STATUTO ASSOCIAZIONE MILAZZO IN B&B. In virtù dell'art. 18 della Costituzione e in base agli art. 36 e seguenti del Codice Civile, è
|
|
- Serafina Santini
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STATUTO ASSOCIAZIONE MILAZZO IN B&B Art. 1 DENOMINAZIONE In virtù dell'art. 18 della Costituzione e in base agli art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un Associazione di Bed and Breakfast con denominazione Milazzo in B&B. L'Associazione non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata. Art. 2 SEDE Ha sede legale in Milazzo (Me) presso la residenza del Presidente pro tempore. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. Art. 3 SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE Scopo dell Associazione è: a) contribuire alla scoperta e alla valorizzazione del territorio facendo emergere le sue eccellenti potenzialità di millenaria tradizione, potenzialità tutte da scoprire; b) favorire una collaborazione fra operatori, istituzioni ed esperti del settore e tutte le forze nel campo dell ospitalità anche creando una Carta dell Ospitalità Familiare; c) proporre percorsi per agevolare l informazione, l accoglienza, la sicurezza, l assistenza, l ospitalità, la qualità, l accessibilità; d) realizzare azioni di promo-commercializzazione e comunicazione del prodotto turistico del territorio; e) partecipare a fiere e work-shop nel settore turistico; f) partecipare a serate promozionali indette ed organizzate dall Unione del Prodotto di riferimento; g) realizzare corsi di educational sia per operatori turistici che per opinion-leader; h) realizzare materiale promo-pubblicitario dell Associazione da utilizzare in tutte le Pagina 1 di 13
2 manifestazioni possibili; i) realizzare un sito internet dell Associazione che contenga tutte le strutture dei B&B associati e che pubblicizzi delle offerte, pacchetti o itinerari turistici del territorio; j) istituire punti d'informazione e accoglienza turistica; k) proporre percorsi formativi per migliorare la professionalità degli operatori locali e quindi migliorare l offerta dei servizi sul territorio; l) tutelare i diritti dei Soci; m) istituire un organo di controllo, iniziale e periodico, sulle strutture associate; n) proiettare il comprensorio verso una nuova concezione di fare vacanza; o) creare un offerta turistica integrata completa e competitiva allo scopo di valorizzare il territorio in relazione alle esigenze storico-culturali, delle tradizioni gastronomiche, dell artigianato e della natura; p) stipulare convenzioni con soggetti ed enti pubblici e privati ad uso degli associati e dei loro ospiti; q) promuovere proposte e pacchetti di offerta turistica organizzando servizi, attività turistiche, culturali e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, svago e/o riposo degli ospiti. La capacità dell Associazione sarà di far apprezzare il programma attraverso la tenacia, l operosità e la professionalità dei suoi soci. Il nostro traguardo è un processo di qualificazione dell offerta, inteso ad accogliere il turismo, a offrire servizi sempre più specializzati da usare come vero e proprio laboratorio in cui promuovere e sviluppare iniziative di diversificazione e di innovazione dell offerta turistica generale. È fondamentale il coinvolgimento non soltanto delle amministrazioni locali e delle istituzioni, ma anche di tutte le categorie professionali operanti a titolo vario nel settore turistico e dei cittadini. Assieme per produrre l offerta, Pagina 2 di 13
3 assieme per inventare il futuro. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Art. 4 I SOCI Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti i titolari, o loro delegati, di Bed and Breakfast (B&B) operanti nel Comune di Milazzo, che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L'ammissione dei Soci è subordinata alla loro richiesta scritta, tramite apposito modello predisposto, nel quale, dovranno specificare le proprie generalità e allegare copia delle autorizzazioni rilasciate per esercitare l attività di B&B. In base alle disposizioni di legge vigente, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del Socio. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci è il Comitato Direttivo. Il diniego va motivato. All'atto dell'ammissione il Socio si impegna entro Trenta giorni al versamento di una quota d iscrizione e di una quota associativa annuale fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del Socio temporaneo. La quota d iscrizione e quella associativa sono intrasmissibili salvo diversa deliberazione da parte del Comitato Direttivo. Le attività svolte dai Soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità, e solo con delibera del Comitato Direttivo, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati. Ci sono due categorie di Soci: a) Soci fondatori: Sono i titolari, o loro delegati, di B&B operanti nel Comune di Milazzo, Pagina 3 di 13
4 che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di Soci ha carattere di perpetuità, sono esonerati dalla quota d iscrizione, ma pagano quella sociale annuale. b) Soci effettivi: Sono i titolari, o loro delegati, di B&B operanti nel Comune di Milazzo, che aderiscono all associazione nel corso della sua esistenza, usufruiscono della pubblicità e delle azioni promozionali svolte dall Associazione. Hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche direttive. Pagano la quota d iscrizione e quella sociale annuale, il loro numero è illimitato e sono iscritti nel libro soci. Art. 5 DIRITTI DEI SOCI I Soci aderenti all'associazione che hanno diritto di voto, hanno facoltà di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Il Socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e giustificate per l'attività prestata. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i Soci hanno diritto di accesso e di controllo ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione, solo i Soci maggiorenni hanno diritto di voto. Art. 6 DOVERI DEI SOCI Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Gli Associati non possono assumersi obbligazioni con terzi per conto dell Associazione. Il Presidente, il Comitato Direttivo e l Assemblea possono autorizzarli a compiere singoli atti in forza di procura specifica. L Associato si considera dimissionario se entro il mese successivo dal Pagina 4 di 13
5 termine prefissato (trenta giorni dall ammissione) non versa la quota d iscrizione e quella associativa annuale o se si sia assentato per 3 assemblee consecutive senza giustificato motivo. Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO Il Socio può recedere in qualsiasi momento dall Associazione e dalle eventuali cariche assunte, mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il Socio può essere escluso dall'associazione in caso d inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del Socio è deliberata dal Comitato Direttivo e ha effetto immediato, deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata R/R al medesimo, con le motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea Soci nella prima riunione utile. L esclusione di Soci con incarichi importanti che potrebbero influire sulla gestione dell associazione come Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, comporta da parte del Comitato Direttivo la convocazione entro 10 (dieci) giorni dell Assemblea dei Soci la quale provvederà a sostituire, per il periodo restante, il Socio escluso designando i Soci cui affidare lo svolgimento di particolari attività come la gestione straordinaria e provvisoria dell associazione. I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né trasferirli e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. Non potranno essere riammessi gli Associati esclusi o cancellati per morosità prima del decorso di 2 (due) anni, previo pagamento delle quote annuali arretrate. Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI Gli organi dell'associazione sono: - l'assemblea dei Soci Pagina 5 di 13
6 - il Comitato Direttivo - il Presidente - il Vice Presidente - il Segretario - il Tesoriere Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Art. 9 L'ASSEMBLEA L assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell Associazione ed è composta da tutti i Soci Fondatori ed Effettivi, ogni Socio ha diritto ad un voto e la sua partecipazione viene registrata nel libro delle presenze. Le votazioni si fanno, a discrezione del Presidente, per alzata di mano, per appello nominale o in modo anonimo. L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante: a) Avviso scritto da inviare con lettera semplice, Fax o agli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita, con firma del Presidente. b) Avviso affisso nei locali della Sede almeno 10 (dieci) giorni prima. Gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l ora della prima convocazione e della seconda convocazione nonché l ordine del giorno dei lavori. L Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli iscritti. L Assemblea, comunque riunita è presieduta dal Presidente stesso e dal Segretario o da delegati nominati tra i membri del Direttivo, ai quali è demandato il controllo della validità della convocazione, il regolare svolgimento dei lavori, la verifica l approvazione o il rifiuto delle mozioni, la stesura di apposito verbale. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Pagina 6 di 13
7 L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all anno ed è convocata dal Presidente. L Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, dal Comitato Direttivo su propria delibera o su richiesta di almeno un decimo (1/10) dei Soci Effettivi. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per deliberare lo scioglimento dell'associazione. Tutti gli altri casi sono assemblee ordinarie. 1) L'assemblea ordinaria: a) elegge il Presidente; b) elegge il Comitato Direttivo; c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; d) approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio; e) fissa annualmente l'importo della quota d iscrizione e della quota sociale di adesione; f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo; g) approva il programma annuale dell'associazione; h) può designare i Soci cui affidare lo svolgimento di particolari attività come la gestione straordinaria e provvisoria dell associazione; i) delibera su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione che non competa al Comitato Direttivo. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. 2) L'assemblea straordinaria a) delibera su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente Pagina 7 di 13
8 l Associazione; b) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di tre quarti (3/4) dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; c) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei Soci. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota, e che non si siano assentati per 3 (tre) assemblee consecutive senza giustificato motivo. Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un Socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia. Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo nominato tra i Soci, che dura in carica due anni ed è anche se revocato rieleggibile, eletto dall'assemblea dei Soci viene composto, in base al numero degl iscritti e dalla richiesta del Presidente in carica, da un numero dispari di membri che va da un minimo di cinque ad un massimo di tredici: un Presidente, un Vice- Presidente, un Segretario, un Tesoriere e dai restanti Consiglieri. Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere e i restanti Consiglieri, mentre il Presidente è eletto dall'assemblea dei Soci e resta in carica tre anni. La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da 2 (due) membri del Comitato Direttivo stesso. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza assoluta dei membri del Comitato Direttivo fra cui il Presidente. Le deliberazioni sono prese a Pagina 8 di 13
9 maggioranza dai presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le convocazioni vengono effettuate tramite lettera semplice, fax o almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta e sono, senza convocazione, ugualmente valide se presenti tutti i membri del Consiglio. Nel Comitato Direttivo non possono essere eletti più di due Soci con legami parentali. Il Comitato Direttivo: a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; b) assegna i compiti ai suoi membri; c) predispone l'ordine del giorno per l'assemblea generale e dare esecuzione alle deliberazioni di quest'ultima; d) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione; e) redige e presenta all'assemblea il bilancio preventivo, quello consuntivo ed il rendiconto economico; f) ammette i nuovi Soci e propone le quote d iscrizione e associative annuali; g) esclude i Soci, salva successiva ratifica dell'assemblea, ai sensi dell'art.6 e 7 dello statuto. Art. 11 IL PRESIDENTE Il Presidente dura in carica tre anni ed è anche se revocato rieleggibile, è esonerato per tutta la sua durata in carica al pagamento della quota associativa, ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'assemblea dei Soci garantendo il rispetto delle norme statutarie. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei Soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere. Il Presidente può compiere atti di ordinaria amministrazione; gli atti compiuti oltre tali limiti non sono riferibili agli associati e debbono quindi considerarsi insuscettibili di produrre qualsiasi effetto nei loro confronti. La responsabilità del Presidente che abbia agito in Pagina 9 di 13
10 nome e per conto dell'associazione continua anche dopo la cessazione dell'incarico e può essere contenuta in giudizio in via principale e diretta, senza che sia necessario escludere in precedenza il patrimonio comune. Il presidente si intende rappresentante pro tempore ed è tenuto a comunicare tempestivamente, dalla sua nomina, il cambio di dirigenza e della sede legale dell Associazione presso l Ufficio delle Entrate. Art. 12 IL VICE PRESIDENTE Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, assumendone i relativi poteri. Art. 13 IL SEGRETARIO Le funzioni del Segretario sono: a) coadiuva il Presidente nella gestione dell organizzazione, coordinando il lavoro del Direttivo e svolgendo un ruolo di interfaccia con i Soci ed il Direttivo stesso; b) custodisce, redige e sottoscrive i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e delle Assemblee nei libri verbali ; c) sovrintende alla compilazione dei ruoli associativi, al disbrigo della corrispondenza; d) controfirma gli atti sociali ed i mandati di entrata e uscita; e) tiene l archivio, il protocollo associativo, i sigilli ed i documenti dell Associazione; f) sovrintende a tutte le operazioni del tesseramento degli Associati e alla tenuta degli elenchi degli stessi che dovranno essere costantemente aggiornati. Art. 14 IL TESORIERE Il Tesoriere è l economo dell Associazione ed ha le seguenti funzioni: a) è responsabile della tenuta dei libri cassa (delle entrate e delle uscite) e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli; b) sovrintende alla contabilità Associativa e aggiorna i libri e i documenti contabili e fiscali; Pagina 10 di 13
11 c) provvede agli acquisti e alle riparazioni e per le spese debitamente autorizzate; d) compila gli inventari delle attività e dei materiali; e) ha la custodia dei beni mobili e immobili dell associazione per il quale dovrà tenere aggiornato il libro inventario; f) controlla i versamenti annuali degli Associati, ed emette loro ricevuta di pagamento; g) predispone il bilancio preventivo, quello consuntivo ed il rendiconto economico da sottoporre alla discussione degli organi Associativi; h) predispone i mandati di pagamento e di incasso dell Associazione, sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Segretario e di tutti gli atti connessi ad essa; i) aggiorna mensilmente il Comitato Direttivo sull andamento della gestione del bilancio. Art. 15 I MEZZI FINANZIARI I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono: a) dalle quote versate dai Soci nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata dall'assemblea; b) dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare l'associazione; c) da iniziative promozionali, da eventuali contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali, anche in base alle vigenti norme in materia. I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse personale, ma collettivo. È fatto divieto di distribuire fra i Soci anche in modo indiretto utili, residui attivi o avanzi di gestione durante la vita dell Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge. I beni dell'associazione sono intestati nella persona del Presidente. Ogni mezzo che non sia in Pagina 11 di 13
12 contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio. Art. 16 BILANCIO L esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto che dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria da convocarsi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione. Ogni Associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. Art. 17 MODIFICHE STATUTARIE Questo statuto è modificabile con la presenza dei tre quarti (3/4) dei Soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina, il regolamento interno e con la legge Italiana. Art. 18 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli Associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari. Art. 19 Libri Sociali I libri della Associazione sono: a) Libro Soci; Pagina 12 di 13
13 b) Libro delle presenze; c) Libri Verbali (dell'assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo); d) Libri Cassa (delle entrate e delle uscite); e) Libro Inventario; f) Bollettario ricevute quote. Le pagine di ogni nuovo libro saranno numerate progressivamente e siglate dal Presidente. Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia. Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto valgono le decisioni prese dall'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti i suoi venti (20) articoli da parte dei sottoscrittori stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all associazione. Milazzo il 22/03/2011 Pagina 13 di 13
- Statuto Associazione
ASSOCIAZIONE CARNEVALE BORGOTARESE Pzza Manara, 5 43043 Borgo Val di Taro PARMA P.Iva 02474990344 C.F. 90008010341 Statuto Associazione Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile
DettagliDEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliVERBALE DI COSTITUZIONE DEL COMITATO " QUELLI DEL CARNEVALE DI VANZAGHELLO"
VERBALE DI COSTITUZIONE DEL COMITATO " QUELLI DEL CARNEVALE DI VANZAGHELLO" Il giorno 06/07/2011 in Vanzaghello, Via Rossini, 10 compaiono le seguenti persone: NOMI DEI SOCI FONDATORI CON DOCUMENTO DI
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " " ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione denominata Clanis.
STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione denominata Clanis. Art. 2 SEDE Clanis ha sede legale in Località Gargonza a Monte San Savino 52048 (AR) e sede operativa
DettagliE' costituita l'associazione denominata "Associazione Culturale e Ricreativa:
Art. 1 DENOMINAZIONE I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA E' costituita l'associazione denominata "Associazione Culturale e Ricreativa: VOLI PINDARICI Art. 2 SEDE L'associazione ha sede legale in Aci
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliSTATUTO L ASSOCIAZIONE CULTURALE TUBLÀ DA NIVES
Art. 1 DENOMINAZIONE STATUTO L ASSOCIAZIONE CULTURALE TUBLÀ DA NIVES E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della Legge n. 383/2000 l'associazione culturale TUBLÀ DA NIVES, senza scopo di lucro
DettagliL Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.
Art. 1 COSTITUZIONE E costituita una Associazione ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C. che ha carattere aconfessionale e apartitico, avente la denominazione Collegamento Provinciale del Volontariato
DettagliSTATUTO. Art. 1 Costituzione, denominazione. Art. 2 Sede. Art. 3 Scopi dell associazione. Art. 4 I soci
STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione In data 03 Novembre 2008 è stata costituita l associazione di volontariato @uxilia Lazio (in seguito associazione), ai sensi del codice civile, della legge 11
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015
STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in
DettagliSTATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>
STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliSTATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)
STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE Articolo 1 (Denominazione e sede) E costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l Associazione di Promozione Sociale
DettagliART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliSTATUTO 1 DENOMINAZIONE
STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 un associazione di volontariato senza scopo di lucro, a durata illimitata, denominata Associazione Amici dell
Dettagli3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
STATUTO Associazione ROSPO Art. 1 DENOMINAZIONE - E' costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/ 2000 l'associazione R.O.S.P.O. (Rivista e Osservatorio Statistico per la Percezione e le Opinioni).
DettagliStatuto Associazione Noi tutti Grazia
Statuto Associazione Noi tutti Grazia Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione denominata Noi Tutti Grazia. Art. 2 SEDE L'Associazione ha sede
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliSTATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.
STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione
DettagliASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Art. 1 Costituzione 1.E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia l'associazione
DettagliSTATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE
STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE 1- E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata:
DettagliStatuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione
ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO ART. 1 (Denominazione e sede) 1 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: Il Rompighiaccio- Onlus con sede in via San Francesco
DettagliART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliSTATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata
STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli
DettagliSTATUTO dell'associazione
TARA DEWA TARA DEWA STATUTO dell'associazione Associazione Tara Dewa Onlus - sede legale: vicolo Marconi n.18-31020 Carità di Villorba (TV) - Italia CF/IVA: 94115830260 Mail: info@taradewa.org Web: www.taradewa.org
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliStatuto Associazione Damas Peruanas en Italia
Statuto Associazione Damas Peruanas en Italia Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione Damas Peruanas en Italia. L'associazione utilizzerà, nella denominazione e
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD
STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg.
DettagliStatuto Associazione Culturale MirAttiva
Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Comunico Art. 1 - Denominazione sociale È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile e dalla Legge n. 383/2000, l Associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)
Associazione AMICI DEL TESORO Via Fossa Fresca n 9 Cap 37050 S.Giovanni Lupatoto - Verona Tel e Fax 045-8732283 Nr Iscrizione Registro Volontariato VR0705 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI
DettagliStatuto dell'associazione di promozione sociale. Eurytmica
Statuto dell'associazione di promozione sociale Eurytmica Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto delle disposizioni vigenti previste dal codice civile e della Legge 383/2000 l'associazione di
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliStatuto dell'associazione di Promozione Sociale Perl.it
Statuto dell'associazione di Promozione Sociale Perl.it Art. 1 DENOMINAZIONE È costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 l'associazione di promozione sociale Perl.it. Art. 2 SEDE L'Associazione
DettagliASSOCIAZIONE QUINTO MONDO-ONLUS
ASSOCIAZIONE QUINTO MONDO-ONLUS Art. 1 DENOMINAZIONE Statuto E' costituita l'associazione Quinto Mondo-ONLUS" è una libera Associazione di fatto, senza scopo di lucro, aconfessionale e apartitica, con
DettagliSTATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA
STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza
DettagliASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE > ART. 1 - Denominazione e sede 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della
DettagliArt. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione Associazione Italiana Termografia Infrarosso AITI.
Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione Associazione Italiana Termografia Infrarosso AITI. Art. 2 SEDE L'associazione ha sede legale in Porcia (PN), Via Maestri
DettagliACCORCIAMO LE DISTANZE
ACCORCIAMO LE DISTANZE - Onlus Associazione di volontariato STATUTO Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE È costituita l Associazione di volontariato denominata Accorciamo le Distanze - Onlus, ai sensi del
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ Via Contea, 1 31055 QUINTO DI TREVISO Cod. Fisc. 94020520261 Iscritta al registro regionale delle Associazioni di Volontariato al n. TV/0130 ONLUS STATUTO ASSOCIAZIONE
DettagliRegolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014
Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire
(Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it
Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita
DettagliSTATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>
STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico
DettagliStatuto dell Associazione di Promozione Sociale OLTRE QUELLA SEDIA
Statuto dell Associazione di Promozione Sociale OLTRE QUELLA SEDIA Art. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE E' costituita nel rispetto delle disposizioni del Codice civile e della L 383/2000 l'associazione di promozione
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Nel rispetto del Codice Civile e della legge 383/2000 oggi 14 gennaio 2009, con il presente atto si costituisce l associazione di promozione
DettagliCOSTITUZIONE E DENOMINAZIONE Articolo 1
STATUTO COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE Articolo 1 E costituita nel rispetto del codice civile e della normativa in materia l associazione di promozione sociale senza fini di lucro, Amici dell Arte Moderna
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA CLINICA
STATUTO ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA CLINICA Articolo 1 (Denominazione e sede) E costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l Associazione di Promozione
DettagliArt. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE
STATUTO DI ASSOCIAZIONE TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1. Costituzione È costituita l Associazione denominata SLOW TIME. Essa avrà durata illimitata. L Associazione SLOW TIME è disciplinata dal
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Regione Veneto Provincia di Venezia Comune di Caorle STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA VITA: GIOIA DI VIVERE Michela Dorigo 1 ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato,
DettagliATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo L anno Duemila tredici, il mese Giugno, il giorno 27, i Signori: 1. Cecinato Simone, Milano il 24/02/1986, residente in
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»
STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare» Page 1 of 6 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto dell art. 36 e segg. del Codice Civile l associazione denominata: «LeAli per Volare» con
DettagliSTATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)
STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione
DettagliSTATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)
Il presente schema di Statuto viene proposto, a mero titolo indicativo, non potendo, né volendo, limitare la libertà delle Organizzazioni di darsi autonomamente le norme disciplinanti il proprio ordinamento.
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo
DettagliSTATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE
STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 24 febbraio 2005 e modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 20 dicembre 2006 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliStatuto dell Associazione di promozione sociale Roberto Serena Amici della musica e dell arte
Statuto dell Associazione di promozione sociale Roberto Serena Amici della musica e dell arte Art.1 (Costituzione e durata) Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile
DettagliSTATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1
STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS Art.1 E costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, nonchè del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata AMICIZIA MISSIONARIA
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliSTATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ART. 1 (Denominazione e sede) 1- L'associazione di volontariato, denominata: HAKUNA MATATA assume la forma giuridica di associazione riconosciuta ai sensi del Codice
DettagliASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO Art. 1) E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. SEDE Art. 2) L'associazione ha sede
DettagliLa durata dell Associazione è illimitata. L anno o esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
STATUTO Associazione "La Fabbrica di Zurigo" con sede in Josefstrasse 102, 8005 Zurigo, primo piano Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1. Denominazione A norma dell art. 60 segg. del Codice civile
DettagliSTATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991
Approvato dalla assemblea dei soci del 18.2.2012 STATUTO PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991 ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) 1. E costituita
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA Articolo 1 E' costituita una libera associazione consortile senza fini di lucro, denominata ITALIA SOTTERRANEA. Articolo2 La sede dell'associazione
DettagliAssociazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE
Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE Roma, 22 giugno 2012 INDICE Art. 1) Art. 2) Art. 3) Art. 4 ) Art. 5) Art. 6) Art. 7) Art. 8) Art. 9) Art. 10) Art.
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA
Associazione Casa della Città Leopolda Piazza Guerrazzi 56125 Pisa Tel. 050.21531 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Titolo primo: i principi generali Art. 1 1. L Associazione Casa della
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliLABORATORIO 41 ASSOCIAZIONE CULTURALE STATUTO. 1. E' costituita l'associazione culturale LABORATORIO 41 con sede
LABORATORIO 41 ASSOCIAZIONE CULTURALE STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata 1. E' costituita l'associazione culturale LABORATORIO 41 con sede legale in Bologna Via Castiglione, 41. Il trasferimento
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita la libera associazione MANETTA & FORKETTA. 2. L Associazione è apartitica, con durata illimitata,
DettagliStatuto dell Associazione Una rete per la famiglia
Statuto dell Associazione Una rete per la famiglia Art. 1 Denominazione È costituita nel rispetto del Codice Civile e della legge 7 dicembre 2000 n. 383 un'associazione senza scopo di lucro denominata
DettagliASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche
DettagliSTATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA
STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA art. 1 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE E costituita un Associazione denominata: CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA, (in seguito denominata Consorzio ) Il Consorzio partecipa
DettagliISTITUZIONE CONSULTA GIOVANILE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO
ISTITUZIONE CONSULTA GIOVANILE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO ART. 1 ISTITUZIONE La Consulta Giovanile Comunale è istituita dal Comune di Torino di Sangro con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del
DettagliCOMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO
COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 1 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Art. 1 Istituzione
DettagliSTATUTO APPROVATO IN DATA 27/2/2010
ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI ABRUZZESI A FIRENZE STATUTO APPROVATO IN DATA 27/2/2010 Articolo 1 Costituzione E costituita, con sede in Firenze, l Associazione culturale denominata GLI ABRUZZESI A FIRENZE
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E
STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E Il presente Statuto sostituisce a tutti gli effetti quello sinora vigente registrato il 25 marzo 2011 presso l Agenzia delle Entrate di Padova;
DettagliCOMUNE DI IGLESIAS REGOLAMENTO SULLA CONSULTA DEI GIOVANI
COMUNE DI IGLESIAS REGOLAMENTO SULLA CONSULTA DEI GIOVANI TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Costituzione, sede e durata Il Comune di Iglesias attiva, ai sensi dell art. 11, dello Statuto, la Consulta
DettagliStatuto dell associazione
Statuto dell associazione Sommario ART. 1 Denominazione... 2 ART. 2 Sede... 2 ART. 3 Durata... 2 ART. 4 Scopo dell Associazione... 2 ART. 5 Soci... 3 ART. 6 Diritti e doveri dei Soci... 4 ART. 7 Recesso/esclusione
DettagliStatuto dell Associazione di Promozione Sociale denominata AL CENTRO DELLA VITA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 ( Denominazione e sede )
Statuto dell Associazione di Promozione Sociale denominata AL CENTRO DELLA VITA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 ( Denominazione e sede ) 1. E costituita Associazione denominata Al Centro della Vita.
DettagliSTATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)
STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata) Art.1 E costituita un associazione senza scopo di lucro, denominata Gruppo Musicale Immagini. Art.2 L associazione
DettagliREGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo
DettagliSTATUTO ODV MIGRANTES SIENA
STATUTO ODV MIGRANTES SIENA 1 ART. 1* (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: MIGRANTES SIENA assume la forma giuridica di associazione. E apartitica e aconfessionale. L organizzazione
DettagliL'associazione ha sede in Via della Salute 81, 40132 Bologna e ha durata illimitata.
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE JANE AUSTEN SOCIETY OF ITALY (JASIT) TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE Art. 1 A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione culturale
Dettagli