterazione dell'entità materiale o il mutamento della destinazione originaria, comporti una diversa consistenza materiale o una diversa utilizzazione della cosa comune rispetto alla precedente. Trattandosi di interventi che modificano in maniera significativa sia la struttura del fabbricato condominiale, che la sua destinazione, l art c.c. prescrive tre ordini di limiti alla deliberazione di una innovazione. In primis, questa deve servire al miglioramento o all uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni; in secondo luogo, la deliberazione deve essere adottata con la più stringente maggioranza prevista dall art. 1136, co. 5, c.c. (ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell edificio); infine, secondo l art.1120 comma II c.c., sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell edificio inservibili all uso o al godimento anche di un solo condomino. A completamento della disciplina delle innovazioni, l art c.c., dispone che qualora l innovazione
4 importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all importanza dell edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa e se l utilizzazione separata non è possibile, l innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Secondo l orientamento maggioritario sia in dottrina che in giurisprudenza, l'installazione in un edificio in condominio (o in una parte di esso) di un ascensore di cui prima esso era sprovvisto costituisce, ai sensi dell'art. 1120, primo comma, c.c., una innovazione, con la conseguenza che la relativa deliberazione deve essere presa con la maggioranza di cui al quinto comma dell'art c.c., e deve rispettare le specifiche limitazioni imposte dal secondo comma dell art c.c. (Cass , n. 1529) Ora, il condominio attuale convenuto sin dalla prima difesa rileva che la costruzione dell impianto di ascensore sarebbe giustificato dalla necessità di facilitare la deambulazione di alcuni condomini, residenti ai piani alti dell edificio, i quali verserebbero in una condizione (parzialmente documentata in atti) di difficoltà motoria, che impedirebbe loro di raggiungere facilmente le proprie abitazioni, di talché l uso dell ascensore renderebbe di certo più agevole l uso della cosa comune. Il legislatore, in questi particolari casi, ha disposto mediante dapprima l art. 2, L , n. 13, ed in seguito con l art. 78 del d.p.r , n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che le deliberazioni aventi ad oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le c.d. barriere architettoniche siano approvate dall'assemblea condominiale, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'art. 1136, commi 2 e 3, c.c. Pertanto, diversamente da quanto previsto per le innovazioni di cui all'art c.c., quelle che hanno ad oggetto opere dirette alla rimozione delle barriere architettoniche possono essere approvate con maggioranze inferiori rispetto a quelle ordinariamente previste dall'art. 1136, comma 5, c.c. il quale, come si è anticipato, richiede un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio. Al contrario, è di primario rilievo osservare, invece, che resta comunque fermo quanto dettato dall'art. 1120, comma 2, c.c. il quale vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso ed al godimento anche di un solo condomino ovvero che rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterino il decoro architettonico Venendo alla fattispecie concreta in esame, occorre verificare se tale opera rispetti i limiti imposti dal secondo comma del art c.c. come sopra evidenziati: sul punto, dalla relazione tecnica del CTU Arch. Zxx, emergono elementi decisivi in senso contrario. Infatti, pur non apparendo del tutto condivisibili le conclusioni del CTU in relazione alla necessità del rispetto delle distanze previste per le costruzioni autonome, non potendo ad esse equipararsi la realizzazione di un ascensore, né la ritenuta applicabilità della normativa antisismica in materia di distanze dal fabbricato, emerge comunque che, con la intercapedine di mt.2,50 metri che si verrebbe a creare tra l ascensore ed il vano cucina dell appartamento del Tiziox, si verrebbero a creare disagi all appartamento al primo piano, che presenta una finestra a poca distanza, avendosi perciò una riduzione di luminosità una diminuzione dell areazione ed una perdita di visuale in conseguenza della nuova installazione In conclusione, pare evidente che l installazione dell ascensore, pur socialmente opportuna, così come progettata contrasta con il diritto di proprietà esclusiva del condomino Tiziox, potendo causare a quest ultimo un pregiudizio nel godimento del proprio immobile. Non superando i limiti imposti dall art. 1120, comma 2, c.c. che
5 viene fatto salvo dalla citata disciplina volta al superamento delle c.d. barriere architettoniche la costruzione del nuovo manufatto, così come progettato, non potrebbe essere consentita, stante l opposizione del Tiziox Le spese processuali seguono la soccombenza. P. Q. M. Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: 1. accoglie la domanda dell attore Tiziox Axx, e per l effetto annulla la delibera assembleare condominiale impugnata del ; 2. condanna il convenuto condominio alla rifusione delle spese processuali in favore dell attore, che si liquidano in.439,50 di cui.1.025,00 per diritti,.2.050,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nelle aliquote previste, con distrazione in favore dell avv.. per dichiarata anticipazione, nonché a rifondere alla parte attrice le spese di c.t.u., come già liquidate nel corso dell istruttoria. Così deciso in Napoli, addì Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Ciro Capasso. IL GIUDICE (dott. Giovanni Scotto di Carlo)
I vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:
IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE MOTIVI VIZI INSUSSISTENZA RIGETTO [Tribunale di Napoli, Sezione XII, Civile sentenza 24 gennaio 2013 commento e testo (Nota a cura dell Avv. Rodolfo Cusano)
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliINSTALLAZIONE CONDIZIONATORE
ON-LINE - 1 - ON-LINE - 2 - QUESITO DELLA COMMITTENZA Buongiorno, La presente a chiedere cortesemente un 'informazione. Risiedo in una casa costituita da tre appartamenti disposti verticalmente e appartenenti
DettagliIl condominio e le barriere architettoniche
Il condominio e le barriere architettoniche Aspetti legali e normativi Avv. Corrado Tarasconi Rimini 4 Dicembre 2007 I riferimenti normativi - Legge 9 gennaio 1989 n. 13 art. 2 - Legge 9 gennaio 1989 n.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliCassazione: non serve la maggioranza di cui all'art. 1120 cc per approvare ascensore destinato a disabili sentenza n.18334 /2012 commento e testo
Cassazione: non serve la maggioranza di cui all'art. 1120 cc per approvare ascensore destinato a disabili sentenza n.18334 /2012 commento e testo Cataldi.it Non è necessaria la maggioranza stabilita dall'articolo
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliDelibera n. 13845 del 11-12-1998 proposta da GIOVANAZZI. Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, art. 44, 4. comma.
Delibera n. 13845 del 11-12-1998 proposta da GIOVANAZZI Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, art. 44, 4 comma. Individuazione dei criteri in base ai quali il Servizio Lavori Pubblici degli Enti
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliIl/La sottoscritto/a... Nato a... (...) il... C.F... D I C H I A R A
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI RIETI Bollo 14,62 DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO
DettagliINDICE SOMMARIO CAPITOLO I L ASSEMBLEA IN GENERALE
CAPITOLO I L ASSEMBLEA IN GENERALE 1. L assemblea ed i suoi poteri... 1 2. I limiti ai poteri dell assemblea in tema di: a) modifica del regolamento di condominio c.d. contrattuale... 3 3. b) approvazione
DettagliIl sottoscritto. nato a.. il... C.F. tel. residente a
Marca da bollo AL COMUNE DI MINERBIO OGGETTO: Domanda di concessione di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (Legge n. 13 del 09/01/1989)
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
DettagliLE DELEGHE IN ASSEMBLEA
LE DELEGHE IN ASSEMBLEA La forma della delega Il Regolamento di Condominio La delega all Amministratore Contrasti tra condomino e delegato I comproprietari e altri casi Commenti e precisazioni A CURA DEL
DettagliBreve guida pratica al Condominio. Una micro società con le sue regole
Breve guida pratica al Condominio Una micro società con le sue regole Quando nasce il condominio? Il condominio nell edificio nasce quando questo è diviso almeno in due proprietà esclusive appartenenti
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliRISOLUZIONE N.80/E QUESITO
RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliRISOLUZIONE 25/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni.
RISOLUZIONE 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 25 febbraio 2005 OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni. Con l istanza di
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliComune di Palagianello Provincia di Taranto
Comune di Palagianello Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI ai sensi dell articolo 13 della legge
DettagliIL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO. Maurizio Voi
IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO Maurizio Voi Il regolamento di condominio è previsto dal codice civile all art. 1138 c.c. L articolo è l unico, nel capo dedicato al condominio, che prevede la necessità del
DettagliRedazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliCONDOMINIO. Lite tra condominio e condomino: spese processuali, ripartizione. Nella lite tra condominio e condomino non trova applicazione, neppure in
CONDOMINIO Lite tra condominio e condomino: spese processuali, ripartizione Nella lite tra condominio e condomino non trova applicazione, neppure in via analogica, la disposizione dell art. 1132 c.c.,
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliAZIENDA SPECIALE TERRACINA ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA
AZIENDA SPECIALE TERRACINA ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA 04019 Terracina Via G. Leopardi, 73 Tel. 0773 707409 fax 0773 707408 Prot. N. Del Marca da bollo Al Direttore generale Dott.ssa Carla
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliIndice. Disposizioni di att. c.c. Articolo 63 137 Articolo 64 139
Indice pag. Articolo 1117. Parti comuni dell edificio 1 Articolo 1117-bis. Ambito di applicabilità 5 Articolo 1117-ter. Modificazioni delle destinazioni d uso 7 Articolo 117-quater. Tutela delle destinazioni
DettagliRisoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E
RISOLUZIONE N. 239/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Regime agevolato per l intrapresa di nuove attività artistiche o professionali ovvero
DettagliDOMANDA. Il/La sottoscritto/a: Cognome... Nome... nat... a... Prov... il... Cod.Fisc... residente a... Prov... C.A.P... indirizzo... tel...
Marca da bollo valore secondo normativa vigente DOMANDA di concessione contributo per il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati esistenti, ai sensi della legge
DettagliIl giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente
DELIBERA N. 9/2015 TITOLO 2015.1.10.4 2013.1.10.21.1145 LEGISLATURA X Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliRISOLUZIONE N. 105/E
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello
DettagliPeriodico informativo n. 40/2013
Periodico informativo n. 40/2013 Revisione caldaia con Iva al 10% Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza del fatto che alla revisione periodica
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,
DettagliFORMAZIONE PERIODICA PER AMMINISTRATORI CONDOMINIALI
FORMAZIONE PERIODICA PER AMMINISTRATORI CONDOMINIALI Incontro del 11.04.2014 Avv. Monica Severin Viale Verdi n. 15/G int. 2-3 Treviso Mail: avvseverin@yahoo.it Tel.: 339 2017774 L ASSEMBLEA DEL CONDOMINIO
DettagliRISOLUZIONE N. 190/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
Dettagli730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento
730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento
DettagliAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA (SUE)
Area Territorio Servizio Edilizia WWW.LABASSAROMAGNA.IT BOLLO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA (SUE) OGGETTO: DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
Dettaglialla luce della nuova riforma IN BREVE: COS È CAMBIATO
Condominio alla luce della nuova riforma IN BREVE: COS È CAMBIATO L amministratore dovrà essere più qualificato L amministratore non può essere stato condannato per reati contro la PA L amministratore
DettagliDA UTILIZZARE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO DA PARTE DEL DISABILE AL SINDACO DEL COMUNE DI PROV
14.62 DOMANDA di concessione di contributo per il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13. DA UTILIZZARE PER LA RICHIESTA
DettagliL IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE CONDOMINIALI
L IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE CONDOMINIALI 1 L INVALIDITÀ DELL AVVISO DI CONVOCAZIONE La questione... 1 Analisi dello scenario... 1 Inquadramento strategico... 2 Natura e funzioni dell avviso di convocazione...
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI A.S.P. AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI AREA NORD
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI A.S.P. AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI AREA NORD Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
Dettagliwww.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e
TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente
DettagliUniversità degli Studi di Napoli Parthenope
Università degli Studi di Napoli Parthenope Pos. A.G Decreto n. 647 IL RETTORE PREMESSO che la definizione delle sedute in modalità telematica, o semplicemente sedute telematiche prevede che le riunioni
DettagliAl Sindaco del Comune di Bologna
BOLLO Al Sindaco del Comune di Bologna Domanda di concessione di contributo per il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (legge n. 13 del 9 gennaio 1989). Il/La
DettagliSentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012
N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente
DettagliDomvs Consulting S.r.l.s.
Approfondimenti in Condominio n. 020/2015 Per realizzare un impianto ascensore in un edificio in condominio che ne sia sprovvisto, vi sono due strade: quella collegiale - condominiale che nella disciplina
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliRISOLUZIONE N. 99/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 aprile 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Spese di ristrutturazione nell ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliLA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO MINIMO
107 ARGOMENTO LA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO MINIMO 1. Traccia Tizio e Caio sono comproprietari di un edificio in località Mentana. Il primo, dopo avere di propria iniziativa provveduto ad alcune spese per
DettagliNORMATIVA SULL ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI CONDOMINI
NORMATIVA SULL ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI CONDOMINI La legge dedicata all eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati,
DettagliNota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
DettagliAL SINDACO DEL COMUNE DI... PROV...
DOMANDA di concessione di contributo per il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 per edifici, spazi e servizi esistenti
DettagliRISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni
DettagliRELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAMENTO (Art. 23, comma 1, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.)
Estremi archiviazione pratica edilizia: Prot. Gen. n. del Pratica Edilizia N Denuncia di inizio attività N ALLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA DEL COMUNE DI OGGETTO: Denuncia di inizio attività presentata
Dettaglisumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:
114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SGOBIO. Modifiche al codice civile in materia di condominio negli edifici
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1199 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato SGOBIO Modifiche al codice civile in materia di condominio negli edifici Presentata il 26
DettagliSCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliLa successione. Obiettivi
La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della
DettagliREGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. 1 Ambito di applicazione
REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 Ambito di applicazione 1. Lo svolgimento dell assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Banca
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliMinistero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliCon la consulenza giuridica in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della legge n. 449 del 1997, è stato esposto il seguente QUESITO
RISOLUZIONE N. 4/E Roma, 04 gennaio 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza Giuridica Art. 1 della legge n. 449 del 1997 Piano Casa Possibilità di fruire della detrazione del 36 per cento
DettagliAutorità Nazionale Anticorruzione Presidente
Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell Autorità Nazionale Anticorruzione per l omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione
DettagliCancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali
avv. prof. Rolandino Guidotti : aspetti sostanziali e processuali Modena 10 ottobre 2013 10 ottobre 2013 1 Società in nome collettivo (non modificata riforma 2003) Art. 2311 c.c. (Bilancio finale di liquidazione
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliOGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO
RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente
Dettagli4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato
DettagliCentrale del Latte di Torino & C. S.p.A.
Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Via Filadeflia 220
DettagliRISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 273/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
DettagliRISOLUZIONE N.128/E QUESITO
RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 dicembre 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - Applicabilità dell esenzione Iva alle prestazioni sanitarie rese dalle farmacie Art. 10, n. 18),
DettagliSTUDIO DOTT. BONVICINI Circolare n. 5 del 10 gennaio 2006
STUDIO DOTT. BONVICINI Circolare n. 5 del 10 gennaio 2006 LA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SALE AL 41% Riferimenti: Art. 1, Legge n. 449/97 Art. 1, comma 121, Legge
DettagliORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte
Dettaglil sottoscritto. nato a il. abitante in qualità di - proprietario - conduttore - altro
Marca da bollo 14.62 AL SINDACO DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PROVINCIA DI MILANO OGGETTO: domanda di concessione di contributi per il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4
DettagliRegolamento di condominio
Vincenzo Caporale 1 Introduzione Capita spesso che tra condomini si creino dei litigi a causa della presenza di animali domestici nel condominio. In presenza di simili situazioni, è difficile trovare un
DettagliDIRITTO DI PARABOLA. Per installare una parabola
DIRITTO DI PARABOLA Per installare una parabola non occorrono autorizzazioni La giurisprudenza ha affermato che il diritto alla installazione di antenne riconduce al diritto primario alla libera manifestazione
DettagliB.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie
B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile
DettagliDeliberazione n. 140 /I C./2007
Deliberazione n. 140 /I C./2007 REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia I Collegio composto dai seguenti magistrati: PRESIDENTE: CONSIGLIERE: CONSIGLIERE:
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato
DettagliCONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. Il creditore che individua beni riferibili al condominio può aggredirli
CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE Creditore: condomini morosi Il creditore che individua beni riferibili al condominio può aggredirli direttamente, senza che occorra procedere all escussione dei singoli
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
DettagliRisoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente
Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis
DettagliN. 03/2014. 18 Ottobre 2014. RELATORE Avv. Simone Fadalti
N. 03/2014 18 Ottobre 2014 RELATORE Avv. Simone Fadalti DEFINIZIONE Il lastrico solare è una struttura piana non circondata da soffitti o pareti, che non è situata a livello di altra porzione di piano
DettagliAvv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013
Avv. Maurizio Iorio Aggiornamento al novembre 2013 Domanda : Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia Avendo letto un Suo
Dettagli