STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

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1 Sommario LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ... 2 LA PEC IN AZIENDA E LA COMUNICAZIONE UNICA D IMPRESA... 2 MODALITÀ OPERATIVE PER ATTZIONE INDIRIZZO DI PEC... 2 COSA È LA PEC... 2 MODIFICHE ED INTERPRETAZIONI ALLA LEGGE N.136/2010 IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI... 4 ENTRATA IN VIGORE... 4 CONTO CORRENTE DEDICATO... 4 TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI... 4 CLAUSOLA RISOLUT ESPRESSA... 5 PRECLUSIONE ALLA AUTOCOMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITO SU RUOLI DEFINITI... 5 CONTABILIZZAZIONE IMPOSTA SOSTITUT SUL TFR... 6 GLI AUTOTRASPORTATORI E L INDICAZIONE IN FATTURA DEL COSTO DEL CARBURANTE... 8 CONTRATTO DI TRASPORTO STIPULATO IN FORMA SCRITTA... 8 CONTRATTO DI TRASPORTO STIPULATO IN FORMA NON SCRITTA... 9 IL REGIME SANZIONATORIO GLI OMAGGI NATALIZI NOVITA DEL C.F. COLLEGATO LAVORO (L. 4/11/2010 N. 183) VALUTAZIONE RISCHIO STRESS (CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO DEL 18/11/2010) VALIDITA DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUT (CIRC. INPS 17/11/ 10 N. 145 ) COMPENSI LIBERI NEL LAVORO ACCESSORIO (NOTA INAIL N /2010) APPALTI PUBBLICI E PRTI (LEGGE N.136 DEL 13/08/2010) SCADENZARIO (15 31 GENNAIO 2011) CHIUSURA STUDIO PER FESTIVITA NATALIZIE

2 LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ LA PEC IN AZIENDA E LA COMUNICAZIONE UNICA D IMPRESA Ricordiamo che tutte le aziende costituite in forma societaria (siano esse di capitali o di persone) sono obbligate a istituire una propria casella di PEC. Le società già costituite alla data del 29 novembre 2008 hanno ancora tempo fino al 29 novembre 2011 per adempiere, mentre per le società di nuova costituzione, l obbligo è già in vigore. Un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, infatti, deve essere necessariamente indicato nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, pena la sospensione della pratica che, in caso di mancata integrazione del recapito - in seguito a una prima richiesta di regolarizzazione informale e all eventuale successiva intimazione a mezzo raccomandata A/R da parte dello stesso Registro delle Imprese - può tramutarsi nel rifiuto della domanda stessa. La PEC comunicata al Registro delle Imprese, infatti, rappresenta in tutto e per tutto il domicilio informatico ufficiale della società, presso il quale l azienda potrà ricevere tutti i documenti e gli atti aventi valore legale senza dover dichiarare la propria disponibilità ad accertarne la ricezione. Stante la rilevanza ufficiale della PEC iscritta nel Registro delle Imprese, le società sono altresì tenute a comunicare ogni eventuale variazione dell indirizzo. Tali comunicazioni di variazione, così come quelle di prima iscrizione, sono esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria. MODALITÀ OPERATIVE PER ATTZIONE INDIRIZZO DI PEC Nel caso intendiate avvalervi dello Studio per l attivazione ed il mantenimento della PEC Vi invitiamo a contattare lo stesso per definire le modalità e condizioni del servizio specificando al centralino la finalità della richiesta. COSA È LA PEC Il testo del decreto anticrisi rende obbligatorio (art. 16 commi 6,7 e 8) l utilizzo della posta elettronica certificata ad imprese, professionisti iscritti in albi e pubbliche amministrazioni. D.legge n. 185 del convertito nella legge n. 2 del La PEC è un invenzione tutta italiana, che rispetto alla normale, assume il valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno come stabilito dal DPR 11 Febbraio 2005 n.68. Questo sistema presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica tradizionale, cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell invio e della consegna (o meno) dei messaggi al destinatario. Ciò è reso possibile grazie all intervento, nel processo di spedizione dei messaggi, di gestori qualificati e accreditati presso il CNIPA che certificano l invio e la ricezione del messaggio di posta elettronica e ne forniscono documentazione elettronica con valenza legale. Analizziamo brevemente, senza scendere in dettagli tecnici, i principali passaggi che intervengono nel processo di trasmissione e certificazione dei messaggi di posta elettronica certificata: Il mittente predispone il messaggio, inserisce gli eventuali allegati, seleziona il destinatario come farebbe in un normale messaggio di posta elettronica ed effettua l invio; Il messaggio è ricevuto dal gestore accreditato del mittente, che dopo aver verificato l autenticità dello stesso e la sua correttezza formale, prende in carico la consegna fornendo al mittente una prima 2

3 ricevuta, firmata digitalmente, detta di accettazione. Tale ricevuta di accettazione costituisce prova legale dell avvenuta spedizione del messaggio e dell eventuale allegata documentazione, con precisa indicazione temporale del momento in cui la spedizione è stata effettuata; Il gestore mittente provvede a inviare il messaggio al gestore destinatario, all interno di una busta di trasporto, anch essa firmata digitalmente al fine di garantire l integrità del contenuto; Il gestore destinatario riceve il messaggio, lo sottopone a un ulteriore verifica e conferma la presa in carico della spedizione al gestore mittente tramite apposita ricevuta firmata; Il processo si conclude con l inoltro del messaggio alla casella di posta elettronica certificata del destinatario e la trasmissione al mittente di una ricevuta di avvenuta consegna, firmata digitalmente. Tale ultima ricevuta attesta che il messaggio è correttamente pervenuto nella disponibilità del destinatario e contiene l indicazione del momento temporale nel quale tale consegna è avvenuta. Figura 1: Schema logico del funzionamento della PEC La procedura descritta riguarda naturalmente l invio di un messaggio certificato con esito positivo, ma è possibile che uno dei controlli effettuati dai gestori non sia soddisfatto. In tali casi al mittente sarà recapitato un avviso di non accettazione (ad esempio in caso di mittente falso o utilizzo di destinatari in copia nascosta), di mancata consegna o di rilevazione di virus informatici. A ulteriore garanzia per il mittente e a rafforzare il valore giuridico della PEC, i gestori accreditati sono tenuti a conservare per trenta mesi i log dei messaggi, che consentono la riproduzione delle ricevute preservandone il valore giuridico. Il processo descritto può apparire complesso, ma all atto pratico, l utilizzo della PEC è del tutto simile all tradizionale. La principale differenza per gli utenti deriva dal peculiare sistema di imbustamento dei messaggi. Tale sistema non consente al destinatario di una certificata di visualizzare immediatamente il contenuto del messaggio originale, al quale si accede aprendo un apposito allegato alla certificata.. È possibile utilizzare la PEC attraverso sistemi di Webmail3 ovvero attraverso i più diffusi client di posta elettronica (Outlook, Eudora, Thunderbird, etc.). 3

4 A questo punto occorre però sottolineare un aspetto critico la Posta Elettronica Certificata è un sistema chiuso. Una certificata, quindi, ha valore legale solo se inviata verso un altra casella di posta certificata, mentre è equiparabile a una raccomandata semplice in caso di inoltro a un destinatario non certificato. MODIFICHE ED INTERPRETAZIONI ALLA LEGGE N.136/2010 IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI Con il D.L. 187/2010 (Decreto Sicurezza) sono state dettate disposizioni interpretative ed attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di cui vi abbiamo ampiamente parlato nella nostra precedente circolare. ENTRATA IN VIGORE Un primo chiarimento riguarda l entrata in vigore della normativa, la Legge 136/2010 non prevedeva espressamente una disciplina transitoria, il Decreto Sicurezza è intervenuto disponendo che la norma si applica ai contratti sottoscritti successivamente all entrata in vigore della stessa legge e pertanto a partire dal 7 settembre Per quanto riguarda i contratti stipulati antecedentemente devono essere adeguati alle disposizioni entro 180 giorni dalla stessa data e pertanto entro il 7 marzo 2011, il mancato adeguamento è punito con la sanzione della nullità assoluta del contratto. CONTO CORRENTE DEDICATO Con riguardo al conto corrente dedicato, il d.l. n. 187/2010 ha chiarito (articolo 6, comma 4) che l'espressione "anche in via non esclusiva" si interpreta nel senso che "ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate". Si specifica che il conto corrente può essere già esistente, purché la comunicazione di cui sopra venga fatta entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI Per quanto riguarda i pagamenti di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 ed il reintegro dei conti correnti dedicati a seguito di utilizzo per spese estranee, il d.l. n. 187/2010 ha previsto la possibilità di adottare strumenti di pagamento anche differenti dal bonifico bancario o postale, "purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni". Si ritiene ad esempio che possano essere utilizzate le Ri.Ba. a condizione che i codici CUP e CIG identificativi dell appalto siano inseriti fin dall inizio dal beneficiario. 4

5 Il D.L. 187/2010, modificando il 5 comma dell art. 3 L.136/2010 ha introdotto l obbligo di riportare, qualsiasi sia lo strumento di pagamento utilizzato il CIG (Codice identificativo gara) assegnato dall Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici oltre al CUP, ove obbligatorio. CLAUSOLA RISOLUT ESPRESSA La modifica più rilevante contenuta nell'articolo 7 riguarda l'eliminazione della previsione, secondo la quale i contratti e subcontratti pubblici avrebbero dovuto recare una clausola risolutiva espressa connessa ai casi di mancato utilizzo degli intermediari indicati dalla legge n. 136 ai fini delle procedure di tracciamento, banche e Poste italiane. Le nuove disposizioni prevedono ora la risoluzione di diritto del contratto o subcontratto nel caso in cui non venga utilizzato per i pagamenti il bonifico o altro strumento equivalente sotto il profilo della piena tracciabilità. Infine, l'articolo interviene a precisare che l'autorità chiamata ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie è il Prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. La stessa deroga, conseguentemente, viene a essere stabilita anche ai fini della determinazione dell'autorità giudiziaria competente a conoscere del ricorso in opposizione presentato avverso l'ordinanza-ingiunzione del prefetto. PRECLUSIONE ALLA AUTOCOMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITO SU RUOLI DEFINITI Come già anticipato nella nostra circolare del mese di ottobre 2010 l art.31 comma 1 D.L. 78/2010 ha introdotto una disposizione volta ad accelerare l'incasso delle imposte evase o non versate e delle relative sanzioni con decorrenza 1 gennaio In particolare non sarà più possibile compensare crediti in F24 in presenza di cartelle esattoriali scadute. L operatività della disposizione in esame: - è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (es. IRPEF, IRES, ecc.) e non riguarda le altre imposte quali ad esempio, i tributi locali, i contributi previdenziali, ecc.; - si applica in caso di ruoli scaduti di importi superiori a 1.500,00 (il limite in esame dovrebbe essere inteso quale importo complessivo delle somme iscritte a ruolo, quindi il divieto opererebbe anche in presenza di più cartelle di pagamento la cui somma supera l importo di 1.500,00), per i quali è scaduto il termine di pagamento, ossia decorso il termine di 60 giorni dalla notifica e sempre che non sia intervenuto un provvedimento di sospensione della riscossione ovvero in caso di regolare pagamento delle rate a seguito di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo ex art. 19, DPR n. 602/73. Lo scopo di tale norma è di evitare che i contribuenti possano compensare immediatamente crediti fiscali nel modello F24 (evitando il pagamento di altri tributi) quando sono debitori di altri importi iscritti a ruolo. A sostegno del divieto, è introdotta una sanzione amministrativa pari al 50% dell'ammontare dei debiti iscritti a ruolo, ma comunque entro quanto indebitamente compensato. 5

6 CONTABILIZZAZIONE IMPOSTA SOSTITUT SUL TFR Come di consueto riepiloghiamo le modalità di trattamento contabile dell imposta in oggetto invitando gli operatori ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni sottostanti. L imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di Tfr maturate in ciascun anno è dovuta nella misura dell 11,00%. L art del Codice Civile, infatti, prevede che l importo di Tfr di spettanza del dipendente sia composto da una quota capitale (conteggiata dividendo l ammontare delle retribuzioni annue per 13,50) e da una quota finanziaria, pari alla rivalutazione dell ammontare del fondo maturato al dell anno precedente. La quota capitale è assoggettata a tassazione separata mentre, dal 2001, la quota finanziaria è assoggettata ad un imposta sostitutiva, da determinarsi annualmente indipendentemente dalla corresponsione del Tfr, e versata all Erario in 2 quote: un acconto entro il dell anno in corso, pari al 90% delle rivalutazioni nell anno precedente, ovvero al 90% delle rivalutazioni che matureranno in via previsionale nell anno per il quale l acconto stesso è dovuto, ed un saldo entro il dell anno successivo. L imposta è imputata a riduzione del fondo Tfr. ATTENZIONE: La rivalutazione e il versamento dell imposta sostitutiva devono essere effettuate dal datore di lavoro con riferimento sia all accantonamento maturato presso di sé, sia a quello maturato presso il Fondo di Tesoreria Inps, per il quale provvede successivamente al relativo conguaglio. COMPOSIZIONE DEL TFR QUOTA CAPITALE + QUOTA FINANZIARIA Dal Tassazione separata al momento della erogazione o di eventuali anticipazioni Tassazione sostitutiva annuale, sul maturato, indipendentemente dalla erogazione Aliquota 11% Acconto al Codice 1712 Modalità di versamento Saldo entro il dell anno successivo Codice 1713 Misura fissa pari al 1,50% IMPOSTA SOSTITUT SULLA QUOTA FINANZIARIA DEL TFR Ammontare della rivalutazione del Tfr Soggetto passivo Dipendente di soggetto sostituto di imposta Dipendente di soggetto non sostituto di imposta + Misura variabile pari al 75% dell indice Istat per le famiglie di operai e impiegati L imposta è versata dal datore di lavoro che la imputa in diminuzione del fondo Tfr. L imposta è versata direttamente dal soggetto passivo in sede di dichiarazione dei redditi dell anno in cui è stato percepito il Tfr (anche a titolo di acconto o anticipazione). Sanzioni 30% in caso di omesso o tardivo versamento. É applicabile il ravvedimento operoso. 6

7 Scritture contabili per la rilevazione dell imposta sostitutiva n Crediti v/dipendenti per imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr 1 a Debiti v/erario per Imposta sostitutiva Tfr 312,35 (1) Liquidazione dell acconto sull imposta di rivalutazione Tfr dovuta per l anno n n Debiti v/erario per imposta sostitutiva sul Tfr 2 a Banca c/c ordinario 312,35 (2)Versamento dell acconto a mezzo mod. F24 presso la Banca XY n Quota trattamento di fine rapporto 3 a Fondo Tfr 7.430,00 (3) Accantonamento quota Tfr di competenza dell anno, comprensivo della rivalutazione lorda n Fondo Tfr 4 a Debiti v/erario per Imposta sostitutiva Tfr 352,35 (4) Storno dell imposta a carico dipendente dall ammontare del fondo Tfr n Debiti v/erario per Imposta sostitutiva Tfr5 (5) Evidenziazione (per differenza a saldo) del debito residuo a Crediti v/dipendenti per imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr 312, n+1 Debiti v/erario per imposta sostitutiva sul Tfr 6 a Banca c/c ordinario 40,00 (6) Versamento del saldo imposta sostitutiva sulla rivalutazione presso Banca XY. Nel caso in cui al 31.12, in sede di calcolo del saldo di imposta, risultasse un importo a credito, ossia un versamento di acconto eccedente rispetto al dovuto, le scritture sarebbero le seguenti, ipotizzando i successivi dati: - 1 acconto versato: 312,35; - totale annuo dovuto: 212,35; - credito per eccedenza di versamento: 100, n Crediti v/dipendenti per imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr 1 a Debiti v/erario per Imposta sostitutiva Tfr 312,35 (1) Liquidazione dell acconto sull imposta di rivalutazione Tfr dovuta per l anno n n Debiti v/erario per imposta sostitutiva sul Tfr 2 a Banca c/c ordinario 312,35 7 (2)Versamento dell acconto a mezzo mod. F24 presso la Banca XY.

8 31.12.n Quota trattamento di fine rapporto 3 a Fondo Tfr 7.430,00 (3) Accantonamento quota Tfr di competenza dell anno, comprensivo della rivalutazione lorda n Fondo Tfr 4 a Debiti v/erario per Imposta sostitutiva Tfr 252,35 (4) Storno dell imposta a carico dipendente dall ammontare del fondo Tfr n Debiti v/erario per Imposta sostitutiva Tfr5 (5) Evidenziazione (per differenza a saldo) del credito residuo di.100,00 a Crediti v/dipendenti per imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr 212,35 N.B.: Nel caso di aziende con almeno 50 dipendenti, la quota di imposta sostitutiva calcolata e versata dal datore di lavoro, ma riferita all importo conferito al Fondo di Tesoreria, genera un credito in capo al datore di lavoro, recuperabile sull UniEmens attraverso conguaglio con contributi dovuti al Fondo di Tesoria. GLI AUTOTRASPORTATORI E L INDICAZIONE IN FATTURA DEL COSTO DEL CARBURANTE L art. 83-bis del D.L.112/2008, denominato Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, disciplina le prestazioni di trasporto conto terzi a seconda che il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta o in forma non scritta. CONTRATTO DI TRASPORTO STIPULATO IN FORMA SCRITTA In linea generale per il contratto di trasporto non è previsto l obbligo della forma scritta ma l art. 6, D.Lgs. n. 286/2005 afferma che lo stesso: è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In base alla norma in commento si è in presenza di contratto scritto se nello stesso sono indicati i seguenti elementi considerati essenziali : nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore; numero di iscrizione del vettore all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per c/terzi; tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento; luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario; tempi massimi per il carico e scarico della merce trasportata. 8

9 Il comma 4 dell art. 83-bis D.L.112/2008, con decorrenza dal dispone che nel contratto di trasporto stipulato in forma scritta l importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, i quali saranno individuati da specifici accordi volontari di settore i quali, tra l altro, potranno derogare alla presente disciplina prevedendo contratti di trasporto su strada di durata o quantità garantite. Sul punto il comma 4-bis DL n. 103/2010, dispone che se i suddetti accordi non vengono stipulati entro il termine di nove mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ( ), l'osservatorio sulle attività di autotrasporto determina i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso il termine di cui al primo periodo ( ) qualora entro ulteriori trenta giorni ( ) l'osservatorio non abbia provveduto ad adottare le determinazioni dei costi minimi, si applicano anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni previste per i contratti non scritti ai soli fini della determinazione del corrispettivo. In merito ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta il citato art. 83-bis dispone che: se nella fattura emessa dal vettore è indicato un corrispettivo inferiore ai citati costi minimi di esercizio l azione del vettore per il pagamento della differenza si prescrive in 1 anno decorrente dal giorno di completamento della prestazione di trasporto, salvo diverse pattuizioni fondate su accordi volontari di settore; se le prestazioni di trasporto non superano la percorrenza giornaliera di 100 Km l importo del corrispettivo spettante al vettore è rimesso all autonomia negoziale delle parti salve diverse pattuizioni fondate sui citati accordi volontari di settore (comma 4-quater); il vettore deve fornire al committente all atto della conclusione del contratto la documentazione, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulta la regolarità della sua posizione assicurativa / previdenziale, ossia del c.d. DURC (comma 4-quinquies); se le prestazioni di trasporto eccedono i 30 giorni il costo del carburante, già individuato nel contratto o nelle fatture emesse (dal vettore), va adeguato sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. CONTRATTO DI TRASPORTO STIPULATO IN FORMA NON SCRITTA Se il contratto viene stipulato dalle parti (vettore / committente) in forma non scritta la norma in commento dispone che: nella fattura emessa, va indicato ai soli fini civilistici e amministrativi, l importo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l esecuzione della prestazione di trasporto (comma 6); il suddetto importo indicato in fattura (costo del carburante) va calcolato facendo riferimento al costo medio del carburante per chilometro di percorrenza determinato dall Osservatorio sulle attività di trasporto (comma 6). Ad oggi tale Osservatorio non è ancora operativo, pertanto le tabelle per l individuazione del costo del carburante da indicare in fattura sono diramate, attraverso specifiche pubblicazioni, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite il proprio sito Internet ( 9

10 In particolare detto importo va calcolato moltiplicando l ammontare del costo chilometrico, determinato per classe di veicolo e facendo riferimento al mese precedente la prestazione di trasporto, per il numero di chilometri percorsi oggetto della prestazione di trasporto resa dal vettore al committente. Quota parte del Costo medio per Km Km percorsi corrispettivo riferita ai desunto da specifiche tabelle oggetto della prestazione di costi del carburante = ministeriali e riferito al mese x trasporto eseguita dal vettore a da indicare in fattura o nel precedente l esecuzione del favore del committente contratto scritto (se presente) trasporto In merito va precisato che nelle citate pubblicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non vengono elaborati: i dati relativi alle percorrenze chilometriche al di sotto dei 51 Km, tenuto conto della marginalità dell attività di autotrasporto per conto di terzi sulle brevissime percorrenze, che non veniva preso in considerazione neanche dalla disciplina tariffaria vigente prima del decreto legislativo 286/05. viene definita una quota di costo minimo del corrispettivo diverso dal costo del carburante a garanzia della corretta contrattazione del corrispettivo spettante al vettore (comma 7). Ciò comporta che, se la parte del corrispettivo che non fa riferimento ai costi del carburante risulta inferiore rispetto a quella determinata facendo riferimento ai parametri individuati dal citato Osservatorio il vettore può chiedere al committente il pagamento della differenza. In merito va evidenziato che: se il committente non provvede al pagamento di tale differenza entro 15 giorni dalla richiesta il vettore potrà proporre, entro i successivi 15 giorni, a pena di decadenza, domanda d ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente ex art. 638 C.p.c. la suddetta azione va esercitata, a pena di decadenza, entro 5 anni dal giorno dell ultimazione del trasporto. IL REGIME SANZIONATORIO Il comma 14 dell art. 83-bis D.L. 112/2008 dispone che con riferimento ai contratti non scritti la violazione delle seguenti disposizioni: indicazione nella fattura emessa dal vettore della quota del corrispettivo relativa al costo del carburante; riconoscimento della quota di costo minimo diversa dal carburante e possibilità di chiedere al committente il pagamento della differenza nell ipotesi che il costo riconosciuto sia inferiore; possibilità del vettore di proporre domanda d ingiunzione di pagamento entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei 15 giorni della richiesta di pagamento; riconoscimento al vettore ed agli operatori della filiera diversi dai vettori degli interessi moratori ex art. 5, D.Lgs n. 231/2002, se il termine di pagamento è superiore a 60 giorni dalla data di emissione fattura; comporta l esclusione: fino a 6 mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi; 10

11 per 1 anno dai benefici finanziari e fiscali. Va evidenziato che tali sanzioni non sono applicate quando: le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico. Riepilogando: CONTRATTO SCRITTO NON SCRITTO ELEMENTI A GARANZIA DELLA REGOLARE CONTRATTAZIONE (E DELLA CORRELATA SICUREZZA STRADALE) Il corrispettivo pattuito, indicato nel contratto, deve coprire almeno i costi minimi di esercizio determinati dagli accordi volontari di settore. Se ciò non avviene il vettore ha diritto al pagamento della differenza (costi minimi di esercizio - corrispettivo pattuito); l azione si prescrive in 1 anno. In attesa della determinazione dei costi minimi di esercizio (entro il ) è consigliabile, prudenzialmente, che il vettore indichi nella fattura la quota carburante, determinata in base alle citate pubblicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sanzioni Se il pagamento del corrispettivo avviene oltre i 90 giorni, dalla data di emissione della fattura, è prevista, in particolare, per il committente debitore l esclusione: fino a 6 mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi; per 1 anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali. 1) nella fattura del vettore va indicata la quota carburante facendo riferimento alle indicazioni fornite dall Osservatorio sulle attività di trasporto ; 2) la quota di corrispettivo (liberamente pattuito) diversa dal carburante deve essere almeno pari alla quota determinata facendo riferimento alle indicazioni fornite dall Osservatorio sulle attività di trasporto. Se ciò non avviene il vettore ha diritto al pagamento della differenza; l azione si prescrive in 5 anni. In particolare, se il committente non paga entro 15 giorni dalla scadenza il vettore entro i successivi 15 giorni potrà proporre domanda d ingiunzione. In attesa dell operatività dell Osservatorio sulle attività di trasporto il costo del carburante e la quota di costo diversa dal carburante viene determinata facendo riferimento ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite il proprio sito Internet ( Sanzioni In particolare, in caso di violazione dei precedenti punti o se il pagamento avviene oltre i 90 giorni è prevista l esclusione: fino a 6 mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi; per 1 anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali. 11

12 GLI OMAGGI NATALIZI Per gli omaggi non costituenti oggetto dell attività propria non è possibile detrarre l sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a 25,82, proprio in quanto qualificati spese di rappresentanza. L art. 19-bis 1, lett. f) prevede l indetraibilità dell assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell ambito dell attività propria dell impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell impresa. Tale disposizione limitativa non trova applicazione per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore ad 25,82, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza. In occasione delle festività natalizie si precisa il trattamento fiscale degli omaggi che può essere sintetizzato come nella seguente tabella: BENI NON RIENTRANTI NELL ATTIVITÀ PROPRIA Cedenti Destinatario dell omaggio Deducibilità del costo Acquisto Cessione Irpef/Ires Irap Costo unitario non superiore a 25,82 detraibile (anche alimenti e bevande) --- Intero importo nel limite di 50,00 Imprese Clienti/ Fornitori Costo unitario superiore a 25,82 e fino a 50,00 Costo unitario superiore a 50,00 indetraibile Operazione esclusa da Spese per omaggi interamente deducibili Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza e congruità (costo superiore a 50,00) Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio. Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale. Spese di rappresentanza Dipendenti --- indetraibile Intero importo nell esercizio Spesa per prestazioni di lavoro Indeducibilità Lavoratori autonomi Clienti/ Fornitori Costo unitario non superiore a 25,82 Costo unitario superiore a 25,82 detraibile (anche alimenti e bevande) indetraibile Operazione esclusa da 1 1% dei compensi percepiti nel periodo d imposta Spese di rappresentanza Indeducibilità 12

13 Dipendenti --- Operazione esclusa da Intero importo nell esercizio Spese per prestazioni di lavoro Nota 1 Gli omaggi effettuati dai lavoratori autonomi sarebbero sempre non rientranti nell attività del soggetto; pertanto, la cessione gratuita sarebbe esclusa da, con la possibilità però di detrarre l a credito per gli acquisti di beni di costo unitario non superiore a 25,82. BENI RIENTRANTI NELL ATTIVITÀ PROPRIA Destinatario Deducibilità del costo dell omaggio Acquisto Cessione Irpef/Ires Irap Clienti/ Fornitori Dipendenti detraibile 1 detraibile 1 Operazione imponibile Obbligo di fattura, autofattura o registro degli omaggi Intero importo nell esercizio Spese per omaggi interamente deducibili 2 Intero importo nell esercizio Spese per prestazioni di lavoro Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio. Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale. Indeducibilità Note 1. Salvo si scelga di non detrarre l sull acquisto per non dover applicare l sulla cessione. 2. Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell attività propria dell impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente, per i beni di costo unitario superiore a 50,00, che sia comunque applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza. NOVITA DEL C.F. COLLEGATO LAVORO (L. 4/11/2010 N. 183) Il 24 novembre 2010 sono entrati in vigore quasi tutte le disposizioni introdotte dalla legge n. 183/2010 (cd. Collegato lavoro) salvo quelle per la cui realizzazione è richiesta una delega legislativa o viene differita l'applicazione come nel caso della clausola compromissoria nel rapporto di lavoro. Pertanto da tale data si applicheranno tra l'altro: le nuove regole e le nuove misure per l'applicazione della maxisanzione; le nuove sanzioni in materia di orario di lavoro riferite alle violazioni commesse dal 24 novembre in poi; il tentativo di conciliazione facoltativa e il nuovo arbitrato irrituale come composizione delle controversie di lavoro alternative al ricorso giudiziale; l'obbligo per il lavoratore che ha ricevuto una comunicazione di licenziamento dal 24 novembre di impugnarlo nei 60 giorni successivi anche in via stragiudiziale, salvo doverlo poi ricorrere davanti al giudice o proporre la conciliazione o arbitrato nei successivi 270 giorni; per i lavoratori che hanno stipulato contratti a termine già conclusi alla data del 24 13

14 novembre 2010 decorrono i 60 giorni per l'impugnazione del contratto ritenuto nullo al fine di chiederne la conversione a tempo indeterminato, a cui seguiranno 270 giorni di tempo per ricorrere o proporre la conciliazione /arbitrato; le nuove condizioni per accedere ai tre giorni di permesso indennizzati per assistere portatori di handicap grave e per chiedere il trasferimento di sede di lavoro. A breve sarà disponibile una circolare monotematica su collegato lavoro. VALUTAZIONE RISCHIO STRESS (Circolare Ministero del Lavoro del 18/11/2010) Il Ministero diffonde le indicazioni, emanate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, fornendo, in anticipo rispetto al termine di legge (31 dicembre 2010), ai datori di lavoro pubblici e privati, agli operatori e ai lavoratori un essenziale strumento di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni di Legge. I nostri partner di studio sono disponibili per tutte le aziende interessate i quali rammentano che nell occasione occorrerà predisporre: Analisi preliminare della presenza dei fattori oggettivi di rischio art.4 comma 2); Individuazione delle misure minime necessarie da parte del datore di Lavoro; Adozione delle stesse con il coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); Elaborazione del Documento di valutazione dei rischi da Stress e Lavoro Correlato. N.B. La data del 31/12/2010 deve essere la data di inizio della Valutazione dei rischi da Stress e Lavoro Correlato. VALIDITA DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUT (Circ. INPS 17/11/ 10 n. 145 ) L INPS ha comunicato che il documento di regolarità contributiva (DURC) che le stazioni appaltanti devono richiedere e mantenere aggiornato per la partecipazione alle gare pubbliche, è valido per tre mesi. Rimane mensile invece il DURC necessario a fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. 14

15 COMPENSI LIBERI NEL LAVORO ACCESSORIO (Nota INAIL n /2010) L INAIL ha precisato che per il lavoro accessorio di tipo occasionale il compenso è libero e il vaucher da lavoro nei tagli 10 Euro, 20 Euro e 50 Euro non rappresentano alcuna unità di lavoro. La misura è rimessa alla libera contrattazione fra le parti. In merito a tale strumento coloro che lo hanno utilizzato nel corso dell anno 2010 si precisa che non sono ancora state emanate disposizioni inerenti la proroga dello stesso per l anno 2011, lo Studio rimane a disposizione e effettuerà singolarmente le dovute comunicazioni a tutti gli interessati non appena saranno chiare le disposizioni presumibilmente inseriti nella Finanziaria 2011 prossima di emanazione. APPALTI PUBBLICI e PRTI (LEGGE N.136 DEL 13/08/2010) Si ricorda che (come da nostra circolare MONOTEMATICA) l art.5 della norma ha provveduto a rettificare il contenuto della tessera di riconoscimento degli addetti occupati nelle attività in regime di appalto e subappalto prevista dall art.18, comma 1, lettera u) del D.lgs. n.81/2008 (Testo Unico Sicurezza). Tale disposizione obbliga il datore di lavoro (o il dirigente), nello svolgimento dei attività in regime di appalto e subappalto, SIA PUBBLICI CHE PRTI, di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento contenente dal i seguenti dati: Fotografia del lavoratore; Generalità del lavoratore; Generalità del datore di lavoro; Data di assunzione (novità introdotta dalla L.136/2010); Autorizzazione al subappalto (novità introdotta dalla L.136/2010). L art.20 del TU sicurezza stabilisce che i lavoratori interessati devono obbligatoriamente esporre la citata tessera di riconoscimento. L obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nel luogo di lavoro oggetto dell appalto e/o subappalto. A seguito della modifica disposta dalla nuova legge in commento, la tessera dei lavoratori autonomi deve contenere, oltre alla fotografia e alle proprie generalità, anche l indicazione del committente. Sentita la Cassa Edile di Lecco che in precedenza si era interessata per rilasciare il cartellino di riconoscimento a tutti i lavoratori soggetti alla Cassa stessa e a tutti i datori di lavoro, ha precisato che ogni azienda dovrà provvedere autonomamente a modificare l attuale cartellino inserendo i nuovi dati essenziali. la cassa provvederà a modificare il cartellino ai soli dipendenti di nuova assunzione previa richiesta tramite il portale con accesso tramite PIN Aziendale. Il settore paghe rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. 15

16 SCADENZARIO (15 31 GENNAIO 2011) MERCOLEDI 15 DICEMBRE Fattura differita - Emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente. Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a 154,94, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell opzione di cui all art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell esercizio dell attività commerciale, con riferimento al mese precedente. GIOVEDI 16 DICEMBRE IMPOSTE DIRETTE Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d imposta relativi al mese di novembre 2010, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre LETTERA D INTENTO Comunicazione - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d intento ricevute nel mese precedente. ICI Saldo Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Ici dovuto per il IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI Versamento - Versamento dell imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. LIBRO UNICO DEL LAVORO Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. INPS Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. 16

17 Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica. Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al ENPALS versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. RLUTAZIONI TFR Versamento Termine di versamento dell acconto nella misura del 90% dell imposta sostitutiva, pari all 11%, sulla rivalutazione del Tfr. LUNEDI 27 DICEMBRE ENPALS Denuncia - Trasmissione telematica all Enpals della denuncia contributiva mensile unificata, ovvero dell apposito file in formato XML. Elenchi Intrastat mensili - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Acconto Termine di versamento dell acconto Iva. GIOVEDI 30 DICEMBRE LIBRO INVENTARI Sottoscrizione Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso Unico 2010 in via telematica entro il 30/09/2010. LIBRI CONTABILI Stampa Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso Unico 2010 in via telematica entro il 30/09/2010. IMPOSTA DI REGISTRO Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1 del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità. VENERDI 31 DICEMBRE Fattura differita - Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Elenco Black list Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con paesi aventi sede residenza o domicilio in paesi fiscalità privilegiata per le operazioni del mese precedente (soggetti mensili). 17

18 LETTERA D INTENTO Esportatori Gli esportatori che intendono effettuare acquisti in sospensione d imposta Iva dal 01/01/2011 devono consegnare o spedire una lettera d intento al fornitore. Perfezionamento dell emersione - I contribuenti, che pur volendo, sono stati impossibilitati, per SCUDO FISCALE cause non dipendenti dalla loro volontà, a perfezionare le operazioni di emersione delle attività patrimoniali e finanziarie detenute illecitamente all estero, dovranno concludere tali operazioni entro il 31/12/2010. TRASPARENZA FISCALE Opzione Termine di presentazione telematica della comunicazione dell opzione al regime della trasparenza fiscale per il triennio INPS Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, riferite al mese precedente. AUTOTRASPORTATORI PREVIDENZA INTEGRAT Iscrizione albo Deve essere versata entro oggi la quota di iscrizione per il 2011 all Albo Autotrasportatori. Comunicazione Gli iscritti alla pensione integrativa devono inviare una comunicazione al fondo pensione di appartenenza per dichiarare l eventuale quota di contributi versata nel 2009 e non dedotta in dichiarazione in quanto eccedente i limiti di deducibilità. Comunicazione Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di aggiornamento CASE FANTASMA MOD. 730/2010 catastale da parte dei titolari di diritti reali su immobili che non risultano iscritti in catasto o per i quali non è stata comunicata la variazione di destinazione o di consistenza (rif. Manovra correttiva D.L. n.78/2010). SABATO 15 GENNAIO Assistenza fiscale - Comunicazione da parte dei datori di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale. Fattura differita - Emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente. Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a 154,94, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell opzione di cui all art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell esercizio dell attività commerciale, con riferimento al mese precedente. IMPOSTE DIRETTE LUNEDI 17 GENNAIO Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su 18

19 altri redditi di capitale, nonché sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d imposta relativi al mese di dicembre 2010, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di novembre LETTERA D INTENTO Comunicazione - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d intento ricevute nel mese precedente. IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI Versamento - Versamento dell imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. LIBRO UNICO DEL LAVORO Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. INPS Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica. Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al ENPALS versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. MARTEDI 25 GENNAIO ENPALS Denuncia - Trasmissione telematica all Enpals della denuncia contributiva mensile unificata, ovvero dell apposito file in formato XML. Elenchi Intrastat mensili - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. LUNEDI 31 GENNAIO Fattura differita - Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti 19

20 intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Elenco Black list Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con paesi aventi sede residenza o domicilio in paesi fiscalità privilegiata per le operazioni del mese precedente (soggetti mensili) e per le operazioni del trimestre solare precedente (soggetti trimestrali). Invio telematico dei modelli comunicazione integrativa delle operazioni con paesi aventi sede residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata riferite ai mesi di luglio, agosto e settembre e riferiti al trimestre solare luglio settembre per sanare eventuali errori senza applicazione delle sanzioni (circolare Agenzia Entrate n. 54 del 28/10/2010). INPS Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, riferite al mese precedente. IMPOSTA DI REGISTRO Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1 del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità. CHIUSURA STUDIO PER FESTIVITA NATALIZIE Si comunica che lo Studio rimarrà chiuso per le festività Natalizie dal pomeriggio del giorno 23 dicembre 2010 al 09 gennaio Cogliamo l occasione per augurarvi un Buon Natale e Felice anno Nuovo. 20

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