PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
|
|
- Renata Calo
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 SIDEWEB è una società di servizi nata dall entusiasmo e dall esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di importanti portali web quali, ad esempio, SIDEWEB fornisce informazione, assistenza e consulenza legale al fine di offrire a tutti i cittadini, militari inclusi, un punto di riferimento solido e sicuro in merito a tali attività. In particolare, si occupa di studio e approfondimento della legislazione nazionale e comparata relativa agli appartenenti alle forze armate e forze di polizia. Sideweb Via Terraglio, Preganziol (TV) info@sideweb.it Per maggiori informazioni collegati su: PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
2 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 agosto 2006, n.253 Testo del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 199 del 28 agosto 2006), coordinato con la legge di conversione 20 ottobre 2006, n. 270 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite». (GU n. 251 del ) Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Interventi di cooperazione allo sviluppo 1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, e' autorizzata la spesa di euro ((per l'anno 2006)) ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 23 dicembre 2005, n Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative umanitarie o di emergenza, ovvero destinate al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione. 2. Restano fermi gli interventi di protezione civile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, finalizzati ad assicurare il soccorso alla popolazione, nonche' l'applicabilita' dell'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987:
3 «Art. 11 (Interventi straordinari) (Omissis). 2. Gli interventi derivanti da calamita' o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.». - La legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 30 luglio 2005: «Art. 4 (Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile) (Omissis). 2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del Ministero degli affari esteri, l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli interventi di cui all'art. 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate anche le ordinanze di cui all'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.». Art. 2. Missione militare 1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro per la partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui alla risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto Art. 3. Consigliere diplomatico 1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro , determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e ridotta del cinque per cento, per l'invio in Libano di un funzionario diplomatico con l'incarico di Consigliere diplomatico del Comandante del contingente militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2.
4 - Si riporta il testo dell'art. 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967: «Art. 204 (Trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali). - Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 e' attribuita, con decreto dei Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su parere della commissione di cui all'art. 172, un'indennita' adeguata ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'art. 171-bis. Il trattamento economico complessivo e' comunque non superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui e' istituita la delegazione diplomatica speciale. Ai predetti si applica l'art Nei casi di cui al primo comma dell'articolo predetto, all'indennita' personale si intende sostituita quella prevista dal primo comma del presente articolo. La indennita' giornaliera prevista dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata, nei casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base dell'indennita' di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186, l'indennita' giornaliera e' stabilita con la stessa procedura indicata nel primo comma del presente articolo.». Art. 4. Indennita' di missione 1. Al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 2, compreso quello facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, secondo le modalita' e nella misura di cui all'articolo 2, comma 23, lettera a), della legge 4 agosto 2006, n Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno Si riporta il testo del comma 23, lettera a) dell'art. 2 della legge 4 agosto 2006, n. 247, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 dell'11 agosto 2006: «Art. 2 (Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia). - (Omissis). 23. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al
5 personale che partecipa alle missioni di cui alla presente legge e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali: a) misura del 98 per cento al personale militare che partecipa alle missioni MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonche' al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;». - Si riporta il testo dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006: «Art. 28 (Diarie per missioni all'estero) Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.». Art. 5. Disposizioni in materia penale 1. Al personale militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b,), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n I reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. 3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2 dal cittadino che partecipa agli interventi o alla missione stessi, la competenza per territorio e' attribuita al Tribunale di Roma. - Si riporta il testo dell'art. 9, commi 3, 4, lettere
6 a), b), c) e d), 5 e 6 del decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata Enduring Freedom» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 2 febbraio 2002: «Art. 9 (Disposizioni processuali) (Omissis). 3. La competenza territoriale e' del tribunale militare di Roma. 4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata previsto dall'art. 173, secondo comma, del codice penale militare di pace; b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale militare di pace; c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice penale militare di pace; d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art. 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'art. 195, secondo comma, del medesimo codice; e) - f) (Omissis). 5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorita' giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purche' il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria e' presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestivita' dell'interrogatorio, l'imputato ha altresi' diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio
7 nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie. 6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorita' giudiziaria militare.». Art. 6. Rinvii normativi 1. Alla missione di cui all'articolo 2 si applicano: a) gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, comma 1, lettere b) e c), 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15; b) l'articolo 2, commi 29 e 32, della legge 4 agosto 2006, n Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, comma 1, lettere b) e c), 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002: «Art. 2 (Indennita' di missione) (Omissis). 2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. 3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.». «Art. 3 (Trattamento assicurativo e pensionistico) Al personale militare e della Polizia di Stato e' attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. 2. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita' si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo
8 privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita' contratta in servizio si applica l'art. 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339». «Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso) Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione.». «Art. 5 (Disposizioni varie) Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1: a) (omissis); b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro; c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze operative.». «Art. 7 (Personale civile) Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'art. 6.». «Art. 8 (Disposizioni in materia contabile) In relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operativita' dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impos-sibilita' di provvedere attraverso contratti accentrati gia' operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi. 2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'art. 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro , a valere sullo stanziamento di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.». «Art. 9 (Prolungamento delle ferme) Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'art. 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, puo' essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.». «Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale) Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non puo' partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto
9 impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attivita' connesse alla predetta operazione, e' rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. 2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.». - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 29 e 32 della citata legge n. 247 del 2006: «Art. 2 (Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia) (Omissis). 29. Le disposizioni in materia contabile previste dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro a valere sullo stanziamento di cui all'art (Omissis). 32. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.». Art. 6-bis. Perequazione delle indennita' di impiego operativo (( 1. Per il periodo dal 1 settembre 2006 al 31 dicembre 2006, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace, in sostituzione dell'indennita' operativa ovvero dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennita' operativa di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 2. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro ))
10 - Si riporta il testo dell'art. 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 28 marzo 1983: «Art. 2 (Indennita' di impiego operativo). - Al personale militare dell'esercito, della Marina e dell'aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennita' mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.». - Si riporta il testo dell'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 9 maggio 1974: «Art. 19 (Servizio di navigazione e servizio su costa). - Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva e' aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. E' pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonche' dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». - Si riporta il testo dell'art. 51, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986: «Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente) (Omissis). 6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonche' le indennita' di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente disposizione.». Art. 7. Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba 1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro per lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba a favore del personale impiegato nella missione di cui all'articolo 2.
11 Art. 8. Base logistica ONU di Brindisi 1. E' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro per consentire il potenziamento e l'adeguamento infrastrutturale della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi, anche in funzione dello svolgimento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2. Art. 9. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro (( )) per l'anno 2006, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate tributarie, correlate al piu' favorevole andamento del gettito, rispetto alle previsioni di bilancio. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005: «4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.». Art. 10. Rimborsi ONU 1. Quota parte dei rimborsi corrisposti dalle Nazioni Unite, a parziale ristoro delle spese sostenute per la partecipazione alla missione militare di cui all'articolo 2, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' riassegnata per la costituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, del fondo per le spese di ripristino di scorte e di sostituzione e manutenzione straordinaria di mezzi, materiali, sistemi ed equipaggiamenti impiegati nella stessa missione. Alla ripartizione del fondo si provvede mediante decreti del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle Commissioni parlamentari, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti. 2. Alle riassegnazioni di cui al comma 1 non si applica il limite
12 previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n S i riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005: «46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra' superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'unione europea.». Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 45 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CIRIELLI Disposizioni concernenti le missioni all estero svolte dal personale appartenente
DettagliLegge 31 luglio 2005, n.157
Legge 31 luglio 2005, n.157 "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali" pubblicata nella Gazzetta
DettagliTesto coordinato del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117; G.U. del 23 agosto 2016, n. 196
Testo coordinato del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117; G.U. del 23 agosto 2016, n. 196 Testo del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 151 del 30 giugno
DettagliFEDERAZIONE NAZIONALE CORPO FORESTALE DELLO STATO
FEDERAZIONE NAZIONALE CORPO FORESTALE DELLO STATO Testo della legge n. 263/2004 di conversione del D. L. 10 settembre 2004, n 238 Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle
DettagliDisposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.
D.L. 28 giugno 2005, n. 111 (1). Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno 2005, n. 148 e convertito in legge dall'art. 1,
DettagliDisposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali. 1. Partecipazione di personale militare a missioni internazionali.
L. 21 marzo 2005, n. 39 (1). Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 2005, n. 67. 1. Partecipazione di personale militare a missioni
DettagliArt.1. Missione di monitoraggio della Comunità europea ECMM.
Legge 26 maggio 2000, n.147, Proroga dell efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l organizzazione del Ministero degli affari esteri. Art.1. Missione di
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017 Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017). (17A02401) (GU
DettagliPUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
www.forzearmate.org Servizi di Informazione Assistenza - Consulenza legale Diritti - Banca dati - Convenzioni CHI SIAMO E COSA FACCIAMO SIDEWEB è una società di servizi nata dall entusiasmo e dall esperienza
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 49
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 49 Regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo
Dettagli(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
L. 2 ottobre 1997, n. 334 Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto (2) (1/circ). Pubblicata
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 2010, n. 185 Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (biennio economico 2008-2009). (10G0206)
DettagliLegge 26 febbraio 2004, n. 45 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004
Legge 26 febbraio 2004, n. 45 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2014
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2014 Individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali alla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi dell'articolo
DettagliLegge 189/1959 ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA
Legge 189/1959 ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA Articolo 1 1. Il Corpo della Guardia di Finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze. 2. Esso fa parte integrante
DettagliMINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 29 luglio 2016 Provvidenze in favore dei grandi invalidi, per l'anno 2016. (16A06889) (G.U. n. 225 del 26-9-2016) IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
DettagliTali modifiche sono riportate sul video tra i segni ((... )).
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 211 Testo del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011), coordinato con la legge
Dettagli(Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 124) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2008 n. 94 Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia (biennio 2006-2007).
DettagliRegolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro.
Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. Con Decreto del Ministero della Giustizia del 2 settembre 2006, n. 265, pubblicato
DettagliNorme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.
LEGGE 21 novembre 1988, n. 508 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti. (GU n.277 del 25-11-1988 ) Vigente al: 6-9-2017 La Camera dei
DettagliPUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
www.forzearmate.org Servizi di Informazione Assistenza - Consulenza legale Diritti - Banca dati - Convenzioni CHI SIAMO E COSA FACCIAMO SIDEWEB è una società di servizi nata dall entusiasmo e dall esperienza
DettagliRiforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.
D.Lgs. 18-2-2000 n. 47 Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2000, n. 57, S.O. D.Lgs.
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2007 Autorizzazione alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2007 Autorizzazione alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato, a norma dell'articolo 1, comma 519, della legge
DettagliAventi diritto alla indennità di accompagnamento.
Legge 21 novembre 1988, n. 508 (in Gazz. Uff., 25 novembre, n. 277). Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti. Preambolo (Omissis). Articolo
DettagliDECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65 Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (15G00081) Vigente al: 29-5-2015 Capo I Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
DettagliG.U. 2 luglio 2002, n. 153 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreto 17 maggio 2002, n. 127 Regolamento recante disciplina delle modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2009, n. 207 Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n.140
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n.140 Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia
DettagliLegge finanziaria per il 2010.
Legge finanziaria per il 2010. Articolo 1 (Risultati differenziali) 1. Per l'anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in (...) milioni di euro,
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Vili LEGISLATURA (N. 1945) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia (DARIDA) di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (LA MALFA)
DettagliEMANA il seguente regolamento :
MOD.67 Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181, concernente
DettagliLEGGE COSTITUZIONALE 28 luglio 2016, n. 1
LEGGE COSTITUZIONALE 28 luglio 2016, n. 1 Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato
DettagliMINISTERO DELL INTERNO
MINISTERO DELL INTERNO Vigente al: 21-12-2013 DECRETO 3 dicembre 2013, n. 144 Regolamento recante modifica al decreto 1 agosto 2002, n. 199, concernente il «Regolamento recante modalità di accesso alla
DettagliD.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1).
Pagina 1 di 5 D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1). Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (1/circ). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
DettagliPagina 1 di 5 LEGGE 31 gennaio 2002, n.6 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione
DettagliDecreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101
Decreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101 Attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. (14G00112) (Gazzetta Ufficiale n.164 del 17 luglio 2014) Vigente al
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA ----------------------------------- VI LEGISLATURA ----------------------------------- (N. 2207) DISEGNO DI LEGGE approvato dalla 2a Commissione permanente (Affari della Presidenza
DettagliPRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 6 settembre 2016 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha
DettagliTESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4 Testo del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato con la legge di conversione
DettagliD.L. 22/12/2011, n. 211 (convertito in L. 17 febbraio 2012, n. 9)
D.L. 22/12/2011, n. 211 (convertito in L. 17 febbraio 2012, n. 9) Autore: Redazione Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 febbraio 2012, n. 9 Art. 1 Modifiche al codice di
Dettagli(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015) Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 coordinato con la LEGGE DI CONVERSIONE 27 febbraio 2015, n. 11, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (Stralcio delle disposizioni d interesse
Dettagli1 NdR: Si riporta il comma 7-bis dell art. 59 del D. Lgs. n. 82/2005, aggiunto dall art. 25 del D. Lgs. 4 aprile 2006, n.
DECRETO 13 Novembre 2007: Definizione delle regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, ai sensi dell'articolo
DettagliTESTO UNIFICATO. La parte sottolineata in azzurro è relativa alle modifiche nel testo approvato alla Camera dei Deputati
Riordino dei ruoli dell Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria (C. 3437 Ascierto, C. 4376 Lavagnini e C. 5400 Lucidi). TESTO UNIFICATO La parte sottolineata
DettagliDecreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168
Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168 "Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare" pubblicato
Dettaglieventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a cent
D.L. 30 gennaio 2004, n.24. Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati (Gazzetta
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vigente al: 21-5-2015 DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65 Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (15G00081) (GU n.116 del 21 maggio 2015) Capo I IL PRESIDENTE
Dettagli'(&5(72'(/35(6,'(17('(//$5(38%%/,&$DSULOHQ
'(&5(72'(/35(6,'(17('(//$5(38%%/,&$DSULOHQ 5HFHSLPHQWRGHOSURYYHGLPHQWRGLFRQFHUWD]LRQHLQWHJUDWLYRSHULO SHUVRQDOHQRQGLULJHQWHGHOOH)RU]HDUPDWHUHODWLYRDOELHQQLR HFRQRPLFR *8QGHO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DettagliRecepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302 Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005. Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2004, n. 298, S.O. Visto l'articolo
DettagliLEGGE 20 gennaio 1992, n. 57. Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre. dure di Firenze.
LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57 Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre dure di Firenze. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
DettagliIL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 5 maggio 2017 Modifica del decreto 6 ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
DettagliLegge 14 luglio 2008, n. 121
Legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
DettagliPreambolo. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15.
D.P.R. 30-10-1996, n. 693 Regolamento recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
DettagliD.P.R. 27 marzo 1984, n. 69
D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983 concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti Pubblicato
DettagliArt. 3. Art. 4. Art L'operatività del «Campo base» di protezione civile realizzato
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2003, n. 3315. Disposizioni urgenti di protezione civile. (Gazzetta Ufficiale Serie gen. n. 236 del 10 ottobre 2003). Art. 1. 1. In attuazione
DettagliMINISTERO DELLA SANITA'
MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 21 maggio 2001, n. 296 Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti
Dettagli(Testo aggiornato in seguito all entrata in vigore della legge 6 agosto 2015 n. 125)
LEGGI E DECRETI NAZIONALI ANNO 2004 LEGGE 27 dicembre 2004, n. 307 Testo del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2004, n. 307, recante: Disposizioni
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n.282
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n.282 Regolamento recante modifica all'articolo 10, commi 2 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente
DettagliDisposizioni concernenti la partecipazione dell'italia alle missioni internazionali. (16G00159) (GU n.178 del )
LEGGE 21 luglio 2016, n. 145 Disposizioni concernenti la partecipazione dell'italia alle missioni internazionali. (16G00159) (GU n.178 del 1-8-2016) Vigente al: 31-12-2016 Capo I Disposizioni generali
DettagliTESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAI RELATORI E ADOTTATO COME TESTO BASE DALLE COMMISSIONI
Riordino dei ruoli dell Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria (C. 3437 Ascierto, C. 4376 Lavagnini e C. 5400 Lucidi). TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAI RELATORI
DettagliDPR 14 Maggio 2007, n. 78 1
DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1 Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
DettagliMINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 13 luglio 2016, n. 156 Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense, ai sensi dell'articolo
DettagliSENATO DELLA REPUBBLIC VII LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLIC VII LEGISLATURA (N. I099-A) RELAZIONE DELLA 5 a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) (RELATORE COLELLA) SUL DISEGNO DI LEGGE presentato
DettagliPRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 16 agosto 2016 Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi
DettagliDecreto Leg.vo 26 marzo 2001, n 151:
Decreto Leg.vo 26 marzo 2001, n 151: Indennità di maternità per le libere professioniste 1. Indennità di maternità per le libere professioniste 2. Termini e modalità della domanda 3. Adozioni e affidamenti
DettagliD.M. 6 ottobre Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.
D.M. 6 ottobre 2011 Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2011, n. 304 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL
DettagliLEGGE 17 febbraio 2012, n. 9
LEGGE 17 febbraio 2012, n. 9 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento
Dettaglidifesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: 8 marzo 2006, n. 154, Pubblicato in G.U. n. 95 del 24/04/2006 Regolamento recante modifiche al D.P.R. 7 settembre 2001, n.398, concernente l'organizzazione degli
Dettagliwww.forzearmate.org PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
www.forzearmate.org SIDEWEB è una società di servizi nata dall entusiasmo e dall esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo
DettagliRipartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2011.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 17 giugno 2011 Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2011. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto
DettagliIl Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Decreto 20 ottobre 2016 - Di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante l individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente
DettagliLa Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Legge 17 febbraio 2012, n. 9 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento
DettagliServizio di documentazione tributaria
Titolo del provvedimento: Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente. (Pubblicato
DettagliRegolamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica
D.P.R. 28 gennaio 1991, n. 39 Regolamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 febbraio 1991, n. 36. Si ritiene opportuno riportare anche
DettagliLEGGE 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali (in G. U. 3 dicembre 1991, n. 283)
LEGGE 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali (in G. U. 3 dicembre 1991, n. 283) LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DettagliACCORDO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE BIENNIO ECONOMICO 2004/2005 TITOLO I. Forze di polizia ad ordinamento civile
ACCORDO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE BIENNIO ECONOMICO 2004/2005 TITOLO I Forze di polizia ad ordinamento civile 1. Ambito di applicazione e durata. 1. Ai sensi dell'articolo
DettagliPagina 1 di 5 LEGGE 29 marzo 2001, n. 86 Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Vigente al: 20-6-2014 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
DettagliLegge 9 agosto 1948, n. 1077
Legge 9 agosto 1948, n. 1077 DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO E DELLA DOTAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E ISTITUZIONE DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA. Pubblicata nella Gazz.
DettagliAdeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78. Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2001, n. 71, S.O. IL
DettagliDecreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
DettagliLA SCHEDA NORMATIVA DEL DECRETO LEGGE 90/2014
LA SCHEDA NORMATIVA DEL DECRETO LEGGE 90/2014 TESTO ORIGINALE MODIFICHE APPORTATE dalla 1ª Commissione del Senato Art.1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni) 1. Sono
DettagliMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 8 gennaio 2013, n. 16 Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo
DettagliS E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 2142-A RELAZIONE DELLA 1 a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL INTERNO, ORDINAMENTO
Dettaglitesto unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato statuto degli impiegati civili dello Stato
dpr10 gennaio 1957 n 3 testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato statuto degli impiegati civili dello Stato omissis articolo 68 aspettativa per infermità
DettagliVISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" ed in particolare
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 184 del 1 ottobre 2010
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 184 del 1 ottobre 2010 Recepimento dell accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia
DettagliPRINCIPALI DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORME RIGUARDANTI L ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE
PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORME RIGUARDANTI L ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE R.D. 25-11-1929, N. 2248 Regolamento per l esercizio professionale dei Dottori
DettagliPreambolo: La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Legge 31 ottobre 1961, n. 1169 (in Gazz. Uff., 17 novembre, n. 285). Riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi. Preambolo: La Camera dei deputati
Dettagli3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Pagina 1 di 2 Leggi d'italia D.P.R. 31-07-1995, n. 394 Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica). Pubblicato
DettagliREGIONE SICILIA. Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica.
REGIONE SICILIA LEGGE 4 gennaio 2014, n. 1 Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica. (GU n.12 del 22-3-2014) (Pubblicata nel suppl. ord. al
DettagliDECRETO 7 dicembre 2012
DECRETO 7 dicembre 2012 Determinazione, per l'anno 2013, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla
DettagliOGGETTO : Provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288.
istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativa Tel. 0651017626 Fax. 0651017625 e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it Roma, 29/10/2004
Dettagli(2) Titolo così modificato dalla legge di conversione 1 agosto 2003, n IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
D.L. 10 luglio 2003, n. 165 (1). Interventi urgenti a favore della popolazione irachena (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2003, n. 158 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
DettagliLegge 4 agosto 2006, n. 247
Legge 4 agosto 2006, n. 247 "Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 Art. 1. (Interventi umanitari, di
DettagliCITTA di GARLASCO Provincia di Pavia. AREA FINANZIARIA Servizio Gestione Risorse Umane
CITTA di GARLASCO Provincia di Pavia AREA FINANZIARIA Servizio Gestione Risorse Umane REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA (Art. 3, commi 54, 55, 56 e 57 della
DettagliLa Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. promulga. la seguente legge: Art.
LEGGE 17 febbraio 2012, n. 9 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento
DettagliArt. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 Testo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2014), coordinato con la legge di conversione
DettagliDecreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32
Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 "Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente"
DettagliPUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
www.forzearmate.org SIDEWEB è una società di servizi nata dall entusiasmo e dall esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3269-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
Dettagli