STUDIO PIEROTTI. Corte di Cassazione Sezione 2 civile Sentenza , n. 5975
|
|
- Giorgiana Patti
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Corte di Cassazione Sezione 2 civile Sentenza , n IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo Calfapietra Presidente Dott. Antonino Elefante - Consigliere Relatore Dott. Rosario De Julio Consigliere Dott. Umberto Goldoni Consigliere Dott. Francesco Paolo Fiore Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sui ricorsi iscritti al n. 6409/ /01 Ricorso n. 6409/01 proposto da: Fr. Ma. e El. Ri., quest'ultima in qualità di erede di Ad. Ac. Ri., elettivamente domiciliati in Ro., Via della Me. n. 52, presso lo studio dell'avv. Ma. Me. che unitamente e disgiuntamente all'avv. Fr. Ma. li difende come da procura a margine del ricorso. contro ricorrenti Condominio di via As. 11, To., in persona dell'amministratore p.t. geom. An. St., elettivamente domiciliato in Ro., Via Pa. n. 34, presso lo studio dell'avv. Gu. Ro. che unitamente all'avv. Pi. Lu. Am. lo difende come da procura in calce al controricorso. Ricorso n. 9359/00 proposto da controricorrente e ricorrente incidentale Condominio di via As. 11, To., in persona dell'amministratore p.t. geom. An. St., elettivamente domiciliato in Ro., Via Pa. n. 34, presso lo studio dell'avv. Gu. Ro. che unitamente all'avv. Pi. Lu. Am. lo difende come da procura in calce al controricorso. contro ricorrente incidentale
2 Fr. Ma. e El. Ri., quest'ultima in qualità di erede di Ad. Ac. Ri., elettivamente domiciliati in Ro., Via della Me. n. 52, presso lo studio dell'avv. Ma. Me. che unitamente e disgiuntamente all'avv. Fr. Ma. li difende come da procura a margine del controricorso. controricorrenti per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino n. 805/00 del / Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentiti gli Avv.ti Ma. Me. e Gu. Ro.. Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Marinelli che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I condomini Fr. Ma. e Ad. Ac. Ri. (con atto di citazione ) convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Torino il Condominio di via As. 11 (in seguito solo Condominio) e, premesso di essere proprietari di unità immobiliari site a piano terra dell'edificio, con ingresso diretto dall'androne carraio e in modo del tutto indipendente dal vano scale e dal relativo impianto di ascensore, chiedevano che fosse annullata la delibera condominiale del con la quale l'assemblea aveva ripartito le spese di esercizio del 1994, relative all'esecuzione dei lavori di installazione delle reti di protezione dell' ascensore per l'adeguamento alla nuova normativa di sicurezza di cui alla L. n. 46/1990, secondo le quote millesimali dei condomini. Sostenevano gli attori che la ripartizione di dette spese doveva essere operata, per analogia con le spese relative alle scale, secondo i criteri di cui all'art c. c., con esclusione delle unità site al piano terreno. Costituitosi, il Condominio chiedeva il rigetto della domanda, deducendo, innanzitutto, che l'art. 1 del regolamento condominiale ricomprendeva l' ascensore tra le parti comuni e che l'art. 9 prevedeva la suddivisione delle relative spese secondo le quote millesimale di proprietà. Osservava poi che gli interventi di adeguamento dell' ascensore alle normative CEE, essendo diretti al conseguimento di obiettivi di sicurezza e incolumità delle persone, andavano oltre le spese di straordinaria amministrazione; e che, facendo aumentare il valore di tutte le proprietà individuali, dovevano essere ripartite in ragione delle rispettive proprietà millesimale.
3 Il Tribunale, in accoglimento della domanda degli attori, annullava la delibera condominiale. Il gravame proposto dal Condominio era accolto, per quanto di ragione, dalla Corte d'appello di Torino, la quale (con sentenza n. 805/2000), in riforma della decisione del Tribunale, dichiarava che alle spese di adeguamento dell' ascensore dovevano concorrere, secondo i criteri indicati dall'art c. c., anche i condomini Fr. Ma. e Ad. Ac. Ri.. Osservava la Corte torinese che alla fattispecie era applicabile l' art c. c., in tema di ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale, stante la sostanziale identità e complementarità della funzione dell' ascensore rispetto a quella delle scale. Riteneva che l'obbligo di partecipare alle spese di adeguamento dell'impianto di ascensore gravava anche sui proprietari delle unità immobiliari site al piano terreno, in quanto l'espressione "a cui servano", contenuta in detta norma, stava ad indicare un rapporto funzionale e strutturale stabile e non un concreto uso od una effettiva utilizzazione nel senso di cui all'art. 1123, 2 comma, c. c.. Aggiungeva a conferma dell'applicabilità dell'art c. c. il fatto che l'impianto di ascensore conferiva un maggior valore ed un maggior prestigio all'intero edificio, che tale impianto serviva anche per la manutenzione delle parti comuni (in primis il tetto) e che il suddetto articolo, includendo anche le cantine fra le unità che concorrono alla spesa, non dava rilevanza alla posizione della singola unità dell'edificio condominiale. Ai fini di coordinare la norma di cui all'art c. c. con l'art. 12 del Regolamento del Condominio - che in tema di "riparto di spese per l' ascensore stabilisce che "Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria per l'esercizio dell' ascensore sono ripartite fra i condomini che se ne servono, secondo le singole quote della tabella allegata al presente regolamento" - riteneva la Corte torinese che le spese di adeguamento dell'impianto di ascensore alle normative CEE non potevano considerarsi né di ordinaria né di straordinaria manutenzione, ma erano assimilabili a quelle di ricostruzione, comportando un rifacimento e un miglioramento strutturale ai fini di meglio assicurare l'incolumità delle persone. Di conseguenza non trovava applicazione l'art. 12 del Regolamento condominiale, ma l' art c. c. nella parte concernente la ricostruzione. Pertanto la Corte subalpina riteneva illegittima la delibera del nella parte in cui poneva a carico dei condomini Fr. Ma. e El. Ri. la spesa di adeguamento dell'impianto di ascensore in proporzione ai millesimi di proprietà ex art. 1123, 1 comma c. c., anziché secondo il criterio stabilito dall'art. 1124, 1 comma: c. c.. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Fr. Ma. ed El. Ri., quest'ultima quale erede di Ad. Ac. Ri., deducendo quattro motivi di censura.
4 Il Condominio ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale in base a due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, in udienza, è stata disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c. p.c., dei ricorsi (principale e incidentale) perché proposti contro la stessa sentenza. A) 1. Col primo motivo, denunciando violazione dell'art. 12 del Regolamento condominiale, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per non aver considerato che le norme di cui agli artt e 1124 c. c. sono derogabili dal Regolamento condominiale di natura contrattuale e che, nel caso specifico, tale regolamento (art. 12) stabilisce che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per l'esercizio dell' ascensore sono ripartite fra i soli condomini "che se ne servono". Restano, pertanto, esclusi dalla ripartizione i condomini le cui unità immobiliari, come quelle di Fr. Ma. e El. Ri., si trovano a piano terra e non utilizzano l' ascensore. 2. Col secondo motivo, denunciando violazione dell'art c. c., falsa applicazione, nonché errore di motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata laddove ha ritenuto applicabile al caso di specie l' art c. c. in materia di manutenzione e ricostruzione delle scale, interpretando l'espressione ivi contenuta a cui servono nel senso di "rapporto funzionale e strutturale stabile e non di concreto uso od effettiva utilizzazione". Sostengono che (secondo la giurisprudenza di merito) i proprietari "a cui le scale servono" sono coloro che per accedere alla proprietà esclusiva devono necessariamente servirsi delle medesime; non possono essere addebitate, quindi, quote di alcun genere a chi, per accedere alla proprietà esclusiva, non utilizzi le scale, ovvero in relazione al caso di specie, l'impianto di ascensore. 3. Col terzo motivo, denunciando erronea motivazione su un punto decisivo della controversia, i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per aver ritenuto l'impianto di ascensore compreso fra le cose comuni, senza considerare che l'esenzione dalle spese di una determinata categoria di condomini prevista dal Regolamento condominiale (art. 12), unitamente al costante orientamento manifestato dal Condominio fin dalla sua costituzione, sono elementi tali da dare, all'inserimento dell'impianto di ascensore fra le parti comuni dell'edificio, l'esatto significato che non è quello di appartenenza a tutti i condomini, ma solo a quelli che ne fanno uso. Affermano i ricorrenti che il Regolamento condominiale può essere interpretato, e addirittura modificato, per facta concludentia e che le unità immobiliari site a
5 piano terra nessun maggior pregio o valore possono conseguire dalla presenza dell'impianto di ascensore, né questo serve per la manutenzioni di parti comuni dell'edificio, quali il tetto. 4. Col quarto motivo, denunciando erroneità della motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché violazione di legge, art c. c. e principi di diritto, i ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte d'appello ha considerato l'intervento in questione sull'impianto di ascensore quale ricostruzione e, come tale, non rientrante nella previsione dell'art. 12 del Regolamento condominiale. In realtà i lavori di adeguamento alla normativa CEE, consistenti nel caso specifico in semplice innalzamento di qualche centimetro della preesistente grata di protezione, rientrano nelle opere di ordinaria o straordinaria manutenzione. I condomini Fr. Ma. e El. Ri., le cui unità immobiliari hanno accesso diretto dall'androne carraio dell'edificio, sono esonerati dalla partecipazione alle spese dell'impianto di ascensore (sia ordinarie che straordinarie) in virtù dell'art. 12 del Regolamento condominiale, il quale, avendo natura contrattuale, costituisce deroga al disposto dell'art c. c., che, tuttavia, esclude dalla partecipazione alla spesa i condomini che non si servono dell' ascensore. B) Il Condominio a sostegno del ricorso incidentale deduce quanto segue. 1) Violazione e falsa applicazione dell'art c. c. per aver ritenuto la Corte d'appello l'intervento in questione assimilabile da ricostruzione. Sostiene il Condominio che le spese di adeguamento dell' ascensore alla normativa CEE non dipendono da interventi correlati con l'intensità dell'uso, con la vetusta, con guasti accidentali, ma da esigenze di sicurezza mediante introduzione di nuovi elementi strutturali. Ciò comporta l'esclusione dell'applicazione dell'art c. c. Inoltre, quando risulta una relazione strumentale fra una parte o un impianto dell'edificio e l'uso comune, sussiste il vincolo pertinenziale che vale a qualificare comune una parte dell'edificio in applicazione dei criteri previsti dall'art c. c., il quale stabilisce una presunzione di comproprietà fra i condomini relativamente alle parti nominate, fra le quali anche gli ascensori. Aggiunge il ricorrente che se è vero che l'uso dell' ascensore è destinato a servire i condomini in misura diversa, a seconda dell'utilità in relazione all'altezza del piano, è pur vero tuttavia che anche i partecipanti che hanno porzioni al piano terreno possono trarre utilità dall'impianto, in quanto l' ascensore non solo arreca un maggior pregio alle unità immobiliari ma soprattutto permette il raggiungimento di parti comuni che altrimenti sarebbe più difficoltoso.
6 2. Col secondo motivo, denunciando erronea motivazione su un punto fondamentale della controversia, il Condominio si duole che la Corte d'appello non abbia considerato che, trattandosi di bene comune che comunque "serve" anche ai piani terra, la suddivisione delle spese non può che essere praticata secondo i criteri stabiliti dall'art c. c.. Sostiene il ricorrente che la spesa di adeguamento dell' ascensore alla normativa CEE è una spesa straordinaria, ma con una accezione speciale che trascende quella tradizione e rende inapplicabile al caso l'art. 12 del Regolamento condominiale. C) I motivi, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, del ricorso principale meritano accoglimento per quanto di ragione in base alle seguenti considerazioni. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di condominio di edifici la regola posta dall'art c. c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l'altra meta in misura proporzionale alla altezza di ciascun piano dal suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l'identica ratio, alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell' ascensore già esistente. Nell'ipotesi, invece, d'installazione ex novo dell'impianto dell' ascensore trova applicazione la disciplina dell'art c. c. relativa alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (proporzionalità al valore della proprietà di ciascun condomino) (cfr., fra tante, Cass: , n ; , n. 5479). È stato anche detto che la disciplina di cui agli artt c. c., sul riparto delle spese inerenti ai beni comuni, è suscettibile di deroga con atto negoziale, e, quindi, anche con il regolamento condominiale che abbia natura contrattuale. Pertanto, con riguardo alla ripartizione delle spese per la manutenzione, ricostruzione e installazione dell' ascensore, deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca tali spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l'esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall'obbligo di partecipare alle spese medesime. In quest'ultima ipotesi, nel caso cioè in cui una clausola del regolamento condominiale stabilisca in favore di taluni condomini l'esenzione totale dall'onere di contribuire a qualsiasi tipo di spese (comprese quelle di conservazione), in ordine a una determinata cosa comune (come ad es. l' ascensore), si ha il superamento nei riguardi della suddetta categoria di condomini della presunzione di comproprietà su quella parte del fabbricato (v. Cass , n. 714 ; , n. 6844). D) Nel caso specifico il Regolamento condominiale di natura contrattuale stabilendo all'art. 12 che "Le spese per la manutenzione ordinaria e
7 straordinaria per l'esercizio dell' ascensore sono ripartite fra i condomini che se ne servono, secondo le singole quote della tabella allegata al presente regolamento", prevede, a contraris, l'esenzione, in deroga alla disciplina di cui agli artt c. c., dal concorso a tali spese di una determinata categoria di condomini, precisamente di quella che non si serve dell' ascensore, con tutte le conseguenze derivanti da tale esonero. L'impugnata sentenza non ha applicato i suddetti principi giurisprudenziali conseguenti a tale esonero, perché ha ritenuto che le spese di adeguamento dell' ascensore alla normativa CEE attengono non alla manutenzione ordinaria o straordinaria (in relazione alla quale e prevista - art. 12 del Regolamento di condominio - l'esenzione dal concorso per i condomini che non si servono dell' ascensore), bensì alla ricostruzione di tale bene, donde l'applicazione per analogia dell'art c. c. in tema di ricostruzione delle scale. E) Ma la motivazione addotta per considerare tali spese come di ricostruzione risulta affatto insufficiente e carente, perché assertivamente fa riferimento a intervento tecnico finalizzato a introdurre elementi strutturali e costruttivi nuovi, senza però dire e spiegare in che cosa tale intervento tecnico sia consistito. Tanto più che gli interventi di adeguamento dell' ascensore alla normativa CEE, essendo diretti al conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone, onde proteggere efficacemente gli utenti e i terzi, attengono d'aspetto funzionale dello stesso, ancorché riguardino l'esecuzione di nuove opere, l'aggiunta di nuovi dispositivi, l'introduzione di nuovi elementi strutturali. F) Inoltre l'impugnata sentenza non ha tenuto conto che le norme sul condominio non classificano con precisione le diverse spese e non adoperano neppure una terminologia uniforme. L' art c. c., al primo comma, enumera le spese per la "conservazione", per il godimento, per la prestazione dei servizi e per le innovazioni, mentre al terzo comma cita genericamente le spese di "manutenzione"; gli artt e 1125 c. c. fanno menzione delle spese di "manutenzione" e ricostruzione, assoggettandole alla stessa disciplina; l' art c. c. elenca quelle per le ripartizioni e le "ricostruzioni". A parte il rilievo che la dottrina, accanto alla suddivisione tra spese per la conservazione e la manutenzione (dirette a conservare l'esistenza delle cose e ad impedirne il deterioramento), spese per il godimento (dirette al diverso fine dell'uso) e spese per la ricostruzione (volte a ripristinare il bene comune andato distrutto), introduce l'ulteriore distinzione tra spese necessarie (dirette ad assicurare alle cose comuni la destinazione e il servizio, che costituiscono le finalità del condominio), spese utili (dirette a migliorare le parti comuni) e spese voluttuarie (destinare ad abbellire le parti comuni), va anche sottolineato, sempre con riferimento alla normativa sul condominio, che l' art c. c.
8 distingue sostanzialmente due specie di spese comprensive di tutte le altre: spese per la conservazione e spese per il godimento della cosa comune. Le spese per la conservazione attengono all'integrità del bene (e riguardano le erogazioni per la conservazione in senso stretto, per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per le riparazioni), ovvero alla sua ricostruzione e ripristino (somme occorrenti per il rifacimento) ed afferiscono all'utilità oggettiva del bene. Le spese per il godimento attengono all'uso delle cose (ovvero degli impianti o servizi comuni): godimento che scaturisce da un fatto soggettivo, personale, mutevole. L'impugnata sentenza con motivazione insufficiente e inadeguata ha ritenuto di includere le spese di adeguamento dell' ascensore alla normativa CEE tra quelle di ricostruzione dell'impianto, escludendo che le stesse potessero rientrare tra quelle di conservazione ossia di manutenzione (straordinaria). G) Sotto altro profilo, l'impugnata sentenza non ha neppure tenuto conto che, in base all'art c. c., le spese di manutenzione e ricostruzione delle scale e, quindi, dell' ascensore, sono assimilate e assoggettate alla stessa disciplina, senza alcuna distinzione tra l'une e l'altre (così come, per l' art c. c., le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai), sicché la clausola di regolamento condominiale convenzionale che esoneri una determinata categoria di condomini dal pagamento delle spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria) ove sia intesa nel senso di modificare anche detta assimilazione legale, distinguendo le varie spese, richiede una motivazione adeguata. H) In base alle considerazioni esposte, il ricorso principale va accolto per quanto di ragione, con conseguentemente assorbimento del ricorso incidentale; l'impugnata sentenza deve essere cassata e la causa rimessa per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione, facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, ult. cpv., c. p.c.). P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Torino, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
N. 03/2014. 18 Ottobre 2014. RELATORE Avv. Simone Fadalti
N. 03/2014 18 Ottobre 2014 RELATORE Avv. Simone Fadalti DEFINIZIONE Il lastrico solare è una struttura piana non circondata da soffitti o pareti, che non è situata a livello di altra porzione di piano
DettagliInfiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:
Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari
DettagliSuprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,
DettagliSpese straordinarie per l'ascensore: spettano anche ai condominini- proprietari di negozi commerciali situati al pian terreno
Spese straordinarie per l'ascensore: spettano anche ai condominini- proprietari di negozi commerciali situati al pian terreno (09/01/2012) Cass. Sez. II Civ. - Sent. del 23/12/2011, n. 28679 Svolgimento
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16952 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Data pubblicazione: 19/08/2015 SENTENZA sul ricorso n. 16812/09 proposto da: La Dolce Arte S.n.c.
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,
DettagliSentenza n. 1506 del 27 settembre 2004.
Sentenza n. 1506 del 27 settembre 2004. Pubblica udienza del 22 settembre 2004. Presidente: dott. Luigi Ranalli. Relatore: dott. Luigi Ranalli. Titoletto: PUBBLICO DIPENDENTE CONTRATTUALIZZATO PERSONALE
DettagliNota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE
Nota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; Pm (conforme) Destro. LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2917 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 13/02/2015 SENTENZA sul ricorso 5632-2010 proposto da: AIPA SPA in persona del Presidente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO FELICETTI - Presidente - Oggetto DIRITTI
DettagliCorte di Cassazione, seconda sezione Civile, sentenza 30 aprile 2015, n. 8823
Corte di Cassazione, seconda sezione Civile, sentenza 30 aprile 2015, n. 8823 Svolgimento del processo S.G., con atto di citazione del 20 giugno 2001, proprietario di una porzione immobiliare facente parte
DettagliINADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE
BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliBreve guida pratica al Condominio. Una micro società con le sue regole
Breve guida pratica al Condominio Una micro società con le sue regole Quando nasce il condominio? Il condominio nell edificio nasce quando questo è diviso almeno in due proprietà esclusive appartenenti
DettagliAGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. 23064/2012 commento e testo Andrea Belotti P&D.IT Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo appartamento
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliI vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:
IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE MOTIVI VIZI INSUSSISTENZA RIGETTO [Tribunale di Napoli, Sezione XII, Civile sentenza 24 gennaio 2013 commento e testo (Nota a cura dell Avv. Rodolfo Cusano)
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA SENTENZA. elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 28,
4 111-4 02 63 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO BSENTEDAREGMR,kM0Mt Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/19% N. 131 TAB. ALI,. B. - N.5 MATERIA TRIBUTARIA, LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliSezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)
Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DettagliCORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 12 03 2014 N 5691
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 12 03 2014 N 5691 Agevolazioni fiscali benefici per l acquisto della prima casa abitazione non di lusso secondo i parametri di cui al D.M. 2/8/1969 disposizione dell art. 10
DettagliI documenti di: quotidianosanità.it. Quotidiano online di informazione sanitaria
I documenti di: quotidianosanità.it Quotidiano online di informazione sanitaria Dossier Documentazione legislativa Studi e ricerche Interventi e relazioni N. 01486/2015 REG.PROV.CAU. N. 01686/2015 REG.RIC.
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ESENTE DA REGISTRAZIONE Al SENSI DEL D.P.R. 26/411956 N. 131 TAB. ALL. B. - N.5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA 2221. 1 5 Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE
DettagliLA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO MINIMO
107 ARGOMENTO LA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO MINIMO 1. Traccia Tizio e Caio sono comproprietari di un edificio in località Mentana. Il primo, dopo avere di propria iniziativa provveduto ad alcune spese per
DettagliCORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 03 02 2014 N 2261
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 03 02 2014 N 2261 Imposta di registro acquisto prima casa acquisto avvenuto a seguito di sentenza sostitutiva di contratto non concluso ex art. 2932 C.C. agevolazioni richiesta
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
DettagliCassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale
Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliCorte di Cassazione Sezione Lavoro civile
Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza 11 dicembre 2013, n. 27651 Integrale Lavoro ed occupazione - licenziamento - individuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
kiò REPUBBLICA ITALIANA _ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 783 44 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Domenico Chindemi Presidente Dott. Liana Zoso
DettagliIMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. ABROGAZIONI 1 1. SINTESI Con la re-istituzione dell imposta sulle successioni
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA I CONDOMINI:
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA I CONDOMINI: IL PRINCIPIO ART. 1123 C.C. Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in
DettagliSENTENZA N. 355 ANNO 2005
SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA
N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 17434 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 02/09/2015 SENTENZA sul ricorso 4419-2014 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
DettagliLa Corte Suprema di Cassazione. Sezione II. Sentenza
Doppio quorum, deliberativo e costitutivo, per la validita delle assemblee condominiali. Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza n. 6625 del 05/04/2004 Assemblea dei condomini - Per la validita delle delibere
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 19259 Anno 2013 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: FILABOZZI ANTONIO Data pubblicazione: 20/08/2013 SENTENZA sul ricorso 1859-2011 proposto da: CAZZOLA CARLO CZZCRL46A14D969V,
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4574 Anno 2015 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 06/03/2015 SENTENZA sul ricorso iscritto proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliAPPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE III - SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE III - N. RS Anno 2009 N.7088 RGR Anno 1996 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.7088
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliRISOLUZIONE N. 102/E
RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliN. 01/2014 29 Marzo 2014
N. 01/2014 29 Marzo 2014 Avv. Simone Fadalti LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI PRINCIPIO GENERALE Art. 1123 c.c. Criterio di tripartizione: Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento
DettagliCIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006
CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui
DettagliTAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014
MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs
DettagliSEZIONI UNITE CIVILI ORDINANZA. ZIERNHOLD CHRISTIAN, OCCELLO MASSIMO, elettivamente. domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo
1 3201-14 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Regolamento di giurisdizione Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI Dott.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA QUINTA SEZIONE CIVILE il dott. Roberto Ghiron, in funzione di Giudice Unico di
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA QUINTA SEZIONE CIVILE il dott. Roberto Ghiron, in funzione di Giudice Unico di primo grado, V Sezione Civile del Tribunale di Roma ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Roma - Prima Sezione SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma - Prima Sezione nelle persone dei Magistrati: Dott. Giorgio Giovannini Dott. Antonino Savo Amodio
DettagliIMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com
DettagliRedazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8824 Anno 2015 Presidente: BUCCIANTE ETTORE Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 30/04/2015 SENTENZA sul ricorso 23330-2009 proposto da: PASCUCCI EMANUELA PSCMNL58S44H501F,
DettagliSENTENZA. speciale in calce al ricorso, dall'avv. Fabrizio falvo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Dimitri Goggiamani.
Civile Sent. Sez. 2 Num. 24296 Anno 2015 Presidente: ODDO MASSIMO Relatore: GIUSTI ALBERTO Data pubblicazione: 27/11/2015 ha pronunciato la seguente condominio SENTENZA sul ricorso proposto da: DONNANGELO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 14697 Anno 2015 Presidente: MAZZACANE VINCENZO Relatore: PICARONI ELISA Data pubblicazione: 14/07/2015 SENTENZA sul ricorso 8534-2010 proposto da: BOTTINO ANGELA BTTNGL25A69D969F,
DettagliRegolamento di condominio
Vincenzo Caporale 1 Introduzione Capita spesso che tra condomini si creino dei litigi a causa della presenza di animali domestici nel condominio. In presenza di simili situazioni, è difficile trovare un
DettagliOggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle
Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
DettagliRISOLUZIONE N. 225/E
RISOLUZIONE N. 225/E Roma, 5 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 cessione di quote sociali - art. 11 Tariffa
DettagliCon una pronuncia resa dalla sezione lavoro il 25 ottobre 2011, la Corte di Cassazione
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA, CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE E GRADUAZIONE DELLA SANZIONE, nota a Cass. sez. lavoro n. 22129 del 25 ottobre 2011 di MATTEO BARIZZA Con una pronuncia resa dalla sezione
Dettagliwww.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823
«La riforma forense parla chiaro: il voto numerico non basta più ad assolvere l obbligo di motivazione in sede di correzione degli elaborati all esame di abilitazione per gli avvocati» (Tar Lazio, sez.
DettagliCondominio, servitù di parcheggio, acquisto, formula generale, trasferimento automatico. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 24/08/2015 n 17075
Condominio, servitù di parcheggio, acquisto, formula generale, trasferimento automatico Cassazione Civile, sez. II, sentenza 24/08/2015 n 17075 SE LA SERVITÙ NEL CASO DI SPECIE L USO DEL POSTO AUTO A ROTAZIONE
DettagliCommento. (di Daniele Minussi)
Cessione del lastrico solare da parte del precedente proprietario tale prima dell'istituzione del condominio e titolarità delle ulteriori sopraelevazioni. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18822 del 31 ottobre
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliMinistero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6289/04REG.DEC. N. 9672 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998 ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso
DettagliCONDOMINIO. Lite tra condominio e condomino: spese processuali, ripartizione. Nella lite tra condominio e condomino non trova applicazione, neppure in
CONDOMINIO Lite tra condominio e condomino: spese processuali, ripartizione Nella lite tra condominio e condomino non trova applicazione, neppure in via analogica, la disposizione dell art. 1132 c.c.,
DettagliCOMUNE DI MARTIGNANO
COMUNE DI MARTIGNANO Provincia di Lecce Valore dell atto: La presente Convenzione è a titolo gratuito. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D USO GRATUITO DEI LOCALI SITI IN VIA GARIBALDI, AL PRIMO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. Sezione Lavoro SENTENZA
Pubblicata in GIUS 18/2000, p. 2133 e ss. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CALTANISSETTA Sent. Civ. N. 475/00 Reg. Gen. 1886/99 Cronologico 3133 TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Sezione
DettagliUDIENZA 5.11.2008 SENTENZA N. 1153 REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La carta da macero che presenta in modo evidente una rilevante quantità di impurità, superiori alla misura dell'1% prescritto dalla normativa vigente in materia (D.M. 05/02/98 Allegato 1 n. 1) costituisce
DettagliCORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068
CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068 Immobili classa mento atto di classamento motivazione caratteristiche Immobili classa mento atto di classamento comproprietari litisconsorzio necessario
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Dott. Petti Giovanni Battista - Presidente - Dott. Spagna Musso Bruno - Consigliere - Dott. Vivaldi Roberta
DettagliCassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n. 16311 - Delega di funzione ed autonoma capacità di spesa
1 di 5 26/09/2011 11.11 Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n. 16311 - Delega di funzione ed autonoma capacità di spesa Giovedì 12 Maggio 2011 13:40 Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n.
DettagliD.P.R. 412/1993: orario di accensione dell'impianto centralizzato con impianto di contabilizzazione del calore
ESTRATTO DI ALCUNE LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI CONTABILIZZAZIONE INDIVIDUALE LEGGI NAZIONALI LEGGE 10/1991: l'approvazione della contabilizzazione del calore in assemblea di condominio Questa legge prende
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
te Civile Sent. Sez. 6 Num. 4891 Anno 2015 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 11/03/2015 SENTENZA sul ricorso 23027-2013 proposto da: BISCARI OTELLO BSCTLL55L01M082B,
DettagliSCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori
SCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori È necessario un titolo abilitativo per installare condizionatori e climatizzatori e, nel caso, un'autorizzazione
DettagliIl Regolamento di Condominio
Il Regolamento di Condominio Aspetti giuridici (vedi articoli 1129 e seguenti del codice civile) E' obbligatorio nominare un amministratore quando il numero dei condomini in un edificio è maggiore di quattro.
DettagliRISOLUZIONE 25/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni.
RISOLUZIONE 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 25 febbraio 2005 OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni. Con l istanza di
DettagliSentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria
Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi
DettagliDelibera n. 13845 del 11-12-1998 proposta da GIOVANAZZI. Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, art. 44, 4. comma.
Delibera n. 13845 del 11-12-1998 proposta da GIOVANAZZI Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, art. 44, 4 comma. Individuazione dei criteri in base ai quali il Servizio Lavori Pubblici degli Enti
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA
TAR, Lombardia (MI), Sez. I, n. 2987, del 10 dicembre 2012. Elettrosmog. Illegittimità diniego permesso edilizio per stazione radio-base per incompatibilità NTA del PRG, in assenza di regolamentazione
Dettaglidomiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso l'avvocato
E inammissibile l'intervento del padre naturale nel giudizio di disconoscimento della paternità Cassazione civile sez. I 08 febbraio 2012 n. 1784 La Corte di Cassazione con questa recente sentenza (n.
DettagliLA CORTE DI APPELLO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA C. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SPECIALE USI CIVICI composta dai seguenti Magistrati: 1. dott.. Luigi Miraglia 2. dott.. Gaetano Antonio Bursese Presidente
Dettagli